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SCUOLA

     

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LE RESPONSABILITà DEI DIRIGENTI DIDATTICI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI, ALLA LUCE DELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO

autore
dott. ing. Antonio Cappa

  
  

Scopo del presente lavoro è illustrare il quadro dei doveri dei dirigenti didattici, rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute, nei confronti degli studenti. 

Per la stesura della relazione si prenderanno in considerazione i seguenti riferimenti (le parti in corsivo sono direttamente riprese dalla legislazione pertinente). 

Legislazione di riferimento (in ordine cronologico). 

-     Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27/04/1955: “norme per la prevenzione degli infortuni”.

-    Decreto Ministeriale del 16/02/1982: “modificazioni del D.M. del 27/09/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.

-    Decreto Ministeriale n. 236 del 16/06/1989: “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.

-    Decreto Ministeriale del 26/08/1992: “norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.

-    Decreto Ministeriale 292 del 21/06/1996: “individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96”.

-    Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996: “regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

-    Decreto Ministeriale del 05/12/1996.

-    Circolare 169 del 16/12/1996: “D.M. 5.12.1996 riguardante l'individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L.vo 242/96”.

-    Circolare 3 del 17/12/1996: “enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

-    Decreto del Presidente della Repubblica 37 del 12/01/1998: “regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

-    Decreto Ministeriale del 10/03/1998: “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

-    Decreto Ministeriale n. 382 del 29/09/1998: “regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”.

-    Circolare n. 119 del 29/04/1999: “decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche e integrazioni – D.M.  382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative”.

-    Circolare n. 223 del 03/10/2000: “oggetto: Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - Attività di competenza dei Capi d'istituto”.

-    Circolare Ministeriale n. 4 del 01/03/2002: “linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”.

-    Decreto del Ministero della salute n. 388 del 15/07/2003: “regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”. 

Le responsabilità del Dirigente di Istituto. 

Una delle prime leggi cui fare riferimento, in ordine cronologico e di importanza, è il D.P.R. 547/1955. Lo stesso recita:

“Art. 1. Attività soggette
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione
.
 

“Art. 3. Definizione di lavoratore subordinato
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) [omissis];
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere”.
 

Il D.M. n. 292 del 21/06/1996 riporta all’art.1:

Ai fini ed effetti dei Decreti Legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per le Istituzioni Scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
”.

A completamento dell’organigramma della sicurezza scolastico, la circolare n. 169 del 16/12/1996, emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ribadisce la necessità dell’individuato datore di lavoro di “designare formalmente i responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per conformità agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs 626/1994, come modificato dall'art. 3 del successivo D.Lgs 242/1996”. 

Ancora, la circolare n. 3 del 17/12/1996 emanata dal Ministero dell’Interno fornisce anche i contenuti di dettaglio relativi alla figura del datore di lavoro.

Se ne riporta la parte di interesse.

Al riguardo, si premette che l'art. 2, lettera b), del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, ha fornito una prima definizione di "datore di lavoro" delle pubbliche amministrazioni, individuandolo nel "dirigente al quale spettano i poteri di gestione"

[…]

Infine deve sottolinearsi come i poteri, le prerogative e le responsabilità inerenti alla figura del "datore di lavoro", come sopra identificato, vadano riferiti alle ipotesi di diretta gestione, da parte dell'ente locale di beni e servizi in favore della collettività amministrata, non potendosi ovviamente estendere a strutture di proprietà  dell'ente locale adibite a servizi gestiti da altre pubbliche amministrazioni.

Si introduce quindi il concetto di responsabilità di gestione dell’attività scolastica. 

Tale concetto è ripreso e dettagliato all’interno del D.M. n. 382 del 29/09/1998.

3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

Si evince chiaramente l’intento del legislatore di affidare al datore di lavoro il compito di creare, promuovere, e portare a buon fine tutta l’attività di gestione, operando in maniera autonoma rispetto alla formazione e informazione dei lavoratori (e studenti ad essi equiparati), compresa la gestione delle emergenze (e in primis gestione dell’incendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 e D.M. del 26/08/1992, e gestione del primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003). 

D.M. 10/03/1998

Punto 9.2 - Attività a rischio di incendio elevato.

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.

Punto 9.3 - Attività a rischio di incendio medio.

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 […] (quali una scuola oltre le 100 presenze). 

D.M. 26/08/1992

Punto 12. Norme di esercizio.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 

D.M. 388/2003

1. Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. 

1. Le aziende ovvero le unità  produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività  svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Le scuole non sono ivi ricomprese. 

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

È il caso degli Istituti Scolastici. 

In particolare Codice INAIL di Inabilità Permanente è il seguente:

“0600 Istruzione e ricerca, indice 1,11”. 

Fatta luce sulle responsabilità gestionali del Dirigente dell’Istituto Statale, è doveroso analizzare le attività inerenti gli interventi strutturali. A tal proposito, il D.M. n. 382 del 29/09/1998 sopra riportato già illustrava la necessità del dirigente di attivare gli opportuni canali di interventi. Ma ancor più chiara è la Circolare n. 119 del 29/04/1999. 

a) Datore di lavoro

Con il D.M. 21/06/1996 n. 292 sono stati identificati come datori di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 626 del 19/09/1994 e successive integrazioni e modifiche, i dirigenti scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative), ai quali, pertanto, fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.

In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'ente locale tenuto.

[…]

In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs 626/1994, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all'ente locale rispettivamente competente e cioè, al Comune, per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado e alla provincia, per l'intera fascia secondaria superiore e artistica nonché per le istituzioni educative.

[…]

Al capo d'istituto come titolare dell'attività di cui ai DD.MM. 27/08/1992 e 10/03/1998 e successive integrazioni e modificazioni,[…] è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione e informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione.

Più nel dettaglio egli, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 626/94, deve:

1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento;

2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare e il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi e individuali, custodendolo agli atti;

3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità;

6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso;, nonché la figura preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine ecc.);

7) fornire ai lavoratori, e agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2 comma A del D.Lgs n. 626/1994, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;

9) assicurare un'idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale e alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;

10) consultare il R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 

g) Rapporti con gli enti locali

Resta fermo quanto in precedenza indicato, in merito alle questioni di carattere strutturale e manutentivo, che fanno capo direttamente ai comuni e alle province rispettivamente obbligati ai sensi della vigente normativa. 

Dal quadro sopra delineato, spetta al Dirigente scolastico l’adempimento delle seguenti misure:

- effettuare precisa e dettagliata analisi del rischio all’interno del documento di valutazione del rischio ex D.Lgs 626/1994 e D.M. 10/03/1998. Il documento va sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda l’organigramma, nominerà il Medico Competente (ove previsto dalla normativa vigente) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- incaricare professionista per la redazione di progetto per parere di conformità ai sensi del D.P.R. 37/1998 art.2 comma 1, quando la scuola è ricompresa al punto 85 dell’allegato al D.M. 16/02/1982;

- effettuare richiesta di sopralluogo per rilascio C.P.I. ai sensi del D.P.R. 37/1998 art.3 comma 1. A tale proposito giova riportare il parere espresso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi (prot. n° P503/4122sott. 32 del 31/03/2004).

Secondo l’Avvocatura dello Stato di Bologna, il quadro normativo consente di asserire che l’organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico, nella sua qualità di soggetto responsabile dell’attività.

L’ente locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tute le doverose attività preliminari alla richiesta e all’accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma). 

Tale funzione deve essere attivamente (anzi, proattivamente) ricercata dal Dirigente Didattico, cui spetta il compito di sollecitare in ogni forma possibile gli interventi pertinenti e necessari.

Un capitolo importante: i portatori di disabilità fisica. 

Potrebbe sorgere il dubbio di essere obbligati all’allestimento solamente di aule al piano terra per i portatori di disabilità fisica.

Per avere un quadro generale bisognerà anzitutto riferirsi alla circolare n. 4 del 01/03/2002.

Punto 1.1

Le linee guida, in relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti principi generali:
[…]

- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
- progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.

Il primo principio riportato esclude la separazione dello studente disabile dalle attività comuni realizzate in aule dedicate (quali laboratori, aule sostegno, ecc.). 

2.1.1 La mobilità in caso di emergenza

Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può comprendere:

- mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita. 

Questo ultimo punto può quindi integrare, all’interno del piano di emergenza e del documento di valutazione rischio incendio, la possibilità (procedurata) di realizzare locali compartimentali (R.E.I. 120, soletta e soffitto compresi) in cui attendere l’arrivo dei soccorsi.

Una diversa possibilità potrebbe essere la seguente (ripresa dal Decreto Ministero dell'Interno del 18/09/2002: “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”.) 

3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio  

1. Gli edifici […] devono disporre almeno di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del Fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:

- immettere in luogo sicuro all’esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto;

- avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di caratteristiche R.E.I. 120;

- immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco R.E.I. 120;

- avere accesso al locale macchinario direttamente dall’esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a R.E.I. 120;

- avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

- essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;

- avere montanti dell’alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro l’azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;

- essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze (nota; in genere la portineria per la scuola) per l’utilizzo in caso di emergenza;

- avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori.  

Tale soluzione è in ogni caso prevista dalla circolare n. 4 del 01/03/2002. 

3.1 Le misure per facilitare la mobilità

Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:

[…]

- realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo attraverso scale;
- realizzazione di ascensori di evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale.
 

4 Misure organizzative e gestionali

La scelta delle misure di tipo organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e dalle misure edilizie e impiantistiche presenti.

Indicazioni di carattere generale:
- ai fini dell'adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti
(o degli esercenti la patria potestà);
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga;
- la persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la persona.

Gioverà anche riportare alcuni elementi della normativa relativa ai portatori di disabilità. 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996
"Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio). - Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989".

Decreto Ministeriale n. 236 del 16/06/1989
"Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio). - Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" cosi come definito dal Decreto Ministeriale 30/11/1983, recante "termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12/12/1983, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi”.

Ancora, dalla circolare n. 4 del 01/03/2002.

8.3.2. Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta.
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.4 Utilizzo di ascensori.
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.
 

Tutta la legislazione sopra riportata punta sulla stretta e continua formazione (sicuramente almeno annuale, e semestrali le prove di evacuazione) degli addetti alle emergenze con specifico compito di gestione dei portatori di disabilità (tipicamente i docenti relativi). 

Per quanto attiene le responsabilità, in generale, degli addetti alla gestione delle emergenze (e nello specifico, alla gestione dei portatori di disabilità), si dovrà obbligatoriamente riferirsi allo specifico eventuale episodio, restando impossibile attribuire le stesse in astratto. Si possono però effettuare alcune considerazioni:

- ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs 626/1994 “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione” come addetti alla gestione delle emergenze (incendio, primo soccorso, gestione portatori di disabilità);

- i lavoratori selezionati “devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate”; per la formazione, riferirsi anche al punto primo di questa relazione;

- il profilo di responsabilità dell’addetto all’emergenza non varia rispetto al “normale” dipendente per il solo fatto di avere tale mansione. Non è presente all’interno del D.Lgs 626/1994 nessuna sanzione inerente nello specifico l’attività dell’addetto. È invece presente un richiamo generale valido per tutti i lavoratori: 

Art. 5 (Obblighi dei lavoratori)

f) i lavoratori non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. 

   
autore

"In primo piano"

Dott. Ing. Antonio Cappa

aprile 2005

       
     
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