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LE RESPONSABILITà DEI DIRIGENTI DIDATTICI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI, ALLA LUCE DELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO autore |
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Scopo
del presente lavoro è illustrare il quadro dei doveri dei dirigenti
didattici, rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza e
salute, nei confronti degli studenti. Per
la stesura della relazione si prenderanno in considerazione i seguenti
riferimenti (le parti in corsivo sono direttamente riprese dalla
legislazione pertinente). Legislazione
di riferimento (in ordine cronologico). -
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27/04/1955:
“norme per la prevenzione degli infortuni”. -
Decreto Ministeriale del 16/02/1982: “modificazioni del D.M.
del 27/09/1965, concernente la determinazione delle attività soggette
alle visite di prevenzione incendi”. -
Decreto Ministeriale n. 236 del 16/06/1989: “prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche”. -
Decreto Ministeriale del 26/08/1992: “norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica”. -
Decreto Ministeriale 292 del 21/06/1996: “individuazione del
datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n.
242/96”. -
Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996:
“regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. -
Decreto Ministeriale del 05/12/1996. -
Circolare 169 del 16/12/1996: “D.M. 5.12.1996 riguardante
l'individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 comma 1 del
D.L.vo 242/96”. -
Circolare 3 del 17/12/1996: “enti locali. Individuazione del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. -
Decreto del
Presidente della Repubblica 37 del 12/01/1998: “regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. -
Decreto Ministeriale del 10/03/1998: “criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro”. -
Decreto
Ministeriale n. 382 del 29/09/1998: “regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel
decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”. -
Circolare n. 119 del 29/04/1999: “decreto legislativo 626/1994
e successive modifiche e integrazioni – D.M.
382/1998: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative”. -
Circolare n. 223 del 03/10/2000: “oggetto:
Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni -
Attività di competenza dei Capi d'istituto”. -
Circolare
Ministeriale n. 4 del 01/03/2002: “linee guida per la valutazione
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili”. -
Decreto
del Ministero della salute n. 388 del 15/07/2003: “regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni”. Le
responsabilità del Dirigente di Istituto. Una
delle prime leggi cui fare riferimento, in ordine cronologico e di
importanza, è il D.P.R. 547/1955. Lo stesso recita: “Art.
1. Attività soggette “Art.
3. Definizione di lavoratore subordinato Il
D.M. n. 292 del 21/06/1996 riporta all’art.1: “Ai
fini ed effetti dei Decreti Legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 e
ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli
uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di
responsabilità, il datore di lavoro per le Istituzioni Scolastiche
dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato,
per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue: A
completamento dell’organigramma della sicurezza scolastico, la
circolare n. 169 del 16/12/1996, emanata dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, ribadisce la necessità dell’individuato
datore di lavoro di “designare formalmente i responsabili del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi per conformità agli
obblighi stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs 626/1994, come modificato
dall'art. 3 del successivo D.Lgs 242/1996”. Ancora,
la circolare n. 3 del 17/12/1996 emanata dal Ministero dell’Interno
fornisce anche i contenuti di dettaglio relativi alla figura del datore
di lavoro. Se
ne riporta la parte di interesse. “Al riguardo, si premette che l'art. 2, lettera b), del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, ha fornito una prima definizione di "datore di lavoro" delle pubbliche amministrazioni, individuandolo nel "dirigente al quale spettano i poteri di gestione" […] Infine
deve sottolinearsi come i poteri, le prerogative e le responsabilità
inerenti alla figura del "datore di lavoro", come sopra
identificato, vadano riferiti alle ipotesi di diretta gestione,
da parte dell'ente locale di beni e servizi in favore della collettività
amministrata, non potendosi ovviamente estendere a strutture di
proprietà dell'ente locale
adibite a servizi gestiti da altre pubbliche amministrazioni.” Si
introduce quindi il concetto di responsabilità di gestione
dell’attività scolastica. Tale
concetto è ripreso e dettagliato all’interno del D.M. n. 382 del
29/09/1998. 3.
I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le
istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto
dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni
interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di
formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli
adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Si
evince chiaramente l’intento del legislatore di affidare al datore di
lavoro il compito di creare, promuovere, e portare a buon fine tutta
l’attività di gestione, operando in maniera autonoma rispetto alla
formazione e informazione dei lavoratori (e studenti ad essi
equiparati), compresa la gestione delle emergenze (e in primis gestione
dell’incendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 e D.M. del 26/08/1992, e
gestione del primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003). D.M.
10/03/1998 Punto
9.2 - Attività a rischio di incendio elevato. m)
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti. Punto
9.3 - Attività a rischio di incendio medio. a)
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 […]
(quali una scuola oltre le 100 presenze). D.M.
26/08/1992 Punto
12. Norme di esercizio. 12.0.
Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte
prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. D.M.
388/2003 1.
Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in
tre gruppi. 1.
Le aziende ovvero le unità produttive
sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio, in tre gruppi. Gruppo
A: Le
scuole non sono ivi ricomprese. Gruppo
B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A. È
il caso degli Istituti Scolastici. In
particolare Codice INAIL di Inabilità Permanente è il seguente: “0600
Istruzione e ricerca, indice 1,11”. Fatta
luce sulle responsabilità gestionali del Dirigente dell’Istituto
Statale, è doveroso analizzare le attività inerenti gli interventi
strutturali. A tal proposito, il D.M. n. 382 del 29/09/1998 sopra
riportato già illustrava la necessità del dirigente di attivare gli
opportuni canali di interventi. Ma ancor più chiara è la Circolare n.
119 del 29/04/1999. a)
Datore di lavoro Con
il D.M. 21/06/1996 n. 292 sono stati identificati come datori di lavoro
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 626 del 19/09/1994 e successive
integrazioni e modifiche, i dirigenti scolastici (per le istituzioni
scolastiche ed educative), ai quali, pertanto, fanno capo i compiti e le
responsabilità previsti dalla normativa di riferimento. In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'ente locale tenuto. […] In
tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs 626/1994, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti
scolastici con la richiesta del loro adempimento all'ente locale
rispettivamente competente e cioè, al Comune, per le scuole materne,
elementari e secondarie di primo grado e alla provincia, per l'intera
fascia secondaria superiore e artistica nonché per le istituzioni
educative. […] Al
capo d'istituto come titolare dell'attività di cui ai DD.MM. 27/08/1992
e 10/03/1998 e successive integrazioni e modificazioni,[…]
è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di
carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione
e informazione del personale interessato nonché la valutazione dei
rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione
del servizio di prevenzione e protezione. Più
nel dettaglio egli, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 626/94, deve: 1)
valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione
scolastica di riferimento; 2)
elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che
indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure
di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare e il
programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i
rischi collettivi e individuali, custodendolo agli atti; 3)
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 4)
designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 5)
designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità; 6)
designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi,
evacuazione e di pronto soccorso;, nonché la figura preposto, ove
necessaria (es.: laboratori, officine ecc.); 7)
fornire ai lavoratori, e agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo
2 comma A del D.Lgs n. 626/1994, ove necessario, dispositivi di
protezione individuale e collettiva; 8)
adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma
di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4
della normativa di riferimento; 9)
assicurare un'idonea attività di formazione e informazione degli
interessati, personale e alunni, in ragione delle attività svolte da
ciascuno e delle relative responsabilità; 10)
consultare il R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). g)
Rapporti con gli enti locali Resta
fermo quanto in precedenza indicato, in merito alle questioni di
carattere strutturale e manutentivo, che fanno capo direttamente ai
comuni e alle province rispettivamente obbligati ai sensi della vigente
normativa. Dal
quadro sopra delineato, spetta al Dirigente scolastico l’adempimento
delle seguenti misure: -
effettuare precisa e dettagliata analisi del rischio all’interno del
documento di valutazione del rischio ex D.Lgs 626/1994 e D.M.
10/03/1998. Il documento va sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico
Competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Per
quanto riguarda l’organigramma, nominerà il Medico Competente (ove
previsto dalla normativa vigente) e il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione; -
incaricare professionista per la redazione di progetto per parere di
conformità ai sensi del D.P.R. 37/1998 art.2 comma 1, quando la scuola
è ricompresa al punto 85 dell’allegato al D.M. 16/02/1982; -
effettuare richiesta di sopralluogo per rilascio C.P.I. ai sensi del
D.P.R. 37/1998 art.3 comma 1. A tale proposito giova riportare il parere
espresso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica – Area Prevenzione Incendi (prot. n° P503/4122sott. 32 del
31/03/2004). “Secondo
l’Avvocatura dello Stato di Bologna, il quadro normativo consente di
asserire che l’organo competente ad avanzare la richiesta del
certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico, nella sua
qualità di soggetto responsabile dell’attività. L’ente
locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in
essere tute le doverose attività preliminari alla richiesta e
all’accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato
che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in
particolare la progettazione e realizzazione delle opere di
manutenzione e di messa a norma). Tale funzione deve essere attivamente (anzi, proattivamente) ricercata dal Dirigente Didattico, cui spetta il compito di sollecitare in ogni forma possibile gli interventi pertinenti e necessari. Un
capitolo importante: i portatori di disabilità fisica. Potrebbe
sorgere il dubbio di essere obbligati all’allestimento solamente di
aule al piano terra per i portatori di disabilità fisica. Per avere un quadro generale bisognerà anzitutto riferirsi alla circolare n. 4 del 01/03/2002. Punto
1.1 Le
linee guida, in relazione alla valutazione del rischio ed alla
conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti principi
generali: -
conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare
alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; Il
primo principio riportato esclude la separazione dello studente disabile
dalle attività comuni realizzate in aule dedicate (quali laboratori,
aule sostegno, ecc.). 2.1.1
La mobilità in caso di emergenza Gli
elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono
essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti
nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può
comprendere: -
mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale)
all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano
diverso da quello dell'uscita. Questo
ultimo punto può quindi integrare, all’interno del piano di emergenza
e del documento di valutazione rischio incendio, la possibilità (procedurata)
di realizzare locali compartimentali (R.E.I. 120, soletta e soffitto
compresi) in cui attendere l’arrivo dei soccorsi. Una
diversa possibilità potrebbe essere la seguente (ripresa dal Decreto
Ministero dell'Interno del 18/09/2002: “approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”.) 3.6.1
- Montalettighe utilizzabili in caso di incendio
1.
Gli edifici […] devono disporre almeno di un montalettighe
utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di
evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili
del Fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti: -
immettere in luogo sicuro all’esterno, in corrispondenza del piano di
uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto; -
avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di
caratteristiche R.E.I. 120; -
immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco
R.E.I. 120; -
avere accesso al locale macchinario direttamente dall’esterno o
tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non
inferiori a R.E.I. 120; -
avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza; -
essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale
ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio; -
avere montanti dell’alimentazione elettrica normale e di sicurezza del
locale macchinario protetti contro l’azione del fuoco per un tempo
almeno pari a 120 minuti primi; -
essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario,
pianerottoli e centro di gestione delle emergenze (nota;
in genere la portineria per la scuola) per l’utilizzo in caso di
emergenza; -
avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri
elevatori. Tale
soluzione è in ogni caso prevista dalla circolare n. 4 del 01/03/2002. 3.1
Le misure per facilitare la mobilità
Le
misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza
possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e
non esaustivo, i seguenti punti: […] -
realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione
degli ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono
insorgere in caso di esodo attraverso scale; 4
Misure organizzative e gestionali
La
scelta delle misure di tipo organizzativo e gestionale, quindi, dipende
dalla valutazione compiuta e dalle misure edilizie e impiantistiche
presenti. Indicazioni
di carattere generale: Gioverà
anche riportare alcuni elementi della normativa relativa ai portatori di
disabilità. Decreto
del Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996 Decreto
Ministeriale n. 236 del 16/06/1989 Ancora,
dalla circolare n. 4 del 01/03/2002. 8.3.2.
Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con
mobilità ridotta. 8.3.4
Utilizzo di ascensori. Tutta
la legislazione sopra riportata punta sulla stretta e continua
formazione (sicuramente almeno annuale, e semestrali le prove di
evacuazione) degli addetti alle emergenze con specifico compito di
gestione dei portatori di disabilità (tipicamente i docenti relativi). Per
quanto attiene le responsabilità, in generale, degli addetti alla
gestione delle emergenze (e nello specifico, alla gestione dei portatori
di disabilità), si dovrà obbligatoriamente riferirsi allo specifico
eventuale episodio, restando impossibile attribuire le stesse in
astratto. Si possono però effettuare alcune considerazioni: -
ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs 626/1994 “i lavoratori
non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione” come addetti alla gestione delle emergenze
(incendio, primo soccorso, gestione portatori di disabilità); -
i lavoratori selezionati “devono essere formati, essere in numero
sufficiente e disporre di attrezzature adeguate”; per la
formazione, riferirsi anche al punto primo di questa relazione; -
il profilo di responsabilità dell’addetto all’emergenza non
varia rispetto al “normale” dipendente per il solo fatto di
avere tale mansione. Non è presente all’interno del D.Lgs 626/1994
nessuna sanzione inerente nello specifico l’attività dell’addetto.
È invece presente un richiamo generale valido per tutti i
lavoratori: Art.
5 (Obblighi dei lavoratori) f) i lavoratori non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. |
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| autore |
"In primo piano" |
| Dott. Ing. Antonio Cappa |
aprile 2005 |
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