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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RUMORE
Linee guida per la
collocazione indicativa di attività e mansioni ai fini della definizione
dell'obbligo di misurazione strumentale del rumore
Premessa
Nel corso degli ultimi anni,
anche a seguito dalla entrata in vigore del decreto legislativo 277/91, fra le
imprese è maturata una maggiore consapevolezza intorno alla necessità del
controllo e della riduzione del rumore negli ambienti di lavoro.
Insieme a questa consapevolezza si è però anche sviluppata la richiesta di
poter disporre di validi criteri di orientamento, utili alla individuazione
del rischio derivante dalla esposizione al rumore nelle attività e nelle
mansioni tipiche del comparto dell'artigianato, della piccola impresa e del
commercio.
Oggi l'esperienza acquisita consente di disporre di dati e informazioni molto
maggiori di quanto non fosse noto all'atto dell'entrata in vigore del Dlgs
277/91. Notevole, infatti, è la quantità di . misurazioni effettuate in
questi anni dagli operatori tecnici che hanno assistito le aziende nella
valutazione del rumore così come rilevante è il contributo che deriva dalla
costante attività di vigilanza svolta dagli appositi Servizi del Dipartimento
di Prevenzione delle AUSL. Non può infine essere sottaciuto il contributo
derivante dallo svolgimento a Modena, nell'ambito della Fiera Ambiente Lavoro,
dei convegni "dBA", divenuti un prezioso "crocevia"
nazionale di dati ed esperienze in campo acustico.
Le conoscenze così maturate permettono di fornire alle aziende alcuni
parametri indicativi per facilitare la applicazione delle disposizioni
legislative inerenti la valutazione del rumore, pur con le cautele di seguito
descritte. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
dell'Azienda USL di Modena e le Associazioni imprenditoriali dell'artigianato,
della piccola impresa e del commercio modenese che hanno prodotto queste Linee
Guida (CNA, LAPAM-Federimpresa, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CLAAI) intendono
dare con esse un contributo per l'orientamento e la diffusione di tali
conoscenze fra le imprese.
Presentazione
Come noto, il Dlgs 277/91
ammette la possibilità di effettuare la valutazione del rischio rumore e
senza ricorrere a misurazioni quando il datore di lavoro ritenga fondatamente
che il Livello di Esposizione Personale (LEP) di tutti i suoi lavoratori sia
contenuto entro gli 80 dB(A).
Non avere alcun lavoratore della propria azienda esposto ad un LEP superiore
agli 80 dB(A) comporta, rispetto alle aziende con livello di rischio più
elevato apprezzabili vantaggi poiché l'azienda non è tenuta a specifica
informazione e formazione dei lavoratori, a far effettuare, controlli sanitari
mediante medico competente, a forniture di cuffie/tappi, a istituire specifica
segnaletica nonché, secondo le direttive della Regione Emilia-Romagna, alla
ripetizione della valutazione ogni 5 anni anziché ogni 3 o 2, per di più (se
la situazione si mantiene a basso rischio) evitando, come si diceva,
l'esigenza di misurazioni acustiche. Resta fermo, è vero, l'obbligo ad
adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al
minimo il rischio ma, come si vede, il quadro degli obblighi è notevolmente
ridotto.
È quindi evidente l'interesse delle aziende e delle loro organizzazioni a
poter disporre di informazioni preliminari attendibili sui livelli di rischio
nelle diverse tipologie produttive, che consenta loro da un lato di produrre
una valutazione dei rischi corretta anche senza il dispendio di misurazioni
acustiche non necessarie per i cicli notoriamente a basso rischio, e
dall'altro a individuare i cicli produttivi e le aziende in cui si configura
un obbligo di valutazione approfondita con misure, da ripetere con una
determinata frequenza.
Per completezza informativa
si ricorda che a proposito della tempistica per la ripetizione della
valutazione del rumore, con Circolare n. 23/93 la Regione Emilia Romagna ha
fornito le seguenti indicazioni:
- se nessun, lavoratore è esposto a LEP > 80 dB(A): ogni 5 anni
- se anche un solo lavoratore è esposto a LEP > 80 dB(A): ogni 3 anni
- se anche un solo lavoratore è esposto a LEP > 90 dB(A) o 140 dB di
picco: ogni 2 anni
Purtroppo però, ogni
generalizzazione nel campo dell'assegnazione di determinate categorie di
aziende a precise fasce di rischio d'esposizione a rumore, induce
inevitabilmente la possibilità di un certo numero di errori per l'estrema
variabilità dei fattori in gioco. La presenza di attrezzature particolarmente
numerose o obsolete o in condizioni di scarsa manutenzione, oppure la loro
collocazione in ambienti dalle caratteristiche acustiche particolarmente
negative (pareti e soffitti riflettenti, ambienti senza separazioni...) e, più
in generale, l'organizzazione del lavoro, possono far variare anche
considerevolmente i livelli di rumore prodotti e di conseguenze i livelli di
esposizione.
Non va dimenticato che collocare erroneamente i propri lavoratori a LEP
inferiori ad 80 dB(A) espone il datore di lavoro come minimo ad una sanzione
da 15 a 40 milioni di lire.
Pur avendo a mente tutta la delicatezza di un'operazione finalizzata a
distinguere le attività e le mansioni che generalmente non superano gli 80
dB(A) da quelle che generalmente tale valore ~ superano, il Dipartimento di
Prevenzione dell'Az. USL di Modena e le Associazioni d'impresa della Provincia
hanno tuttavia fornito col convenire sulla prevalenza dei vantaggi nel fornire
queste indicazioni.
Si è cosi deciso di concretizzare l'approfondimento realizzando una Tabella
contenente una serie di attività e mansioni che, quando collocate nella
colonna di sinistra indicano che i dati di esperienza e di letteratura
permettono, in prima approssimazione, di ritenere che i LEP dei lavoratori non
superino gli 80 dB(A). Simmetricamente, per le attività e mansioni collocate
nella colonna di destra, le evidenze sono per un generalizzato superamento
degli 80 dB(A) di LEP.
Come già evidenziato, l'appartenenza di un'attività o di una mansione
esercitata nell'ambito di una specifica azienda ad una delle categorie
elencate nella colonna di sinistra della Tabella a seguito, non è di per sé
una garanzia assoluta di non superamento degli 80 dB(A) di LEP; quanto detto
vale ovviamente in maniera simmetrica per le attività e mansioni della
colonna destra.
Per ridurre le probabilità dei possibili errori nell'applicazione del
protocollo a seguito esposto si consiglia comunque alle aziende di:
- verificare la propria collocazione avendo a mente le attività e le mansioni
esercitate dall'addetto maggiormente esposto nella settimana più rumorosa
dell'ultimo anno;
- definire quanto tempo sono utilizzate le attrezzature di lavoro più
numerose della propria azienda considerando che bastano anche pochi minuti di
uso di macchine o utensili rumorosi per superare gli 80 dB(A) di LEP..
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Per avere LEP
> 80 dB(A) bastano:
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Livello di
rumore tipico di:
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30 minuti a 92
dB(A)
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saldatori, uso di
mazze con scalpelli per lavori edili, trattori non cabinati ...
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15 minuti a 95
dB(A)
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avvitadadi,
smerigliatrici di testa, seghe circolari per taglio alluminio …
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8 minuti a 98 dB(A)
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smerigliatrici
angolari a disco, martelli demolitori, taglio jolly ceramici
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Il datore di lavoro che, in
ragione delle peculiarità della propria azienda, ritenesse di non
riconoscersi nell'assegnazione effettuata, potrebbe verificare le proprie
convinzioni affidando ad una persona competente il mandato di testare
strumentalmente solamente una o alcune situazioni limite, riservandosi solo
successivamente di commissionare l'eventuale intera valutazione con
misurazioni prevista dal Dlgs 277/91.
Occorre comunque sottolineare che, in linea di massima, chi ha già effettuato
precedenti valutazioni mediante misurazioni può attenersi con tranquillità
alle risultanze delle stesse e, se tutti i LEP erano ad esempio inferiori ai
77-78 dB(A), non è necessario né utile che richieda nuove campagne di
misurazione, salvo l'introduzione di attività / macchine / mansioni più
rumorose. Viceversa, chi aveva lavoratori documentati come esposti a LEP
maggiori di 80 dB(A), è opportuno che, anche se solo per la prima volta, si
cauteli verificando strumentalmente l'avvenuto rientro al di sotto degli 80
dB(A).
Prima di addentrarsi nella Tabella che rappresenta la sintesi di questo
approfondimento resta da segnalare che "in corso d'opera", si sono
anche evidenziate talune attività per le quali le conoscenze attualmente
disponibili non consentono un inquadramento definito. Tutte queste attività
sono state raggruppate in una colonna centrale e saranno oggetto nei limiti
del possibile di approfondimenti futuri; naturalmente, in questi casi, l'onere
della valutazione (anche con misure) è riconsegnato totalmente alle aziende
ed ai loro consulenti.
Tabella di classificazione
di attività e mansioni ai fini dell'obbligo di misurazione strumentale
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Attività
che generalmente NON superano gli 80 dB(A) e per e quali NON ricorre
l'obbligo della misurazione strumentale
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Attività
per le quali le conoscenze attualmente disponibili non consentono un
inquadramento predefinito
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Attività
che generalmente SUPERANO gli 80 dB(A) e per le quali ricorre
l'obbligo della misurazione strumentale
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ABBIGLIAMENTO
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• Confezione in
tessuto
• Confezione di maglieria
• Lavanderie al pubblico, tintura capi
• Modelliste, figuriniste
• Produzione calzature (escluso montaggio e suolatura)
• Riparazione calzature
• Riparazione capi in pelle
• Sarti
• Ricamo a mano
• Stampa su tessuto per l'applicazione a caldo
• Stirerie
• Taglio, ripasso, imbusto
• Asolatura, applicazione bottoni
• Produzione tessuti a mano, decorazioni su tessuti senza macchine
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- Cardatura
- Confezioni bore, cinture in pelle
- Lavorazione e produzione pellicce
- Stampa serigrafica
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- Concerie,
tintorie pellame
- Finissaggio
- Roccatura
tessitura (rettilinee, circolari, cotton)
- Lavorazione e produzione pelli
- Produzione di bottoni
- Produzione occhiali, ombrelli, penne
- Ricamifici
- Tintorie
- Lavanderie industriali
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ACCONCIATORI
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• Acconciatori
• Estetiste, manicure
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AGRICOLTURA
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- Esercizio
macchine agricole
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AGROALIMENTARE
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• Disossatura
manuale
• Produzione artigianale di pasta
• Gelaterie
• Fornai
• Pasticcerie
• Rosticcerie, friggitorie e produzione pizze al taglio
• Stagionatura
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- Allevamenti non
di suini e bovini
- Lavorazione e confezione spezie
- Produzione caffè, estratti, lievito
- Produzione grassi
produzione industriale pasta
- Lavorazione budella
- Produzione industriale di pane, piadine, biscotti
- Caseifici
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- Allevamenti suini
e bovini
disossatura con macchine
- Imbottigliamento in vetro (acqua, vini, liquori….)
- Lavorazione e conservazione prodotti alimentari in genere
(pomodori, ortaggi)
- Macellazione
- Mulini
- Preparazione di pasti ad uso industriale
- Produzione di insaccati e lavorazione carni
- Produzione mangimi
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ARTISTICO
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• Liutai,
costruzione artigianale di strumenti a corda
• Restauro strumenti musicali
• Intagliatori di legno a mano
• Lavorazione artistica di cuoio e pelle
• Orologiai
• Riparazione oreficeria, bigiotteria
• Restauri d'arte (dipinti, cornici, mobili, stucchi)
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- Lavorazione
pietre preziose
- Produzione oreficeria
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- Lavorazione
ardesia e marmo
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AUTOTRASPORTI
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• Autorimesse
• Autoscuole
• Espurgo pozzi
• Facchini e stivatori
• Noleggio
• Trasporti su strada
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CERAMICA
E VETRO
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• Decorazioni su
ceramica
• Allestimento campionari di piastrelle
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- Installazione del
vetro
- Produzione e lavorazione artistica del vetro
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- Produzione
manufatti ceramici
- Taglio piastrelle
- Taglio del vetro
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CHIMICA
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• Biomedicale:
solo assemblaggio
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- Biomedicale:
produzione e trattamento prodotti biomedicali
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-Lavorazione gomma
e materie plastiche
- Lavorazione vetroresina
- Produzione e confezionamento di prodotti chimici
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COMMERCIO
E PUBBLICI ESERCIZI
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• Alberghi
• Bar
• Benzinai
• Lavaggio auto
• Commercio al minuto
• Commercio all'ingrosso
mense, ristoranti, pizzerie
• Ambulanti
• Edicole
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- Discoteche
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EDILIZIA
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• Imbianchini
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- Intonacatori
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- Carpentieri edili
- Costruttori edili, muratori
- Costruzione prefabbricati
- Lavorazione terracotta (fornaci)
- Lavori stradali
- Levigatori
- Marmisti
- Lavorazione lapidei
- Pavimentatori, piastrellisti
- Perforazioni suolo, pozzi
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GRAFICA
E FOTOGRAFI
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• Copisterie
• Decorazioni murali e su tela
• Legatoria a mano
• Fotocomposizione
• Neonisti
• Registrazioni video e fonografiche
• Studi grafici e pubblicitari
• Eliografia
• Fotografi
• Fotolaboratori
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- Cartellonisti
- Costruzione plastici
- Seriografia
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- Cartotecnica
- Legatoria editoriale
- Stampa offset
- Tipografia, litografia
- Lavorazione cliché in zinco
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LEGNO
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• Montaggio
cornici
• Tappezzieri
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- Montaggio scale,
infissi, pareti e pavimenti
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- Abbattimento
piante
- Lavorazioni di falegnameria
- Segherie, produzione imballaggi
- Verniciatori
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METALMECCANICA
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• Antennisti
• Elettrauto
• Carburatoristi
• Meccanici riparatori di auto e moto (Prestare particolare
attenzione per l'estrema variabilità della casistica!)
• Assemblaggio componenti elettronici
• Installatori e riparatori impianti idraulici, termosanitari,
elettrici, gas
• Installatori antifurto e antincendio
• Ascensoristi
• Radiotoristi
• Riparazione e assemblaggio biciclette
• Riparazione impianti frigoriferi
• Riparazione radio, tv, elettrodomestici
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- Trattamenti
superficiali
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- Carpenterie
- Carrozzerie
- Affilatura utensili
elettromeccanica
- Fonderie
lattonieri
- Meccanica di produzione
- Verniciatori
- Gommisti
- Sabbiatura
- Saldatura (escluso "stagno")
- Lavorazione e alluminio
- Montaggio e assemblaggio
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SERVIZI
E TURISMO
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• Decorazione con
fiori
• Derattizzazione
• Gestione imprese turistiche, noleggio di mezzi di trasporto
• Imprese di pulizia
• Odontotecnici
• Ottici (riparazione occhiali)
• Podologi, masso-fisioterapisti, massaggiatori
• Servizi di informatica
tecnici ortopedici
• Uffici e servizi amministrativi
• Vendita e toelettatura animali
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- Disenfestazione
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In chiusura si ricorda ancora che l'elenco sopra riportato vuole avere un
carattere indicativo: resta ferma la responsabilità del datore di lavoro
nello stabilire se, nello specifico caso, i livelli di esposizione LEP
(dipendenti sia dai livelli di rumore che dai tempi di esposizione) possano
ragionevolmente ritenersi inferiori a 80 dB(A).
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
• Atti del convegno "dBA
'85 - il rumore industriale: prevenzione e bonifica in ambiente di
lavoro", Az. Usl di Modena e Regione Emilia-Romagna, Modena 1985;
• Atti del convegno "dBA '90 - Rumore e vibrazioni: valutazione,
prevenzione e bonifica", Az. Usl di Modena e Regione Emilia-Romagna,
Modena 1990;
• Atti del convegno "dBA '94 - Rumore e vibrazioni: valutazione,
prevenzione e bonifica in ambiente di lavoro", Az. Usl di Modena e
Regione Emilia-Romagna, Modena 1994;
• Atti del convegno "dBA '98 - Dal rumore ai rischi fisici:
valutazione, prevenzione e bonifica in ambiente di lavoro", Az. Usl di
Modena - Regione Emilia-Romagna - ISPESL, Modena 1998;
• Atti del convegno "dBA Incontri '99 - Rumore e vibrazioni
negli ambienti di lavoro: dalla valutazione alla bonifica", Az. Usl di
Modena - Regione Emilia-Romagna - ISPESL - AIA- Gaa, Modena 1999.
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