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Direttiva europea sulle attrezzature a pressione trasportabili - 1ª parte di Renato Gentilucci tratto da: U&C - Unificazione & Certificazione di Marzo 2002 anno XLVI La direttiva europea 97/23/CE del 29/5/97 denominata PED (1) ha per oggetto l’immissione sul mercato comunitario di tutte le attrezzature a pressione, ad eccezione di quelle trasportabili. Tale eccezione è dovuta al fatto che queste ultime rientrano nell’ambito di disposizioni di convenzioni internazionali, quali l’ADR (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada) ed il RID (Regolamento internazionale per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia), che - complete di allegati - erano state, all’epoca, trasposte prima nel diritto comunitario con le direttive 94/55/CE del 21/11/94 (strada) e 96/49/CE del 23/7/96 (ferrovia) e poi in quello nazionale, unitamente ai rispettivi aggiornamenti connessi alla prescritta revisione biennale degli stessi allegati (2). Ciò al fine di stabilire con tali direttive i principali requisiti tecnici, applicabili alle suddette merci e quindi pure alle attrezzature trasportabili, atti a garantire la sicurezza della loro movimentazione su strada e per ferrovia. La PED precisa anche che, ai fini di un maggiore e specifico livello di sicurezza, queste ultime attrezzature formeranno oggetto - proprio perché trasportabili - di una successiva direttiva complementare alle appena citate 94/55/CE e 96/49/CE. Detta precisazione si è concretizzata con l’emanazione in data 29/4/99 della direttiva 1999/36/CE (GUCE n. L 138 dell’1/6/99) riguardante appunto le attrezzature a pressione trasportabili, la cosiddetta TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive). Essa, in vigore nei paesi comunitari dall’1/7/01, è già stata adeguata al progresso tecnico con la direttiva 2001/2/CE del 4/1/01 (GUCE L5 del 10/1/01) e modificata con la decisione della Commissione 2001/107/CE del 25/1/01 (GUCE L39 del 9/2/01) relativamente al rinvio all’1/7/03 della sua applicazione per alcune categorie di attrezzature (fusti a pressione, incastellature di bombole e cisterne). Il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della TPED, adeguata e modificata, è in corso. In proposito l’Amministrazione vigilante sulla materia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato il 20/7/01 un decreto (GU n. 182 del 7/8/01) con il quale, nelle more del suddetto recepimento, l’espletamento delle disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla TPED viene assicurato dallo stesso Ministero e dall’ISPESL, secondo le rispettive competenze in essere fino al 30/6/01 (recipienti per trasporto stradale al Ministero e all’ISPESL, recipienti per trasporto ferroviario al solo Ministero). Il principio informatore della TPED è - al pari di tutte le altre direttive di prodotto - tale da cambiare il quadro delle disposizioni fino ad allora vigenti in Italia. Infatti essa, come le altre, considera la sicurezza non più gestita in via autorizzativa da parte dello Stato, ma la demanda a procedure certificative di tipo innovativo che non escludono, anzi privilegiano, organismi privati. Tale circostanza introduce pertanto un regime di mercato strettamente concorrenziale, lasciando tuttavia agli Stati membri i compiti di indirizzo e controllo. Questi compiti, prefigurati nella direttiva TPED, interessano sia le attrezzature nuove (progettazione e costruzione) che quelle esistenti (riutilizzazione e revisione periodica) e riguardano la certificazione (demandata nella quasi totalità ad organismi notificati o autorizzati) ed il controllo del mercato (demandato appunto agli Stati membri e quindi al precitato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Ancora, come già accennato, la TPED stabilisce un quadro giuridico per rafforzare la sicurezza delle attrezzature trasportabili mediante l’applicazione uniforme ed obbligatoria alle stesse delle disposizioni tecniche previste nei precitati allegati alla ADR e al RID, di fatto parti essenziali rispettivamente delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. Poiché, ai sensi di tali direttive, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere reciprocamente le omologazioni rilasciate alle attrezzature a pressione trasportabili, sia per la loro immissione sul mercato che per la loro utilizzazione sul territorio, la TPED mira anche a realizzare la libera circolazione delle stesse attrezzature nei paesi dell’Unione europea. Infatti, prima della sua emanazione, un qualsiasi Stato membro poteva anche chiedere, durante l’effettuazione di un’operazione di trasporto, che attrezzature trasportabili, già omologate in un altro Stato membro, venissero sottoposte ad una nuova omologazione (ispezione) al momento della suddetta immissione o utilizzazione. Ciò era dovuto all’inesistenza di un sistema armonizzato di omologazione delle ispezioni periodiche all’epoca in uso, dal che ne conseguiva il mancato riconoscimento delle omologazioni e dei marchi rilasciati dagli organismi di controllo. In proposito citasi il caso delle bombole per gas per le quali le direttive particolari esistenti (84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC), basate sul cosiddetto "vecchio approccio" (indicazione di prescrizioni molto dettagliate), trattavano la costruzione e l’approvazione del relativo tipo, ma non la messa in servizio e l’utilizzazione delle stesse, con inevitabile appesantimento amministrativo e aggravio economico per l’utente. Quindi per le attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione la TPED garantisce la libera circolazione, con apposizione del pertinente marchio, se esse sono conformi alle prescrizioni tecniche delle direttive 94/55/CE e 96/47/CE. La conformità deve essere verificata mediante procedure di valutazione denominate "moduli", basate su un approccio legislativo più "morbido" di quello preesistente, in linea con la filosofia del mercato comune europeo: individuazione per le attrezzature da parte del Consiglio dell’Unione europea (UE) di alcuni requisiti essenziali di sicurezza obbligatori (non più opzionali e dettagliati come quelli del vecchio approccio) e contestuale mandato al CEN di elaborare le relative norme armonizzate, specificazioni tecniche non obbligatorie contenenti, per ogni tipo di recipiente trasportabile, i dettagli di calcolo, di costruzione e di controllo (sia originario che periodico) anche dei suoi accessori. Ciò in quanto il CEN è un organismo di normazione di natura privata competente per la stesura appunto di norme armonizzate, che seguono gli orientamenti generali per la cooperazione, tra la Commissione europea pertinente e lo stesso organismo, firmati da ambedue fin dal novembre 1984 nel quadro del mandato di elaborazione delle stesse norme ricevuto dal CEN per tutte le direttive del nuovo approccio. Nel caso specifico tali norme armonizzate diventano vincolanti per le attrezzature se richiamate negli allegati all’ADR o al RID o citate nelle stesse norme richiamate. Entrando nella natura dei "moduli" relativi alle attrezzature di nuova fabbricazione, a prescindere da quello "A" (l’unico dove il costruttore può operare da solo), alcuni presuppongono esclusivamente "interventi" di vario tipo sul prodotto ("moduli" "A1", "B", "B1", C1", "F" e "G") e vengono comunemente riferiti a strutture od entità specifiche quali laboratori di prova, organismi di ispezione o di certificazione di prodotto. Altri "moduli" ("D", "D1", "E", "E1", "H" e "H1") presuppongono invece "interventi" sul sistema qualità del fabbricante da parte dello stesso fabbricante: in particolare per "H1" (garanzia totale della qualità) il sistema deve coprire gli aspetti della progettazione e della costruzione. Per quanto riguarda le attrezzature già esistenti alla data 1/7/01 la TPED assicura la circolazione se le stesse, previo esame della loro documentazione originaria e successiva loro ispezione, anche periodica, rispondono pure esse ai requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/47/CE, venendo quindi marcate p. A proposito di tale ispezione periodica si ribadisce che questa - una volta eseguita dall’organismo d’ispezione di uno Stato membro - viene riconosciuta valida in tutti i paesi dell’UE. Essa è condotta secondo uno dei due "moduli" che seguono. Il primo ("1") prevede l’effettuazione per ogni prodotto, da parte del suddetto organismo, delle prove descritte negli Allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, con conseguente rilascio - se positive - del relativo attestato. Il secondo ("2") prevede anzitutto la valutazione da parte dell’organismo notificato del sistema di qualità delle aziende che producono attrezzature a pressione trasportabili presentato alla stessa valutazione dal suo proprietario o utilizzatore. Quest’ultimo, se la valutazione è positiva, accerta e dichiara poi se le stesse attrezzature sono conformi ai requisiti della direttiva. L’essenzialità dei requisiti di sicurezza è già stata evidenziata per tutte le direttive di prodotto e quindi anche per la TPED. Per quest’ultima i requisiti sono spesso anche generici, per cui la stessa TPED è in molti casi difficilmente applicabile senza il supporto di norme tecniche complete e dettagliate che possono considerarsi armonizzate a livello europeo e quindi fornire alle attrezzature, da essa disciplinate, la presunzione di conformità agli stessi requisiti, con conseguente marcatura del simbolo p - proprio della TPED - in quanto esistono, a monte, un mandato comunitario per l’elaborazione delle stesse norme e la loro adozione a livello nazionale. Purtroppo dei 110-120 progetti di norme armonizzate (una decina nel settore ferroviario) impostati dal CEN (alcuni fin dal 1989) - la cui approvazione "in toto" era prevista entro il 1999 - molti sono ancora da emanare e quindi da trasporre nella normativa UNI. Il notevole ritardo è dovuto alle lunghe procedure finalizzate alla realizzazione del necessario consenso tra gli enti di unificazione europei aderenti al CEN: traduzione nelle tre lingue ufficiali da parte dello stesso CEN (inglese, francese e tedesco), inchiesta pubblica, presa in carico dei relativi commenti e voto formale da parte dei Comitati Tecnici del CEN che le hanno preparate (TC 23, TC 268, TC 286 per il trasporto stradale e TC 256 per quello ferroviario). L’UNI - che, tramite i suoi organi tecnici competenti in materia (Commissione "Recipienti per trasporto gas compressi, disciolti e liquefatti" per la strada e "UNIFER" per la ferrovia), ha seguito e sta seguendo i lavori attinenti la stesura delle norme CEN sulla materia - cura la traduzione italiana di dette norme EN. Queste, una volta pubblicate da parte dell’UNI con la sigla UNI EN, vengono recepite come norme volontarie, assumendo anche lo "status" di norme armonizzate. E' ovvio che, in carenza di talune di queste norme armonizzate che fissano requisiti specifici per ogni tipo di interventi sulle attrezzature a pressione trasportabili comprensive dei relativi accessori, può dall’1/7/01 - data di entrata in vigore della TPED per la quasi totalità delle categorie delle stesse attrezzature - essere usata (al posto di quella mancante) qualunque normativa che garantisca la conformità alla direttiva stessa. Pertanto il costruttore straniero - specie se extracomunitario - ha l’opportunità di entrare nel mercato italiano in condizioni che potrebbero rivelarsi meno restrittive anche di quelle nazionali. Ciò ad ulteriore discapito dei fabbricanti italiani, di per se stessi già penalizzati dal mancato recepimento a tutt’oggi nella legislazione italiana della TPED. Infatti, essendo tale recepimento propedeutico alla definizione della disciplina indicante i requisiti necessari all’abilitazione (notifica e autorizzazione) degli organismi d’ispezione soprattutto privati, gli stessi fabbricanti - a fronte di pressanti ordinazioni dei loro prodotti - potrebbero trovarsi costretti a rivolgersi agli omologhi organismi europei, già abilitati dai rispettivi Stati, al fine di contenere "l’iter" dell’approvazione degli stessi prodotti entro tempi accettabili, in quanto se di tale approvazione venisse incaricato l’ISPESL o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli unici enti al momento deputati a tali incombenze, i tempi dello stesso "iter" risulterebbero senz’altro più lunghi anche per via della natura pubblica di dette amministrazioni. Le norme UNI in materia, a tutt’oggi armonizzate e vincolanti per le attrezzature trasportabili, suddivise per CEN/TC pertinente, sono, limitatamente al trasporto stradale, riportate in tabella 1. Per il titolo e il contenuto di tali norme si rimanda alla consultazione delle stesse, in visione ed in vendita presso i Punti UNI o sul sito Internet all’indirizzo: www.uni.com. Sempre nell’ambito del trasporto stradale sono quindi 60/70 a tutt’oggi i progetti di norma (prEN) che sono ad inchiesta pubblica o in attesa del voto formale dei paesi membri del CEN oppure che lo hanno già ottenuto e stanno quindi per diventare norme EN. Di questi i principali sono riportati nella tabella 2. (1) Recepita nella legislazione italiana con decreto legislativo n. 93 del 25/2/2000 (S.O. 62/L a GU n. 91 del 18/4/ 2000). (2) Dalla PED sono escluse, oltre quelle dell’ADR e del RID, anche le attrezzature contemplate nelle convenzioni IMDG (Codice internazionale per il trasporto di merci pericolose) e OACI (Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABELLA 1 CEN/TC 23 "Recipienti in un sol pezzo o saldati per gas compressi, liquefatti o disciolti escluso GPL" UNI EN 849 (maggio 1997) UNI EN 849:1997/A1 (maggio 2000) UNI EN 629-1 (ottobre 1997) UNI EN 629-2 (ottobre 1997) UNI EN 962 (giugno 1997) UNI EN 962:1997/A1 (aprile 2000) UNI EN 850 (luglio 1999) UNI EN ISO 13341 (ottobre 1999) UNI EN ISO 11116-1 (aprile 2001) UNI EN ISO 11116-2 (febbraio 2001) UNI EN 1089-1 (ottobre 1997) UNI EN 1089-2 (ottobre 1997) UNI EN 1089-3 (ottobre 1997 - aprile 2001) UNI EN 1795 (ottobre 1999) UNI EN 720-1 (aprile 2001) UNI EN 720-2 (novembre 1997) UNI EN ISO 11114-1 (giugno 1999) UNI EN 1800 (luglio 2000) UNI EN 1801 (ottobre 2000) UNI EN 12755 (aprile 2001) UNI EN 1964-1 (maggio 2001) UNI EN 1964-3 (maggio 2001) UNI EN 1975 (febbraio 2001) UNI EN ISO 11120 (giugno 2001) UNI EN 12862 (novembre 2001) UNI EN ISO 11114-2 (in corso di pubblicazione)
CEN/TC 268 "Recipienti criogenici" UNI EN 1797-1 (marzo 2000) UNI EN 1252-1 (maggio 2000) UNI EN 12300 (giugno 2000) UNI EN 1626 (aprile 2001) UNI EN 13275 (settembre 2001) UNI EN 1251-1 (in corso di pubblicazione) UNI EN 1251-2 (in corso di pubblicazione) UNI EN 1251-3 (in corso di pubblicazione)
CEN/TC 286 "Recipienti saldati in acciaio per GPL" UNI EN 1439 (ottobre 1997) UNI EN 1440 (ottobre 1997) UNI EN 1442 (maggio 2000) UNI EN 12252 (ottobre 2001) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TABELLA 2 CEN/TC 23 prEN 1803 Bombole trasportabili per gas - Controlli e prove periodiche delle bombole per gas saldate in acciaio al carbonio prEN 1919 Idem - Bombole per gas liquefatti o disciolti (esclusi acetilene o G.L): controllo al momento del riempimento prEN 1920 Idem - Bombole per gas compressi: controllo al momento del riempimento prEN 1964-2 Idem - Specifiche per la progettazione e la costruzione delle bombole per gas ricaricabili e trasportabili di acciaio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 litri e 150 litri inclusi aventi un valore di Rm maggiore o uguale a 1100 Mpa prEN 1968 Idem - Controlli e prove periodiche delle bombole per gas in un sol pezzo in acciaio prEN 11439 Bombole ad alta pressione per lo stoccaggio di gas naturale usato come carburante a bordo di autovetture prEN 11623 Bombole trasportabili per gas - Controlli e prove periodiche delle bombole a gas in materiale composito (ISO/DIS 11623:‘97) prEN 12205 Idem - Bombole per gas non ricaricabili in metallo prEN 12245 Idem - Bombole in materiale composito interamente avvolte prEN 12257 Idem - Bombole senza saldatura con rinforzo circonferenziale in materiale composito prEN 12754 Idem - Bombole per acetilene disciolto: controllo al momento del riempimento prEN 12863 Idem - Controllo periodico e ma-nutenzione di bombole per acetilene disciolto prEN 13096 Idem - Condizioni per il riempimento delle bombole con un solo gas prEN 13099 Idem - Condizioni per il riempimento delle bombole con una miscela gassosa prEN 13322-1 Idem - Bombole per gas ricaricabili in acciaio saldate - Progettazione e costruzione - Parte 1: Acciaio saldato prEN 13322-2 Idem - Bombole per gas ricaricabili in acciaio inossidabile saldate - Progettazione e costruzione - Parte 2: Acciaio inossidabile saldato prEN 13365 Idem - Incastellature di bombole per gas compressi e liquefatti - Controlli al momento del riempimento prEN 13769 Idem - Incastellature di bombole - Progettazione, costruzione, identificazione e prove prEN ISO 14246 Idem - Valvole di bombole per gas - Prove di costruzione e controlli prEN (ancora senza numero) Idem - Idem - Controlli periodici e manutenzione
CEN/TC 268 prEN 13530-1 Recipienti criogenici - Grandi recipienti trasportabili isolati sotto vuoto - Parte 1: Requisiti fondamentali prEN 13530-2 Idem - Idem - Parte 2: Progettazione, costruzione, controlli e prove prEN 13530-3 Idem - Idem - Parte 3: Requisiti di funzionamento prEN (ancora senza numero) Idem - Grandi recipienti trasportabili isolati non sotto vuoto - Parte 1: Requisiti fondamentali prEN (ancora senza numero) Idem - Idem - Parte 2: Progettazione, costruzione, controlli e prove prEN (ancora senza numero) Idem - Idem - Parte 3: Requisiti di funzionamento
CEN/TC 286 prEN 12493 Progettazione e costruzione di serbatoi in acciaio saldati per cisterne stradali prEN 13152 Specifiche e prove per valvole di bombole per GPL a chiusura automatica prEN 13153 Specifiche e prove per valvole di bombole per GPL a chiusura manuale prEN 13776 Procedure di riempimento e svuotamento di GPL dalle cisterne stradali prEN 13952 Bombole per GPL - Procedure di riempimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direttiva europea sulle attrezzature a pressione trasportabili - 2ª parte di Renato Gentilucci tratto da: U&C - Unificazione & Certificazione di Aprile 2002 anno XLVI Prescindendo dalle norme UNI EN e dai progetti di norme EN già riportati nella prima parte dell’articolo(*) (pubblicato su U&C nº 3/marzo 2002), connessi alle categorie di attrezzature trasportabili per le quali è stata rinviata all’1/7/03 l’applicazione della TPED (Transportable Pressure Equipment Directive), la lettura, rapportata alla stessa TPED, delle altre norme e progetti attuabili dall’1/7/01 offre lo spunto per le considerazioni che seguono. Prima dell’entrata in vigore della TPED, la disciplina italiana obbligatoria per le valvole e gli altri accessori dei recipienti trasportabili (eccetto i criogenici) era - al contrario di quella UNI volontaria e abbastanza dettagliata - generica e permissiva: per esempio, per i rubinetti di chiusura l’unica prescrizione era che fossero del tipo "a valvola" o "a spillo" e non fossero attaccabili dai gas. Da tale data (1/7/01) la predetta disciplina obbligatoria, pur potendosi mantenere cogente nella sua genericità ancora a livello nazionale, è diventata più restrittiva, pena la sua inapplicabilità nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea. Infatti la TPED impone l’attuazione di procedure specifiche, sia di va-lutazione di conformità dei rubinetti e degli altri accessori di nuova fabbricazione, sia di rivalutazione della stessa conformità per quei rubinetti e accessori già in circolazione. Tali procedure si identificano sostanzialmente in molte delle norme UNI EN in materia a tutt’oggi emanate: tra le altre, per quanto riguarda le valvole a contatto con gas compressi, liquefatti o disciolti (esclusi i gas di petrolio liquefatti-GPL ed i criogenici), citasi la norma UNI EN 849 "Bombole trasportabili per gas - Valvole per bombole - Specifiche e prove di tipo" con particolare riferimento alle operazioni concernenti la "approvazione del prototipo da parte dell’autorità preposta". L’entrata in vigore della TPED ha anche accelerato "l’iter" di altri progetti di norma europei in tema di valvole, sopracitati, quali quelli relativi alle prove ed ai controlli in sede di costruzione (prEN ISO 14246) ed alla manutenzione ed ispezione periodica delle stesse valvole (prEN ancora non numerato). La stessa TPED, appena recepita nella legislazione italiana con D.Lgs 2/2/02 nº 23 (S.O. alla Gazzetta ufficiale nº 57 dell’8/3/02), dà comunque la possibilità al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’ISPESL di applicare - quali amministrazioni provvisoriamente deputatevi dai richiamati DM 20/7/01 e D.Lgs 2/2/02 - le norme, già UNI EN, ai tipi di attrezzature a pressione trasportabili disciplinati dalle stesse norme. Si citano a proposito i casi delle UNI EN ISO 1120 (costruzione di tubi senza saldatura per gas compressi della capacità da 150 a 3000 litri) e UNI EN 1440 (riqualificazione periodica dei bidoni per GPL). Naturalmente le rispettive procedure per assicurare la conformità alla TPED delle stesse attrezzature - ai fini della loro movimentazione ed uso all’interno dei paesi dell’Unione Europea - sono diverse, in quanto la UNI EN 1120 interessa recipienti di nuova costruzione e la UNI EN 1440 recipienti esistenti. Per i primi, essendo il prodotto della pressione di prova per la capacità superiore a 1500 bar/litro (direttiva 2001/2/CE), i principali moduli previsti per valutare le suddette conformità comportano, secondo la stessa direttiva, esami, verifiche e prove sul singolo recipiente da parte dell’organismo di ispezione e del fabbricante ("G"), oppure, previa approvazione e controlli in fase di costruzione ad opera di quest’ultimo organismo, l’adozione da parte del fabbricante di un sistema di qualità dal medesimo presentato ("H"). Per i secondi, cioè i bidoni per GPL esistenti fabbricati secondo le norme nazionali, la cui riqualificazione periodica è (al pari di quelli nuovi) disciplinata dalla UNI EN 1440, questa non indica alcuna procedura particolare supplementare alle operazioni della stessa riqualificazione. Sembrerebbe quindi che, ai fini dell’apposizione del marchio p, propedeutico alla circolazione degli stessi bidoni nei paesi dell’Unione Europea, non necessiti la preventiva "rivalutazione della conformità"; ciò contrariamente a quanto specificatamente previsto all’allegato "A" del citato prEN 1803 dell’anno 2000 concernente i controlli e le prove periodiche sui recipienti saldati di qualsiasi tipo e destinazione. Il tutto è forse dovuto al fatto che la norma EN 1440, all’origine dell’omonima UNI, è datata 1996, epoca nella quale i criteri informatori della TPED erano ancora da definire. Ne consegue che, ai fini della loro libera movimentazione ed utilizzazione nell’Unione Europea, i ripetuti bidoni per GPL esistenti dovrebbero preventivamente essere assoggettati, pur con gli aggiustamenti dovuti alla loro destinazione, alla particolare procedura di cui all’allegato "A" del prEN 1803. Una conferma a quanto appena ipotizzato viene dall’analoga procedura indicata per i recipienti in un sol pezzo esistenti, nell’allegato "A" del prEN 1968 ed. 2000, nell’ambito dei controlli e prove periodiche appunto ivi previsti per i recipienti in un sol pezzo anche nuovi. Altri progetti di norme CEN relativi a bombole in materiale composito, pur se non definiti formalmente, sono stati trasposti nella normativa nazionale obbligatoria ancor prima dell’1/7/01, mancando in questa una disciplina "ad hoc" per tali tipi di bombole. Trattasi in particolare dei prEN 12257 e prEN 12245, già richiamati, recepiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il primo con D.M. 22/1/98 (Gazzetta ufficiale n. 58 dell’11/3/98) ed il secondo con D.M. 15/3/01 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 140 del 19/6/01). I due prEN, oggetto probabilmente di una specifica richiesta di applicazione da parte di privati od amministrazioni pubbliche, riguardano l’approvazione e la costruzione di bombole avvolte con materiale composito rispettivamente lungo la circonferenza o per intero. Per quanto riguarda la normativa sui recipienti criogenici - rilevata la genericità di quella obbligatoria in essere al 30/6/01 e l’assoluta carenza alla stessa data di quella volontaria - è da evidenziare la completezza della disciplina CEN sui recipienti stessi e relativi accessori (pompe, valvole, ecc.), già definita a livello UNI per i contenitori isolati sotto vuoto di capacità fino a 1000 litri (UNI EN 1251-1-2-3) ed in fase di avanzata elaborazione per i grandi recipienti (oltre 1000 litri) isolati, sotto vuoto e non. Per quanto concerne infine i recipienti trasportabili per GPL è stata pubblicata dall’UNI (maggio 2000) la norma attinente la loro approvazione e costruzione (UNI EN 1442), mentre è da tempo (ottobre 1997) pronta sempre a livello UNI per l’applicazione la norma della riqualificazione periodica dei recipienti stessi (UNI EN 1440) con i limiti sopra ipotizzati per quelli esistenti. Ora questi limiti potranno essere rimossi solo con una circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanabile quale una delle disposizioni attuative della TPED, essendo ormai quest’ultima legge dello Stato italiano. La circolare dovrebbe specificare i controlli, le verifiche e prove da eseguire - ai fini della loro qualificazione sotto il profilo comunitario - non solo dei bidoni per GPL, ma anche delle altre categorie di recipienti trasportabili disciplinate dalla ripetuta TPED dall’1/7/01, esistenti e fabbricate conformemente alle norme nazionali o alle vecchie direttive particolari 84/525 CEE, 84/526 CEE e 84/527 CEE. Naturalmente tali precisazioni dovrebbero valere, salvo indicazioni contrarie, unicamente per le norme armonizzate, già UNI EN. La stessa circolare - oltre a dettare le condizioni per l’immissione sul mercato sia comunitario che nazionale di tutte le predette categorie di recipienti - dovrebbe fornire istruzioni per l’emissione dei certificati di approvazione di tipo, di collaudo della produzione, di verifica periodica da rilasciare al costruttore o all’utilizzatore da parte degli enti preposti. I certificati andrebbero redatti conformemente ai modelli previsti dalle norme UNI EN interessate. Infine, con l’avvenuto recepimento legislativo della TPED, il Ministero è nelle condizioni di dettare con un apposito decreto attuativo i requisiti che dovrebbero soddisfare gli Organismi (notificati o autorizzati), nonché le specificità operative in cui gli stessi dovrebbero essere classificati al fine di ottenere l’abilitazione ad applicare le disposizioni della TPED. Tutto ciò in modo che quest’ultima possa finalmente diventare operante senza alcun condizionamento. (*) In particolare UNI EN 12755, UNI EN 12252, prEN 12493, prEN 13769, prEN 13365 e prEN 13776. Renato Gentilucci Presidente uscente
Commissione UNI European Directive on transportable pressure equipments The 99/36/CE Directive called TPED (Transportable Pressure Equipments Directive), covering transportable pressure equipments not included in 97/23/CE Directive (PED) has been in force since 1st July in all European Countries. The TPED provides the equal and compulsory application of technical dispositions contained in the 94/55/CE and 96/49/CE Directives (ADR and RID) and the conformity assessment through procedures named "modules". 120 harmonized standards projects have been examined in support of this Directive and some of them are still being finalized. |
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di |
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Renato Gentilucci |
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Presidente
uscente Commissione UNI |
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| articoli tratti da | |
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U&C - Unificazione &
Certificazione Marzo e Aprile 2002 anno XLVI (per gentile concessione dell'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione) |
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