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MACCHINE

          

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UNO STATO DELL’ARTE
SU MACCHINARI ED ATTREZZATURE NEI LUOGHI DI LAVORO

autore
Prof. Ing. Giancarlo CAROSSO
Titolare di Legislazione dell’ambiente e Protezione Civile, Docente di Diritto Comunitario e Legislazione ambientale,
I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

      
      

INDICE

Cap.

Contenuto

1

RICHIAMI DI ALCUNI CONTENUTI DEL DPR 547/55

 

1.1Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20, DPR 303/56, come integrato dal DLgs 359/99)

2.

LA NUOVA IMPOSTAZIONE

 

2.1 Direttive di prodotto e direttive sociali

 

2.1.1 Le direttive di prodotto

 

2.1.2Le direttive sociali

 

2.2 La marcatura CE

 

2.3 Dal nuovo approccio all’approccio globale

 

2.4 Caratteristiche comuni alle direttive del nuovo approccio

 

2.5 Indicazioni preliminari su: a)analisi del rischio, b) fascicolo tecnico, c) norme armonizzate, d) Requisiti Essenziali e documentazione delle scelte

3

LA DIRETTIVA MACCHINE (89/37/CE) E IL DPR 459/96

 

3.1 Ambito di applicazione e definizioni

 

3.2 La marcatura CE

 

3.3 La Dichiarazione di conformità

 

3.4 L'Analisi dei Rischi

 

3.4.1 Esempio di ANALISI DEI RISCHI relativo al REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2 della DIRETTIVA MACCHINE

 

3.5 Il Fascicolo Tecnico

 

3.5.1 Esempio di fascicolo tecnico relativo al REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2 della direttiva macchine

 

3.6 Il Manuale di Istruzione

 

3.3.1 REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2. Esempio di redazione del MANUALE DI ISTRUZIONE che deve evidenziare le azioni di prevenzione adottate 

 

3.7 La clausola di salvaguardia

4.

I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE

 

4.1 Definizioni

 

4.1..2 Esempio relativo al REQUISITO "1 1.3 Materiali e prodotti"

 

4.2 Esame di alcuni requisiti di cui al capitolo 3 "Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento"

5.

IL LIBRETTO DELLE VERIFICHE PER I CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DELLE ASL.

6.

I DUE PUNTI FONDAMENTALI DELL’ART. 46, L. 128/1988

7.

ANCORA SU ALCUNE PROBLEMATICHE SORTE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (21.9.96)

8.

IL REGIME DEI CONTROLLI PREVENTIVI E LE VERIFICHE PERIODICHE

9.

IL DLGS 626/94 NELLA PARTE (ATTREZZATURE DI LAVORO) OVE SONO RIPORTATE LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL 359/99

 

9. 1 Le nuove disposizioni apportate dal DLgs 359/99

 

9.2 DLgs 359/1999 - verifiche sulle attrezzature di lavoro

10.

LA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23/CEE E LA L. 791/1977

11.

LA DIRETTIVA 89/336/CEE (EMC) E IL DLGS 615/1996

 

11. 1 Il DLgs 615/1996

12.

CENNI ALLA DIRETTIVA ATEX

 

APPENDICE: IL DLGS 235/2003 CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2001/45/CE CHE MODIFICA E INTEGRA ULTERIORMENTE LA DIRETTIVA 89/665

1. RICHIAMI DI ALCUNI CONTENUTI DEL DPR 547/55

Si richiamano, nel seguito, alcuni articoli del DPR 547/55 - tratti dal Titolo III (Norme generali di protezione delle macchine), Titolo IV (Norme particolari di protezione per determinate macchine), Titolo V (Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento) per il solo art. 184 – rimandando il lettore per approfondimenti ad un testo aggiornato del DPR.

Protezione dagli organi pericolosi delle macchine

Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza (art. 41, DPR 547/55)

Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili, esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti delle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o alloggiati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce (art. 42, DPR 547/55)

Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti. (art. 43, DPR 547/55)

I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di ¼ del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento. (art. 44, DPR 547/55).

Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea riduzione. (art. 47, DPR 547/55)

Divieti

E’ vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. (art. 48, DPR 547/55)

Il problema sussiste, ad es., con:

  • macchine utensili per legno e affini (sughero, gomma dura, materie plastiche dure, materiali lapidei, pietre da da taglio, le seghe (circolari, alternative, a nastro) le pialle (a filo, a spessore), le fresatrici.

  • Le macchine utensili per metalli (torni, trapani, fresatrici, alesatrici, filettatrici, troncatrici, ecc.)

E' necessaria pulizia frequente degli organi lavoratori o delle zone di lavoro (asportazione di trucioli, segatura, rimozione ed allontanamento di scaglie di materiale metallico).

La pulizia deve essere fatta con attrezzature idonee (ad es., per aspirazione, con attrezzi ad uncino, ecc.).

E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare cautele a difesa dell’incolumità del lavoratore.

Di tali divieti devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.(art. 49, DPR 547/55)

Motori

Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in un apposito locale o recintato o comunque protetto.

L’accesso ai locali e ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso. (art. 50, DPR 547/55)

Messa in moto e arresto dei motori

Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.

Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza. (art. 52, DPR 547/55)

Se tali mezzi svolgono anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore (comma aggiunto dal DLgs 359/99)

La macchina deve potersi arrestare, in caso di emergenza, mediante una leva o un pulasante a fungo, di colore rosso, in posizione ben visibile e immediatamente raggiungibile dall'operatore; l'arresto deve avvenire nel minor tempo possibile. Non vanno esclusi dall'alimentazione i circuiti che devono continuare a funzionare in caso di guasto o anomalia (ad es., i dispositivi di frenatura dei motori, i circuiti di eccitazione delle piattaforme magnetiche).

Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire l'arresto.

Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.

In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.

Qualora i mezzi di messa in moto e di arresto svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore. (art. 53, DPR 547/55)

Ogni inizio e ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.

Un cartello indicatore richiamante l’obbligo sopra stabilito e le relative modalità deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore. (art. 54, DPR 547/55)

Trasmissioni e ingranaggi

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi ed elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire pericolo. (art. 55, DPR 547/55)

Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto od in parte ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti fino a tale altezza.

La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, dell’altezza di almeno 1 m, purché:

  1. disti, in senso orizzontale, almeno 0,5 m dalle parti più sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibile a m 0,3 se gli organi in movimento da proteggere non superano l’altezza della barriera;

  2. sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l’accesso nello spazio compreso tra il riparo e gli organi ed elementi in moto. (art.56, DPR 547/55)

Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.

Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza. (art. 59, DPR 547/55)

Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in una posizione inaccessibile. (art. 60, DPR 547/55)

Macchine operatrici e varie

La Cass. Pen., sez. 4, con sentenza n. 1501 del 2. 2. 1990 ha definito gli organi lavoratori come "ogni meccanismo o apparato che concorra, mediante il suo moto, (ovvero la sua energia cinetica) al raggiungimento del risultato finale in vista del quale la macchina è sta progettata e costruita."

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza. (art. 68, DPR 547/55)

Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazioni e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che:

  1. impedisca di rimuovere o aprire il riparo quando la macchina è in moto, o provochi l’arresto della macchina all’atto della rimozione o apertura del riparo;

  2. non consenta l’avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di chiusura. (art. 72, DPR 547/55)

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, di parapetti, griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.

Tale disposizione deve essere osservata anche quando la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e scarico automatici, ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro. (art. 73 DPR 547/55)

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore.

Qualora per effettive ragioni tecniche, l’organo di comando della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito a movimento intempestivo di questa. (art. 76, DPR 547/55)

I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali od essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo. (art. 77, DPR 547/55)

I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra e ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale. (art.78, DPR 547/55)

Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio dei pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedano che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo tra organi che possono entrare in movimento, devono essere provvisti di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante l’esecuzione di dette operazioni.

Devono altresì adottarsi le necessarie cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri. (art. 82, DPR 547/55)

Si possono in tal caso usare selettori modali a chiave estraibile per l'interruzione dell'alimentazione di energia alla macchina

Sollevamento o trasporto persone

Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo(art. 184, DPR 547/55, come modificato dal DLgs 359/99)

1.1 Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20, DPR 303/56, come integrato dal DLgs 359/99)

Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

2. LA NUOVA IMPOSTAZIONE

La risoluzione del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (GUCE n. 136 del 04/06/1985) introduce una nuova strategia (il c.d. nuovo approccio) che parte dalla constatazione che l'esistenza di regolamentazioni divergenti crea, sul piano pratico, difficoltà alla libera circolazione delle merci.

Con riferimento all’art. 94 (già art. 100, "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.") l’armonizzazione tecnica e la normalizzazione la Risoluz. cit. introduce la modalità di regolamentazione in una sola volta con l'adozione di una sola direttiva dei problemi relativi ad un numero elevatissimo di prodotti senza che tale direttiva sia soggetta alla necessità di frequenti adeguamenti o modifiche: naturalmente i settori interessati dal nuovo approccio devono essere caratterizzati dall'esistenza di una vasta gamma di prodotti talmente omogenei da consentire la definizione di "esigenze fondamentali" comuni, attribuendo a norme il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti (si ha il c.d. "rinvio alle norme").

I principi fondamentali sui quali si basa la nuova strategia di cui alla Ris. Cit. sono i seguenti:

1) l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 94, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità;

2) agli organi competenti per la normalizzazione industriale (principalmente CEN e CENELEC) è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive,

3) tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie,

4) tuttavia, le amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo provvisorio, le norme nazionali) una presunzione di conformità ai "requisiti essenziali" fissati dalla direttiva (ciò significa che il produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva).

2.1 Direttive di prodotto e direttive sociali

Per quanto qui di interesse, si distingue tra direttive di prodotto e direttive sociali

Le prime traggono la loro base giuridica dal principio della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune, valendo, tra l’altro, il principio che ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati.

Per eliminare le barriere giuridiche e normative-tecniche alla libera circolazione delle merci, il legislatore ha scelto di fissare elevati parametri di sicurezza a cui il prodotto deve essere adeguato che costituiscono così il minimo comune denominatore di tutte le legislazioni nazionali e sono adeguati ad un livello tecnologico sufficientemente alto da poter rispondere sempre e comunque all'obiettivo di un mercato avanzato.

Le direttive sociali fanno sono indirizzate non tanto al fabbricante dei prodotti, ma al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di lavoro e la sua sicurezza.

Va tenuto conto, comunque che le direttive di prodotto – sì indirizzate al fabbricante – coinvolgono comunque in varia misura come si avrà modo di apprezzare in seguito anche il datore di lavoro ed altri soggetti: la distinzione si fa labile nel caso specialmente della direttiva macchine ed aumentano le intersezioni tra i vari soggetti.

2.1.1 Le direttive di prodotto

Le direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità.

Esse sono vincolanti per gli stati membri e devono essere recepite senza alcuna modifica.

Gli atti della Comunità che hanno portato alle direttive di prodotto sono, oltre alla risoluzione del nuovo approccio già citata, i seguenti:

-la direttiva 83/189 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, oltre al divieto per ogni Stato di emettere norme se non di provenienza comunitaria;

-la decisione dei Consiglio n.93/465, concernente i moduli relativi alle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di prodotto.

La strategia del nuovo approccio prevede l'adozione di direttive ad ampio spettro applicativo che si basano su quanto segue:

-la libera circolazione è garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle direttive stesse;

-l'interpretazione sotto il profilo tecnico dei requisiti essenziali di sicurezza è demandata alle norme armonizzate;

-l'applicazione di tali norme (dove esistono), pur essendo volontaria, permette di attivare il principio di "presunzione di conformità";

-la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali è attuata tramite procedure specifiche di valutazione della conformità ed attestata dalla dichiarazione CE di conformità;

-sul prodotto deve essere presente la marcatura CE.

Tra le principali direttive di prodotto che si ispirano al nuovo approccio sono le seguenti (e s. m. e i.):

Direttiva bassa tensione (73/23/CEE e s. m. e i.) recepita nell’ordinamento italiano con la L. 791/1997 e s. m. e i.

Direttiva recipienti semplici a pressione - 87/404/CEE

Direttiva giocattoli- 88/378/CEE

Direttiva prodotti da costruzione - 89/106/CEE

Direttiva compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE e s. m. e i.) recepita nell’ordinamento italiano con il DLgs 476/1992 e più compiutamente con il DLgs 615/1996 e s.m. e i.

Direttiva DPI - 89/686/CEE

Direttiva strumenti di pesatura non automatici - 90/384/CEE

Direttiva apparecchi a gas - 90/396/CEE

Direttiva dispositivi medici impiantabili attivi - 90/385/CEE

Direttiva apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (direttiva c.d. ATEX - 94/9/CE) recepita nell’ordinamento italiano dal DPR 126/1998 e s. m. e i.

Direttiva imbarcazioni da diporto - 94/25/CE

Direttiva ascensori - 95/16/CE

Direttiva recipienti a pressione (PED) - 97/23/CE

Direttiva macchine: la 89/392/CEE modificata e integrata dalle 91/368 e 93/68 (nel seguito indicata con il testo consolidato 98/37/CE), recepita nell’ordinamento italiano con il DPR 459/1996 e s. m. e i.

La Direttiva Bassa Tensione, pur non appartenendo formalmente alle direttive del Nuovo Approccio essendo di precedente emissione (1973), vi appartiene sostanzialmente in quanto ne possiede tutti gli elementi distintivi.

Nel seguito si tratterà diffusamente solo delle direttive sopra sottolineate.

Come si vedrà, esse trattano aspetti di sicurezza di varie tipologie di prodotto e, in parte, si sovrappongono.

Ad es., la direttiva macchine considera tutti i rischi legati all'uso delle macchine, quindi anche il rischio elettrico, anche se approfondisce prevalentemente il rischio di natura meccanica.

La direttiva bassa tensione considera tutti i rischi legati all'uso di apparecchiature elettriche, quindi anche il rischio di natura meccanica, anche se è principalmente destinata alle apparecchiature dove il rischio elettrico è predominante.

La direttiva macchine presenta una prevalenza per gli aspetti progettuali, costruttivi e documentali ai fini della sicurezza.

Inoltre la direttiva macchine presenta un certo grado di copertura nei riguardi della direttiva EMC, in particolare per gli aspetti legati ai disturbi emessi o subiti da una macchina. Perciò una macchina conforme alla direttiva macchine soddisferà in parte anche i requisiti della direttiva EMC, anche se la copertura non è totale.

2.1.2 Le direttive sociali

Le direttiva sociali stabiliscono i requisiti di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro cui tutti gli Stati membri devono uniformarsi, mantenendo comunque la possibilità di introdurre misure più restrittive, rispetto a quelle armonizzate.

Il Consiglio stabilisce, per mezzo di direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenuto conto delle condizioni e delle regolamentazioni tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri.

Trattandosi di prescrizioni minime, esse non ostacolano la fissazione e il mantenimento di misure nazionali più severe, e quindi, più avanzate sul fronte della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Di conseguenza, una legislazione nazionale che traspone, in un dato Stato membro, una direttiva sociale può, nella misura in cui è compatibile con il diritto comunitario, essere utilizzata per imporre delle obbligazioni più severe rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale fissata da un altro Stato membro.

Le direttive sociali che qui interessano sono la 89/391 che tratta su un piano generale delle prescrizioni minime intese al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e tutta una serie di direttive "figlie" che sono state recepite nell’ordinamento italiano con il DLgs 626/94 e s. m. e i.

Qui interessa la 89/655/CEE (direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE ) modificata dalla 95/63/CE (direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1995): quest’ultima è stata recepita in Italia con il DLgs 359/99.

Nell’esposizione che seguirà si parlerà del DLgs 359/99 (a prescindere dalla modifica da esso apportata all’art. 184, DPR 547/1955) usando, per l’aticolato la corrispondente numerazione che si ha nel DLgs 626/94, modificato appunto a seguito del recepimento suddetto.

2.2 La marcatura CE

Tra gli elementi innovativi che caratterizzano le direttive del nuovo approccio è l'obbligatorietà della marcatura CE.

La marcatura CE è la dimostrazione visiva, apposta dal fabbricante o dal suo mandatario nella comunità, della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive applicabili.

La marcatura CE è sempre apposta dal fabbricante o da chi immette il prodotto nel mercato europeo. È importante sottolineare questo aspetto: infatti, talvolta, si equivoca ritenendo che la marcatura CE sia rilasciata da Enti di terza parte. Ciò non è vero neppure nel caso che un Ente terzo (Organismo Notificato) sia coinvolto nella procedura di valutazione della conformità prescritta dalla Direttiva.

In definitiva la marcatura CE è l'ultimo atto di una procedura che occorre seguire: tale procedura è sempre stabilita dalle direttive e prevede l'iter che il fabbricante deve seguire e la documentazione che egli deve predisporre per le autorità di controllo; in alcuni casi è previsto il coinvolgimento di Enti terzi.

2.3 Dal nuovo approccio all’approccio globale

A necessario completamento del Nuovo Approccio introdotto nel 1983 e definito con la Risoluzione del 7 maggio 1985, il Consiglio delle Comunità Europee approvava nel 1989 una risoluzione concernente un "approccio globale in materia di valutazione della conformità", per definire in un quadro preciso i sistemi di valutazione della conformità alle norme armonizzate.

L'obiettivo essenziale di una procedura di valutazione di conformità consiste nel permettere ai poteri pubblici di assicurarsi che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle norme armonizzate e dunque soddisfino i requisiti essenziali delle direttive.

A questo fine, la risoluzione "approccio globale" 683/1990 scompone in otto moduli (A-H) la procedura di valutazione di conformità, distinguendo tra il momento della progettazione e quello della produzione, e precisando i criteri di utilizzazione dei differenti moduli.

I moduli sono stabiliti per soddisfare diverse esigenze di verifica della conformità e prevedono quindi diversi livelli di verifica, che richiedono sia l'intervento esclusivo del fabbricante sia quello di enti di terza parte. Gli enti terzi devono soddisfare i requisiti stabiliti da ciascuna direttiva ed essere notificati alla Comunità europea dai vari Stati membri sotto la propria responsabilità.

Ogni direttiva prescrive quali moduli possono essere applicabili nello specifico campo di pertinenza.

La scelta del/dei modulo/i specifico/i fra quelli indicati avverrà tenendo conto del livello di rischio ovvero della gravità delle conseguenze del decadimento di prestazioni del prodotto durante l'impiego, dell'influenza del processo produttivo sulla variazione della sicurezza del prodotto rispetto ai requisiti, dell'attendibilità delle prove se non eseguite in laboratori specializzati, ecc.

In particolare, va sottolineato il fatto che la decisione 93/465 ha introdotto il concetto che per alcuni di essi il fabbricante disponga di un Sistema Qualità conforme alle UNI EN ISO 9000 (certificato o non certificato viene specificato da ogni direttiva).

Il modulo A, che riguarda il controllo della produzione da parte del fabbricante, impone che il produttore conservi per 10 anni la documentazione attestante la conformità alla direttiva; per alcuni controlli può essere richiesto l'intervento di un ente terzo.

Il modulo B serve per la verifica da parte di un ente terzo che un campione rappresentativo della produzione soddisfi quanto richiesto dalla direttiva di riferimento.

Il modulo C è previsto che venga usato unicamente in combinazione con il modulo B.

I moduli D, E ed F vengono utilizzati in combinazione con il modulo B, anche se in alcuni casi potranno essere impiegati anche da soli.

I moduli D ed F richiedono l'esistenza di una assicurazione di qualità per la produzione o solo per il controllo, oltre alla verifica periodica da parte di un ente terzo.

Il modulo F si applica alla verifica di conformità da parte di ente terzo di ogni esemplare prodotto o di controlli su base statistica della produzione.

Il modulo G si applica alla verifica di un singolo esemplare effettuata da un ente terzo.

Il modulo H prevede l'esistenza di un Sistema Qualità che comprende la progettazione, la produzione e il controllo secondo la norma ISO 9001, oltre alla sorveglianza da parte di un ente terzo.

2.4 Caratteristiche comuni alle direttive del nuovo approccio

Le caratteristiche comuni alle direttive del nuovo approccio sono, in sintesi

1)ampio campo di applicazione, 2) obbligatorietà dell'applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza, 3) rinvio a norme tecniche e presunzione di conformità, 4) armonizzazione totale e 5) marcatura CE.

Più nello specifico, punto per punto si rileva quanto nel seguito.

1) Le direttiva non si applicano ad un prodotto o ad una famiglia di prodotti, ma ad ampie categorie. Un prodotto può ricadere sotto il campo di applicazione di più direttive: caso tipico sono gli apparecchi elettrici che sono coperti sia dalla Direttiva Bassa Tensione che dalla Direttiva EMC, oltre che dalla Direttiva Macchine (ad es., gli utensili portatili).

2) I Requisiti Essenziali di Sicurezza costituiscono l'oggetto e lo scopo che ogni direttiva si prefigge in termini di tutela, cioè quegli aspetti fondamentali della sicurezza e della salute che la direttiva intende tutelare e che quindi debbono essere soddisfatti dai prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. Trattandosi di aspetti fondamentali, questi requisiti, salvo alcune eccezioni, sono redatti in termini generali e non contengono alcuna prescrizione tecnica di dettaglio. Questo ne consente l'applicabilità nel tempo e quindi non si richiede un continuo aggiornamento per seguire il progresso tecnologico.

3) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali costituisce il solo aspetto tecnico obbligatorio delle direttive. Inoltre il nuovo approccio stabilisce gli obiettivi che obbligatoriamente devono essere raggiunti lasciando libere le modalità per conseguirli. Quindi, di fatto, il costruttore si trova in condizione di poter scegliere la strada più opportuna per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

Le direttive comunque indicano la strada maestra per conseguire il soddisfacimento dei requisiti essenziali e cioè la strada delle norme tecniche, ovvero quelle emanate dagli organismi di normazione.

I prodotti costruiti secondo tali norme, quando esse siano armonizzate (si veda oltre), vengono per effetto della presunzione di conformità riconosciuti automaticamente, di diritto, come soddisfacenti ai requisiti essenziali.

Le norme tecniche sono di applicazione volontaria, ma, quando armonizzate, il loro contenuto conferisce la presunzione del soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle direttive.

È da sottolineare che le direttive, per la presunzione di conformità, innanzitutto prendono in considerazione le norme armonizzate; in mancanza di queste, prevedono il ricorso ad altre normative internazionale o nazionali per le quali peraltro è prevista una speciale procedura per renderle valide sul piano europeo.

4) Tutte le direttive del nuovo approccio hanno l'obiettivo dell’ armonizzazione totale, ovvero: solo prodotti conformi alle Direttive possono essere immessi sul mercato. Ciò è stato stabilito sulla base della considerazione che tutti i cittadini dell'Unione devono godere degli stessi diritti in termini di tutela e per evitare distorsioni della concorrenza.

5) Le direttive nuovo approccio richiedono che su tutti i prodotti coperti dalle stesse, sia apposta la marcatura CE. La Direttiva 93/68/CEE e ognuna delle Direttive di prodotto stabiliscono le regole di apposizione della marcatura: in particolare si ricorda che le sue proporzioni devono sempre essere rispettate e che la dimensione verticale minima è stabilita in 5 mm.

2.5 Indicazioni preliminari su: a)analisi del rischio, b) fascicolo tecnico, c) norme armonizzate, d) Requisiti Essenziali e documentazione delle scelte

a) Poiché ad uno stesso prodotto si possono applicare più direttive, il fabbricante deve innanzitutto stabilire a quali direttive il proprio prodotto deve soddisfare.

Non esistono pubblicazioni di elenchi di prodotti che definiscano il rapporto "Prodotto/Direttive"; è sempre il fabbricante che deve assumersi la piena responsabilità di condurre l'analisi e valutazione dei rischi.

Si rammenta che per quanto riguarda l'appartenenza di un prodotto ad una direttiva è necessario che siano soddisfatte due condizioni:

il prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva

il prodotto presenta rischi contenuti nel requisiti essenziali della Direttiva stessa.

Per dimostrare al cliente la conformità del suo prodotto alla Direttiva, il Fabbricante deve:

apporre la marcatura CE sulla macchina

consegnare la dichiarazione di CE di conformità

consegnare il Manuale d'Istruzione.

Per potere fare ciò, dovrà essere realizzato il Fascicolo Tecnico della costruzione (o altro documento espressamente richiamato dalla Direttiva in oggetto) che dovrà contenere, tra le altre documentazioni la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina.

È proprio questa la motivazione principale dell'analisi del rischio.

Ad es., nelle osservazioni preliminari alla Direttiva Macchine si dice esplicitamente che il fabbricante deve selezionare i rischi eventualmente presentati da una macchina e cercare di eliminarli.

Negli Allegati della Direttiva sono generalmente indicati i Requisiti Essenziali, ognuno dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento e all'uso del prodotto: esso deve essere conforme a tutti i requisiti ad esso applicabili, in qualunque capitolo essi si trovino. RES significa requisito minimo necessario che la macchina deve rispettare. Se ciò non avviene, la macchina presenta un rischio per l'operatore e per le persone esposte.

I requisiti essenziali applicabili possono essere contenuti in una o più direttive: tutti i requisiti sono essenziali e, indipendentemente dalla direttive a cui appartengono, devono essere soddisfatti. Per i RES applicabili, il fabbricante analizza il tipo del rischio relativo ad ognuno di essi, le modalità con cui si può verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte. Fatto ciò, egli valuterà se ogni RES. è soddisfatto o meno, valutando cioè se le soluzioni adottate dal progettista hanno eliminato o almeno ridotto il rischio presentato.

Un valido supporto per la metodologia operativa da applicare per l'esecuzione dell'analisi dei rischi è fornito da una norma europea, la EN 1050; si tratta di una norma di carattere generale i cui concetti base sono:

determinazione dei limiti del prodotto

identificazione del pericolo

stima del rischio

valutazione del rischio e della gravità delle sue conseguenze.

Il costruttore deve porsi quesiti come i seguenti:

Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose?

Sono state applicate misure di protezione adeguate?

È dimostrabile l'affidabilità delle misure selezionate per fornire una protezione adeguata durante il funzionamento?

Il tipo di protezione selezionata è appropriata all'applicazione in termini di probabilità di annullamento o aggiramento della protezione, di gravità del danno, di intralcio nell'esecuzione del compito?

Le informazioni relative al previsto utilizzo del prodotto sono sufficientemente chiare?

Se deve essere usato un equipaggiamento di protezione personale, questo e i relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti adeguati?

L'utente è messo sufficientemente in guardia dai rischi residui?

Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, mezzi di isolamento dell'energia, ecc.) sono sufficienti?

b) La scelta di soluzioni idonee, effettuata dopo la valutazione del rischio, scaturisce dall'esame particolareggiato del progetto e delle modalità di costruzione che il costruttore deve eseguire per stabilire quali rischi il proprio prodotto possa causare durante tutta la vita, se usato correttamente o in modo prevedibile.

Un aspetto molto importante delle direttive nuovo approccio è costituito dalla documentabilità delle scelte tecniche adottate dal fabbricante: attraverso questa fase si deve dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti delle direttive applicabili.

Molte delle Direttive Nuovo Approccio, in modo particolare dove si prevede il controllo interno della fabbricazione che lascia la completa responsabilità al fabbricante senza l'intervento di Enti terzi, esiste l'obbligo di preparare e fornire all'autorità competente, su istanza motivata, una documentazione tecnica o Fascicolo Tecnico dove devono essere contenute tutte le informazioni tecniche necessarie e sufficienti per poter dimostrare, senza ombra di dubbio, la conformità dei prodotti ai requisiti delle direttive.

In alcune direttive, e tra queste quelle che interessano il settore elettrotecnico, il fascicolo tecnico è lo strumento principale per la verifica della conformità nell'ambito dell'azione di sorveglianza del mercato da parte delle autorità degli Stati membri.

In questi casi, in cui l'elemento base è la dichiarazione di conformità del fabbricante, il Fascicolo Tecnico compilato dal fabbricante viene inteso essenzialmente destinato alle autorità, mentre in altri casi il Fascicolo Tecnico può far parte della documentazione da presentare ad un Organismo Notificato nell'ambito dell'azione di certificazione svolta da quest'ultimo. Per quanto riguarda il contenuto del Fascicolo Tecnico, le singole Direttive ne fissano in linea di massima le caratteristiche: dipende dalla natura del prodotto e da quanto si ritiene necessario per poter dimostrare la conformità dei prodotto stesso alle direttive.

Bisogna inoltre osservare che il contenuto del Fascicolo Tecnico e la sua estensione dipendono anche dal fatto il costruttore abbia seguito le norme armonizzate o se si è rifatto ai requisiti essenziali delle direttive. Nel primo caso dovrà dimostrare di essersi attenuto alle prescrizioni della norma, nel secondo dovrà illustrare e giustificare le misure prese per soddisfacimento dei requisiti essenziali.

b) norme armonizzate

Lo stato della tecnica è quello che si trova di regola descritto nelle norme armonizzate. In mancanza di tali norme esso può essere determinato in base a norme nazionali, specifiche tecniche, progetti di norma, etc.

Per quanto riguarda gli aspetti di impiantistica elettrica, la legge 46/90 relativa alla sicurezza degli impianti afferma che le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a "regola d'arte", utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a "regola d'arte". Il regolamento d'attuazione della sopra citata legge, il DPR 447/91, specifica che si intendono costruiti a "regola d'arte" i materiali ed i componenti elettrici dotati di marchi o certificati di conformità alle norme armonizzate, così come previste dalla L.791/77 di recepimento della direttiva 73/23/CEE relativa alla garanzia di sicurezza dei materiale elettrico.

Quindi è certamente da consigliare, per tenersi aggiornati sullo stato dell'arte della tecnica, il riferimento agli organi normatori nazionali CEI e UNI, rispettivamente per gli aspetti "elettrici" e "non elettrici". Tali Organismi sono le interfacce ufficiali degli Organismi europei, rispettivamente CENELEC e CEN. A livello internazionale gli Organismi di normazione ufficiali sono IEC (per gli aspetti elettrici) e ISO (per gli aspetti non elettrici).

Con il nuovo approccio viene reso molto più semplice quanto previsto dal trattato istitutivo in relazione alla libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Una nuova ripartizione di compiti e responsabilità regola i rapporti tra legislazione e normazione. Le istituzioni comunitarie si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali relativi a sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente.

Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI - spetta invece il compito di adottare le norme armonizzate che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze essenziali delle direttive.

Dunque, quando si parla di norme armonizzate, si intendono quelle norme elaborate dagli enti europei di normazione, sulla base di un mandato della Commissione delle Comunità Europee, in grado di esplicitare i generici requisiti delle direttive. Tali norme debbono essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed eventuali norme in conflitto debbono essere ritirate.

Le norme armonizzate, così come le norme nazionali che le recepiscono, non sono tuttavia obbligatorie: ogni produttore è infatti libero di produrre sulla base di diverse specifiche. In tale caso però, dovrà dare prova della conformità del prodotto rispetto agli obblighi delle direttive. Viceversa, il prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive.

Il nuovo approccio prevede che l'adozione di norme armonizzate conferisca ai prodotti e ai servizi che vi si conformano una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive, garantendone la libera circolazione in tutti i Paesi della Comunità.

Nel caso invece delle direttive sociali, le norme europee possono fornire dei consigli e dei chiarimenti sulla maniera di tradurre le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, senza peraltro limitare il diritto degli Stati membri di adottare delle disposizioni legislative più rigorose.

In assenza di norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti eseguiti secondo le norme d'origine puramente nazionale, che siano state oggetto di una particolare procedura di riconoscimento da parte della Commissione.

In definitiva, per ritenere una norma "armonizzata" ai fini delle Direttive Nuovo Approccio occorre un mandato della Commissione, la pubblicazione sulla GUCE e il recepimento sulla GURI.

3. LA DIRETTIVA MACCHINE (89/37/CE) E IL DPR 459/96

3.1 Ambito di applicazione e definizioni

Ai sensi della direttiva, s'intende per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.

Inoltre si considera "macchina" un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Insiemi di macchine o insiemi complessi sono, ad es., le linee robotizzate o, più in generale, gli impianti costituiti da insiemi di macchine comandati in modo centralizzato.

Ancora, si considera "macchina" un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente definizione:

per "componente di sicurezza" si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

Inoltre, una macchina, per ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva, ovviamente, non deve rientrare nell’elenco delle categorie escluse viste sotto. Questa sarebbe una considerazione banale se si facesse riferimento ad una tipologia e non ad un criterio generale, ovvero quello della sorgente di energia motrice. La prima delle esclusioni elencate riguarda appunto le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata (ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi o di persone, che rientrano comunque nel campo di applicazione, fatte salve naturalmente altre specifiche esclusioni).

Si noti che si parla di forza umana applicata direttamente: pertanto, quando l’energia data dalla forza umana è immagazzinata ad es., da molle e restituita in un secondo tempo, il decreto va applicato.

Per completare la definizione base di macchina è necessario tenere presente lo spirito del provvedimento, ovvero i requisiti essenziali si sicurezza e di salute di cui all’all. I, che, al punto 1 delle osservazioni preliminari, recita: "Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante".

A tal riguardo dunque, se gli organi in movimento di una macchina sono comunque tali da non poter costituire pregiudizio alcuno alla salute e alla sicurezza delle persone (si pensi, ad es., al caso di un orologio da polso), non si applica la direttiva in nessun caso e sotto nessuna plausibile ipotesi di utilizzo.

Definizione di immissione sul mercato e messa in servizio

Si deve intendere per immissione sul mercato "la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego". Sono immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza "messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione". In pratica quindi, l’apportare modifiche significative equivale ad immettere sul mercato un prodotto nuovo: chi apporta tali modifiche diventa responsabile come un fabbricante per quanto concerne le modifiche stesse, con tutto quello che ne segue in termini di adempimenti da assolvere.

Per messa in servizio si intende sia la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Ue sia l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Esclusioni

Le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva comprendono tutta una serie di tipologie di macchine già regolamentate da normative specifiche di settore o in particolare da altre direttive (tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE, le macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente, le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento, le caldaie a vapore e i recipienti a pressione, le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività, le fonti radioattive incorporate in una macchina, le armi da fuoco e le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine)

Un accenno merita l’esclusione dei mezzi di trasporto. Sono esclusi i mezzi di trasporto destinati unicamente al trasporto di persone. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto destinati al trasporto di merci, l’esclusione riguarda solo la parte inerente la funzione di trasporto ma non le eventuali attrezzature di lavoro montate su di essi.

Si rammenta che non sono comunque esclusi dal campo di applicazione del decreto i veicoli destinati all’industria estrattiva.

I veicoli non aventi la funzione esclusiva di trasporto di persone o merci, come ad es., molte macchine mobili da cantiere sono incluse.

Ad es., un autocarro destinato al trasporto di merci non rientra nel campo di applicazione del decreto e neppure un telaio che possa essere equipaggiato. Tuttavia è noto che al telaio possono essere fissate molte attrezzature, permettendo una funzione completamente diversa da quella del trasporto che tuttavia rimane: si tratta ad es., di martinetti di ribaltamento per lo scarico, oppure gru ausiliarie fabbricate e vendute senza motore e, perciò, non in grado di funzionare da sole. Tali attrezzature possono essere installate dal fabbricante dell’autocarro, dall’utilizzatore o da personale specializzato incaricato dall’utilizzatore. Si tratta quindi di attrezzature intercambiabili contemplate dal decreto.

Sono escluse le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità ma non sono escluse le piattaforme off-shore fisse e le relative attrezzature, così come non sono escluse le navi che non sono marittime, quali, ad es., i natanti per acque interne (fiumi, laghi, canali), sempreché non siano destinate al solo trasporto di persone o di merci ma, ad es., siano destinate all’effettuazione di lavori particolari (ad es., pulizia canali ed acque interne).

3.2 La marcatura CE

La marcatura CE è l'atto formale con il quale il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina in oggetto.

La marcatura CE può essere apposta sulla macchina solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili (così come specificato al punto 1 dell'Allegato V): ciò può avvenire anche nel caso in cui vi siano rischi residui, che sono quelli che il Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d'uso e l'economia della macchina.

 La conformità è limitata ai Requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive applicabili al prodotto. Altri aspetti, quale quelli ambientali, non sono contemplati.

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre nella loro legislazione nazionale qualsiasi riferimento ad una marcatura regolamentare di conformità diversa da quella CE per dimostrare la conformità all'insieme delle disposizioni elencate nelle direttive che prevedono la marcatura CE. E' comunque previsto che un prodotto possa recare marchi differenti, per esempio marchi di conformità a norme nazionali o europee, oppure marchi di conformità a direttive classiche di tipo opzionale, a condizione che tali indicazioni non possano creare confusione con la marcatura CE.

Una volta apposta sui prodotti industriali, la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare la apposizione si è accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformità - è conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano.

Il legislatore non poteva impedire la commercializzazione di macchine non complete che il Fabbricante non é in grado di rendere totalmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Infatti la sicurezza della macchina potrebbe essere legata alla sua integrazione in un impianto complesso, del quale ha responsabilità il Committente/utilizzatore della macchina in oggetto. Oppure, per accordi commerciali, il Committente/utilizzatore si assume l'onere e la responsabilità della realizzazione delle sicurezze mancanti al momento dell'acquisto.

In questi casi il fabbricante non deve apporre la marcatura CE sulla macchina, ma fornire solo la "Dichiarazione del Fabbricante" così come prevista dall'Allegato II-B della Direttiva Macchine: questo documento attesta che il fabbricante assume su di sé la responsabilità della sicurezza della macchina ad esclusione di specifici aspetti di sicurezza e che perciò ne proibisce la messa in servizio fino a che l'utilizzatore non abbia reso conformi tutti i requisiti essenziali di sicurezza.

3.3 La Dichiarazione di conformità

L'Allegato II della Direttiva 89/392/CEE prescrive che ogni macchina o componente di sicurezza, al momento dell'immissione sul mercato, sia provvista di una Dichiarazione sottoscritta dal fabbricante, che attesta che il prodotto in oggetto risponde ai requisiti di sicurezza ad esso applicabili.

Il documento assume denominazioni diverse in funzione del prodotto cui si riferisce:

 Dichiarazione CE di Conformità (dichiarazione di tipo A, All. II)

Essa si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili.

I contenuti del documento sono descritti al punto A dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell'esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme.

Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento.

 Dichiarazione del Fabbricante (dichiarazione di tipo B, All. II)

Essa si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili poiché sono destinate ad essere integrate in altre macchine (o insiemi di macchine); si applica inoltre a tutte le macchine immesse sul mercato incomplete.

L'adozione delle misure di sicurezza mancanti è di pertinenza di chi realizza l'impianto complesso.

I contenuti del documento sono descritti al punto B dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell'esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme.

Deve inoltre essere esplicitamente vietata la messa in servizio della macchina fino a quando gli aspetti di sicurezza non soddisfatti dal fabbricante non siano stati integrati dall'installatore/utilizzatore.

Anche in questo caso deve essere chiaramente identificato il firmatario del documento.

Dichiarazione CE di conformità (dichiarazione di tipo C, All. II)

Essa si applica a tutti i componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato.

I contenuti del documento sono descritti al punto C dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell'esemplare di componente a cui si fa riferimento e quelli del fabbricante, oltre alla funzione di sicurezza svolta dal componente se non é deducibile dalla descrizione.

Possono inoltre essere indicate le norme armonizzate o le altre specificazioni nazionali pertinenti applicate nella progettazione e costruzione.

Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento.

3.4 L'Analisi dei Rischi

Per dimostrare la conformità della sua macchina alla Direttiva, il Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della costruzione che dovrà contenere, tra le altre documentazioni (vedi All. V - paragrafo 3 a) - III trattino), "la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina".È proprio questa la motivazione principale dell'Analisi dei Rischi, che è la parte principale e fondamentale che getta le basi degli adempimenti successivi quali Fascicolo Tecnico e Manuale di Istruzione.

Il Fabbricante deve selezionare i rischi eventualmente presentati da una macchina e cercare di eliminarli.

L'All. I della Direttiva Macchine contiene i Requisiti Essenziali, ognuno dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento della macchina: una macchina deve essere conforme a tutti i requisiti ad essa applicabili. Se ciò non avviene, la macchina presenta un Rischio per l'operatore e per le persone esposte

Il Fabbricante analizza il tipo del rischio relativo ad ognuno di essi, le modalità con cui si può verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte.

Fatto ciò, egli valuterà se ogni R.E. è Soddisfatto o è Non Soddisfatto, valutando cioè se le soluzioni adottate dal progettista hanno eliminato o ridotto il rischio presentato.

Un valido supporto per la metodologia operativa da applicare per l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi è fornito dalla Norma armonizzata EN 1050.

I concetti base con cui condurre l'Analisi dei Rischi sono i seguenti:

- determinazione dei limiti della macchina

- identificazione del pericolo

- stima del rischio

- valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze.

 Il costruttore deve porsi i seguenti quesiti:

Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose?

Sono state applicate misure di protezione adeguate?

E’ dimostrabile l'affidabilità delle misure selezionate per fornire una protezione adeguata durante il funzionamento?

Il tipo di protezione selezionata è appropriata all'applicazione in termini di probabilità di annullamento o aggiramento della protezione, di gravità del danno, di intralcio nell'esecuzione del compito?

Le informazioni relative al previsto utilizzo del macchinario sono sufficientemente chiare?

Se deve essere usato un equipaggiamento di protezione personale, questo e i relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti e sono adeguati?

L'utente è messo sufficientemente in guardia dai rischi residui?

Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, mezzi di isolamento dell'energia, ecc.) sono sufficienti?

Per verificare se la soluzione (o le soluzioni) adottata è Conforme o è Non Conforme a quanto previsto dalla direttiva, il fabbricante ha a disposizione uno strumento operativo efficace: le Norme Armonizzate.

Si definiscono tre tipi di norme armonizzate:

Norme A: relative a concetti generali riguardanti tutte le macchine (ad es.,. EN 292);

Norme B: relative ad aspetti specifici della sicurezza o a dispositivi particolari (ad es.,. EN 294, EN 574)

Norme C: relative a uno specifico tipo di macchina. (ad es.,. EN 201, EN 1114-1)

3.4.1 Esempio di ANALISI DEI RISCHI relativo al REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2 della DIRETTIVA MACCHINE

C.= Conforme; N.C= Non Conforme; N.A.= Non Applicabile;

La macchina risulta Non Conforme a questo requisito in quanto (ad esempio) aprendo la protezione la macchina non si arresta.

1.4-CARATTERISTICHE RICHIESTE PER LE PROTEZIONI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1.4.2.2 Protezioni mobili

 A. Le protezioni mobili del tipo A devono:

 C.

 N.C.

 N.A.

 - per quanto possibile,restare unite alla macchina quando siano aperte;

 X

 

 

- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento degli elementi mobili, sino a quando esse consentono 'accesso a detti elementie inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione di chiusura.

 X

 

 

 B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel sistema di comando in modo che:

 

 X

 

 - la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che l'operatore può raggiungerli,

 

 X

 

 - la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,

 

 X

 

 - la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,

 

 X

 

 - la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili

 

 X

 

 - un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di rischio di proiezione.

 

 X

 

Commento per il redattore dell'Analisi dei Rischi
I protettori mobili al contrario di quelli fissi devono rimanere solidali alla macchina quando sono in posizione di apertura, per evitare nei limiti del possibile la manomissione dei microinterruttori di sicurezza. Saranno provvisti di maniglie per facilitare l'apertura e la chiusura. L'azione di apertura dovrà provocare l'arresto degli elementi mobili raggiungibili; nel caso le inerzie siano tali da rendere ciò impossibile, si dovrà provvedere all'installazione di microinterruttori interbloccati, che impediscono l'apertura del protettore fino a quando gli organi non sono all'arresto.
Norme di riferimento
EN 292-2 Sicurezza delle macchine - Concetti base, principi tecnici e specifiche EN 294 Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. EN 953 Prescrizioni generali per la progettazione e realizzazione dei protettori fissi e mobili. EN 1088 Dispositivi di interblocco con e senza bloccaggio della protezione L'operatore deve intervenire frequentemente nella zona di lavoro (parti della macchina in movimento) per regolazioni o per pulizia. Anche altre persone (operatori macchine vicine) possono essere esposte al rischio nelle zone di passaggio. Esposizione al rischio:Vi è accessibilità a parti mobili con rischio di schiacciamento, cesoiamento, trascinamento degli arti superiori (ved. Requisito Essenziale 1.3.7).
COMMENTO ALLA NON CONFORMITÀ
L'operatore deve intervenire frequentemente nella zona di lavoro (parti della macchina in movimento) per regolazioni o per pulizia, questo è il motivo della scelta della protezione mobile. Esiste un riparo mobile (sportello incernierato) che è sprovvisto di dispositivi di interblocco tali per cui, aprendo il riparo, si provoca l'arresto delle parti mobili.

Il Costruttore interviene inserendo un microinterruttore di sicurezza, eliminando pertanto la non-conformità al requisito essenziale. Il riparo mobile (sportello incernierato) è viene infatti provvisto di un dispositivo di interblocco tale per cui, aprendo il riparo, si provoca l'arresto delle parti mobili.

3.5 Il Fascicolo Tecnico

Per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle Direttive del Nuovo Approccio prescrivono al Fabbricante di documentare le scelte progettuali e costruttive adottate: questi riscontri sono cioè lo strumento con cui il Fabbricante può dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali e le norme applicabili

Questa documentazione permette inoltre di definire la destinazione d'uso della macchina, che andrà poi indicata necessariamente all'interno del manuale d'istruzione. La documentazione permette inoltre di verificare l'adeguatezza delle azioni per mantenere la macchina in efficienza durante tutta la sua esistenza, fino allo smantellamento finale.

 La Direttiva Macchine non si discosta da questa linea procedurale: in caso di contestazione da parte degli Enti nazionali preposti, il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del suo prodotto e di come sono stati soddisfatti i requisiti applicabili alla sua macchina.

Questa documentazione prende il nome di Fascicolo Tecnico della costruzione.

Nella Decisione 90/683/CEE del 13.12.90, il Consiglio delle Comunità Europee ha deciso che "L'obiettivo essenziale di una procedura di verifica della conformità è quello di permettere all'autorità pubblica di assicurarsi che un prodotto immesso sul mercato sia conforme ai requisiti espressi nelle disposizioni delle direttive, in particolare per quanto concerne la salute e la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori".

Viene quindi sancito quanto già detto in precedenza, e cioè che l'autorità "presume" non conforme il prodotto fino a che il Fabbricante non dimostra documentalmente la correttezza della costruzione e dell'immissione sul mercato.

Il Fascicolo Tecnico deve perciò giustificare come sono stati affrontati e risolti i rischi legati all'uso normale della macchina e al suo impiego ragionevolmente prevedibile, durante il periodo di vita previsto per la macchina (dall'immissione sul mercato alla sua dismissione dall'uso). Poiché il Fascicolo Tecnico deve essere disponibile per lungo tempo (almeno 10 anni) esso costituisce l'unico mezzo di cui il fabbricante dispone per poter ricostruire a posteriori la propria buona fede al momento dell'apposizione della marcatura CE.

Infine, nel caso che la macchina rientri in una delle tipologie elencate nell'Allegato IV della Direttiva, il Fascicolo Tecnico è lo strumento primario di valutazione della conformità della macchina e deve essere sottoposto perciò all'Organismo Notificato prescelto che, sulla base dei suoi contenuti e dell'esame di un esemplare della macchina, emette il certificato.

Non esistono regole specifiche sul tipo e sul numero di documenti da allegare al Fascicolo Tecnico: esso deve essere un documento snello, facilmente consultabile, gestito e inserito nell'archivio dei documenti di lunga conservazione dell'azienda.

Esso non deve documentare il know-how tecnologico del fabbricante: deve essere composto da tutti e soli quei documenti (ad es.,. disegni, calcoli di dimensionamento, ecc.) che dimostrano come il fabbricante ha soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della macchina.

La caratteristica principale del Fascicolo Tecnico deve perciò essere l'agilità: deve essere strutturato secondo le esigenze del fabbricante, in funzione della tipologia di macchina, delle procedure interne di archiviazione dei documenti, della tipologia di costruzione (serie o esemplare unico), ecc.

L'Allegato V alla direttiva descrive i contenuti richiesti al Fascicolo Tecnico: la sua struttura, ovvero come i vari documenti che lo compongono si susseguono, non è predeterminata anche se vi sono utili indicazioni di cui il redattore deve tener conto.

 In particolare il Fascicolo Tecnico deve contenere un esemplare del Manuale delle Istruzioni per l'Uso della macchina, possibilmente nella stessa redazione (lingua, impaginazione, ecc.) consegnata fisicamente all'utilizzatore poiché è assai importante documentare "come" l'operatore è stato informato in merito all'uso sicuro della macchina.

 Infine, l'Allegato V prescrive che il Fascicolo Tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, salvo quanto prescritto per il Manuale per il quale la Direttiva fornisce prescrizioni più limitative (ved. Allegato I - R.E. 1.7.4 - comma b). Quindi la lingua del Fabbricante può essere utilizzata se egli risiede in uno degli Stati Comunitari.

 Come detto nell'articolo 11 e nell'Allegato V al punto 4.a della Direttiva, in caso di istanza motivata il fabbricante deve mettere a disposizione dell'autorità la sezione del Fascicolo Tecnico relativa a specifico/i Requisito/i Essenziale/i di Sicurezza: ciò deve avvenire in un tempo "compatibile con la sua importanza", ovvero ragionevolmente breve in funzione delle caratteristiche di urgenza della richiesta.

 Questo vuole dire che il Fabbricante non è tenuto a disporre fisicamente del Fascicolo Tecnico, ma deve essere in grado di poterlo ricostruire rapidamente (ad es.,. per mezzo di opportuni riferimenti a documenti d'archivio, attraverso richiesta a fornitori, ecc.).

 Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa, ovvero da chi si assume la responsabilità civile e legale delle conseguenze legate all'uso della macchina all'interno della Comunità. La disponibilità deve essere garantita per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato della macchina o dell'ultimo esemplare di macchina se si tratta di una fabbricazione in serie.

 Devono comunque essere rispettate le specifiche prescrizioni in materia di disponibilità della documentazione previste da tutte le normative applicabili alle macchine

Si ricorda infine che il Cliente non può mai avvalersi della Direttiva per esigere la presentazione del Fascicolo Tecnico: tale prerogativa è riservata alle sole autorità nazionali competenti.

3.5.1 Esempio di fascicolo tecnico relativo al REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2 della direttiva macchine

1.4.2.2 - Protezioni mobili

CONTESTO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai fini del presente requisito vengono considerati:

1) riparo mobile zona di lavoro come descritto al § 1.4.1

2) ............................................

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Il presente requisito viene considerato nel modo di funzionamento

a) produzione, con protezioni attive

b) manutenzione, con protezioni neutralizzate

ESTREMI DELLA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI

 N

 EVENTO OD OBIETTIVO DI SICUREZZA

 MISURE DI SICUREZZA

 COMMENTO

 1)

Riparo mobile zona di lavoro come descritto al § 1.4.1

 Nella cabina di protezione è ricavato n.1 riparo incernierato, costruito in alluminio e policarbonato trasparente per consentire visione del ciclo di lavoro. L'apertura è agevole impugnando l'apposita maniglia ad aggancio. Il riparo mobile è interbloccato con microinterruttore in manovra positiva di apertura, il cui circuito di comando è basato su di un relè di sicurezza.

Il bloccaggio in posizione chiusa è ottenuto mediante aggancio automatico (senza maniglia).

L'apertura del riparo o comunque un malfunzionamento del circuito di comando degli interblocchi pone la macchina in uno stato di emergenza.

 Rispondenza alla norma EN 292 - § 4.2.2.3, EN 60204-1, EN 1088, EN 954-1

Dispositivi di comando come descritto per il R.E. 1.2.2

Il riparo viene costruito secondo dis. M 654321.

L'installazione meccanica ed elettrica dei dispositivi è descritta nel Dis. M123456 e nello schema elettrico Dis. E123456 (vedere Allegati al F.T.).

Microinterruttore:

Marca ....

Mod. AZ 16 ZI

IP 65

Certificazioni IEC 947-5-1; EN 60947-5-1; DIN VDE 0660T.200 BG-GS-ET-15

 2)

 ..........................

 

 

3.6 Il Manuale di Istruzione

Il Manuale con le Istruzioni per l'Uso è redatto dal costruttore, dal suo mandatario o dal suo rappresentante e messo a disposizione dell'utilizzatore.

Esso è obbligatorio e fa parte del Fascicolo Tecnico di costruzione.

Il Manuale è parte integrante della macchina e deve quindi essere consegnato all'utilizzatore insieme ad essa.

La documentazione commerciale della Macchina non deve essere in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso, specialmente per gli aspetti della sicurezza.

Il Manuale di Istruzione deve:

- deve tenere conto della sicurezza degli operatori durante tutto il ciclo di vita della macchina, fino alla dismissione e rottamazione;

- soddisfare quanto richiesto dalla direttiva e dalla buona tecnica in materia di informazione sul prodotto "macchina";

- fornire ai tecnici, agli operatori ed ai manutentori interessati, istruzioni, informazioni ed avvertimenti utili allo svolgimento dei lavori previsti in condizioni di sicurezza.

 I contenuti del Manuale possono essere variamente organizzati, ma devono comunque riguardare i seguenti argomenti:

a) Informazioni generali: destinazione d'uso, campo di utilizzabilità della macchina; operatori richiesti; definizioni; limiti di garanzia; predisposizioni da parte dell'utilizzatore; assistenza tecnica (aspetti organizzativi); gestione dei ricambi.

b) Descrizione della macchina e specifiche tecniche: descrizione generale, parti principali, illustrazioni, dimensioni principali, dati tecnici e prestazioni garantite dal fabbricante, impianti, schemi d'impianto, componentistica utilizzata, ecc.

c) Norme di sicurezza e antinfortunistica: modalità di uso "sicuro" della macchina, azioni preventive all'uso, dispositivi di protezione individuali prescritti, usi della macchina previsti, non previsti, non permessi; zone di lavoro, di comando, aree pericolose, protezioni e loro caratteristiche, rischi presenti (nell'ambiente e sulla macchina), targhette antinfortunistiche, rischi residui.

d) Installazione: imballo, movimentazione, spedizione, trasporto e relativi mezzi esterni, caratteristiche del luogo di installazione, predisposizioni e connessioni, necessità di formazione specifica, personale specializzato.

e) Funzionamento: messa a punto per primo avviamento, comandi e zone pericolose, descrizione del quadro e disposizione comandi (anche remotati), modi di funzionamento, arresto normale e di emergenza, gestione del materiale usato e prodotto.

f) Manutenzione: sicurezza delle fasi di manutenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, attrezzi speciali, prodotti d'uso, descrizione (con figure) delle operazioni da eseguire, lubrificazione e registrazioni, dotazioni della macchina.

g) Guasti e disfunzioni (trooble shooting): inconvenienti, cause possibili, rimedi consigliati.

h) Smaltimento rifiuti: cosa produce la macchina, chi e come coinvolgere enti esterni, legislazione vigente, stoccaggio provvisorio e permanente, obblighi di registrazione, ecc.

Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Paese di utilizzo e preferibilmente accompagnato da una versione in un'altra lingua (di solito quella del costruttore).

Le istruzioni di operazioni di manutenzione destinate ad essere eseguite solo da personale specializzato che dipende dal fabbricante o suo mandatario, possono essere redatte nella sola lingua da loro comprensibile.

Devono essere allegati inoltre gli schemi di competenza della macchina, quali:

- schemi elettrici

- schemi oleodinamici

- schemi funzionali

- schemi gas

- schemi termici

- schemi pneumatici

- schemi idraulici

Le istruzioni riportate direttamente sulla macchina dovrebbero essere permanenti e leggibili per tutta la vita prevista della macchina. Le targhe applicate devono risultare ben visibili con macchina montata, e fissate con sistemi non smontabili e resistenti alla atmosfera dell'ambiente ed ai prodotti con i quali possono venire a contatto.

Lo stesso vale per i segnali applicati sulla macchina o nelle sue immediate vicinanze, richiamanti l'obbligo dell'uso di taluni mezzi personali di protezione, a causa dei rischi residui e/o potenziali.

3.3.1 REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2. Esempio di redazione del MANUALE DI ISTRUZIONE che deve evidenziare le azioni di prevenzione adottate 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Protezione degli elementi mobili di trasmissione

Gli organi mobili di trasmissione e la motorizzazione del mandrino sono collocati nel corpo della macchina e vengono segregati mediante l'installazione di ripari bloccati e interbloccati dotati di dispositivi conformi agli standard EN 60947-5-1 e EN 1088.

4.4.2 - Ripari mobili e area operativa

La struttura di protezione è dotata di ripari mobili (RP) che vengono presidiati mediante dispositivi di interblocco in manovra positiva di apertura che consente l'esecuzione di una funzione automatica solo quando il riparo è in posizione di chiusura.

Il microinterruttore è connesso ai circuiti che forniscono potenza ad organi che possono rappresentare un pericolo per l'operatore (es. rotazione mandrino); pertanto, a riparo aperto sono ammesse soltanto operazioni prettamente manuali mediante i comandi di:

- attivazione erogazione refrigerante

- attivazione ciclo di lubrificazione supplementare.

3.7 La clausola di salvaguardia

La Direttiva introduce i principi che regolano la sorveglianza sulla corretta applicazione dei suoi requisiti.In particolare, se uno Stato membro constata che:

"talune macchine munite della marcatura "CE", oppure taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE" di conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

Per evitare abusi è anche stabilito che lo Stato in questione dia sollecitamente comunicazione alla Commissione delle misure che ha adottato, motivando adeguatamente la decisione e precisando se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ;

b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE

Per ognuna delle possibili situazioni potenzialmente pericolose connesse al funzionamento di una macchina (durante ogni fase della sua vita operativa), la Direttiva Macchine fissa dei principi di riferimento da rispettare. Essi vengono definiti "Requisiti Essenziali di Sicurezza". 

I Requisiti Essenziali di Sicurezza sono tutti contenuti nell'Allegato I alla Direttiva Macchine 89/392/CEE: i successivi emendamenti hanno completato il quadro che esso delinea.

 L'Allegato I è suddiviso in 6 capitoli, dei quali si riportano i titoli e gli argomenti principali:

CAPITOLO 1: Requisiti essenziali di sicurezza e di salute (generali per tutte le macchine)

CAPITOLO 2: Requisiti essenziali di sicurezza e salute per talune categorie di macchine:

2.1 Macchine agroalimentari

2.2 Macchine portatili tenute e/o portate a mano

2.3 Macchine per la lavorazione del legno e materie assimilate

CAPITOLO 3: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine

CAPITOLO 4: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento

CAPITOLO 5: Requisiti essenziali di sicurezza e salute destinati ad essere utilizzati esclusivamente nei lavori sotterranei

CAPITOLO 6: Requisiti essenziali di sicurezza e salute per evitare i rischi particolari connessi al sollevamento e allo spostamento delle persone

4.1 Definizioni

Ai sensi del presente allegato, si intende per:

1. "Zone pericolose", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.

2. "Persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

3. "Operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione. di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

 Per la direttiva, a differenza di quanto generalmente considerato, l'operatore non è solo colui che conduce la macchina dal quadro elettrico - e questa è una reale novità - ma operatore è considerato colui che esercita qualsiasi delle seguenti funzioni:

- Installa la macchina
- Fa funzionare la macchina
- esegue le Regolazioni della macchina
- esegue la Manutenzione della macchina
- esegue le operazioni di Pulizia della macchina
- esegue le Riparazioni della macchina
- esegue il Trasporto della macchina
- colui che si occupa della Demolizione e dismissione della macchina

Sostanzialmente sono tutti colori autorizzati ad intervenire toccando la macchina a ragion veduta.

Le persone esposte invece, sono tutti coloro che si trovano ad interagire con la macchina e che a ragion veduta possono passarle vicino senza doverla toccare.
In questo requisito vengono prese in considerazione oltre le condizioni normali previste dal progettista, anche le condizioni anormali ma ragionevolmente prevedibili.
Un esempio può essere il caso di macchina destinata al sollevamento di oggetti (muletto di sollevamento). E' prevedibile infatti, che un operatore vi salga per raggiungere più facilmente una zona ad esempio a 2 mt da terra.
E' chiaro che il costruttore non potrà prevedere ringhiere o parapetti per proteggere la caduta dell'operatore, in quanto la macchina non è nata con questo scopo, inoltre tali protezioni potrebbero creare problemi di operatività all'operatore.
Il costruttore dovrà proteggere ad esempio la zona di movimento tra corona e catena durante i sollevamenti perchè, se una persona sale sulle forche del muletto, questa condizione anormale non deve correre il rischio di incappare in questa zona in movimento. 

4.1..2 Esempio relativo al REQUISITO "1 1.3 Materiali e prodotti"

I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati e originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.

Il rischio di polveri/gas va trattato nel R.E. 1.5.13.

Per l'olio idraulico, olio per la lubrificazione per gli impianti pneumatici, grassi vari e per il piombo delle batterie del PLC vanno date indicazioni sul M.I. sulle modalità di carico/scarico/smaltimento.
Per questo Requisito bisogna tener conto dei materiali che costituiscono la macchina. Questi, durante le condizioni di lavoro previste dal costruttore, non devono alterarsi generando rischi per l'operatore e per le persone esposte. Inoltre anche i prodotti utilizzati dovranno essere realizzati e gestiti in modo da non generare rischi. L'esempio tipico è quello dell'olio delle centraline idrauliche o gli eventuali fluidi lubrificanti. In condizioni ordinarie di funzionamento, questi non generano rischi, ma in realtà diventano critici durante le fasi di smaltimento. Il costruttore deve preoccuparsi di darne indicazioni sul Manuale d'Istruzione. Non va inoltre dimenticato il problema dovuto al piombo delle batterie del PLC. Per queste centraline oleodinamiche bisognerà progettare la macchina in modo tale che il serbatoio della centralina sia facilmente riempibile, svuotabile e drenabile,per ciò che riguarda il filtro, che sia altrettanto facilmente smontabile senza dovere richiedere degli interventi diretti del costruttore. 

4.2 Esame di alcuni requisiti di cui al capitolo 3 "Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento"

(i punti indicati sotto corrispondono ai punti della direttiva)

Punto 4.3.1. Catene e funi

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura oppure, se la marcatura è materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e l'identificazione della relativa attestazione.

L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime:

- il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

- I'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi;

- una descrizione della catena o della fune comprendente:

- le sue dimensioni nominali,

- la sua costruzione,

- il materiale di fabbricazione,

- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;

- in caso di prova, I'indicazione della norma impiegata;

- il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.

Questo requisito si riferisce alle funi e alle catene che non hanno una destinazione o una funzione definite prima di essere incorporate in un insieme (ad esempio la macchina stessa) o utilizzate, ad esempio, nella confezione di brache di sollevamento. In tal caso si tratta spesso di consegne sotto forma di rotoli. La marcatura CE non è necessaria.

Funi e catene erano regolate dalla direttiva 73/361/CEE, modificata dalla direttiva 74/434/CEE, che richiedeva un'attestazione per le funi e le catene. La direttiva 89/392/CEE le ha abrogate, ma occorre mantenere il livello di sicurezza da esse garantito. Quindi il fabbricante può continuare ad utilizzare i mezzi stabiliti dalle direttive abrogate, anche se non sono più obbligatori. Le norme possono prevedere un tipo diverso di attestazione, purché contenga i dati prescritti.

Punto 4.3.2. Accessori di sollevamento

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:

- identificazione del fabbricante;

- identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale;

- identificazione del carico massimo di utilizzazione;

- marcatura CE.

Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi solidamente fissata all'accessorio.

Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in seguito alla lavorazione, all'usura, ecc., e da non compromettere la resistenza dell'accessorio.

Si deve fare riferimento alla definizione di "accessorio di sollevamento" contenuta nel requisito 4.1.1. In generale esso viene immesso sul mercato pronto per l'uso, in grado di svolgere la propria funzione; è amovibile o intercambiabile su più macchine alle quali non è solidalmente collegato; è disposto tra l'apparecchio di sollevamento ed il carico o sul carico stesso; è destinato allo scopo di consentire la presa, il sollevamento e la movimentazione di un carico.

Una macchina di sollevamento può richiedere, nel corso del suo funzionamento, l'uso di diversi accessori di sollevamento che, al contrario, non sono destinati ad un'unica macchina. Gli accessori di sollevamento sono quindi assimilati alla definizione di "macchina" e come tali richiedono l'applicazione di procedure di certificazione della conformità separate, in particolare: marcatura CE, dichiarazione CE di conformità, fascicolo tecnico. 

Punto 4.3.3. Macchine

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.3, le indicazioni concernenti il carico nominale:

i) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso delle macchine per le quali è previsto un unico valore;

ii) se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di guida sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi nominali per ogni singola configurazione.

Le macchine munite di un piano di carico le cui dimensioni consentono l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di caduta devono recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun posto che consente l'accesso .

 La prima parte del requisito è una integrazione abbastanza esplicita del requisito 1.7.3 e non richiede quindi specifici commenti.

Maggiore attenzione richiede l'ultimo comma.

Esso è motivato dall'oggettiva impossibilità, in molti casi, di impedire l'accesso a piani di carico di macchine per sollevamento di merci ed eliminare il conseguente rischio di caduta.

Allo stato attuale della tecnica, l'unico requisito che distingue gli apparecchi destinati al sollevamento delle persone da quelli non destinati a questo scopo, è la presenza o l'assenza di dispositivi di comando sulla piattaforma mobile: una piattaforma non munita di dispositivi di comando può operare con una persona a bordo soltanto se detti dispositivi sono azionati da un'altra persona. Pur non eliminando i rischi, la presenza di un'altra persona consente di ridurne le conseguenze in caso di incidente, organizzando rapidamente i soccorsi ed intervenendo per liberare la persona coinvolta.

Punto 4.4.1. Accessori di sollevamento

Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni:

 - le condizioni normali di esercizio;

- le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione;

- i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che non possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. e).

 Si ricorda quanto detto al requisito 4.3.2: in questo senso il presente requisito può essere letto come l'applicazione del requisito 1.7.4 agli accessori di sollevamento.

L'ultimo trattino concerne accessori quali le ventose magnetiche o pneumatiche per i quali non è sempre possibile soddisfare il requisito di cui al punto 4.1.2.6, lettera e).

Il fabbricante deve precisare chiaramente questi casi ed informare l'utilizzatore che i dispositivi possono essere usati soltanto nelle zone dove non vi è presenza permanente di persone.

Punto 4.4.2. Macchine

In aggiunta al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative:

a) alle caratteristiche tecniche, in particolare:

- eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3. ii);

- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide;

- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;

b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a quest'ultima;

c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;

d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione.

 Il requisito 4.1.2.1 richiedeva, per garantire la stabilità, che le istruzioni per l'uso fossero esaustive per garantire l'utilizzatore degli apparecchi e delle macchine di sollevamento dei carichi: il punto a) si riferisce a tale prescrizione.

La direttiva non richiede che le macchine di sollevamento abbiano un registro (o libretto) di controllo (per manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, controlli periodici, ecc.): il punto b) richiede però che il fabbricante dia informazioni sui contenuti che potrebbe avere affinché l'utilizzatore lo possa predisporre.

È tuttavia possibile che legislazioni o norme nazionali più restrittive possano prevederlo ( si veda oltre).

Inoltre le modalità di realizzazione del registro di controllo potrebbero essere oggetto di specifiche norme armonizzate.
Il punto c) integra quanto prescritto dal requisito 4.1.2.7 in merito al controllo della zona di lavoro.
Il punto d) integra quanto prescritto dal requisito 4.2.4., in merito all'esecuzione di prove statiche e dinamiche della macchina qualora non sia stato possibile verificare il montaggio e il funzionamento presso il fabbricante

5. IL LIBRETTO DELLE VERIFICHE PER I CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DELLE ASL

Come indicato nella Circ.162054/1997, in relazione all’art. 11, c. 3 (Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina ), DPR 459/96
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, comma 3, gia' citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del DM 12 settembre 1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.
Al fine della compilazione del suddetto libretto, l'ISPESL procede, secondo procedure semplificate, ad una rilevazione dei dati caratteristici sulla macchina già in servizio e delle condizioni di installazione, funzionamento e della congruità della utilizzazione alla sua destinazione.
Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.
Per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, già in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPESL, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del DPR 459/1996. Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovrà essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformità al disposto dell'art. 16, DM 12 settembre 1959.
Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni previgenti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del DPR 459/96.

6. I DUE PUNTI FONDAMENTALI DELL’ART. 46, L. 128/1988

L’art. 46(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali), L. 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97), introduce, ai c. 1 e 2, due importanti innovazioni

C. 1: al comma 1 stabilisce che le disposizioni in materia di omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato DPR 459/1996 non si applicano alle macchine suddette. Stante la novità introdotta, si ritiene opportuno riportare integralmente tale comma:

"Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268."

In definitiva con riferimento alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della direttiva macchine, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all'Ue e di quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), la circ. 9/2001 precisa quanto sopra.

L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati Membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.

Conseguentemente, l'art. 2, DPR 459/96 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46,L. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio.

Più in dettaglio, il c. 1 del citato articolo 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi.

C. 2: al comma 2 stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il DPR 459/1996 sono da considerarsi "norme" ai sensi della L. 317/1986 e successive modificazioni. (NB: si definisce norma "la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria" (art. 1 c. 1, lett. b) L. cit.).

Pertanto, per le macchine costruite in conformità al DPR 459/1996 le disposizioni contenute nel DPR 547/1995 devono essere considerate come utili documenti di riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

7. ANCORA SU ALCUNE PROBLEMATICHE SORTE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (21.9.96)

Controllo conformità

Il controllo della conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza, già immessi sul mercato o messi in servizio muniti della marcatura CE, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del DPR 24.07.96, n. 459 è attribuito, dall'art. 7 dello stesso DPR 459/1996, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni degli interventi.
In tale attività deve essere considerata compresa anche il riscontro dell'esistenza e della regolarità della dichiarazione CE di conformità e del libretto di istruzioni per l'uso nonché della marcatura CE.
Le Amministrazioni suddette possono avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico dell'ISPESL e degli altri organi tecnici dello Stato.
Qualora ispettori di codeste Direzioni accertino la presunta non conformità di una macchina dovranno darne immediata comunicazione al Ministero dell'Industria - DGSPC Ispettorato Tecnico e a questo Ministero - Servizio Centrale Ispezione del Lavoro.
Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato il modello di "Relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza", di cui alla Lettera Circ. 1067/1999, debitamente compilato in ogni sua parte
Qualora venga riscontrata la presunta non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, la LC cit. recita: "si ritiene opportuno che l'ispettore, contestualmente alla suddetta comunicazione, informi per iscritto l'utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell'iter di cui all'art. 7 del DPR 459/1996, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.
L'accertatore, inoltre con il verbale di ispezione esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art. 7 del DPR 459/1996"

Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi particolari

Il comma 3 dell'art.1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".
La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l'installazione di logica programmabile ecc..
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996) necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 c. 4 lett. b).
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione dì un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc.
Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.

Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/1996.

Le macchine già in servizio alla data del 21.09.96 e non recanti la marcatura CE, possono continuare ad essere utilizzate se rispondenti alle norme di sicurezza previgenti al DPR 459/1996.
Il mercato dell'usato delle macchine costituisce una quota non trascurabile del mercato totale il riguardo, l'art, 11, comma 1, del regolamento stabilisce che chiunque venda, noleggi, conceda in uso o in locazione finanziaria una macchina già in servizio alla data del 21.09.96 o non munita della marcatura CE deve attestare, sotto la propria responsabilità, che la stessa al momento della consegna è rispondente alla normativa previgente alla entrata in vigore del DPR 459/1996.
Pertanto, il proprietario di una macchina che venda, noleggi o conceda in uso la stessa ad un utilizzatore diretto deve attestarne la conformità alla normativa previgente al precitato DPR 459/1996.
Analogamente, il proprietario di una macchina che ceda la stessa in permuta contro un nuovo acquisto a fornisca la stessa ad un terzo con procura a vendere è tenuto ad attestarne la rispondenza alla normativa previgente.
Pertanto, qualora nel corso dell'attività di vigilanza venga riscontrato l'utilizzo di una macchina o di un componente di sicurezza privi di marcatura CE, già in servizio alla data dell'entrata in vigore del DPR 459/1996 ed acquistati dall'utilizzatore attuale dopo il 21.09.96, priva della citata attestazione da parte del rivenditore (altro utilizzatore o commerciante) si dovrà procedere nei confronti dello stesso rivenditore per violazione all'art.6 del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche, secondo le procedure ex art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/94.

8. IL REGIME DEI CONTROLLI PREVENTIVI E LE VERIFICHE PERIODICHE

Riguardo al regime dei controlli preventivi, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi (art. 2, D L 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella L. 595/1982) la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al DM 2 aprile 1981, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,

- all'articolo 2 del DM 4 marzo 1982, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la circolare n. 30/82),

- all'articolo 30 del Dpr n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che esse abbiano curato che le medesime, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.

Quanto alle verifiche periodiche, si è visto che l'applicazione dell'art. 46 c. 1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative.

Pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE.

Relativamente a quelle di cui al DM 4 marzo 1982 recante "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati", si precisa quanto segue.

Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro - Divisione VII - del Ministero competente entro i sottoindicati termini:

- novanta giorni dalla data della pubblicazione della circ. 9/2001, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della circ., sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,

- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della circ..

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La Divisione VII, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel Registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenzario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.

Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, Dm 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo al Ministero.

Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al Dm 4 marzo1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.

Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del DPR n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero dell'industria e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'articolo 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari 1067 del 30 settembre 1999 e n. 2182 del 20 dicembre 2000.

9. IL DLGS 626/94 NELLA PARTE (ATTREZZATURE DI LAVORO) OVE SONO RIPORTATE LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL 359/99

Il Titolo III, DLgs 626/94 (Uso delle attrezzature di lavoro) definisce all’art. 34:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Si ritiene utile, per chiarezza di esposizione, riportare integralmente gli artt. 35 e 36 dove le modifiche apportate sono sottolineate.

Sempre per semplicità di esposizione, si rimanda ad una versione aggiornata del DPR 547/1995 per le modifiche già precedentemente apportate (artt. 52, 53 e 374) e per la modifica all’art. 184, DPR cit. nonché per la modifica apportata all’art. 20, DPR 303/56 (si noti che, comunque gli artt. 52, 53, nonché 184, DPR 547/55 e l’art. 20, DPR 303/56 sono riportati nel primo capitolo di questo testo.

Art. 35:Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art:. 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. …omissis..
5. ….omissis…

6. ….omissis…
7. ….omissis…
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del Dpr 24 luglio 1996 n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.

Quanto all’art. 37 (Informazione) si ricorda in modo particolare il c. 1 –bis laddove è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere anche a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

9. 1 Le nuove disposizioni apportate dal DLgs 359/99

Si richiama l’attenzione sui commi:

  • 3, art. 35

Il percorso che si consiglia a tal riguardo è il seguente.

1) collegamento con l’ art. 6, c.1 del D.L.vo 626/94 che considera il caso in cui l’acquisto di un macchinario crei un nuovo posto di lavoro e obbliga i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute scegliendo macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il c. 2 dello stesso articolo vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e ribadisce che chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici hanno l’obbligo (art. cit., c. 3) di attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro ed alle istruzioni fornite dai fabbricanti.

Si rammenta che, secondo la sentenza della Cass. Pen. del 19 maggio 1971, la violazione delle norme stabilite per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e particolarmente per l'uso di macchine, acquista rilevanza penale fin dal momento dell'installazione delle stesse, quando vi sia comunque la possibilità che siano poste in funzione. Non è richiesta infatti la sussistenza di una concreta situazione di pericolo affinché i dispositivi di protezione siano applicati: basta che una macchina, per la quale la legge impone particolari caratteristiche di sicurezza, sia installata in un ambiente di lavoro nel quale sia immediatamente utilizzabile, perché si presuma esistente la situazione di pericolo e sussista quindi l'obbligo di adottare i dispositivi di protezione.

I richiami sopra danno indicano precise e indirizzano, per quanto qui di specifico interesse, alla direttiva 73/23/CEE e alla direttiva EMC esaminate oltre: l’indirizzamento pare comunque evidente alla sola lettura della lett c-bis), c.3, art. 35.

  • 4-bis e 4-ter, art. 35

Qui è immediato il richiamo ai capitoli 3 (rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine) e 4 (rischi particolari dovuti ad un’operazione di sollevamento), All. I, DPR 459/96.

  • 2 e 3, art. 36

E’ qui previsto un nuovo regime inerente controlli, verifiche e collaudi di cui al paragrafo che segue

9.2 DLgs 359/1999 - verifiche sulle attrezzature di lavoro

La Circolare 8 gennaio 2001, n. 3 Prot. 2029/RLA.SQ, in relazione all’art.2, c. 4, del Dlgs n. 359/1999, fornisce chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro

In relazione ai numerosi quesiti ed alle richieste di chiarimento avanzate sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
In via preliminare occorre tenere presente che nella legislazione vigente sono, da tempo, presenti disposizioni di carattere generale concernenti controlli dello stato di efficienza e conservazione, a fini di sicurezza, delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (si vedano l'articolo 374, ultimo comma del Dpr n. 547/1955 e l'articolo 35, comma 4, lett. c) del Dlgs n. 626/1994). I soggetti destinatari di dette disposizioni sono i datori di lavoro alla cui autonoma discrezionalità organizzativa ed operativa è rimessa la loro concreta gestione.
Oltre alle prescrizioni generali, il legislatore ha previsto particolari regimi di controllo per determinate attrezzature individuate in relazione a loro specifiche caratteristiche: si tratta di quelle attrezzature che, a causa dell'elevato livello dei rischi intrinseci o per le particolari modalità di installazione e di impiego, o della necessità di subire frequenti montaggi e smontaggi, presentano la tendenza ad un più rapido deterioramento delle proprie caratteristiche di sicurezza.
Per queste specifiche attrezzature la legge indica:
- i soggetti destinatari dell'obbligo giuridico, nella massima parte dei casi si tratta del datore di lavoro o dell'esercente l'attrezzatura;
- la periodicità e le modalità dei controlli;
- i soggetti titolati ad effettuarli in concreto.
In questo quadro regolamentare, la prescrizione di cui all'articolo 2, comma 4 del Dlgs n. 359/1999 (che aggiunge un comma 4-quater all'articolo 35 del Dlgs n. 626/1994) rappresenta l'esplicita, formale e sistematica attuazione della corrispondente disposizione della direttiva 95/63/CE - di cui il Dlgs n. 359/1999 costituisce l'atto di recepimento.
Con tale prescrizione, in pratica, viene ribadito quanto già stabilito dalla vigente legislazione, e si dispone, da una parte, che il datore di lavoro provveda affinché le attrezzature considerate nell'allegato XIV del Dlgs n. 626/1994 siano sottoposte alle azioni di controllo ivi indicate e dall'altra si precisa che ciò deve avvenire "sulla base della normativa vigente".
Il riferimento all'allegato XIV individua le famiglie di attrezzature interessate alla sorveglianza, mentre l'obbligo giuridico di metterla in atto è stato mantenuto in capo al datore di lavoro, ovvero all'esercente quando sia anche datore di lavoro.
Il rinvio alla normativa vigente ha come diretta conseguenza di lasciare immutato il regime dei controlli in questione. Dal che ulteriormente discende che, rimanendo immutate le modalità in esso previste, alle singole attrezzature di lavoro considerate nel citato allegato continua ad applicarsi quanto già previsto nella corrispondente regolamentazione, relativamente, ad esempio, al tipo ed alla periodicità dell'intervento o al soggetto che concretamente è titolato ad eseguirlo.
Il decreto in argomento integra le precedenti disposizioni nel momento in cui pone ai datori di lavoro l'obbligo di provvedere alla registrazione dell'esito delle azioni di controllo di cui sopra, per tutte le attrezzature di lavoro considerate nell'allegato XIV: è noto infatti che per alcune di esse - in genere quelle il cui controllo viene effettuato da soggetti pubblici - la redazione di documenti riguardanti l'esito dell'azione condotta è già prevista dalle corrispondenti procedure.
Il decreto precisa, altresì, che detta documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'autorità di vigilanza per un tempo predeterminato.
Da tutto quanto precede deriva che l'articolo 2 in questione non attribuisce al datore di lavoro alcuna ulteriore discrezionalità nella individuazione dei soggetti cui affidare il compito dell'esecuzione delle prescritte azioni di controllo, atteso che gli stessi sono già stati individuati dal legislatore.
La circ. 3/2001 riporta in all. un prospetto degli obblighi di controllo e verifica su talune attrezzature ed impianti di più diffuso impiego che si ritiene utile richiamare integralmente sotto.
 

attrezzatura

Intervento/periodicità

soggetto obbligato

personale incaricato

fonte normativa

articolo

Scale aeree ad inclinazione variabile

verifica periodica annuale

datore di lavoro

A.S.L.

Dpr 547/55

25

ponti mobili sviluppabili su carro

verifica periodica annuale

datore di lavoro

A.S.L.

Dpr 547/55

25

ponti sospesi muniti di argano

verifica periodica annuale

datore di lavoro

A.S.L.

Dpr 547/55

25

idroestrattori centrifughi(con diametro esterno del paniere > 50 cm)

verifica periodica almeno annuale

datore di lavoro

A.S.L.

Dpr 547/55

131

funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento e di trazione

verifica trimestrale

datore di lavoro

personale specializzato

Dpr 547/55

179

gru e apparecchi di sollevamento di portata >200 kg

verifica annuale

datore di lavoro

A.S.L.

Dpr 547/55

194

organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati

verifica mensile

datore di lavoro

non specificato

Dpr 547/55

220

macchine e attrezzature per la lavorazione di  esplosivi

revisioni e pulizie periodiche, secondo disposizioni aziendali

datore di lavoro

non specificato

Dpr 302/56

11

elementi di ponteggio

revisione prima del reimpiego

datore di lavoro

non specificato

Dpr 164/56

7

ponteggi metallici fissi

revisione periodica ed occasionale

datore di lavoro

responsabile di cantiere

Dpr 164/56

37

argani dei ponti sospesi

verifica biennale

datore di lavoro

A.S.L.

Dpr 164/56

50

funi dei ponti sospesi

verifica trimestrale

datore di lavoro

personale specializzato

Dm 12.9.59

11

armature degli scavi

sorveglianza particolare - controllo giornaliero

datore di lavoro

non specificato

Dpr 320/56

17

freni dei locomotori

controllo continuo

datore di lavoro

non specificato

Dpr 320/56

25

micce - velocità di combustione

controllo periodico

datore di lavoro

non specificato

Dpr 320/56

46

materiali recuperati da costruzioni sceniche

revisione

datore di lavoro

personale pratico

Dpr 322/56

8

opere sceniche

revisione accurata

datore di lavoro

personale pratico

Dpr 322/56

9

riflettori e batterie di accumulatori  mobili

verifica sistematica

datore di lavoro

personale esperto

Dpr 322/56

16

teleferiche private

collaudo di primo impianto - visita tecnica periodica almeno quinquennale

esercente - datore di lavoro

professionista iscritto in albo Min. Trasporti

D. I. 6.5.72

9

elevatori trasferibili

verifica periodica trimestrale/ annuale

costruttore - utilizzatore-datore di lavoro

personale abilitato

Dm 2.4.81 Allegato A

33

ponteggi sospesi motorizzati

verifica periodica biennale

utilizzatore - datore di lavoro

Direzione prov.le lavoro

Dm 4.3.82

2

funi dei ponteggi sospesi motorizzati

verifica trimestrale

utilizzatore - datore di lavoro

personale specializzato

Dm 4.3.82

3

ascensori e montacarichi in servizio privato

collaudo di primo impianto
(fino al 30.6.2001, per impianti non marcati CE)

proprietario

quelli di cui all’articolo 19.3 Dpr 162/99

Dpr 162/99

19

 

verifica periodica

proprietario

quelli di cui all'articolo13.1 Dpr 162/99

Dpr162/99

13

verifica straordinaria

proprietario

quelli di cui all'articolo 13.1 Dpr 162/99

Dpr162/99

14

manutenzione

proprietario

manutentore

Dpr162/99

15

 

10. LA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23/CEE E LA L. 791/1977

La Direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione è stata recepita con la Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione"

Alla L. 791/77 sono poi collegati i seguenti disposti normativi:
D. M. 15 dicembre 1978 "Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano quale organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica"

D. M. del 23 luglio 1979 "Designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e marchi ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n. 791"

D. M. 1° ottobre 1979 "Recepimento della 1ª lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione"

DM 1° agosto 1981 "Liste degli organismi, dei modelli dei marchi e dei certificati, in applicazione della L. 18 ottobre 1977, n. 791, sui materiali elettrici"

D. M. 1 agosto 1981 "Recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1979 relativo al recepimento della prima lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione"

D. M. 25 settembre 1981 "Recepimento della seconda e terza lista (1° gruppo) di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione"

D. M. 23 ottobre 1984 "Recepimento del terzo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 1° ottobre 1979, (concernente la prima lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791), e recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto ministeriale 25 settembre 1981, (concernente la seconda e terza lista di norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791)"

D. M. 30 settembre 1986 "Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili, per uso elettrico, di costruzione Resingal, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/Cee sulla sicurezza dei materiali elettrici"

D. M. 31 ottobre 1986 "Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili per uso elettrico di costruzione Isoflex non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/Cee sulla sicurezza dei materiali elettrici"

D. M. 13 marzo 1987 "Pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di ulteriori (IV gruppo) testi italiani di norme CEI armonizzate corrispondenti, di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/Cee, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico" .

D.M. 13 giugno 1989 "Liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformità, pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente al recepimento ed alla pubblicazione di ulteriori (5° gruppo) testi italiani di norme C.E.I., in applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/Cee, relativa alla garanzia di sicurezza del materiale elettrico".

Per completezza si segnala che sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE sono state emanate le seguenti comunicazioni (atti non cogenti) CE:

Comunicazione (95/C 214/02) "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE373L0023.900 del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".

Comunicazione (96/C 392/01) "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio".

Comunicazione (97/C 125/06) "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio".

Comunicazione (2001/C 96/04) "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE".

Si esamina nel seguito la versione più aggiornata della L. 791/77 di recepimento

Le disposizioni della L. 791/77 si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi
d) contatori elettrici
e) prese e spine di corrente per uso domestico
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Tale materiale elettrico può essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza e non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla legge, riportato nella tabella sotto.

1. - Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Si presume rispondente alle disposizioni sopra il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea.

Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della L. 791/77.
Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della legge in esame e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della L. 791/77 qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni della medesima.
La L. fa divieto di apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

L’art. 9 tratta dei controlli di mercato:
"1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale del propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973."
5. omissis
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila, per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità."

Si noti quanto afferma l’art. 10.
"La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma dell'art. 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge."

Si riporta integralmente l’ALLEGATO III - Controllo interno della fabbricazione

"1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3 il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano."

11. LA DIRETTIVA 89/336/CEE (EMC) E IL DLGS 615/1996

La direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica è stata recepita con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992". Ai sensi dell'art. 6 di tale D.lgs. è stato emanato il D. M. del 30/12/1993 "Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica".

Un recepimento più compiuto è stato effettuato con il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993".

A quest’ultimo si fa riferimento nel seguito.

11. 1 Il DLgs 615/1996

Del DLgs 615/1996 ha qui interesse il Capo I. - Disposizioni sulla compatibilita' elettromagnetica.
e l’ ALLEGATO 3. - PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE.

Si riportano anzitutto le definizioni di cui all’art. 1 del DLgs:

"1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonche' le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici
b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema
c) "immunita'", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni
d) "compatibilita' elettromagnetica", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che si trova in tale ambiente
e) "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a)
f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato e' conforme ai requisiti del presente decreto
g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri
h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali
i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni
l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni
m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici
n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.

Il DLgs 615/96 si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le relative modalita' di controllo.
Non rientrano nel campo di applicazione del decreto:

  • gli apparecchi costruiti per usi militari, a meno che siano disponibili in commercio.

  • gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori, a meno che siano disponibili in commercio.

  • quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie

Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio (art. 3)
"
1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione."

L’art. 4 definisce i requisiti di protezione:
"
Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione
b) essi abbiano un adeguato livello di immunita' intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3 che si riporta integralmente:

Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare l'utilizzazione in particolare di:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva
b) apparecchiature industriali
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali
d) apparecchiature mediche e scientifiche
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico
g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina
h) apparecchi didattici elettronici
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunita' elettromagnetica nel normale ambiente di compatibilita' elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati, cosi' da poter funzionare senza difficolta', tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art. 6 del presente decreto.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.

Va sottolineato che le disposizioni del decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti, delle seguenti misure speciali:
a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilita' elettromagnetica gia' esistente o prevedibile
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

Presunzione di conformità (art. 6)
"
1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' competenti."

…omississ….

Elenchi di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica sono state pubblicate con i seguenti decreti:
D.M. 30 dicembre 1993,
D.M. 15 settembre 1994,
D.M. 14 novembre 1996,
D.M. 18 maggio 1999

Si riportano nel seguito gli artt. 7, 8 e 10
Art. 7. - Dichiarazione e marcatura CE di conformita'.
1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformita' degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorita' competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.
2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformita' alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformita' dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformita' di tali apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica e' attestata secondo la procedura prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui ne' il fabbricante, ne' il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformita' ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi e' responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in commercio.
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformita', di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, ovvero, quando non possibile, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.
6. E' vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE.
7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
8. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario.
9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorita' competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.
10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non e' richiesto alcun attestato di conformita' CE ed alcun contrassegno.
11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti e' richiesta una dichiarazione CE di conformita' gli apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.

L’allegato I rileva:

..omissis…

"La dichiarazione CE di conformita' deve contenere gli elementi seguenti:
- descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione
- riferimento delle norme rispetto alle quali e' dichiarata la conformita' e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto
- identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario
- ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato."
….omissis….

"Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformita', l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformita' alle disposizioni di questi altri provvedimenti.
Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' ai provvedimenti applicati dal fabbricante.
In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee."

Art. 8. - Organismi notificati - Esame CE del tipo.
1. La rispondenza alle norme di compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea.
2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilita' elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti
b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti.
4. omissis
5. omissis.
6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo e' rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione europea.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilita' elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.
8. omissis
9. omissis

Art. 9. - Autorita' competenti e organismi competenti.
omissis

Art. 10. - Funzioni delle autorita' competenti - Vigilanza.
1. Le autorita' competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi
c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformita' degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6.
2. Al fine di verificare la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facolta' di disporre verifiche e controlli.
Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti nonche' presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorita' competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attivita' di verifica ad istituti, enti o laboratori, purche' dotati di comprovate capacita' tecniche e di adeguate attrezzature con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalita' operative e puo' essere determinata la durata dell'affidamento.
8. omissis

12. CENNI ALLA DIRETTIVA ATEX

La direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, cui è stata data attuazione con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

La direttiva prende in esame il fatto che, per la natura dei rischi connessi con l'impiego di materiale in atmosfera potenzialmente esplosiva, è necessario instaurare procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva stessa e che queste procedure devono essere stabilite in funzione del grado di pericolosità che possono presentare gli apparecchi e/o secondo i pericoli dai quali i sistemi dovranno proteggere l'ambiente circostante; pertanto, ogni categoria di conformità del materiale deve essere completata da una procedura adeguata o un'opzione fra varie procedure equivalenti e le procedure accolte devono corrispondono interamente alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.
Stante il fatto che, come è noto, il Consiglio ha previsto l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e che tale marcatura sancisce la conformità del prodotto a tutti i requisiti essenziali e alle procedure di valutazione previste dal diritto comunitario applicabile al prodotto e considerando l’opportunità che, come stabilito dal trattato, gli Stati membri possano adottare misure provvisorie che limitino o vietino l'immissione sul mercato e l'uso degli apparecchi e sistemi di protezione che presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone, ed eventualmente per la sicurezza degli animali domestici o l'integrità dei beni, (sempreché dette misure siano soggette ad una procedura comunitaria di controllo), la direttiva ATEX è il risultato di un cammino che ha inizio con la direttiva 76/117/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva di superficie (direttiva quadro) (Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/487/CEE ) e prosegue con la direttiva 82/130/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. Tali direttive basate su una armonizzazione facoltativa e parziale sono abrogate dalla direttiva ATEX che copre interamente il settore di quelle abrogate nell’ottica dell’armonizzazione totale.

La direttiva si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; rientrano nel campo di applicazione della medesima anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, per quanto riguarda i rischi di esplosione.

La direttiva definisce:

Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
a) Per apparecchi si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione.
b) Sono considerati sistemi di protezione i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi sopra definiti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome.
c) Sono detti "componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma.

Atmosfera esplosiva
Miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata.

Atmosfera potenzialmente esplosiva
Atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e operative.

Gruppi e categorie di apparecchi
Il gruppo di apparecchi I corrisponde agli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nella miniere e nei loro impianti di superficie, che potrebbero essere esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.
Il gruppo di apparecchi II corrisponde agli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti che potrebbero essere messi in pericolo da atmosfere esplosive.
Le categorie di apparecchi che definiscono i livelli di protezione richiesti sono descritte nell'allegato I.
Gli apparecchi e sistemi di protezione possono essere progettati per atmosfere esplosive particolari. In tal caso, essi recano una marcatura specifica.

Impiego conforme alla destinazione
Uso degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di cui al paragrafo 2 in conformità dei gruppi e delle categorie di apparecchi, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi.

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
- le apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico
- gli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili
- apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata soltanto raramente ed unicamente in conseguenza ad una fuga accidentale di gas
- i dispositivi di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE
- le navi marittime e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità
- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- i prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui sopra, possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.
Le disposizioni della direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone ed in particolare dei lavoratori durante l'uso degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi, sempre che ciò non implichi loro modifiche rispetto alle disposizioni della direttiva stessa.
Gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi ai quali si applica la direttiva debbono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute riportati nell'allegato II, loro applicabili in considerazione dell'uso cui sono destinati.

Uno Stato membro, qualora constati che un apparecchio, sistema di protezione o dispositivo, munito della marcatura CE di conformità ed utilizzato n conformità della destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detto apparecchio, sistema di protezione o dispositivo, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione: ciò secondo le procedure consuete e informando immediatamente la Commissione.

ALLEGATO I.
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN CATEGORIE.

1.

Gruppo di apparecchi I

a)

La categoria M 1 comprende gli apparecchi progettati e, eventualmente, dotati di mezzi di protezione speciali supplementari per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato.

 

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o i polveri combustibili.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

 

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,

 

Oppure

 

- al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia garantito il livello di sicurezza richiesto.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1.

b)

La categoria M 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un livello di protezione elevato.

 

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

 

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve interrompersi.

 

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria assicurano il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, compreso in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2.

2.

Gruppo di apparecchi II

a)

La categoria 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato.

 

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

 

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,

 

Oppure

 

- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, sia garantito il livello di protezione richiesto.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1.

b)

La categoria 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione elevato.

 

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

 

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.2.

c)

La categoria 3 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale.

 

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

 

Gli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

 

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.3.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

(Nota: per brevità si riportano i requisiti generali comuni a tutti gli apparecchie sistemi di protezione)

1.

REQUISITI COMUNI RELATIVI AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE

1.0.

Requisiti generali

1.0.1.

Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni

Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.

 

A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:

 

- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e sistemi di protezione producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive

 

- impedire l'innesco all'interno di un'atmosfera esplosiva tenendo conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica

 

- qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione che può mettere in pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente.

1.0.2.

Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose.

 

Va considerata anche l'eventualità di un impiego errato, ragionevolmente prevedibile.

1.0.3.

Condizioni particolari di controllo e manutenzione

Gli apparecchi e sistemi di protezione soggetti a condizioni particolari di controllo e manutenzione devono essere progettati e costruiti in funzione di tali condizioni.

1.0.4.

Condizioni ambientali circostanti

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in funzione delle condizioni ambientali circostanti esistenti o prevedibili.

1.0.5.

Marcatura

Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:

 

- nome e indirizzo del fabbricante

 

- marcatura CE (vedi allegato X, punto A)

 

- designazione della serie o del tipo

 

- numero di serie (se esiste)

 

- anno di costruzione

 

- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni, seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria,

 

- per il gruppo di apparecchi II, la lettera "G" (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie)
e/o
la lettera "D" relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri.

 

Essi devono inoltre recare, qualora ciò paia necessario, tutte le indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza.

1.0.6.

Istruzioni per l'uso

a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di istruzioni per l'uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:

 

- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di serie (vedi punto 1.0.5), eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, del riparatore, ecc.)

 

- le istruzioni per effettuare senza rischi:

 

- la messa in servizio,
- l'impiego,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la manutenzione (ordinaria o straordinaria),
- l'installazione,
- la regolazione

 

- se necessario, l'indicazione delle zone pericolose situate in prossimità degli scarichi di pressione

 

- se necessario, le istruzioni per la formazione

 

- ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, se un apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa essere utilizzato senza pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti

- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori limite

 

- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli errori d'uso rivelatisi più probabili in base all'esperienza

 

- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati sull'apparecchio o sul sistema di protezione.

 

b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Alla messa in servizio, ogni apparecchio o sistema di protezione dev' essere corredato della traduzione di dette istruzioni nella lingua o nelle lingue del paese in cui è usato e della versione originale.

 

Alla traduzione provvede il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, ovvero la persona che immette l'apparecchio o il sistema di protezione nella zona linguistica interessata.

 

Tuttavia, le istruzioni per la manutenzione destinate a personale specializzato alle dipendenze del fabbricante o del suo mandatario possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

 

c) Le istruzioni per l'uso contengono piani e schemi necessari alla messa in servizio, alla manutenzione, all'ispezione, alla verifica del corretto funzionamento e, eventualmente, alla riparazione dell'apparecchio o del sistema di protezione, nonché tutte le istruzioni utili, segnatamente in materia di sicurezza.

 

d) Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi documentazione relativa all'apparecchio o al sistema di protezione non deve essere in contraddizione con le istruzioni per l'uso.

1.1.

Selezione dei materiali

1.1.1.

I materiali utilizzati nella costruzione degli apparecchi e dei sistemi di protezione non devono provocare l'innesco di un'esplosione, tenuto conto delle sollecitazioni di funzionamento prevedibili.

1.1.2.

Nei limiti delle condizioni di impiego previste dal fabbricante, fra i materiali utilizzati e i componenti dell'atmosfera esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare la situazione esistente per quanto concerne la prevenzione delle esplosioni.

1.1.3.

I materiali debbono essere scelti in modo che i cambiamenti prevedibili delle loro caratteristiche e la compatibilità con altri materiali impiegati congiuntamente non diminuiscano la protezione assicurata, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, la resistenza all'usura, la conducibilità elettrica, la resistenza meccanica, l'invecchiamento e gli effetti delle variazioni di temperatura.

1.2.

Progettazione e fabbricazione

1.2.1.

Gli apparecchi e sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati tenendo conto delle conoscenze tecnologiche in materia di protezione contro le esplosioni, affinché essi possano funzionare in modo sicuro per tutta la durata di funzionamento prevista.

1.2.2.

I componenti destinati ad essere inseriti o utilizzati come pezzi di ricambio negli apparecchi e nei sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati in modo che, se montati secondo le istruzioni del fabbricante, abbiano una sicurezza di funzionamento adeguata all'impiego cui sono destinati, per quanto riguarda la protezione contro le esplosioni.

1.2.3.

Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei difetti di tenuta
Per gli apparecchi che possono essere all'origine di gas o di polveri infiammabili, si debbono prevedere, per quanto possibile, solo ambienti chiusi.

 

Se detti apparecchi presentano aperture o difetti di tenuta, questi devono, per quanto possibile, far si' che le emissioni di gas o di polveri non possano provocare, all'esterno, la formazione di atmosfere esplosive.

 

Gli orifizi di riempimento e di svuotamento debbono essere concepiti ed attrezzati in modo da limitare, al momento del riempimento e dello svuotamento, per quanto possibile, le emissioni di materie infiammabili.

1.2.4.

Depositi di polveri

 

Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in zone polverose debbono essere progettati in modo da non provocare l'infiammazione dei depositi di polveri che si formano sulla loro superficie.

 

Di norma, i depositi delle polveri debbono essere limitati al massimo. La pulizia degli apparecchi e sistemi di protezione deve essere agevole.

 

Le temperature superficiali delle parti degli apparecchi debbono essere nettamente inferiori alle temperature d'incandescenza delle polveri che vi si depositano.

 

Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si depositano e, se necessario, prendere misure di limitazione delle temperature, allo scopo di evitare un accumulo di calore.

1.2.5.

Mezzi di protezione supplementari
Gli apparecchi e sistemi di protezione che possono essere esposti a determinati tipi di sollecitazioni esterne debbono essere dotati, se necessario, di mezzi di protezione supplementari.

 

Gli apparecchi debbono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti senza che la protezione contro le esplosioni subisca alterazioni.

1.2.6.

Apertura senza pericoli

 

Se gli apparecchi e sistemi di protezione sono alloggiati in un contenitore (rigido o flessibile) facente parte della protezione stessa contro le esplosioni, questo deve poter essere aperto soltanto con un attrezzo speciale oppure con misure di protezione adeguate.

1.2.7.

Protezione contro altri rischi
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in modo da:

 

a) evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti diretti o indiretti

 

b) evitare che si producano temperature superficiali delle parti accessibili o irradiamenti atti a generare pericoli

 

c) eliminare i pericoli di carattere non elettrico riscontrati in base all'esperienza

 

d) far sì che le condizioni di sovraccarico previste non determinino situazioni pericolose.

 

Quando, per gli apparecchi e sistemi di protezione, i rischi di cui al presente paragrafo sono contemplati, totalmente o parzialmente, da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata per detti apparecchi e sistemi di protezione e per detti rischi, a partire dall'applicazione di tali direttive specifiche.

1.2.8.

Sovraccarico degli apparecchi
Si deve evitare di sovraccaricare pericolosamente gli apparecchi servendosi di dispositivi integrati di misurazione, di comando e di regolazione fin dal momento della loro progettazione, in particolare mediante limitatori di sovracorrente, limitatori di temperatura, interruttori di pressione differenziale, flussometri, relè a temporizzatore, contagiri e/o dispositivi di controllo analoghi.

1.2.9.

Sistemi di protezione antideflagrante
Se delle parti che possono innescare un'atmosfera esplosiva sono chiuse in un contenitore flessibile, occorre accertarsi che questo resista alla pressione sviluppata da un'esplosione interna di una miscela esplosiva ed impedisca la trasmissione dell'esplosione all'atmosfera esplosiva circostante.

1.3.

Sorgenti potenziali di innesco di esplosione

1.3.1.

Pericoli derivanti da varie sorgenti di innesco di esplosione
Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille, fiamme, archi elettrici, temperature superficiali elevate, emissioni di energia acustica, radiazioni ottiche, onde elettromagnetiche o altre sorgenti.

1.3.2.

Pericoli provenienti dall'elettricità statica
Occorre evitare, con misure appropriate, le cariche elettrostatiche che potrebbero provocare scariche pericolose.

1.3.3.

Pericoli derivanti dalle correnti elettriche parassite e dalle fughe di corrente
Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi si formino correnti elettriche parassite o di fuga, che diano luogo, per esempio, alla formazione di corrosioni pericolose, al riscaldamento delle superfici o a scintille in grado di provocare un innesco.

1.3.4.

Pericoli risultanti da surriscaldamento
In fase di progettazione occorre, per quanto possibile, evitare il surriscaldamento degli apparecchi provocato da attriti o urti che possono prodursi, ad esempio, nel caso di parti in moto relativo o per compenetrazione di corpi estranei.

1.3.5.

Pericoli dovuti a fenomeni di compensazione delle pressioni
I processi di compensazione delle pressioni devono essere regolati, sin dalla progettazione, rispettivamente con dispositivi integrati di misurazione, di controllo o di regolazione, in modo da non provocare onde d'urto o di compressione che possono provocare inneschi.

1.4.

Pericoli derivanti da perturbazioni esterne

1.4.1.

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da svolgere con la massima sicurezza la funzione per la quale sono previsti, anche in presenza di variazioni ambientali, di tensioni parassite, di umidità, di vibrazioni, di inquinamenti o di altre perturbazioni esterne, tenuto conto dei limiti delle condizioni di impiego indicati dal fabbricante.

1.4.2.

Le parti degli apparecchi devono essere adeguate alle sollecitazioni meccaniche e termiche previste e resistere all'azione aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.

1.5.

Requisiti delle attrezzature di sicurezza

1.5.1.

I dispositivi di sicurezza debbono funzionare indipendentemente dai dispositivi di misura e/o di comando necessari all'esercizio. Per quanto possibile, il guasto di un dispositivo di sicurezza deve essere individuato con sufficiente rapidità, con l'ausilio di mezzi tecnici appropriati, in modo da ridurre al minimo le probabilità di insorgenza di una situazione pericolosa.

 

Di norma, va applicato il principio della sicurezza positiva (fail-safe).

 

Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli organi di controllo interessati, senza intermediazione del software.

1.5.2.

Per quanto possibile, in caso di guasto dei dispositivi di sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi di protezione devono essere messi in posizione di sicurezza.

1.5.3.

I sistemi di arresto d'emergenza dei dispositivi di sicurezza devono, per quanto possibile, essere muniti di un sistema di blocco che impedisca la ripresa non intenzionale del funzionamento. Un nuovo ordine di avvio deve poter agire sul funzionamento normale soltanto dopo che sia stato deliberatamente reinserito il sistema di blocco che impedisce la ripresa del funzionamento.

1.5.4.

Dispositivi di segnalazione e di comando
Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione di comando debbono essere progettati secondo principi ergonomici, per ottenere la massima sicurezza di impiego per quanto riguarda il rischio di esplosione.

1.5.5.

Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di misurazione, destinati alla protezione contro le esplosioni
I dispositivi con funzioni di misurazione, per quanto riguarda apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere progettati e costruiti in modo conforme alle capacità di funzionamento prevedibili e alle loro condizioni speciali di impiego.

1.5.6.

In caso di necessità, la precisione di lettura e la capacità di funzionamento dei dispositivi con funzioni di misurazione devono poter essere controllate.

1.5.7.

Nella progettazione dei dispositivi con funzioni di misurazione, si deve tener conto di un coefficiente di sicurezza che garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai limiti di esplosività e/o di innesco dell'atmosfera da analizzare, prendendo segnatamente in considerazione le condizioni di funzionamento dell'impianto e le possibili imprecisioni dei sistemi di misurazione.

1.5.8.

Rischi provenienti dal software
Già in fase di progettazione degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di sicurezza comandati da software, occorre tenere conto particolarmente dei rischi provenienti dalle anomalie dei programmi.

1.6.

Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema

1.6.1.

Gli apparecchi e sistemi di protezione incorporati in processi automatici che deviano dalle condizioni di funzionamento previste debbono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta le condizioni generali di sicurezza.

1.6.2.

Le energie accumulate devono essere dissipate nel modo più rapido e sicuro possibile, oppure isolate, quando sono azionati gli interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte di pericolo.

 

Ciò non vale per le energie accumulate con metodi elettrochimici.

1.6.3.

Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente
Gli apparecchi e sistemi di protezione in cui un'interruzione della corrente può peggiorare la situazione di pericolo devono poter essere mantenuti in condizioni di funzionamento sicure indipendentemente dal resto dell'impianto.

1.6.4.

Rischi derivanti dagli allacciamenti
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere muniti di adeguate entrate per i cavi e per le condutture.

 

Quando gli apparecchi e sistemi di protezione sono destinati ad essere utilizzati congiuntamente ad altri apparecchi e sistemi di protezione, le interfacce non devono costituire una fonte di pericolo

1.6.5.

Installazione di dispositivi di allarme quali parti integranti di un apparecchio
Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia dotato di dispositivi di individuazione o di allarme destinati a controllare la formazione di un'atmosfera esplosiva, devono essere fornite le indicazioni necessarie per collocare detti dispositivi nei luoghi appropriati.

2.

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER GLI APPARECCHI

…..omissis…….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPENDICE

IL DLGS 235/2003 CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2001/45/CE CHE MODIFICA E INTEGRA ULTERIORMENTE LA DIRETTIVA 89/665

Si riportano nel seguito, a completamento del lavoro, gli artt. del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235 recante "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori."

Articolo 1.

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo", sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: "36, comma 8-ter,", sono inserite le seguenti: "36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,";

b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.".

2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.".

Articolo 2.

1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: "99/38/CE" sono aggiunte le seguenti: "2001/45/CE".

Articolo 3.

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Articolo 4.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

"c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".

Articolo 5.

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:

a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Articolo 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Articolo 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita' portante sufficiente;

c) il ponteggio e' stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno

individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.

5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Articolo 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Articolo 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

  

 

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Autore: Prof. Ing. Giancarlo CAROSSO
Titolare di Legislazione dell’ambiente e Protezione Civile, Docente di Diritto Comunitario e Legislazione ambientale,
I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino
e.mail:
giancarlo.carosso@polito.it

''In primo piano''
ottobre
2003

                      
                     
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