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UNO STATO DELL’ARTE autore |
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INDICE
1. RICHIAMI DI ALCUNI CONTENUTI DEL DPR 547/55 Si richiamano, nel seguito, alcuni articoli del DPR 547/55 - tratti dal Titolo III (Norme generali di protezione delle macchine), Titolo IV (Norme particolari di protezione per determinate macchine), Titolo V (Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento) per il solo art. 184 – rimandando il lettore per approfondimenti ad un testo aggiornato del DPR. Protezione dagli organi pericolosi delle macchine Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza (art. 41, DPR 547/55) Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili, esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono presentare parti salienti delle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o alloggiati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce (art. 42, DPR 547/55) Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti. (art. 43, DPR 547/55) I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di ¼ del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento. (art. 44, DPR 547/55). Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea riduzione. (art. 47, DPR 547/55) Divieti E’ vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. (art. 48, DPR 547/55)
E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare cautele a difesa dell’incolumità del lavoratore. Di tali divieti devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.(art. 49, DPR 547/55) Motori Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato in un apposito locale o recintato o comunque protetto. L’accesso ai locali e ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso. (art. 50, DPR 547/55) Messa in moto e arresto dei motori Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente. Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza. (art. 52, DPR 547/55) Se tali mezzi svolgono anche la
funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza
possibilità di errore (comma aggiunto dal DLgs 359/99)
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire l'arresto. Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica. In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori. Qualora i mezzi di messa in moto e di arresto svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore. (art. 53, DPR 547/55) Ogni inizio e ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l’obbligo sopra stabilito e le relative modalità deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore. (art. 54, DPR 547/55) Trasmissioni e ingranaggi Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi ed elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire pericolo. (art. 55, DPR 547/55) Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto od in parte ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti fino a tale altezza. La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, dell’altezza di almeno 1 m, purché:
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base. Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza. (art. 59, DPR 547/55) Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in una posizione inaccessibile. (art. 60, DPR 547/55) Macchine operatrici e varie La Cass. Pen., sez. 4, con sentenza n. 1501 del 2. 2. 1990 ha definito gli organi lavoratori come "ogni meccanismo o apparato che concorra, mediante il suo moto, (ovvero la sua energia cinetica) al raggiungimento del risultato finale in vista del quale la macchina è sta progettata e costruita." Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza. (art. 68, DPR 547/55) Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazioni e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che:
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, di parapetti, griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi. Tale disposizione deve essere osservata anche quando la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e scarico automatici, ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro. (art. 73 DPR 547/55) Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore. Qualora per effettive ragioni tecniche, l’organo di comando della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito a movimento intempestivo di questa. (art. 76, DPR 547/55) I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali od essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo. (art. 77, DPR 547/55) I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra e ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale. (art.78, DPR 547/55) Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio dei pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedano che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo tra organi che possono entrare in movimento, devono essere provvisti di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante l’esecuzione di dette operazioni. Devono altresì adottarsi le necessarie cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri. (art. 82, DPR 547/55) Si possono in tal caso usare selettori modali a chiave estraibile per l'interruzione dell'alimentazione di energia alla macchina Sollevamento o trasporto persone Il sollevamento di persone è
effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal
fine. 1.1 Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20, DPR 303/56, come integrato dal DLgs 359/99) Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. 2. LA NUOVA IMPOSTAZIONE La risoluzione del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (GUCE n. 136 del 04/06/1985) introduce una nuova strategia (il c.d. nuovo approccio) che parte dalla constatazione che l'esistenza di regolamentazioni divergenti crea, sul piano pratico, difficoltà alla libera circolazione delle merci. Con riferimento all’art. 94 (già art. 100, "Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.") l’armonizzazione tecnica e la normalizzazione la Risoluz. cit. introduce la modalità di regolamentazione in una sola volta con l'adozione di una sola direttiva dei problemi relativi ad un numero elevatissimo di prodotti senza che tale direttiva sia soggetta alla necessità di frequenti adeguamenti o modifiche: naturalmente i settori interessati dal nuovo approccio devono essere caratterizzati dall'esistenza di una vasta gamma di prodotti talmente omogenei da consentire la definizione di "esigenze fondamentali" comuni, attribuendo a norme il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti (si ha il c.d. "rinvio alle norme"). I principi fondamentali sui quali si basa la nuova strategia di cui alla Ris. Cit. sono i seguenti: 1) l'armonizzazione legislativa si limita all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 94, dei requisiti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) ai quali devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato che, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità; 2) agli organi competenti per la normalizzazione industriale (principalmente CEN e CENELEC) è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche, tenendo conto del livello tecnologico del momento, di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive, 3) tali specifiche tecniche non devono essere obbligatorie bensì conservare il carattere di norme volontarie, 4) tuttavia, le amministrazioni sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate (o, a titolo provvisorio, le norme nazionali) una presunzione di conformità ai "requisiti essenziali" fissati dalla direttiva (ciò significa che il produttore ha la facoltà di fabbricare prodotti non conformi alle norme ma in che tal caso spetta a lui provare che i suoi prodotti rispondono ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva). 2.1 Direttive di prodotto e direttive sociali Per quanto qui di interesse, si distingue tra direttive di prodotto e direttive sociali Le prime traggono la loro base giuridica dal principio della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune, valendo, tra l’altro, il principio che ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati. Per eliminare le barriere giuridiche e normative-tecniche alla libera circolazione delle merci, il legislatore ha scelto di fissare elevati parametri di sicurezza a cui il prodotto deve essere adeguato che costituiscono così il minimo comune denominatore di tutte le legislazioni nazionali e sono adeguati ad un livello tecnologico sufficientemente alto da poter rispondere sempre e comunque all'obiettivo di un mercato avanzato. Le direttive sociali fanno sono indirizzate non tanto al fabbricante dei prodotti, ma al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di lavoro e la sua sicurezza. Va tenuto conto, comunque che le direttive di prodotto – sì indirizzate al fabbricante – coinvolgono comunque in varia misura come si avrà modo di apprezzare in seguito anche il datore di lavoro ed altri soggetti: la distinzione si fa labile nel caso specialmente della direttiva macchine ed aumentano le intersezioni tra i vari soggetti. 2.1.1 Le direttive di prodotto Le direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le procedure di attestazione della conformità. Esse sono vincolanti per gli stati membri e devono essere recepite senza alcuna modifica. Gli atti della Comunità che hanno portato alle direttive di prodotto sono, oltre alla risoluzione del nuovo approccio già citata, i seguenti: -la direttiva 83/189 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, oltre al divieto per ogni Stato di emettere norme se non di provenienza comunitaria; -la decisione dei Consiglio n.93/465, concernente i moduli relativi alle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di prodotto. La strategia del nuovo approccio prevede l'adozione di direttive ad ampio spettro applicativo che si basano su quanto segue: -la libera circolazione è garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle direttive stesse; -l'interpretazione sotto il profilo tecnico dei requisiti essenziali di sicurezza è demandata alle norme armonizzate; -l'applicazione di tali norme (dove esistono), pur essendo volontaria, permette di attivare il principio di "presunzione di conformità"; -la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali è attuata tramite procedure specifiche di valutazione della conformità ed attestata dalla dichiarazione CE di conformità; -sul prodotto deve essere presente la marcatura CE. Tra le principali direttive di prodotto che si ispirano al nuovo approccio sono le seguenti (e s. m. e i.):
Direttiva recipienti semplici a pressione - 87/404/CEE Direttiva giocattoli- 88/378/CEE Direttiva prodotti da costruzione - 89/106/CEE
Direttiva DPI - 89/686/CEE Direttiva strumenti di pesatura non automatici - 90/384/CEE Direttiva apparecchi a gas - 90/396/CEE Direttiva dispositivi medici impiantabili attivi - 90/385/CEE
Direttiva imbarcazioni da diporto - 94/25/CE Direttiva ascensori - 95/16/CE Direttiva recipienti a pressione (PED) - 97/23/CE
La Direttiva Bassa Tensione, pur non appartenendo formalmente alle direttive del Nuovo Approccio essendo di precedente emissione (1973), vi appartiene sostanzialmente in quanto ne possiede tutti gli elementi distintivi. Nel seguito si tratterà diffusamente solo delle direttive sopra sottolineate. Come si vedrà, esse trattano aspetti di sicurezza di varie tipologie di prodotto e, in parte, si sovrappongono. Ad es., la direttiva macchine considera tutti i rischi legati all'uso delle macchine, quindi anche il rischio elettrico, anche se approfondisce prevalentemente il rischio di natura meccanica. La direttiva bassa tensione considera tutti i rischi legati all'uso di apparecchiature elettriche, quindi anche il rischio di natura meccanica, anche se è principalmente destinata alle apparecchiature dove il rischio elettrico è predominante. La direttiva macchine presenta una prevalenza per gli aspetti progettuali, costruttivi e documentali ai fini della sicurezza. Inoltre la direttiva macchine presenta un certo grado di copertura nei riguardi della direttiva EMC, in particolare per gli aspetti legati ai disturbi emessi o subiti da una macchina. Perciò una macchina conforme alla direttiva macchine soddisferà in parte anche i requisiti della direttiva EMC, anche se la copertura non è totale. 2.1.2 Le direttive sociali Le direttiva sociali stabiliscono i requisiti di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro cui tutti gli Stati membri devono uniformarsi, mantenendo comunque la possibilità di introdurre misure più restrittive, rispetto a quelle armonizzate. Il Consiglio stabilisce, per mezzo di direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenuto conto delle condizioni e delle regolamentazioni tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri. Trattandosi di prescrizioni minime, esse non ostacolano la fissazione e il mantenimento di misure nazionali più severe, e quindi, più avanzate sul fronte della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Di conseguenza, una legislazione nazionale che traspone, in un dato Stato membro, una direttiva sociale può, nella misura in cui è compatibile con il diritto comunitario, essere utilizzata per imporre delle obbligazioni più severe rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale fissata da un altro Stato membro. Le direttive sociali che qui interessano sono la 89/391 che tratta su un piano generale delle prescrizioni minime intese al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e tutta una serie di direttive "figlie" che sono state recepite nell’ordinamento italiano con il DLgs 626/94 e s. m. e i. Qui interessa la 89/655/CEE (direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE ) modificata dalla 95/63/CE (direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1995): quest’ultima è stata recepita in Italia con il DLgs 359/99. Nell’esposizione che seguirà si parlerà del DLgs 359/99 (a prescindere dalla modifica da esso apportata all’art. 184, DPR 547/1955) usando, per l’aticolato la corrispondente numerazione che si ha nel DLgs 626/94, modificato appunto a seguito del recepimento suddetto. 2.2 La marcatura CE Tra gli elementi innovativi che caratterizzano le direttive del nuovo approccio è l'obbligatorietà della marcatura CE. La marcatura CE è la dimostrazione visiva, apposta dal fabbricante o dal suo mandatario nella comunità, della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive applicabili. La marcatura CE è sempre apposta dal fabbricante o da chi immette il prodotto nel mercato europeo. È importante sottolineare questo aspetto: infatti, talvolta, si equivoca ritenendo che la marcatura CE sia rilasciata da Enti di terza parte. Ciò non è vero neppure nel caso che un Ente terzo (Organismo Notificato) sia coinvolto nella procedura di valutazione della conformità prescritta dalla Direttiva. In definitiva la marcatura CE è l'ultimo atto di una procedura che occorre seguire: tale procedura è sempre stabilita dalle direttive e prevede l'iter che il fabbricante deve seguire e la documentazione che egli deve predisporre per le autorità di controllo; in alcuni casi è previsto il coinvolgimento di Enti terzi. 2.3 Dal nuovo approccio all’approccio globale A necessario completamento del Nuovo Approccio introdotto nel 1983 e definito con la Risoluzione del 7 maggio 1985, il Consiglio delle Comunità Europee approvava nel 1989 una risoluzione concernente un "approccio globale in materia di valutazione della conformità", per definire in un quadro preciso i sistemi di valutazione della conformità alle norme armonizzate. L'obiettivo essenziale di una procedura di valutazione di conformità consiste nel permettere ai poteri pubblici di assicurarsi che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle norme armonizzate e dunque soddisfino i requisiti essenziali delle direttive. A questo fine, la risoluzione "approccio globale" 683/1990 scompone in otto moduli (A-H) la procedura di valutazione di conformità, distinguendo tra il momento della progettazione e quello della produzione, e precisando i criteri di utilizzazione dei differenti moduli. I moduli sono stabiliti per soddisfare diverse esigenze di verifica della conformità e prevedono quindi diversi livelli di verifica, che richiedono sia l'intervento esclusivo del fabbricante sia quello di enti di terza parte. Gli enti terzi devono soddisfare i requisiti stabiliti da ciascuna direttiva ed essere notificati alla Comunità europea dai vari Stati membri sotto la propria responsabilità. Ogni direttiva prescrive quali moduli possono essere applicabili nello specifico campo di pertinenza. La scelta del/dei modulo/i specifico/i fra quelli indicati avverrà tenendo conto del livello di rischio ovvero della gravità delle conseguenze del decadimento di prestazioni del prodotto durante l'impiego, dell'influenza del processo produttivo sulla variazione della sicurezza del prodotto rispetto ai requisiti, dell'attendibilità delle prove se non eseguite in laboratori specializzati, ecc. In particolare, va sottolineato il fatto che la decisione 93/465 ha introdotto il concetto che per alcuni di essi il fabbricante disponga di un Sistema Qualità conforme alle UNI EN ISO 9000 (certificato o non certificato viene specificato da ogni direttiva). Il modulo A, che riguarda il controllo della produzione da parte del fabbricante, impone che il produttore conservi per 10 anni la documentazione attestante la conformità alla direttiva; per alcuni controlli può essere richiesto l'intervento di un ente terzo. Il modulo B serve per la verifica da parte di un ente terzo che un campione rappresentativo della produzione soddisfi quanto richiesto dalla direttiva di riferimento. Il modulo C è previsto che venga usato unicamente in combinazione con il modulo B. I moduli D, E ed F vengono utilizzati in combinazione con il modulo B, anche se in alcuni casi potranno essere impiegati anche da soli. I moduli D ed F richiedono l'esistenza di una assicurazione di qualità per la produzione o solo per il controllo, oltre alla verifica periodica da parte di un ente terzo. Il modulo F si applica alla verifica di conformità da parte di ente terzo di ogni esemplare prodotto o di controlli su base statistica della produzione. Il modulo G si applica alla verifica di un singolo esemplare effettuata da un ente terzo. Il modulo H prevede l'esistenza di un Sistema Qualità che comprende la progettazione, la produzione e il controllo secondo la norma ISO 9001, oltre alla sorveglianza da parte di un ente terzo. 2.4 Caratteristiche comuni alle direttive del nuovo approccio Le caratteristiche comuni alle direttive del nuovo approccio sono, in sintesi 1)ampio campo di applicazione, 2) obbligatorietà dell'applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza, 3) rinvio a norme tecniche e presunzione di conformità, 4) armonizzazione totale e 5) marcatura CE. Più nello specifico, punto per punto si rileva quanto nel seguito. 1) Le direttiva non si applicano ad un prodotto o ad una famiglia di prodotti, ma ad ampie categorie. Un prodotto può ricadere sotto il campo di applicazione di più direttive: caso tipico sono gli apparecchi elettrici che sono coperti sia dalla Direttiva Bassa Tensione che dalla Direttiva EMC, oltre che dalla Direttiva Macchine (ad es., gli utensili portatili). 2) I Requisiti Essenziali di Sicurezza costituiscono l'oggetto e lo scopo che ogni direttiva si prefigge in termini di tutela, cioè quegli aspetti fondamentali della sicurezza e della salute che la direttiva intende tutelare e che quindi debbono essere soddisfatti dai prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. Trattandosi di aspetti fondamentali, questi requisiti, salvo alcune eccezioni, sono redatti in termini generali e non contengono alcuna prescrizione tecnica di dettaglio. Questo ne consente l'applicabilità nel tempo e quindi non si richiede un continuo aggiornamento per seguire il progresso tecnologico. 3) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali costituisce il solo aspetto tecnico obbligatorio delle direttive. Inoltre il nuovo approccio stabilisce gli obiettivi che obbligatoriamente devono essere raggiunti lasciando libere le modalità per conseguirli. Quindi, di fatto, il costruttore si trova in condizione di poter scegliere la strada più opportuna per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva. Le direttive comunque indicano la strada maestra per conseguire il soddisfacimento dei requisiti essenziali e cioè la strada delle norme tecniche, ovvero quelle emanate dagli organismi di normazione. I prodotti costruiti secondo tali norme, quando esse siano armonizzate (si veda oltre), vengono per effetto della presunzione di conformità riconosciuti automaticamente, di diritto, come soddisfacenti ai requisiti essenziali. Le norme tecniche sono di applicazione volontaria, ma, quando armonizzate, il loro contenuto conferisce la presunzione del soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle direttive. È da sottolineare che le direttive, per la presunzione di conformità, innanzitutto prendono in considerazione le norme armonizzate; in mancanza di queste, prevedono il ricorso ad altre normative internazionale o nazionali per le quali peraltro è prevista una speciale procedura per renderle valide sul piano europeo. 4) Tutte le direttive del nuovo approccio hanno l'obiettivo dell’ armonizzazione totale, ovvero: solo prodotti conformi alle Direttive possono essere immessi sul mercato. Ciò è stato stabilito sulla base della considerazione che tutti i cittadini dell'Unione devono godere degli stessi diritti in termini di tutela e per evitare distorsioni della concorrenza. 5) Le direttive nuovo approccio richiedono che su tutti i prodotti coperti dalle stesse, sia apposta la marcatura CE. La Direttiva 93/68/CEE e ognuna delle Direttive di prodotto stabiliscono le regole di apposizione della marcatura: in particolare si ricorda che le sue proporzioni devono sempre essere rispettate e che la dimensione verticale minima è stabilita in 5 mm. 2.5 Indicazioni preliminari su: a)analisi del rischio, b) fascicolo tecnico, c) norme armonizzate, d) Requisiti Essenziali e documentazione delle scelte a) Poiché ad uno stesso prodotto si possono applicare più direttive, il fabbricante deve innanzitutto stabilire a quali direttive il proprio prodotto deve soddisfare. Non esistono pubblicazioni di elenchi di prodotti che definiscano il rapporto "Prodotto/Direttive"; è sempre il fabbricante che deve assumersi la piena responsabilità di condurre l'analisi e valutazione dei rischi. Si rammenta che per quanto riguarda l'appartenenza di un prodotto ad una direttiva è necessario che siano soddisfatte due condizioni: il prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva il prodotto presenta rischi contenuti nel requisiti essenziali della Direttiva stessa. Per dimostrare al cliente la conformità del suo prodotto alla Direttiva, il Fabbricante deve: apporre la marcatura CE sulla macchina consegnare la dichiarazione di CE di conformità consegnare il Manuale d'Istruzione. Per potere fare ciò, dovrà essere realizzato il Fascicolo Tecnico della costruzione (o altro documento espressamente richiamato dalla Direttiva in oggetto) che dovrà contenere, tra le altre documentazioni la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina. È proprio questa la motivazione principale dell'analisi del rischio. Ad es., nelle osservazioni preliminari alla Direttiva Macchine si dice esplicitamente che il fabbricante deve selezionare i rischi eventualmente presentati da una macchina e cercare di eliminarli. Negli Allegati della Direttiva sono generalmente indicati i Requisiti Essenziali, ognuno dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento e all'uso del prodotto: esso deve essere conforme a tutti i requisiti ad esso applicabili, in qualunque capitolo essi si trovino. RES significa requisito minimo necessario che la macchina deve rispettare. Se ciò non avviene, la macchina presenta un rischio per l'operatore e per le persone esposte. I requisiti essenziali applicabili possono essere contenuti in una o più direttive: tutti i requisiti sono essenziali e, indipendentemente dalla direttive a cui appartengono, devono essere soddisfatti. Per i RES applicabili, il fabbricante analizza il tipo del rischio relativo ad ognuno di essi, le modalità con cui si può verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte. Fatto ciò, egli valuterà se ogni RES. è soddisfatto o meno, valutando cioè se le soluzioni adottate dal progettista hanno eliminato o almeno ridotto il rischio presentato. Un valido supporto per la metodologia operativa da applicare per l'esecuzione dell'analisi dei rischi è fornito da una norma europea, la EN 1050; si tratta di una norma di carattere generale i cui concetti base sono: determinazione dei limiti del prodotto identificazione del pericolo stima del rischio valutazione del rischio e della gravità delle sue conseguenze. Il costruttore deve porsi quesiti come i seguenti: Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose? Sono state applicate misure di protezione adeguate? È dimostrabile l'affidabilità delle misure selezionate per fornire una protezione adeguata durante il funzionamento? Il tipo di protezione selezionata è appropriata all'applicazione in termini di probabilità di annullamento o aggiramento della protezione, di gravità del danno, di intralcio nell'esecuzione del compito? Le informazioni relative al previsto utilizzo del prodotto sono sufficientemente chiare? Se deve essere usato un equipaggiamento di protezione personale, questo e i relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti adeguati? L'utente è messo sufficientemente in guardia dai rischi residui? Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, mezzi di isolamento dell'energia, ecc.) sono sufficienti? b) La scelta di soluzioni idonee, effettuata dopo la valutazione del rischio, scaturisce dall'esame particolareggiato del progetto e delle modalità di costruzione che il costruttore deve eseguire per stabilire quali rischi il proprio prodotto possa causare durante tutta la vita, se usato correttamente o in modo prevedibile. Un aspetto molto importante delle direttive nuovo approccio è costituito dalla documentabilità delle scelte tecniche adottate dal fabbricante: attraverso questa fase si deve dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti delle direttive applicabili. Molte delle Direttive Nuovo Approccio, in modo particolare dove si prevede il controllo interno della fabbricazione che lascia la completa responsabilità al fabbricante senza l'intervento di Enti terzi, esiste l'obbligo di preparare e fornire all'autorità competente, su istanza motivata, una documentazione tecnica o Fascicolo Tecnico dove devono essere contenute tutte le informazioni tecniche necessarie e sufficienti per poter dimostrare, senza ombra di dubbio, la conformità dei prodotti ai requisiti delle direttive. In alcune direttive, e tra queste quelle che interessano il settore elettrotecnico, il fascicolo tecnico è lo strumento principale per la verifica della conformità nell'ambito dell'azione di sorveglianza del mercato da parte delle autorità degli Stati membri. In questi casi, in cui l'elemento base è la dichiarazione di conformità del fabbricante, il Fascicolo Tecnico compilato dal fabbricante viene inteso essenzialmente destinato alle autorità, mentre in altri casi il Fascicolo Tecnico può far parte della documentazione da presentare ad un Organismo Notificato nell'ambito dell'azione di certificazione svolta da quest'ultimo. Per quanto riguarda il contenuto del Fascicolo Tecnico, le singole Direttive ne fissano in linea di massima le caratteristiche: dipende dalla natura del prodotto e da quanto si ritiene necessario per poter dimostrare la conformità dei prodotto stesso alle direttive. Bisogna inoltre osservare che il contenuto del Fascicolo Tecnico e la sua estensione dipendono anche dal fatto il costruttore abbia seguito le norme armonizzate o se si è rifatto ai requisiti essenziali delle direttive. Nel primo caso dovrà dimostrare di essersi attenuto alle prescrizioni della norma, nel secondo dovrà illustrare e giustificare le misure prese per soddisfacimento dei requisiti essenziali. b) norme armonizzate Lo stato della tecnica è quello che si trova di regola descritto nelle norme armonizzate. In mancanza di tali norme esso può essere determinato in base a norme nazionali, specifiche tecniche, progetti di norma, etc. Per quanto riguarda gli aspetti di impiantistica elettrica, la legge 46/90 relativa alla sicurezza degli impianti afferma che le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a "regola d'arte", utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a "regola d'arte". Il regolamento d'attuazione della sopra citata legge, il DPR 447/91, specifica che si intendono costruiti a "regola d'arte" i materiali ed i componenti elettrici dotati di marchi o certificati di conformità alle norme armonizzate, così come previste dalla L.791/77 di recepimento della direttiva 73/23/CEE relativa alla garanzia di sicurezza dei materiale elettrico. Quindi è certamente da consigliare, per tenersi aggiornati sullo stato dell'arte della tecnica, il riferimento agli organi normatori nazionali CEI e UNI, rispettivamente per gli aspetti "elettrici" e "non elettrici". Tali Organismi sono le interfacce ufficiali degli Organismi europei, rispettivamente CENELEC e CEN. A livello internazionale gli Organismi di normazione ufficiali sono IEC (per gli aspetti elettrici) e ISO (per gli aspetti non elettrici). Con il nuovo approccio viene reso molto più semplice quanto previsto dal trattato istitutivo in relazione alla libera circolazione delle merci nel mercato unico. Una nuova ripartizione di compiti e responsabilità regola i rapporti tra legislazione e normazione. Le istituzioni comunitarie si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali relativi a sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente. Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI - spetta invece il compito di adottare le norme armonizzate che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze essenziali delle direttive. Dunque, quando si parla di norme armonizzate, si intendono quelle norme elaborate dagli enti europei di normazione, sulla base di un mandato della Commissione delle Comunità Europee, in grado di esplicitare i generici requisiti delle direttive. Tali norme debbono essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed eventuali norme in conflitto debbono essere ritirate. Le norme armonizzate, così come le norme nazionali che le recepiscono, non sono tuttavia obbligatorie: ogni produttore è infatti libero di produrre sulla base di diverse specifiche. In tale caso però, dovrà dare prova della conformità del prodotto rispetto agli obblighi delle direttive. Viceversa, il prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive. Il nuovo approccio prevede che l'adozione di norme armonizzate conferisca ai prodotti e ai servizi che vi si conformano una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive, garantendone la libera circolazione in tutti i Paesi della Comunità. Nel caso invece delle direttive sociali, le norme europee possono fornire dei consigli e dei chiarimenti sulla maniera di tradurre le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, senza peraltro limitare il diritto degli Stati membri di adottare delle disposizioni legislative più rigorose. In assenza di norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti eseguiti secondo le norme d'origine puramente nazionale, che siano state oggetto di una particolare procedura di riconoscimento da parte della Commissione. In definitiva, per ritenere una norma "armonizzata" ai fini delle Direttive Nuovo Approccio occorre un mandato della Commissione, la pubblicazione sulla GUCE e il recepimento sulla GURI. 3. LA DIRETTIVA MACCHINE (89/37/CE) E IL DPR 459/96 3.1 Ambito di applicazione e definizioni Ai sensi della direttiva, s'intende per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale. Inoltre si considera "macchina" un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Insiemi di macchine o insiemi complessi sono, ad es., le linee robotizzate o, più in generale, gli impianti costituiti da insiemi di macchine comandati in modo centralizzato. Ancora, si considera "macchina" un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile. La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente definizione: per "componente di sicurezza" si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. Inoltre, una macchina, per ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva, ovviamente, non deve rientrare nell’elenco delle categorie escluse viste sotto. Questa sarebbe una considerazione banale se si facesse riferimento ad una tipologia e non ad un criterio generale, ovvero quello della sorgente di energia motrice. La prima delle esclusioni elencate riguarda appunto le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata (ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi o di persone, che rientrano comunque nel campo di applicazione, fatte salve naturalmente altre specifiche esclusioni). Si noti che si parla di forza umana applicata direttamente: pertanto, quando l’energia data dalla forza umana è immagazzinata ad es., da molle e restituita in un secondo tempo, il decreto va applicato. Per completare la definizione base di macchina è necessario tenere presente lo spirito del provvedimento, ovvero i requisiti essenziali si sicurezza e di salute di cui all’all. I, che, al punto 1 delle osservazioni preliminari, recita: "Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante". A tal riguardo dunque, se gli organi in movimento di una macchina sono comunque tali da non poter costituire pregiudizio alcuno alla salute e alla sicurezza delle persone (si pensi, ad es., al caso di un orologio da polso), non si applica la direttiva in nessun caso e sotto nessuna plausibile ipotesi di utilizzo. Definizione di immissione sul mercato e messa in servizio Si deve intendere per immissione sul mercato "la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego". Sono immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza "messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione". In pratica quindi, l’apportare modifiche significative equivale ad immettere sul mercato un prodotto nuovo: chi apporta tali modifiche diventa responsabile come un fabbricante per quanto concerne le modifiche stesse, con tutto quello che ne segue in termini di adempimenti da assolvere. Per messa in servizio si intende sia la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Ue sia l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. Esclusioni Le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva comprendono tutta una serie di tipologie di macchine già regolamentate da normative specifiche di settore o in particolare da altre direttive (tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE, le macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente, le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento, le caldaie a vapore e i recipienti a pressione, le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività, le fonti radioattive incorporate in una macchina, le armi da fuoco e le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine) Un accenno merita l’esclusione dei mezzi di trasporto. Sono esclusi i mezzi di trasporto destinati unicamente al trasporto di persone. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto destinati al trasporto di merci, l’esclusione riguarda solo la parte inerente la funzione di trasporto ma non le eventuali attrezzature di lavoro montate su di essi. Si rammenta che non sono comunque esclusi dal campo di applicazione del decreto i veicoli destinati all’industria estrattiva. I veicoli non aventi la funzione esclusiva di trasporto di persone o merci, come ad es., molte macchine mobili da cantiere sono incluse. Ad es., un autocarro destinato al trasporto di merci non rientra nel campo di applicazione del decreto e neppure un telaio che possa essere equipaggiato. Tuttavia è noto che al telaio possono essere fissate molte attrezzature, permettendo una funzione completamente diversa da quella del trasporto che tuttavia rimane: si tratta ad es., di martinetti di ribaltamento per lo scarico, oppure gru ausiliarie fabbricate e vendute senza motore e, perciò, non in grado di funzionare da sole. Tali attrezzature possono essere installate dal fabbricante dell’autocarro, dall’utilizzatore o da personale specializzato incaricato dall’utilizzatore. Si tratta quindi di attrezzature intercambiabili contemplate dal decreto. Sono escluse le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità ma non sono escluse le piattaforme off-shore fisse e le relative attrezzature, così come non sono escluse le navi che non sono marittime, quali, ad es., i natanti per acque interne (fiumi, laghi, canali), sempreché non siano destinate al solo trasporto di persone o di merci ma, ad es., siano destinate all’effettuazione di lavori particolari (ad es., pulizia canali ed acque interne). 3.2 La marcatura CE La marcatura CE è l'atto formale con il quale il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina in oggetto. La marcatura CE può essere apposta sulla macchina solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili (così come specificato al punto 1 dell'Allegato V): ciò può avvenire anche nel caso in cui vi siano rischi residui, che sono quelli che il Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d'uso e l'economia della macchina. La conformità è limitata ai Requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive applicabili al prodotto. Altri aspetti, quale quelli ambientali, non sono contemplati. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre nella loro legislazione nazionale qualsiasi riferimento ad una marcatura regolamentare di conformità diversa da quella CE per dimostrare la conformità all'insieme delle disposizioni elencate nelle direttive che prevedono la marcatura CE. E' comunque previsto che un prodotto possa recare marchi differenti, per esempio marchi di conformità a norme nazionali o europee, oppure marchi di conformità a direttive classiche di tipo opzionale, a condizione che tali indicazioni non possano creare confusione con la marcatura CE. Una volta apposta sui prodotti industriali, la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare la apposizione si è accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformità - è conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano. Il legislatore non poteva impedire la commercializzazione di macchine non complete che il Fabbricante non é in grado di rendere totalmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Infatti la sicurezza della macchina potrebbe essere legata alla sua integrazione in un impianto complesso, del quale ha responsabilità il Committente/utilizzatore della macchina in oggetto. Oppure, per accordi commerciali, il Committente/utilizzatore si assume l'onere e la responsabilità della realizzazione delle sicurezze mancanti al momento dell'acquisto. In questi casi il fabbricante non deve apporre la marcatura CE sulla macchina, ma fornire solo la "Dichiarazione del Fabbricante" così come prevista dall'Allegato II-B della Direttiva Macchine: questo documento attesta che il fabbricante assume su di sé la responsabilità della sicurezza della macchina ad esclusione di specifici aspetti di sicurezza e che perciò ne proibisce la messa in servizio fino a che l'utilizzatore non abbia reso conformi tutti i requisiti essenziali di sicurezza. 3.3 La Dichiarazione di conformità L'Allegato II della Direttiva 89/392/CEE prescrive che ogni macchina o componente di sicurezza, al momento dell'immissione sul mercato, sia provvista di una Dichiarazione sottoscritta dal fabbricante, che attesta che il prodotto in oggetto risponde ai requisiti di sicurezza ad esso applicabili. Il documento assume denominazioni diverse in funzione del prodotto cui si riferisce: Dichiarazione CE di Conformità (dichiarazione di tipo A, All. II) Essa si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili. I contenuti del documento sono descritti al punto A dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell'esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme. Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento. Dichiarazione del Fabbricante (dichiarazione di tipo B, All. II) Essa si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili poiché sono destinate ad essere integrate in altre macchine (o insiemi di macchine); si applica inoltre a tutte le macchine immesse sul mercato incomplete. L'adozione delle misure di sicurezza mancanti è di pertinenza di chi realizza l'impianto complesso. I contenuti del documento sono descritti al punto B dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell'esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme. Deve inoltre essere esplicitamente vietata la messa in servizio della macchina fino a quando gli aspetti di sicurezza non soddisfatti dal fabbricante non siano stati integrati dall'installatore/utilizzatore. Anche in questo caso deve essere chiaramente identificato il firmatario del documento. Dichiarazione CE di conformità (dichiarazione di tipo C, All. II) Essa si applica a tutti i componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato. I contenuti del documento sono descritti al punto C dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell'esemplare di componente a cui si fa riferimento e quelli del fabbricante, oltre alla funzione di sicurezza svolta dal componente se non é deducibile dalla descrizione. Possono inoltre essere indicate le norme armonizzate o le altre specificazioni nazionali pertinenti applicate nella progettazione e costruzione. Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento. 3.4 L'Analisi dei Rischi Per dimostrare la conformità della sua macchina alla Direttiva, il Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della costruzione che dovrà contenere, tra le altre documentazioni (vedi All. V - paragrafo 3 a) - III trattino), "la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina".È proprio questa la motivazione principale dell'Analisi dei Rischi, che è la parte principale e fondamentale che getta le basi degli adempimenti successivi quali Fascicolo Tecnico e Manuale di Istruzione. Il Fabbricante deve selezionare i rischi eventualmente presentati da una macchina e cercare di eliminarli. L'All. I della Direttiva Macchine contiene i Requisiti Essenziali, ognuno dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento della macchina: una macchina deve essere conforme a tutti i requisiti ad essa applicabili. Se ciò non avviene, la macchina presenta un Rischio per l'operatore e per le persone esposte Il Fabbricante analizza il tipo del rischio relativo ad ognuno di essi, le modalità con cui si può verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte. Fatto ciò, egli valuterà se ogni R.E. è Soddisfatto o è Non Soddisfatto, valutando cioè se le soluzioni adottate dal progettista hanno eliminato o ridotto il rischio presentato. Un valido supporto per la metodologia operativa da applicare per l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi è fornito dalla Norma armonizzata EN 1050. I concetti base con cui condurre l'Analisi dei Rischi sono i seguenti: - determinazione dei limiti della macchina - identificazione del pericolo - stima del rischio - valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze. Il costruttore deve porsi i seguenti quesiti: Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose? Sono state applicate misure di protezione adeguate? E’ dimostrabile l'affidabilità delle misure selezionate per fornire una protezione adeguata durante il funzionamento? Il tipo di protezione selezionata è appropriata all'applicazione in termini di probabilità di annullamento o aggiramento della protezione, di gravità del danno, di intralcio nell'esecuzione del compito? Le informazioni relative al previsto utilizzo del macchinario sono sufficientemente chiare? Se deve essere usato un equipaggiamento di protezione personale, questo e i relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti e sono adeguati? L'utente è messo sufficientemente in guardia dai rischi residui? Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, mezzi di isolamento dell'energia, ecc.) sono sufficienti? Per verificare se la soluzione (o le soluzioni) adottata è Conforme o è Non Conforme a quanto previsto dalla direttiva, il fabbricante ha a disposizione uno strumento operativo efficace: le Norme Armonizzate. Si definiscono tre tipi di norme armonizzate: Norme A: relative a concetti generali riguardanti tutte le macchine (ad es.,. EN 292); Norme B: relative ad aspetti specifici della sicurezza o a dispositivi particolari (ad es.,. EN 294, EN 574) Norme C: relative a uno specifico tipo di macchina. (ad es.,. EN 201, EN 1114-1) 3.4.1 Esempio di ANALISI DEI RISCHI relativo al REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2 della DIRETTIVA MACCHINE C.= Conforme; N.C= Non Conforme; N.A.= Non Applicabile; La macchina risulta Non Conforme a questo requisito in quanto (ad esempio) aprendo la protezione la macchina non si arresta. 1.4-CARATTERISTICHE RICHIESTE PER LE PROTEZIONI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 1.4.2.2 Protezioni mobili
Il Costruttore interviene inserendo un microinterruttore di sicurezza, eliminando pertanto la non-conformità al requisito essenziale. Il riparo mobile (sportello incernierato) è viene infatti provvisto di un dispositivo di interblocco tale per cui, aprendo il riparo, si provoca l'arresto delle parti mobili. 3.5 Il Fascicolo Tecnico Per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle Direttive del Nuovo Approccio prescrivono al Fabbricante di documentare le scelte progettuali e costruttive adottate: questi riscontri sono cioè lo strumento con cui il Fabbricante può dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali e le norme applicabili Questa documentazione permette inoltre di definire la destinazione d'uso della macchina, che andrà poi indicata necessariamente all'interno del manuale d'istruzione. La documentazione permette inoltre di verificare l'adeguatezza delle azioni per mantenere la macchina in efficienza durante tutta la sua esistenza, fino allo smantellamento finale. La Direttiva Macchine non si discosta da questa linea procedurale: in caso di contestazione da parte degli Enti nazionali preposti, il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del suo prodotto e di come sono stati soddisfatti i requisiti applicabili alla sua macchina. Questa documentazione prende il nome di Fascicolo Tecnico della costruzione. Nella Decisione 90/683/CEE del 13.12.90, il Consiglio delle Comunità Europee ha deciso che "L'obiettivo essenziale di una procedura di verifica della conformità è quello di permettere all'autorità pubblica di assicurarsi che un prodotto immesso sul mercato sia conforme ai requisiti espressi nelle disposizioni delle direttive, in particolare per quanto concerne la salute e la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori". Viene quindi sancito quanto già detto in precedenza, e cioè che l'autorità "presume" non conforme il prodotto fino a che il Fabbricante non dimostra documentalmente la correttezza della costruzione e dell'immissione sul mercato. Il Fascicolo Tecnico deve perciò giustificare come sono stati affrontati e risolti i rischi legati all'uso normale della macchina e al suo impiego ragionevolmente prevedibile, durante il periodo di vita previsto per la macchina (dall'immissione sul mercato alla sua dismissione dall'uso). Poiché il Fascicolo Tecnico deve essere disponibile per lungo tempo (almeno 10 anni) esso costituisce l'unico mezzo di cui il fabbricante dispone per poter ricostruire a posteriori la propria buona fede al momento dell'apposizione della marcatura CE. Infine, nel caso che la macchina rientri in una delle tipologie elencate nell'Allegato IV della Direttiva, il Fascicolo Tecnico è lo strumento primario di valutazione della conformità della macchina e deve essere sottoposto perciò all'Organismo Notificato prescelto che, sulla base dei suoi contenuti e dell'esame di un esemplare della macchina, emette il certificato. Non esistono regole specifiche sul tipo e sul numero di documenti da allegare al Fascicolo Tecnico: esso deve essere un documento snello, facilmente consultabile, gestito e inserito nell'archivio dei documenti di lunga conservazione dell'azienda. Esso non deve documentare il know-how tecnologico del fabbricante: deve essere composto da tutti e soli quei documenti (ad es.,. disegni, calcoli di dimensionamento, ecc.) che dimostrano come il fabbricante ha soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della macchina. La caratteristica principale del Fascicolo Tecnico deve perciò essere l'agilità: deve essere strutturato secondo le esigenze del fabbricante, in funzione della tipologia di macchina, delle procedure interne di archiviazione dei documenti, della tipologia di costruzione (serie o esemplare unico), ecc. L'Allegato V alla direttiva descrive i contenuti richiesti al Fascicolo Tecnico: la sua struttura, ovvero come i vari documenti che lo compongono si susseguono, non è predeterminata anche se vi sono utili indicazioni di cui il redattore deve tener conto. In particolare il Fascicolo Tecnico deve contenere un esemplare del Manuale delle Istruzioni per l'Uso della macchina, possibilmente nella stessa redazione (lingua, impaginazione, ecc.) consegnata fisicamente all'utilizzatore poiché è assai importante documentare "come" l'operatore è stato informato in merito all'uso sicuro della macchina. Infine, l'Allegato V prescrive che il Fascicolo Tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, salvo quanto prescritto per il Manuale per il quale la Direttiva fornisce prescrizioni più limitative (ved. Allegato I - R.E. 1.7.4 - comma b). Quindi la lingua del Fabbricante può essere utilizzata se egli risiede in uno degli Stati Comunitari. Come detto nell'articolo 11 e nell'Allegato V al punto 4.a della Direttiva, in caso di istanza motivata il fabbricante deve mettere a disposizione dell'autorità la sezione del Fascicolo Tecnico relativa a specifico/i Requisito/i Essenziale/i di Sicurezza: ciò deve avvenire in un tempo "compatibile con la sua importanza", ovvero ragionevolmente breve in funzione delle caratteristiche di urgenza della richiesta. Questo vuole dire che il Fabbricante non è tenuto a disporre fisicamente del Fascicolo Tecnico, ma deve essere in grado di poterlo ricostruire rapidamente (ad es.,. per mezzo di opportuni riferimenti a documenti d'archivio, attraverso richiesta a fornitori, ecc.). Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa, ovvero da chi si assume la responsabilità civile e legale delle conseguenze legate all'uso della macchina all'interno della Comunità. La disponibilità deve essere garantita per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato della macchina o dell'ultimo esemplare di macchina se si tratta di una fabbricazione in serie. Devono comunque essere rispettate le specifiche prescrizioni in materia di disponibilità della documentazione previste da tutte le normative applicabili alle macchine Si ricorda infine che il Cliente non può mai avvalersi della Direttiva per esigere la presentazione del Fascicolo Tecnico: tale prerogativa è riservata alle sole autorità nazionali competenti. 3.5.1 Esempio di fascicolo tecnico relativo al REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2 della direttiva macchine 1.4.2.2 - Protezioni mobili CONTESTO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ Ai fini del presente requisito vengono considerati: 1) riparo mobile zona di lavoro come descritto al § 1.4.1 2) ............................................ CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO Il presente requisito viene considerato nel modo di funzionamento a) produzione, con protezioni attive b) manutenzione, con protezioni neutralizzate ESTREMI DELLA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI
3.6 Il Manuale di Istruzione Il Manuale con le Istruzioni per l'Uso è redatto dal costruttore, dal suo mandatario o dal suo rappresentante e messo a disposizione dell'utilizzatore. Esso è obbligatorio e fa parte del Fascicolo Tecnico di costruzione. Il Manuale è parte integrante della macchina e deve quindi essere consegnato all'utilizzatore insieme ad essa. La documentazione commerciale della Macchina non deve essere in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso, specialmente per gli aspetti della sicurezza. Il Manuale di Istruzione deve: - deve tenere conto della sicurezza degli operatori durante tutto il ciclo di vita della macchina, fino alla dismissione e rottamazione; - soddisfare quanto richiesto dalla direttiva e dalla buona tecnica in materia di informazione sul prodotto "macchina"; - fornire ai tecnici, agli operatori ed ai manutentori interessati, istruzioni, informazioni ed avvertimenti utili allo svolgimento dei lavori previsti in condizioni di sicurezza. I contenuti del Manuale possono essere variamente organizzati, ma devono comunque riguardare i seguenti argomenti: a) Informazioni generali: destinazione d'uso, campo di utilizzabilità della macchina; operatori richiesti; definizioni; limiti di garanzia; predisposizioni da parte dell'utilizzatore; assistenza tecnica (aspetti organizzativi); gestione dei ricambi. b) Descrizione della macchina e specifiche tecniche: descrizione generale, parti principali, illustrazioni, dimensioni principali, dati tecnici e prestazioni garantite dal fabbricante, impianti, schemi d'impianto, componentistica utilizzata, ecc. c) Norme di sicurezza e antinfortunistica: modalità di uso "sicuro" della macchina, azioni preventive all'uso, dispositivi di protezione individuali prescritti, usi della macchina previsti, non previsti, non permessi; zone di lavoro, di comando, aree pericolose, protezioni e loro caratteristiche, rischi presenti (nell'ambiente e sulla macchina), targhette antinfortunistiche, rischi residui. d) Installazione: imballo, movimentazione, spedizione, trasporto e relativi mezzi esterni, caratteristiche del luogo di installazione, predisposizioni e connessioni, necessità di formazione specifica, personale specializzato. e) Funzionamento: messa a punto per primo avviamento, comandi e zone pericolose, descrizione del quadro e disposizione comandi (anche remotati), modi di funzionamento, arresto normale e di emergenza, gestione del materiale usato e prodotto. f) Manutenzione: sicurezza delle fasi di manutenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, attrezzi speciali, prodotti d'uso, descrizione (con figure) delle operazioni da eseguire, lubrificazione e registrazioni, dotazioni della macchina. g) Guasti e disfunzioni (trooble shooting): inconvenienti, cause possibili, rimedi consigliati. h) Smaltimento rifiuti: cosa produce la macchina, chi e come coinvolgere enti esterni, legislazione vigente, stoccaggio provvisorio e permanente, obblighi di registrazione, ecc. Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Paese di utilizzo e preferibilmente accompagnato da una versione in un'altra lingua (di solito quella del costruttore). Le istruzioni di operazioni di manutenzione destinate ad essere eseguite solo da personale specializzato che dipende dal fabbricante o suo mandatario, possono essere redatte nella sola lingua da loro comprensibile. Devono essere allegati inoltre gli schemi di competenza della macchina, quali: - schemi elettrici - schemi oleodinamici - schemi funzionali - schemi gas - schemi termici - schemi pneumatici - schemi idraulici Le istruzioni riportate direttamente sulla macchina dovrebbero essere permanenti e leggibili per tutta la vita prevista della macchina. Le targhe applicate devono risultare ben visibili con macchina montata, e fissate con sistemi non smontabili e resistenti alla atmosfera dell'ambiente ed ai prodotti con i quali possono venire a contatto. Lo stesso vale per i segnali applicati sulla macchina o nelle sue immediate vicinanze, richiamanti l'obbligo dell'uso di taluni mezzi personali di protezione, a causa dei rischi residui e/o potenziali. 3.3.1 REQUISITO ESSENZIALE 1.4.2.2. Esempio di redazione del MANUALE DI ISTRUZIONE che deve evidenziare le azioni di prevenzione adottate DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Protezione degli elementi mobili di trasmissione Gli organi mobili di trasmissione e la motorizzazione del mandrino sono collocati nel corpo della macchina e vengono segregati mediante l'installazione di ripari bloccati e interbloccati dotati di dispositivi conformi agli standard EN 60947-5-1 e EN 1088. 4.4.2 - Ripari mobili e area operativa La struttura di protezione è dotata di ripari mobili (RP) che vengono presidiati mediante dispositivi di interblocco in manovra positiva di apertura che consente l'esecuzione di una funzione automatica solo quando il riparo è in posizione di chiusura. Il microinterruttore è connesso ai circuiti che forniscono potenza ad organi che possono rappresentare un pericolo per l'operatore (es. rotazione mandrino); pertanto, a riparo aperto sono ammesse soltanto operazioni prettamente manuali mediante i comandi di: - attivazione erogazione refrigerante - attivazione ciclo di lubrificazione supplementare. 3.7 La clausola di salvaguardia La Direttiva introduce i principi che regolano la sorveglianza sulla corretta applicazione dei suoi requisiti.In particolare, se uno Stato membro constata che: "talune macchine munite della marcatura "CE", oppure taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE" di conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Per evitare abusi è anche stabilito che lo Stato in questione dia sollecitamente comunicazione alla Commissione delle misure che ha adottato, motivando adeguatamente la decisione e precisando se la non conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ; b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 4. I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE Per ognuna delle possibili situazioni potenzialmente pericolose connesse al funzionamento di una macchina (durante ogni fase della sua vita operativa), la Direttiva Macchine fissa dei principi di riferimento da rispettare. Essi vengono definiti "Requisiti Essenziali di Sicurezza". I Requisiti Essenziali di Sicurezza sono tutti contenuti nell'Allegato I alla Direttiva Macchine 89/392/CEE: i successivi emendamenti hanno completato il quadro che esso delinea. L'Allegato I è suddiviso in 6 capitoli, dei quali si riportano i titoli e gli argomenti principali: CAPITOLO 1: Requisiti essenziali di sicurezza e di salute (generali per tutte le macchine) CAPITOLO 2: Requisiti essenziali di sicurezza e salute per talune categorie di macchine: 2.1 Macchine agroalimentari 2.2 Macchine portatili tenute e/o portate a mano 2.3 Macchine per la lavorazione del legno e materie assimilate CAPITOLO 3: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine CAPITOLO 4: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento CAPITOLO 5: Requisiti essenziali di sicurezza e salute destinati ad essere utilizzati esclusivamente nei lavori sotterranei CAPITOLO 6: Requisiti essenziali di sicurezza e salute per evitare i rischi particolari connessi al sollevamento e allo spostamento delle persone 4.1 Definizioni Ai sensi del presente allegato, si intende per: 1. "Zone pericolose", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 2. "Persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 3. "Operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione. di pulire, di riparare e di trasportare una macchina. Per la direttiva, a differenza di quanto generalmente considerato, l'operatore non è solo colui che conduce la macchina dal quadro elettrico - e questa è una reale novità - ma operatore è considerato colui che esercita qualsiasi delle seguenti funzioni: - Installa la macchina Sostanzialmente sono tutti colori autorizzati ad intervenire toccando la macchina a ragion veduta. Le persone esposte invece, sono
tutti coloro che si trovano ad interagire con la macchina e che a ragion
veduta possono passarle vicino senza doverla toccare. 4.1..2 Esempio relativo al REQUISITO "1 1.3 Materiali e prodotti" I materiali utilizzati per la
costruzione della macchina o i prodotti impiegati e originati durante la sua
utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle
persone esposte. Il rischio di polveri/gas va trattato nel R.E. 1.5.13. Per l'olio idraulico, olio per
la lubrificazione per gli impianti pneumatici, grassi vari e per il piombo
delle batterie del PLC vanno date indicazioni sul M.I. sulle modalità di
carico/scarico/smaltimento. 4.2 Esame di alcuni requisiti di cui al capitolo 3 "Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un'operazione di sollevamento" (i punti indicati sotto corrispondono ai punti della direttiva) Punto 4.3.1. Catene e funi Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura oppure, se la marcatura è materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e l'identificazione della relativa attestazione. L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime: - il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - I'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi; - una descrizione della catena o della fune comprendente: - le sue dimensioni nominali, - la sua costruzione, - il materiale di fabbricazione, - qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale; - in caso di prova, I'indicazione della norma impiegata; - il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste. Questo requisito si riferisce alle funi e alle catene che non hanno una destinazione o una funzione definite prima di essere incorporate in un insieme (ad esempio la macchina stessa) o utilizzate, ad esempio, nella confezione di brache di sollevamento. In tal caso si tratta spesso di consegne sotto forma di rotoli. La marcatura CE non è necessaria. Funi e catene erano regolate dalla direttiva 73/361/CEE, modificata dalla direttiva 74/434/CEE, che richiedeva un'attestazione per le funi e le catene. La direttiva 89/392/CEE le ha abrogate, ma occorre mantenere il livello di sicurezza da esse garantito. Quindi il fabbricante può continuare ad utilizzare i mezzi stabiliti dalle direttive abrogate, anche se non sono più obbligatori. Le norme possono prevedere un tipo diverso di attestazione, purché contenga i dati prescritti. Punto 4.3.2. Accessori di sollevamento Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi: - identificazione del fabbricante; - identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale; - identificazione del carico massimo di utilizzazione; - marcatura CE. Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi solidamente fissata all'accessorio. Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in seguito alla lavorazione, all'usura, ecc., e da non compromettere la resistenza dell'accessorio. Si deve fare riferimento alla definizione di "accessorio di sollevamento" contenuta nel requisito 4.1.1. In generale esso viene immesso sul mercato pronto per l'uso, in grado di svolgere la propria funzione; è amovibile o intercambiabile su più macchine alle quali non è solidalmente collegato; è disposto tra l'apparecchio di sollevamento ed il carico o sul carico stesso; è destinato allo scopo di consentire la presa, il sollevamento e la movimentazione di un carico. Una macchina di sollevamento può richiedere, nel corso del suo funzionamento, l'uso di diversi accessori di sollevamento che, al contrario, non sono destinati ad un'unica macchina. Gli accessori di sollevamento sono quindi assimilati alla definizione di "macchina" e come tali richiedono l'applicazione di procedure di certificazione della conformità separate, in particolare: marcatura CE, dichiarazione CE di conformità, fascicolo tecnico. Punto 4.3.3. Macchine Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.3, le indicazioni concernenti il carico nominale: i) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso delle macchine per le quali è previsto un unico valore; ii) se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di guida sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi nominali per ogni singola configurazione. Le macchine munite di un piano di carico le cui dimensioni consentono l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di caduta devono recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun posto che consente l'accesso . La prima parte del requisito è una integrazione abbastanza esplicita del requisito 1.7.3 e non richiede quindi specifici commenti. Maggiore attenzione richiede l'ultimo comma. Esso è motivato dall'oggettiva impossibilità, in molti casi, di impedire l'accesso a piani di carico di macchine per sollevamento di merci ed eliminare il conseguente rischio di caduta. Allo stato attuale della tecnica, l'unico requisito che distingue gli apparecchi destinati al sollevamento delle persone da quelli non destinati a questo scopo, è la presenza o l'assenza di dispositivi di comando sulla piattaforma mobile: una piattaforma non munita di dispositivi di comando può operare con una persona a bordo soltanto se detti dispositivi sono azionati da un'altra persona. Pur non eliminando i rischi, la presenza di un'altra persona consente di ridurne le conseguenze in caso di incidente, organizzando rapidamente i soccorsi ed intervenendo per liberare la persona coinvolta. Punto 4.4.1. Accessori di sollevamento Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni: - le condizioni normali di esercizio; - le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione; - i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che non possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. e). Si ricorda quanto detto al requisito 4.3.2: in questo senso il presente requisito può essere letto come l'applicazione del requisito 1.7.4 agli accessori di sollevamento. L'ultimo trattino concerne accessori quali le ventose magnetiche o pneumatiche per i quali non è sempre possibile soddisfare il requisito di cui al punto 4.1.2.6, lettera e). Il fabbricante deve precisare chiaramente questi casi ed informare l'utilizzatore che i dispositivi possono essere usati soltanto nelle zone dove non vi è presenza permanente di persone. Punto 4.4.2. Macchine In aggiunta al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative: a) alle caratteristiche tecniche, in particolare: - eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3. ii); - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide; - eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre; b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a quest'ultima; c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore; d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione. Il requisito 4.1.2.1 richiedeva, per garantire la stabilità, che le istruzioni per l'uso fossero esaustive per garantire l'utilizzatore degli apparecchi e delle macchine di sollevamento dei carichi: il punto a) si riferisce a tale prescrizione. La direttiva non richiede che le macchine di sollevamento abbiano un registro (o libretto) di controllo (per manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, controlli periodici, ecc.): il punto b) richiede però che il fabbricante dia informazioni sui contenuti che potrebbe avere affinché l'utilizzatore lo possa predisporre. È tuttavia possibile che legislazioni o norme nazionali più restrittive possano prevederlo ( si veda oltre). Inoltre le modalità di
realizzazione del registro di controllo potrebbero essere oggetto di
specifiche norme armonizzate. 5. IL LIBRETTO DELLE VERIFICHE PER I CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DELLE ASL Come indicato nella
Circ.162054/1997, in relazione all’art. 11, c. 3 (Chiunque utilizzi
macchine già soggette alla disciplina di cui al DM 12 settembre 1959, messe
in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha
l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio
dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina ), DPR 459/96 6. I DUE PUNTI FONDAMENTALI DELL’ART. 46, L. 128/1988 L’art. 46(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali), L. 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97), introduce, ai c. 1 e 2, due importanti innovazioni C. 1: al comma 1 stabilisce che le disposizioni in materia di omologazione contenute nelle norme previgenti il più volte citato DPR 459/1996 non si applicano alle macchine suddette. Stante la novità introdotta, si ritiene opportuno riportare integralmente tale comma: "Alle macchine, ai
componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti
essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di
attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi
è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla
attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione
contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299
dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in
servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268." L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati Membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità. Conseguentemente, l'art. 2, DPR 459/96 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46,L. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio. Più in dettaglio, il c. 1 del citato articolo 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in previgenti atti legislativi. C. 2: al comma 2 stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il DPR 459/1996 sono da considerarsi "norme" ai sensi della L. 317/1986 e successive modificazioni. (NB: si definisce norma "la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria" (art. 1 c. 1, lett. b) L. cit.). Pertanto, per le macchine costruite in conformità al DPR 459/1996 le disposizioni contenute nel DPR 547/1995 devono essere considerate come utili documenti di riferimento per i costruttori atti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 7. ANCORA SU ALCUNE PROBLEMATICHE SORTE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (21.9.96) Controllo conformità 8. IL REGIME DEI CONTROLLI PREVENTIVI E LE VERIFICHE PERIODICHE Riguardo al regime dei controlli preventivi, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi (art. 2, D L 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella L. 595/1982) la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui: - al punto 36 dell'allegato A al DM 2 aprile 1981, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente, - all'articolo 2 del DM 4 marzo 1982, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la circolare n. 30/82), - all'articolo 30 del Dpr n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti. Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che esse abbiano curato che le medesime, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante. Quanto alle verifiche periodiche, si è visto che l'applicazione dell'art. 46 c. 1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative. Pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE. Relativamente a quelle di cui al DM 4 marzo 1982 recante "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati", si precisa quanto segue. Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro - Divisione VII - del Ministero competente entro i sottoindicati termini: - novanta giorni dalla data della pubblicazione della circ. 9/2001, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della circ., sempreché non sia stato già provveduto in tal senso, - novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della circ.. Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio. La Divisione VII, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel Registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenzario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina. Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, Dm 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo al Ministero. Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al Dm 4 marzo1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante. Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del DPR n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero dell'industria e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'articolo 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari 1067 del 30 settembre 1999 e n. 2182 del 20 dicembre 2000. 9. IL DLGS 626/94 NELLA PARTE (ATTREZZATURE DI LAVORO) OVE SONO RIPORTATE LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL 359/99 Il Titolo III, DLgs 626/94 (Uso
delle attrezzature di lavoro) definisce all’art. 34: Sempre per semplicità di esposizione, si rimanda ad una versione aggiornata del DPR 547/1995 per le modifiche già precedentemente apportate (artt. 52, 53 e 374) e per la modifica all’art. 184, DPR cit. nonché per la modifica apportata all’art. 20, DPR 303/56 (si noti che, comunque gli artt. 52, 53, nonché 184, DPR 547/55 e l’art. 20, DPR 303/56 sono riportati nel primo capitolo di questo testo. Art. 35:Obblighi del datore di
lavoro 6. ….omissis… Quanto all’art. 37 (Informazione) si ricorda in modo particolare il c. 1 –bis laddove è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere anche a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 9. 1 Le nuove disposizioni apportate dal DLgs 359/99 Si richiama l’attenzione sui commi:
Il percorso che si consiglia a tal riguardo è il seguente. 1) collegamento con l’ art. 6, c.1 del D.L.vo 626/94 che considera il caso in cui l’acquisto di un macchinario crei un nuovo posto di lavoro e obbliga i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute scegliendo macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il c. 2 dello stesso articolo vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e ribadisce che chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici hanno l’obbligo (art. cit., c. 3) di attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro ed alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Si rammenta che, secondo la sentenza della Cass. Pen. del 19 maggio 1971, la violazione delle norme stabilite per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e particolarmente per l'uso di macchine, acquista rilevanza penale fin dal momento dell'installazione delle stesse, quando vi sia comunque la possibilità che siano poste in funzione. Non è richiesta infatti la sussistenza di una concreta situazione di pericolo affinché i dispositivi di protezione siano applicati: basta che una macchina, per la quale la legge impone particolari caratteristiche di sicurezza, sia installata in un ambiente di lavoro nel quale sia immediatamente utilizzabile, perché si presuma esistente la situazione di pericolo e sussista quindi l'obbligo di adottare i dispositivi di protezione. I richiami sopra danno indicano precise e indirizzano, per quanto qui di specifico interesse, alla direttiva 73/23/CEE e alla direttiva EMC esaminate oltre: l’indirizzamento pare comunque evidente alla sola lettura della lett c-bis), c.3, art. 35.
Qui è immediato il richiamo ai capitoli 3 (rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine) e 4 (rischi particolari dovuti ad un’operazione di sollevamento), All. I, DPR 459/96.
E’ qui previsto un nuovo regime inerente controlli, verifiche e collaudi di cui al paragrafo che segue 9.2 DLgs 359/1999 - verifiche sulle attrezzature di lavoro La Circolare 8 gennaio 2001, n. 3 Prot. 2029/RLA.SQ, in relazione all’art.2, c. 4, del Dlgs n. 359/1999, fornisce chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro In relazione ai numerosi
quesiti ed alle richieste di chiarimento avanzate sulla materia in oggetto, si
ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
10. LA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23/CEE E LA L. 791/1977 La Direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione è stata recepita con la Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione" Alla L. 791/77 sono poi
collegati i seguenti disposti normativi: D. M. 1 agosto 1981
"Recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle norme
armonizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1979
relativo al recepimento della prima lista di norme armonizzate di cui all'art.
3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva
73/23/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato
entro certi limiti di tensione" Per completezza si segnala che
sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE sono state emanate le seguenti
comunicazioni (atti non cogenti) CE: Si esamina nel seguito la
versione più aggiornata della L. 791/77 di recepimento
Si presume rispondente alle
disposizioni sopra il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate
rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri
alla commissione della Comunità europea. 11. LA DIRETTIVA 89/336/CEE (EMC) E IL DLGS 615/1996 La direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica è stata recepita con il D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 , in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992". Ai sensi dell'art. 6 di tale D.lgs. è stato emanato il D. M. del 30/12/1993 "Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica". Un recepimento più compiuto è stato effettuato con il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993". A quest’ultimo si fa riferimento nel seguito. 11. 1 Il DLgs 615/1996 Del DLgs 615/1996 ha qui
interesse il Capo I. - Disposizioni sulla compatibilita' elettromagnetica.
Requisiti per l'immissione in
commercio o in servizio (art.
3) L’art. 4 definisce i
requisiti di protezione: I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3 che si riporta integralmente: Il livello massimo dei disturbi
elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare
l'utilizzazione in particolare di: Va sottolineato che le
disposizioni del decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle
autorità competenti, delle seguenti misure speciali: …omississ…. Elenchi di norme armonizzate
sulla compatibilità elettromagnetica sono state pubblicate con i seguenti
decreti: Si riportano nel seguito gli
artt. 7, 8 e 10 L’allegato I rileva: ..omissis… "La dichiarazione CE di
conformita' deve contenere gli elementi seguenti: "Qualora gli apparecchi
siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di
conformita', l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta
conformita' alle disposizioni di questi altri provvedimenti. Art. 8. -
Organismi notificati - Esame CE del tipo. Art. 10. -
Funzioni delle autorita' competenti - Vigilanza. La direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, cui è stata data attuazione con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126. La direttiva prende in esame il
fatto che, per la natura dei rischi connessi con l'impiego di materiale in
atmosfera potenzialmente esplosiva, è necessario instaurare procedure di
valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva stessa e
che queste procedure devono essere stabilite in funzione del grado di
pericolosità che possono presentare gli apparecchi e/o secondo i pericoli dai
quali i sistemi dovranno proteggere l'ambiente circostante; pertanto, ogni
categoria di conformità del materiale deve essere completata da una procedura
adeguata o un'opzione fra varie procedure equivalenti e le procedure accolte
devono corrispondono interamente alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del
22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle
procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e
l'utilizzazione della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle
direttive di armonizzazione tecnica. La direttiva definisce: ALLEGATO I.
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA (Nota: per brevità si riportano i requisiti generali comuni a tutti gli apparecchie sistemi di protezione)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APPENDICE IL DLGS 235/2003 CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2001/45/CE CHE MODIFICA E INTEGRA ULTERIORMENTE LA DIRETTIVA 89/665 Si riportano nel seguito, a completamento del lavoro, gli artt. del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235 recante "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori." Articolo 1. 1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo", sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) dopo le parole: "36, comma 8-ter,", sono inserite le seguenti: "36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,"; b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.". 2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.". Articolo 2. 1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: "99/38/CE" sono aggiunte le seguenti: "2001/45/CE". Articolo 3. 1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Articolo 4. 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: "c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile". Articolo 5. 1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti: "Articolo 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri: a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. 4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Articolo 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. Articolo 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita' portante sufficiente; c) il ponteggio e' stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi. 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza; c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio. 4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi. 5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.". Articolo 6. 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Articolo 7. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005. |
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Autore: Prof. Ing.
Giancarlo CAROSSO |
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| nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dei testi sopra riportati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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