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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
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1. PREMESSA Quanto di seguito riportato nella presente premessa si riferisce a quelle particolari attrezzature di lavoro ricomprese tra le "macchine" come definite nella direttiva 392/89/CE. L’analisi dei contenuti del titolo III del D.Lgs 626/94 e la definizione degli aspetti di procedura nell’attività di vigilanza antinfortunistica devono necessariamente tenere conto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 1993 della direttiva 89/392/CE, detta direttiva "macchine", anche se a tutt’oggi l’Italia non ne ha ancora perfezionato il recepimento. Tale direttiva, infatti, pur essendo stata concepita per scopi economici (creazione di un mercato unico interno alla comunità europea), svolge un ruolo di fondamentale importanza nei riguardi della sicurezza del lavoro, in quanto detta i requisiti di sicurezza e di salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine. La marcatura CE apposto alla macchina fa fede che siano stati rispettati gli obblighi previsti da detti requisiti da parte del fabbricante. L’avvento di questa direttiva comporta una modifica sostanziale del sistema delle responsabilità dei soggetti obbligati così come era previsto nell’ordinamento nazionale vigente. A norma del DPR 547/55, infatti il dovere di garantire il requisito complessivo di sicurezza incombeva sul datore di lavoro, anche laddove la non rispondenza della macchina derivasse da una omissione in sede progettuale e/o costruttiva. Ciò trovava il suo presupposto nella logica del DPR 547/55 stesso di non prevedere alcuna predeterminata procedura di validazione della macchina, a monte della sua utilizzazione. La lettura integrata del 626/94 e della direttiva "macchine", fa ragionevolmente ritenere che vengano più nettamente delineati i campi di responsabilità tra i diversi soggetti (costruttore e datore di lavoro) e che emerga un’oggettiva condizione di sequenzialità dei doveri di sicurezza tra il primo ed il secondo soggetto, tale per cui la responsabilità del secondo si attiva laddove termina quella del primo distinguendo tra ambito costruttivo, a monte, ed ambito utilizzativo, a valle. Per altro verso, il mancato perfezionamento del recepimento della Direttiva "macchine" da parte dello Stato italiano, mentre non infirma la libera commercializzazione anche sul territorio nazionale di prodotti con la marcatura CE, crea delle oggettive difficoltà, in particolare per gli organismi della Pubblica Amministrazione preposti all’attività di vigilanza e controllo anche nel campo di applicazione del D.Lgs 626/94. Ciò per il fatto che non sono state ancora precisate le modalità per la sorveglianza del mercato, per l’esercizio delle clausole di salvaguardia e soprattutto non si è ancora provveduto alla necessaria abrogazione delle norme nazionali in contrasto. Questa situazione determina una condizione di incertezza dei riferimenti giuridici. Mentre infatti sembra emergere sempre più un orientamento giurisprudenziale che afferma la preminenza del diritto comunitario su quello nazionale, con implicita abrogazione delle norme nazionali incompatibili, la mancanza di pronunciamenti certi in materia si traduce in una rilevante difficoltà nell’interpretazione delle procedure da adottare nei casi di accertate inadempienze. Tanto considerato, a titolo di primo orientamento, si espongono di seguito alcuni criteri informatori della nuova disciplina sulla sicurezza che emerge dal contesto del recepimento delle diverse direttive europee. In primo luogo, va tenuto presente che la direttiva "macchine" trae origine dall’articolo 100A del Trattato di Roma, inteso a realizzare la libera circolazione delle merci in ambito comunitario. Da questo punto di vista, la direttiva detta norme a carattere essenziale, rispetto alle quali nessuno Stato membro può introdurre elementi normativi più restrittivi. E’ comunque da considerare che tali requisiti essenziali, pur motivati in origine da esigenze di libero scambio delle merci, sono tuttavia assunti con l’obiettivo sostanziale di realizzare le più avanzate condizioni di sicurezza tecnologicamente possibili per quanto riguarda la tutela dei cittadini e dei lavoratori. Ben diversa è invece la logica dalla quale discende la direttiva 98/391/Cee recepita dal D.Lgs 626/94. Questa direttiva è stata infatti concepita in attuazione dell’articolo 118A del Trattato di Roma, con l’intento esplicito e diretto di imporre agli Stati membri norme minime di sicurezza. Come tale, pertanto, consente ad ogni singolo Stato di elaborare, al proprio interno, in sede di recepimento, normative che, rispettando obbligatoriamente tali requisiti minimi, fissino criteri anche più severi di quelli previsti in sede comunitaria. E’ evidente che sotto il profilo giuridico, le due citate direttive assegnino alle strutture pubbliche di controllo compiti molto diversi. Nel caso della direttiva 89/392, tutta l’attività pubblica di controllo del mercato è finalizzata ad una verifica di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza. Sono perciò vincolanti le procedure indicate dall’art. 7 della direttiva stessa, secondo i principi del diritto comunitario. L’attività di vigilanza antinfortunistica, svolta invece ai sensi del D.Lgs 626/94, è espletata secondo le procedure previste dal diritto nazionale, senza vincoli di subalternità al diritto comunitario. Si tratta quindi di due ambiti legislativi ben differenziati, che comportano per quanto riguarda l’attività di controllo e vigilanza, distinzione per i riferimenti istituzionali, per le procedure sanzionatorie, e per le stesse modalità tecniche di espletamento. Infatti, per la 392, le caratteristiche del controllo sono tipiche del controllo di mercato; le procedure sono vincolate dal diritto comunitario e le modalità tecniche del controllo sono quelle della verifica di conformità. Alla luce del D.Lgs 626/94, invece, la vigilanza antinfortunistica compete alle Usl; le procedure sono quelle previste dall’ordinamento nazionale ed il carattere tecnico dell’intervento lascia margini di discrezionalità interpretativa e dispositiva all’autorità incaricata. Dalla disamina sin qui condotta dei due testi legislativi, può desumersi che, da un punto di vista sostanziale, la tutela della sicurezza e della salute conseguenti all’uso delle attrezzature di lavoro (intese come "macchine") può essere considerata ragionevolmente conseguita dall’effetto combinato della direttiva "macchine" e del D.Lgs 626/94. La direttiva "macchine" attiene infatti all’aspetto della sicurezza relativa all’integrazione tra la macchina e l’operatore addetto, che potremo nel seguito definire come sicurezza "intrinseca"; viceversa, il D.Lgs 626/94 estende la sua influenza al più ampio campo della sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi connessi all’interazione della macchina con altre attrezzature e/o infrastrutture nelle quali è inserita (impianti) e con l’ambiente. Ed è perciò che l’integrazione tra le due normative fa ritenere soddisfatta l’esigenza della sicurezza nei luoghi di lavoro. In merito ai casi concreti che possono presentarsi nell’attività di vigilanza antinfortunistica di cui all’art. 23 del D.Lgs 626/94, occorre tener presente che la 392 ha cominciato ad avere effetto dal 1° gennaio 1993. Pertanto, si possono verificare almeno due situazioni fondamentali:
Nel primo caso, la condizione di regolarità della macchina è funzione del rispetto dei precetti del D.Lgs 626/94 e del DPR 547/55, sia per quanto riguarda la regolarità in fase di costruzione che in fase di utilizzazione. Nel secondo caso, la presenza della marcatura CE è indicativa della conformità della macchina ai requisiti essenziali della direttiva 89/392/Cee; tale marcatura, in linea di principio, attesta che, al momento della messa in esercizio, la macchina possedeva i requisiti di sicurezza "intrinseca". Va considerato tuttavia che sino a che non sarà formalmente recepita dallo Stato italiano la direttiva 89/392 con la conseguente abrogazione delle norme nazionali in contrasto, la sola presenza della marcatura CE sulla macchina sembra prospettare, sulla base delle precedenti considerazioni, due ipotesi interpretative, una in alternativa all’altra. La prima, sostenuta dal pronunciamento di una parte della Magistratura, afferma la vigenza della normativa antinfortunistica nazionale con le conseguenti procedure sanzionatorie. La seconda, viceversa, sulla base di un’interpretazione giurisprudenziale di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, considera implicitamente abrogate tutte le norme nazionali in contrasto con la direttiva "macchine". Questa seconda interpretazione trova riscontro in alcune sentenze già emanate e riportate in alcune circolari Ispesl. Comunque, a prescindere dal prevalere dell’una ipotesi sull’altra, qualora, nel corso dell’attività di vigilanza antinfortunistica, si abbia modo di rilevare anche un’evidente non conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza od alla corretta applicazione del marchio CE, dovrà essere informato del caso il Ministero dell’Industria per i provvedimenti di competenza. Qualora si configurino violazioni al DPR 547/55 si dovrà comunque procedere con i dovuti provvedimenti (prescrizioni, sequestro, divieto d’uso). Tanto premesso e tralasciando i punti che appaiono sufficientemente chiari si ritiene utile evidenziare nello specifico alcuni aspetti degli articoli del presente titolo. 2. LE DEFINIZIONI art. 34 a) Come attrezzature di lavoro devono intendersi ricompresi gli impianti tecnologici e/o ausiliari. b) La zona pericolosa va intesa come particolare zona di rischio indotta dall’interazione attrezzatura - lavoratore - ambiente, intendendo come lavoratore anche gli addetti non speficatamente adibiti all’attrezzatura. 3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 35 Il comma 1 di questo articolo è collegato con il 1° comma del successivo articolo 36 che riprende lo stesso concetto e cioè che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature: a) adeguate, o adattate al lavoro da svolgere (per le sole "macchine" ai sensi della Direttiva 89/392 il costruttore indica nel fascicolo tecnico gli usi consentiti per quella macchine). Per adattamento di macchine con marcatura CE si intendono gli interventi che non comportino modifiche ai requisiti essenziali e non solo interventi che rendano compatibile l’uso dell’attrezzatura con l’ambiente di lavoro sulla base delle sole indicazioni fornite dal costruttore; b) idonee ai fini della sicurezza: rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili (sempre in materia di tutela della sicurezza e salute). A tale scopo si precisa:
I successivi commi ampliano e chiariscono meglio (per quanto riguarda i rischi specifici) gli obblighi più generali in capo al datore di lavoro previsti dal primo titolo, in particolare si evidenzia che: a) la valutazione del rischio e le relative misure da adottare devono riguardare non solo il normale impiego delle attrezzature durante il lavoro ma tutte le fasi di utilizzo delle stesse, ossia trasporto, messa in servizio, manutenzione, etc, fino alla messa fuori servizio (2° comma dell’art. 34) b) deve anche tener conto delle situazioni anormali prevedibili (ad esempio la rottura di utensili e quindi la necessità che le garanzie di sicurezza diano protezione anche in tali casi. E’ da sottolineare che l’articolo colloca, in generale, comunque a carico del datore di lavoro incombenze di sicurezza anche laddove si verificassero comportamenti omissivi da parte dei soggetti previsti dalla 626. Il 4° comma, scandendo precise fasi gestionali della sicurezza sottolinea quanto la sicurezza non si possa configurare nel solo momento delle scelte preliminari, ma debba perseguirsi attraverso congrue decisioni, da attivarsi sin dal momento dell’installazione per riguardare poi le fasi dell’utilizzazione e della manutenzione. A questo riguardo l’idoneità della manutenzione deve essere valutata rispetto a: a) quanto stabilito dal costruttore per le "macchine" già marcate CE. b) le indicazioni contenute nei
libretti di manutenzione, se esistenti, per le Per le "macchine" e le altre "attrezzature" di cui al precedente punto b) per le quali non esistano libretti di istruzioni, uso e manutenzione o gli stessi abbiano scarso contenuto tecnico, il datore di lavoro deve predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica curando che le operazioni di manutenzione significative anche ai fini della sicurezza vengano annotate in apposito registro controfirmato dall’addetto a tali operazioni (rif. anche art. 36 comma 6). Per quanto concerne gli aspetti di cui al comma 5 (esclusività nell’uso delle attrezzature e qualificazione del lavoratore addetto alla manutenzione, riparazione e modifica di attrezzature di lavoro) è necessario che gli operatori di vigilanza accertino le modalità e le procedure messe in atto per garantire l’esclusività dell’uso di particolari attrezzature da parte del solo lavoratore designato e gli strumenti utilizzati dal datore di lavoro per valutare l’idoneità del lavoratore addetto alla manutenzione, riparazione e trasformazione di attrezzature. 4. ATTREZZATURE DI LAVORO art. 36 E’ opportuno evidenziare innanzitutto che per quanto concerne questo articolo non sono previste sanzioni per le quali si deve far rimando alle norme dei DDPPRR 547/55 e 303/56. La ragione di ciò è da ricercarsi nella natura stessa dell’articolato, di tipo dispositivo-procedurale e di rinvio a norme già esistenti. In tal senso il legislatore ha anche preso atto della compiutezza della norma preesistente, tanto da limitarsi ad apportarvi lievi integrazioni, per le quali ha disposto l’applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. Sotto il profilo procedurale, rivestono particolare importanza i commi 2 e 3, per quanto riguarda il regime giuridico che regola le verifiche periodiche. Tali commi, infatti, da un lato, sanciscono che nulla è immutato sia nel principio giuridico che nelle modalità e procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche; dall’altro canto, attribuiscono ai Ministeri del Lavoro e dell’Industria la competenza a stabilire nuove procedure in materia. 5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO art. 37 - 38 Trattano del dovere di informazione a carico del datore di lavoro, in modo specifico rispetto al precetto più generale contenuto nell’art. 21 del D.Lgs 626/94 nel quale trova fondamento. La specificità che lo caratterizza consiste nell’estendere il dovere di informazione, oltre che agli aspetti connessi alle normali condizioni di impiego, a quelli connessi alle situazioni anomale prevedibili. Quindi il concetto di informazione si integra con quello di valutazione del rischio. Ne consegue che il processo informativo non si esplica più in modo lineare ed esclusivo dal datore di lavoro al lavoratore, ma si concretizza in un coinvolgimento di più soggetti, secondo un flusso circolare, che va dalla valutazione all’informazione e viceversa. Il supporto indispensabile e proceduralizzato di tale adempimento dovrebbe essere sotto la forma scritta, ad integrazione del libretto d’istruzione d’uso. Circa le modalità della verifica e dell’efficacia dell’informazione, della formazione e dell’addestramento si deve far riferimento a quanto previsto nel Titolo I del D.Lgs 626/94.
L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:
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| Regione referente: LOMBARDIA | |
| Versione definitiva approvata il 22/4/1996 | |
| dalle Regioni e Province autonome |
"In primo piano" |
| di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali |
agosto 2001 |
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