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MACCHINE

          

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LINEE GUIDA E MODALITA’ OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 626/94 IN RELAZIONE ALLA EMANAZIONE DEL DPR 459/96

(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA "MACCHINE")

a cura del
Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano

 approvato il
9 ottobre 1997 dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome e Trento e Bolzano

    
      

Sommario:

  1. PREMESSA

  2. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO

  3. MACCHINE GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE)

  4. ATTIVITA’ DI VIGILANZA: MODALITA’ OPERATIVE

  5. NORME ARMONIZZATE E NORME DI BUONA TECNICA

  6. MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 12/9/59

  7. ALLEGATI

 

1. PREMESSA

La legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro e’ oggetto di un costante aggiornamento dettato dagli obblighi comunitari.

Le innovazioni introdotte nel sistema legislativo italiano sono state attuate sulla base delle politiche comunitarie di integrazione che riguardano sia le azioni sociali che quelle per la libera circolazione delle merci.

Le azioni sociali hanno prodotto direttive che hanno lo scopo di determinare i requisiti minimi di igiene e sicurezza a tutela di tutti i lavoratori della Unione europea.

Nel nostro ordinamento nazionale queste direttive sono state recepite in particolare con D.Lgs 626/94 e successivi adeguamenti.

I Servizi di Prevenzione della Azienda USL sono il soggetto titolare della funzione di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 23 del D.Lgs. 626/94 e art. 19 del D.Lgs. 758/94) ed hanno competenza su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla igiene del lavoro.

Le azioni in materia di libera circolazione delle merci hanno portato alla emanazione di direttive di prodotto, tra le quali la la direttiva "macchine", che presentano implicazioni anche sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

In questa direttiva sono stabiliti i requisiti di sicurezza e le caratteristiche tecniche che devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per garantire la libera circolazione degli stessi all’interno dei paesi dell’Unione.

In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento di attuazione.

Nel recepimento delle direttive di prodotto l’amministrazione titolare della funzione autorizzativa e di controllo sull’applicazione e’ il Ministero dell’Industria in collaborazione con il Ministero del Lavoro.

Ai servizi delle Aziende USL e’ riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione delle macchine che presentano deficienze ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e controllo.

Se concettualmente la distinzione delle funzioni e degli ambiti di applicazione e’ chiara, esistono momenti di intersezione tra le due normative, con problemi di sovrapposizione e dualita’ applicative. Questo avviene in quanto le direttive, pur avendo finalita’ diverse, intervengono, di fatto, entrambe sulla sicurezza delle macchine.

A livello applicativo va individuata una linea d’azione che permetta di utilizzare al meglio il potenziale preventivo delle legislazioni e non alimenti conflitti tra diverse amministrazioni.

La distinzione si rende necessaria ora che specifiche legislazioni di disciplina delle produzioni industriali possono interagire con le azioni di controllo delle condizioni di lavoro.

Il problema non era presente quando, con l’eccezione del materiale elettrico, non esistevano discipline della produzione industriale ed i servizi delle Aziende USL, nella loro azione ordinaria si occupavano di controllare le condizioni di lavoro, le condizioni di utilizzazione delle macchine e delle attrezzature con effetti anche sul controllo della produzione industriale.

Questa attivita’ avveniva indicando caratteristiche da inserire su macchine di futura produzione. Va ricordato che buona parte delle circolari del Ministero del Lavoro hanno storicamente definito caratteristiche costruttive di macchine ed impianti dettando modifiche da realizzare in sede di produzione.

I punti di interferenza tra le varie normative sono rappresentati dal fatto che il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. E’ una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di responsabilita’ su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina gia’ in fase di progettazione.

Il D.Lgs 626/94 tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilita’ al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. E’ inoltre previsto un ambito di responsabilita’, ai sensi dell’art. 6, per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura.

Occorre, infine, precisare che mentre il regolamento macchine e’ una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero dell’Industria), il D.Lgs. 626/94 è una norma a valenza penale, comporta che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall’organo di vigilanza della Azienda USL, così come indicato dall’art. 23 del D.Lgs. 626/94.

2. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO

Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine nuove

Il primo quesito che si pone e’ rappresentato dalla eventuale presenza di macchine (o componenti di sicurezza) costruite prima della data del 21/9/96, ma non ancora immesse sul mercato o messe in servizio.

Il DPR 459/96 non ha previsto un regime transitorio che consenta la immissione sul mercato di macchine costruite secondo la normativa previgente, come e’ avvenuto, ad esempio, per i DPI (dispositivi di protezione individuale) con il D.Lgs 475/92. L’unico riferimento ad un regime transitorio (art. 11) riguarda le macchine e le apparecchiature soggette in passato alla omologazione da parte dell’ISPESL e si riferisce essenzialmente alle macchine per le quali e’ gia’ stata inoltrata la relativa domanda di omologazione.

E’, quindi, evidente che, fatta eccezione per quelle di cui all’art. 11, le macchine gia’ costruite ma ancora giacenti presso l’azienda costruttrice alla data del 21/9/96, al momento della immissione sul mercato dovranno rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ed essere corredate da marcatura CE, da dichiarazione di conformita’ e da manuale d’istruzioni per l’uso.

Questa interpretazione e’ peraltro confermata nella pubblicazione monografica "Normativa comunitaria sulle macchine", diffusa dall’ISPESL e contenente i commenti sulla direttiva macchine e le risposte a quesiti interpretativi date dal Comitato Permanente, dove viene chiaramente specificato che per "commercializzazione" di una macchina (immissione sul mercato) si intende la prima messa a disposizione sul territorio comunitario di " ...ogni singola macchina materialmente esistente e completa, a prescindere dal momento o dal luogo in cui e’ stata fabbricata.....".

Nel caso, invece, di macchine gia’ immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 (ad esempio quelle gia’ fornite al rivenditore o quelle gia’ vendute), ma non ancora messe in servizio, non essendo piu’ nella possibilita’ del costruttore la realizzazione delle eventuali modifiche, si ritiene che non siano assoggettabili alla nuova normativa.

Questa considerazione e’ motivata dal fatto che il richiamo alla "messa in servizio" sia da riferire essenzialmente alle macchine che subiscono modifiche costruttive e che vengono reimmesse in servizio sia nel caso che queste modifiche avvengano presso il costruttore (si verifica quindi una nuova immissione sul mercato) che nel caso di modifiche presso l’utilizzatore (nuova messa in servizio).

Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine gia’ in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente "modificate"

Nel punto 3 dell’art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione potrebbero emergere differenti interpretazioni soprattutto relativamente alla manutenzione straordinaria.

Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la finalita’ prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneita’ nella commercializzazione su tutto il territorio dell’Unione europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la macchina in oggetto.

Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel capitolo seguente vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano l’obbligo di certificazione.

Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione.

3. MACCHINE GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96

(MACCHINE USATE)

Il mercato dell’usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e cio’ rende necessario una sua regolamentazione al fine di consentire la commercializzazione di macchine ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza.

La linea di comportamento indicata si prefigge, pertanto, l’obbiettivo della sicurezza ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono richiesti per il rispetto pedissequo del DPR 459/96.

Nel seguito verranno considerati i casi piu’ frequenti che si potranno incontrare nella pratica.

Nel documento si intende per:

  • "macchina usata" - una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all’intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti;

  • "modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione" - le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non e’ stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.

Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali e’ richiesta la "marcatura CE" della macchina:

  • modifiche delle modalita’ di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettifica);

  • modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocita’ degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.;

  • installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);

  • impianto composto da piu’ macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o piu’ macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalita’ dello stesso.

Esempi di modifiche che non richiedono la "marcatura CE" della macchina:

  • adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico;

N.B.: nel caso di schermi mobili automatici per la protezione di macchine di cui ai punti A9-10-11 dell’allegato IV del DPR 459/96, il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all’art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, punto 3.

  • sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;

  • installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

N.B.: Il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all’art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, punto 1.

A) Permuta contro nuovo acquisto

Secondo il DPR 459/96, l’utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1).

Considerato, pero’, che non si e’ in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi e’ intenzione di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che, l’obbligo di attestare la conformita’ della macchina alle norme previgenti all’atto della vendita (art. 11, comma 1) compete solamente al rivenditore della stessa.

Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:

  • tipo di macchina e modello

  • numero di matricola

  • nome del costruttore

  • dicitura "La macchina non puo’ essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; cio’ e’ possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

B) Vendita ad un altro utilizzatore diretto

Il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) deve attestare la conformita’ della macchina alla legislazione previgente, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d’uso (art. 11, comma 1 del DPR 459/96).

C) Cessione per conto vendita

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita e’ tenuto ad attestare la conformita’ della macchina alla legislazione previgente.

NOTE:

In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (ad es.: "ricondizionamento") l’obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformita’ ricade:

  • sull’utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall’utilizzatore stesso;

  • sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna. Nel caso cio’ non avvenga l’obbligo ricade ancora sull’utilizzatore finale.

Obblighi del curatore fallimentare

In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.

4. ATTIVITA’ DI VIGILANZA: MODALITA’ OPERATIVE

In premessa si ricorda che la legislazione inerente la sicurezza del lavoro non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine da lui utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza pur risultando formalmente marcate CE.

Bisogna però tener conto del fatto che il D.P.R. 459/96 sottolinea la responsabilità del costruttore (o mandatario) a produrre e commercializzare macchine dotate di idonei requisiti di sicurezza prevedendo che le macchine siano provviste di marcatura, di dichiarazione di conformità e di manuale d’istruzioni d’uso.

Al fine di un’equilibrata applicazione della normativa, gli operatori, in sede di sopralluogo, constatata la inosservanza a norme di sicurezza delle macchine dovranno valutare se le carenze riscontrate siano palesi o se le stesse si siano già manifestate in sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte.

Si rammenta che un acquisto potrebbe essere considerato incauto quando le caratteristiche della macchina o il suo prezzo d’acquisto sono molto divergenti da quanto offerto da altri produttori.

Sulla base di quanto sopra illustrato si individuano le linee comportamentali da adottare a seconda degli specifici casi.

1) Carenze palesi o già manifestate in sede di utilizzo

Qualora gli organi di vigilanza delle Aziende Usl, nel corso dell’attività ispettiva accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, costruito o venduto dopo il 21/9/96, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del D.P.R.459/96 procederanno riconoscendo la sussistenza di responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell’utilizzatore (datore di lavoro).

In particolare si attiveranno due distinte procedure:

1a) L’iter amministrativo, tracciato dal regolamento (D.P.R.459/96), dando comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro (si utilizzi allo scopo il modello proposto in allegato).

Questa procedura interessa il costruttore o mandatario e viene svolta nell’ambito delle azioni di controllo della produzione industriale.

E’ il caso di ricordare che prima di effettuare la segnalazione si dovrà accertare che la macchina sia stata utilizzata in modo conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante e che non abbia subito modifiche in sede di utilizzo.

Si fornisce inoltre l’indicazione di segnalare casi in modo ben documentato e non semplici sospetti di irregolarità.

1b) L’iter penale, nei confronti di tutti i soggetti interessati (costruttore/mandatario, venditore, utilizzatore) applicando le procedure previste per ciascuno dei soggetti coinvolti e che verranno di seguito illustrate.

Nei confronti dell’utilizzatore la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 prevede l’adozione di un provvedimento contravvenzionale accompagnato dall’emanazione di una prescrizione contenente i termini di adeguamento.

L’installazione degli apprestamenti antinfortunistici da parte dell’utilizzatore, tali da eliminare le condizioni di rischio, permettera’ di ammettere il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa.

Nel caso di situazioni di particolare gravità, quando l’incolumità dei lavoratori può correre gravi rischi con il prosieguo dell’utilizzo della macchina, i servizi potranno adottare la misura cautelare del sequestro preventivo della macchina.

Rimane da valutare l’aspetto connesso alla marcatura CE la quale, seppure formalmente presente, era evidentemente apposta in modo improprio. Si ritiene che questo aspetto debba rimanere sospeso in attesa che la procedura di segnalazione ai Ministeri compia il suo iter. Gli esiti degli accertamenti e dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Industria permetteranno di dare soluzione a questo aspetto.

Nei confronti del venditore e del costruttore (o mandatario) sono ravvisabili la violazione dell’art. 6 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche per il reato connesso alla vendita (venditore) ed alla costruzione (costruttore).

Si fa presente che il reato connesso alla vendita e/o alla costruzione sono reati a condotta esaurita in cui la condotta penalmente rilevante è cessata. In questi casi al contravventore non è applicabile il D.Lgs. 758/94 e quindi non può essere impartita la prescrizione e conseguentemente essere ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa: questo in ragione del fatto che la macchina difforme non è piu’ in possesso del contravventore ed egli non può materialmente operare per eliminare le conseguenze dannose del reato. In questo caso la notizia di reato seguirà le procedure ordinarie della legislazione penale con la possibilità di accedere alla oblazione speciale ai sensi dell’art. 162 bis C.P.

Posto il fatto che l’azione di vigilanza è avvenuta nel territorio in cui il servizio dell’Azienda USL è competente (luogo di accertamento del reato) occorre individuare gli uffici giudiziari a cui inviare le notizie di reato. Per quanto riguarda l’utilizzatore è la Procura territorialmente competente a cui il servizio si riferisce quotidianamente. Riguardo alle notizie di reato relative al venditore ed al costruttore queste saranno inviate alle Procure territorialmente competenti rispetto al luogo consumativo del reato.

Nel caso in cui i servizi delle Aziende USL trovino macchine che presentano situazioni di rischio grave ed immediato, oltre alla possibilità di adottare la misura cautelare del sequestro preventivo già illustrato in precedenza, potranno adottare specifiche azioni volte ad eliminare tali condizioni pericolose sul restante parco macchine venduto ed utilizzato. In questo caso il servizio che ha eseguito gli accertamenti potrà richiedere al costruttore l’elenco delle macchine vendute per poi trasmetterlo alle Regioni interessate al fine di effettuare i necessari interventi presso gli utilizzatori. Le comunicazioni dovranno essere adeguatamente motivate e corredate di tutta la documentazione necessaria.

Questa azione, da utilizzare solamente per fronteggiare gravi situazioni di rischio, viene esperita nel campo della tutela sociale e presso gli utilizzatori. Non interferisce con le logiche di immissione sul mercato, risulta pienamente legittima e doverosa quando ne ricorrono i presupposti.

2) Carenze occulte

Si intendono per carenze occulte quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina.

In questo caso si fornisce l’indicazione di procedere con la sanzione nei confronti del solo costruttore in quanto questi è l’unico soggetto che era a conoscenza, o che aveva il dovere di conoscere, quanto progettato e che aveva la responsabilità di costruire macchine sicure.

In particolare si attiveranno:

2a) l’iter amministrativo, tracciato dal regolamento (D.P.R. 459/96), dando comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro così come descritto in precedenza al punto 1a). Si tratta di una procedura che interessa il costruttore o mandatario.

2b) L’iter penale nei confronti del costruttore contestando la violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94 così come descritto in precedenza al punto1b).

Per questo tipo di carenze si ritiene che non possa essere coinvolto il venditore.

Nei confronti dell’utilizzatore, considerando lo stesso non responsabile per la situazione in essere, non possono essere emanate "prescrizioni". Dovendo al contempo intervenire per richiedere le modifiche necessarie alla macchina, si consiglia di utilizzare lo strumento dispositivo previsto dall’art.10 del D.P.R. 520/55. L’inosservanza al provvedimento adottato espone l’inadempiente alla sanzione di cui all’art.11 del D.Lgs. 758/94.

Riguardo al problema della marcatura CE si rinvia alle conclusioni indicate in precedenza al punto 1b).

3) Casi particolari

Di seguito vengono presi in esame alcuni casi particolari con l’avvertenza che gli esempi non esauriscono l’insieme delle situazioni che si possono incontrare nel corso dell’attività.

3a) Macchine marcate immesse sul mercato prima del 21/9/96

In questo caso i servizi procederanno come se le macchine fossero state prodotte e immesse sul mercato dopo il 21/9/06 applicando le procedure specifiche del caso.

3b) Macchine costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE

Qualora nella attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine di nuova costruzione, soggette alle disposizioni del D.P.R. 459/96, costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE e/o dichiarazione di conformità e/o di manuale di istruzione d’uso, procederanno penalmente nei confronti del costruttore e del venditore per violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94.

La carenza rilevata andrà inoltre segnalata ai Ministeri competenti.

Nei confronti dell’utilizzatore sara’ possibile contestare la violazione dell’art. 35 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

3c) Azione connessa ad indagini per infortunio sul lavoro

Le attività di accertamento per il reato di lesioni personali colpose a seguito di infortunio sul lavoro continuano ad essere svolte con le procedure già utilizzate. Se dagli accertamenti effettuati emergono carenze alle macchine che hanno determinato l’infortunio sarà cura del servizio attivare le procedure prima indicate per la parte attinente al caso in esame.

3d) Cessione di macchine gia’ in uso prima del 21/9/96 e prive di marcatura CE

Qualora nelle attivita’ di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine gia’ immesse sul mercato e messe in servizio prima del 21/9/96 (macchine usate) e cedute ad altri utilizzatori dopo tale data, prive dell’attestazione di conformita’ previsto dall’art. 11 comma 1, dovranno procedere nei confronti del venditore contestando la violazione dell’art. 6 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

4) Documentazione inerente le macchine

Si forniscono le seguenti precisazioni sulla documentazione inerente le macchine marcate CE..

4a) Dichiarazione di conformità

Costituisce parte integrante della macchina, deve accompagnarla negli eventuali spostamenti di sede, deve essere disponibile presso l’utizzatore.

Si deve porre attenzione nel verificare che i contenuti siano quelli previsti nell’allegato II del D.P.R. 459/96.

Nel caso venga rilevata una carenza questa va segnalata ai Ministeri competenti.

4b) Manuale di istruzioni per l’uso

Deve accompagnare la macchina e deve comprendere i contenuti informativi previsti al punto 1.7.4 dell’allegato I al D.P.R.459/96.

Nota:

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera a) del D.P.R. 224/88 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/4/87 n. 183) viene individuato come difettoso anche quel prodotto per il quale non sono fornite sufficienti informazioni ed istruzioni.

4c) Fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico deve essere disponibile presso la sede del costruttore o del suo mandatario e non presso l’utilizzatore.

La richiesta di visione del fascicolo tecnico deve essere debitamente motivata ed è di competenza delle Autorità nazionali deputate al controllo di conformità. Per l’Italia si tratta dei Ministeri dell’Industria e del Lavoro.

I servizi di vigilanza delle Aziende USL non rientrano tra i soggetti titolari di questo potere.

5. NORME ARMONIZZATE E NORME DI BUONA TECNICA

Il costruttore ha l’obbligo di produrre macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. Le modalita’ esecutive sono lasciate alla scelta del costruttore stesso.

L’art. 2 del DPR 459/96 precisa inoltre che "si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformita’ alle norme armonizzate che li riguardano".

Tale affermazione introduce, anche nel campo della sicurezza in generale delle macchine, il concetto di presunzione di regolarita’ gia’ previsto dalla legge 186/68 per le apparecchiature e gli impianti elettrici: la rispondenza di questi impianti alle norme CEI determina la loro conformita’ alla regola dell’arte. Nella normale attivita’ di vigilanza queste apparecchiature e questi impianti elettrici sono considerati conformi alla legislazione vigente e, quindi, non vengono richieste prescrizioni aggiuntive.

Sulla base di quanto previsto dal DPR 459/96, ed in analogia con quanto avviene con gli impianti elettrici, in presenza di macchine realizzate in conformita’ alle norme armonizzate non sono, quindi, prevedibili richieste o prescrizioni aggiuntive relativamente alle situazioni pericolose considerate dalle norme armonizzate stesse. Si ricorda a tale proposito che, considerando le prescrizioni dell’allegato I del DPR 459/96 come un ampliamento di quanto gia’ disposto dal DPR 547/55, una macchina che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’allegato I e’ una macchina sicuramente conforme anche alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96.

L’art. 3 del DPR 459/96 prevede inoltre che, in assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’Industria individui i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.

Tale elemento consente di affermare che i principi sopraesposti con riferimento alle norme armonizzate debbano essere estesi anche alle norme nazionali quando si e’ in presenza di un loro riconoscimento ufficiale.

Anche in assenza di un riconoscimento formale, che deve essere attuato mediante decreto del Ministero dell’Industria, le norme UNI e CEI, dopo l’approvazione della Commissione Centrale Tecnica, possono gia’ ritenersi applicabili sia perche’, per definizione, hanno gia’ raccolto in Italia il consenso delle parti interessate, sia per il fatto che sono state elaborate da enti ufficialmente preposti.

Nell’attivita’ di vigilanza e’ pertanto opportuno che, anche al fine di una omogeneizzazione delle valutazioni e delle prescrizioni, gli operatori dei servizi di prevenzione si riferiscano essenzialmente alle norme armonizzate ed alle norme nazionali riconosciute ufficialmente per valutare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e, conseguentemente, delle disposizioni generiche del DPR 547/55, tuttora vigenti.

In assenza di norme armonizzate o di norme nazionali il riferimento ai progetti di norma (prEN) puo’ essere utile sempre al fine di omogeneizzare i comportamenti dei progettisti, dei costruttori e degli operatori di vigilanza.

Per la conoscenza e l’utilizzo delle norme armonizzate viene allegato un elenco aggiornato di tali norme con l’indicazione anche dei progetti di norma gia’ predisposti (prEN) ed in fase di approvazione.

Un problema specifico connesso all’uso delle norme tecniche in genere e’ rappresentato dalla necessita’ di intervenire modificando le macchine, le attrezzature e gli impianti in relazione alla "evoluzione delle conoscenze tecniche": l’aggiornamento di vecchie norme o la definizione di nuove norme comporterebbe automaticamente l’obbligo di adeguamento.

Anche su questo aspetto e’ opportuna una precisazione, sempre in analogia con quanto avviene per gli impianti elettrici.

Se la modifica alla vecchia norma tecnica (o la elaborazione di una nuova norma) e’ indirizzata alla definizione di un aspetto di sicurezza trascurato o poco conosciuto nel passato e, quindi, per la eliminazione o la riduzione del rischio, diventa necessaria l’applicazione della nuova norma, l’obbligo di adeguamento appare imprescindibile.

Nel caso, invece, di adeguamenti della norma che comportano una miglior definizione degli aspetti di sicurezza o delle modalita’ di bonifica, ma non comportano una sostanziale riduzione di una condizione di rischio, l’adeguamento non si ritiene obbligatorio.

Nella sostanza, se si e’ in presenza di una macchina costruita nel rispetto di una norma tecnica preesistente e che, attraverso l’analisi e la valutazione dei rischi, non presenta situazioni di pericolo non affrontate e non risolte, l’adeguamento alla evoluzione delle norme tecniche appare superfluo e non giustificato.

Questa considerazione e’ determinata dalla constatata impossibilita’ tecnica di realizzare, in alcuni casi, gli adeguamenti richiesti dalla modifica delle norme tecniche e, quindi, dalla eventuale necessita’ di alienare la macchina in oggetto. Se questa macchina era "sicura" al momento della costruzione e rimane tuttora "sicura" non potra’ essere giudicata non conforme alla legislazione vigente solamente per la presenza di una evoluzione della norma tecnica di riferimento.

6. MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 12/9/59

Le macchine rientranti nella disciplina di cui al D.M. 12/9/59 ed in particolare:

  • le scale aeree ad inclinazione variabile;

  • i ponti sviluppabili su carro;

  • i ponti sospesi muniti di argano;

  • gli idroestrattori a forza centrifuga con diametro esterno del paniere superiore a 50 cm;

  • le gru e gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg non azionati a mano

messe in servizio dopo l’entrata in vigore del DPR 459/96, mantengono l’obbligo di denuncia al dipartimento ISPESL competente per territorio dell’avvenuta installazione.

Quelle gia’ immesse sul mercato o messe in servizio tra il 1° gennaio 1993 ed il 20 settembre 1996, per le quali e’ stata presentata domanda di omologazione all’ISPESL, seguono, in alternativa, le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 11 del DPR 459/96.

Quelle gia’ immesse sul mercato o messe in servizio prima del 1° gennaio 1993 ed in attesa di omologazione da parte dell’ISPESL, seguono il processo di omologazione attuato dall’Istituto stesso.

Delle macchine prima elencate, usufruiscono della deroga di cui al comma 4 dell’art. 11, i ponti sospesi muniti di argano e i ponti mobili sviluppabili su carro.

A partire la 21 settembre 1996, il DPR 459/96 va applicato anche ai montacarichi, e ai relativi componenti di sicurezza, destinati al trasporto di sole cose, aventi cabina accessibile o meno alle persone, di qualsiasi portata, scorrenti su guide di qualsiasi inclinazione, fissi o mobili oppure trasferibili.

Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96 gli ascensori ed i montacarichi descritti alle lettere p, q, r, s, t dell’art. 1, comma 5.

7. ALLEGATI

  1. Elenco aggiornato al 22/3/97 delle norme armonizzate
  2. Proposta per la costituzione di "biblioteche" della normativa tecnica
  3. Progetto elaborato dalla Regione Piemonte per dotare i servizi di prevenzione della documentazione necessaria
  4. Fac-simile per comunicazione al Ministero dell’Industria ed al Ministero del Lavoro (lettera e relazione di accertamento)
  5. Fac-simile per comunicazione all’Assessorato alla Sanita’ della propria Regione (lettera e relazione integrativa di accertamento)

Allegato 1

Elenco aggiornato al 22/3/97 delle norme armonizzate

Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva 89/392/CEE del consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine (1), modificata dalle direttive del Consiglio 91/368/CEE (2), 93/44/CEE (3) e 93/68/CEE (4)

(97/C 93/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell’ambito delle direttive)

 

OEN (1)

Riferimento

Titolo della norma armonizzata

Anno di

ratifica

CEN

EN 115

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di scale mobili e marciapiedi mobili

1995

CEN

EN 289

Sicurezza nell’utilizzo delle macchine - Macchine per gomma e materie plastiche - Presse a compressione e transfer - Requisiti di sicurezza per la progettazione

1993

CEN

EN 292-1

Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 1: Terminologia, metodologia di base

1991

CEN

EN 292-2

Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 2: Specifiche e principi tecnici

1991

CEN

EN 292-2/A1

Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 2: Specifiche e principi tecnici

1995

CEN

EN 294

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori

1992

CEN

EN 349

Sicurezza del macchinario - Distanze minime per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

1993

CEN

EN 418

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento d’arresto d’emergenza - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione

1992

CEN

EN 422

Macchine per gomma e materie plastiche - Sicurezza - Macchine per soffiaggio per la produzione dei corpi cavi - Requisiti per la progettazione e costruzione

1995

CEN

EN 457

Sicurezza del macchinario - Segnali uditivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove (ISO 7731: 1986 modificata)

1992

CEN

EN 474-1

Macchinario movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Esigenze generali

1994

CEN

EN 474-2

Macchinario movimento terra - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per apripista

1996

CEN

EN 474-3

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori

1996

CEN

EN 474-4

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne

1996

CEN

EN 474-5

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici

1996

CEN

EN 474-6

Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili

1996

CEN

EN 500-1

Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali

1995

CEN

EN 500-2

Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per frese stradali

1995

CEN

EN 500-3

Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 3: Requisiti specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo

1995

CEN

EN 500-4

Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 4: Requisiti specifici per compattatori

1995

CEN

EN 500-5

Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 5: Requisiti specifici per taglia-giunti

1995

(1) Gu n. L 183 del 29.6.1989, pag. 9

(2) Gu n. L 198 del 22.7.1991, pag. 16

(3) Gu n. L 175 del 19.6.1993, pag. 12

(4) Gu n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1

OEN (1)

Riferimento

Titolo della norma armonizzata

Anno di

ratifica

CEN

EN 528

Trasloelevatori - Sicurezza

1996

CEN

EN 547-1

Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l’accesso di tutto il corpo del macchinario

1996

CEN

EN 547-2

Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso

1996

CEN

EN 547-3

Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici

1996

CEN

EN 563

Sicurezza del macchinario - Temperature delle superfici di contatto - Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per superfici calde

1994

CEN

EN 574

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione

1996

CEN

EN 608

Macchine agricole e forestali - Motoseghe a catena portatili - Sicurezza

1994

CEN

EN 614-1

Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali

1995

CEN

EN 626-1

Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti dalle sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 1: Principi e specifiche per costruttori di macchine

1994

CEN

EN 626-2

Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti dalle sostanze pericolose emesse dal macchinario - Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica

1996

CEN

EN 627

Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e tappeti mobili

1995

CEN

EN 632

Macchine agricole - Mietitrebbiatrici e macchine per la raccolta del foraggio - Sicurezza

1995

CEN

EN 690

Macchine agricole - Spandiletame - Sicurezza

1994

CEN

EN 703

Macchine agricole - Desilatrici - Sicurezza

1995

CEN

EN 706

Macchine agricole - Spollonatrici per vigneto - Sicurezza

1996

CEN

EN 774

Apparecchiature per giardinaggio - Tosasiepi portatili con motore incorporate - Sicurezza

1996

CEN

EN 775

Robots industriali di manipolazione - Sicurezza (ISO 10218: 1992 modificata)

1992

CEN

EN 786

Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica

1996

CEN

EN 791

Attrezzature per perforazione - Sicurezza

1995

CEN

EN 815

Sicurezza delle frese a piena sezione non scudate e delle macchine per scavo meccanizzato di pozzi senza l’ausilio di alberi di trazione

1996

CEN

EN 818-1

Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Condizioni generali di accettazione

1996

CEN

EN 818-2

Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8

1996

CEN

EN 818-4

Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Brache di catena - Grado 8

1996

CEN

EN 842

Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

1996

CEN

EN 982

Sicurezza del macchinario - Prescrizioni di sicurezza relativi ai sistemi oleoidraulici e pneumatici e loro componenti - Oleoidraulica

1996

CEN

EN 983

Sicurezza del macchinario - Prescrizioni di sicurezza relativi ai sistemi oleoidraulici e pneumatici e loro componenti - Pneumatica

1996

OEN (1)

Riferimento

Titolo della norma armonizzata

Anno di

ratifica

CEN

EN 996

Macchine per battitura - Prescrizioni di sicurezza

1995

CEN

EN 1012-1

Compressori a pompe a vuoto - Prescrizioni di sicurezza - Parte 1 : Compressori

1996

CEN

EN 1012-2

Compressori a pompe a vuoto - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2 : Pompe a vuoto

1996

CEN

EN 1032

Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare le vibrazioni trasmesse al corpo intero - Generalità

1996

CEN

EN 1033

Vibrazioni al sistema mano-braccio - Misurazione in laboratorio delle vibrazioni all’impugnatura di macchine condotte a mano - Generalità

1995

CEN

EN 1037

Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell’avviamento inatteso

1995

CEN

EN 1088

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione

1995

CEN

EN 1093-3

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell’emissione di sostanze pericolose trasportate dall’aria - Parte 3 : Portata di emissione di uno specifico inquinante - Metodo di prova al banco tramite l’inquinante reale

1996

CEN

EN 1093-4

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell’emissione di sostanze pericolose trasportate dall’aria - Parte 4 : Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione - Metodo mediante l’uso di traccianti

1996

CEN

EN 1152

Trattrici e macchinario agricolo e forestale - Protezioni di alberi di trasmissione cardanici per prese di potenza - Prove di usura e resistenza

1994

CEN

EN 1417

Macchine per gomma e materie plastiche - Mescolatori a cilindri - Prove di usura e resistenza

1996

CEN

EN ISO 3450

Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 3450 : 1995)

1996

CEN

EN ISO 3457

Macchine movimento terra - Ripari e schermi - Definizioni e prescrizioni (ISO 3457 : 1986)

1995

CEN

EN ISO 3743-1

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Metodo tecnico progettuale in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 1 : Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide (ISO 3743-1 : 1994)

1995

CEN

EN ISO 3743-2

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2 : Metodi in camere riverberanti speciali (ISO 3743-2 : 1994)

1996

CEN

EN ISO 3744

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora di sorgenti per mezzo della pressione sonora - Metodo tecnico-progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente (ISO 3744 : 1194)

1995

CEN

EN ISO 3746

Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora di sorgenti per mezzo della pressione sonora - Metodo di controllo sopra un piano riflettente mediante misurazione su superficie di inviluppo(ISO 3746 : 1995)

1995

CEN

EN ISO 6682

Macchine movimento terra - Zone di confronto e raggiungibilità dei comandi (ISO 6682 : 1986 foglio di aggiornamento 1 :1989 incluso)

1995

CEN

EN ISO 7235

Acustica - Metodi di misura per silenziatori inseriti nei canali - Attenuazione sonora, rumore endogeno e perdite di carico (ISO 7235 : 1991)

1995

CEN

EN ISO 8662-4

Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sulla impugnatura - Parte 4 : Smerigliatrici (ISO 8662-4 : 1994)

1995

CEN

EN ISO 8662-6

Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sulla impugnatura - Parte 6 : trapani a percussione (ISO 8662-6 : 1994)

1995

CEN

EN ISO 9614-1

Acustica - Determinazione del livello di potenza sonora di sorgenti di rumore utilizzando il metodo intensimetrico - Parte 1 : Misurazione per punti discreti (ISO 9614-1 : 1993)

1995

CEN

EN ISO 11111

Requisiti di sicurezza per macchinario tessile (ISO 11111 : 1995)

1995

OEN (1)

Riferimento

Titolo della norma armonizzata

Anno di

ratifica

CEN

EN ISO 11145

Ottica e strumenti ottici - Laser e apparecchiature relative ai laser - Vocabolario e simboli (ISO 11200 : 1995)

1995

CEN

EN ISO 11200

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni (ISO 11200 :1995)

1995

CEN

EN ISO 11201

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero sopra un piano riflettente (ISO 11201 :1995)

1995

CEN

EN ISO 11202

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo di controllo in sito (ISO 11202 :1995)

1995

CEN

EN ISO 11203

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni (ISO 11203 :1995)

1995

CEN

EN ISO 11204

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo richiedente correzioni ambientale (ISO 11204:1995)

1995

CEN

EN ISO 11546-1

Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Parte 1: Misure in laboratorio(ai fini della dichiarazione) (ISO 11546-1:1995)

1995

CEN

EN ISO 11546-2

Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Parte 2: Misure in opera (ai fini della accettazione e della verifica) (ISO 11546-2:1995)

1995

CEN

EN ISO 11691

Acustica - Determinazione delle attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di laboratorio (ISO 11691: 1995)

1995

CEN

EN 23741

Acustica - Determinazione del livello di potenza sonora emesso dalle sorgenti di rumore - Metodo di laboratorio in camera riverberante per le sorgenti di rumore ad ampio spettro (ISO 3741: 1988)

1991

CEN

EN 23742

Acustica - Determinazione del livello di potenza sonora emessi dalle sorgenti di rumore - Metodo di laboratorio in camera riverberante per sorgenti di rumore con bande tonali e bande strette (ISO 3742: 1988)

1991

CEN

EN 25136

Determinazione della potenza sonora emessa in un canale da un ventilatore - Metodo con ventilatore inserito nel canale (ISO 5136: 1990 ed errata corrige 1:1993)

1993

CEN

EN 28094

Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - Prova di attacco della copertura al nucleo (ISO 8094:1984)

1994

CEN

EN 28662-1

Macchine utensili portatili - Misurazioni delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 1: generalità (ISO 8662-1:1988)

1992

CEN

EN 28662-2

Macchine utensili portatili - Misurazioni delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 2: Martelli sbavatori e rivettatori (ISO 8662-2:1992)

1994

CEN

EN 28662-2/A1

Macchine utensili portatili - Misurazioni delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 2: Martelli sbavatori e rivettatori (ISO 8662-2:1992)

1995

CEN

EN 28662-3

Macchine utensili portatili - Misurazioni delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 3: Martelli perforatori e rotativi (ISO 8662-3:1992)

1994

CEN

EN 28662-3/A1

Macchine utensili portatili - Misurazioni delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 3: Martelli perforatori e rotativi (ISO 8662-3:1992)

1995

CEN

EN 28662-5

Macchine utensili portatili - Misurazioni delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 5: Martelli demolitori (ISO 8662-5:1992)

1994

CEN

EN 28662-5/A1

Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull’impugnatura - Parte 5 : Martelli demolitori (ISO 8662-5 : 1992)

1995

CEN

EN 30326-1

Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 1: Requisiti di base (ISO 10326-1: 1992)

1994

OEN (1)

Riferimento

Titolo della norma armonizzata

Anno di

ratifica

CEN

EN 31252

Laser e sistemi Laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252: 1993)

1994

CEN

EN 31253

Laser e sistemi Laser - Dispositivi laser - Interfaccie meccaniche (ISO 11253: 1993)

1994

CLC

EN 60204-1

Sicurezza nell’utilizzo delle macchine - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1 : Prescrizioni Generali

1992

 

  1. OEN - Organismi europei di normalizzazione,
  • CEN : rue de Starrast 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32 - 2) 5500811, telefax (32 - 2) 5500819
  • CENELEC : rue de Starrast 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32 - 2) 5196871, telefax (32 - 2) 5196919 (CLC)
  • ETSI : BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 492944212, telefax (33) 493654716.

_____________________________________________________________________________

 

AVVERTIMENTO :

 

  • Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco (1) figura annesso alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (3).
  • La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
  • Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee :
    • GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 4
    • GU n. C 229 del 25. 8. 1993, pag. 3
    • GU n. C 207 del 27. 7. 1994, pag. 3
    • GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 10
    • GU n. C 165 del 1. 7. 1995, pag. 3
    • GU n. C 42 del 14. 2. 1996, pag. 5
    • GU n. C 229 del 8. 8. 1996, pag. 11
    • GU n. C 306 del 15. 10. 1996, pag. 5
    • GU n. C 359 del 28. 11. 1996, pag, 8

La Commissione assicura l’aggiornamento della presente lista.

 

(1) GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 32

(2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8

(3) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30

Norme in preparazione di supporto

alla Direttiva macchine

Le NORME TECNICHE sono documenti elaborati con il consenso delle parti interessate, la cui osservanza è volontaria: non hanno valore legale. a meno che non siano richiamati nel testo di una disposizione legislativa.

Le NORME TECNICHE ARMONIZZATE ai sensi della Direttiva Macchine, e in generale delle Direttive "nuovo approccio" sono quelle norme il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Per quanto concerne la Sicurezza, pur rimanendo volontaria la loro applicazione, una macchina che ne soddisfa i requisiti sarà presunta "sicura".

E’ dunque evidente il ruolo fondamentale delle norme per sostenere i requisiti essenziali della direttiva: Esse vengono preparate presso il CEN/CENELEC con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, che si riuniscono in Comitati Tecnici e gruppi di lavoro. Pur essendo allo stato attuale disponibili poche norme armonizzate, ci sono circa quaranta Comitati Tecnici coinvolti che stanno lavorando per la preparazione di circa 550 norme, con il coinvolgimento, diretto o indiretto, di tutta l’industria dei Paesi CEE e di quelli dell’area del libero scambio (EFTA).

L’approvazione delle norme avviene con voto ponderato conformemente alle regole del CEN/CENELEC. Il testo, pur rimanendo esse di applicazione volontaria, deve obbligatoriamente essere recepito dagli Enti Normatori dei Paesi Membri (per l’Italia l’UNI o il CEI).

Divisione delle norme in preparazione

Norme A: Generali

Valide indistintamente per tutte le macchine. Rientrano in questa famiglia:

  1. norme di carattere generale che danno soluzioni valide sicuramente per tutti i tipi di macchine; (ne sono un tipico esempio le due parti della EN 292 Concetti di base per la sicurezza delle macchine e principi generali per la progettazione, già armonizzate e richiamate da tutte le norme C)

  2. norme terminologiche

  3. norme destinate ai normatori

Norme B: Aspetti e dispositivi di sicurezza

Sono norme che possono essere utilizzate da chi prepara le norme C specifiche: si dividono a loro volta in:

  • norme B1 - aspetti di sicurezza (es. distanze di sicurezza, principi ergonomici, prestazioni fisiche, ecc.)

  • norme B2 - dispositivi di sicurezza (es. segnali acustici o visivi, comando a due mani, ripari ...........)

Norme C: Sicurezza di macchine o famiglie di macchine

Sono le norme specifiche per le singole famiglie di macchine: tessili, per la lavorazione del legno, per l’imballaggio, per conceria, ecc.

Una norma C deve contenere:

  • una chiara identificazione delle macchine considerate,

  • una lista di potenziali pericoli derivanti da esse,

  • i requisiti e le misure di sicurezza da adottare, cioè l’indicazione di come applicare i requisiti di sicurezza inclusi nell’allegato I della Direttiva Macchine,

  • Le verifiche da applicare per sincerarsi che le condizioni di sicurezza sia stata raggiunta,

  • l’indicazione delle informazioni specifiche che devono essere fornite con la macchina.

Note

  1. I progetti di norma europea (prEN) e norme EN sono disponibili in lingua inglese, francese e tedesca. Specificare lingua desiderata in sede di conferma d’ordine.
  2. I progetti di norma europea (prEN) non essendo documenti definitivi, sono suscettibili di continue modifiche, pertanto, i titoli, il contenuto e i prezzi indicati potrebbero subire variazioni. In sede d’ordine provvederemo comunque a fornire l’ultima edizione disponibile.
  3. Per richiesta di norme CEI rivolgersi a:

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

Viale Monza 259

20126 Milano

Tel. 02- 257731

Fax 02-25773222

Allegato 2

PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DI "BIBLIOTECHE" DELLA NORMATIVA TECNICA PRESSO LE AZIENDE USL

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e’ uno degli organismi ufficiali preposti per la elaborazione e la diffusione della normativa tecnica nazionale ed europea.

Ogni Azienda USL dovra’ essere associata all’UNI per poter usufruire delle informazioni periodiche sulla emanazione di nuove norme armonizzate.

Come documentazione di partenza si segnala l’opportunita’ di acquisire la Selezione 6 "Norme ex-D.Lgs 626/94" (465 norme UNI) e la Selezione 7 "Norme ex-Direttiva macchine (289 norme UNI) che possono essere acquistate con sconti ulteriori rispetto a quelli praticati ai soci UNI.

L’aggiornamento delle sopracitate raccolte puo’ avvenire semplicemente attraverso il servizio gratuito di "Abbonamento alle selezioni" che fornisce mensilmente a tutti i soci le nuove norme e gli aggiornamenti di quelle in vigore.

I progetti di norma (prEN), che rappresentano pur sempre lo stato dell’arte in fase di armonizzazione, non compaiono nelle selezioni UNI ma possono comunque essere acquisiti attraverso l’UNI stesso con le medesime condizioni di vendita proposte per le norme EN.

Le informazioni relative a questi progetti di norma possono essere assunte attraverso il settore diffusione dell’UNI, che aggiorna periodicamente la situazione dei progetti di norma di tipo A e B elaborati, o, per quanto riguarda le norme di tipo C, attraverso i segretari tecnici dell’UNI incaricati per i diversi settori d’intervento.

Per i fondi necessari si evidenzia la necessita’ di destinare a queste acquisizioni documentali parte degli introiti derivanti dalle sanzioni ex D.Lgs 758/94, come gia’ avviene in alcune Regioni o singole Aziende USL.

A tale proposito si allega il progetto elaborato dalla Regione Piemonte che definisce le dotazioni finanziarie e stabilisce le modalita’ operative.

Allegato 3

Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

Azienda USL 1 Torino

Ufficio per il Sistema Informativo

 

Progetto Regionale fondi 758

documentazione negli SPreSAL

Obiettivo: Dotazione documentale ed informativa della rete dei Servizi di Prevenzione in Ambiente di Lavoro in sviluppo sinergico col centro di documentazione regionale per i rischi ed i danni da lavoro

Tempo: 2 anni

Risorse: 250 milioni in due anni

120 milioni 1° anno, 130 milioni 2° anno

Delibera Regionale n° del

delibera ASL n° del

Attualmente presso i Dipartimenti di Prevenzione della Regione ed in particolare presso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di lavoro, esiste un variegato mondo di documentazione e bibliografia.

La nascita dell’ARPA con il distacco delle Sezioni Fisico/impiantistiche ed Epidemiologiche rischia di compromettere tale patrimonio.

La funzione di documentazione deve essere una presenza viva ed in continuo aggiornamento, locale, nazionale ed internazionale.

La storia dei centri regionali di documentazione è molto istruttiva in tal senso.

La Sezione di epidemiologia di Grugliasco sta sperimentando un progetto di fattibilità di un Centro Regionale di Documentazione.

Bisogna agire in sintonia con questo progetto onde creare le sinergie necessarie alla realizzazione di un sistema efficiente e funzionale.

Gli obiettivi quindi sono:

  1. dotare i servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Lavoro, della documentazione di base alle attività operative correnti;

  2. dotare i S.Pre.S.A.L. della strumentazione specifica per il collegamento e l’utilizzo delle banche dati e documentali esistenti (in sinergia con il progetto di rete informatica regionale)

  3. creare dei centri bibliografici specializzati nei S.Pre.S.A.L. (es. ad Alba per le macchine agricole, ad Asti per i pesticidi, a Biella per il Tessile, ad Alessandria per la Chimica di base, a Torino per la Meccanica, ecc.)

  4. formare gli operatori alla gestione della documentazione ed all’interrogazione dei centri di documentazione e delle banche dati nazionali ed internazionali.

Quindi gli obiettivi specifici che ci dobbiamo porre in questa fase di primo finanziamento di questo progetto sono:

  1. dotazione, a tutti i Servizi, di una documentazione cartacea ed elettronica di base;

  2. formazione dei centri specializzati per comparto;

  3. addestramento di tutti gli operatori (dirigenti, tecnici, tecnici sanitari ed amministrativi) alla consultazione ed all’uso, tramite seminari specifici.

Il costo preventivabile può essere stimato in:

  1. cento milioni per l’obiettivo 1

  2. cento milioni per l’obiettivo 2

  3. cinquanta milioni per l’obiettivo 3

Nel primo anno bisogna perseguire l’avvio dell’obiettivo 1 per l’80% e l’avvio dell’obiettivo 2 per il 40%, pari ad un finanziamento di £ 120 milioni.

Nel secondo anno si concluderà l’obiettivo 1 per il restante 20% e l’obiettivo 2 per il restante 60% e si attuerà l’obiettivo 3, pari ad un finanziamento di £ 130 milioni.

Allegato 4

, li

Al Ministero dell’Industria

del Commercio e dell’Artigianato

Direzione Generale della Produzione Industriale

Ispettorato Tecnico

via Molise, 19

00187 ROMA

Al Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale

Direzione Generale dei

Rapporti di Lavoro

Divisione VII

via Flavia, 6

00187 ROMA

prot. n°

Raccomandata A.R.

OGGETTO: non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della macchina del componente di sicurezza.

Comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPR 459/96 (regolamento di attuazione della DIRETTIVA MACCHINE)

In allegato alla presente si trasmette la relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all’allegato I del DPR 459/96 (Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine) redatta da operatori dello scrivente servizio.

Questa comunicazione viene inviata ai sensi dell’art. 7 comma 3 del decreto citato affinché codesto Ministero dell’Industria possa iniziare le procedure di accertamento previste dalla normativa.

 

Si resta in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti espletati e degli eventuali provvedimenti adottati.

 

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

 

Il responsabile del servizio

( )

RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

AI SENSI ART. 7.3 DPR 459/96

(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA MACCHINE)

 

DATI RELATIVI ALLA MACCHINA

MACCHINA (o "componente di sicurezza’’): _________________________________

MODELLO:____________________________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI__________________________________________________

ANNO DI COSTRUZIONE:_______________________________________________

COMPRESA NELL’ALLEGATO IV: NO o o

se SI indicare "l’organismo di certificazione notificato" che ha contribuito, a vario titolo, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, alla procedura di certificazione.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

DATI RELATIVI AL COSTRUTTORE O MANDATARIO

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE_____________________________________

INDIRIZZO: via _______________________ n° _______città______________(_____)

TELEFONO: ____________________________

 

DATI IDENTIFICATIVI A DOVE E’ STATA RINVENUTA

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE_____________________________________

INDIRIZZO: via ____________________ n° _______città_________________(_____)

DATA ACCERTAMENTO _____________________

ESTREMI DOCUMENTO ATTESTANTE LA CESSIONE DEL COSTRUTTORE

TIPO ________________________ N° _____________ DATA EMISSIONE________

 

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L’ACCERTAMENTO

AZIENDA USL __________________________ SERVIZIO_____________________

INDIRIZZO: via ______________________ n° _______città_______________(_____)

TELEFONO: ____________________ FAX___________________________________

OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI: ___________

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DI CUI ALL’ALLEGATO I

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

ACCERTAMENTO COLLEGATO AD UN INFORTUNIO:

NO o SÌ o

se , mortale:? NO o o

ALLEGATI:

1) Copia fattura acquisto macchina

2) Libretto istruzione

3) Fotografie

4)

 

Firma operatore che ha eseguito l’accertamento

Allegato 5

, li

All’Assessorato alla Sanità

servizio

della Regione

via

CAP

prot. n°

OGGETTO: non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della macchina del componente di sicurezza .

(regolamento di attuazione della DIRETTIVA MACCHINE)

 

In allegato alla presente si trasmettono:

  • la relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all’allegato I del DPR 459/96 (Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine) redatta da operatori dello scrivente servizio ed inviata ai Ministeri dell’Industria e del Lavoro in data ____ con nota prot. n° .
  • la relazione integrativa di segnalazione da cui risultano i provvedimenti adottati sulla base delle procedure di cui al D.Lgs. 758/96 nei confronti dell’utilizzatore e del costruttore/venditore.

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

Il responsabile del servizio

( )

 

RELAZIONE INTEGRATIVA

ALLA RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

AI SENSI ART. 7.3 DPR 459/96

(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA MACCHINE)

 

DATI RELATIVI ALLA MACCHINA

MACCHINA (o "componente di sicurezza’’):__________________________________

MODELLO:____________________________________________________________

DATI IDENTIFICATIVI__________________________________________________

ANNO DI COSTRUZIONE:_______________________________________________

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELL’UTILIZZATORE AI SENSI DEL D.Lgs. 758/94:

Disposizione: NO o SÌ o

Testo disposizione e norme di buona tecnica richiamate:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Prescrizione / notizia di reato: NO o SÌ o

Testo prescrizione e norme di legge violate:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

AI SENSI DELL’ART. 6 D.Lgs. 626/94 SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI CONTRAVVENZIONALI NEI CONFRONTI DI

Costruttore: NO o SÌ o

Venditore: NO o SÌ o

È STATO RICHIESTO L’ELENCO DELLE MACCHINE COSTRUITE IN PRECEDENZA

per trasmetterlo alle Az. USL competenti riguardo all’utilizzatore:

NO o SÌ o

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L’ACCERTAMENTO

AZIENDA USL __________________________ SERVIZIO_____________________

INDIRIZZO: via _____________________ n° _______città________________(_____)

TELEFONO: ____________________ FAX___________________________________

OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI: ___________

 

Firma operatore che ha eseguito l’accertamento

__________________

  

 

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