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LINEE GUIDA E MODALITA’ OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 626/94 IN RELAZIONE ALLA EMANAZIONE DEL DPR 459/96 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA "MACCHINE")
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Sommario:
1. PREMESSA La legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro e’ oggetto di un costante aggiornamento dettato dagli obblighi comunitari. Le innovazioni introdotte nel sistema legislativo italiano sono state attuate sulla base delle politiche comunitarie di integrazione che riguardano sia le azioni sociali che quelle per la libera circolazione delle merci. Le azioni sociali hanno prodotto direttive che hanno lo scopo di determinare i requisiti minimi di igiene e sicurezza a tutela di tutti i lavoratori della Unione europea. Nel nostro ordinamento nazionale queste direttive sono state recepite in particolare con D.Lgs 626/94 e successivi adeguamenti. I Servizi di Prevenzione della Azienda USL sono il soggetto titolare della funzione di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 23 del D.Lgs. 626/94 e art. 19 del D.Lgs. 758/94) ed hanno competenza su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla igiene del lavoro. Le azioni in materia di libera circolazione delle merci hanno portato alla emanazione di direttive di prodotto, tra le quali la la direttiva "macchine", che presentano implicazioni anche sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In questa direttiva sono stabiliti i requisiti di sicurezza e le caratteristiche tecniche che devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per garantire la libera circolazione degli stessi all’interno dei paesi dell’Unione. In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento di attuazione. Nel recepimento delle direttive di prodotto l’amministrazione titolare della funzione autorizzativa e di controllo sull’applicazione e’ il Ministero dell’Industria in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Ai servizi delle Aziende USL e’ riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione delle macchine che presentano deficienze ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e controllo. Se concettualmente la distinzione delle funzioni e degli ambiti di applicazione e’ chiara, esistono momenti di intersezione tra le due normative, con problemi di sovrapposizione e dualita’ applicative. Questo avviene in quanto le direttive, pur avendo finalita’ diverse, intervengono, di fatto, entrambe sulla sicurezza delle macchine. A livello applicativo va individuata una linea d’azione che permetta di utilizzare al meglio il potenziale preventivo delle legislazioni e non alimenti conflitti tra diverse amministrazioni. La distinzione si rende necessaria ora che specifiche legislazioni di disciplina delle produzioni industriali possono interagire con le azioni di controllo delle condizioni di lavoro. Il problema non era presente quando, con l’eccezione del materiale elettrico, non esistevano discipline della produzione industriale ed i servizi delle Aziende USL, nella loro azione ordinaria si occupavano di controllare le condizioni di lavoro, le condizioni di utilizzazione delle macchine e delle attrezzature con effetti anche sul controllo della produzione industriale. Questa attivita’ avveniva indicando caratteristiche da inserire su macchine di futura produzione. Va ricordato che buona parte delle circolari del Ministero del Lavoro hanno storicamente definito caratteristiche costruttive di macchine ed impianti dettando modifiche da realizzare in sede di produzione. I punti di interferenza tra le varie normative sono rappresentati dal fatto che il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. E’ una direttiva rivolta al costruttore, lo investe di responsabilita’ su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina gia’ in fase di progettazione. Il D.Lgs 626/94 tutela il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilita’ al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. E’ inoltre previsto un ambito di responsabilita’, ai sensi dell’art. 6, per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura. Occorre, infine, precisare che mentre il regolamento macchine e’ una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero dell’Industria), il D.Lgs. 626/94 è una norma a valenza penale, comporta che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall’organo di vigilanza della Azienda USL, così come indicato dall’art. 23 del D.Lgs. 626/94. 2. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine nuove Il primo quesito che si pone e’ rappresentato dalla eventuale presenza di macchine (o componenti di sicurezza) costruite prima della data del 21/9/96, ma non ancora immesse sul mercato o messe in servizio. Il DPR 459/96 non ha previsto un regime transitorio che consenta la immissione sul mercato di macchine costruite secondo la normativa previgente, come e’ avvenuto, ad esempio, per i DPI (dispositivi di protezione individuale) con il D.Lgs 475/92. L’unico riferimento ad un regime transitorio (art. 11) riguarda le macchine e le apparecchiature soggette in passato alla omologazione da parte dell’ISPESL e si riferisce essenzialmente alle macchine per le quali e’ gia’ stata inoltrata la relativa domanda di omologazione. E’, quindi, evidente che, fatta eccezione per quelle di cui all’art. 11, le macchine gia’ costruite ma ancora giacenti presso l’azienda costruttrice alla data del 21/9/96, al momento della immissione sul mercato dovranno rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ed essere corredate da marcatura CE, da dichiarazione di conformita’ e da manuale d’istruzioni per l’uso. Questa interpretazione e’ peraltro confermata nella pubblicazione monografica "Normativa comunitaria sulle macchine", diffusa dall’ISPESL e contenente i commenti sulla direttiva macchine e le risposte a quesiti interpretativi date dal Comitato Permanente, dove viene chiaramente specificato che per "commercializzazione" di una macchina (immissione sul mercato) si intende la prima messa a disposizione sul territorio comunitario di " ...ogni singola macchina materialmente esistente e completa, a prescindere dal momento o dal luogo in cui e’ stata fabbricata.....". Nel caso, invece, di macchine gia’ immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 (ad esempio quelle gia’ fornite al rivenditore o quelle gia’ vendute), ma non ancora messe in servizio, non essendo piu’ nella possibilita’ del costruttore la realizzazione delle eventuali modifiche, si ritiene che non siano assoggettabili alla nuova normativa. Questa considerazione e’ motivata dal fatto che il richiamo alla "messa in servizio" sia da riferire essenzialmente alle macchine che subiscono modifiche costruttive e che vengono reimmesse in servizio sia nel caso che queste modifiche avvengano presso il costruttore (si verifica quindi una nuova immissione sul mercato) che nel caso di modifiche presso l’utilizzatore (nuova messa in servizio). Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine gia’ in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente "modificate" Nel punto 3 dell’art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione potrebbero emergere differenti interpretazioni soprattutto relativamente alla manutenzione straordinaria. Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la finalita’ prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneita’ nella commercializzazione su tutto il territorio dell’Unione europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la macchina in oggetto. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel capitolo seguente vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano l’obbligo di certificazione. Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione. 3. MACCHINE GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE) Il mercato dell’usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e cio’ rende necessario una sua regolamentazione al fine di consentire la commercializzazione di macchine ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza. La linea di comportamento indicata si prefigge, pertanto, l’obbiettivo della sicurezza ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono richiesti per il rispetto pedissequo del DPR 459/96. Nel seguito verranno considerati i casi piu’ frequenti che si potranno incontrare nella pratica. Nel documento si intende per:
Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali e’ richiesta la "marcatura CE" della macchina:
Esempi di modifiche che non richiedono la "marcatura CE" della macchina:
N.B.: nel caso di schermi mobili automatici per la protezione di macchine di cui ai punti A9-10-11 dell’allegato IV del DPR 459/96, il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all’art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, punto 3.
N.B.: Il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all’art. 4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell’allegato IV, lettera B, punto 1. A) Permuta contro nuovo acquisto Secondo il DPR 459/96, l’utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1). Considerato, pero’, che non si e’ in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi e’ intenzione di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che, l’obbligo di attestare la conformita’ della macchina alle norme previgenti all’atto della vendita (art. 11, comma 1) compete solamente al rivenditore della stessa. Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:
B) Vendita ad un altro utilizzatore diretto Il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) deve attestare la conformita’ della macchina alla legislazione previgente, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d’uso (art. 11, comma 1 del DPR 459/96). C) Cessione per conto vendita Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita e’ tenuto ad attestare la conformita’ della macchina alla legislazione previgente. NOTE: In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (ad es.: "ricondizionamento") l’obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformita’ ricade:
Obblighi del curatore fallimentare In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti. 4. ATTIVITA’ DI VIGILANZA: MODALITA’ OPERATIVE In premessa si ricorda che la legislazione inerente la sicurezza del lavoro non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine da lui utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza pur risultando formalmente marcate CE. Bisogna però tener conto del fatto che il D.P.R. 459/96 sottolinea la responsabilità del costruttore (o mandatario) a produrre e commercializzare macchine dotate di idonei requisiti di sicurezza prevedendo che le macchine siano provviste di marcatura, di dichiarazione di conformità e di manuale d’istruzioni d’uso. Al fine di un’equilibrata applicazione della normativa, gli operatori, in sede di sopralluogo, constatata la inosservanza a norme di sicurezza delle macchine dovranno valutare se le carenze riscontrate siano palesi o se le stesse si siano già manifestate in sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte. Si rammenta che un acquisto potrebbe essere considerato incauto quando le caratteristiche della macchina o il suo prezzo d’acquisto sono molto divergenti da quanto offerto da altri produttori. Sulla base di quanto sopra illustrato si individuano le linee comportamentali da adottare a seconda degli specifici casi. 1) Carenze palesi o già manifestate in sede di utilizzo Qualora gli organi di vigilanza delle Aziende Usl, nel corso dell’attività ispettiva accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, costruito o venduto dopo il 21/9/96, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del D.P.R.459/96 procederanno riconoscendo la sussistenza di responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell’utilizzatore (datore di lavoro). In particolare si attiveranno due distinte procedure: 1a) L’iter amministrativo, tracciato dal regolamento (D.P.R.459/96), dando comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro (si utilizzi allo scopo il modello proposto in allegato). Questa procedura interessa il costruttore o mandatario e viene svolta nell’ambito delle azioni di controllo della produzione industriale. E’ il caso di ricordare che prima di effettuare la segnalazione si dovrà accertare che la macchina sia stata utilizzata in modo conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante e che non abbia subito modifiche in sede di utilizzo. Si fornisce inoltre l’indicazione di segnalare casi in modo ben documentato e non semplici sospetti di irregolarità. 1b) L’iter penale, nei confronti di tutti i soggetti interessati (costruttore/mandatario, venditore, utilizzatore) applicando le procedure previste per ciascuno dei soggetti coinvolti e che verranno di seguito illustrate. Nei confronti dell’utilizzatore la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 prevede l’adozione di un provvedimento contravvenzionale accompagnato dall’emanazione di una prescrizione contenente i termini di adeguamento. L’installazione degli apprestamenti antinfortunistici da parte dell’utilizzatore, tali da eliminare le condizioni di rischio, permettera’ di ammettere il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa. Nel caso di situazioni di particolare gravità, quando l’incolumità dei lavoratori può correre gravi rischi con il prosieguo dell’utilizzo della macchina, i servizi potranno adottare la misura cautelare del sequestro preventivo della macchina. Rimane da valutare l’aspetto connesso alla marcatura CE la quale, seppure formalmente presente, era evidentemente apposta in modo improprio. Si ritiene che questo aspetto debba rimanere sospeso in attesa che la procedura di segnalazione ai Ministeri compia il suo iter. Gli esiti degli accertamenti e dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Industria permetteranno di dare soluzione a questo aspetto. Nei confronti del venditore e del costruttore (o mandatario) sono ravvisabili la violazione dell’art. 6 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche per il reato connesso alla vendita (venditore) ed alla costruzione (costruttore). Si fa presente che il reato connesso alla vendita e/o alla costruzione sono reati a condotta esaurita in cui la condotta penalmente rilevante è cessata. In questi casi al contravventore non è applicabile il D.Lgs. 758/94 e quindi non può essere impartita la prescrizione e conseguentemente essere ammesso al pagamento della sanzione in sede amministrativa: questo in ragione del fatto che la macchina difforme non è piu’ in possesso del contravventore ed egli non può materialmente operare per eliminare le conseguenze dannose del reato. In questo caso la notizia di reato seguirà le procedure ordinarie della legislazione penale con la possibilità di accedere alla oblazione speciale ai sensi dell’art. 162 bis C.P. Posto il fatto che l’azione di vigilanza è avvenuta nel territorio in cui il servizio dell’Azienda USL è competente (luogo di accertamento del reato) occorre individuare gli uffici giudiziari a cui inviare le notizie di reato. Per quanto riguarda l’utilizzatore è la Procura territorialmente competente a cui il servizio si riferisce quotidianamente. Riguardo alle notizie di reato relative al venditore ed al costruttore queste saranno inviate alle Procure territorialmente competenti rispetto al luogo consumativo del reato. Nel caso in cui i servizi delle Aziende USL trovino macchine che presentano situazioni di rischio grave ed immediato, oltre alla possibilità di adottare la misura cautelare del sequestro preventivo già illustrato in precedenza, potranno adottare specifiche azioni volte ad eliminare tali condizioni pericolose sul restante parco macchine venduto ed utilizzato. In questo caso il servizio che ha eseguito gli accertamenti potrà richiedere al costruttore l’elenco delle macchine vendute per poi trasmetterlo alle Regioni interessate al fine di effettuare i necessari interventi presso gli utilizzatori. Le comunicazioni dovranno essere adeguatamente motivate e corredate di tutta la documentazione necessaria. Questa azione, da utilizzare solamente per fronteggiare gravi situazioni di rischio, viene esperita nel campo della tutela sociale e presso gli utilizzatori. Non interferisce con le logiche di immissione sul mercato, risulta pienamente legittima e doverosa quando ne ricorrono i presupposti. 2) Carenze occulte Si intendono per carenze occulte quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina. In questo caso si fornisce l’indicazione di procedere con la sanzione nei confronti del solo costruttore in quanto questi è l’unico soggetto che era a conoscenza, o che aveva il dovere di conoscere, quanto progettato e che aveva la responsabilità di costruire macchine sicure. In particolare si attiveranno: 2a) l’iter amministrativo, tracciato dal regolamento (D.P.R. 459/96), dando comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro così come descritto in precedenza al punto 1a). Si tratta di una procedura che interessa il costruttore o mandatario. 2b) L’iter penale nei confronti del costruttore contestando la violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94 così come descritto in precedenza al punto1b). Per questo tipo di carenze si ritiene che non possa essere coinvolto il venditore. Nei confronti dell’utilizzatore, considerando lo stesso non responsabile per la situazione in essere, non possono essere emanate "prescrizioni". Dovendo al contempo intervenire per richiedere le modifiche necessarie alla macchina, si consiglia di utilizzare lo strumento dispositivo previsto dall’art.10 del D.P.R. 520/55. L’inosservanza al provvedimento adottato espone l’inadempiente alla sanzione di cui all’art.11 del D.Lgs. 758/94. Riguardo al problema della marcatura CE si rinvia alle conclusioni indicate in precedenza al punto 1b). 3) Casi particolari Di seguito vengono presi in esame alcuni casi particolari con l’avvertenza che gli esempi non esauriscono l’insieme delle situazioni che si possono incontrare nel corso dell’attività. 3a) Macchine marcate immesse sul mercato prima del 21/9/96 In questo caso i servizi procederanno come se le macchine fossero state prodotte e immesse sul mercato dopo il 21/9/06 applicando le procedure specifiche del caso. 3b) Macchine costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE Qualora nella attività di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine di nuova costruzione, soggette alle disposizioni del D.P.R. 459/96, costruite dopo il 21/9/96 e prive di marcatura CE e/o dichiarazione di conformità e/o di manuale di istruzione d’uso, procederanno penalmente nei confronti del costruttore e del venditore per violazione dell’art.6 del D.Lgs. 626/94. La carenza rilevata andrà inoltre segnalata ai Ministeri competenti. Nei confronti dell’utilizzatore sara’ possibile contestare la violazione dell’art. 35 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche. 3c) Azione connessa ad indagini per infortunio sul lavoro Le attività di accertamento per il reato di lesioni personali colpose a seguito di infortunio sul lavoro continuano ad essere svolte con le procedure già utilizzate. Se dagli accertamenti effettuati emergono carenze alle macchine che hanno determinato l’infortunio sarà cura del servizio attivare le procedure prima indicate per la parte attinente al caso in esame. 3d) Cessione di macchine gia’ in uso prima del 21/9/96 e prive di marcatura CE Qualora nelle attivita’ di vigilanza i servizi delle Aziende USL verifichino la presenza di macchine gia’ immesse sul mercato e messe in servizio prima del 21/9/96 (macchine usate) e cedute ad altri utilizzatori dopo tale data, prive dell’attestazione di conformita’ previsto dall’art. 11 comma 1, dovranno procedere nei confronti del venditore contestando la violazione dell’art. 6 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche. 4) Documentazione inerente le macchine Si forniscono le seguenti precisazioni sulla documentazione inerente le macchine marcate CE.. 4a) Dichiarazione di conformità Costituisce parte integrante della macchina, deve accompagnarla negli eventuali spostamenti di sede, deve essere disponibile presso l’utizzatore. Si deve porre attenzione nel verificare che i contenuti siano quelli previsti nell’allegato II del D.P.R. 459/96. Nel caso venga rilevata una carenza questa va segnalata ai Ministeri competenti. 4b) Manuale di istruzioni per l’uso Deve accompagnare la macchina e deve comprendere i contenuti informativi previsti al punto 1.7.4 dell’allegato I al D.P.R.459/96. Nota: Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera a) del D.P.R. 224/88 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16/4/87 n. 183) viene individuato come difettoso anche quel prodotto per il quale non sono fornite sufficienti informazioni ed istruzioni. 4c) Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico deve essere disponibile presso la sede del costruttore o del suo mandatario e non presso l’utilizzatore. La richiesta di visione del fascicolo tecnico deve essere debitamente motivata ed è di competenza delle Autorità nazionali deputate al controllo di conformità. Per l’Italia si tratta dei Ministeri dell’Industria e del Lavoro. I servizi di vigilanza delle Aziende USL non rientrano tra i soggetti titolari di questo potere. 5. NORME ARMONIZZATE E NORME DI BUONA TECNICA Il costruttore ha l’obbligo di produrre macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I. Le modalita’ esecutive sono lasciate alla scelta del costruttore stesso. L’art. 2 del DPR 459/96 precisa inoltre che "si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformita’ alle norme armonizzate che li riguardano". Tale affermazione introduce, anche nel campo della sicurezza in generale delle macchine, il concetto di presunzione di regolarita’ gia’ previsto dalla legge 186/68 per le apparecchiature e gli impianti elettrici: la rispondenza di questi impianti alle norme CEI determina la loro conformita’ alla regola dell’arte. Nella normale attivita’ di vigilanza queste apparecchiature e questi impianti elettrici sono considerati conformi alla legislazione vigente e, quindi, non vengono richieste prescrizioni aggiuntive. Sulla base di quanto previsto dal DPR 459/96, ed in analogia con quanto avviene con gli impianti elettrici, in presenza di macchine realizzate in conformita’ alle norme armonizzate non sono, quindi, prevedibili richieste o prescrizioni aggiuntive relativamente alle situazioni pericolose considerate dalle norme armonizzate stesse. Si ricorda a tale proposito che, considerando le prescrizioni dell’allegato I del DPR 459/96 come un ampliamento di quanto gia’ disposto dal DPR 547/55, una macchina che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’allegato I e’ una macchina sicuramente conforme anche alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96. L’art. 3 del DPR 459/96 prevede inoltre che, in assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’Industria individui i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. Tale elemento consente di affermare che i principi sopraesposti con riferimento alle norme armonizzate debbano essere estesi anche alle norme nazionali quando si e’ in presenza di un loro riconoscimento ufficiale. Anche in assenza di un riconoscimento formale, che deve essere attuato mediante decreto del Ministero dell’Industria, le norme UNI e CEI, dopo l’approvazione della Commissione Centrale Tecnica, possono gia’ ritenersi applicabili sia perche’, per definizione, hanno gia’ raccolto in Italia il consenso delle parti interessate, sia per il fatto che sono state elaborate da enti ufficialmente preposti. Nell’attivita’ di vigilanza e’ pertanto opportuno che, anche al fine di una omogeneizzazione delle valutazioni e delle prescrizioni, gli operatori dei servizi di prevenzione si riferiscano essenzialmente alle norme armonizzate ed alle norme nazionali riconosciute ufficialmente per valutare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e, conseguentemente, delle disposizioni generiche del DPR 547/55, tuttora vigenti. In assenza di norme armonizzate o di norme nazionali il riferimento ai progetti di norma (prEN) puo’ essere utile sempre al fine di omogeneizzare i comportamenti dei progettisti, dei costruttori e degli operatori di vigilanza. Per la conoscenza e l’utilizzo delle norme armonizzate viene allegato un elenco aggiornato di tali norme con l’indicazione anche dei progetti di norma gia’ predisposti (prEN) ed in fase di approvazione. Un problema specifico connesso all’uso delle norme tecniche in genere e’ rappresentato dalla necessita’ di intervenire modificando le macchine, le attrezzature e gli impianti in relazione alla "evoluzione delle conoscenze tecniche": l’aggiornamento di vecchie norme o la definizione di nuove norme comporterebbe automaticamente l’obbligo di adeguamento. Anche su questo aspetto e’ opportuna una precisazione, sempre in analogia con quanto avviene per gli impianti elettrici. Se la modifica alla vecchia norma tecnica (o la elaborazione di una nuova norma) e’ indirizzata alla definizione di un aspetto di sicurezza trascurato o poco conosciuto nel passato e, quindi, per la eliminazione o la riduzione del rischio, diventa necessaria l’applicazione della nuova norma, l’obbligo di adeguamento appare imprescindibile. Nel caso, invece, di adeguamenti della norma che comportano una miglior definizione degli aspetti di sicurezza o delle modalita’ di bonifica, ma non comportano una sostanziale riduzione di una condizione di rischio, l’adeguamento non si ritiene obbligatorio. Nella sostanza, se si e’ in presenza di una macchina costruita nel rispetto di una norma tecnica preesistente e che, attraverso l’analisi e la valutazione dei rischi, non presenta situazioni di pericolo non affrontate e non risolte, l’adeguamento alla evoluzione delle norme tecniche appare superfluo e non giustificato. Questa considerazione e’ determinata dalla constatata impossibilita’ tecnica di realizzare, in alcuni casi, gli adeguamenti richiesti dalla modifica delle norme tecniche e, quindi, dalla eventuale necessita’ di alienare la macchina in oggetto. Se questa macchina era "sicura" al momento della costruzione e rimane tuttora "sicura" non potra’ essere giudicata non conforme alla legislazione vigente solamente per la presenza di una evoluzione della norma tecnica di riferimento. 6. MACCHINE RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 12/9/59 Le macchine rientranti nella disciplina di cui al D.M. 12/9/59 ed in particolare:
messe in servizio dopo l’entrata in vigore del DPR 459/96, mantengono l’obbligo di denuncia al dipartimento ISPESL competente per territorio dell’avvenuta installazione. Quelle gia’ immesse sul mercato o messe in servizio tra il 1° gennaio 1993 ed il 20 settembre 1996, per le quali e’ stata presentata domanda di omologazione all’ISPESL, seguono, in alternativa, le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 11 del DPR 459/96. Quelle gia’ immesse sul mercato o messe in servizio prima del 1° gennaio 1993 ed in attesa di omologazione da parte dell’ISPESL, seguono il processo di omologazione attuato dall’Istituto stesso. Delle macchine prima elencate, usufruiscono della deroga di cui al comma 4 dell’art. 11, i ponti sospesi muniti di argano e i ponti mobili sviluppabili su carro. A partire la 21 settembre 1996, il DPR 459/96 va applicato anche ai montacarichi, e ai relativi componenti di sicurezza, destinati al trasporto di sole cose, aventi cabina accessibile o meno alle persone, di qualsiasi portata, scorrenti su guide di qualsiasi inclinazione, fissi o mobili oppure trasferibili. Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96 gli ascensori ed i montacarichi descritti alle lettere p, q, r, s, t dell’art. 1, comma 5. 7. ALLEGATI
Allegato 1 Elenco aggiornato al 22/3/97 delle norme armonizzate Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione della direttiva 89/392/CEE del consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine (1), modificata dalle direttive del Consiglio 91/368/CEE (2), 93/44/CEE (3) e 93/68/CEE (4) (97/C 93/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell’ambito delle direttive)
(1) Gu n. L 183 del 29.6.1989, pag. 9 (2) Gu n. L 198 del 22.7.1991, pag. 16 (3) Gu n. L 175 del 19.6.1993, pag. 12 (4) Gu n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1
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AVVERTIMENTO :
La Commissione assicura l’aggiornamento della presente lista.
(1) GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 32 (2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8 (3) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30 Norme in preparazione di supporto alla Direttiva macchine Le NORME TECNICHE sono documenti elaborati con il consenso delle parti interessate, la cui osservanza è volontaria: non hanno valore legale. a meno che non siano richiamati nel testo di una disposizione legislativa. Le NORME TECNICHE ARMONIZZATE ai sensi della Direttiva Macchine, e in generale delle Direttive "nuovo approccio" sono quelle norme il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Per quanto concerne la Sicurezza, pur rimanendo volontaria la loro applicazione, una macchina che ne soddisfa i requisiti sarà presunta "sicura". E’ dunque evidente il ruolo fondamentale delle norme per sostenere i requisiti essenziali della direttiva: Esse vengono preparate presso il CEN/CENELEC con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, che si riuniscono in Comitati Tecnici e gruppi di lavoro. Pur essendo allo stato attuale disponibili poche norme armonizzate, ci sono circa quaranta Comitati Tecnici coinvolti che stanno lavorando per la preparazione di circa 550 norme, con il coinvolgimento, diretto o indiretto, di tutta l’industria dei Paesi CEE e di quelli dell’area del libero scambio (EFTA). L’approvazione delle norme avviene con voto ponderato conformemente alle regole del CEN/CENELEC. Il testo, pur rimanendo esse di applicazione volontaria, deve obbligatoriamente essere recepito dagli Enti Normatori dei Paesi Membri (per l’Italia l’UNI o il CEI). Divisione delle norme in preparazione Norme A: Generali Valide indistintamente per tutte le macchine. Rientrano in questa famiglia:
Norme B: Aspetti e dispositivi di sicurezza Sono norme che possono essere utilizzate da chi prepara le norme C specifiche: si dividono a loro volta in:
Norme C: Sicurezza di macchine o famiglie di macchine Sono le norme specifiche per le singole famiglie di macchine: tessili, per la lavorazione del legno, per l’imballaggio, per conceria, ecc. Una norma C deve contenere:
Note
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano Viale Monza 259 20126 Milano Tel. 02- 257731 Fax 02-25773222 Allegato 2 PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DI "BIBLIOTECHE" DELLA NORMATIVA TECNICA PRESSO LE AZIENDE USL L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e’ uno degli organismi ufficiali preposti per la elaborazione e la diffusione della normativa tecnica nazionale ed europea. Ogni Azienda USL dovra’ essere associata all’UNI per poter usufruire delle informazioni periodiche sulla emanazione di nuove norme armonizzate. Come documentazione di partenza si segnala l’opportunita’ di acquisire la Selezione 6 "Norme ex-D.Lgs 626/94" (465 norme UNI) e la Selezione 7 "Norme ex-Direttiva macchine (289 norme UNI) che possono essere acquistate con sconti ulteriori rispetto a quelli praticati ai soci UNI. L’aggiornamento delle sopracitate raccolte puo’ avvenire semplicemente attraverso il servizio gratuito di "Abbonamento alle selezioni" che fornisce mensilmente a tutti i soci le nuove norme e gli aggiornamenti di quelle in vigore. I progetti di norma (prEN), che rappresentano pur sempre lo stato dell’arte in fase di armonizzazione, non compaiono nelle selezioni UNI ma possono comunque essere acquisiti attraverso l’UNI stesso con le medesime condizioni di vendita proposte per le norme EN. Le informazioni relative a questi progetti di norma possono essere assunte attraverso il settore diffusione dell’UNI, che aggiorna periodicamente la situazione dei progetti di norma di tipo A e B elaborati, o, per quanto riguarda le norme di tipo C, attraverso i segretari tecnici dell’UNI incaricati per i diversi settori d’intervento. Per i fondi necessari si evidenzia la necessita’ di destinare a queste acquisizioni documentali parte degli introiti derivanti dalle sanzioni ex D.Lgs 758/94, come gia’ avviene in alcune Regioni o singole Aziende USL. A tale proposito si allega il progetto elaborato dalla Regione Piemonte che definisce le dotazioni finanziarie e stabilisce le modalita’ operative. Allegato 3
Progetto Regionale fondi 758 documentazione negli SPreSAL
Tempo: 2 anni Risorse: 250 milioni in due anni 120 milioni 1° anno, 130 milioni 2° anno Delibera Regionale n° del delibera ASL n° del Attualmente presso i Dipartimenti di Prevenzione della Regione ed in particolare presso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di lavoro, esiste un variegato mondo di documentazione e bibliografia. La nascita dell’ARPA con il distacco delle Sezioni Fisico/impiantistiche ed Epidemiologiche rischia di compromettere tale patrimonio. La funzione di documentazione deve essere una presenza viva ed in continuo aggiornamento, locale, nazionale ed internazionale. La storia dei centri regionali di documentazione è molto istruttiva in tal senso. La Sezione di epidemiologia di Grugliasco sta sperimentando un progetto di fattibilità di un Centro Regionale di Documentazione. Bisogna agire in sintonia con questo progetto onde creare le sinergie necessarie alla realizzazione di un sistema efficiente e funzionale. Gli obiettivi quindi sono:
Quindi gli obiettivi specifici che ci dobbiamo porre in questa fase di primo finanziamento di questo progetto sono:
Il costo preventivabile può essere stimato in:
Nel primo anno bisogna perseguire l’avvio dell’obiettivo 1 per l’80% e l’avvio dell’obiettivo 2 per il 40%, pari ad un finanziamento di £ 120 milioni. Nel secondo anno si concluderà l’obiettivo 1 per il restante 20% e l’obiettivo 2 per il restante 60% e si attuerà l’obiettivo 3, pari ad un finanziamento di £ 130 milioni. Allegato 4 , li Al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato Direzione Generale della Produzione Industriale Ispettorato Tecnico via Molise, 19 00187 ROMA Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Divisione VII via Flavia, 6 00187 ROMA prot. n° Raccomandata A.R. OGGETTO: non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della macchina del componente di sicurezza. Comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPR 459/96 (regolamento di attuazione della DIRETTIVA MACCHINE) In allegato alla presente si trasmette la relazione di accertamento di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all’allegato I del DPR 459/96 (Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine) redatta da operatori dello scrivente servizio. Questa comunicazione viene inviata ai sensi dell’art. 7 comma 3 del decreto citato affinché codesto Ministero dell’Industria possa iniziare le procedure di accertamento previste dalla normativa.
Si resta in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti espletati e degli eventuali provvedimenti adottati.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Il responsabile del servizio ( ) RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA AI SENSI ART. 7.3 DPR 459/96 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA MACCHINE)
DATI RELATIVI ALLA MACCHINA MACCHINA (o "componente di sicurezza’’): _________________________________ MODELLO:____________________________________________________________ DATI IDENTIFICATIVI__________________________________________________ ANNO DI COSTRUZIONE:_______________________________________________ COMPRESA NELL’ALLEGATO IV: NO o SÌ o se SI indicare "l’organismo di certificazione notificato" che ha contribuito, a vario titolo, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, alla procedura di certificazione. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL COSTRUTTORE O MANDATARIO NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE_____________________________________ INDIRIZZO: via _______________________ n° _______città______________(_____) TELEFONO: ____________________________
DATI IDENTIFICATIVI A DOVE E’ STATA RINVENUTA NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE_____________________________________ INDIRIZZO: via ____________________ n° _______città_________________(_____) DATA ACCERTAMENTO _____________________ ESTREMI DOCUMENTO ATTESTANTE LA CESSIONE DEL COSTRUTTORE TIPO ________________________ N° _____________ DATA EMISSIONE________
DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L’ACCERTAMENTO AZIENDA USL __________________________ SERVIZIO_____________________ INDIRIZZO: via ______________________ n° _______città_______________(_____) TELEFONO: ____________________ FAX___________________________________ OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI: ___________ MOTIVI DI NON CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DI CUI ALL’ALLEGATO I _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
ACCERTAMENTO COLLEGATO AD UN INFORTUNIO: NO o SÌ o se SÌ, mortale:? NO o SÌ o ALLEGATI: 1) Copia fattura acquisto macchina 2) Libretto istruzione 3) Fotografie 4)
Firma operatore che ha eseguito l’accertamento Allegato 5 , li All’Assessorato alla Sanità servizio della Regione via CAP prot. n° OGGETTO: non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della macchina del componente di sicurezza . (regolamento di attuazione della DIRETTIVA MACCHINE)
In allegato alla presente si trasmettono:
Con l’occasione si porgono distinti saluti. Il responsabile del servizio ( )
RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA AI SENSI ART. 7.3 DPR 459/96 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTIVA MACCHINE)
DATI RELATIVI ALLA MACCHINA MACCHINA (o "componente di sicurezza’’):__________________________________ MODELLO:____________________________________________________________ DATI IDENTIFICATIVI__________________________________________________ ANNO DI COSTRUZIONE:_______________________________________________
PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEI CONFRONTI DELL’UTILIZZATORE AI SENSI DEL D.Lgs. 758/94: Disposizione: NO o SÌ o Testo disposizione e norme di buona tecnica richiamate: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Prescrizione / notizia di reato: NO o SÌ o Testo prescrizione e norme di legge violate: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
AI SENSI DELL’ART. 6 D.Lgs. 626/94 SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI CONTRAVVENZIONALI NEI CONFRONTI DI Costruttore: NO o SÌ o Venditore: NO o SÌ o È STATO RICHIESTO L’ELENCO DELLE MACCHINE COSTRUITE IN PRECEDENZA per trasmetterlo alle Az. USL competenti riguardo all’utilizzatore: NO o SÌ o DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L’ACCERTAMENTO AZIENDA USL __________________________ SERVIZIO_____________________ INDIRIZZO: via _____________________ n° _______città________________(_____) TELEFONO: ____________________ FAX___________________________________ OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI: ___________
Firma operatore che ha eseguito l’accertamento __________________ |
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| Approvato il 9 ottobre 1997 dai Presidenti delle Regioni |
"In primo piano" |
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| e Province Autonome e Trento e Bolzano |
maggio 2001 |
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| nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dei testi sopra riportati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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