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Queste Linee guida sono state
elaborate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL della provincia di Bergamo.
Si ringraziano: Teresa Ferrari,
Enrico Gotti, Adele Leidi, Piero Imbrogno.
Linee guida per la tutela
delle lavoratrici madri.
INDICE
Scopo
Campo di applicazione
Legislazione di riferimento
Indicatori di risultato
Indicazione modulistica
Contenuto
Data
composizione: novembre 2000 - Data modifica: 19.01.2001
Queste Linee guida sono state elaborate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL
della provincia di Bergamo.
Premessa
Scopo
del documento
Lo
scopo delle seguenti Linee guida è quello di evidenziare il contributo che il
nostro Servizio può dare , in collaborazione con la Direzione Provinciale del
Lavoro (DPL), alla tutela della salute nei luoghi di lavoro delle lavoratrici
madri (ed indirettamente del prodotto del concepimento), mediante la verifica
delle misure preventive attuate ai sensi della normativa vigente, nel rispetto
di quanto stabilito dalla Corte costituzionale sulle competenze specifiche del
Servizio ispezione del lavoro (della DPL) in materia di tutela delle lavoratrici
madri (vedasi oltre).
Obiettivi
Azione
sinergica con la DPL al fine di una maggior tutela della salute lavoratrici
madri
Eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali
per le gravide , per l’embrione ed il feto, in articolare a fattori di rischio
abortigeni, a fattori mutageni e teratogeni.
Campo
di applicazione
Tutte
le realtà produttive oggetto di verifica in cui lavorano donne in età fertile
Vedasi anche D.Lgs. 645/96
Legislazione
di riferimento
Legge
1204/71
DPR 1026/76
Legge 9 dicembre 1977, n.903
Legge 5/2/92, n.104,
Decreto Legislativo 626/94
Decreto Legislativo 645/96
Sentenza della Corte Costituzionale, n.373 del dicembre 1997
Circolare 4 marzo 1998 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti
Decreto Lgs. N.532/99 in materia di lavoro notturno.
Legge 5 febbraio 1999, n.25
Legge 8 marzo 2000 N.53.
Indicatori
di attività e di risultato
N.
di schede compilate sulla tutela della lavoratrice madre durante il Monitoraggio
626 e durante i sopralluoghi nelle aziende.
N. segnalazione di violazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro (Da
concordare con la DPL)
N. di violazioni direttamente contestate dal Servizio(Da concordare con la DPL)
N. di pareri rilasciati alla DPL
Indicazione
modulistica:
Scheda
da inserire nel questionario Monitoraggio 626/94.
Modulistica standard per rilascio di pareri richiesti dalla DPL (Servizio
Ispezione del Lavoro) sulla compatibilità della mansione assegnata alla
lavoratrice madre.
Bibliografia
Atti
del Convegno Tutela e prevenzione della salute delle lavoratrici “Donna salute
e lavoro” Mazzotta , Milano 1975
Buscaglia M. e Peragallo M. “Ambiente e gravidanza. Influenza dei fattori
nocivi ambientali e lavorativi sulla funzione riproduttiva” . In Collana
monografica di Clinica ostetrica e ginecologica, coese, Palermo 1982;
Maternità e Lavoro: “Valutazione della compatibilità della mansione” in
Bollettino dell’Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici , n. 31 1997
Regione Lombardia –Assessorato della Sanità “La salute della donna che
lavora” In Notizie di Igiene , 3 , 1981;
LINEE
GUIDA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Lo
scopo delle seguenti Linee guida è quello di evidenziare il contributo che il
nostro Servizio può dare , in collaborazione con la Direzione Provinciale del
Lavoro (DPL), alla tutela della salute nei luoghi di lavoro delle lavoratrici
madri (ed indirettamente del prodotto del concepimento), mediante la verifica
delle misure preventive attuate ai sensi della normativa vigente, nel rispetto
di quanto stabilito dalla Corte costituzionale sulle competenze specifiche del
Servizio ispezione del lavoro (della DPL) in materia di tutela delle lavoratrici
madri (vedasi oltre). Il principale obiettivo è
un’azione sinergica con la DPL al fine di una maggior tutela della salute
lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a
fattori di rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto,
con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e
teratogeni .Il campo di applicazione è la realtà produttiva oggetto di
verifica in cui lavorano donne in età fertile(Vedasi anche D.Lgs. 645/96)
CAMPO
DI APPLICAZIONE del D.Lgs 645/96
Il
Decreto 645/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette
mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.
Con il termine di lavoratrici si intendono le lavoratrici subordinate (alle
quali si applica la precedente Legge 1204/71); si ritiene opportuno, comunque,
che il datore di lavoro estenda la tutela alle lavoratrici che, ai sensi
dell’art.2 del decreto 626/94, risultino equiparate alle lavoratrici
subordinate (socie lavoratrici di cooperative o di società, utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviate presso datori di lavoro, allieve degli istituti di istruzione e
universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici).
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO
Il
datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori prevista dal Decreto 626/94, deve valutare i rischi per
la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a sette mesi dopo il parto con particolare riguardo
all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni
di lavoro che vengono elencati all’Allegato I, qui di seguito riportato.
ALLEGATO I
AGENTI
1)
Agenti
fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del
feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorso-lombari:
rumore;
radiazioni ionizzanti;
radiazioni non ionizzanti;
sollecitazioni termiche;
movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all’interno sia all’esterno
dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all’attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a sette mesi dopo il parto.
2) Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art.75 del
Decreto 626/94 (art.75, comma1, lettera b: agente biologico del gruppo 2:un
agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma 1, lettera c:
agente biologico del gruppo3: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche. Comma 1, lettera d: agente biologico del
gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un
elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche) nella misura in cui sia noto che
tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora
nell’allegato II.
3) Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in
pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino
ancora nell’Allegato II:
sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili); R45 (può
provocare il cancro);R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e R47
(può provocare malformazioni congenite) purchè non figurino ancora
nell’Allegato II;
agenti chimici che figurino nell’allegato VIII del decreto 626/94 (1.
Produzione d’auramina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli
idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella
pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi
forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Lavoro comportante
l’esposizione a polvere di legno duro.)
mercurio e suoi derivati;
medicamenti antimitotici;
monossido di carbonio;
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
PROCESSI
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto 626/94(come
sopra)
CONDIZIONI DI LAVORO
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non
esauriente.
Al termine della suddetta valutazione il datore di lavoro deve individuare le
misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la
sicurezza delle lavoratrici. Il datore di lavoro è quindi chiamato a compiere,
in relazione agli specifici rischi, un percorso che comprende l’individuazione
delle fonti di rischio, la valutazione dell’entità del rischio e
l’individuazione delle modalità mediante le quali tutelare la salute delle
lavoratrici in questione.
E’ preferibile che il datore di lavoro soggetto all’obbligo di redazione del
documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell’art.4 comma 2 del Decreto
626/94) integri tale documento con le valutazioni in merito ai rischi per le
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi
dopo il parto e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
Spetta inoltre al datore di lavoro l’obbligo di informare le lavoratrici ed
i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le
conseguenti misure adottate.
Viene ribadito il divieto del datore di lavoro di esporre le lavoratrici di cui
sopra ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come previsto dall’art.3
della Legge 1204/71 e dall’art.5 del DPR 1026/76. Tale divieto viene inoltre
allargato agli agenti ed alle condizioni riportate nel seguente allegato II:
LAVORATRICI
GESTANTI
AGENTI
Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista
la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti
dal suo stato di immunizzazione;
Agenti chimici: piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi
agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
CONDIZIONI DI LAVORO
Lavori
sotterranei di carattere minerario.
Anche in questo caso il legislatore precisa che tale elenco è da intendersi
come non esauriente.
Se viene individuata un’esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti, quali
la modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell’orario di lavoro, per
evitare tale esposizione In caso di impossibilità ad eseguire tali modifiche,
per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro disporrà il cambio
di mansione dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio, specificando la mansione alla quale la lavoratrice
verrà adibita, anche ai fini di una eventuale astensione anticipata dal lavoro.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per eseguire: esami
prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche che debbano
essere eseguiti durante l’orario di lavoro. I permessi devono essere
preventivamente richiesti e successivamente documentati da apposita
giustificazione contenente data ed orario di effettuazione degli esami.
E’ vietato adibire al lavoro notturno ( dalle 24 alle ore 6 ) le donne
dall’inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di
età del bambino nelle aziende manifatturiere anche artigiane. Tale divieto non
si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai
servizi sanitari aziendali.
DECRETO
LEGISLATIVO N.532/99 in materia di lavoro notturno.
Per
quanto attiene le lavoratrici madri, l’art.5, commi 1 e 2, della legge 9
dicembre 1977, n.903, come sostituito dall’art.17, comma 1, della legge 5
febbraio 1999, n.25, stabilisce quanto segue:
E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall’accertamento dello stato
di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o
alternativamente dal padre convivente con la stessa;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di
un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5/2/92, n.104, e successive modifiche.
LEGGE
N.53/00, art.12
L’art.12,
comma 1, della Legge ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il
periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della
Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando
un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
L’articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto
interministeriale dovranno essere individuati i lavori pei i quali è escluso
l’esercizio della predetta facoltà.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare
apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di
maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo
del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base
delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la
compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della
tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia
adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un
certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato
di gestazione.
CONSIDERAZIONI
SULLE COMPETENZE
CIRCOLARE
4 marzo 1998 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti:
Una recente sentenza della Corte Costituzionale, n.373 del dicembre 1997, ha
chiarito che ” i poteri di vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali
del lavoro con decreto legislativo n.645 del 1996, attengono
all’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all’interno
dell’azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun
accertamento medico. Ove peraltro quest’ultimo risultasse necessario,
……………, l’accertamento sanitario verrà richiesto dall’ispettorato
territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie
interne, ai servizi delle aziende sanitarie…”
La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze specifiche del
Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela delle lavoratrici madri.
In base a quanto sopra si ritiene ragionevole presumere che la Direzione
Provinciale del Lavoro abbia accesso al documento di valutazione dei rischi solo
per quanto riguarda la parte sulle lavoratrici gestanti, puerpere ed in
allattamento.
Proposta di introduzione di
una scheda specifica nel "monitoraggio 626":
10- OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO AI SENSI DEL D.L.645/96
10.1 Il datore di lavoro ha
effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi
dopo il parto
|_| si |_| no
10.2 Dopo la suddetta
valutazione, il datore di lavoro ha individuato le misure di prevenzione e
protezione da adottare
|_| si |_| no
10.3 Il datore di lavoro ha
informato le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati
della valutazione e le conseguenti misure adottate
|_| si…….|_| no
Questa scheda è da
aggiungere alle schede regionali "monitoraggio e controllo 626".
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