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LAVORATRICI MADRI

   

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LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

elaborate dal
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
del Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL della provincia di Bergamo

  
  

Queste Linee guida sono state elaborate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL della provincia di Bergamo.

Si ringraziano: Teresa Ferrari, Enrico Gotti, Adele Leidi, Piero Imbrogno.

Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri.

INDICE
Scopo
Campo di applicazione
Legislazione di riferimento
Indicatori di risultato
Indicazione modulistica
Contenuto

Data composizione: novembre 2000 - Data modifica: 19.01.2001

Queste Linee guida sono state elaborate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL della provincia di Bergamo.

Premessa

Scopo del documento

Lo scopo delle seguenti Linee guida è quello di evidenziare il contributo che il nostro Servizio può dare , in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), alla tutela della salute nei luoghi di lavoro delle lavoratrici madri (ed indirettamente del prodotto del concepimento), mediante la verifica delle misure preventive attuate ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale sulle competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro (della DPL) in materia di tutela delle lavoratrici madri (vedasi oltre).

Obiettivi

Azione sinergica con la DPL al fine di una maggior tutela della salute lavoratrici madri
Eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, in articolare a fattori di rischio abortigeni, a fattori mutageni e teratogeni.

Campo di applicazione

Tutte le realtà produttive oggetto di verifica in cui lavorano donne in età fertile
Vedasi anche D.Lgs. 645/96

Legislazione di riferimento

Legge 1204/71
DPR 1026/76
Legge 9 dicembre 1977, n.903
Legge 5/2/92, n.104,
Decreto Legislativo 626/94
Decreto Legislativo 645/96
Sentenza della Corte Costituzionale, n.373 del dicembre 1997
Circolare 4 marzo 1998 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti
Decreto Lgs. N.532/99 in materia di lavoro notturno.
Legge 5 febbraio 1999, n.25
Legge 8 marzo 2000 N.53.

Indicatori di attività e di risultato

N. di schede compilate sulla tutela della lavoratrice madre durante il Monitoraggio 626 e durante i sopralluoghi nelle aziende.
N. segnalazione di violazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro (Da concordare con la DPL)
N. di violazioni direttamente contestate dal Servizio(Da concordare con la DPL)
N. di pareri rilasciati alla DPL

Indicazione modulistica:

Scheda da inserire nel questionario Monitoraggio 626/94.
Modulistica standard per rilascio di pareri richiesti dalla DPL (Servizio Ispezione del Lavoro) sulla compatibilità della mansione assegnata alla lavoratrice madre.

Bibliografia

Atti del Convegno Tutela e prevenzione della salute delle lavoratrici “Donna salute e lavoro” Mazzotta , Milano 1975
Buscaglia M. e Peragallo M. “Ambiente e gravidanza. Influenza dei fattori nocivi ambientali e lavorativi sulla funzione riproduttiva” . In Collana monografica di Clinica ostetrica e ginecologica, coese, Palermo 1982;
Maternità e Lavoro: “Valutazione della compatibilità della mansione” in Bollettino dell’Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici , n. 31 1997
Regione Lombardia –Assessorato della Sanità “La salute della donna che lavora” In Notizie di Igiene , 3 , 1981;

LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Lo scopo delle seguenti Linee guida è quello di evidenziare il contributo che il nostro Servizio può dare , in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), alla tutela della salute nei luoghi di lavoro delle lavoratrici madri (ed indirettamente del prodotto del concepimento), mediante la verifica delle misure preventive attuate ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale sulle competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro (della DPL) in materia di tutela delle lavoratrici madri (vedasi oltre). Il principale obiettivo è
un’azione sinergica con la DPL al fine di una maggior tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni .Il campo di applicazione è la realtà produttiva oggetto di verifica in cui lavorano donne in età fertile(Vedasi anche D.Lgs. 645/96)

CAMPO DI APPLICAZIONE del D.Lgs 645/96

Il Decreto 645/96 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. Con il termine di lavoratrici si intendono le lavoratrici subordinate (alle quali si applica la precedente Legge 1204/71); si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro estenda la tutela alle lavoratrici che, ai sensi dell’art.2 del decreto 626/94, risultino equiparate alle lavoratrici subordinate (socie lavoratrici di cooperative o di società, utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviate presso datori di lavoro, allieve degli istituti di istruzione e universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal Decreto 626/94, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto con particolare riguardo all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che vengono elencati all’Allegato I, qui di seguito riportato.

ALLEGATO I

AGENTI

1) Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari:
rumore;
radiazioni ionizzanti;
radiazioni non ionizzanti;
sollecitazioni termiche;
movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

2) Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art.75 del Decreto 626/94 (art.75, comma1, lettera b: agente biologico del gruppo 2:un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma 1, lettera c: agente biologico del gruppo3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Comma 1, lettera d: agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche) nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell’allegato II.

3) Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell’Allegato II:
sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti irreversibili); R45 (può provocare il cancro);R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) e R47 (può provocare malformazioni congenite) purchè non figurino ancora nell’Allegato II;
agenti chimici che figurino nell’allegato VIII del decreto 626/94 (1. Produzione d’auramina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.)
mercurio e suoi derivati;
medicamenti antimitotici;
monossido di carbonio;
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

PROCESSI
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto 626/94(come sopra)

CONDIZIONI DI LAVORO
Lavori sotterranei di carattere minerario.

Il legislatore precisa comunque che tale elenco è da intendersi come non esauriente.
Al termine della suddetta valutazione il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici. Il datore di lavoro è quindi chiamato a compiere, in relazione agli specifici rischi, un percorso che comprende l’individuazione delle fonti di rischio, la valutazione dell’entità del rischio e l’individuazione delle modalità mediante le quali tutelare la salute delle lavoratrici in questione.
E’ preferibile che il datore di lavoro soggetto all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell’art.4 comma 2 del Decreto 626/94) integri tale documento con le valutazioni in merito ai rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
Spetta inoltre al datore di lavoro l’obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le conseguenti misure adottate.
Viene ribadito il divieto del datore di lavoro di esporre le lavoratrici di cui sopra ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri come previsto dall’art.3 della Legge 1204/71 e dall’art.5 del DPR 1026/76. Tale divieto viene inoltre allargato agli agenti ed alle condizioni riportate nel seguente allegato II:

LAVORATRICI GESTANTI

AGENTI

 Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
 Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
 Agenti chimici: piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.

CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.
Anche in questo caso il legislatore precisa che tale elenco è da intendersi come non esauriente.
Se viene individuata un’esposizione a fattori di rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici il datore di lavoro deve adottare provvedimenti, quali la modifica temporanea delle condizioni di lavoro o dell’orario di lavoro, per evitare tale esposizione In caso di impossibilità ad eseguire tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro disporrà il cambio di mansione dandone informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, specificando la mansione alla quale la lavoratrice verrà adibita, anche ai fini di una eventuale astensione anticipata dal lavoro.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per eseguire: esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. I permessi devono essere preventivamente richiesti e successivamente documentati da apposita giustificazione contenente data ed orario di effettuazione degli esami.
E’ vietato adibire al lavoro notturno ( dalle 24 alle ore 6 ) le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino nelle aziende manifatturiere anche artigiane. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

DECRETO LEGISLATIVO N.532/99 in materia di lavoro notturno.

Per quanto attiene le lavoratrici madri, l’art.5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n.903, come sostituito dall’art.17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n.25, stabilisce quanto segue:
 E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato
di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
 Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5/2/92, n.104, e successive modifiche.

LEGGE N.53/00, art.12

L’art.12, comma 1, della Legge ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
L’articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori pei i quali è escluso l’esercizio della predetta facoltà.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione.

CONSIDERAZIONI SULLE COMPETENZE

CIRCOLARE 4 marzo 1998 Ministero del Lavoro sulle lavoratrici gestanti:

Una recente sentenza della Corte Costituzionale, n.373 del dicembre 1997, ha chiarito che ” i poteri di vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali del lavoro con decreto legislativo n.645 del 1996, attengono all’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all’interno dell’azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere alcun accertamento medico. Ove peraltro quest’ultimo risultasse necessario, ……………, l’accertamento sanitario verrà richiesto dall’ispettorato territorialmente competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle aziende sanitarie…”
La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze specifiche del Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela delle lavoratrici madri.

In base a quanto sopra si ritiene ragionevole presumere che la Direzione Provinciale del Lavoro abbia accesso al documento di valutazione dei rischi solo per quanto riguarda la parte sulle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento.

Proposta di introduzione di una scheda specifica nel "monitoraggio 626":

10- OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.645/96

10.1 Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto

|_| si |_| no

10.2 Dopo la suddetta valutazione, il datore di lavoro ha individuato le misure di prevenzione e protezione da adottare

|_| si |_| no

10.3 Il datore di lavoro ha informato le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e le conseguenti misure adottate

|_| si…….|_| no

Questa scheda è da aggiungere alle schede regionali "monitoraggio e controllo 626".

     
Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri
Queste Linee guida sono state elaborate dal Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
del Dipartimento di Prevenzione
dell’ ASL della provincia di Bergamo.
Si ringraziano : Teresa Ferrari, Enrico Gotti , Adele Leidi ,Piero Imbrogno.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore: Dott. Gianpiero Cassina
Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro
Responsabile Dott. Bruno Pesenti
via Paglia, 40 - 24122 Bergamo
Tel.: 035385.337 - 035385.315
www.asl.bergamo.it
  

"In primo piano"

Gennaio 2001

settembre 2001

                        
 
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