ARTICOLO 33
Adeguamenti di norme
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Nella
loro precedente formulazione, gli artt. 13 e 14 del
DPR 547/55 disciplinavano rispettivamente la mobilità
ordinaria interna allo stabilimento e quella verso
l'esterno all'impresa; oggi l'art. 13 è interamente
dedicato alle "vie e uscite di emergenza"
mentre è demandato all'art. 14 il compito di
regolamentare la mobilità ordinaria dentro e verso
l'esterno l'azienda. |
C. Min. Lav. del
23/7/63
n° 22 |
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-1.
L'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal
seguente:
Articolo
13
(Vie e
uscite di emergenza)
1 Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) via
di emergenza:
percorso
senza ostacoli al deflusso che consente alle persone
che occupano un edificio o un locale di raggiungere un
luogo sicuro;
b)
uscita di emergenza:
passaggio
che immette in un luogo sicuro;
c)
luogo sicuro:
luogo
nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro
dagli effetti determinati dall'incendio o altre
situazioni di emergenza.
c-bis)
larghezza di una porta o luce netta di una porta:
larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile
in posizione di massima apertura se scorrevole, in
posizione di apertura a 90 gradi se incernierata
(larghezza utile di passaggio) |
Le
uscite di emergenza sono passaggi che delimitano una
zona frequentata da un luogo sicuro. Il luogo sicuro
(relativamente alla prevenzione incendi) è definito
come "spazio scoperto ovvero compartimento
antincendio (se-parato da altri compartimenti mediante
spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente
caratteristiche idonee a ricevere e contenere un
predeterminato numero di persone (luogo sicuro
statico), ovvero a consentire il movimento ordinato
(luogo sicuro dinamico)". La nuova stesura
dell'art. 13 estende il concetto di luogo sicuro,
oltre che al rischio d’incendio e quindi alle
caratteristiche strutturali dei mezzi impiegati, anche
alle altre situazioni di emergenza prevedibili in
quell'azienda (es. rilasci tossici, et.) |
DM 30/11/83
vedi linee guida sui
piani di emergenza |
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2 Le
vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro.
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La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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3 In
caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da
parte dei lavoratori. |
Il
"caso di pericolo" citato nella norma si
riferisce ad una specifica situazione, suscettibile di
produrre danno alle persone, originata nell'ambito
dell'attività lavorativa, a fronte della quale
l'evacuazione dei lavoratori deve essere garantita sia
mediante l'utilizzo della viabilità ordinaria che
quella di emergenza; quest'ultima dovrà essere
prevista ogni qualvolta la prima non offra sufficienti
garanzie di sicurezza. |
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4 Il
numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e
delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in
essi installate, nonchè al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
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Le vie
e le uscita di emergenza possono coincidere con le vie
e le uscite ordinarie, in tal caso é opportuno che
possiedano i requisiti di seguito elencati:
distribuzione:
le vie di emergenza devono essere tali da non
attraversare e non essere comunicanti (1) con locali
che, in ragione delle lavorazioni effettuate o delle
sostanze in deposito, presentano rischi specifici di
incendio (2) o di rilasci tossici (3);
dimensioni:
calcolate sulla base della capacità di deflusso,
desunta dalla normativa di prevenzione incendi, non
superiore a 50 (4);
lunghezza
max del
percorso di emergenza di 30 metri (40 metri
limitatamente al rischio incendio se presente impianto
di spegnimento automatico)
- attraverso porte
avente caratteristiche inferiori a RE 30 e senza
dispositivo di autochiusura;
- es. locali con
lavorazioni o sostanze che richiedano impianti
elettrici di cui alle norme CEI 64-2;
- lavorazioni e/o
depositi di gas tossici di cui al RD n° 147/27 o
di altre sostanze in quantità tali che in caso di
incidente possano dare luogo a concentrazioni
ambientali tali da causare intossicazioni acute o
immediato pericolo di vita;
- numero
massimo di persone che possono defluire per
un'uscita larga 60 cm
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5 Le
vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla
normativa vigente in materia antincendio. |
Larghezza
minima di uscite e vie di emergenza pari a m 1,20.
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DM 30/11/83 |
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6
Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e
qualora siano chiuse devono poter essere aperte
facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di
emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o
per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio |
La
stesura è sufficientemente esplicativa anche se
permangono perplessità sulla possibilità che
"accorgimenti adeguati" possano essere
specificatamente autorizzati dai Vigili del fuoco per
attività non soggette a CPI. |
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7 Le
porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente
autorizzati dall'autorità competente.
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L'autorizzazione
può essere concessa per motivi anti-intrusione quando
può derivarne un danno ai lavoratori (es. prevenzione
da eventi criminosi in banche), a protezione di utenti
psichiatrici (all'interno delle strutture sanitarie) o
quando la struttura non è presidiata (es. durante la
notte e giorni festivi).
I
dispositivi di chiusura autorizzati dovranno in ogni
caso garantire l'evacuazione del personale in caso di
emergenza ovvero dovranno essere:
a)
azionabili facilmente;
b) tali
che tutta l’operazione possa attuarsi in tempo utile
a consentire l’esodo prima che le persone coinvolte
possano subire danni. |
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8 Nei
locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte
scorrevoli verti-calmente e quelle girevoli su asse
centrale. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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9 Le
vie e le uscite di emergenza nonchè le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non
devono essere ostruite da oggetti in modo da poter
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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10 Le
vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate
da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni
vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. |
La
collocazione della segnaletica nei locali accessibili
al pubblico deve sempre permettere la chiara
individuazione della via di esodo. |
DPR
524/8292/58/CEE
UNI 7546 |
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11 Le
vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto
dell'impianto elettrico.
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L’illuminazione
delle vie e delle uscite di emergenza deve essere
prevista ogni qualvolta gli ambienti sono presidiati o
frequentati dopo il tramonto e quando le stesse sono
prive di illuminazione naturale o questa è
insufficiente.
L’intensità
luminosa sufficiente a garantire una sicura
percorrenza delle vie di esodo non potrà comunque
essere inferiore a 5 lux |
CEI 64-8/7 |
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12 Gli
edifici che sono costruiti o adattati interamente per
le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o
specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti
più di cinque lavoratori devono avere almeno due
scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto
prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per
gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in
conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la
loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo
di vigilanza. |
Le
lavorazioni che presentano pericolo di esplosione sono
quelle individuate dalla norma CEI 64-2; le
lavorazioni con "specifico rischio di
incendio" sono quelle individuate dalla
"specifica" normativa, vale a dire quella
emanata dal Ministero degli Interni. In questo
specifico caso l’organo di vigilanza sono i Vigili
del fuoco. |
CEI 64-2
DPR 689/59
DM 16/2/82 |
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13 Per
i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel
comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero
sufficiente di vie e uscite di emergenza. |
La
definizione del numero sufficiente può essere
determinata, per quelle attività non regolamentate da
norme specifiche, solo dopo un’attenta valutazione
dei rischi. |
lett. circolare
Min. Interno del
29/08/95 |
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-2.
L'articolo 14 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito
dal seguente: |
I commi
dall'1 al 6 fanno costante riferimento alle porte dei
singoli locali occupati e quindi disciplinano la
mobilità interna all'edificio o azienda. |
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Art. 14
(Porte e
portoni)
1 Le
porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
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La
definizione del numero, delle relative dimensioni e
della collocazione, nonchè altri requisiti delle
porte possono essere determinati, per quelle attività
non regolamentate da norme specifiche, solo dopo un’attenta
valutazione dei rischi. |
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2
Quando in un locale le lavorazioni e i materiali
comportino pericoli di esplosione o specifici rischi
di incendio e siano adibiti alle attività che si
svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere
apribile nel verso dell'esodo, e avere larghezza
minima di m 1,20. |
La
determinazione delle lavorazioni e dei materiali, che
comportano rischi specifici di incendio e/o esplosione
può essere effettuata facendo riferimento alle
indicazioni fornite nelle norme CEI e nelle norme
emanate dal Ministero degli Interni. |
CEI 64-2
DPR 689/59
DM 16/2/82 |
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3
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da
quelle previste al comma 2), la larghezza minima delle
porte è la seguente:
a)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il
locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il
locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel
verso dell'esodo;
d)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero superiore a 100, in
aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale
deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel
verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per
ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50 calcolati limitatamente
all'eccedenza rispetto a 100. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa.
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4 Il
numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può
anche essere minore, purchè la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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5 Alle
porte per le quali è prevista una larghezza minima di
m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%
(cinque per cento). Alle porte per le quali è
prevista una larghezza minima di m. 0,80 è
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per
cento). |
La
stesura è sufficientemente esplicativa, per larghezza
minima deve intendersi "luce netta" di cui
al presente articolo, comma 1, sub 1 c-bis. |
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6
Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui all'articolo 13 comma 5 coincidono con le porte
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 comma 5. |
Ovvero
altezza minima di m 2 e larghezza minima m 1,2. |
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7 Nei
locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non
sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a
rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del
locale. |
Questo
punto presenta possibili elementi di contraddizione
con il precedente punto 3 lettera a, per cui appare
opportuno un pronunciamento da parte del legislatore. |
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8
Immediatamente accanto ai portoni destinati
essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono
esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia
sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che
devono essere segnalate in modo visibile ed essere
sgombre in permanenza. |
Un
passaggio sicuro per i pedoni si può realizzare con
l'apposizione di barriere materiali ai singoli
percorsi come ad es. marciapiedi, paletti, guard-rail
ecc. |
DLgs 285/92
(art. 3)
DPR 495/92
(art. 40 c. 4)
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9 Le
porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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10
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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11 Se
le superfici trasparenti o traslucide delle porte e
dei portoni non sono costituite da materiali di
sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano
rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento. |
Per
materiali di sicurezza devono intendersi quelli che in
caso di rottura o non danno luogo a frantumazione (es.
alcuni materiali plastici), oppure la frantumazione
non dà luogo a dispersione di schegge.
Se il
materiale impiegato è vetro occorre adottare
opportune misure di sicurezza. |
UNI 7697 |
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12 Le
porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o
di cadere. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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13 Le
porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro
di ricadere. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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14 Le
porte e i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili e accessibili e
poter essere aperti anche manualmente, salvo che la
loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
di mancanza di energia elettrica. |
È
opportuno adottare, nel caso di organi di sbloccaggio
ad azionamento elettrico, meccanismi ad azione
positiva cioè in grado di funzionare anche in caso di
guasto del sistema. |
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15 Le
porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata
con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall'interno senza aiuto speciale. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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16
Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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17 I
luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio
1993 devono essere provvisti di porte di uscita che,
per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita
delle persone e che sono agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi
devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni
di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre
1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3,
4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni
caso la larghezza delle porte di uscita di detti
luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla
licenza di abitabilità.
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Riepilogando
esclusivamente sulla dimensione delle porte di uscita:
- quelle costruite
prima del 27/11/94 devono essere conformi a quanto
previsto dalla concessione edilizia o dalla
licenza di abitabilità (usabilità)
- quelle costruite
dopo il 27/11/94 devono essere adeguate entro il
1/1/97 alle dimensioni previste dal presente
decreto. se le dimensioni non sono quelle citate
si dovrà richiedere il provvedimento concessorio
di cui all’art. 31 comma 2.
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-3.
L'articolo 8 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito
dal seguente: |
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Art. 8
(Vie di
circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)
1 Le
vie di circolazione, comprese scale, scale fisse o
banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i
lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.
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Con
l'eccezione delle attività regolamentate da leggi
specifiche (es. scuole ed edifici pubblici) è
opportuno che:
- la larghezza delle
vie di circolazione ordinaria per soli pedoni non
sia inferiore a m 1.
- la larghezza delle
scale comuni (ovvero che connettono più unità
immobiliari) non sia inferiore a m 1,2. Per scale
non comuni (ovvero interne all'unità immobiliare)
la larghezza non deve essere inferiore a m 0,8.
- siano previsti
gradini con pedata minima (per scale comuni) non
inferiore a cm 30 e somma fra due volte l'alzata e
la pedata compresa fra cm 62 e 64. La pedata
minima per scale non comuni non deve essere
inferiore a cm 25 e la somma fra due volte
l'alzata e la pedata compresa fra cm 62 e 64.
- le rampe siano
realizzate in materiale antisdrucciolevole
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DM 236/89
(art. 3 p.to 3.3.c,
art. 4 p.to 4.5) |
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2 Il
calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero
potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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3
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i
pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. |
Almeno
m 1 oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto
compreso il carico. |
DM 236/89 |
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4 Le
vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare a una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale. |
La
definizione di sufficienza può essere determinata
dopo un’attenta valutazione dei rischi. |
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5 Nella
misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il
tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa |
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6 Se i
luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in
funzione della natura del lavoro e presentano rischi
di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti,
tali luoghi dovranno essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa; una precisa
valutazione dei rischi può permettere di individuare
le soluzioni più appropriate.
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7
Devono essere prese misure appropriate per proteggere
i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di
pericolo. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa; una precisa
valutazione dei rischi può permettere di individuare
le soluzioni più appropriate. |
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8 Le
zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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9 I
pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento e il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
10 I
pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolino la normale circolazione. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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11
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito
ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo
per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono
percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
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-4.
L'intestazione del Titolo II del Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 è
sostituita dal seguente:
Titolo
II
(Disposizioni
particolari.)
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-5.
L'articolo 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Art. 6
(Altezza,
cubatura
e
superficie)
1 I
limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei
locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro
nelle aziende industriali che occupano più di 5
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono
lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i
seguenti:
a)
altezza netta non inferiore a m 3;
b)
cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c) ogni
lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq 2. |
Il
ripristino del termine "industriali"
conferma la volontà del legislatore di riferire i
valori numerici di cui al presente comma 1 unicamente
alle aziende industriali.
Per le
altre attività è opportuno fare riferimento ai
reglamenti locali di igiene edilizia. |
|
|
2 I
valori relativi alla cubatura e alla superficie si
intendono lordi, cioé senza deduzione dei mobili,
macchine ed impianti fissi. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
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3
L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle
volte. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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4
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono,
l'organo di vigilanza competente per territorio può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei
limiti stabiliti dal presente articolo circa
l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali
chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori
quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano
ritenute a giudizio dell'organo di vigilanza,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
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5 Per i
locali destinati o da destinarsi ad uffici,
indipentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle
aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli
individuati dalla normativa urbanistica vigente. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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-6.
L'articolo 9 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Art. 9
(Aerazione
dei luoghi di
lavoro
chiusi) |
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1 Nei
luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi
fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente
anche ottenuta con impianti di areazione.
|
La
ventilazione naturale dei locali di lavoro deve essere
realizzata mediante superfici apribili con le
modalità previste dai Regolamenti comunali o
regionali di igiene edilizia.
L'impiego
di sistemi meccanici deve garantire livelli
prestazionali minimi previsti dai Regolamenti comunali
o regionali di igiene edilizia e/o rispondere ai
requisiti delle norme di buona tecnica.
L’espressione
"anche ottenuta con impianti di areazione"
non va infatti intesa, a nostro avviso, come l’avvallo
di sistemi di areazione meccanica in sostituzione
della areazione naturale (che verrebbe così ad essere
non necessaria!), bensì come possibilità di
integrazione dell’areazione naturale, qualora non
sufficiente, con quella meccanica per raggiungere il
requisito della sufficienza. Tale interpretazione è
supportata anche dal fatto che i Regolamenti di igiene
edilizia impongono, in modo omogeneo su territorio
nazionale, il requisito dell’areazione naturale. |
UNI
10339 |
|
2 Se
viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò sia necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa.
|
|
|
3 Se
sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria
o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in
modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiose. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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4
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe
comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata
deve essere eliminato rapidamente. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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-7.
L'articolo 11 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Articolo
11
(Temperatura
dei locali) |
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|
1 La
temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto
conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
2 Nel
giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori
si deve tener conto della influenza che possono
esercitare sopra di essa il grado di umidità e il
movimento dell'aria concomitanti.
3 La
temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali. |
È
necessario distinguere fra lavorazioni che
obbligatoriamente devono essere svolte a temperature
alte o basse (es. fonderie, lavorazione e
conservazione alimenti ecc.), per le quali non è
tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere
confortevole l'ambiente e le restanti lavorazioni.
Nel
primo caso le azioni da intraprendere a salvaguardia
dei lavoratori saranno determinate dalle risultanti
l'applicazione, al lavoro svolto, degli indici di stress
termico (es. WBGT, HSI etc). Nei restanti casi è
raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort
termico (es. TEC, PPD etc.)
Naturalmente
occorre fare sempre riferimento, per le temperature
massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalle
vigenti norme in materia di contenimento dei consumi
energetici. |
DM 23/11/82
L. 10/91
DPR 412/93
|
|
4 Le
finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività
e della natura del luogo di lavoro. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
5
Quando non sia conveniente modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
-8.
L'articolo 10 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Articolo
10
(Illuminazione
naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro) |
|
|
|
1 A
meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti
di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono
disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso
tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentano
un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori.
|
Si fa
presente che il testo di legge non parla di "lune
naturale diretta", ma semplicemente di "luce
naturale", per cui pare ammissibile anche il
ricorso alla luce naturale indiretta. Comunque,
l'illuminazione na-turale deve essere assicurata con i
parametri dei Regolamenti comunali di igiene edilizia
che hanno valore cogente.
Circa i
requisiti del livello di illuminazione artificiale
necessaria nei luoghi di lavoro occorre fare
riferimento alla norme di buona tecnica. Per correlare
i livelli di illuminamento, realizzati con luce
artificiale, e la temperatura di colore delle sorgenti
impiegate si rimanda (oltre alle indicazioni riportate
dalla norma citata) al diagramma di Kruithof. |
UNI
10380 |
|
2 Gli
impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti
un rischio di infortunio per i lavoratori. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
3 I
luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, de-vono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità.
|
L'identificazione
dei luoghi di lavoro qui richiamati deve essere
effettuata caso per caso tenendo conto del rischio
infortunistico presente durante la normale attività
lavorativa e di quello aggiuntivo che si verrebbe a
creare dalla mancanza di illuminazione (es.
circolazione di veicoli, lavori in zone con pericolo
di caduta ecc.).
Il
livello di illuminamento di sicurezza da garantire in
tali contingenze sarà determinato dalle risultanze
dell'analisi di cui sopra ed in ogni caso non dovrà
essere mai inferiore a 20 lux che è il doppio della
soglia media della visione fotopica (e che quindi
garantisce comunque la normale percezione dei colori)
ed inoltre è considerato il livello di illuminamento
minimo per identificare una persona e può quindi
essere ritenuto il limite oltre il quale viene persa
la percezione corretta dell'ambiente immediatamente
circostante con conseguente pericolo per il
lavoratore. |
|
|
4 Le
superfici vetrate illuminanti e i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
-9.
L'articolo 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente:
Articolo
7
(Pavimenti,
muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico) |
|
|
|
1 A
meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato adibire a
lavori continuativi i locali chiusi che non rispondano
alle seguenti condizioni:
a)
essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e
provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori;
b)
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
d'aria;
c)
essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d)
avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene. |
Il
richiamo al tipo di impresa è in riferimento alla
tipologia dell'attività svolta dalla stessa e
riguarda esclusivamente il tipo di isolamento termico. |
|
|
2 I
pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
3 Nelle
parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
4
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito
in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili. |
È
opportuno che i palchetti o i graticolati siano
realizzati in materiale facilmente lavabile, non
putriscibile e antisdrucciolevole |
|
|
5
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le
pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
6 Le
pareti trasparenti o traslucide, in particolare le
pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza
di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai
posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati
in modo tale che i lavoratori non possono entrare in
contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora
esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di
1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando
ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in
frantumi. |
Circa i
materiali di sicurezza delle pareti trasparenti vale
quanto già detto in precedenza all'art. 33 comma 2
punto 11. |
UNI
7697 |
|
7 Le
finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati
dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti
essi devono essere posizionati in modo da non
costituire un pericolo per i lavoratori. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
8 Le
finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di
dispositivi che consentano la loro pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro
nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio e
intorno a esso. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
9
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettano
di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
10 Le
scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in
piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili. |
I
dispositivi di sicurezza delle scale mobili devono
essere conformi alla norma UNI. |
UNI EN
115 |
|
11 Le
banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
12 Le
banchine di carico devono disporre di almeno
un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine
di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono
disporre di un'uscita a ciascuna estremità. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
13 Le
rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possano cadere. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
13-bis
Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 sono
altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle
vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonchè alle banchine di carico |
La
stesura è sufficientemente esplicativa e vale il
commento espresso per l’art. 30 comma 1. |
|
|
-10.
L'articolo 14 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Articolo
14
(Locali
di riposo) |
|
|
|
1
Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un
locale di riposo facilmente accessibile.
|
La
presenza di locali di riposo è raccomandata quando le
attività lavorative sono:
"particolarmente
usuranti" |
D.Lgs
374/93
tab. A |
|
2 La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando
il personale lavora in uffici o in analoghi locali di
lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo
durante la pausa. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
3 I
locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti
ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori. |
Il
dimensionamento dei locali di riposo può essere
effettuato sulla base del massimo affollamento
ipotizzabile assegnando almeno 2 mq per lavoratore al
lordo degli arredi. |
|
|
4 Nei
locali di riposo si devono adottare misure adeguate
per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo. |
La
protezione dei "non fumatori" può essere
realizzata con:
- locali separati
- locale di riposo
provvisto di sistema di ventilazione meccanica che
assicuri un apporto di aria esterna (trattata
termicamente nel periodo invernale) non inferiore
a 50 mc/h per persona
|
UNI
10339 |
|
5
Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono
essere messi a disposizione del personale altri locali
affinchè questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza
o la salute dei lavoratori lo esiga. In detti locali
è opportuno prevedere misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti
del fumo. |
Una
precisa valutazione dei rischi può permettere di
individuare le soluzioni più appropriate. |
|
|
6
L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta
ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
7 Le
donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
-11.
L'articolo 40 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Articolo
40
(Spogliatoi
e armadi
per il
vestiario) |
|
|
|
1
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici
e quando per ragioni di salute o di decenza non si
possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali. |
L'obbligo
dello spogliatoio sussiste quando i lavoratori,
dovendo indossare specifici indumenti di lavoro, non
possono (per le ragioni elencate) cambiarsi in altri
locali. |
|
|
2 Gli
spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano
fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere
unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a
ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due
sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
3 I
locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai
locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e
muniti di sedili. |
È
opportuno fare riferimento ai Regolamenti regionali e
comunali di igiene edilizia. |
|
|
4 Gli
spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i
propri indumenti durante il tempo di lavoro. |
|
|
|
5
Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonchè in
quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli
per gli indumenti privati. |
La
separazione fra gli indumenti può essere realizzata
anche con armadietti a doppio scomparto purchè sia
garantita l'effettiva separazione fra le diverse
tipologie di indumenti. |
|
|
6
Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma
4 per poter riporre i propri indumenti. Nelle aziende
che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio
può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i
locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale
dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
-12.
L’articolo 37 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal
seguente:
Art. 37
(Docce)
1 Docce
sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono. |
Il
numero di docce viene determinato in base ai
Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia. |
|
|
2
Devono essere previsti locali per docce separati per
uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque
facilmente comunicare fra loro. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
3 I
locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. |
È
raccomandato il locale doccia, con vano antidoccia
separato, dotato di appendiabiti e sgabello |
|
|
4 Le
docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
L'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303 è abrogato. |
Questo
articolo disciplinava le docce ora trattate nell’art.
37. |
|
|
L’articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 39
(Gabinetti
e lavabi)
1 I
lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro
posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con
acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi. |
Il
numero di gabinetti e lavabi viene determinato sulla
base dei Regolamenti comunali o regionali di igiene
edilizia. |
|
|
2 Per
uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando ciò sia impossibile a causa di
vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende
che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata
degli stessi. |
|
|
|
-13.
L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal
seguente:
Articolo
11
(Posti
di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni) |
|
|
|
1 I
posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento
di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
2 Ove
non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate. |
Una
precisa valutazione dei rischi può permettere di
individuare le soluzioni più appropriate. |
|
|
3 I
posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi
o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai
lavoratori durante le loro attività devono essere
concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni
e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
|
|
4 Le
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle
vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonchè alle banchine di carico. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa e vale il
commento espresso per l’art. 30 comma 1.
|
|
|
5 Le
disposizioni sulle vie di circolazione e zone di
pericolo di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa.
|
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|
6 I
luoghi di lavoro all'aperto devono essere
opportunamente illuminati con luce artificiale quando
la luce del giorno non è sufficiente. |
Per i
posti di lavoro all'aperto devono essere soddisfatti,
durante le ore di oscurità, gli stessi requisiti
validi per gli ambienti interni corrispondenti ai
medesimi compiti visivi |
UNI
10380 |
|
7
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro
all'aperto, questi devono essere strutturati, per
quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori:
a)
siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non
siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti
esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c)
possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in
caso di pericolo o possano essere soccorsi
rapidamente;
d) non
possano scivolare o cadere. |
La
stesura è sufficientemente esplicativa. |
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-14.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. |
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