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AMBITO GENERALE

   

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I MINORI E LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

autorI
ing. Antonio Cappa - dott.ssa Aurora Brancia

    
  

In Italia, la tutela del minore, e quindi del lavoro minorile, trova un primo riconoscimento giuridico nell’art. 37 della Carta Costituzionale: “la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. Non è un caso che questo articolo risulti inserito nel titolo III “Dei Rapporti Economici”, perché la tutela dei minori in assoluto è precedentemente sancita all’art. 31, quella della salute erga omnes all’art. 32 e la tutela del diritto all’istruzione scolastica nell’art. 34, tutte relativamente ai “rapporti Etico-Sociali” (titolo II).

Una regolamentazione dettagliata della tutela del lavoro minorile è stata emanata nella L.977/67, cui sono successivamente seguiti i decreti attuativi relativi ai lavori leggeri eseguibili dai minori (D.P.R. 36/71) e ai lavori pericolosi e insalubri (D.P.R. 165/76) la cui attività era vietata a fanciulli, adolescenti di età inferiori ai 16 anni ed alle donne di età inferiore ai 18 anni.

In attuazione alle Direttive europee, ma anche per le novellate normative in ordine alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al diritto di famiglia e all’istruzione, nel 1999 si è proceduto ad una riorganizzazione della materia del lavoro minorile con il D. Lgs. 345 del 04/08/1999, al quale sono seguite altre disposizioni sia a livello nazionale che locale.

Legislazione di riferimento (in ordine cronologico a partire dai riferimenti più recenti)

Legge ordinaria del Parlamento 977 del 17/10/1967
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Legge ordinaria del Parlamento 128 del 24/04/1998

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997).:ART. 50 (protezione del minore).

Decreto Legislativo 345 del 04/08/1999

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Decreto Legislativo 262 del 18/08/2000

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Circolare 11 del 17/01/2001

Oggetto: visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99).

Legge Regionale (Lombardia) 12 del 04/08/2003

Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Decreto Legislativo 276 del 10/09/2003

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, suppl. ord.). : art. 48

Sentenza 162 del 01/06/2004 della Corte Costituzionale (G.U. Serie Speciale, 9 giugno 2004, n. 22)

La Corte Costituzionale legittima le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/2003 della Regione Lombardia con le quali è stato abolito il rilascio da parte delle AUSL del certificato di idoneità fisica per i minori. 

La legislazione sui minori può oggi essere affrontata partendo dal D. Lgs. 345/99, recepimento della direttiva 94/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (G.U.R.I. n. 237 del 08/10/1999). Tale Decreto (successivamente modificato dal D.Lgs. 262 del 18/08/2000) modifica ed integra la Legge 977/1967 al fine di adeguarla alle norme armonizzate sul territorio dell’UE.

Dal punto di vista giuridico, assistiamo ad una corretta interpretazione della necessità di normazione tecnica “adattabile”: l’abrogazione (art.16) di precedenti disposizioni che dettavano puntualmente l’elenco delle lavorazioni/attività singolarmente vietate o ammesse, viene contestualmente sostituita  da principi generali riconducibili alla tutela del lavoro in assoluto.

La Legge 977 può essere oggi così letta.

Art.1

La legge si applica ai minori, suddivisi in “bambini” (età inferiore ai 15 anni o minore che non ha ancora assolto l’obbligo scolastico [vedi nota]) e “adolescenti” (età superiore ai 15 anni e inferiore a 18, obbligo scolastico assolto). L’art.3 comunque esclude l’attività lavorativa prima dei 15 anni, in funzione dell’obbligo scolastico [1].

Definizione di obbligo scolastico (L.9/99)

·         Alunno che ha compiuto i 15 anni, promosso in II superiore, decide di non proseguire gli studi. Ha adempiuto all’obbligo scolastico e gli verrà rilasciata dalla scuola sia la promozione alla seconda classe, sia un certificato che attesta le competenze acquisite. Questo certificato potrà essere utilizzato come credito formativo per eventuali corsi di formazione o apprendistato, o per il rientro nel sistema d’istruzione.

·         Alunno che ha compiuto i 15 anni, non promosso in II superiore, decide di non proseguire gli studi. E’ prosciolto dall’obbligo scolastico; la scuola rilascia solo il certificato sulle competenze acquisite, valido come credito formativo.

·         Alunno che al compimento dei 15 anni frequenta la scuola media e decide di non proseguire gli studi. E’ prosciolto dall’obbligo scolastico; la scuola media rilascia il certificato sulle competenze acquisite, valido come credito formativo.

N.B.: I riferimenti normativi validi per i tre casi sono la legge 9/99, art.1 comma 4 e il Regolamento, art.1 commi 2 e 3, e art.9, comma 1.

[1]È da sottolineare che, di fatto, il requisito del compimento del 15° anno come condizione di accesso al lavoro è stata stigmatizzata dall’art. 48 del D. Lgs. 276/03, relativo alla riorganizzazione del mercato del lavoro (legge Biagi).

Art.2

La legge non si applica agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a)      servizi domestici prestati in ambito familiare;

b)      prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

Art.6

È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I [2]. Si può derogare solo per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo necessario alla formazione, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione. Tale formazione, erogata in azienda, potrà avvenire quindi con il controllo di soggetti quali il RSPP o ASPP. La deroga deve tuttavia deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

è obbligo inoltre che il datore di lavoro fornisca i necessari D.P.I. per l’udito e vigili sul suo utilizzo a partire da LEpD superiori a 80 dB(A). La formazione deve quindi essere effettuata già a partire da tale valore.

[2]Da notare che l’Allegato I ha sostituito le tabelle del D.P.R. 432/76, nel quale sussisteva una differenza tra alcune attività e lavorazioni vietate in assoluto ed altre alle quali i minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni potevano essere avviati previo consenso dell’Ispettorato provinciale del Lavoro.

Art.7

Prima di adibire il minore a qualsiasi mansione, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi di cui al D. Lgs 19/09/1994, n. 626, con riguardo ad elementi correlati all’età minorile.

a)      sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

b)      attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

c)      natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

d)      movimentazione manuale dei carichi;

e)      sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f)         pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

g)      situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Inoltre i genitori (o comunque chi esercita la patria potestà) hanno diritto di essere informati dei rischi presenti sul luogo di lavoro; in particolare, gli esercenti la potestà genitoriale sono soggetti attivi del diritto di informazione e formazione che spetta ai lavoratori.

È decisamente innovativo, nel nostro diritto, il diritto/dovere di partecipazione nell’ambito lavorativo - attiva e obbligatoria - di chi detiene la tutela giuridica del minore:  vero punto qualificante di una novellata tutela del diritto del minore che non può più essere “scaricato” dai soggetti istituzionalmente tenuti a curarsi della sua incolumità e formazione.

Art.8

Nel caso in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, l’idoneità del minore sarà fornita dal Medico stesso. In particolare, per quanto riguarda l’esposizione a rumore, per intervalli di esposizione personale compresi tra 80 e 85 dB la sorveglianza sarà non superiore a  due anni, per intervalli tra 85 e 90 dB non superiore ad un anno.

Si sottolinea che sono vietate lavorazioni comportanti esposizione al rumore superiori a 90 dB(A) (esposizione media giornaliera), così come riportato nell’allegato I, punto 1, lettera b).

Nel caso non sia prevista la sorveglianza del Medico Competente, sarà il Servizio Sanitario Nazionale ad effettuare le visite mediche periodiche, ad intervalli non superiori ad un anno.

Tale concetto è ribadito chiaramente dalla Circolare n. 11 del 17/01/2001: “visite sanitarie di minori e apprendisti (Legge 25/1955, DPR 1668/1956, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 345/1999)”.

Se ne riporta un passaggio.

Per gli adolescenti non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/1994, le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro, in conformità all'art.8 comma 3 della Legge 977/1967 e successive modificazioni.

Si pone quindi la domanda relativa a quale elemento del SSN spetti la visita del minore nel caso di attività non soggette a sorveglianza sanitaria.  La definizione del medico è molto generica e può fare riferimento sia ai medici del lavoro dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL sia a quelli delle Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) sia, infine ai medici di base.

Una particolare posizione è stata presa dalla Regione Lombardia.

·         Con la Legge 04/08/2003 n. 12, "Norme Relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica", pubblicata in BURL 4 agosto 2003, n. 32, essa ha abolito alcune certificazioni ritenute inefficaci e ripetitive. Tra l’altro, ha eliminato il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e di apprendisti minori rilasciati dalle AUSL regionali lasciando tale compito al medico del lavoro competente e solo nel caso in cui il minore risultasse adibito ad attività lavorative che lo esponessero a fattori di rischio.

·         La Presidenza del Consiglio ha ipotizzato una illegittimità costituzionale, in quanto la Legge Regionale violerebbe un principio fondamentale della materia costituendo le prestazioni in questione una "conseguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle AUSL" Con tale motivazione ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza del 01/06/2004 n. 162, ha dato ragione alla Regione Lombardia.

·         Il certificato può essere comunque richiesto e rilasciato (anche se i minori sono assunti con contratto di apprendistato) dalle altre figure sanitarie previste dalla normativa statale sopra ricordata (i medici del lavoro delle UOOML, i medici di base).  

ALLEGATO I

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a)      atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b)      rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d

2. Agenti biologici:

a)      agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a)      sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b)      sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1.      pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2.      possibilità di effetti irreversibili (R40);

3.      sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4.      può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5.      può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6.      pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7.      può ridurre la fertilità (R60);

8.      può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c)      sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d)      sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e)      piombo e composti;

f)        amianto

II. Processi e lavori:

Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

1.      Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2.      Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3.      Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4.      Lavori di mattatoio.

5.      Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6.      Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7.      Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8.      Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9.      Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10.  Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11.  Lavorazioni nelle fonderie.

12.  Processi elettrolitici.

13.  Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.

14.  Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15.  Produzione e lavorazione dello zolfo.

16.  Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di

17.  collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

18.  Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

19.  Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

20.  Lavorazione dei tabacchi.

21.  Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

22.  Produzione di calce ventilata.

23.  Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

24.  Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25.  Lavori nei magazzini frigoriferi.

26.  Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27.  Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28.  Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29.  Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30.  Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31.  Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32.  Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33.  Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

34.  Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

35.  Produzione di polveri metalliche.

36.  Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37.  Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

      
  

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ing. Antonio Cappa
dott.ssa Aurora Brancia

 ''In primo piano''
gennaio 2005

      
                       
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