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In Italia, la tutela del
minore, e quindi del lavoro minorile, trova un primo riconoscimento giuridico
nell’art. 37 della Carta Costituzionale: “la legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione”. Non è un caso che questo
articolo risulti inserito nel titolo III “Dei Rapporti Economici”, perché
la tutela dei minori in assoluto è precedentemente sancita all’art. 31,
quella della salute erga omnes all’art. 32 e la tutela del diritto
all’istruzione scolastica nell’art. 34, tutte relativamente ai “rapporti
Etico-Sociali” (titolo II).
Una regolamentazione
dettagliata della tutela del lavoro minorile è stata emanata nella L.977/67,
cui sono successivamente seguiti i decreti attuativi relativi ai lavori
leggeri eseguibili dai minori (D.P.R. 36/71) e ai lavori pericolosi e
insalubri (D.P.R. 165/76) la cui attività era vietata a fanciulli,
adolescenti di età inferiori ai 16 anni ed alle donne di età inferiore ai 18
anni.
In attuazione alle Direttive
europee, ma anche per le novellate normative in ordine alla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, al diritto di famiglia e all’istruzione, nel 1999 si
è proceduto ad una riorganizzazione della materia del lavoro minorile con il
D. Lgs. 345 del 04/08/1999, al quale sono seguite altre disposizioni sia a
livello nazionale che locale.
Legislazione
di riferimento (in ordine cronologico a partire dai riferimenti più recenti)
Legge
ordinaria del Parlamento 977 del 17/10/1967
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Legge ordinaria del
Parlamento 128 del 24/04/1998
Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997).:ART. 50 (protezione
del minore).
Decreto Legislativo 345 del
04/08/1999
Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Decreto Legislativo 262 del
18/08/2000
Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di
protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 128.
Circolare 11 del 17/01/2001
Oggetto: visite sanitarie di
minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99).
Legge Regionale (Lombardia)
12 del 04/08/2003
Norme relative a
certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Decreto Legislativo 276 del
10/09/2003
Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, suppl. ord.). : art. 48
Sentenza 162 del 01/06/2004
della Corte Costituzionale (G.U. Serie Speciale, 9 giugno 2004, n. 22)
La Corte Costituzionale
legittima le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/2003 della
Regione Lombardia con le quali è stato abolito il rilascio da parte delle
AUSL del certificato di idoneità fisica per i minori.
La legislazione sui minori può
oggi essere affrontata partendo dal D. Lgs. 345/99, recepimento della
direttiva 94/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (G.U.R.I.
n. 237 del 08/10/1999). Tale Decreto (successivamente modificato dal D.Lgs.
262 del 18/08/2000) modifica ed integra la Legge 977/1967 al fine di adeguarla
alle norme armonizzate sul territorio dell’UE.
Dal punto di vista giuridico,
assistiamo ad una corretta interpretazione della necessità di normazione
tecnica “adattabile”: l’abrogazione (art.16) di precedenti disposizioni
che dettavano puntualmente l’elenco delle lavorazioni/attività
singolarmente vietate o ammesse, viene contestualmente sostituita
da principi generali riconducibili alla tutela del lavoro in assoluto.
La Legge 977 può essere oggi
così letta.
Art.1
La legge si applica ai
minori, suddivisi in “bambini” (età inferiore ai 15 anni o minore
che non ha ancora assolto l’obbligo scolastico [vedi
nota]) e “adolescenti” (età superiore ai 15 anni e inferiore a 18,
obbligo scolastico assolto). L’art.3 comunque esclude l’attività
lavorativa prima dei 15 anni, in funzione dell’obbligo scolastico [1].
Definizione
di obbligo scolastico (L.9/99)
·
Alunno che ha compiuto i 15 anni, promosso in II superiore,
decide di non proseguire gli studi. Ha adempiuto all’obbligo scolastico e
gli verrà rilasciata dalla scuola sia la promozione alla seconda classe, sia
un certificato che attesta le competenze acquisite. Questo certificato potrà
essere utilizzato come credito formativo per eventuali corsi di formazione o
apprendistato, o per il rientro nel sistema d’istruzione.
·
Alunno che ha compiuto i 15
anni, non promosso in II superiore, decide di non proseguire gli studi.
E’ prosciolto dall’obbligo scolastico; la scuola rilascia solo il
certificato sulle competenze acquisite, valido come credito formativo.
·
Alunno che al compimento dei 15
anni frequenta la scuola media e decide di non proseguire gli studi.
E’ prosciolto dall’obbligo scolastico; la scuola media rilascia il
certificato sulle competenze acquisite, valido come credito formativo.
N.B.:
I riferimenti normativi validi per i tre casi sono la legge 9/99, art.1 comma
4 e il Regolamento, art.1 commi 2 e 3, e art.9, comma 1.
[1]È da
sottolineare che, di fatto, il requisito del compimento del 15° anno come
condizione di accesso al lavoro è stata stigmatizzata dall’art. 48 del D.
Lgs. 276/03, relativo alla riorganizzazione del mercato del lavoro (legge
Biagi).
Art.2
La legge non si applica agli
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a)
servizi domestici prestati in ambito familiare;
b)
prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso,
nelle imprese a conduzione familiare.
Art.6
È vietato adibire gli
adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I
[2]. Si può derogare solo per motivi didattici o di formazione
professionale e soltanto per il tempo necessario alla formazione, sotto la
sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di
protezione. Tale formazione, erogata in azienda, potrà avvenire quindi con il
controllo di soggetti quali il RSPP o ASPP. La deroga deve tuttavia deve
essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro,
previo parere dell'azienda unità sanitaria locale, in ordine al rispetto da
parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e
di sicurezza sul lavoro.
è
obbligo inoltre che il datore di
lavoro fornisca i necessari D.P.I. per l’udito e vigili sul suo utilizzo a
partire da LEpD superiori a 80 dB(A). La formazione deve quindi
essere effettuata già a partire da tale valore.
[2]Da notare
che l’Allegato I ha sostituito le tabelle del D.P.R. 432/76, nel quale
sussisteva una differenza tra alcune attività e lavorazioni vietate in
assoluto ed altre alle quali i minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni
potevano essere avviati previo consenso dell’Ispettorato provinciale del
Lavoro.
Art.7
Prima di adibire il
minore a qualsiasi mansione, il datore di lavoro deve effettuare la
valutazione dei rischi di cui al D. Lgs 19/09/1994, n. 626, con riguardo ad
elementi correlati all’età minorile.
a)
sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in
relazione all'età;
b)
attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c)
natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e
fisici;
d)
movimentazione manuale dei carichi;
e)
sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature
di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f)
pianificazione dei
processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione
sull'organizzazione generale del lavoro;
g)
situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
Inoltre i genitori (o
comunque chi esercita la patria potestà) hanno diritto di essere informati
dei rischi presenti sul luogo di lavoro; in particolare, gli esercenti la
potestà genitoriale sono soggetti attivi del diritto di informazione e
formazione che spetta ai lavoratori.
È decisamente innovativo,
nel nostro diritto, il diritto/dovere di partecipazione nell’ambito
lavorativo - attiva e obbligatoria - di chi detiene la tutela giuridica del
minore: vero punto qualificante di una novellata tutela del diritto
del minore che non può più essere “scaricato” dai soggetti
istituzionalmente tenuti a curarsi della sua incolumità e formazione.
Art.8
Nel caso in cui sia prevista
la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, l’idoneità del
minore sarà fornita dal Medico stesso. In particolare, per quanto riguarda
l’esposizione a rumore, per intervalli di esposizione personale compresi tra
80 e 85 dB la sorveglianza sarà non superiore a
due anni, per intervalli tra 85 e 90 dB non superiore ad un anno.
Si sottolinea che sono
vietate lavorazioni comportanti esposizione al rumore superiori a 90 dB(A)
(esposizione media giornaliera), così come riportato nell’allegato I, punto
1, lettera b).
Nel caso non sia
prevista la sorveglianza del Medico Competente, sarà il Servizio Sanitario
Nazionale ad effettuare le visite mediche periodiche, ad intervalli non
superiori ad un anno.
Tale concetto è ribadito
chiaramente dalla Circolare n. 11 del
17/01/2001: “visite sanitarie di minori e apprendisti (Legge 25/1955, DPR
1668/1956, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 345/1999)”.
Se
ne riporta un passaggio.
Per
gli adolescenti non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs
626/1994, le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un
medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro,
in conformità all'art.8 comma 3 della Legge 977/1967 e successive
modificazioni.
Si
pone quindi la domanda relativa a quale elemento del SSN spetti la visita del
minore nel caso di attività non soggette a sorveglianza sanitaria.
La definizione del medico è molto generica e può fare riferimento sia
ai medici del lavoro dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro (SPSAL) delle ASL sia a quelli delle Unità Ospedaliere di Medicina del
Lavoro (UOOML) sia, infine ai medici di base.
Una
particolare posizione è stata presa dalla Regione Lombardia.
·
Con
la Legge 04/08/2003 n. 12, "Norme Relative a certificazioni in materia di
igiene e sanità pubblica", pubblicata in BURL 4 agosto 2003, n. 32, essa
ha abolito alcune certificazioni ritenute inefficaci e ripetitive. Tra
l’altro, ha eliminato il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di
minori e di apprendisti minori rilasciati dalle AUSL regionali lasciando tale
compito al medico del lavoro competente e solo nel caso in cui il minore
risultasse adibito ad attività lavorative che lo esponessero a fattori di
rischio.
·
La
Presidenza del Consiglio ha ipotizzato una illegittimità costituzionale, in
quanto la Legge Regionale violerebbe un principio fondamentale della materia
costituendo le prestazioni in questione una "conseguenza diretta
dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle AUSL" Con
tale motivazione ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale la quale, con
sentenza del 01/06/2004 n. 162, ha dato ragione alla Regione Lombardia.
·
Il
certificato può essere comunque richiesto e rilasciato (anche se i minori
sono assunti con contratto di apprendistato) dalle altre figure sanitarie
previste dalla normativa statale sopra ricordata (i medici del lavoro delle
UOOML, i medici di base).
ALLEGATO
I
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a)
atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in
contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 321;
b)
rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d
2. Agenti biologici:
a)
agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II
di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a)
sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+),
corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e
integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b)
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti
legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti
dalle seguenti frasi:
1.
pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2.
possibilità di effetti irreversibili (R40);
3.
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti
legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti
dalle seguenti frasi:può provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
4.
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5.
può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6.
pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
(R48);
7.
può ridurre la fertilità (R60);
8.
può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c)
sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il
rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso
di dispositivi di protezione individuale: "può provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d)
sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n.
626 del 1994;
e)
piombo e composti;
f)
amianto
II. Processi e lavori:
Il divieto e' riferito solo
alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo
complesso.
1.
Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n.
626 del 1994.
2.
Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed
oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3.
Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché
condotta e governo di tori e stalloni.
4.
Lavori di mattatoio.
5.
Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione,
di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6.
Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti
chimici di cui al punto I.3.
7.
Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle
armature esterne alle costruzioni.
8.
Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita
dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547.
9.
Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a
cottimo.
10.
Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio
quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di
demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11.
Lavorazioni nelle fonderie.
12.
Processi elettrolitici.
13.
Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e
sintetica.
14.
Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15.
Produzione e lavorazione dello zolfo.
16.
Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del
materiale, di
17.
collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei
mezzi meccanici, di taglio dei massi.
18.
Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva
in genere.
19.
Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle
fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei
prodotti polverulenti.
20.
Lavorazione dei tabacchi.
21.
Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e
demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a
terra.
22.
Produzione di calce ventilata.
23.
Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
24.
Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad
eccezione di ascensori e montacarichi.
Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25.
Lavori nei magazzini frigoriferi.
26.
Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a
prodotti farmaceutici.
27.
Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e
motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi
con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori
e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28.
Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29.
Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30.
Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31.
Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del
crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32.
Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33.
Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di
adeguati dispositivi di protezione individuale.
34.
Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e
altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35.
Produzione di polveri metalliche.
36.
Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma
ossidrica o ossiacetilenica.
37.
Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti,
seghe e macchine per tritare.
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