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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

     

1.2

USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(seconda parte)

a cura del
coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati
alla sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano


Decreto Legislativo n. 626/94
DOCUMENTO N. 12 - LINEE GUIDA SU TITOLO IV

   
   
6. PRIME INDICAZIONI PER L’ORGANO DI VIGILANZA

Il D.Lgs 626/94 sancisce l’obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4). Tale obbligo va assolto nel termine di un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso (art. 96) e cioè entro il 27-11-1995.

Si ritiene utile richiamare ancora i principi gerarchici della prevenzione e cioè che solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono obbligatoriamente essere utilizzati i DPI (art. 41).

Ciò vuol dire che ai fini della scelta dei DPI il datore di lavoro deve effettuare "l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi" (art. 43). Detta valutazione non può evidentemente prescindere dalla più generale valutazione di cui all’art. 4 rispetto alla quale la specifica valutazione non è che una considerazione "amaramente" residuale e conclusiva.

Ne consegue che, anche per la materia di cui al titolo IV del D.Lgs 626/94, deve assumersi come data per l’entrata in vigore il 27-11-1995 (ovviamente fatto salvo quanto previsto dai DDPPRR 547/55, 303/56, 164/56 e dal D.Lgs 277/91).

Si deve inoltre tenere presente che:

a) continuano a rimanere in vigore -soprattutto per quanto riguarda il problema antinfortunistico- le specifiche disposizioni previste dagli articoli 377 e seguenti del DPR 547/55 la cui inosservanza, a seguito del D.Lgs 758/94, è stata più aspramente sanzionata.

b) I DPI commercializzati in data successiva al 30-06-95 devono essere dotati dei requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’allegato II del il D.Lgs 475/9. In pratica, la sussistenza di tali requisiti è garantita dalla presenza della marcatura CE.

Nel caso di interventi ispettivi effettuati dalle Usl ove si riscontrasse avvenuta commercializzazione di DPI irregolari, essi dovrà essere redatto un rapporto per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell’industria ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 475/92 chiedendo ai medesimi organi di vigilanza (così definiti ai sensi del D.Lgs 475/92) assicurazioni sugli eventuali provvedimenti adottati nei riguardi degli inadempienti. Parallelamente, è consigliabile segnalare la circostanza, per conoscenza, al competente Assessorato della Regione di appartenenza.

c) E’ fatta salva la possibilità da parte dell’azienda di utilizzare DPI privi di marcatura CE purché acquistati prima del 30-06-95. Tali DPI potranno essere utilizzati fino al 31-12-1998. Per quanto riguarda invece i dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione questi, se privi di marcatura CE e acquistati entro il 30-06-95, possono essere utilizzati in azienda fino al 31-12-2004.

Si osservi infine che, stanti i limiti imposti alla durata di utilizzo dei DPI acquistati prima del 30/6/95 e privi di marcatura CE, è evidente l’opportunità per l’utilizzatore di acquistare, anche nella fase transitoria prevista per la commercializzazione, DPI con marcatura CE.

Un aspetto che si ritiene utile evidenziare riguarda la presenza sul mercato di certificazioni e marcature CE non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92. Si è infatti potuto constatare che alcune ditte costruttrici o venditrici di DPI si dichiarano "in possesso" della marcatura CE e forniscono DPI sprovvisti di documentazione e marcatura. In altri casi è accaduto che venisse mostrata la marcatura CE sui cataloghi ma non sul singolo DPI oppure che venisse evidenziata sui cataloghi la certificazione di un modello specifico di DPI senza poi presentare la documentazione per altri modelli commercializzati. Si tratta, in questi casi, di una interpretazione a dir poco non corretta del D.Lgs 475/92 che prescrive, con estrema chiarezza, la necessità che ogni singolo DPI sia dotato di documentazione e marcatura CE. Come già detto, per "documentazione" si deve intendere la dichiarazione di conformità CE e la nota informativa entrambe rilasciate dal fabbricante.

7. NORME ARMONIZZATE

Si riporta di seguito l’elenco delle norme armonizzate relative ai DPI avvertendo che:

  • la situazione è aggiornata al 31-03-95;
  • i titoli delle norme EN sono quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e possono pertanto presentare differenze editoriali rispetto ai titoli definitivi riscontrabili nell’elenco delle pubblicazioni dell’UNI come norme UNI EN.

DPI. Elenco delle norme armonizzate europee,

ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs 475/92, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla GUCE

(Di ciascuna norma è indicato in parentesi l’anno di ratifica)

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

EN 132 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni

   

EN 133 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione

   

EN 134 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti

   

EN 135 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti

   

EN 136 (1989)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 136-10 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 137 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 138 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 140 (1989)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura.

   

EN 140/A1 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura - Aggiornamento 1

   

EN 141 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 142 (1989)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 143 (1990)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 144-1 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per gambo di collegamento

   

EN 145 (1988)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno compresso - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 145-2 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 146 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 147 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 148-1 (1987)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato

   

EN 148-2 (1987)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo con filettatura centrale

   

EN 148-3 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3

   

EN 149 (1991)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antipolvere·- Requisiti, prove, marcatura

   

EN 250 (1993)

Respiratori - Autorespiratore per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 269 (1994)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con motore con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 371 (1992)

Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas AX contro composti organici a basso punto di ebollizione - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 372 (1992)

Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas SX e filtri combinati contro specifici composti indicati - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 400 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno compresso

   

EN 401 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno chimico

(KO2) - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 402 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 403 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvamento - Apparecchi filtranti con cappuccio per autosalvamento dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 404 (1993)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a filtro - Requisiti, prove, marcatura

   

EN 405 (1992)

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti con valvola antigas o antigas e antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

    

PROTEZIONE DELL’UDITO

EN 352-1 (1993)

Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie

   

EN 352-2 (1993)

Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2: inserti

   

EN 458 (1993)

Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

   

EN 24869-1 (1992)

Acustica - Protettori auricolari - Parte 1: metodo soggetivo di misura dell’indebolimento acustico (ISO 4869-1: 1990)

   

EN 24869-3 (1993)

Acustica - Protettori auricolari - Parte 3: metodo semplificato per la misura della perdita di inserzione di cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR 4869-3: 1989)

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E FILTRI PER SALDATURA

EN 169 (1992)

Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

   

EN 170 (1992)

Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

   

EN 171 (1992)

Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

   

EN 207 (1993)

Protezione personale degli occhi - Filtri e mezzi di protezione dell’occhio contro radiazioni laser (occhiali per protezione laser)

   

EN 208 (1993)

Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sul laser e sistemi laser (occhiali per regolazione laser)

   

EN 379 (1994)

Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa

 

GUANTI

EN 374-1 (1994)

·Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali

   

EN 374-2 (1994)

·Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: determinazione della resistenza alla penetrazione

   

EN 374-3 (1994)

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici

   

EN 388 (1994)

Guanti di protezione contro rischi meccanici

   

EN 407 (1994)

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

   

EN 420 (1994)

Requisiti generali per guanti

   

EN 421 (1994)

Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

  

CALZATURE

EN 344 (1992)

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale

   

EN 345 (1992)

Specificazioni per calzature di sicurezza per uso professionale

   

EN 346 (1992)

Specificazioni per calzature protettive per uso professionale

   

EN 347 (1992)

Specificazioni per calzature occupazionali per uso professionale

  

INDUMENTI PROTETTIVI E GREMBIULI

EN 340 (1993)

Indumenti protettivi - Requisiti generali

   

EN 348 (1992)

Indumenti protettivi - Metodo di prova: determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole proiezioni di metallo liquido

   

EN 366 (1993)

Indumenti protettivi - Protezione contro calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante

   

EN 367 (1992)

Indumenti protettivi - Protezione dal calore e dalle fiamme - Determinazione della trasmissione del calore alla esposizione di una fiamma

   

EN 368 (1992)

Indumenti protettivi - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi

   

EN 369 (1993)

Indumenti protettivi - Protezione contro agenti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla permeazione ai liquidi

   

EN 373 (1993)

Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso

   

EN 381-1 (1993)

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 1: banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena

   

EN 412 (1993)

Grembiuli protettivi per uso di coltelli a mano

   

EN 464 (1994)

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo di prova: determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di gas (prova della pressione interna)

   

EN 468 (1994)

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)

   

EN 471 (1994)

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità

   

EN 510 (1993)

Specifiche per indumenti protettivi da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

    

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

EN 393 (1993)

Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto - Aiuto al galleggiamento - 50 N

EN 394 (1993)

Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto galleggiamento - Accessori

   

EN 395 (1993)

Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 100 N

   

EN 396 (1993)

Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 150 N

   

EN 399 (1993)

Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 275 N

  

PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

EN 341 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Dispositivi di discesa

   

EN 353-1 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Parte 1: dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida

   

EN 353-2 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Parte 2: dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

   

EN 354 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Cordini

   

EN 355 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Assorbitori di energia

   

EN 358 (1992)

Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Sistemi di posizionamento sul lavoro

   

EN 360 (1992)

Dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

   

EN 361 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo

   

EN 362 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Connettori

   

EN 363 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto di caduta

   

EN 364 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Metodi di prova

   

EN 365 (1992)

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per l’uso e la marcatura

  

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

1) E. Platè, "Misure e cautele nel DPR 547/55", Riv. Giur. Lav., IV, n.10 pag. 373 e segg., 1977.

2) A. Messineo, " Ruolo, classificazione e criteri di scelta dei mezzi di protezione individuali", Ambiente e Sicur. sul Lav., 6, giugno 1986.

3) A. Grieco, N. Di Credico, "La protezione individuale: un contributo alla prevenzione" Ed. Franco Angeli, Milano, 1990.

4) L. Fiasconaro, A. Messineo, "I mezzi di protezione personale", Ambiente e Sicur. sul Lav., 5, maggio 1991.

5) W. Saresella, "Mezzi personali di protezione: Norme e interpretazione", Lavoro Sicuro, 2, marzo 1994.

6) R. Moneta, "La scelta dei dispositivi individuali di protezione", Lavoro Sicuro, 2, marzo 1995.

7) AA.VV., Atti del convegno "I dispositivi di protezione individuale, certificazione e marcatura CE, scelta e uso corretto", Quaderni del Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, Azienda Usl di Modena, n. 41, maggio 1995.

8) AA.VV., Atti del convegno " Dispositivi di protezione individuale (DPI)", Milano 10 marzo 1995, in corso di pubblicazione su Ambiente e Sicur.sul Lav., 6, giugno 1995.

9) E. Campanella, "I dispositivi di protezione individuale - Norme legislative e norme tecniche", in corso di pubblicazione su "Fogli d’informazione ISPESL", VIII, n. 2, 1995.

10) Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, NIOSH, 1977

 

Riferimenti legislativi

· DPR 27/4/55, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, GU n. 158 del 12/7/55.

· DPR 19/3/56, n. 303. Norme generali per l’igiene del lavoro, GU n. 105 del 30/4/56.

· L 29/5/74, n. 256. Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, GU n. 178 del 9/7/74.

· DPR 20/2/88, n. 141., Criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose.

· D.Lgs 15/7/91, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, GU n. 53 del 27/7/91.

· DM 28/1/92 Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee, GU n. 50 del 29/2/92.

· Direttiva 92/58/Cee del 24/6/92 (IX direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 par. 1 della Direttiva 89/391/CEE) recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, GU-Cee n. L 245/23 del 26/8/92 e GU Rep. It. Serie speciale n. 79 dell’8/10/92.

· D.Lgs 4/12/92, n. 475. Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, GU n. 289 del 9/12/92.

 

RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE

L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:

• anzitutto, un generico riferimento va fatto al documento n. 1, in quanto il processo di valutazione dei rischi è fondamentale per la corretta scelta dei DPI e per impostare il loro corretto uso;

• nei documenti n. 2 e n. 3 sono affrontati i riferimenti generali ai processi di informazione, formazione, etc., che trovano nella motivazione ed addestramento all'uso corretto dei DPI un campo d'applicazione specifico ed importantissimo;

• infine, un riferimento all'importanza e all'uso dei DPI specifici, è contenuto nei due documenti n. 15 e n. 16 sui rischi da agenti cancerogeni e da agenti biologici.

Allegato 1

PRINCIPALI OBBLIGHI AZIENDALI NEL D.LGS 626/94 - TITOLO IV

ADEMPIMENTI PER LA SCELTA E L'USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Scadenza 27/11/95

ituazione

Riferimento legislativo

Tipo di obbligo

Sanzioni

milioni £

se ulteriori

rischi residui

 

 

 

 

art. 43, c. 1, a/b

 

 

 

 

art. 43, c. 1, c + art. 43, c. 2

 

Valutare questi rischi al fine di individuare le caratteristiche dei DPI adeguati (tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI)

 

Confrontare le esigenze individuate con le istruzioni dei fabbricanti di DPI e con le norme d’ uso degli Allegati III, IV e V al fine di individuare i DPI ottimali e le condizioni in cui i DPI dovranno essere usati

 

 

 

 

non specif.

 

 

 

 

non specif.

se DPI necessari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se rischi

multipli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 43, c. 3, +

art. 42, + art. 46

 

 

 

 

 

 

art. 43, c.4, b/d

 

 

art. 42, c. 3

 

 

 

 

art. 43, c. 4, c/e + art. 43, c. 4, f

 

 

 

art. 43, c. 4, g + art.43, c. 5

Fornire ai lavoratori solo DPI commercializzati ai sensi del D.Lgs. 475/92 e che inoltre: siano adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore; siano adeguati alle condizioni del luogo di lavoro; tengano conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e possano essergli adattati secondo le sue necessità

Destinare i DPI ad un uso personale e farli utilizzare per gli usi e nei modi previsti dal fabbricante, salvo casi specifici

L’uso simultaneo di più DPI non deve comportare incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio

Informare i lavoratori, preliminarmente ed in modo chiaro, anche sui rischi dai quali i DPI proteggono; mettere a disposizione, in azienda, informazioni sui DPI

Formare e, se necessario, addestrare i lavoratori all’uso dei DPI. L’addestramento va garantito per i DPI di III categoria e per gli otoprotettori

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 8,0

 

 

 

 

3,0 8,0

 

 

 

 

 

non specif.

 

 

 

 

1,0 5,0

 

 

 

3,0 8,0

a regime

 

 

 

 

art. 43, c. 4, a

 

 

art. 4, c. 5, b +

art. 43, c. 1, d

Mantenere i DPI efficienti ed igienici mediante le manutenzioni, le riparazioni e le sostituzioni necessarie

Aggiornare la valutazione e la scelta dei DPI se intervengono variazioni significative nei rischi o se si rendono disponibili DPI più efficaci

 

3,0 8,0

 

 

 

3,0 8,0

       
  

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