|
6. PRIME INDICAZIONI PER L’ORGANO DI
VIGILANZA
Il D.Lgs 626/94 sancisce
l’obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare la valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 4). Tale
obbligo va assolto nel termine di un anno dall’entrata in vigore del
decreto stesso (art. 96) e cioè entro il 27-11-1995.
Si ritiene utile
richiamare ancora i principi gerarchici della prevenzione e cioè che
solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro, devono obbligatoriamente essere utilizzati i DPI (art. 41).
Ciò vuol dire che ai
fini della scelta dei DPI il datore di lavoro deve effettuare "l’analisi
e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi" (art. 43). Detta valutazione non può evidentemente
prescindere dalla più generale valutazione di cui all’art. 4 rispetto
alla quale la specifica valutazione non è che una considerazione
"amaramente" residuale e conclusiva.
Ne consegue che, anche
per la materia di cui al titolo IV del D.Lgs 626/94, deve assumersi come
data per l’entrata in vigore il 27-11-1995 (ovviamente fatto salvo
quanto previsto dai DDPPRR 547/55, 303/56, 164/56 e dal D.Lgs 277/91).
Si deve inoltre tenere
presente che:
a) continuano a rimanere
in vigore -soprattutto per quanto riguarda il problema
antinfortunistico- le specifiche disposizioni previste dagli articoli
377 e seguenti del DPR 547/55 la cui inosservanza, a seguito del D.Lgs
758/94, è stata più aspramente sanzionata.
b) I DPI
commercializzati in data successiva al 30-06-95 devono essere dotati dei
requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall’allegato II
del il D.Lgs 475/9. In pratica, la sussistenza di tali requisiti è
garantita dalla presenza della marcatura CE.
Nel caso di interventi
ispettivi effettuati dalle Usl ove si riscontrasse avvenuta
commercializzazione di DPI irregolari, essi dovrà essere redatto un
rapporto per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell’industria
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 475/92 chiedendo ai medesimi organi di
vigilanza (così definiti ai sensi del D.Lgs 475/92) assicurazioni sugli
eventuali provvedimenti adottati nei riguardi degli inadempienti.
Parallelamente, è consigliabile segnalare la circostanza, per
conoscenza, al competente Assessorato della Regione di appartenenza.
c) E’ fatta salva la
possibilità da parte dell’azienda di utilizzare DPI privi di
marcatura CE purché acquistati prima del 30-06-95. Tali DPI potranno
essere utilizzati fino al 31-12-1998. Per quanto riguarda invece i
dispositivi di emergenza destinati all’autosalvataggio in caso di
evacuazione questi, se privi di marcatura CE e acquistati entro il
30-06-95, possono essere utilizzati in azienda fino al 31-12-2004.
Si osservi infine che,
stanti i limiti imposti alla durata di utilizzo dei DPI acquistati prima
del 30/6/95 e privi di marcatura CE, è evidente l’opportunità per l’utilizzatore
di acquistare, anche nella fase transitoria prevista per la
commercializzazione, DPI con marcatura CE.
Un aspetto che si ritiene
utile evidenziare riguarda la presenza sul mercato di certificazioni e
marcature CE non conformi a quanto indicato dal D.Lgs 475/92. Si è
infatti potuto constatare che alcune ditte costruttrici o venditrici di
DPI si dichiarano "in possesso" della marcatura CE e
forniscono DPI sprovvisti di documentazione e marcatura. In altri casi
è accaduto che venisse mostrata la marcatura CE sui cataloghi ma non
sul singolo DPI oppure che venisse evidenziata sui cataloghi la
certificazione di un modello specifico di DPI senza poi presentare la
documentazione per altri modelli commercializzati. Si tratta, in questi
casi, di una interpretazione a dir poco non corretta del D.Lgs 475/92
che prescrive, con estrema chiarezza, la necessità che ogni singolo DPI
sia dotato di documentazione e marcatura CE. Come già detto, per
"documentazione" si deve intendere la dichiarazione di
conformità CE e la nota informativa entrambe rilasciate dal
fabbricante.
7. NORME ARMONIZZATE
Si riporta di seguito l’elenco
delle norme armonizzate relative ai DPI avvertendo che:
- la situazione è aggiornata al 31-03-95;
- i titoli delle norme EN sono quelli
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e possono
pertanto presentare differenze editoriali rispetto ai titoli definitivi
riscontrabili nell’elenco delle pubblicazioni dell’UNI come norme
UNI EN.
DPI. Elenco delle norme
armonizzate europee,
ai sensi dell’art. 2
comma 1 del D.Lgs 475/92, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla
GUCE
(Di ciascuna norma è
indicato in parentesi l’anno di ratifica)
PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
|
EN 132 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Definizioni |
| |
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|
EN 133 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Classificazione |
| |
|
|
EN 134 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Nomenclatura dei componenti |
| |
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EN 135 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Lista dei termini equivalenti |
| |
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EN 136 (1989) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura |
| |
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|
EN 136-10 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Maschere intere per uso speciale - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
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|
EN 137 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto -
Requisiti, prove, marcatura |
| |
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|
EN 138 (1994) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso con
maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura |
| |
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EN 140 (1989) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura. |
| |
|
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EN 140/A1 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura - Aggiornamento 1 |
| |
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|
EN 141 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura |
| |
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|
EN 142 (1989) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 143 (1990) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura |
| |
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|
EN 144-1 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per
gambo di collegamento |
| |
|
|
EN 145 (1988) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno
compresso - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 145-2 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso
per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 146 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 147 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
|
EN 148-1 (1987) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato |
| |
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|
EN 148-2 (1987) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo con filettatura
centrale |
| |
|
|
EN 148-3 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3 |
| |
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|
EN 149 (1991) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Facciali filtranti antipolvere·- Requisiti, prove,
marcatura |
| |
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|
EN 250 (1993) |
Respiratori - Autorespiratore per uso
subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
|
EN 269 (1994) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con motore
con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 371 (1992) |
Mezzi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas AX contro composti organici a basso punto
di ebollizione - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 372 (1992) |
Mezzi di protezione delle vie
respiratorie - Filtri antigas SX e filtri combinati contro specifici
composti indicati - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 400 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso -
Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno compresso |
| |
|
|
EN 401 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso -
Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno chimico
(KO2) - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 402 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a
circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove,
marcatura |
| |
|
|
EN 403 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvamento - Apparecchi filtranti con cappuccio per
autosalvamento dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 404 (1993) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a
filtro - Requisiti, prove, marcatura |
| |
|
|
EN 405 (1992) |
Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie - Facciali filtranti con valvola antigas o antigas e
antipolvere - Requisiti, prove, marcatura |
PROTEZIONE DELL’UDITO
|
EN 352-1 (1993) |
Protettori auricolari -
Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie |
| |
|
|
EN 352-2 (1993) |
Protettori auricolari -
Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2: inserti |
| |
|
|
EN 458 (1993) |
Protettori auricolari -
Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione -
Documento guida |
| |
|
|
EN 24869-1 (1992) |
Acustica - Protettori
auricolari - Parte 1: metodo soggetivo di misura dell’indebolimento
acustico (ISO 4869-1: 1990) |
| |
|
|
EN 24869-3 (1993) |
Acustica - Protettori
auricolari - Parte 3: metodo semplificato per la misura della perdita di
inserzione di cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR
4869-3: 1989) |
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E
FILTRI PER SALDATURA
|
EN 169 (1992) |
Mezzi di protezione personale degli occhi
- Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di
trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
| |
|
|
EN 170 (1992) |
Mezzi di protezione personale degli occhi
- Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate |
| |
|
|
EN 171 (1992) |
Mezzi di protezione personale degli occhi
- Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate |
| |
|
|
EN 207 (1993) |
Protezione personale degli occhi - Filtri
e mezzi di protezione dell’occhio contro radiazioni laser (occhiali
per protezione laser) |
| |
|
|
EN 208 (1993) |
Protezione personale degli occhi -
Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sul laser e sistemi
laser (occhiali per regolazione laser) |
| |
|
|
EN 379 (1994) |
Specifiche per filtri per saldatura
aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per
saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa |
GUANTI
|
EN 374-1 (1994) |
·Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microorganismi - Parte 1: terminologia e requisiti
prestazionali |
| |
|
|
EN 374-2 (1994) |
·Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microorganismi - Parte 2: determinazione della resistenza alla
penetrazione |
| |
|
|
EN 374-3 (1994) |
Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microorganismi - Parte 3: determinazione della resistenza alla
permeazione ai prodotti chimici |
| |
|
|
EN 388 (1994) |
Guanti di protezione contro rischi
meccanici |
| |
|
|
EN 407 (1994) |
Guanti di protezione contro rischi
termici (calore e/o fuoco) |
| |
|
|
EN 420 (1994) |
Requisiti generali per guanti |
| |
|
|
EN 421 (1994) |
Guanti di protezione contro le radiazioni
ionizzanti e la contaminazione radioattiva |
CALZATURE
|
EN 344 (1992) |
Requisiti e metodi di prova per calzature
di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
| |
|
|
EN 345 (1992) |
Specificazioni per calzature di sicurezza
per uso professionale |
| |
|
|
EN 346 (1992) |
Specificazioni per calzature protettive
per uso professionale |
| |
|
|
EN 347 (1992) |
Specificazioni per calzature
occupazionali per uso professionale |
INDUMENTI PROTETTIVI E
GREMBIULI
|
EN 340 (1993) |
Indumenti protettivi - Requisiti generali |
| |
|
|
EN 348 (1992) |
Indumenti protettivi - Metodo di prova:
determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole
proiezioni di metallo liquido |
| |
|
|
EN 366 (1993) |
Indumenti protettivi - Protezione contro
calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali
assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante |
| |
|
|
EN 367 (1992) |
Indumenti protettivi - Protezione dal
calore e dalle fiamme - Determinazione della trasmissione del calore
alla esposizione di una fiamma |
| |
|
|
EN 368 (1992) |
Indumenti protettivi - Protezione contro
prodotti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali
alla penetrazione di liquidi |
| |
|
|
EN 369 (1993) |
Indumenti protettivi - Protezione contro
agenti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla
permeazione ai liquidi |
| |
|
|
EN 373 (1993) |
Indumenti di protezione - Valutazione
della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso |
| |
|
|
EN 381-1 (1993) |
Indumenti di protezione per utilizzatori
di seghe a catena portatili - Parte 1: banco di prova per la verifica
della resistenza al taglio con una sega a catena |
| |
|
|
EN 412 (1993) |
Grembiuli protettivi per uso di coltelli
a mano |
| |
|
|
EN 464 (1994) |
Indumenti di protezione contro prodotti
chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo
di prova: determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di
gas (prova della pressione interna) |
| |
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|
EN 468 (1994) |
Indumenti di protezione contro prodotti
chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla
penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo) |
| |
|
|
EN 471 (1994) |
Indumenti di segnalazione ad alta
visibilità |
| |
|
|
EN 510 (1993) |
Specifiche per indumenti protettivi da
utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in
movimento |
GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO
|
EN 393 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto - Aiuto al galleggiamento - 50 N |
|
|
|
|
EN 394 (1993) |
Giubbotti di salvataggio ed
equipaggiamento individuale di aiuto galleggiamento - Accessori |
| |
|
|
EN 395 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di
salvataggio 100 N |
| |
|
|
EN 396 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di
salvataggio 150 N |
| |
|
|
EN 399 (1993) |
Giubbotti di salvataggio e
equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di
salvataggio 275 N |
PROTEZIONE CONTRO LE
CADUTE DALL’ALTO
|
EN 341 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Dispositivi di discesa |
| |
|
|
EN 353-1 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Parte 1: dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio rigida |
| |
|
|
EN 353-2 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Parte 2: dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di ancoraggio flessibile |
| |
|
|
EN 354 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Cordini |
| |
|
|
EN 355 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Assorbitori di energia |
| |
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|
EN 358 (1992) |
Dispositivi individuali per il
posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto -
Sistemi di posizionamento sul lavoro |
| |
|
|
EN 360 (1992) |
Dispositivi di protezione individuali
contro le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile |
| |
|
|
EN 361 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo |
| |
|
|
EN 362 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Connettori |
| |
|
|
EN 363 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto di caduta |
| |
|
|
EN 364 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Metodi di prova |
| |
|
|
EN 365 (1992) |
Dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per
l’uso e la marcatura |
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1) E. Platè,
"Misure e cautele nel DPR 547/55", Riv. Giur. Lav., IV, n.10
pag. 373 e segg., 1977.
2) A. Messineo, "
Ruolo, classificazione e criteri di scelta dei mezzi di protezione
individuali", Ambiente e Sicur. sul Lav., 6, giugno 1986.
3) A. Grieco, N. Di
Credico, "La protezione individuale: un contributo alla
prevenzione" Ed. Franco Angeli, Milano, 1990.
4) L. Fiasconaro, A.
Messineo, "I mezzi di protezione personale", Ambiente e Sicur.
sul Lav., 5, maggio 1991.
5) W. Saresella,
"Mezzi personali di protezione: Norme e interpretazione",
Lavoro Sicuro, 2, marzo 1994.
6) R. Moneta, "La
scelta dei dispositivi individuali di protezione", Lavoro Sicuro,
2, marzo 1995.
7) AA.VV., Atti del
convegno "I dispositivi di protezione individuale, certificazione e
marcatura CE, scelta e uso corretto", Quaderni del Servizio di
Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, Azienda Usl di Modena, n. 41,
maggio 1995.
8) AA.VV., Atti del
convegno " Dispositivi di protezione individuale (DPI)",
Milano 10 marzo 1995, in corso di pubblicazione su Ambiente e Sicur.sul
Lav., 6, giugno 1995.
9) E. Campanella, "I
dispositivi di protezione individuale - Norme legislative e norme
tecniche", in corso di pubblicazione su "Fogli d’informazione
ISPESL", VIII, n. 2, 1995.
10) Occupational Exposure
Sampling Strategy Manual, NIOSH, 1977
Riferimenti legislativi
· DPR 27/4/55, n. 547. Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, GU n. 158 del
12/7/55.
· DPR 19/3/56, n. 303. Norme
generali per l’igiene del lavoro, GU n. 105 del 30/4/56.
· L 29/5/74, n. 256. Classificazione
e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi, GU n. 178 del 9/7/74.
· DPR
20/2/88, n. 141., Criteri generali
di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose.
· D.Lgs 15/7/91, n. 277.
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, GU n. 53 del 27/7/91.
· DM 28/1/92 Classificazione
e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura dei preparati
pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla
Commissione delle Comunità Europee, GU n. 50 del 29/2/92.
· Direttiva 92/58/Cee
del 24/6/92 (IX direttiva particolare ai sensi dell’art. 16 par. 1
della Direttiva 89/391/CEE) recante le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, GU-Cee
n. L 245/23 del 26/8/92 e GU Rep. It. Serie speciale n. 79 dell’8/10/92.
· D.Lgs 4/12/92, n. 475.
Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale, GU n. 289 del
9/12/92.
RIFERIMENTI AD ALTRE
MONOGRAFIE
L'argomento oggetto della
presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati
aspetti particolari, e precisamente:
• anzitutto, un
generico riferimento va fatto al documento n. 1, in quanto il
processo di valutazione dei rischi è fondamentale per la corretta
scelta dei DPI e per impostare il loro corretto uso;
• nei documenti n. 2
e n. 3 sono affrontati i riferimenti generali ai processi di
informazione, formazione, etc., che trovano nella motivazione ed
addestramento all'uso corretto dei DPI un campo d'applicazione specifico
ed importantissimo;
• infine, un
riferimento all'importanza e all'uso dei DPI specifici, è contenuto nei
due documenti n. 15 e n. 16 sui rischi da agenti
cancerogeni e da agenti biologici.
Allegato 1
PRINCIPALI OBBLIGHI
AZIENDALI NEL D.LGS 626/94 - TITOLO IV
ADEMPIMENTI PER LA SCELTA
E L'USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Scadenza 27/11/95
|
ituazione |
Riferimento legislativo |
Tipo di obbligo |
Sanzioni
milioni £ |
|
se ulteriori
rischi residui
|
art. 43, c. 1, a/b
art. 43, c. 1, c + art.
43, c. 2
|
Valutare questi rischi al
fine di individuare le caratteristiche dei DPI adeguati (tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI)
Confrontare le esigenze
individuate con le istruzioni dei fabbricanti di DPI e con le norme d’
uso degli Allegati III, IV e V al fine di individuare i DPI ottimali e
le condizioni in cui i DPI dovranno essere usati |
non specif.
non specif. |
|
se DPI necessari
se rischi
multipli
|
art. 43, c. 3, +
art. 42, + art. 46
art. 43, c.4, b/d
art. 42, c. 3
art. 43, c. 4, c/e + art. 43, c. 4, f
art. 43, c. 4, g + art.43, c. 5 |
Fornire ai lavoratori solo DPI
commercializzati ai sensi del D.Lgs. 475/92 e che inoltre: siano
adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio
maggiore; siano adeguati alle condizioni del luogo di lavoro; tengano
conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e possano
essergli adattati secondo le sue necessità
Destinare i DPI ad un uso personale e
farli utilizzare per gli usi e nei modi previsti dal fabbricante, salvo
casi specifici
L’uso simultaneo di più DPI non deve
comportare incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto
che ciascun DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio
Informare i lavoratori, preliminarmente
ed in modo chiaro, anche sui rischi dai quali i DPI proteggono; mettere
a disposizione, in azienda, informazioni sui DPI
Formare e, se necessario, addestrare i
lavoratori all’uso dei DPI. L’addestramento va garantito per i DPI
di III categoria e per gli otoprotettori |
3,0 8,0
3,0 8,0
non specif.
1,0 5,0
3,0 8,0 |
|
a regime
|
art. 43, c. 4, a
art. 4, c. 5, b +
art. 43, c. 1, d
|
Mantenere i DPI efficienti ed igienici
mediante le manutenzioni, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
Aggiornare la valutazione e la scelta dei
DPI se intervengono variazioni significative nei rischi o se si rendono
disponibili DPI più efficaci |
3,0 8,0
3,0 8,0 |
|