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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

       

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I nuovi sviluppi relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale

di
Virginio Galimberti - Cer.Co. S.a.s Sesto San Giovanni
Vice Presidente della Sottocommissione "Dispositivi di protezione individuale"
della Commissione UNI "Sicurezza"

    
    

Malgrado sia trascorso parecchio tempo dalla loro entrata in vigore, l'osservanza dei disposti dei decreti legislativi 19.9.1994 n° 626 (integrato in un secondo tempo con il D.Lgs 19.3.1996 n° 242) e 4.12.1992 n° 475 (integrato dal D.Lgs 02.01.1997 n° 10), risulta, ancora oggi, di difficile applicazione.
Nell'ambito dei Dispositivi di Protezione individuale, si riscontra ancora una grossa carenza culturale sia a livello nazionale che a livello europeo che comporta, di conseguenza, innumerevoli disagi e, in parecchi casi, rischi dal punto di vista applicativo.

La cronistoria evidenzia che l'obbligo del rispetto dei contenuti del Titolo IV del D.Lgs 626/94 (recepimento nazionale della direttiva europea 89/391 CEE e di sette sue direttive particolari) ha risvegliato l'attenzione degli utilizzatori sull' acronimo DPI (libera traduzione del legislatore italiano che ha interpretato il termine "equipment" come "dispositivo") facendo apparire le relative problematiche come se fossero una novità introdotta da questa legge.
Ma novità non è perché, degli stessi dispositivi (normalmente denominati nel gergo abitudinario "mezzi personali di protezione"), e il relativo modo di progettarli, costruirli e gestirli, la legislazione nazionale (ancora vigente e mai abrogata), se ne occupa già da quarantotto anni regolamentando gli stessi in maniera del tutto simile (vedi gli specifici riferimenti contenuti nel D.P.R. 547/55) ad esclusione di tutta la parte relativa alle procedure di certificazione CE che, naturalmente, non era ancora stata inventata.
Dimenticando, per comodità, la precedente non osservanza della "vecchia legislazione", altrettanto non osservata anche per altri settori ritenuti più importanti, dobbiamo registrare che non è stato il D.Lgs 626/94 la novità per i DPI "nuova versione" ma gli stessi sono venuti alla ribalta nell'ormai lontano anno 1992 (in europa già dal 1989 in concomitanza con la Direttiva Europea 89/391/CEE da cui è scaturito il D.Lgs 626/94) a seguito della pubblicazione del D.Lgs 475/92 specifico per i fabbricanti di questi prodotti.
Purtroppo, e se ne vedono le conseguenze nelle applicazioni pratiche, lo scopo primario della direttiva e del relativo decreto legislativo italiano, consiste nel fissare regole comuni a tutti i paesi aderenti nell'ottica di consentire la libera circolazione dei dispositivi di protezione su tutto il territorio europeo senza che esistano più le barriere nazionali.

Tra le caratteristiche principali di questa tipologie di direttive, sempre con la stessa finalità, spicca quella che tutti i prodotti in esse contemplati (nel nostro caso i dispositivi di protezione individuale), prima di essere immessi sul mercato, devono risultare in possesso dei "requisiti essenziali di salute e di sicurezza", identificabili attraverso l'apposizione della marcatura CE, a sua volta attuabile solo dopo aver espletato positivamente le procedure di certificazione previste nelle direttive stesse.
È previsto, addirittura, che la mancanza di marcatura CE sul DPI non ne permetta la esposizione in pubblico in occasione di fiere o manifestazioni.
L'accennata superficialità culturale imputabile al settore si manifesta spesso con la confusione dei due termini "omologazione" e "certificazione".

L'uso improprio del termine omologazione, probabile refuso derivante dall'applicazione di precedenti regolamentazioni, è ancora molto diffuso e non è per niente raro ritrovarne i richiami su documentazioni informative o pubblicitarie prodotte dai fabbricanti.
Anche da parte degli utilizzatori troviamo spesso, nelle richieste o nei documenti di acquisto, cenni al fatto che il dispositivo è o deve essere "omologato CE".
La procedura di omologazione, tanto cara al nostro paese e tuttora richiesta per determinati tipi di prodotti, era in vigore, anche per taluni dispositivi di protezione individuale, tanti anni or sono (omologazione ENPI) e consisteva nell'ottenere il documento di omologazione dall'Ente preposto, sulla base di verifiche fatte a fronte di norme emesse dall'ente stesso.
L'avvenuta omologazione dava diritto al fabbricante di acquistare gli specifici bollini che venivano poi applicati sul prodotto da commercializzare.
La cronica mancanza di vigilanza, prerogativa ancora vigente nel nostro paese, permetteva di applicare i bollini ottenuti per uno specifico dispositivo (es. elmetto di protezione) su altri dispositivi per i quali non era stata applicata la stessa procedura.
Naturalmente, l'utilizzatore finale era convinto di acquistare un prodotto garantito.
I procedimenti di certificazione definiti nelle direttive europee del "nuovo approccio" e nei conseguenti recepimenti nazionali sono radicalmente e concettualmente diverse e non hanno nulla a che vedere con l'omologazione.
Il persistere dell'uso di questo termine sia da parte degli utilizzatori finali che da parte di alcuni fabbricanti, è chiaramente un segnale negativo che evidenzia purtroppo la ancora scarsa cultura che c'è sull'argomento.

Da parte dei datori di lavoro, quali utilizzatori finali, l'atteggiamento assunto in passato nei confronti delle problematiche relative ai dispositivi di protezione individuale stenta a modificarsi seppur riconoscendo che c'è stato un grosso impegno da parte loro nel cercare di adeguarsi alla legislazione.
I motivi possono essere imputabili alla innumerevole mole di incombenze imposte, con ritmi pressanti e con non poca confusione, dalle nuove norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che, quasi quotidianamente, modificano le programmazioni fatte e che, di conseguenza, spostano queste problematiche ad un ruolo secondario.
Lo dimostra il fatto che il soddisfacimento degli obblighi di legge per quanto riguarda informazione, formazione e addestramento circa l'uso dei DPI diventa spesso una mera incombenza da assolvere e non uno dei passi principali al fine di incrementare la cultura.
Spesso il datore di lavoro, specialmente in realtà produttive di piccole dimensioni, incontra grosse difficoltà ad ottenere lui stesso le informazioni corrette essendo costretto ad approvvigionarsi presso distributori che, a loro volta, risultano scarsamente competenti sull'argomento.

È ancora molto diffusa la convinzione, supportata da alcuni operatori del settore compreso, purtroppo, anche alcuni pseudo consulenti, che i DPI di 1ª categoria (rischi minori) non debbano essere contrassegnati con la marcatura CE e, ancor più grave ma per fortuna meno diffusa, l'opinione che sia sufficiente verificare che il dispositivo sia contrassegnato con la marcatura CE per ritenerlo adeguato ai rischi presenti nel proprio contesto lavorativo.
Era opinione comune che, dopo l'impatto iniziale conseguente l'introduzione delle nuove regole, con il passare del tempo e con la graduale applicazione delle leggi sulla sicurezza (D.Lgs 626/94) le anomalie o le incertezze venissero gradatamente sistemate.
I grossi problemi e le scelte che hanno dovuto inizialmente affrontare gli Organismi Notificati, unici sovrani nell'attestare il reale possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di questi dispositivi, che hanno prodotto documenti non sempre perfettamente rispondenti alle disposizioni di legge, avrebbero dovuto essere felicemente risolti (dal 1992 sono trascorsi ormai dieci anni).
Purtroppo non ci siamo ancora. Direi, anzi, che, a livello europeo, stiamo assistendo ad una inversione di tendenza.
Il continuo aumentare del numero di Organismi Notificati, dovuto anche all'inserimento dei nuovi paesi nell'Unione Europea (es. la Repubblica Ceca) e la concorrenza tra di loro, unita alla persistente assenza della vigilanza da parte degli organismi di controllo e alla mancata applicazione delle regole comuni a tutti loro, ci fanno assistere a certificazioni sempre più facili da ottenere, diverse tra i vari istituti.
Anche il ruolo di questi Organismi, sull'onda del persistere degli errori commessi dagli Stati membri in fase di notifica, sta tendenzialmente cambiando da "verificatore" nei confronti del fabbricante a quello di "consulente" dello stesso, peraltro vietato dalla legge.
Se ci sono alcuni problemi per i DPI appartenenti alla seconda e terza categoria per i quali è previsto l'obbligo della verifica (esame CE di tipo) da parte dell'Organismo Notificato, per la prima categoria forse non vale più neanche la pena di perderci del tempo per parlarne.
È una categoria lasciata completamente alla responsabilità del fabbricante che prevede solamente l'ipotetico intervento dell'Organismo di Controllo (Ministero dell'Industria per l'Italia).

La marcatura CE e la dimostrazione del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza si trasformano in uno strumento commerciale utile, in alcuni casi per battere la concorrenza.
Provate a trovare, per esempio, nei fascicoli tecnici, se esistono, o nelle relative note informative, i riferimenti ai rischi per i quali sono stati progettati i normali abiti da lavoro (tute).
Considerando le esperienze maturate e le difficoltà incontrate, si era tentato di proporre all'Unione Europea, in occasione di una futura revisione della direttiva 89/686/CEE (direttiva madre che ha fatto scaturire il D.Lgs 475/92), o l'eliminazione di questa categoria oppure una regolamentazione più precisa della stessa.
A tutto oggi non si hanno più notizie di questa revisione e, comunque, finché non sarà definita e implementata dagli Stati membri, la situazione rimane quella attuale.
Le maggiori difficoltà gestionali rimangono a carico del datore di lavoro il quale, per una legge diversa da quella che stabilisce i criteri di certificazione CE, dovrà dimostrare, prima o poi, di avere scelto bene, giusto e di essersi procurato tutta la documentazione adeguata a supporto.
Non è per niente raro trovare ancora note informative imprecise, incomplete o redatte in lingua diversa da quella del paese di destinazione; dichiarazioni di conformità dubbie o compilate non perfettamente nel rispetto della legge; attestati di certificazione di DPI appartenenti alla 3ª categoria datati che non vengono aggiornati malgrado siano cambiati i riferimenti alle norme armonizzate; attestati di certificazione dai quali risulta impossibile o difficilissimo identificare il modello del DPI oggetto dello stesso (come deve essere fatto e cosa deve contenere l'attestato è riportato chiaramente sulla legge).

Sui contenuti delle note informative (si ricorda che fanno parte dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza e che per la 2ª e 3ª categoria devono essere valutate e approvate dall'organismo notificato) ci sarebbe da aprire un capitolo a parte.
Ad esempio, mi ha molto colpito la seguente nota, circolata qualche tempo fa, relativa ad un indumento di protezione alluminizzato per lotta agli incendi (3ª categoria e quindi destinato alla protezione da rischi di morte o lesioni gravi): "Le valutazioni determinate attraverso le prove di laboratorio attestano la conformità ai requisiti della norma di prodotto ma non possono essere correlate alle prestazioni che il DPI offre nelle condizioni reali di impiego a causa dei molteplici fattori di rischio e pertanto vanno considerate al solo fine della classificazione dei materiali impiegati". La legge stabilisce che l'Organismo Notificato, tra i suoi compiti che si aggiungono a quello basilare di accertare che il DPI sia stato progettato e costruito conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e che, come già detto, la nota informativa sia adeguata, deve anche verificare che lo stesso DPI sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto (D.Lgs 475/92 art 7 comma 7).
Con una frase di questo tipo, espressamente riportata sulla nota informativa, si ribalta totalmente l'assunzione di responsabilità dell'adeguatezza del mezzo, che comunque rimane a carico del "datore di lavoro", al solo utilizzatore.

Gli esempi e le condizioni sopra riportate rientrano tra quelle considerate "regolari".
Purtroppo non è raro trovare ancora sul mercato DPI privi della marcatura CE o DPI dalla cui marcatura e/o documentazione risulta impossibile risalire al fabbricante o al suo mandatario nella comunità europea.
Un'altra difficoltà riscontrata, che non risulta evidente all'utilizzatore finale in quanto non di sua pertinenza, consiste nella disuniformità di comportamenti degli Organismi Notificati preposti al rilascio degli attestati di conformità CE ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
Sembra estremamente difficile far capire al fabbricante che è lui che deve dimostrare di aver progettato e costruito un dispositivo che possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e che l'Organismo Notificato ha solo il compito di verificare e certificare tale possesso.
Per dimostrare che il DPI ha questi requisiti è necessario produrre, oltre al numero di campioni necessari per le verifiche, una documentazione tecnica dettagliata nella quale vengono riportati sistemi, metodi e quant'altro ritenuto necessario per lo scopo.

Concluderei questa breve carrellata riassumendo i compiti previsti dalle relative legislazioni.
Il fabbricante deve:

  • identificare e definire per quali rischi è adatto il suo prodotto;

  • individuare, attraverso l'esame dei contenuti dell'allegato II del D.Lgs 475/92 (stesso allegato nella D.E. 89/686/CEE), i requisiti essenziali di salute e di sicurezza che dovrà conferire al dispositivo che intende produrre ed elencarli nella sua documentazione;

  • progettare e costruire il dispositivo;

  • produrre un fascicolo tecnico dettagliato nel quale dovranno comparire, oltre alla perfetta ed univoca identificazione del prodotto, tutti i dati relativi alla sua costruzione, i risultati ottenuti dagli esami tecnici effettuati per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali, i metodi o le prove effettuate sempre per dimostrare detti requisiti, i sistemi di controllo della produzione, la descrizione e la posizione della marcatura sul dispositivo, ecc.;

  • se il modello presuppone delle varianti, le stesse devono essere descritte esaustivamente nel fascicolo tecnico e corredate da eventuali verifiche aggiuntive;

  • produrre la nota informativa (o istruzioni per l'uso) relativa al modello e a tutte le sue eventuali varianti conformemente ai contenuti del punto 1.4 dell'allegato II del D.Lgs 475/92 (un aiuto per la stesura della nota informativa può essere individuato nella norma UNI 10913);

  • (se DPI appartenenti alla 2ª o 3ª categoria) fare domanda di rilascio dell'Attestato di certificazione CE ad un solo Organismo Notificato consegnandogli il necessario numero di campioni da provare, il fascicolo tecnico, l'elenco dei requisiti essenziali individuati, la nota informativa, ecc.;

  • (se DPI appartenenti alla 3ª categoria) fare anche la domanda per il controllo annuale del prodotto o del sistema di garanzia della qualità come previsto dalla legge (l'Organismo Notificato può essere diverso da quello che rilascia l'attestato di certificazione CE di tipo);

  • apporre la marcatura CE sul dispositivo (se di 2ª o 3ª categoria dopo che ha ottenuto l'attestato di certificazione CE);

  • produrre la "dichiarazione di conformità" conformemente all'allegato VI del D.Lgs 475/92.

L'Organismo Notificato deve:

  • verificare che il DPI possegga effettivamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dichiarati e dimostrati dal fabbricante effettuando:

    • l'identificazione esatta del DPI di cui è stata richiesta la certificazione e delle sue eventuali varianti;

    • la verifica dell'esatta rispondenza della categoria di appartenenza secondo il D.Lgs 475/92 dichiarata dal fabbricante;

    • l'analisi critica della completezza e dei contenuti del fascicolo tecnico in modo particolare per quanto riguarda i sistemi e gli strumenti adottati per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali nonché i metodi o i sistemi previsti per la loro verifica nel tempo;

    • l'analisi critica dei contenuti della nota informativa almeno nella lingua del principale paese di destinazione del prodotto;

    • la verifica dell'esatta rispondenza dei dati prestazionali dichiarati dal fabbricante attraverso la ripetizione delle prove indicate nel fascicolo tecnico (nel caso di impiego di norme armonizzate la verifica si limiterà ai contenuti delle stesse mentre, nel caso contrario o con un uso parziale di questo tipo di norme, l'Organismo dovrà anche valutare se i metodi adottati sono effettivamente in grado di conferire i requisiti essenziali richiesti dalla legislazione.

  • rilasciare l'Attestato di certificazione CE di tipo;

  • effettuare, se incaricato dal fabbricante, la verifica almeno annuale del prodotto o del sistema di garanzia della qualità per i DPI appartenenti alla 3ª categoria.

L'utilizzatore finale (datore di lavoro) deve:

  • identificare il DPI a lui necessario basandosi sui risultati della valutazione dei rischi;

  • identificare requisiti e caratteristiche che il DPI deve possedere per essere ritenuto idoneo e adeguato ai rischi da lui evidenziati;

  • ricercare sul mercato il DPI più adatto;

  • ritrovare nei documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) riferimenti precisi ai rischi e alle eventuali condizioni operative per le quali si è ritenuto necessario ricorrere all'uso dei DPI (es.: se la mia situazione operativa prevede una eventuale esposizione per contatto con acido solforico al 30%, devo avere agli atti un documento dove risulti che il DPI da me scelto sia in grado di resistere per il tempo definito a tale condizione)

  • verificare che le note informative che accompagnano il dispositivo siano almeno nella propria lingua e che contengano tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del dispositivo stesso anche nell'ottica di un loro impiego a fini didattici per gli aspetti di informazione, formazione e addestramento che, a seconda dei casi, dovrà provvedere ad effettuare;

  • seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione del dispositivo tenendo ben presente che tutto quanto non viene indicato nella nota stessa è da ritenersi non applicabile previa la decadenza della garanzia e della responsabilità del fabbricante.

A questo punto riterrei necessario proporre un ripasso della materia, anche se ripetitivo, soffermandoci ancora su cosa si intende per DPI e come va gestito.

Come abbiamo visto, esistono due legislazioni specifiche, derivanti dal recepimento di altrettante direttive europee, che trattano e definiscono i DPI. Sono due leggi che hanno in comune lo stesso argomento ma che hanno due destinazioni diverse:
- il D.Lgs 475/92 ha come scopo quello di stabilire le regole per la progettazione e la costruzione dei dispositivi e contiene il famoso obbligo per il fabbricante di conferire al dispositivo stesso i "requisiti essenziali di salute e di sicurezza" (marcatura CE)
- il D.Lgs 626/94 nel Titolo IV stabilisce le regole d'uso per il datore di lavoro.

Come dice la parola stessa il DPI è un dispositivo che serve per proteggere chi lo usa da uno o più rischi, quando gli stessi esistono, e non deve essere confuso con i sistemi o le tecniche di "prevenzione" come spesso si sente dire.
Deve essere portato o indossato dal lavoratore (D.Lgs 626/94) o dall'individuo che può non essere un lavoratore ma che comunque è soggetto ad un rischio (D.Lgs 475/92).
Prima di ricorrere all'uso di un qualsiasi tipo di DPI è opportuno effettuare tutti gli interventi necessari per (in sequenza):

  • eliminare il rischio

  • contenere il rischio

  • separare il rischio dall'ambiente

Una volta stabilito che, avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e richiesto il ricorso all'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Per essere ritenuti idonei ed adeguati, i DPI devono possedere caratteristiche ben identificate dalla stessa legislazione vigente che stabilisce che essi devono:

  • possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza come previsto dal D.Lgs 475/92 (certificazione e marcatura CE);

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;

  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

  • poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;

  • essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI

Inoltre, per una scelta adeguata, devono essere considerate particolarmente le condizioni in cui un DPI deve essere usato tenendo conto dei seguenti elementi:

  • durata dell'uso;

  • entità del rischio;

  • frequenza dell'esposizione al rischio;

  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

  • prestazioni del DPI

Gli strumenti per identificare le caratteristiche specifiche di ogni DPI possono essere diversi anche in funzione delle capacità organizzative del datore di lavoro.
Solitamente ci si avvale delle informazioni acquisite sul mercato attraverso i contatti con il fabbricante e la nota informativa che lo stesso fornisce, delle norme d'uso eventualmente citate dalla legislazione (es.: decreto ministeriale 2 maggio 2001 - primo decreto a fronte dell'ex art. 45 del D.Lgs 626/94) o altre fonti disponibili tra le quali le più significative sono costituite dalle norme di buona tecnica (norme EN o nazionali) raccomandate particolarmente quando queste ultime sono armonizzate (l'invito all'uso delle norme armonizzate è specificato nel D.Lgs 475/92).

Certificazione CE - Tutti i DPI, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono essere soggetti alle procedure di certificazione CE come previsto dal D.Lgs 475/92 (recepimento della direttiva europea 89/686/CEE) e devono essere contrassegnati dalla marcatura CE.
Ai fini della loro certificazione, i DPI vengono suddivisi, sempre nel rispetto dei contenuti della legislazione vigente, in tre categorie distinte.

Nella prima categoria rientrano tutti quei DPI destinati a proteggere da "rischi minori" (si suppone che l'utilizzatore riesca ad accorgersi per tempo dell'evolversi dell'effetto lesivo assumendo, di conseguenza, atteggiamenti o procedure in grado di salvaguardarne la salute e la sicurezza).
La terza categoria contempla, invece, tutti i DPI destinati a proteggere da "rischi di morte, lesioni gravi e/o a carattere permanente" (l'utilizzatore non è in grado di percepire l'evolversi dell'effetto lesivo).
Quando il tipo di rischio identificato non rientra in nessuna delle due categorie descritte, il DPI, sempre che ricada nella definizione richiamata all'art. 40 del D.Lgs. 626/94, deve essere allocato nella seconda categoria.

Ad ogni categoria corrisponde una specifica procedura di certificazione attraverso la quale il fabbricante attesta, previo verifica da parte di un Organismo Notificato preposto (la verifica non è prevista per i DPI di 1ª categoria) che il dispositivo da lui prodotto possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza richiamati nella direttiva applicabile e può essere utilizzato in sicurezza.

Gli strumenti a disposizione del fabbricante per ottenere la certificazione possono essere diversi e utilizzabili a sua discrezione.
In fase di progettazione e realizzazione del prodotto è consigliabile, e sicuramente meno problematico, l'impiego di norme tecniche europee definite "armonizzate" in quanto l'attuale legislazione (D.Lgs. 475/92) ha introdotto un automatismo che attribuisce il concetto di "presunzione di conformità" alle stesse (norme prodotte su specifico mandato della Comunità Europea dal CEN - Comitato Europeo di Normazione e/o dal CENELEC per la parte elettrica).
Questo significa, in pratica, che se un fabbricante, vincolato dall'obbligo di certificare il proprio prodotto (esame CE di tipo secondo il D.Lgs. 475/92), progetta e costruisce il proprio dispositivo rispettando i contenuti di una determinata norma armonizzata e ne cita i riferimenti, chiunque, compreso l'Organismo Notificato che avrà il compito di verificarne la rispondenza, è tenuto a presumere, senza ombra di dubbio, che quel prodotto sia in possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza indispensabili ai fini del suo impiego.

Difficoltà per il fabbricante - Dovendo procedere obbligatoriamente alla certificazione dei prodotti, in quanto gli stessi non possono essere,come già detto, commercializzati o addirittura esposti in manifestazioni fieristiche senza la marcatura CE, il fabbricante si è trovato ad operare in condizioni particolarmente critiche per diversi motivi quali ad esempio:

  • difficoltà di definire le destinazioni d'uso del proprio DPI con conseguente emissione di una nota informativa non sempre perfettamente adeguata alla situazione;

  • in parecchi casi, mancanza di norme tecniche armonizzate di riferimento (molte di queste sono tuttora in elaborazione da parte degli organi competenti);

  • quando esistenti, difficoltà di interpretazione dei contenuti delle norme stesse;

  • difficoltà di definizione delle categorie di rischio nelle quali allocare il DPI progettato (sono chiare le definizioni generali contenute nel D.Lgs 475/92 ma svaniscono quando si entra nel merito del DPI specifico);

  • enorme difficoltà nel garantire l'innocuità del DPI (requisito sanzionato) sempre per mancanza di precisi riferimenti (la maggior parte delle stesse norme armonizzate sono carenti su questo aspetto);

  • mancanza di uniformità di vedute da parte degli organismi notificati preposti alla verifica dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza (inoltre non è raro imbattersi in organismi che non possiedono cultura e preparazione sufficienti a permettere una valutazione adeguata per non parlare della mancanza di attrezzature per eseguire le verifiche);

  • rapporti di prova rilasciati da organismi notificati, certificati di analisi relativi ai prodotti, ecc.., sbagliati, incompleti oppure di difficile interpretazione.

Innocuità e comfort - Sono ai primi posti tra i requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI richiamati dalla legge ed hanno una importanza particolare in quanto determinano la possibilità o meno di impiegare i dispositivi stessi.
L'accettabilità da parte dell'utilizzatore finale è direttamente influenzata e condizionata da questi aspetti.
Se dal punto di vista delle caratteristiche tecniche del dispositivo le norme riescono a fornire le indicazioni necessarie a soddisfarne i requisiti, non possiamo dire altrettanto nel caso dell'innocuità e del comfort (la relativa commissione tecnica incaricata di elaborare le norme sull'argomento sta ancora procedendo alla definizione delle stesse).
Nel frattempo il modo con cui gli Organismi Notificati accertano e attestano i requisiti di comfort e di innocuità dei DPI è abbastanza lacunoso.
Per esempio, per i guanti di cuoio (la norma armonizzata lo conferma), normalmente ci si limita a verificare che il valore del pH e del contenuto di Cromo esavalente rientrino nei limiti consentiti tralasciando volutamente di entrare nel merito di eventuali altri trattamenti impiegati (questo solo per il fatto che la norma armonizzata non lo prevede).
Per i guanti sintetici o costruiti con altri materiali diversi dal cuoio non è prevista nessuna verifica.
È significativo il caso dei guanti di lattice che sono conosciuti per essere potenzialmente allergici per una vasta gamma di popolazione e che sono tranquillamente posti in commercio contrassegnati con la marcatura CE (qualche fabbricante scrupoloso riporta qualche avvertenza in tal senso nella nota informativa).
Per il comfort è stata inventata una prova di destrezza i cui risultati sono discutibili perché basati su una valutazione soggettiva con dati difficilmente ripetibili tra laboratorio e laboratorio (lo stesso guanto calzato in maniera diversa o provato da individui diversi ottiene valutazioni diverse).

Negli altri settori la situazione non migliora.
Anche per gli indumenti, ad esempio, la norma generale si limita a dare confusamente alcune indicazioni sulla vestibilità e sull'eventuale restringimento delle dimensioni dovuto alle operazioni di manutenzione, senza entrare nel merito (ne sono un esempio gli indumenti impermeabili o quelli confezionati con tessuti sintetici particolarmente pesanti) delle problematiche legate al tempo massimo di utilizzo prima che subentrino problemi i trasudazione le condizioni limite che possono verificarsi in alcune realtà lavorative.

Difficoltà per il l'utilizzatore - Oltre ad alcune difficoltà a carico dell'utilizzatore finale (datore di lavoro) già evidenziate in precedenza, risulta particolarmente significativo il problema della interpretazione dei contenuti delle norme armonizzate al fine di identificare la destinazione d'uso del DPI che sta valutando.
Il marchingegno inventato per facilitare il fabbricante nella fase di certificazione CE si traduce, per l'utilizzatore, in un ginepraio da cui risulta difficile uscirne.
La principale responsabilità di chi usa i DPI è quella di scegliere un dispositivo che sia idoneo e adeguato ai rischi evidenziati nella fase di valutazione degli stessi. Per identificare le caratteristiche necessarie a questo scopo, oltre alle informazioni fornite dal fabbricante, anche l'utilizzatore può fare ricorso alle norme tecniche armonizzate.
Non sempre, però, le norme sono di facile interpretazione sotto questo aspetto e, anziché essere di aiuto all'utilizzatore, spesso gli complicano la vita.
In parecchi casi infatti, all'atto dell'elaborazione delle norme stesse, prevalgono le tendenze alla caratterizzazione dei soli materiali che compongono il DPI mettendo in secondo piano la definizione dei requisiti che hanno stretta attinenza con la sicurezza. Ne risulta quindi una non sempre utile proliferazione di tipologie di DPI per la stessa categoria di rischi che rende difficile la scelta.
Per fare un esempio si citano sommariamente i contenuti della norma EN 388 che stabilisce i requisiti che devono possedere i guanti per la protezione da rischi meccanici.
Prescindendo da altre possibilità contenute nella norma stessa, il normatore ha identificato quattro condizioni base e più precisamente:

  • resistenza all'abrasione;

  • resistenza al taglio da lama;

  • resistenza allo strappo e

  • resistenza alla lacerazione

Per ognuno di questi requisiti sono previsti quattro livelli prestazionali (5 per il taglio da lama).
Facendo i debiti calcoli, l'utilizzatore che, in base al D.Lgs 626/94, è responsabile della scelta del DPI adeguato al proprio rischio/condizione di lavoro, si trova a dover considerare 320 combinazioni di tipi di guanti.
Questo a prescindere dalla ulteriore possibilità ammessa dalla norma di utilizzare anche il livello 0 (prova non eseguita o non superata), che porterebbe le combinazioni totali a 750.

Ma la difficoltà maggiore consiste nel fatto che gli elementi prestazionali indicati dalla norma, compreso i relativi livelli, sono difficilmente comparabili con le reali condizioni d'uso.
Sarebbe opportuno che la norma indicasse, per esempio, quale utilizzo tipico sia identificabile per una resistenza all'abrasione di livello 4 ottenuta in laboratorio.
Per gli indumenti il problema si moltiplica enormemente: nel caso degli indumenti per protezione chimica (es. prEN 943-1) le combinazioni possibili sono 64800 sempre non considerando quelle facoltative (1.620.000 combinazioni) e la possibilità di avere, anche in questo caso, il famoso livello 0; inoltre queste innumerevoli combinazioni non vengono esplicitate in modo esauriente nelle informazioni che il fabbricante deve rendere disponibili (quando e dove usare una combinazione al posto di un'altra e viceversa).
È facile immaginarsi in quale situazione si può trovare chi è preposto alla scelta aggiungendo che spesso risulta difficile anche correlare i requisiti prestazionali previsti nella norma con quelli necessari a proteggere dai rischi valutati nell'ambiente lavorativo.
Prendendo sempre spunto dalla EN 388 (Guanti di protezione per rischi meccanici), quando si è in presenza di rischi derivanti da bave sulle lamiere, impiego di utensili a mano, manipolazione di oggetti di forme varie, ecc., come è possibile identificare l'effettivo livello di abrasione o di taglio da lama o di strappo o di perforazione?
Quando viene proposto un guanto che possiede i livelli 2122 per impieghi in carpenteria pesante, come fa l'utilizzatore a stabilire che lo stesso è effettivamente adeguato?
Ammesso di poter identificare realtà lavorative dove esistano rischi di abrasione, come si fa a stabilire che necessita assolutamente una abrasione di livello 4 o può essere sufficiente un livello 3?
E ancora, se a laboratorio un guanto è resistito a 8100 cicli di abrasione (Livello 4 > a 8000 cicli) e un altro a 7900 cicli (Livello 3 tra 2000 e 8000 cicli) vanno considerati in modo diverso o possono essere idonei per uno stesso impiego?
Nella norma EN 388 non si ritrova nessuna informazione/indicazione in merito.
Analoga considerazione scaturisce per le calzature di sicurezza o di protezione (altra distinzione di termini abbastanza infelice).
Quando posso essere certo che mi necessita una calzatura con puntale di protezione resistente a 200 J (Calzatura di sicurezza) oppure mi sono sufficienti 100 J (Calzatura di protezione) qualora si evidenzi il rischio di cadute di oggetti sulla punta del piede?
L'elencazione delle problematiche potrebbe proseguire all'infinito.

In conclusione si può tranquillamente affermare che per il settore dei Dispositivi di Protezione Individuale necessita ancora di maggiori approfondimenti e attenzioni da parte di tutti gli attori coinvolti.
I maggiori sforzi dovrebbero essere indirizzati a livello normativo con lo scopo di adeguare le direttive europee alle effettive esigenze sia dei fabbricanti che degli utilizzatori e, altrettanto, dovremmo dedicare più risorse e attenzioni alla elaborazione delle norme tecniche armonizzate pretendendo che, oltre alle norme di prodotto, vengano sviluppate le linee guida per l'utilizzo dei DPI.

      
 

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Per gentile concessione dell'UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Pubblicato nel supplemento "DPI"
del quindicinale
Ambiente & Sicurezza n. 17 datato 01/10/2002

"In primo piano"
ottobre 2002

  

                        
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