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Malgrado sia trascorso
parecchio tempo dalla loro entrata in vigore, l'osservanza dei disposti
dei decreti legislativi 19.9.1994 n° 626 (integrato in un
secondo tempo con il D.Lgs 19.3.1996 n° 242) e 4.12.1992 n° 475
(integrato dal D.Lgs 02.01.1997 n° 10), risulta, ancora oggi, di
difficile applicazione.
Nell'ambito dei Dispositivi di Protezione individuale, si riscontra
ancora una grossa carenza culturale sia a livello nazionale che a
livello europeo che comporta, di conseguenza, innumerevoli disagi e, in
parecchi casi, rischi dal punto di vista applicativo.
La cronistoria evidenzia
che l'obbligo del rispetto dei contenuti del Titolo IV del D.Lgs 626/94
(recepimento nazionale della direttiva europea 89/391 CEE e di sette sue
direttive particolari) ha risvegliato l'attenzione degli utilizzatori
sull' acronimo DPI (libera traduzione del legislatore italiano che ha
interpretato il termine "equipment" come
"dispositivo") facendo apparire le relative problematiche come
se fossero una novità introdotta da questa legge.
Ma novità non è perché, degli stessi dispositivi (normalmente
denominati nel gergo abitudinario "mezzi personali di protezione"),
e il relativo modo di progettarli, costruirli e gestirli, la
legislazione nazionale (ancora vigente e mai abrogata), se ne occupa già
da quarantotto anni regolamentando gli stessi in maniera del tutto
simile (vedi gli specifici riferimenti contenuti nel D.P.R. 547/55) ad
esclusione di tutta la parte relativa alle procedure di certificazione
CE che, naturalmente, non era ancora stata inventata.
Dimenticando, per comodità, la precedente non osservanza della
"vecchia legislazione", altrettanto non osservata anche per
altri settori ritenuti più importanti, dobbiamo registrare che non è
stato il D.Lgs 626/94 la novità per i DPI "nuova versione" ma
gli stessi sono venuti alla ribalta nell'ormai lontano anno 1992 (in
europa già dal 1989 in concomitanza con la Direttiva Europea 89/391/CEE
da cui è scaturito il D.Lgs 626/94) a seguito della pubblicazione del
D.Lgs 475/92 specifico per i fabbricanti di questi prodotti.
Purtroppo, e se ne vedono le conseguenze nelle applicazioni pratiche, lo
scopo primario della direttiva e del relativo decreto legislativo
italiano, consiste nel fissare regole comuni a tutti i paesi aderenti
nell'ottica di consentire la libera circolazione dei dispositivi di
protezione su tutto il territorio europeo senza che esistano più le
barriere nazionali.
Tra le caratteristiche
principali di questa tipologie di direttive, sempre con la stessa
finalità, spicca quella che tutti i prodotti in esse contemplati (nel
nostro caso i dispositivi di protezione individuale), prima di essere
immessi sul mercato, devono risultare in possesso dei "requisiti
essenziali di salute e di sicurezza", identificabili attraverso
l'apposizione della marcatura CE, a sua volta attuabile solo dopo aver
espletato positivamente le procedure di certificazione previste nelle
direttive stesse.
È previsto, addirittura, che la mancanza di marcatura CE sul DPI non ne
permetta la esposizione in pubblico in occasione di fiere o
manifestazioni.
L'accennata superficialità culturale imputabile al settore si manifesta
spesso con la confusione dei due termini "omologazione"
e "certificazione".
L'uso improprio del
termine omologazione, probabile refuso derivante
dall'applicazione di precedenti regolamentazioni, è ancora molto
diffuso e non è per niente raro ritrovarne i richiami su documentazioni
informative o pubblicitarie prodotte dai fabbricanti.
Anche da parte degli utilizzatori troviamo spesso, nelle richieste o nei
documenti di acquisto, cenni al fatto che il dispositivo è o deve
essere "omologato CE".
La procedura di omologazione, tanto cara al nostro paese e tuttora
richiesta per determinati tipi di prodotti, era in vigore, anche per
taluni dispositivi di protezione individuale, tanti anni or sono
(omologazione ENPI) e consisteva nell'ottenere il documento di
omologazione dall'Ente preposto, sulla base di verifiche fatte a fronte
di norme emesse dall'ente stesso.
L'avvenuta omologazione dava diritto al fabbricante di acquistare gli
specifici bollini che venivano poi applicati sul prodotto da
commercializzare.
La cronica mancanza di vigilanza, prerogativa ancora vigente nel nostro
paese, permetteva di applicare i bollini ottenuti per uno specifico
dispositivo (es. elmetto di protezione) su altri dispositivi per i quali
non era stata applicata la stessa procedura.
Naturalmente, l'utilizzatore finale era convinto di acquistare un
prodotto garantito.
I procedimenti di certificazione definiti nelle direttive europee del
"nuovo approccio" e nei conseguenti recepimenti nazionali sono
radicalmente e concettualmente diverse e non hanno nulla a che vedere
con l'omologazione.
Il persistere dell'uso di questo termine sia da parte degli utilizzatori
finali che da parte di alcuni fabbricanti, è chiaramente un segnale
negativo che evidenzia purtroppo la ancora scarsa cultura che c'è
sull'argomento.
Da parte dei datori di
lavoro, quali utilizzatori finali, l'atteggiamento assunto in passato
nei confronti delle problematiche relative ai dispositivi di protezione
individuale stenta a modificarsi seppur riconoscendo che c'è stato un
grosso impegno da parte loro nel cercare di adeguarsi alla legislazione.
I motivi possono essere imputabili alla innumerevole mole di incombenze
imposte, con ritmi pressanti e con non poca confusione, dalle nuove
norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che,
quasi quotidianamente, modificano le programmazioni fatte e che, di
conseguenza, spostano queste problematiche ad un ruolo secondario.
Lo dimostra il fatto che il soddisfacimento degli obblighi di legge per
quanto riguarda informazione, formazione e addestramento circa l'uso dei
DPI diventa spesso una mera incombenza da assolvere e non uno dei passi
principali al fine di incrementare la cultura.
Spesso il datore di lavoro, specialmente in realtà produttive di
piccole dimensioni, incontra grosse difficoltà ad ottenere lui stesso
le informazioni corrette essendo costretto ad approvvigionarsi presso
distributori che, a loro volta, risultano scarsamente competenti
sull'argomento.
È ancora molto diffusa
la convinzione, supportata da alcuni operatori del settore compreso,
purtroppo, anche alcuni pseudo consulenti, che i DPI di 1ª categoria
(rischi minori) non debbano essere contrassegnati con la marcatura CE e,
ancor più grave ma per fortuna meno diffusa, l'opinione che sia
sufficiente verificare che il dispositivo sia contrassegnato con la
marcatura CE per ritenerlo adeguato ai rischi presenti nel proprio
contesto lavorativo.
Era opinione comune che, dopo l'impatto iniziale conseguente
l'introduzione delle nuove regole, con il passare del tempo e con la
graduale applicazione delle leggi sulla sicurezza (D.Lgs 626/94) le
anomalie o le incertezze venissero gradatamente sistemate.
I grossi problemi e le scelte che hanno dovuto inizialmente affrontare
gli Organismi Notificati, unici sovrani nell'attestare il reale possesso
dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di questi dispositivi,
che hanno prodotto documenti non sempre perfettamente rispondenti alle
disposizioni di legge, avrebbero dovuto essere felicemente risolti (dal
1992 sono trascorsi ormai dieci anni).
Purtroppo non ci siamo ancora. Direi, anzi, che, a livello europeo,
stiamo assistendo ad una inversione di tendenza.
Il continuo aumentare del numero di Organismi Notificati, dovuto anche
all'inserimento dei nuovi paesi nell'Unione Europea (es. la Repubblica
Ceca) e la concorrenza tra di loro, unita alla persistente assenza della
vigilanza da parte degli organismi di controllo e alla mancata
applicazione delle regole comuni a tutti loro, ci fanno assistere a
certificazioni sempre più facili da ottenere, diverse tra i vari
istituti.
Anche il ruolo di questi Organismi, sull'onda del persistere degli
errori commessi dagli Stati membri in fase di notifica, sta
tendenzialmente cambiando da "verificatore" nei
confronti del fabbricante a quello di "consulente"
dello stesso, peraltro vietato dalla legge.
Se ci sono alcuni problemi per i DPI appartenenti alla seconda e terza
categoria per i quali è previsto l'obbligo della verifica (esame CE di
tipo) da parte dell'Organismo Notificato, per la prima categoria forse
non vale più neanche la pena di perderci del tempo per parlarne.
È una categoria lasciata completamente alla responsabilità del
fabbricante che prevede solamente l'ipotetico intervento dell'Organismo
di Controllo (Ministero dell'Industria per l'Italia).
La marcatura CE e la
dimostrazione del possesso dei requisiti essenziali di salute e di
sicurezza si trasformano in uno strumento commerciale utile, in alcuni
casi per battere la concorrenza.
Provate a trovare, per esempio, nei fascicoli tecnici, se esistono, o
nelle relative note informative, i riferimenti ai rischi per i quali
sono stati progettati i normali abiti da lavoro (tute).
Considerando le esperienze maturate e le difficoltà incontrate, si era
tentato di proporre all'Unione Europea, in occasione di una futura
revisione della direttiva 89/686/CEE (direttiva madre che ha
fatto scaturire il D.Lgs 475/92), o l'eliminazione di questa categoria
oppure una regolamentazione più precisa della stessa.
A tutto oggi non si hanno più notizie di questa revisione e, comunque,
finché non sarà definita e implementata dagli Stati membri, la
situazione rimane quella attuale.
Le maggiori difficoltà gestionali rimangono a carico del datore di
lavoro il quale, per una legge diversa da quella che stabilisce i
criteri di certificazione CE, dovrà dimostrare, prima o poi, di avere
scelto bene, giusto e di essersi procurato tutta la documentazione
adeguata a supporto.
Non è per niente raro trovare ancora note informative imprecise,
incomplete o redatte in lingua diversa da quella del paese di
destinazione; dichiarazioni di conformità dubbie o compilate non
perfettamente nel rispetto della legge; attestati di certificazione di
DPI appartenenti alla 3ª categoria datati che non vengono aggiornati
malgrado siano cambiati i riferimenti alle norme armonizzate; attestati
di certificazione dai quali risulta impossibile o difficilissimo
identificare il modello del DPI oggetto dello stesso (come deve essere
fatto e cosa deve contenere l'attestato è riportato chiaramente sulla
legge).
Sui contenuti delle note
informative (si ricorda che fanno parte dei requisiti essenziali di
salute e di sicurezza e che per la 2ª e 3ª categoria devono essere
valutate e approvate dall'organismo notificato) ci sarebbe da aprire un
capitolo a parte.
Ad esempio, mi ha molto colpito la seguente nota, circolata qualche
tempo fa, relativa ad un indumento di protezione alluminizzato per lotta
agli incendi (3ª categoria e quindi destinato alla protezione da rischi
di morte o lesioni gravi): "Le valutazioni determinate
attraverso le prove di laboratorio attestano la conformità ai requisiti
della norma di prodotto ma non possono essere correlate alle prestazioni
che il DPI offre nelle condizioni reali di impiego a causa dei
molteplici fattori di rischio e pertanto vanno considerate al solo fine
della classificazione dei materiali impiegati". La legge
stabilisce che l'Organismo Notificato, tra i suoi compiti che si
aggiungono a quello basilare di accertare che il DPI sia stato progettato
e costruito conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione
e che, come già detto, la nota informativa sia adeguata, deve anche
verificare che lo stesso DPI sia adoperabile in sicurezza secondo
l'impiego previsto (D.Lgs 475/92 art 7 comma 7).
Con una frase di questo tipo, espressamente riportata sulla nota
informativa, si ribalta totalmente l'assunzione di responsabilità
dell'adeguatezza del mezzo, che comunque rimane a carico del "datore
di lavoro", al solo utilizzatore.
Gli esempi e le
condizioni sopra riportate rientrano tra quelle considerate
"regolari".
Purtroppo non è raro trovare ancora sul mercato DPI privi della
marcatura CE o DPI dalla cui marcatura e/o documentazione risulta
impossibile risalire al fabbricante o al suo mandatario nella comunità
europea.
Un'altra difficoltà riscontrata, che non risulta evidente
all'utilizzatore finale in quanto non di sua pertinenza, consiste nella disuniformità
di comportamenti degli Organismi Notificati preposti al rilascio
degli attestati di conformità CE ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza.
Sembra estremamente difficile far capire al fabbricante che è lui che
deve dimostrare di aver progettato e costruito un dispositivo che
possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e che
l'Organismo Notificato ha solo il compito di verificare e certificare
tale possesso.
Per dimostrare che il DPI ha questi requisiti è necessario produrre,
oltre al numero di campioni necessari per le verifiche, una documentazione
tecnica dettagliata nella quale vengono riportati sistemi, metodi e
quant'altro ritenuto necessario per lo scopo.
Concluderei questa breve
carrellata riassumendo i compiti previsti dalle relative legislazioni.
Il fabbricante deve:
-
identificare e
definire per quali rischi è adatto il suo prodotto;
-
individuare,
attraverso l'esame dei contenuti dell'allegato II del D.Lgs 475/92
(stesso allegato nella D.E. 89/686/CEE), i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza che dovrà conferire al dispositivo che
intende produrre ed elencarli nella sua documentazione;
-
progettare e
costruire il dispositivo;
-
produrre un fascicolo
tecnico dettagliato nel quale dovranno comparire, oltre alla
perfetta ed univoca identificazione del prodotto, tutti i dati
relativi alla sua costruzione, i risultati ottenuti dagli esami
tecnici effettuati per dimostrare il possesso dei requisiti
essenziali, i metodi o le prove effettuate sempre per dimostrare
detti requisiti, i sistemi di controllo della produzione, la
descrizione e la posizione della marcatura sul dispositivo, ecc.;
-
se il modello
presuppone delle varianti, le stesse devono essere descritte
esaustivamente nel fascicolo tecnico e corredate da eventuali
verifiche aggiuntive;
-
produrre la nota
informativa (o istruzioni per l'uso) relativa al modello e a tutte
le sue eventuali varianti conformemente ai contenuti del punto 1.4
dell'allegato II del D.Lgs 475/92 (un aiuto per la stesura della
nota informativa può essere individuato nella norma UNI 10913);
-
(se DPI appartenenti
alla 2ª o 3ª categoria) fare domanda di rilascio dell'Attestato di
certificazione CE ad un solo Organismo Notificato consegnandogli il
necessario numero di campioni da provare, il fascicolo tecnico,
l'elenco dei requisiti essenziali individuati, la nota informativa,
ecc.;
-
(se DPI appartenenti
alla 3ª categoria) fare anche la domanda per il controllo annuale
del prodotto o del sistema di garanzia della qualità come previsto
dalla legge (l'Organismo Notificato può essere diverso da quello
che rilascia l'attestato di certificazione CE di tipo);
-
apporre la marcatura
CE sul dispositivo (se di 2ª o 3ª categoria dopo che ha ottenuto
l'attestato di certificazione CE);
-
produrre la "dichiarazione
di conformità" conformemente all'allegato VI del D.Lgs
475/92.
L'Organismo Notificato
deve:
-
verificare che il DPI
possegga effettivamente i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza dichiarati e dimostrati dal fabbricante effettuando:
-
l'identificazione
esatta del DPI di cui è stata richiesta la certificazione e
delle sue eventuali varianti;
-
la verifica
dell'esatta rispondenza della categoria di appartenenza secondo
il D.Lgs 475/92 dichiarata dal fabbricante;
-
l'analisi critica
della completezza e dei contenuti del fascicolo tecnico in modo
particolare per quanto riguarda i sistemi e gli strumenti
adottati per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali
nonché i metodi o i sistemi previsti per la loro verifica nel
tempo;
-
l'analisi critica
dei contenuti della nota informativa almeno nella lingua del
principale paese di destinazione del prodotto;
-
la verifica
dell'esatta rispondenza dei dati prestazionali dichiarati dal
fabbricante attraverso la ripetizione delle prove indicate nel
fascicolo tecnico (nel caso di impiego di norme armonizzate la
verifica si limiterà ai contenuti delle stesse mentre, nel caso
contrario o con un uso parziale di questo tipo di norme,
l'Organismo dovrà anche valutare se i metodi adottati sono
effettivamente in grado di conferire i requisiti essenziali
richiesti dalla legislazione.
-
rilasciare
l'Attestato di certificazione CE di tipo;
-
effettuare, se
incaricato dal fabbricante, la verifica almeno annuale del prodotto
o del sistema di garanzia della qualità per i DPI appartenenti alla
3ª categoria.
L'utilizzatore finale
(datore di lavoro) deve:
-
identificare il DPI a
lui necessario basandosi sui risultati della valutazione dei rischi;
-
identificare
requisiti e caratteristiche che il DPI deve possedere per essere
ritenuto idoneo e adeguato ai rischi da lui evidenziati;
-
ricercare sul mercato
il DPI più adatto;
-
ritrovare nei
documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) riferimenti
precisi ai rischi e alle eventuali condizioni operative per le quali
si è ritenuto necessario ricorrere all'uso dei DPI (es.: se la mia
situazione operativa prevede una eventuale esposizione per contatto
con acido solforico al 30%, devo avere agli atti un documento dove
risulti che il DPI da me scelto sia in grado di resistere per il
tempo definito a tale condizione)
-
verificare che le
note informative che accompagnano il dispositivo siano almeno nella
propria lingua e che contengano tutti gli elementi necessari per una
giusta valutazione del dispositivo stesso anche nell'ottica di un
loro impiego a fini didattici per gli aspetti di informazione,
formazione e addestramento che, a seconda dei casi, dovrà
provvedere ad effettuare;
-
seguire
scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per
quanto riguarda la conservazione e la manutenzione del dispositivo
tenendo ben presente che tutto quanto non viene indicato nella nota
stessa è da ritenersi non applicabile previa la decadenza della
garanzia e della responsabilità del fabbricante.
A questo punto riterrei
necessario proporre un ripasso della materia, anche se ripetitivo,
soffermandoci ancora su cosa si intende per DPI e come va gestito.
Come abbiamo visto,
esistono due legislazioni specifiche, derivanti dal recepimento di
altrettante direttive europee, che trattano e definiscono i DPI. Sono
due leggi che hanno in comune lo stesso argomento ma che hanno due
destinazioni diverse:
- il D.Lgs 475/92 ha come scopo quello di stabilire le regole per
la progettazione e la costruzione dei dispositivi e contiene il famoso
obbligo per il fabbricante di conferire al dispositivo stesso i
"requisiti essenziali di salute e di sicurezza" (marcatura CE)
- il D.Lgs 626/94 nel Titolo IV stabilisce le regole d'uso per il
datore di lavoro.
Come dice la parola
stessa il DPI è un dispositivo che serve per proteggere chi lo usa da
uno o più rischi, quando gli stessi esistono, e non deve essere confuso
con i sistemi o le tecniche di "prevenzione" come spesso si
sente dire.
Deve essere portato o indossato dal lavoratore (D.Lgs 626/94) o
dall'individuo che può non essere un lavoratore ma che comunque è
soggetto ad un rischio (D.Lgs 475/92).
Prima di ricorrere all'uso di un qualsiasi tipo di DPI è opportuno
effettuare tutti gli interventi necessari per (in sequenza):
Una volta stabilito che,
avvalendosi di strumenti tecnici e/o organizzativi, non risulti comunque
possibile garantire la tutela del lavoratore, allora è ammesso e
richiesto il ricorso all'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Per essere ritenuti idonei ed adeguati, i DPI devono possedere
caratteristiche ben identificate dalla stessa legislazione vigente che
stabilisce che essi devono:
-
possedere i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza come previsto dal D.Lgs 475/92
(certificazione e marcatura CE);
-
essere adeguati ai
rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
-
essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
-
tenere conto delle
esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
-
poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità;
-
essere tra di loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti in caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI
Inoltre, per una scelta
adeguata, devono essere considerate particolarmente le condizioni in cui
un DPI deve essere usato tenendo conto dei seguenti elementi:
Gli strumenti per
identificare le caratteristiche specifiche di ogni DPI possono essere
diversi anche in funzione delle capacità organizzative del datore di
lavoro.
Solitamente ci si avvale delle informazioni acquisite sul mercato
attraverso i contatti con il fabbricante e la nota informativa che lo
stesso fornisce, delle norme d'uso eventualmente citate dalla
legislazione (es.: decreto ministeriale 2 maggio 2001 - primo decreto a
fronte dell'ex art. 45 del D.Lgs 626/94) o altre fonti disponibili tra
le quali le più significative sono costituite dalle norme di buona
tecnica (norme EN o nazionali) raccomandate particolarmente quando
queste ultime sono armonizzate (l'invito all'uso delle norme armonizzate
è specificato nel D.Lgs 475/92).
Certificazione CE
- Tutti i DPI, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono
essere soggetti alle procedure di certificazione CE come previsto dal
D.Lgs 475/92 (recepimento della direttiva europea 89/686/CEE) e devono
essere contrassegnati dalla marcatura CE.
Ai fini della loro certificazione, i DPI vengono suddivisi, sempre nel
rispetto dei contenuti della legislazione vigente, in tre categorie
distinte.
Nella prima categoria
rientrano tutti quei DPI destinati a proteggere da "rischi
minori" (si suppone che l'utilizzatore riesca ad accorgersi
per tempo dell'evolversi dell'effetto lesivo assumendo, di
conseguenza, atteggiamenti o procedure in grado di salvaguardarne la
salute e la sicurezza).
La terza categoria contempla, invece, tutti i DPI destinati a
proteggere da "rischi di morte, lesioni gravi e/o a carattere
permanente" (l'utilizzatore non è in grado di percepire
l'evolversi dell'effetto lesivo).
Quando il tipo di rischio identificato non rientra in nessuna delle
due categorie descritte, il DPI, sempre che ricada nella definizione
richiamata all'art. 40 del D.Lgs. 626/94, deve essere allocato nella
seconda categoria.
Ad ogni categoria
corrisponde una specifica procedura di certificazione attraverso la
quale il fabbricante attesta, previo verifica da parte di un Organismo
Notificato preposto (la verifica non è prevista per i DPI di 1ª
categoria) che il dispositivo da lui prodotto possiede i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza richiamati nella direttiva
applicabile e può essere utilizzato in sicurezza.
Gli strumenti a
disposizione del fabbricante per ottenere la certificazione possono
essere diversi e utilizzabili a sua discrezione.
In fase di progettazione e realizzazione del prodotto è consigliabile,
e sicuramente meno problematico, l'impiego di norme tecniche europee
definite "armonizzate" in quanto l'attuale legislazione
(D.Lgs. 475/92) ha introdotto un automatismo che attribuisce il concetto
di "presunzione di conformità" alle stesse (norme
prodotte su specifico mandato della Comunità Europea dal CEN - Comitato
Europeo di Normazione e/o dal CENELEC per la parte elettrica).
Questo significa, in pratica, che se un fabbricante, vincolato
dall'obbligo di certificare il proprio prodotto (esame CE di tipo
secondo il D.Lgs. 475/92), progetta e costruisce il proprio dispositivo
rispettando i contenuti di una determinata norma armonizzata e ne cita i
riferimenti, chiunque, compreso l'Organismo Notificato che avrà il
compito di verificarne la rispondenza, è tenuto a presumere,
senza ombra di dubbio, che quel prodotto sia in possesso dei requisiti
essenziali di salute e di sicurezza indispensabili ai fini del suo
impiego.
Difficoltà per il
fabbricante - Dovendo procedere obbligatoriamente alla
certificazione dei prodotti, in quanto gli stessi non possono
essere,come già detto, commercializzati o addirittura esposti in
manifestazioni fieristiche senza la marcatura CE, il fabbricante si è
trovato ad operare in condizioni particolarmente critiche per diversi
motivi quali ad esempio:
-
difficoltà di
definire le destinazioni d'uso del proprio DPI con conseguente
emissione di una nota informativa non sempre perfettamente adeguata
alla situazione;
-
in parecchi casi,
mancanza di norme tecniche armonizzate di riferimento (molte di
queste sono tuttora in elaborazione da parte degli organi
competenti);
-
quando esistenti,
difficoltà di interpretazione dei contenuti delle norme stesse;
-
difficoltà di
definizione delle categorie di rischio nelle quali allocare il DPI
progettato (sono chiare le definizioni generali contenute nel D.Lgs
475/92 ma svaniscono quando si entra nel merito del DPI specifico);
-
enorme difficoltà
nel garantire l'innocuità del DPI (requisito sanzionato) sempre per
mancanza di precisi riferimenti (la maggior parte delle stesse norme
armonizzate sono carenti su questo aspetto);
-
mancanza di uniformità
di vedute da parte degli organismi notificati preposti alla verifica
dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza (inoltre non è
raro imbattersi in organismi che non possiedono cultura e
preparazione sufficienti a permettere una valutazione adeguata per
non parlare della mancanza di attrezzature per eseguire le
verifiche);
-
rapporti di prova
rilasciati da organismi notificati, certificati di analisi relativi
ai prodotti, ecc.., sbagliati, incompleti oppure di difficile
interpretazione.
Innocuità e comfort
- Sono ai primi posti tra i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza dei DPI richiamati dalla legge ed hanno una importanza
particolare in quanto determinano la possibilità o meno di impiegare i
dispositivi stessi.
L'accettabilità da parte dell'utilizzatore finale è direttamente
influenzata e condizionata da questi aspetti.
Se dal punto di vista delle caratteristiche tecniche del dispositivo le
norme riescono a fornire le indicazioni necessarie a soddisfarne i
requisiti, non possiamo dire altrettanto nel caso dell'innocuità e del
comfort (la relativa commissione tecnica incaricata di elaborare le
norme sull'argomento sta ancora procedendo alla definizione delle
stesse).
Nel frattempo il modo con cui gli Organismi Notificati accertano e
attestano i requisiti di comfort e di innocuità dei DPI è abbastanza
lacunoso.
Per esempio, per i guanti di cuoio (la norma armonizzata lo
conferma), normalmente ci si limita a verificare che il valore del pH e
del contenuto di Cromo esavalente rientrino nei limiti consentiti
tralasciando volutamente di entrare nel merito di eventuali altri
trattamenti impiegati (questo solo per il fatto che la norma armonizzata
non lo prevede).
Per i guanti sintetici o costruiti con altri materiali diversi
dal cuoio non è prevista nessuna verifica.
È significativo il caso dei guanti di lattice che sono
conosciuti per essere potenzialmente allergici per una vasta gamma di
popolazione e che sono tranquillamente posti in commercio contrassegnati
con la marcatura CE (qualche fabbricante scrupoloso riporta qualche
avvertenza in tal senso nella nota informativa).
Per il comfort è stata inventata una prova di destrezza i cui risultati
sono discutibili perché basati su una valutazione soggettiva con dati
difficilmente ripetibili tra laboratorio e laboratorio (lo stesso guanto
calzato in maniera diversa o provato da individui diversi ottiene
valutazioni diverse).
Negli altri settori la
situazione non migliora.
Anche per gli indumenti, ad esempio, la norma generale si limita a dare
confusamente alcune indicazioni sulla vestibilità e sull'eventuale
restringimento delle dimensioni dovuto alle operazioni di manutenzione,
senza entrare nel merito (ne sono un esempio gli indumenti impermeabili
o quelli confezionati con tessuti sintetici particolarmente pesanti)
delle problematiche legate al tempo massimo di utilizzo prima che
subentrino problemi i trasudazione le condizioni limite che possono
verificarsi in alcune realtà lavorative.
Difficoltà per il
l'utilizzatore - Oltre ad alcune difficoltà a carico
dell'utilizzatore finale (datore di lavoro) già evidenziate in
precedenza, risulta particolarmente significativo il problema della
interpretazione dei contenuti delle norme armonizzate al fine di
identificare la destinazione d'uso del DPI che sta valutando.
Il marchingegno inventato per facilitare il fabbricante nella fase di
certificazione CE si traduce, per l'utilizzatore, in un ginepraio da cui
risulta difficile uscirne.
La principale responsabilità di chi usa i DPI è quella di scegliere un
dispositivo che sia idoneo e adeguato ai rischi evidenziati nella fase
di valutazione degli stessi. Per identificare le caratteristiche
necessarie a questo scopo, oltre alle informazioni fornite dal
fabbricante, anche l'utilizzatore può fare ricorso alle norme tecniche
armonizzate.
Non sempre, però, le norme sono di facile interpretazione sotto questo
aspetto e, anziché essere di aiuto all'utilizzatore, spesso gli
complicano la vita.
In parecchi casi infatti, all'atto dell'elaborazione delle norme stesse,
prevalgono le tendenze alla caratterizzazione dei soli materiali che
compongono il DPI mettendo in secondo piano la definizione dei requisiti
che hanno stretta attinenza con la sicurezza. Ne risulta quindi una non
sempre utile proliferazione di tipologie di DPI per la stessa categoria
di rischi che rende difficile la scelta.
Per fare un esempio si citano sommariamente i contenuti della norma
EN 388 che stabilisce i requisiti che devono possedere i guanti per
la protezione da rischi meccanici.
Prescindendo da altre possibilità contenute nella norma stessa, il
normatore ha identificato quattro condizioni base e più precisamente:
-
resistenza
all'abrasione;
-
resistenza al taglio
da lama;
-
resistenza allo
strappo e
-
resistenza alla
lacerazione
Per ognuno di questi
requisiti sono previsti quattro livelli prestazionali (5 per il taglio
da lama).
Facendo i debiti calcoli, l'utilizzatore che, in base al D.Lgs 626/94,
è responsabile della scelta del DPI adeguato al proprio
rischio/condizione di lavoro, si trova a dover considerare 320
combinazioni di tipi di guanti.
Questo a prescindere dalla ulteriore possibilità ammessa dalla norma di
utilizzare anche il livello 0 (prova non eseguita o non superata), che
porterebbe le combinazioni totali a 750.
Ma la difficoltà
maggiore consiste nel fatto che gli elementi prestazionali indicati
dalla norma, compreso i relativi livelli, sono difficilmente comparabili
con le reali condizioni d'uso.
Sarebbe opportuno che la norma indicasse, per esempio, quale utilizzo
tipico sia identificabile per una resistenza all'abrasione di livello 4
ottenuta in laboratorio.
Per gli indumenti il problema si moltiplica enormemente: nel caso degli
indumenti per protezione chimica (es. prEN 943-1) le combinazioni
possibili sono 64800 sempre non considerando quelle facoltative
(1.620.000 combinazioni) e la possibilità di avere, anche in questo
caso, il famoso livello 0; inoltre queste innumerevoli combinazioni non
vengono esplicitate in modo esauriente nelle informazioni che il
fabbricante deve rendere disponibili (quando e dove usare una
combinazione al posto di un'altra e viceversa).
È facile immaginarsi in quale situazione si può trovare chi è
preposto alla scelta aggiungendo che spesso risulta difficile anche
correlare i requisiti prestazionali previsti nella norma con quelli
necessari a proteggere dai rischi valutati nell'ambiente lavorativo.
Prendendo sempre spunto dalla EN 388 (Guanti di protezione per rischi
meccanici), quando si è in presenza di rischi derivanti da bave sulle
lamiere, impiego di utensili a mano, manipolazione di oggetti di forme
varie, ecc., come è possibile identificare l'effettivo livello di
abrasione o di taglio da lama o di strappo o di perforazione?
Quando viene proposto un guanto che possiede i livelli 2122 per impieghi
in carpenteria pesante, come fa l'utilizzatore a stabilire che lo stesso
è effettivamente adeguato?
Ammesso di poter identificare realtà lavorative dove esistano rischi di
abrasione, come si fa a stabilire che necessita assolutamente una
abrasione di livello 4 o può essere sufficiente un livello 3?
E ancora, se a laboratorio un guanto è resistito a 8100 cicli di
abrasione (Livello 4 > a 8000 cicli) e un altro a 7900 cicli (Livello
3 tra 2000 e 8000 cicli) vanno considerati in modo diverso o possono
essere idonei per uno stesso impiego?
Nella norma EN 388 non si ritrova nessuna informazione/indicazione in
merito.
Analoga considerazione scaturisce per le calzature di sicurezza o di
protezione (altra distinzione di termini abbastanza infelice).
Quando posso essere certo che mi necessita una calzatura con puntale di
protezione resistente a 200 J (Calzatura di sicurezza) oppure mi sono
sufficienti 100 J (Calzatura di protezione) qualora si evidenzi il
rischio di cadute di oggetti sulla punta del piede?
L'elencazione delle problematiche potrebbe proseguire all'infinito.
In conclusione si può
tranquillamente affermare che per il settore dei Dispositivi di
Protezione Individuale necessita ancora di maggiori approfondimenti e
attenzioni da parte di tutti gli attori coinvolti.
I maggiori sforzi dovrebbero essere indirizzati a livello normativo con
lo scopo di adeguare le direttive europee alle effettive esigenze
sia dei fabbricanti che degli utilizzatori e, altrettanto, dovremmo
dedicare più risorse e attenzioni alla elaborazione delle norme
tecniche armonizzate pretendendo che, oltre alle norme di prodotto,
vengano sviluppate le linee guida per l'utilizzo dei DPI.
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