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AGENTI CHIMICI

          

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Rischio chimico

SEMINARIO Rischio e Ambiente
Protezione da Agenti Chimici
Politecnico di Torino – 14 maggio 2002

autore
dr. Andrea Dotti, Responsabile SPreSAL ASL 7, Regione Piemonte

      
      

Descrizione della struttura del provvedimento

Il decreto inserisce nel D.Lgs. 626/94, tra il titolo VII [cancerogeni] e l’VIII [rischio biologico] un nuovo titolo, il VII-bis appunto, denominato "Protezione da Agenti Chimici" [art. .2, D.Lgs. 25/02, comma 1].

Sono esplicitamente esclusi gli agenti chimici ad attività radiogena già regolati dal D.Lgs. 230/95 [art. 72-bis, comma 2] e gli agenti Cancerogeni e mutageni [art 72-bis, comma 3].per quanto già regolato dal titolo VII/626 come modificato dal D.Lgs. 66/2000. Anche l’amianto rimane regolato dai DD. Lgss. 277/91 e 257/91. [art. 72-bis, comma 5].

Per gli agenti chimici con caratteristiche cancerogenetiche e mutagene il nuovo titolo non si applica per:

  • la valutazione del rischio perché espressamente prevista come valutazione dell’esposizione all’art. 63/626;

  • le misure prevenzionali che hanno un diverso e più specifico regime agli artt. 64, 65 e 68 del Titolo VII;

  • la sorveglianza sanitaria già regolamentata dagli artt. 69, 70 e 71;

  • l’aggiornamento delle liste e degli allegati per cui si prevede un iter diverso [art. 72].

Si applica quindi solo per

  • eventuali pericoli di incendio ed esplosione [art 72-sexies, comma 5, lettere a, b; commi 6, 7];

  • le emergenze e gli incidenti in cui le norme dell’art 72-septies sono aggiuntive a quelle dell’art. 67;

  • l’informazione per cui le prescrizioni contenute nell’art. 72-octies sono più dettagliate [comma 1, lettera a, d; comma 2, lettera b] e tutelanti [comma 4] di quelle dell’art. 66 e quindi aggiuntive alle norme generali ed a quelle specifiche;

  • l’obbligo di informazione [art 72-sexies, comma 8, prima parte] anche ai lavoratori, oltre che all’organo di vigilanza di cui al comma 3 dell’art. 67, di eventi (eccezionali?) che superino i valori limite.

  • La valutazione preventiva [art 72-quater, comma 1]

Le disposizioni si applicano altresì al trasporto degli agenti chimici salvo quanto già regolato da altre disposizioni [art 72-bis, comma 4]

Nelle definizioni si fa riferimento sia alle liste di sostanze classificate come pericolose sia ad agenti chimici non classificati in tal senso, per la cui identificazione concreta si lascia campo aperto [art 72-ter, comma 1, lettera b, punti 1,2,3]. Si definisce anche il termine di valore limite di esposizione professionale e biologica [art 72-ter, comma 1, lettere d, e].

Viene introdotto il concetto di "pericolo" [art 72-ter, comma 1, lettera g], definito come "proprietà intrinseca di un agente chimico di poter indurre effetti nocivi".

Non sono riportati limiti quantitativi determinati, né minimi né massimi, se non per il piombo e le 4 ammine già precedentemente regolate dal D.Lgs. 77/92 [art 72-novies, comma 1, rif. allegato VIII-quinquies], qui abrogato [art 5 D.Lgs. 25/02, comma 2], il cui uso viene vietato se non per ricerca, smaltimento o uso come intermedi di produzione [art 72-novies, comma 3, lettere a, b, c], dietro autorizzazione ministeriale [art 72-novies, comma 5].

Si definisce anche il termine di valore limite di esposizione professionale e biologica [art 72-ter, comma 1, lettere d, e].

La valutazione dei rischi deve tener conto delle proprietà pericolose degli agenti, dei rischi per la salute e la sicurezza, delle condizioni operative di utilizzo e delle caratteristiche dell’esposizione [art 72-quater, comma 1]; deve tener conto anche del "livello" dell’esposizione [art 72-quater, comma 1, lettera c]: ciò può implicare, in fase di "valutazione del rischio", della necessità della "misurazione" della sostanza nell’ambiente, concetto riportato anche nell’art 72-sexies, comma 2, dove si prescrivono fattispecie in cui devono essere effettuati controlli periodici adottando metodiche standardizzate/appropriate.

Altra particolarità introdotta dal titolo riguarda le misure di efficacia dei provvedimenti prevenzionistici [art 72-quater, comma 1, lettera f] per cui si desume che debbano essere misurate le esposizioni prima e dopo i provvedimenti di tutela.

Ulteriore particolarità è l’esplicita citazione [art 72-quater, comma 1, lettera g] dell’uso dei dati di sorveglianza sanitaria e quindi dei dati epidemiologici, evidentemente anche di letteratura, per valutare la necessità, in sede di valutazione dei rischi, di adottare provvedimenti di bonifica.

Si ribadisce l’obbligo, già previsto peraltro dal comma 2, lettera c, dell’art. 4 del Titolo I, di includere nella valutazione sia le misure generali che quelle specifiche, nonché i provvedimenti di protezione e prevenzione adottati, sia la necessità di valutare le attività, come la manutenzione, a maggior rischio [art 72-quater, comma 2].

Al comma 5 dell’art. 72-quater si introduce una procedura nuova, ovvero la possibilità di introdurre nel corso della valutazione, la giustificazione, (scritta, n.d.r.), "…che la natura e l’entità dei rischi…rendono non necessaria un’ulteriore valutazione…ecc.". È fondamentale ricordare che tale affermazione è assunta nell’ambito della procedura di valutazione e quindi tale decisione va motivata [giustificata] formalmente [e risultare quindi agli atti della stessa].

Rilevante modifica della tempistica della valutazione del rischio; in presenza di rischio da agenti chimici pericolosi la valutazione non deve più essere fatta entro 3 mesi dall’avvio dell’attività [art 96bis del 626/94], ma preventivamente all’avvio dell’attività [art 72-quater, comma 6, prima parte]. L’attività stessa si può avviare solo dopo che sono state adottate le misure di prevenzione [art 72-quater, comma 6, seconda parte].

Altra rilevante novità è che ci sembra di poter affermare che la presenza di un rischio chimico, prevedendo una valutazione ex-art. 4, non conceda più l’autocertificazione ex-art. 10, prescrivendo a tutti i soggetti l’estensione di una valutazione formale, anche comprensiva dell’identificazione delle motivazioni ex-art.72/quater,comma 5 o della motivazione dell’art 72-quinquies, comma 2.

Altra rilevante novità è l’aver posto al primo posto nelle misure generali [art 72-quinquies, comma 1, lettera a] ed in quelle specifiche [art 72-sexies, comma 1, lettera a] di prevenzione la progettazione della sicurezza. Bisogna affermare quindi che sul rischio chimico la prevenzione parte dalla progettazione preventiva degli impianti [art 72-quater], passa per la progettazione della sicurezza [art 72-quinquies] e anche le misure vanno progettate [art 72-sexies].

Sul comma 2 dell’art. 72-quinquies [concetto del rischio moderato] si discute nei successivi "principi interpretativi".

Si rileva qui la fondamentale questione che tale assunzione di valutazione deve:

  • venire dopo i risultati della valutazione;

  • essere in relazione al tipo, qualità, modalità d’uso e frequenza di esposizione dell’agente;

  • tener conto sia dei rischi per la salute che di quelli per la sicurezza,

  • e che le misure di prevenzione per ridurre al minimo l’esposizione siano state adottate. L’uso della congiunzione "e" risulta essenziale nella valutazione del senso del comma anche in relazione alla suo non correzione nella rettifica del 9 aprile [vedi anche nota ¹]

  • nota ¹ del dr. Dario Mirabelli.

Definizione di rischio moderato nella Direttiva 98/24/EC

All’art 5 la Direttiva 98/24/EC riporta, nella versione originale in inglese:

"3. Where the results of the assessment referred to in Article 4(1) reveal a risk to the safety and health of workers, the specific protection, prevention and monitoring measures laid down in Articles 6, 7 and 10 shall be applied.

4. Where the results of the risk assessment referred to in Article 4(1) show that, because of the quantities of a hazardous chemical agent present in the workplace, there is only a slight risk to the safety and health of workers, and the measures taken in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article are sufficient to reduce that risk, the provisions of Articles 6, 7 and 10 shall not apply."

Il punto 4 è quello che riguarda ciò che nel D. Lvo 25/2002 è stato tradotto in "rischio moderato" ed è immediatamente palese la difficoltà di conciliarlo con il disposto del precedente punto 3, secondo il quale quando la valutazione del rischio identifica un rischio si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10. Il punto 4 istituisce un’eccezione a questa regola, se il rischio è "slight" in relazione alla quantità della sostanza pericolosa; non ci sono considerazioni su modalità e frequenza di esposizione, né sul generico tipo di sostanza. Molte delle difficoltà illustrate in precedenza a proposito del recepimento italiano della direttiva scompaiono in questa formulazione: la modesta natura del rischio emerge dalla diretta constatazione delle quantità di sostanza in gioco (naturalmente, poiché il "chemical" è "hazardous" le quantità non possono che essere in relazione alla sua tossicità). Non solo: per invocare la clausola del rischio "slight" occorre anche che questo rischio sia ulteriormente ridotto dalle misure prese in accordo con i paragrafi 1 e 2, che includono tra l’altro: "reducing to a minimum the duration and intensity of exposure, … reducing the quantity of chemical agents present at the workplace to the minimum required for the type of work concerned". Non penso che questo testo sia completamente esente dai limiti del testo di recepimento italiano, per esempio credo che restino comunque margini che permettono la permanenza di sostanze sostituibili o di tecnologie superate o di modalità organizzative non ottimali. Tuttavia penso che questo problema si presenti molto meno facilmente, per la modalità diretta con cui è definito il rischio "slight" e per la chiarezza con cui è posto l’obbligo di aver comunque preventivamente ridotto "to a minimum" l’esposizione: che l’esposizione sia o no ridotta ad un livello minimo è un fatto che si può constatare e che è molto meno opinabile di quanto non siano molti aspetti di una valutazione del rischio. Infine non vi è nessuna difficoltà specifica nell’applicare queste previsioni ai rischi non di tossicità ma di esplosione ed incendio.

Al comma 4 dell’articolo 72-sexies compare un refuso, ripetuto nel corso di tutto il decreto, non corretto nella rettifica del 9 aprile, in cui gli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) [come definiti nell’art 2, comma 1, lettera f del Titolo I] vengono appellati RSL (rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori); riteniamo il fatto un errore lessicale,[nel senso che gli RLS rimangono dei lavoratori che si occupano della sicurezza e non dei professionisti della sicurezza che si occupano di quella dei lavoratori], concettualmente scusabile se non modificherà la sostanza del ruolo di questi importanti protagonisti della prevenzione.

Il comma 5 introduce elementi di modulazione dei principi generali di prevenzione incendi ed esplosioni, con la definizione di precauzioni aggiuntive alle lettere a) e b) e di ulteriori provvedimenti ai successivi commi 6 e 7.

Il comma 8 dell’articolo 72-sexies, a rafforzamento della convinzione che i valori limite di esposizione professionale sono valori soglia, non superabili, prescrive, come già al comma 3 dell’articolo 67 del titolo VII della 626/94, la comunicazione all’organo di vigilanza, ma qui anche ai lavoratori.

Le disposizioni di emergenza richiamano il D.M. 10 marzo 1998 sull’emergenza, ricordando anche l’obbligo delle esercitazioni periodiche di emergenza.

Sul piano dell’informazione la norma [art 72-octies] è in aggiunta a quanto genericamente affermato nel titolo I, capo VI, e prescrive:

  1. che l’informazione sia data ai lavoratori o ai loro rappresentanti: nel senso generale del succitato capo VI, ovvero che laddove non vi siano presenti RLS o Rappresentanze Sindacali, l’informazione deve essere comunque comunicata ai lavoratori;

  2. che questa consista nei dati della valutazione e nei suoi aggiornamenti;

  3. che dette informazioni contengano l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite e le altre disposizioni normative esistenti;

  4. che oltre ad essere informati debbono essere formati su precauzioni e azioni adeguate;

  5. che hanno diritto di accesso ai dati di sicurezza delle schede;

  6. che sull’esito della valutazione del rischio devono essere informati oralmente, oppure con documentazione scritta nell’ambito della formazione e dell’addestramento quando la natura ed il grado del rischio siano rilevanti (vedi punto 3 dei successivi principi interpretativi).

  7. che l’aggiornamento sia legato al cambiamento, concetto che, ribadito per la seconda volta nell’articolo, non può che voler dire "anche in base al progresso scientifico e tecnologico".

  8. che l’informazione riguarda anche i contenitori e le condutture;

  9. e che i produttori ed i fornitori non possono rifiutarsi di fornire le informazioni e le schede di sicurezza, perché devono trasmettere tutte le informazioni in loro possesso sugli agenti chimici pericolosi ai datori di lavoro utilizzatori.

L’art 72-decies riforma integralmente il concetto e le modalità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti come è venuta a configurarsi dall’articolo 33 del DPR 303/56 in poi.

In primo luogo abolisce l’obbligatorietà delle visite mediche preventive e periodiche sulla base di un rischio tabellato e, pertanto, presunto, [come ribadito dall’abolizione di gran parte della tabella annessa allo stesso articolo 33 che viene operata dal successivo articolo 5, comma 3, del decreto 25/2002] e prescrive semplicemente l’obbligo della sorveglianza sanitaria per sostanze classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche per la riproduzione [sia maschile che femminile], tranne che nei casi di "rischio moderato" [vedi punto 2 dei principi fondamentali].

In secondo luogo mantiene l’obbligo di una visita preventiva e ne istituisce una di dimissione [art 72-decies, comma 2, lettere a) e c)].

Non definisce periodismi, se non genericamente "di norma una volta l’anno" [art 72-decies, comma 2, lettera b], dandone completa responsabilità al medico competente che ne deve motivare l’adeguatezza nel documento di valutazione dei rischi; è la sostanziale istituzione del "protocollo sanitario", in cui il medico competente illustra e motiva la propria attività clinica e prevenzionistica.

Istituisce l’obbligo del monitoraggio biologico [art 72-decies, comma 3], anche se corregge tale obbligatorietà, che contraddirebbe i principi di libertà di decisione sui provvedimenti sanitari relativi alla propria salute che ogni cittadino ha, purché gli accertamenti necessari siano a basso rischio per il lavoratore [art 72-decies, comma 4]. Questo comporta che eventuali screening siano introdotti solo su base volontaria e dopo asseverazione dell’utilità degli stessi, oppure per esplicitati motivi di ricerca, con assenso informato.

Al comma 5 si ribadisce la possibilità, su conforme parere del Medico Competente, dell’allontanamento dal posto di lavoro.

L’inserimento, altamente opportuno, del medico competente nella procedura di valutazione dei rischi, desumibile dall’interpretazione già riportata al punto g) del comma 1 dell’articolo 72-quater, è ulteriormente esemplificata dai commi 6 e 7 del 72-decies. Infatti si tratteggia una ridefinizione della procedura di valutazione e della necessità del parere del medico competente anche in caso del riscontro di "effetti pregiudizievoli per la salute" attribuibili ad un agente chimico. In questi casi è prevista una visita medica straordinaria per tutti gli esposti all’agente incriminato.

Infine [comma 8]si prevede il potere dell’organo di vigilanza di disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria, anche in difformità a quanto predisposto dal medico competente. Questo implica l’attivazione, da parte dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL, di procedure di controllo e verifica dei protocolli sanitari predisposti dai medici competenti, in particolare relativamente alla coerenza con le valutazioni dei rischi di cui sono normativamente parte integrante.

All’articolo 72-undecies si esplicita, se mai ce ne fosse stato bisogno, che deve esistere una cartella sanitaria e di rischio, che deve essere aggiornata, che deve essere custodita in azienda, e che l’informazione al lavoratore è dovuta.

Si ribadisce [art 72-undecies, comma 2] che l’organo di vigilanza ha accesso anche alle cartelle cliniche, mentre ai RLS vengono comunicati solo i dati, anonimi, del monitoraggio biologico [art 72-decies, comma 3, secondo capoverso].

Viene ripreso [art 72-undecies, comma 3] il principio, già diffusamente presente nelle norme nazionali, di una funzione dell’ISPESL quale fulcro nazionale nella gestione delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione.

Ribadiamo a questo proposito quanto già detto ampiamente nelle linee guida sui rischi cancerogeno e biologico e sostenute, per altre motivazioni, anche dall’Autority per la privacy: la trasmissione di cartelle cliniche all’Istituto centrale non hanno alcuna motivazione né scientifica di ricerca, né funzionale di trasmissione ai futuri eventuali nuovi datori di lavoro, né di conservazione per indagini epidemiologiche sistematiche future.

Inoltre i dubbi di legittimità relativi alla legge 675 sono sicuramente fondati.

Riteniamo che le cartelle cliniche, come i registri di esposizione:

  • vadano conservate presso le ditte per il tempo previsto dalla normativa vigente per i documenti sanitari;

  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro una copia venga consegnata al lavoratore, sia per eventuali opportunità di continuazione della sorveglianza sanitaria (ex-esposti), sia per facilitare nuove attività di sorveglianza sanitaria;

  • in caso di cessazione della ditta siano trasmesse agli organi di vigilanza territorialmente competenti;

  • e che ISPESL e ISS possano accedere alla documentazione sanitaria secondo le modalità previste dall’art. 70, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 626/94.

L’articolo 72-duodecies ribadisce la sussistenza ed applicabilità del capo V del titolo I.

Le norme finali del decreto sono, oltre l’armonizzazione dell’apparato sanzionatorio [art. 3], la determinazione della data [23 giugno] di entrata in vigore dello stesso per le ditte esistenti, l’abrogazione delle norme del D.Lgs. 277/91 relative al Piombo, e del D.Lgs. 77/92, rischi ricompresi nel titolo presente, nonché delle voci della tabella allegata all’art. 33 del DPR 303/56 relative appunto ai rischi chimici.

Il decreto è inoltre integrato da alcuni allegati che definiscono:

  • i valori limite ambientali e biologici di esposizione professionale con i relativi livelli di azione per ciò che concerne il piombo;

  • il divieto di utilizzo delle 4 ammine di cui all’abrogato D.Lgs. 77/92

  • nessun elenco di divieto di attività produttive

  • un elenco di norme UNI EN di riferimento circa le strategie e le metodologie di campionamento.

L’articolo 72-terdecies riguarda le modalità di adeguamento normativo.

In primo luogo si istituisce un Comitato consultivo ex-novo, composto da nove (9) membri, uno ISS, uno ISPESL, uno CCTN, tre regionali e tre del Ministero del Lavoro, con sede presso quest’ultimo. Questo Comitato avrà un compito di consulenza ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute per:

  • il recepimento dei valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, nonché la predisposizione di limiti nazionali

  • la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite nazionali.

In secondo luogo si demanda a decreti interministeriali la definizione del concetto e della dimensione del "rischio moderato", mettendolo in relazione a tipo, quantità ed esposizione ad agenti chimici anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e a non meglio definiti parametri di sicurezza.

In ultimo prevede la possibilità che, nelle more dell’emanazione dei decreti sopra menzionati, con decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano essere stabiliti i parametri per l’individuazione del rischio moderato, su proposta delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro. Scaduto anche quest’ultimo termine [45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il 23 marzo, ovvero entro il 7 di maggio], "la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro".

A noi sembra di poter affermare che, vista la competenza regionale delle norme sulla salute, le Regioni, autonomamente o tramite la Conferenza dei Presidenti, possano, nelle more della realizzazione delle procedure di nomina del Comitato e di predisposizione dei Decreti, [consideriamo che siamo in attesa ancora di molti Decreti del 277/91 e del 626/94, per non parlare dell’articolo 24 della 833/78], emanare loro criteri di determinazione non solo del succitato "rischio moderato", ma anche l’interpretazione dei flussi operativi come determinati dalla norma, nonché una prima proposta di valori limite e di livelli di azione conseguente.

A tal fine si propongono di seguito i principi fondamentali di interpretazione.

D’altronde lo stesso Decreto 25/2002, all’articolo 6, in relazione all’articolo 117 della Costituzione, demanda ad una potestualità autonoma di recepimento regionale della suddetta normativa, anche se solo per le regioni e province autonome.

Principi interpretativi

  1. la procedura di cui all’articolo 72/quater, comma 5, è concettualmente diversa da quella dell’articolo 72-quinquies, comma 2.

    1. La prima, infatti, sospende le procedure di valutazione, motivandone la giustificazione della stessa sospensione delle ed è quindi legata a concetti di irrilevanza del rischio legati alla quantità [ad es. irrisoria], al tipo di sostanza, alle modalità d’uso [ad es. legame indissolubile con substrato amorfo] o alle condizioni di esposizione [ad es. impianti sigillati e robotizzati].

    2. La seconda avviene dopo i risultati della valutazione e dopo l’adozione di misure sufficienti.

  2. La questione del RISCHIO MODERATO:

    1. le regole generali di gerarchia delle norme prevedono che una norma generale precedente non esplicitamente abrogata conservi la sua validità cogente: in quest’ambito la definizione del citato articolo 72-quinquies, comma 2, inserendosi concettualmente nello stesso rango normativo (sospensione della sorveglianza sanitaria in relazione a condizioni di rischio accertate come accettabili) dell’articolo 35 del DPR 303/56, in mancanza delle determinazioni di cui all’articolo 72-terdecies, comma 4, ed in considerazione dell’equiparazione lessicale con quanto affermato nelle versioni della direttiva recepita (leve, slight, faible, baixo, geringfűgiges), ne assume le medesime specificazioni, ovvero di “...irrilevante rischio per la salute dei lavoratori".

    2. La sospensione contestuale degli articoli relativi alle misure di protezione specifiche [art.72-sexies] e delle disposizioni in caso di incidenti o di emergenze [art.72-septies] afferma che l’irrilevanza [moderazione?] deve riguardare anche la sicurezza dei lavoratori;

    3. Bisogna comunque considerare quanto già detto nell’analisi del provvedimento precedentemente trattata che rimane l’obbligatorietà dell’applicazione delle Misure di prevenzione indipendentemente dalla considerazione di rischio moderato.

  3. la definizione di categorie nell’ambito della quantificazione del rischio non può prescindere da:

    1. l’identificazione di Valori Limite, sia di esposizione professionale che biologici, cui far discendere diversi livelli di azione; in assenza di un allegato esaustivo nazionale (oggi esistente solo per il rischio Piombo) bisognerà ricorrere alla redazione di una lista tecnica che raccolga i limiti SCOEL e, a seguire, gli ACGIH.

    2. I livelli di azione modulati in funzione del tipo di sostanza considerata.

      1. Livello di azione per sostanze altamente tossiche e sensibilizzanti

      2. Livello di azione per le altre sostanze

    3. I livelli di azione modulati in funzione del tipo di intervento:

      1. Azione già sufficiente

      2. Livello di azione programmata

      3. Livello di azione immediata

      4. Interruzione dell’attività

      Le proposte fin’ora elaborate pongono il primo sotto il 10% [sicuramente per sensibilizzanti, altamente tossici, esplosivi], il secondo tra il 10 ed 25% dei valori, il terzo al 50% ed il quarto oltre il 100%. È pleonastico ricordare che i cancerogeni non rientrano in queste categorizzazioni.

    4. I livelli di azione dovranno essere ponderati per ciascuna sostanza considerata in relazione a:

      1. Caratteristiche intrinseche della sostanza (volatilità, penetranza cutanea, aggressività, capacità sensibilizzante o allergizzante, tossicità acuta e per la gravidanza, infiammabilità, esplosività, ecc.);

      2. Caratteristiche di elaborazione del limite di riferimento (come elaborato, con che metodologia, vetustà del limite, ecc.);

      3. Quantità assoluta (anche in relazione ai rischi di esplosione ed incendio);

      4. Modalità (condizioni del processo) e frequenza di esposizione.

  4. È opportuno identificare nei flussi operativi elementi espliciti che siano condizioni necessarie di valutazione:

    1. L’esistenza di stime presuntive di esposizione per tipologia industriale;

    2. Il coinvolgimento del Medico del lavoro nella determinazione della valutazione;

    3. L’esistenza di dati epidemiologici di morbilità sia per tipologia produttiva sia ditta specifici, o anche l’esistenza di eventi sentinella derivanti dalla sorveglianza sanitaria che possano attivare indagini specifiche;

    4. L’esistenza di provvedimenti miranti a ridurre al minimo tecnologicamente possibile l’esposizione comunque;

    5. La misurazione attendibile e verificata di dati di esposizione;

    6. Un accertamento preventivo delle condizioni di salute dei lavoratori comunque esposti, anche a rischio definibile moderato;

    7. Una verifica periodica (almeno triennale) della permanenza o modificazione delle condizioni di esposizione.

  

Relazione a cura del: dr. Andrea Dotti, Responsabile SPreSAL ASL 7, Regione Piemonte
Integrata con note dovute al Gruppo di lavoro della Regione Piemonte "Rischio Chimico" e dei componenti del Gruppo Nazionale per la Redazione delle nuove LL.GG. Cancerogeni

''In primo piano''
novembre
2003

                      
                     

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