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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

  

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La  vigilanza nei cantieri temporanei e mobili

Relazione presentata dal dott. Lucio Ros – SPISAL Azienda ULSS 9 - TREVISO
al convegno ANCE del 6 aprile 2001 - Treviso
''Presentazione delle linee guida per i Piani di sicurezza per le opere idrauliche di Genio Civile''

   
  

Con la riforma sanitaria del 1978 l’organo di vigilanza per gli ambienti di lavoro è diventato lo SPISAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il DPCM 412/97 ha esteso la vigilanza, limitatamente ai cantieri temporanei e mobili, alle Direzioni Provinciali del Lavoro, dipendenti dal Ministero del Lavoro.

Il settore delle costruzioni e di primario interesse per la prevenzione, poiché contribuisce a produrre da solo oltre il 30% degli infortuni mortali sul lavoro, con indici di frequenza infortunistica (cioè rapportati alle ore lavorate) superiori agli altri settori.

Per quanto riguarda le malattie professionali la situazione non è più favorevole:

Per questi motivi tale settore è stato individuato dal Piano Sanitario Nazionale 1999-2001 come uno dei settori sui quali intervenire prioritariamente, con l’obiettivo di ridurre del 10% gli infortuni. La nostra regione sta facendo la sua parte, nell’ambito del Piano Sanitario Regionale, per raggiungere tale obiettivo, attraverso tre azioni:

  1. coordinamento e omogeneizzazione dell’attività di vigilanza;

  2. aumento dei cantieri ispezionati (dal 10% al 20% dei cantieri attivi notificati);

  3. istituzione di sportelli informativi provinciali, realizzati dalla collaborazione tra gli SPISAL e gli Enti bilaterali.

A proposito di questa collaborazione, lo SPISAL dell’ULSS 9 (con un ispettore esonerato temporaneamente dagli obblighi di UPG) e il CPT della Provincia di Treviso, hanno effettuato nel periodo settembre-novembre 2000 una trentina di sopralluoghi congiunti, che hanno prodotto dei verbali di "visita cantiere" che evidenziavano le carenze riscontrante, senza conseguenze di tipo amministrativo o penale per i responsabili, ma solo allo scopo di stimolare prese di coscienza e miglioramenti operativi. Il riscontro è stato positivo; sono stati accettati e applicati i suggerimenti dati.

Tornando alla attività di vigilanza:

Azienda ULSS 9 - Treviso

 

 

Triennio

1997-1999

 

2000

Cantieri controllati

100 per anno

164

Prescrizioni

133 per anno

129

Prescrizioni per cantiere

1.3

0.8

Cantieri nei quali era stata fatta la nomina dei coordinatori

-

140

Cantieri nei quali la nomina non era obbligatoria

-

24

Verbali riguardanti le imprese

-

83

Verbali riguardanti i coordinatori

-

3

Verbali riguardanti i lavoratori autonomi

-

4

Sequestri

-

1

E’ necessario però, oltre che aumentare la attività di vigilanza, dare forza, in fase di vigilanza, al D. Lgs. 494/96, che ancora è poco e male applicato.

Per quanto riguarda la mia esperienza devo dire che la quasi totalità delle contravvenzioni riscontrate si riferiscono ancora al vecchio, ma attuale, DPR 164/56.

Questo quadro è sicuramente un indicatore dell’iniziale incertezza sul ruolo dei coordinatori in fase di esecuzione dei lavori. Incertezza sia da parte dei professionisti sia da parte degli ispettori. L’attuale formulazione (D. Lgs. 528/1999) degli obblighi del coordinatore lascia pochi dubbi, perché gli chiede di "verificare" l’applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nei piani, trasformandolo in un vero e proprio controllore aggiunto delle norme di sicurezza. Inoltre deve contestare per iscritto le infrazioni e comunicare allo SPISAL quando il committente non prende provvedimenti nei confronti di imprese o lavoratori autonomi inadempienti. La sua attività deve essere svolta in sostanza attraverso una maggiore assiduità nel controllo.

Nei lavori pubblici un ruolo di controllo complementare importante è a carico del responsabile del procedimento, il quale vigila sull’attività dei coordinatori, valuta il PSC e il fascicolo di manutenzione dell’opera (art. 8 del DPR 554/99).

Purtroppo il D. Lgs. 528/99 non ha stabilito nulla di nuovo sulla qualità dei piani, per lo meno come espresso e dettagliato obbligo a carico del coordinatore in fase di progettazione. Già esistono le linee guida del Coordinamento delle Regioni, che rappresentano un utile contributo a riguardo. Uno specifico decreto, di prossima promulgazione, darà i contenuti minimi dei PSC. Si spera che anche questo contribuisca a far sì ci siano meno piani omissivi o inattuabili o inutilizzabili, dovuti all’ampia discrezionalità redazionale lasciata al coordinatore.

Una novità positiva del D. Lgs. 528/99 è l’obbligo di redigere il POS, che spetta a tutte le imprese, anche a quelle con meno di 10 addetti, a prescindere dalla durata e dalla complessità delle lavorazioni da eseguire, dal numero di imprese presenti nel cantiere, dalla presenza o meno dei coordinatori per la sicurezza. Esso rappresenta il documento di valutazione dei rischi in relazione al singolo cantiere interessato; nel caso di necessità del PSC, rappresenta il piano complementare di dettaglio del PSC.

Questa valutazione dei rischi deve a nostro parere:

  1. Essere attinente allo specifico cantiere in esame
  2. Prendere in esame tutte e solo le lavorazioni che effettivamente verranno svolte
  3. prendere in esame solo le macchine, gli impianti, le opere provvisionali, le sostanze effettivamente impiegate.

Individuati i rischi, il POS riporterà:

  1. le misure di sicurezza adottate
  2. i DPI forniti ed utilizzati
  3. le azioni informative e formative necessarie

Il POS, al pari del PSC, deve essere un documento operativo facilmente e rapidamente consultabile in cantiere da parte dei lavoratori e quindi deve essere sintetico e privo di generici richiami a leggi e norme tecniche, corredato da schemi e disegni esemplificativi dei rischi e delle misure da attuare.

 
dott. Lucio Ros

"In primo piano"

SPISAL Azienda ULSS 9 - TREVISO

aprile 2001
          
                       
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