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9.2 |
Linee
guida in materia di sicurezza nei D.Lgs. 494/96 come modificato
dal D.Lgs. 528/99 luglio 2000 (seconda parte) |
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PREMESSA ALLE LINEE GUIDA 1. - CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 - Elenco dei lavori
edili o di ingegneria civile - allegato I del D. Lgs. 494/96 2. - IL COMMITTENTE 2.1 - Compiti e
responsabilità del Committente 3.1 - Definizioni 4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 4.1 - Compiti e
responsabilità 5. - IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 5.1 - Direttori Lavori e
Direttori Operativi 6.1. - Datore di lavoro
dell'impresa esecutrice 7. - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI 7.1 - Gli appalti
nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 8. - GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE 8.1 - Il Piano di
Sicurezza Sostitutivo e il Piano operativo di sicurezza nei cantieri 9. - INDIVIDUAZIONE DEGLI
ONERI DELLA SICUREZZA Schema: Il quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza Glossario Riferimenti normativi più
ricorrenti in materia di sicurezza ALLEGATI: Allegato a): Criteri di
verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese 3. - I COORDINATORILe figure del Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione sono quelle attorno alle quali ruota l’impianto del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99. Si tratta di soggetti con caratteristiche professionali nuove che a pieno titolo entrano nel novero dei professionisti della prevenzione nel settore edile. Devono essere nominati dal Committente o, in sua vece, dal Responsabile dei lavori: il coordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3) deve essere nominato “contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione”, e il coordinatore per l'esecuzione (art.3, comma 4), "prima di affidare i lavori", e hanno gli obblighi indicati all’art. 4 e 5. Tali obblighi sono sanzionati penalmente. Va ricordato, a tale proposito, che il Committente non si libera delle sue responsabilità per il semplice fatto di aver nominato i Coordinatori (art.6, comma 2), dovendo dimostrare, in caso di inchiesta per infortunio o di ispezione con violazione di norme, di aver fatto quanto era in sua facoltà fare. Dovranno poter essere escluse la “culpa in eligendo”, per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato, e la “culpa in vigilando”; in merito alla vigilanza, il committente o il responsabile dei lavori deve assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi. Queste nuove figure professionali sono state introdotte al fine di integrare l’opera, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, con la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori. Durante la fase della progettazione dell’opera il Coordinatore della progettazione deve elaborare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento mentre nella fase successiva il Coordinatore per l'esecuzione deve assicurare, tramite azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani, adeguando e/o modificandoli secondo l'evoluzione dei lavori. Durante l’esecuzione dei lavori deve altresì verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, la cui predisposizione è a carico di ogni singola impresa esecutrice. 3.1 - Definizioni Il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono due figure professionali ben distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti. Nella precisazione dei differenti compiti e responsabilità, che verranno trattati nei capitoli successivi, vi sono elementi unificanti che riguardano entrambe le figure. Attualmente la qualifica di Coordinatore si acquisisce, sulla base dei titoli posseduti, frequentando un unico corso di formazione identico per entrambe le figure professionali. I diversi soggetti che intervengono nel processo di attuazione del D. Lgs. 494/96 e della sicurezza nel cantiere che vanno dal committente al direttore tecnico dell'impresa al direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge e previa frequenza del corso di formazione, possono essere chiamati a svolgere il compito di Coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. L’art. 2, lett. f) del modificato D.Lgs. 494/96 prevede che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Si evidenzia come il processo di nomina del Coordinatore, da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori, è singolo per ciascuna funzione, anche se le due figure coincidono. Stanti le differenti fasi di compiti e responsabilità del Committente si ha la seguente procedura: 1. Fase di affidamento di incarico di progettazione dell’opera: nomina del Coordinatore per la progettazione. 2. Fase di appalto. 3. Fase di esecuzione dell’opera, conseguente ai risultati della gara di appalto o anche coincidente con il bando dell’appalto: nomina del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento degli stessi. Si tratta, pertanto, anche nei casi in cui si ritiene di nominare il medesimo soggetto, della promulgazione di due nomine differenti: una per ciascun coordinatore. 3.2 - Requisiti e titoli di studio L’articolo 10 del D. Lgs. 494/96 precisa che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti : · Diploma di laurea in ingegneria o in architettura geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno. · Diploma universitario in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni. · Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 3.2.1 - Corso di formazione I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad uno specifico corso della durata di almeno 120 ore all’interno del quale devono essere trattati i seguenti argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d) analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine dei DPI, ponteggi e opere provvisionali, ecc.); f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento. Gli specifici corsi in materia di sicurezza possono essere organizzati da: · Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale; · ISPESL; · INAIL; · Istituto italiano di medicina sociale; · Ordini o collegi professionali (delle rispettive figure); · Università; · Associazioni sindacali dei datori di lavoro; · Associazioni sindacali dei lavoratori; · Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. L’art. 23 del D.Lgs. 528/99 prevede, entro sei mesi dalla data di sua entrata in vigore, l’adozione di uno o più decreti che modificheranno i contenuti dell’allegato V del D.Lgs. 494/96; per la formazione e qualificazione dei coordinatori saranno definiti livelli differenziati in relazione ai titoli di studio ed alla tipologia dei lavori da svolgere. 3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori Ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs 494/96, in sede di prima applicazione del decreto i requisiti di cui all’art. 10 non sono necessari per chi alla data del 24.3.1997 abbia maturato esperienza particolarmente qualificata nel settore: coloro in possesso di tali requisiti, ed in grado di documentarli conformemente all’articolo citato, possono inoltre beneficiare della riduzione della durata del corso a 60 ore. La norma transitoria ha efficacia per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si è concluso quindi il periodo di vigenza di detta norma, essendo il 23 marzo 2000 data ultima per la conclusione dei corsi che rilasciano validamente attestato di 60 ore di formazione per coordinatori. 3.2.3 - La delibera regionale La Regione Lombardia con Deliberazione n. 30659 dell’8 agosto 1997 ha regolamentato i contenuti formativi e le modalità di attuazione dei corsi di cui all’art. 10. Tali indicazioni sono obbligatorie per le strutture regionali e convenzionate della formazione professionale nonché per le A.S.L. e le strutture pubbliche operanti nel settore. La deliberazione regionale individua i contenuti formativi e gli standard organizzativi nonché le modalità attuative dei corsi, definendo il profilo professionale dei coordinatori della sicurezza e le aree tematiche di riferimento con i relativi contenuti. I soggetti estranei alla pubblica amministrazione che hanno facoltà di organizzare i corsi osservando le indicazioni dell’art. 10 e dell’allegato V al D. Lgs. 494/96, pur non essendo vincolati alle modalità operative previste dalla deliberazione regionale, possono utilmente applicare il modello regionale nell’ambito dei contenuti e degli standard organizzativi. Le Amministrazioni, all’atto della designazione della nomina del Coordinatore, hanno la facoltà di richiedere la documentazione relativa allo svolgimento e all’organizzazione dei corsi ai fini di una verifica e di confronto dei programmi svolti in relazione a quanto definito dai parametri regionali. 3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori Il Committente, all’atto della nomina di un Coordinatore, deve assicurarsi che quest’ultimo sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 D.Lgs. 494/96: a) titolo di studio; b) attestazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa (art. 10 c. 1); c) attestazione di frequenza a specifico corso di 120 ore. Nel caso di applicazione delle norme transitorie (art. 19 D.Lgs. 494/96 ), il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) attestazione di inquadramento con specifica qualifica o documentazione relativa alla direzione tecnica o direzione lavori del cantiere (figura di direttore lavori introdotta dalla circolare ministeriale n. 73/1997); b) copia della lettera di trasmissione all’A.S.L. dei documenti di cui al punto a); c) attestazione di frequenza a specifico corso di 60 ore. Stanti le responsabilità e le sanzioni previste per il Committente rientra nelle sue facoltà la richiesta, in copia, della documentazione attestante la qualifica del Coordinatore. Tale documentazione, da allegare agli atti, può essere richiesta ed acquisita sia nel caso in cui venga designato un professionista esterno all’amministrazione pubblica sia nel caso in cui tali compiti vengano affidati a tecnici interni all’amministrazione pubblica. In relazione, poi, allo svolgimento del corso di 120 o 60 ore sarà opportuna l’acquisizione, da richiedere all’organismo ufficiale organizzatore, dei programmi del corso stesso, nonché l’elenco dei docenti con le relative esperienze professionali. Si potrà così costituire, a livello di ogni singola amministrazione pubblica, una banca informativa degli enti organizzatori, dei programmi dei corsi e delle metodologie di insegnamento tale da consentire un corretto raffronto con i programmi e le indicazioni presenti nella Delibera della Giunta Regionale. Ciò corrisponde, del resto, a quanto già attuato con il Decreto Legislativo 626/94 per cui gli obblighi di informazione e formazione sono stati previsti con il successivo Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che stabilisce per i diversi soggetti ore e materie di insegnamento. Nei casi in cui venga nominato Coordinatore della sicurezza un dipendente interno alla pubblica amministrazione, sempre che ne abbia titolo, a questi deve essere corrisposto un compenso economico. Ai sensi del combinato disposto art.16 comma 7 e art.18 comma 1 della legge 109/94, come modificata dalla legge 415/98, i compensi per i dipendenti delle P.A. che assumono gli incarichi di cui al D.Lgs. 494/96, rientrano nei parametri già previsti (1% dell’importo dei lavori) per la progettazione. 4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4. E’ perciò una figura professionale abilitata da apposito corso di formazione, nominata dal committente per assolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase di progettazione dell’opera, anzi a partire proprio da questa. Il coordinatore per la progettazione collabora con il progettista (quando le due figure non coincidono) ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere e le scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzione dell’opera e nell’uso e nella manutenzione della stessa. Il coordinatore per la progettazione redige i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell’opera: Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico (art 4 comma 1 lett a) b). 4.1 - Compiti e responsabilità Durante la progettazione dell’opera il Coordinatore deve redigere: a) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, i suoi contenuti devono rispondere a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 494/96, sue modifiche ed integrazioni, e dall’art. 41 del DPR 554/99. Il piano di sicurezza e di coordinamento, che è definito ora “parte integrante del contratto di appalto”, deve contenere: · l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; · le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi; · la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva; · i tempi e le fasi di realizzazione dell’opera devono essere concordati tra il progettista dell’opera e il coordinatore della progettazione. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto; m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. b) Il Fascicolo (art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96 e alleg. II doc. UE 260/5/93) contenente le informazioni utili affinchè , a partire dalla consegna dell’opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tenendo presente inoltre che l’art.16 comma 5 della “Merloni ter” prescrive la necessità di redazione, in fase di progettazione esecutiva, di un piano di manutenzione dell’opera. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 528/99 (ovvero dal 18 aprile 2000) verrà adottato un Decreto Ministeriale in cui si definiranno i contenuti del Fascicolo sopra citato. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi. Sono altresì di manutenzione ordinaria la sostituzione e l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purchè ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi. (si veda allegato D). 4.2 - Le sanzioni per il Coordinatore per la progettazione
4.3 - Gli adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo Il Fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal Coordinatore per la Progettazione che lo consegnerà, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Committente. I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal Committente al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il Coordinatore per l’esecuzione potrà operare eseguendo ed adeguando il Piano di Sicurezza alla realizzazione dell’opera completando il Fascicolo. Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovrà consegnare al Committente il Fascicolo che verrà conservato dal Committente e che dovrà seguire la proprietà. Ovvero in caso di cessione o vendita il Fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo acquirente. Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere di ristrutturazioni o modifiche o rifacimenti, il Fascicolo già compilato dovrà essere consegnato al nuovo Coordinatore per la progettazione che dovrà prenderlo in considerazione per le opere inerenti la sicurezza. Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti procedure: a) consegna del Fascicolo da parte del Committente al Coordinatore per l’esecuzione b) restituzione, ovvero consegna, del Fascicolo, completato, da parte del Coordinatore per l’esecuzione al Committente. 5. - IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL), è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, (nei lavori per conto della pubblica amministrazione il Responsabile dei lavori è configurato nel responsabile unico del procedimento) dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 494/96. In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è importante che il Committente operi una scelta ponderata e qualificata. Infatti il Coordinatore, in forza dell'’art. 5 comma 1 lettere a), b), e), f) ha l’obbligo di controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi; di proporre al Committente, informando inoltre il responsabile del procedimento, la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. Il coordinatore per l’esecuzione non può coincidere con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Si segnala in particolare l'opportunità di evitare la scelta del Coordinatore tra i dipendenti dell’Impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tali soggetti sarebbero caricati dell'obbligo di controllare, per conto del Committente, la propria Impresa. Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 all’art. 127 prevede che “le funzioni di coordinatore per l’esecuzione sono svolte dal Direttore Lavori”. Nell’eventualità che il Direttore dei Lavori (DL)sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un Direttore Operativo (DO), avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. Ne consegue che la funzione di CEL può essere assunta, secondo i casi, dal DL o dal Direttore Operativo; per i compiti e le funzioni del DO si veda seguente paragrafo. 5.1 - Direttori Lavori e Direttori Operativi Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 conosciuto come “regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” all’art. 123 (ufficio della Direzione Lavori) stabilisce che in relazione al tipo di intervento il DL può essere assistito da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di ispettore di cantiere. Le funzioni dei Direttori Operativi sono previste all’art. 125 del DPR, in particolare alla lett. h) si specifica che è compito del DO “controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere” (il direttore di cantiere è il rappresentante dell’appaltatore). Come già espresso, dalla lettura del comma 1 dell’art. 127 del DPR emerge che il Coordinatore per l’esecuzione è individuato nella figura del Direttore dei Lavori, mentre l’art. 125 comma 2 lett. h) precisa che il Direttore Operativo può in alcuni casi assumere l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Il caso in cui il Direttore Lavori può non assumere la funzione di CEL è dato dall’assenza dei requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/96 (mancanza dell’attestato di formazione e/o esperienza specifica nel settore). La norma non prevede altri casi in cui il DL, per problemi tecnici e/o giustificati motivi, possa esimersi dall’incarico di CEL, tuttavia tale possibilità non viene esplicitamente esclusa. Conseguentemente in alcuni casi si può procedere alla nomina di un Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 125 DPR 554/99). Il DO può essere un tecnico interno della stazione appaltante o in caso di assenza e/o di mancanza di professionalità specifica un tecnico esterno, in entrambi i casi il DO deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 10 del D. Lgs. 494/96). Va precisato che in caso di nomina di un tecnico esterno con funzioni di CEL questo deve assumere la funzione di Direttore Operativo e all’interno di tale funzione assume il compito di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 125 DPR 554/99 lettera h). Le funzioni del DO in qualità di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono: a) l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; b) la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’appaltatore; c) l’adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo tecnico dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; d) l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; e) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; f) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; g) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1 bis della legge 109/94. 5.2 - Compiti e responsabilità Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza nonché ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 4 D. Lgs. 494/96 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Compiti specifici del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi di cui dopo l’affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 494/96, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il Coordinatore per l’esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le seguenti azioni: 1. compilazione del modello di verifica periodica sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Piano Operativo di Sicurezza e conseguenti prescrizioni ; 2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) ed eventuale richiesta di adeguamento del Piano Operativo nei confronti dell’appaltatore; 3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte; 4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto; 5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente; 6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di: · concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione; · assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima di accettare formalmente il Piano di sicurezza e coordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso (art 14 D.Lgs. 494/96); · verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; · assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori. Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 5.3 - Le sanzioni per il Coordinatore per l'esecuzione L’art. 21, comma 2 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti del Coordinatore per l’esecuzione sanzioni come riportato nella seguente tabella in:
L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della ditta appaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e la conseguente accettazione dell'appalto. 5.4.1 - Obblighi di trasmissione Prima dell’offerta il datore di lavoro della impresa esecutrice riceve il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del committente – predispone quindi, come di seguito indicato, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) - (art. 31, Legge 109/94 e art. 9, D.Lgs.494/96): - Negli appalti pubblici il POS va predisposto e consegnato al committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del lavori. - Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice, comprese quelle che intervengono nei successivi sub-appalti, trasmette il proprio POS al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (comma 3, art. 13, D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99) 5.4.2 – Consultazione Il datore di lavoro, prima di accettare il PSC, comprese le eventuali modifiche significative ad esso apportate, consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito ai contenuti dello stesso piano, fornendo eventuali chiarimenti. Il datore di lavoro mette a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori copia del PSC e del POS (comma 4, art. 12, D.Lgs. 494/96). 5.4.3 - RLS e RLST I singoli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzioni di quanto previsto all'art.19 del D.Lgs.626/94, ed ai sensi degli artt. 12 e 14, D.Lgs. 494/96, vengono consultati ed informati sui contenuti dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, nonché sulle specifiche misure di protezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori. I testi dei Piani verranno consegnati agli RLS o RLST, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori. Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà al Coordinatore per l’esecuzione eventuali integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento come previsto al comma 5 dell'art.12. A tal fine il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria edile ha regolato due fattispecie di circostanze, collegate ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti dall’art.18 del D. Lgs. n. 626/94, che possono verificarsi nei cantieri edili. La prima si riferisce alla contemporanea presenza di più imprese nel cantiere, circostanza molto diffusa. In tal caso, ancorchè ogni impresa abbia, al proprio interno, un Rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS), gli adempimenti posti in capo a costoro dal D.Lgs. 494/96 giusto gli articoli 5 e 14, sono assolti dal RLS dell’Impresa mandataria, in nome e per conto dei colleghi. Pertanto il coordinatore per l’esecuzione, chiamato a verificare l’attuazione di quanto previsto dai citati articoli 5 e 14, dovrà far riferimento al soggetto indicato. La seconda fattispecie riguarda il caso nel quale, nonostante la plurima presenza di imprese nel cantiere, tutte siano prive di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza oppure ne sia priva l’impresa mandataria. Nella descritta circostanza il vigente contratto citato, prevede per gli adempimenti sopra ricordati, l’intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (RLST). In Lombardia, l’attività di questo soggetto è stata regolata da accordi tra le Parti sociali del settore, a livello provinciale, in relazione con le linee di indirizzo definite in sede regionale. Al verificarsi della carenza sopra ricordata, il Coordinatore per l’esecuzione dovrà rivolgersi all’indicato soggetto, che ha tutte le facoltà proprie del RLS aziendale. Occorre portare attenzione alla circostanza che i RLS debbono aver frequentato corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza, della durata prevista dalla contrattazione nazionale e dagli Accordi Locali, organizzati, di concerto, tra gli Enti Scuola e i Comitati Paritetici Territoriali istituiti dalle Parti Sociali del settore e presenti in tutte le province lombarde. Preme evidenziare che anche negli altri tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro regolanti in Italia l’attività edile, stipulati da Artigiani, Aniem-Confapi (piccola e media industria) e Cooperative di produzione e lavoro, sono presenti norme analoghe a quelle contenute nel CCNL dell’industria edile, che assumono, quindi, valenza per ogni tipologia di impresa, indipendentemente dalla sua natura giuridica. Peraltro, la disciplina sull’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali di comparto produttivo, è delegata dal D.Lgs. n. 626/94 alla contrattazione collettiva di categoria ed assume, pertanto, valenza "erga omnes". Detta contrattazione individua nell'Opp (Organismo Paritetico Provinciale) il soggetto che detiene ed aggiorna l'elenco nominativo dei RLS eletti. I compiti dell'Opp in Lombardia sono stati affidati ai Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. 5.4.4 - Ispezioni nei luoghi di lavoro In coerenza con le direttive emanate dai Ministeri del Lavoro e della Sanità, insieme alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione della "Carta 2000" del dicembre 1999, occorre far sì che l'intervento pubblico in materia di sicurezza sul lavoro assuma un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali. Ne deriva la necessità del coinvolgimento, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, degli RLS o RLST. Tali rappresentanti devono essere resi partecipi anche delle irregolarità riscontrate, tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali e di ciò che riguarda di aspetti coperti da segreto industriale. 6.1 - Datore di lavoro dell’impresa esecutrice Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede l’osservanza delle misure generali di tutela e una serie di obblighi nei confronti dei datori di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendono le attività delle imprese stesse. Essi sono: Misure generali di tutela: I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 626/94, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (come previsto dal D.Lgs. 359/99); e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. Obblighi dei datori di lavoroI datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 626 del 1994. Le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa;
6.2 - Lavoratori autonomi La norma sui lavoratori autonomi (art. 7 D.Lgs. 494/96) rappresenta una vera novità in tema di sicurezza nei cantieri edili in quanto la legislazione precedente prevedeva sanzioni unicamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori subordinati. La presenza sempre più ampia dei lavoratori autonomi nei cantieri e i relativi problemi di mancato coordinamento a causa della indipendenza degli stessi dall’impresa committente, ha causato e continua a causare diversi problemi organizzativi e gestionali difficilmente risolvibili . Il disposto legislativo costituisce uno strumento per coinvolgere in senso costruttivo i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, tenendo presente che il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori può, in caso di pericolo grave e imminente , sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri :
Le sanzioni per i lavoratori autonomi L’art. 23 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti di lavoratori autonomi sanzioni come indicato nella successiva tabella:
7. – COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI7.1 - Gli appalti nell’art. 7 del Decreto Legislativo 626/94 Particolare attenzione il Datore di lavoro - tramite i Dirigenti, Responsabili e Preposti - deve porre in ordine al sistema dell’affidamento dei lavori e degli appalti. In tale direzione l’art. 7 del D. Lgs. 626/94 è rigoroso sia nelle richieste degli adempimenti sia nella previsione si sanzioni penali e amministrative che coinvolgono in maniera diretta il Datore di lavoro. Il Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati regionali alla Sanità, unitamente agli Enti nazionali di prevenzione, ha elaborato una specifica serie di linee guida in ordine all’applicazione del D. Lgs. 626/94, di cui una apposita dedicata ai contratti d’appalto e d’opera. L'articolo citato, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell’ambiente di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi introduce obblighi, sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati, che possono essere così riassunti: · possesso di idonei requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, (art. 7 comma 1 lett. a); · fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 lett. b) - es. SCHEDA 1 paragrafo 7.2; · cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2); · promozione della cooperazione e del coordinamento a carico del datore di lavoro committente (art. 7 comma 3). In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamento della prevenzione", oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni legati all'affidamento di lavori all'interno della struttura aziendale, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori. 7.2 - Compiti del Committente – datore di lavoro Questo obbligo del Committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel D.Lgs. 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori. Le informazioni che il datore di lavoro Committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione. Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative: · ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, etc.); · alla presenza o assenza dei lavoratori del datore di lavoro Committente durante l'esecuzione dei lavori; · all'utilizzo di attrezzature e servizi del datore di lavoro Committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente); · alla eventuale collaborazione dei lavoratori del datore di lavoro Committente all'esecuzione dei lavori. Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto ( es.: per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (es.: eventuale accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi, e/o il Piano Operativo di Sicurezza. Si tratta, nella sostanza, della messa a disposizione della ditta appaltatrice del Documento di Valutazione dei rischi, previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 626/94, che deve essere già stato elaborato dal Committente per i luoghi di lavoro. A tale proposito può essere redatta una scheda sull’esempio del seguente modello (Scheda 1): SCHEDA 1 Esempio di elenco delle informazioni che il datore di lavoro committente deve fornire alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro _______________________________________________________ Amministrazione/Ente…………………………………………....................... Sede legale …………………………………………......................................... Luogo di lavoro/sito .....................................………………………………… Contratto di appalto per ..........................................……………………… Responsabile della sicurezza …………………………………………............... Rappresentante dei lavoratori .................................………...……………… Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione …………………………………………........................................................... · Informazioni generali a) Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria) b) Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori; c) Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro. d) Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi; e) Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici; f) Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso; g) Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne. h) Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo; i) Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori; j) Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori; k) Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice · Informazioni specifiche a) Rischio elettrico a 1) Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri); a 2) Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti; b) Rischio di esplosione o incendio; (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo) c) Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza; d) Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi; e) Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione particolari; f) Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari; g) Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza; h) Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto; i) Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici; j) Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici; k) Per l'esecuzione dei lavori edili: · Tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori; · Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota; · Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota; (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta già installati dal committente); · Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice. 7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell’impresa e dell'appaltatore Come già ampiamente descritto al paragrafo 2.1 (Compiti e responsabilità del Committente), l'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96, così modificato dal D.Lgs. 528/99, richiede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, già introdotta proprio dall'art. 7 D.Lgs. 626/94 (datore di lavoro committente) ed intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso. In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare l'opera affidatagli nel rispetto delle migliori condizioni di prevenzione e protezione. Pertanto la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Questa valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera. Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.). L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare. Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali era già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti e nella recente “Merloni ter” sono state introdotte significative modifiche, a cominciare dal titolo dell’articolo avente per oggetto “Qualificazione” ovviamente ricondotto alle imprese. L’Ente appaltante, fermo restando il contenuto dei bandi di gare come definiti nel DPCM 10 gennaio 1991 n.55, può accertare i profili professionali delle maestranze impiegate, il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza e i requisiti tecnico-professionali nelle fasi di qualificazione delle gare d'appalto mediante, per esempio, i modelli di cui agli allegati a) e b) del presente documento (come da art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96). In caso di subappalto l’appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo le norme previste dall’art. 34 della legge quadro n. 415 del 18 novembre 1998 sugli appalti pubblici. 7.4 – Cooperazione tra datori di lavoro committenti e appaltatori La cooperazione tra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in uno stesso ambiente è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature. L'art. 7 del D.Lgs. 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, prescrive che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature. Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, il coordinamento deve essere opportunamente documentato attraverso i verbali di riunione. 7.4.1 – Obblighi del Committente datore di lavoro In base all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 la consistenza degli obblighi del Committente nei confronti dell'appaltatore viene ad assumere una portata più ampia rispetto alle norme precedenti definite all'art. 5 del DPR 547/55. Ora il Committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurando poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. In base al comma 3, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. Emerge la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del Committente non ha certo le caratteristiche di una “ingerenza” quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18 dove, pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità anche diverse dalla sicurezza ma comunque positive anche per quest'ultima, il Committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contribuzione, previdenza, assicurazione, sicurezza, legalità) di quest'ultimi. Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica. Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza. |
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| a cura di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- Gianluca MAFFONI - Direzione Generale
Opere Pubbliche e - Vilfredo CANDIANI Protezione Civile - Giunta regionale - Tullio MONTICELLI - Centredil - Ance
Lombardia - Vito PANZARELLA - FENEAL Uil Lombardia - Manuela PUPILELLA - FENEAL - FILCA - FILLEA Lombardia - Rocco VITALE - Esperto - Orlando GIORGI - Comitato Paritetico
Territoriale Milano e Lodi |
"In
primo piano" febbraio 2002 |
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