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LIBRETTO DELLA SICUREZZA Settore Ascensoristico Milano |
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"Anche oggi è più complicato di ieri": questa è ormai una tipica espressione che si sente tra i lavoratori dell'Otis Italia. Non c'è nessun settore al suo interno, che oggi si possa considerare soddisfatto delle procedure aziendali alle quali per mansione si deve attenere; la confusione, i ritocchi e le modifiche sono problematiche quotidiane. Da queste poche considerazioni la Commissione Ambiente e Sicurezza (Otis Italia - Fiam - Schindler - Sabiem) vuole sintetizzare in quest'opuscolo alcune informazioni, procedure e metodi comportamentali, che potranno essere d'aiuto per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e montaggio. Tutte le argomentazioni trattate hanno alla base l'applicazione delle normative che regolamentano la nostra attività: (DPR 1497), le norme antinfortunistiche (DPR 547), norme d'igiene (DPR 303), le sentenze della Magistratura, perizie USSL e l'organizzazione del lavoro riconosciuta dalla Otis Italia (MCS e circolari interne). Tutti gli argomenti citati sono stati motivo di studio e sviluppo al fine di produrre un libretto sulla sicurezza da distribuire ai lavoratori. Al suo interno sono stati affrontati temi specifici inerenti le procedure, la dotazione antinfortunistica e gli articoli di legge relativi. Sono state inserite informazioni atte a mettere in luce le procedure che l'azienda impone o commette in modo da dare la possibilità anche al singolo lavoratore d'intravedere la legalità del proprio modo di operare ed eventualmente agire se così non fosse. E' chiaro dunque che un'azienda non può essere considerata competitiva se si sorregge sull'ignoranza delle normative dei propri dipendenti ed è inoltre da chiarire che la professionalità del lavoratore non è disponibilità di rischio né pressappochismo, ma preparazione e competenza. LAVORO - SALUTE - SICUREZZA Il settore ascensoristico oggi più che mai obbliga il lavoratore ad attenersi a due linee di condotta antagonistiche: il profitto imposto dall'Azienda e il rispetto delle norme di legge che regolamentano l'attività e la prevenzione infortuni. Nel primo caso sappiamo per esperienza diretta che il profitto non è sviluppato esclusivamente sulla qualità del prodotto bensì sull'esasperato contenuto delle spese. Premesso che per spese si possono intendere tutte quelle uscite che non hanno finalità di lucro; risultano perciò in sintonia con questo principio l'aumento dei carichi di lavoro, le limitate disponibilità d'attrezzature e i mezzi di trasporto, la difficoltà di inserire nell'attuale organizzazione dell'attività d'ufficio quelle tecnologie che permetterebbero la reale programmazione dei lavori. La seconda linea di condotta legata alle normative che regolamentano la nostra attività e più in generale corrispondente alla prevenzione infortuni, sebbene sia per legge sotto il controllo e responsabilità del datore di lavoro, è lasciata a discrezione del singolo lavoratore incauto delle proprie responsabilità. Allo scopo di informare e diffondere notizie, la Commissione Ambiente e Sicurezza con il servizio competente della USSL e la Magistratura ha iniziato a lavorare da più di due anni per affrontare le varie problematiche che abbracciano lo svolgimento delle attività di manutenzione, di riparazione e di montaggio. Problematica comune alle attività è l'igiene del lavoro: 1) Nel presente manuale sono state analizzate, in specifico, le attività di pulizia delle fosse, la manipolazione dei grassi, degli oli e dell'amianto. 2) Le problematiche comuni alle diverse attività sono connesse in parte all'applicazione di alcune norme di' igiene del lavoro, quali: la tipologia e le modalità del lavoro da effettuare i prodotti a cui il lavoratore è esposto per inalazione o per contatto i mezzi di protezione individuale di cui il lavoratore è dotato da parte dell'azienda (es. tuta, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali e mascherina) servizi che il lavoratore ha a disposizione (spogliatoi per cambiarsi dotati di lavabi, docce e armadietti a doppio scomparto) impatto sull'ambiente dovuto alle attività lavorative svolte. In parte all'attuazione di una corretta politica della sicurezza in azienda, basata anche sul rispetto delle normative antinfortunistiche, ed in merito a quest'ultimo aspetto emergono spesso difficoltà dovute alla scarsa sensibilità alla problematica, sia da parte dei datori di lavoro (che non applicano nè fanno applicare le dette norme) sia da parte dei lavoratori (i quali ritengono i sistemi antinfortunistici come un di più ed un intralcio alle attività lavorative). Un altro ostacolo alla sicurezza in azienda è rappresentato da un criterio vagamente produttivistico della organizzazione del lavoro e non basato sul "lavorare meglio per produrre meglio". Per questo motivo è allo studio un nuovo modello di organizzazione del lavoro indirizzato alle squadre di manutenzione; questo prevede la concentrazione di più attività nella stessa visita da effettuarsi da parte di due persone sia nella fossa, sia all'interno del vano, in funzione della attrezzatura antinfortunistica richiesta. Tali uscite dovranno essere distribuite nell'arco dell'anno in base al tipo d'impianto da revisionare ed avranno durata tale da permettere lo svolgimento delle necessarie operazioni. Le rimanenti uscite saranno prevalentemente mirate alla verifica della funzionalità degli impianti e al controllo di alcune particolari (olio, luci, frenata, ecc.). Le uscite, sostanzialmente, faciliteranno l'utilizzo dell'attrezzatura antinfortunistica, in quanto per gli interventi nella fossa e all'interno del vano i due operatori avranno necessità di una sola attrezzatura tecnica completa. E' ovvio che durante questi interventi dovranno essere eseguite tutte le operazioni di controllo e lubrificazione relative che attualmente sono suddivise durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda le chiamate è allo studio un "sistema di ricerca del guasto" di natura elettrica, che permetta all'operatore di intervenire sul quadro di manovra anche sotto tensione, in posizione protetta dai circuiti di potenza, e che possa rilevare il maggior numero di informazioni limitando al minimo gli accessi al vano corsa. Nell'attività di montaggio rilevanti sono gli aspetti correlati alla predisposizione del cantiere ed in particolar modo ai ponteggi. A tal proposito sono state raccolte indicazioni del DPR 547, e del DPR 164 relative alle modalità di posa e alle caratteristiche tecniche dei ponteggi e alle protezioni degli accessi. Queste informazioni inserite nel "LIBRETTO DELLA SICUREZZA" potranno servire al montatore di verificare il livello di sicurezza ed eventualmente richiedere modifiche al suo preposto o al responsabile del cantiere stesso. Altro argomento affrontato è l'approfondimento di alcune tematiche legate alle normative urgenti, riguardanti le uscite semestrali e la messa in funzione di impianti nuovi. Sono state studiate con alcune procedure comportamentali che possano aiutare anche il singolo lavoratore a comprendere meglio alcune situazioni particolari ed a far si che queste possano essere da lui svolte secondo criteri di igiene e sicurezza del lavoro, al quale venga imposta una delle due situazioni sopraccitate. Le Verifiche Semestrali sono le seguenti: fermo restando che attualmente l'Azienda riconosca il budget ai suoi supervisori (caposquadra) solo in funzione delle verifiche fatte e che pertanto esse rientrino nelle loro mansioni, si afferma che di fronte ad una richiesta in tal senso si consiglia al lavoratore di informare il proprio superiore sulle modalità di esecuzione nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche e richiedere il relativo codice per lo scarico del tempo e passaggio di categoria, in quanto questa operazione non è attualmente prevista dall'MCS e dal carico di lavoro. Le modalità di esecuzione sono: 1) tutte le verifiche dovranno essere eseguite nella medesima seduta 2) le prove non effettuate saranno segnalate nel timbro con relativa motivazione 3) il controllo fune sarà fatto senza tensione con azionamento manuale e verifica visiva metro per metro 4) la prova degli apparecchi di sicurezza controllo serrature deve essere fatto in due persone - (MCS). MESSA IN FUNZIONE NUOVI IMPIANTITale operazione non rappresenterebbe un problema se non fosse per il fatto che attualmente la maggioranza dei nuovi impianti viene messa in funzione senza il dovuto collaudo dell'ISPESL. In questa situazione si consiglia di richiedere una scheda di manutenzione regolarmente battuta al terminale ed inserita nel proprio giro di manutenzione oppure nel caso che sia stata compilata a mano dev'essere controfirmata dal responsabile servizi di zona. Tale procedura permette di individuare le diverse responsabilità, definendo, come da normativa vigente, il proprietario come unico responsabile del funzionamento dell'impianto. E questi non è tenuto a dare all'operatore la situazione di legalità dell'impianto stesso. L'Azienda che comanda l'intervento attraverso la scheda di manutenzione è l'unica che può sapere se l'impianto ha passato il collaudo, quando è di propria produzione, o richiesto alla stesura del contratto di assistenza. Infine, l'operatore che fino al momento in cui ufficialmente non sa che l'impianto è privo di collaudo, deve attenersi agli ordini di lavoro impartiti e solamente dopo essere venuto a conoscenza può sospendere le uscite previa lettere d'informazione all'azienda stessa. L'attività di manutenzione può essere svolta utilizzando l'attrezzatura antinfortunistica? Si! Perchè essa necessita solo quando la situazione lo richiede, pertanto programmando le attività sul tetto di cabina la cintura è richiesta solo in poche occasioni, in ogni caso sempre quando esiste il pericolo di caduta. Nelle stesse occasioni servono sia il casco e le scarpe antisdrucciolo. La cintura non è assolutamente pericolosa sul tetto di cabina in quanto il manutentore non può fare nessuna operazione durante il movimento (vedi: circolari di sicurezza) perciò deve stare raccolto e chinato nello spazio di sicurezza fino all'arresto dell'impianto. La lubrificazione e l'ingrassaggio devono essere fatta sempre ad impianto fermo e senza tensione come in tutte le altre operazioni di controllo (vedi: circolari di sicurezza - DPR 547). Nessun movimento dev'essere comandato in diretta con i teleruttori (circolari di sicurezza), quindi dev'essere richiesto, per tutti gli impianti nei quali necessita, la chiave di emergenza o l'installazione del dispositivo di apertura dall'esterno. Per tutti gli interventi sulle parti del circuito elettrico è consigliato l'uso di guanti dielettrici. Nessun tipo di manutenzione, per quanto tecnicamente valida, deve essere fatta senza il rispetto delle norme con apposite circolari (non ordini verbali) imposte dall'azienda e dalle leggi. Tutte le operazioni che risultano illegali devono essere sospese e fatte presente al proprio superiore, affinchè trovi o chieda ai superiori una soluzione. USO DI PARAPETTO: nelle attività all'interno della fossa o nel vano - art. 26 del DPR 547/55. LE CINTURE DI SICUREZZA: devono essere utilizzate nei casi in cui tra il vano e la cabina vi sia spazio di possibile caduta. CASCO: dentro le attività svolte nel vano corsa, nella fossa, nel locale di rinvio. SCARPE: scarpe antinfortunistiche con puntale di acciaio, scarpe antisdrucciolo, scarpe isolanti (* problema della sudorazione). Scarpe antisdrucciolo in presenza di oli e grassi. Scarpe isolanti o pedana isolante, nelle attività con parti in tensione. GUANTI: guanti gommati, guanti isolanti ( problema della sudorazione). OCCHIALI protettivi e MASCHERINE con ricambio, nelle attività con molature e/o in presenza di polveri. OPERAZIONI DA EFFETTUARE CON DUE O PIU' LAVORATORI. Elenchiamo una serie di attività definite pericolose per: caduta, urto, schiacciamento, accessi pericolosi a terzi, isolamento, imprigionamento, cesoiamento, elettrocuzione, e quindi da effettuarsi con due o più lavoratori. Esse vengono indicate da una serie di accordi sindacali, sentenze della Magistratura e, osservazioni delle USSL. ATTIVITA' LUOGO DI EFFETTUAZIONE, INDUMENTI E/O ATTREZZATURE PROTETTIVE DA USARE N.B.: Si intende "usare la cintura", nei casi in cui tra il vano e la cabina vi sia spazio di possibile caduta. Controllo e lubrificazione pulegge: - Locale macchina, vano, locale di rinvio, fossa. Casco, guanti, scarpe antinfortunistiche antisdruciolo, cintura. Controllo del tenditore: - Fossa. Controllo recupero olio impianti idr.: - Scarpe, casco, guanti gommati Pulizia fosse: mascherina, aspirapolvere. Lubrificazione nastro selettore: - Locale macchina, fossa. Guanti, scarpe antinf. Verifica serrature: - Vano corsa. meccaniche, elettriche: - Cintura, casco, scarpe antinf., guanti. Controllo attacco funi e allungamento: - Vano corsa, fossa. Cintura, casco, guanti, scarpe antinf. Verifica pistone impianto idraulico: - Fossa, vano corsa. Guanti di gomma, casco, scarpe antinf., cintura. Verifica ammortizzatori: - Fossa. Scarpe, guanti, casco. Controllo attacchi funi - Fossa, vano corsa e catene di compensazione: - Cintura di sicurezza, casco, scarpe antinf. e guanti. Controllo usura cavi elettrici: - Vano, fossa. Scarpe, guanti, cintura, casco. Verifica apparecchi di sicurezza, - Fossa, locale macchina, vano. controllo attacco funi, - Scarpe, guanti, casco, cintura. controllo cunei di presa di sicurezza: Verifica attacco nastro del selettore: - Fossa, vano. Scarpe, casco, guanti, cintura. Controllo contatto pedana mobile: - Fossa. Casco, scarpe, guanti. Controllo pattini guida cabina e - Vano, fossa. contrappeso e lubrificazione: - Scarpe, guanti, casco, cintura. Controllo locale macchina, - Locale macchina. freno e bronzine: - Scarpe, guanti. ATTIVITA' CON DUE OPERATORI (SENTENZA DELLA PRETURA DI MILANO )Numero procedimento 158226/84 ATTIVITA' LUOGO DI EFFETTUAZIONE, INDUMENTI E/O ATTREZZATURE PROTETTIVE DA USARE Controllo contatto del contrappeso - Vano e del cavo elettrico: - Casco, scarpe, guanti, cintura. Centratura piastre di livellamento: - Vano. Casco, guanti, scarpe, cintura. Controllo cavi elettrici: - Vano, fossa. Casco, scarpe, cintura. ATTIVITA' PERICOLOSE: PARTI IN MOVIMENTO. D.P.R. 547 art. 48 - Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in movimento. D.P.R. 547 art. 375 - Lavoro di riparazione e manutenzione. ATTIVITA' LUOGO DI EFFETTUAZIONE, INDUMENTI E/O ATTREZZATURE PROTETTIVE DA USARE Lubrificazione pulegge di rinvio: - Locale travatura, vano, fossa, sotto cabina, contrappeso. (parti in movimento scoperte). Casco, scarpe, guanti. Lubrificazione guide o funi - Vano. (bordiglioni): - Casco, scarpe, guanti, cintura. Lubrificazione pulegge vano corsa: - Vano. Casco, guanti, scarpe, cintura. Controllo parti idrauliche e - Fossa, vano, locale macchina. dispositivi emergenza. - Casco, guanti gommati, scarpe antisdrucciolo. Controllo e lubrificazione - Fossa. vano. catene di compensazione: Casco, scarpe, guanti, cintura. Provare l'efficienza meccanica ed Vano. elettrica, contatti di sicurezza Casco, guanti, scarpe, cintura. porte di piano: La fossa è una parte del vano ascensore da considerarsi un ambiente di lavoro e come tale è sotto responsabilità del manutentore; ci nonostante non è mansione del manutentore fare lo spazzino pertanto l'eliminazione del materiale estraneo non ben identificato (abitazioni, ospedali, case di riposo, attività industriali ecc.) o in notevole quantità è pericoloso per principi d'incendio, quindi, deve essere effettuato al di fuori della normale manutenzione. Tali situazioni devono essere segnalate al superiore ed al cliente, in modo che possano concordare le modalità delle operazioni di sgombero. Vorremmo precisare che il materiale in fossa non ha nessun motivo di esistere e quello che involontariamente cade nel vano può essere raccolto in poche manciate nell'arco di tempo di un anno. Ci che cade nel vano, per maleducazione o perchè rientra nel normale utilizzo dell'impianto (es. stabilimenti) deve essere addebitato solo ed esclusivamente al cliente stesso. Modalità Verifica preventiva dello stato igienico ambientale: obblighi dell'Azienda, ai sensi del DPR 303/56 art. 4, informazioni e formazione del lavoratore delle condizioni di pericolo dello stato di igiene ed ambientale. Manutenzione Ordinaria (polvere e ragnatele); Manutenzione Straordinaria, alla verifica di condizioni igieniche ed ambientali incerte. DUE PERSONE [accesso con caduta superiore ad 1 mt protetto con parapetto rigido - MCS - DPR 547] Profilassi Istituzione di una PROFILASSI indicata dalle USSL: "come insieme delle regole da seguire e dei mezzi da usare per prevenire malattie e/o infezioni" vaccinazione antitetanica, antitifica vaccinazione epatite B previa visita immunologica ricerca Hiv disinfezione e disinfestazione preventiva della fossa. Attrezzature Usare correttamente gli indumenti e protezioni: scarpe, guanti, casco, mascherine, occhiali, aspirapolvere. Pertanto è opportuno predisporre squadre attrezzate per l'attuazione di un corretto intervento, applicando le indicazioni sopra esposte. RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI LUBRIFICANTI Gli oli per la lubrificazione, la riduzione dell'attrito, il raffreddamento e la prevenzione ruggine corrosione, sono costituiti da varie miscele (idrocarburi paraffinici, naftenici e aromatici) e da composti (solforati, azotati e tracce di metalli) l'insieme determina la loro viscosità. Alcuni fra gli idrocarburi ad anello possono essere cancerogeni, soprattutto se a più anelli (idrocarburi policiclici aromatici, detti anche I.P.A.). DANNI POTENZIALI ALLA SALUTE Gli organi più frequentemente colpiti sono quelli che vengono a contatto diretto con gli oli: la pelle e l'apparato respiratorio. Il contatto prolungato, o con indumenti sporchi di olio o grasso possono creare danni alla pelle, con formazione di: acne, dermatite irritativa, dermatite allergica, in particolare alla pelle: dei testicoli, delle gambe, degli avambracci. Inoltre l'inalazione di nebbie e di fumi, crea irritazione cronica al naso, alla gola, ai polmoni, con diminuzione delle difese e predisposizione alle infezioni. Anche un basso contenuto di I.P.A. negli oli, con uso prolungato nel tempo senza prevenzione, può manifestare effetti cancerogeni. PREVENZIONE Rinnovo frequente e completo dell'olio esausto (non con rabbocchi); Pulizia delle vasche ad ogni cambio d'olio; Adeguato sistema di aspirazione in presenza di nebbie o esalazione degli oli (in commercio esistono aspiratori trasportabili). PROTEZIONE ED IGIENE PERSONALE Usare guanti gommati resistenti all'olio; Usare grembiuli di tela gommata usati sempre in saldatura; Cambiare frequentemente (da 1 a 2 volte alla settimana) la tuta di lavoro, che dovrà essere lavata a secco; Usare scarpe antisdrucciolo; Dotazione di armadietti per indumenti privati, separati da quelli per gli indumenti di lavoro; Non mettere gli stracci impregnati d'olio o grasso nelle tasche della tuta; Usare saponi neutri o leggermente acidi e lavarsi sempre durante le pause di lavoro prima di: urinare, mangiare, fumare o farsi la doccia; Non usare mai solventi, diluenti vari o polveri abrasive; Usare maschere con filtro specifica "per nebbie", ma solo per brevi ed estemporanee operazioni che espongono a nebbie, se non sono possibili altri mezzi per evitarle. Si ricorda che i mezzi di protezione personale vanno dati in dotazione ad ogni lavoratore e frequentemente ricambiati quando usurati. I lavoratori a contatto con gli oli devono essere sottoposti a visita medica semestrale, come da DPR 3O3/56 art. 33. COS'E' - DOVE VIENE USATO - COSA PROVOCA E' una sostanza composta da fibre molto resistenti al calore ed al tempo, perciò finora utilizzato soprattutto nell'edilizia e in molti prodotti di uso quotidiano: coperture di edifici, isolamento termico e acustico di abitazioni, per tubazioni, isolamenti anti fuoco per autoveicoli e vagoni ferroviari, nell'industria automobilistica per guarnizioni di freni e frizioni, per filtri analogici, per tavoli da stiro, guanti da forno, ecc. Nel SETTORE ASCENSORISTICO, l'amianto è utilizzato per le porte Taglia fuoco, ceppi dei freni, coibentazione dei vani per motivi di isolamento termico antincendio, nelle centrali, negli stabilimenti, nelle banche, sulle navi, ecc. Le fibre d'amianto, mediante la lavorazione, la manipolazione, l'usura e l'invecchiamento, si liberano nell'aria (locale macchina, vano, fossa). Penetrando nelle vie respiratorie e attraverso la pelle possono provocare: L'ASBESTOSI, - indurimento del polmone colpito che si riscontra soprattutto ai lavoratori direttamente a contatto con l'amianto; TUMORE ALLA PLEURA O MESOTELIOMA, che colpisce anche chi non è direttamente a contatto con l'amianto; TUMORE AL PERITONEO, AL RENE E ALLA VESCICA. TALI EFFETTI SONO RISCONTRABILI ANCHE DOPO 15-20 ANNI DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'. I NOSTRI COMPITI DEVONO ESSERE: Effettuare una MAPPA delle installazioni dove si è lavorato con amianto e/o sostanze coibentanti: luoghi; da quanto tempo; le ditte di appalto e/o fornitrici; elenco dei lavoratori che hanno svolto attività su tali impianti; verificare con i lavoratori del loro stato di salute; raccogliere informazioni anche dei lavoratori dimessi o pensionati. I NOSTRI OBIETTIVI: ABOLIZIONE DELLA PRODUZIONE, DELLA LAVORAZIONE E USO DELL'AMIANTO. INFORMAZIONE ai lavoratori esposti all'amianto, che: devono pretendere di avere in mano il libretto sanitario e di rischio; hanno il diritto a visite periodiche; in caso di malattia polmonare è riconosciuta la pensione; è obbligatorio l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi; il periodo massimo d'indennizzo dalla cessazione del lavoro è entro 15 anni. DEVONO FARE MOLTA ATTENZIONE AL MATERIALE CHE SOSTITUISCE L'AMIANTO, "IN GENERE VIENE DEFINITO MATERIALE ECOLOGICO". la scoibentazione e/o la sostituzione dev'essere effettuata da ditte specializzate, con il ruolo delle USSL, rispettando le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti contenenti amianto (art. 3 direttiva 76/769 CEE aggiunto allegato II). LE LEGGI (AMIANTO) La legislazione CEE e italiana in materia di sicurezza del lavoro: D. Lgs. n. 277 DPR 3O3 art. 20-21 C.c. art. 2087 Suprema Corte di Cassazione 15/3/82 Cassazione 16/10/84 Cassazione 16/5/85: evidenzia che anche in presenza di bassa concentrazione di agenti chimici, scatta l'obbligo di prevenzione a carico del datore di lavoro, in quanto tecnologicamente è possibile ottenere ulteriori riduzioni di rischio. PER CUI L'OBIETTIVO E' IL RAGGIUNGIMENTO DEL MAC ZERO. Situazione Normativa CEE. L'accoglimento della Direttiva CEE 83/477 del 19/9/83, comporta un arretramento per i seguenti motivi: tale Direttiva esclude due attività, la navigazione marittima ed aerea; in queste attività è possibile l'esposizione dei lavoratori in occasione di trasporto, manomissione, rottura accidentale di materiale, oppure in occasione di manutenzione e riparazione delle strutture; un altro motivo è la dizione adottata per definire il livello azione (giorni/fibra), che lascia lo spazio per esposizione più elevata, con espressioni ragionevolmente praticabile le quali sono estremamente ambigue; non che altri motivi, quali, tempi di accertamento e l'introduzione di un valore limite. Legge 1415/42 - DPR 1497/ ART.19 La responsabilità di effettuare la visita di verifica dell'impianto è dell'IMPRESA INCARICATA E NON DEL LAVORATORE SUBORDINATO, cosi come previsto dai sensi della legge n. 1415/42 e successive modifiche. Il lavoratore PATENTATO è autorizzato ad effettuare questa operazione. Questa operazione, richiede alcune importanti considerazioni: ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E RELATIVE CONSEGUENZE IN CASO DI INCIDENTE Le condizioni di incertezza presenti in questa attività SONO MOLTE. In caso di danno, dolo, svista, vanno aggiunte anche le condizioni degli impianti con il limitatore di velocità non fornito dalla carrucola di prova, in cui non è possibile verificare la corretta taratura di sicurezza, in quanto non viene simulata una velocità superiore a quella prevista se non attraverso una complessa operazione; Sono inoltre essenziali: la strumentazione, l'organico necessario; di conseguenza dev'essere superato il concetto o la pretesa del mantenimento del "carico di lavoro" o "RESPONSABILITA' DEGLI IMPIANTI ASSEGNATI". PERTANTO, LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DELLE VISITE DI VERIFICA DA EFFETTUARE SULL'APPOSITO LIBRETTO, COME "LAVORATORE DIPENDENTE SUBORDINATO" E' DA RITENERE "VINCOLATA" ALL'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI SOPRA ESPOSTE. Infine, nella contrattazione dev'essere perseguito l'obiettivo di "COPERTURA ASSICURATIVA E LEGALE", vedi il CCNL capitolo Quadri, non sottovalutando il cumulo professionale. C H I A M A T E DIAGNOSI GUASTO: 1) PARTE ELETTRICA - Creare le condizioni affinchè‚ i guasti elettrici possano essere verificati direttamente dal locale macchine. Pertanto tutti i punti di appoggio dei vari circuiti devono essere presenti sul quadro di manovra in morsettiere appositamente contrassegnate e poste in posizione protetta rispetto a tutte le parti in tensione. La serie dei circuiti di sicurezza (paracadute, extra corsa, allentamento funi, blocchi preliminari, ecc.) devono avere non più di due sicurezze tra i rispettivi punti di appoggio in modo di ridurre a due soltanto le possibilità per la verifica pratica. In alternativa si può considerare un sistema di segnalazione luminosa dell'avvenuta chiusura della singola sicurezza. 2) PARTE MECCANICA - Tutte le verifiche che richiedono il funzionamento dell'impianto devono essere fatte in due persone (2^ persona con sola funzione di supporto in caso di pericolo). Dove la comunicazione tra i due operatori fosse precaria è da considerare indispensabile l'utilizzo di dispositivi radio. Le varie operazioni di riparazione, sostituzione e regolazione che devono avvenire all'interno del vano devono essere effettuate da due persone. Uniche eccezioni potrebbero essere gli interventi che si possono eseguire dall'esterno della porta di piano verso il tetto cabina e/o operatore porte. Condizioni critiche che si possono riscontrare durante l'esecuzione di una chiamata: 1 - Intervento e verifica dei circuiti elettrici con quadro in tensione; 2 - Verifica funzionamento anomalo, rumorosità ed intervento dispositivi di sicurezza. PROCEDURA SINDACALE METODO L'INTERVENTO DEGLI ORGANISMI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (USSL) E' NECESSARIO: nella verifica delle condizioni sanitarie e tecniche in cui operano i lavoratori; qualora, le aziende non intendano fornire notizie sulle condizioni ambientali di rischio e l'informazione sulle norme di prevenzione, di precauzione, di pronto intervento d'emergenza; qualora le aziende non intendono fornire l'adozione di tutte le misure tecniche impiantistiche procedurali, organizzative e dei mezzi di protezione, occorre: "aprire una formale vertenza sindacale esterna, richiedendo il coinvolgimento delle USSL".Le USSL hanno istituito le UOTSLL (Unità Operative di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro) che svolgono compiti anche di Ufficiali di Polizia, oltre che‚ di consulenza tecnico scientifica. Il ricorso alle USSL avviene sia in base all'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori (legge 3OO/7O), e del D.P.R. 547 art. 4 e D.P.R. 3O3 art. 4, in quanto i rischi devono essere portati alla conoscenza dei lavoratori e le misure di sicurezza devono essere continuamente aggiornate secondo le esperienze e le tecniche più recenti. NEL CASO CHE LE U.S.S.L. NON FUNZIONINO .AZIONI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ARTICOLO 328 CODICE PENALE "OMISSIONE AGLI ATTI DI UFFICIO". BUONA PARTE DELLA MAGISTRATURA HA PRATICAMENTE CANCELLATO QUESTO REATO DAL CODICE PENALE. IN QUESTI CASI, OCCORRE METTERE FORMALMENTE IN MORA L'AMMINISTRAZIONE ED IL FUNZIONARIO, RICORDANDOGLI ESPRESSAMENTE QUALE E' IL SUO DOVERE E QUALE E' L'INTERVENTO CHE LA LEGGE GLI IMPONE, DICENDOGLI CON BRUTALITA' CHE, PERMANENDO L'INERZIA, SI CHIEDERA' AL GIUDICE DI PROCEDERE PER OMISSIONI DI ATTI DI UFFICIO. E' PREFERIBILE, PRIMA DI RICORRERE ALLA DIFFIDA, CHIEDERE CORTESEMENTE (SEMPRE PER ISCRITTO) CHE L'AUTORITA' FACCIA IL SUO DOVERE. IN CASO DI "INFORTUNIO" COSA FARE ? QUANDO AVVIENE UN INFORTUNIO E' BENE CHE I COMPAGNI DI LAVORO PROVVEDANO ALL'ESPLETAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI E PIU' PRECISAMENTE: VERIFICARE LA SITUAZIONE IN CUI E' AVVENUTA, PRESERVANDOLA DA EVENTUALI ALTERAZIONI; FARE INTERVENIRE, (ANCHE SE LA DENUNCIA E' GIA' STATA FATTA DALLA DIREZIONE AZIENDALE) ALMENO NEI CASI DI UNA CERTA GRAVITA', LA POLIZIA GIUDIZIARIA (113), DENUNCIARE ALLA PRETURA, O ALLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI O DELLA POLIZIA (verbale sulle cause dell'incidente); AVVERTIRE IL PATRONATO; AVVERTIRE I RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO A NORMA DEL D.P.R. N. 1124/65, DEVE DENUNCIARE ENTRO 2 GIORNI A INAIL E ALL'AUTORITA' LOCALE (PUBBLICA SICUREZZA - CARABINIERI), PER IL LAVORATORE CHE ABBIA AVUTO COME CONSEGUENZA LA MORTE O LA INVALIDITA' ASSOLUTA AL LAVORO PER PIU' DI TRE GIORNI. SE L'INABILITA' E' PREVISTA PER PIU' DI 30 GIORNI O SE VI E' MORTE DELL'INFORTUNATO, L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA DEVE TRASMETTERE COPIA DELLA DENUNCIA AL PRETORE. IL PRETORE DI SUA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, DEI SUPERSTITI O DELL'INAIL, SVOLGE UN'INCHIESTA AMMINISTRATIVA, PER APPURARE LE CIRCOSTANZE, LA NATURA E L'ENTITA' DELLE LESIONI, PUO' SVOLGERSI ANCHE SUL LUOGO, CON LA PRE-SENZA DEL DATORE DI LAVORO, L'INFORTUNATO O I SUOI SUPERSTITI E L'INAIL. VIENE REDATTO UN VERBALE, CHE RIMANE DEPOSITATO IN CANCELLERIA PER 5 GIORNI, POI VIENE TRASMESSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE (IN GENERE E' LO STESSO PRETORE) PER L'EVENTUALE AVVIO DEL PROCESSO PENALE. TUTTO QUESTO NON AVVIENE, SALVO ECCEZIONI, IN QUANTO LE PRETURE PENALI NON SONO ATTREZZATE ADEGUATAMENTE PER SVOLGERE TALI COMPITI. QUESTO E' IL MOTIVO PER LA QUALE E' NECESSARIO L'INTERVENTO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE E' COSI' OBBLIGATA A FARE DENUNCIA AL PRETORE (verbale). LEGGI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI. D.P.R. 164/56 art. 1O D.P.R. 547/55 art. 386 (cinture di sicurezza) art.16, 23 (ponteggi--intavolati), art. 24 (parapetti). DISPOSIZIONI NECESSARIE E PARTICOLARI ATTENZIONI uso di cinture in tutte le attività sul tetto di cabina, dove vi sono pericoli di caduta, art. 26, 547/55. Deve essere assicurata mediante un anello scorrevole. (Omissis). uso di parapetto durante l'attività all'interno della fossa, o vano aperto. tutte le operazioni devono essere effettuate senza corrente in tensione come previsto dall'articolo 375 e 48 legge 547/55. isolamento in cabina e nel vano: prima di entrare nella cabina accertarsi che l'allarme funzioni e della presenza di persone nello stabile. evitare assolutamente ponti o cavallotti su parti elettriche. microprocessori con possibili interferenze. PONTEGGI INTAVOLATI Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore ai 2 m. devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Le tavole costituenti il piano di calpestio dei ponteggi, devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri e larghezza non minore di 2O centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 4O centimetri. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 2O centimetri soltanto per la esecuzione di lavoro in finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei, montanti. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (Omissis). Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità (Omissis). Art. 2O5O - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Art. 2O87 - Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cost. 37). Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 4O.OOO a 2OO.OOO (Cod. Nav. 1112). Art. 589 - Omicidio colposo. Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni . Art. 59O - Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L. 2OO.OOO. Se la lesione è grave (583), la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da L. 8O.OOO a 4OO.OOO; se è gravissima (5832), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da L. 2OO.OOO a 8OO.OOO. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 2 a 6 mesi o della multa da L. 16O.OOO a 4OO.OOO, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da L. 4OO.OOO a L. 8OO.OOO. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni omesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa. STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica. Omissis. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 547/55 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. DEFINIZIONE DI PREPOSTO E' COLUI CHE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE E ATTRIBUZIONI AFFIDATE HA IL COMPITO DI DIRIGERE, PREDISPORRE E SORVEGLIARE UN DETERMINATO LAVORO (DIRIGENTE, CAPO TECNICO, CAPO REPARTO, SUPERVISORE, CAPO SQUADRA, ECC.). VEDI SENTENZA: CASS. PEN. 4^ SEZ. 18/5/64 (Giust. Pen. 1965, 2^, 131). "Per le esigenze di struttura e di organizzazione dell'impresa moderna non è vietato, anzi è consentito, demandare la realizzazione e la sorveglianza delle misure protettive, da parte dell'imprenditore, a persone, idonee, per cui in tal caso la responsabilità dell'imprenditore stesso per il realizzo delle misure di sicurezza e di protezione non sussiste". D.P.R. 3O3/56 Art. 4 - I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art.1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. D.P.R. 547/55 Art. 1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalla Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza. (idem D.P.R. 3O3/56) Art. 4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art.1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. Art. 5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera . L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavoro di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto. Definizione di lavoratore subordinato Art. 3 - Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati: a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere. Doveri dei lavoratori Art. 6. I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, non che le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone. Art. 48 - Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in movimento. E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ci non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. Art. 375 - Lavori di riparazione e manutenzione. Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza. I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistono necessità di esecuzione per evitare pericoli o maggiori danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori addetti che delle altre persone. |
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Indicazioni e orientamenti sono tratti da: |
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Ediz. Inca - Inas GF. Amendola |
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Medici e Tecnici Uotsll serv. n. 1 Ussl 58 - 11 |
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Com. sic.amb. Fiom MI - Medicina Democratica - Ass. Esposti Amianto |
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Bozza elaborata dai delegati sindacali |
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Cdf: OTIS - FIAM - SCHINDLER - SABIEM - BASSETTI |
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Aziende ascensoristiche |
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1^ bozza 1992 - 2^ bozza 1996 |
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tratto da |
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Rappresentanze
Sindacali Unitarie in OTIS e-mail: rsu.otis@tin.it |
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