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Indice
Premessa
Campo di applicazione
Altre definizioni
Principi generali
Migliori tecnologie disponibili
Autorità competente
Controlli
Disposizioni transitorie
Disposizioni finali
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 10 1999 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Esso
prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le
emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese
le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
Si deve sottolineare come il decreto disciplini il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonchè
le modalità di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di
applicazione gli impianti nuovi. Questa esclusione è da mettere in relazione
alla volontà del legislatore di ricomporre in un unico procedimento la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) in caso di nuovi impianti, la cui regolamentazione sarà demandata alla
normativa da emanarsi in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata
dalla direttiva 97/11/CE: attualmente il provvedimento è fermo alle Camere.
Pertanto, in attesa di tale recepimento, i principi della nuova disciplina
troveranno applicazione solo al momento della presentazione della domanda di
autorizzazione per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle
disposizioni dettate dal decreto. Tutti i procedimenti devono essere comunque
conclusi entro il 30 ottobre 2004.
Campo di applicazione
Per definire il campo di applicazione della norma si deve fare riferimento alla
definizione di impianto e di impianto esistente e alla lettura delle categorie
di attività industriali elencate nell'allegato I alla legge.
impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività
elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano
influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
impianto esistente : un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi
della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale.
È considerato altresì esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle
predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Altre definizioni
Sono da considerarsi importanti anche le seguenti definizioni:
"sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e
n. 92;del presente decreto.
"inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità
dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o
perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
"emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua ovvero nel suolo;
"modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche o del
suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze
sull'ambiente;
"modifica sostanziale" una modifica dell'impianto che, secondo
l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli
esseri umani o per l'ambiente.
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
La novità più importante introdotta dal decreto è che il procedimento è
unico e che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto
ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale,
previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta
salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE.
Si costruisce cioè un unico percorso procedimentale durante il quale ad essere
effettuata non è l'istruttoria di questa o quella disciplina in materia di
protezione dell'ambiente, ma la valutazione della conformità ai requisiti di
legge è valutata nel suo complesso, con un approccio multidisciplinare e una
logica trasversale rispetto alle diverse matrici interessate. Questo tipo di
approccio introdotto dal decreto risulterà costituire l'elemento più
interferente con l'attuale sistema dei controlli amministrativi, dove, a causa
del consolidarsi di una normativa settoriale, si è formata nel tempo una
specializzazione "a compartimenti stagni".
Altro elemento qualificante del decreto è che nella fissazione di valori limite
di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate
nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in
quantità significativa, non sarà solo la concentrazione ovvero il livello di
un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo, ma
anche il valore in massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici.
Inoltre nell'istruttoria tecnica delle domande si dovrà tenere in
considerazione "sia la loro natura che le loro potenzialità di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria
e suolo)", con ciò introducendo anche la necessità di valutare le diverse
soluzioni per evitare che il miglioramento su una matrice non costituisca un
inaccettabile peggioramento dell'altra. Per es. l'obbligo di installare impianti
di depurazione degli inquinanti gassosi, e quindi il miglioramento della qualità
dell'aria, che può tradursi in un peggioramento i termini di inquinamento
acustico a causa della messa in esercizio di nuove sorgenti sonore come le
ventole di aspirazione se non si contempera anche alle necessarie opere di
insonorizzazione.
Terzo elemento, la decisione di spostare il peso del controllo dall'emanazione
dei valori limite all'approvazione di linee guida per l'utilizzazione delle
migliori tecnologie disponibili (best available technologies = BAT) come
conclusione delle esperienze precedenti che stanno a dimostrare l'assunto: non
esiste la tecnologia disinquinante come tale, esiste la tecnologia migliore
applicata al processo specifico.
Questi i principi introdotti dall'art.3, co.1, del decreto:
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, se ciò sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto
sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne
le conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi
della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
Novità rilevante è l'introduzione del riesame, ai sensi dell'art.7. Il riesame
è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la
revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o
l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di
altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
Ultimo aspetto è la valorizzazione dell'adesione volontaria a sistemi di
gestione ambientale.
Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il
rinnovo è effettuato ogni 8 anni, invece dei cinque canonici.
Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO
14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento
1839/93/CEE, nonchè altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 dell' articolo
4 del decreto, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della
domanda.
Migliori tecnologie disponibili
Si intende per "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima,
la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si
riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In particolare si intende
per:
"tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
"disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito
del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in
ambito nazionale, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni
ragionevoli;
"migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Autorità competente
Secondo il decreto si deve stabilire in stretta relazione alla competenza
espressa in materia di valutazione di impatto ambientale e cioè: "la
medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorità
individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale".
In Emilia-Romagna, in materia di impatto ambientale, è stata approvata la L.R.
9/99. La ripartizione delle competenze è stata determinata sulla base di tre
elenchi che suddivono in categorie le opere o le attività sottoposte al
procedimento di VIA con le relative soglie dimensionali: a seconda della
categoria e della soglie dimensionali la competenza può ricadere sulla Regione,
o sulle Province o sui Comuni.
Controlli
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto. Nella loro determinazione non devono
essere considerate eventuali diluizioni.
L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di
controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di
misurazione, nonchè la relativa procedura di valutazione, in conformità a
quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonchè l'obbligo
di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la
conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle
condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di
avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
L'autorità competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente, la regolarità delle misure e dei dispositivi
di prevenzione dell'inquinamento nonchè il rispetto dei valori limite di
emissione.
Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e, ove non
istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorità competente,
effettuano, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio,
ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al
fine di verificare che
a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorità competente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in
caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo
sull'ambiente.
In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorità ispettiva tutta
l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa
all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione
necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.
Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorità competente,
indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni.
Disposizioni transitorie
Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in
materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in
recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti
esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate
nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.
Disposizioni finali
Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui
all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata
in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione dell'impatto
ambientale, si applicano le norme del presente decreto.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi
necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale
e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del
gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto,
sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto.
Allegato I
Attività energetiche
Produzione e trasformazione dei metalli
Industria dei prodotti minerali
Industria chimica
Gestione dei rifiuti Altre attività
Categorie di attività industriali di cui all'art.1 del DLGS 4 agosto 1999 n.372
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e
la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente
decreto.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità
di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie
attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
località, si sommano le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di
oltre 50 MW ( i requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti
esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003).
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5
tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio
e allorchè la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per
tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate
al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure
di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di
oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o
con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per
forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica
Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per
produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica
delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o
aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o
nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
i) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio,
carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di
calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n.
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (
Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.Direttiva modificata
dalla direttiva n. 94/31/CE in Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994,
pag. 28).
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali
definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della
direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre
10 tonnellate al giorno ( Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag.
23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE in Gazzetta
Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella
direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani ( Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno
1989, pag. 32.3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno
1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3
tonnellate all'ora (Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.
5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai
punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una
capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per
i rifiuti inerti.
6. Altre attività
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al
giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui
capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre
50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da:
-materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
-materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di
oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto
di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui
di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,
spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora
o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite
per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II
Elenco delle direttive di cui all'art.14 del Dlgs 372/99
1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
2. Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini.
3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità per gli scarichi di cadmio.
4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da
quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.
6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi
di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco I dell'allegato della direttiva n. 76/464/CEE successivamente
modificata dalle direttive numeri 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano
l'allegato II della direttiva numero 86/280/ CEE.
7. Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti
urbani.
9. Direttiva n. 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi.
10. Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione
dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento
provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.
11. Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di
combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE.
12. Direttiva n. 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla
direttiva n. 91/156/CEE.
14. Direttiva n. 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
15. Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
Allegato III
Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio
tener conto, se pertinenti, per stabilire i valori limite di emissione
Aria
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene
o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine
nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene
o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso
dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e
bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in
particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno
(misurabili con parametri quali DBO, DCO).
Allegato IV
CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA
DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO
ALL'ART. 2, NUMERO 12, DEL dlgs 372/99, TENUTO CONTO DEl COSTI E DEI BENEFICI
CHE POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e
usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo
su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo
scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo
e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per
l'ambiente;
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, paragrafo
2, o da organizzazioni internazionali.
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