Archivio di "In primo piano"

             

AGRICOLTURA

      

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LINEE GUIDA GENERALI D.LGS. 626/94

(seconda parte)

a cura di
Aldo Fedi (Az. USL 3), Marcella Filieri (Az. USL 5),
Alessandro Fattorini (Az. USL 7), Pierluigi Londini (Az. USL 9),
Lucia Miligi (CSPO Az. Osp. Careggi), Paola Pasquinelli (Reg. Toscana)

          
   

15. movimentazione manuale dei carichi

individuazione dei fattori di rischio

Compiti che comportano una movimentazione manuale dei carichi (presenza di uno o più elementi di rischio riportati nell’allegato VI del D.Lgs. 626/94)

individuazione degli esposti

Individuare il n°. e nominativo dei lavoratori che compiono operazioni che comportano movimentazione manuale dei carichi.

valutazione del rischio

A tale riguardo si ritiene valida la procedura di calcolo NIOSH - USA (National Institute of Occupational Safety and Health) per la valutazione di azioni di sollevamento.

L’agricoltura è condizionata dal fatto che spesso esistono situazioni dove il carico ha contenuto instabile ed esistono condizioni microclimatiche sfavorevoli.

L’applicazione delle tabelle di calcolo per azioni di spinta, tiro e trasporto di carichi risulta altrettanto problematica in quanto quasi sempre in agricoltura le suddette azioni avvengono su terreno sconnesso e, comunque, non regolare.

Si ritiene tuttavia utile applicare le suddette procedure di calcolo tenendo presente che risultano tendenzialmente sovrastimati i relativi carichi consigliati, soprattutto allo scopo di documentare in progress un lavoro di bonifica aziendale che si proponga di ridurre programmaticamente per obiettivi sempre più tendenti al livello ottimale (cioè al minimo) il rischio in questione.

misure di miglioramento

favorire, ove possibile, la sostituzione dell’intervento manuale del lavoratore con la messa in opera di macchinari adeguati allo scopo ed all’ambiente in cui devono operare: paranchi, ganci di carico, apparecchi di sollevamento in genere, carrelli su ruote a trazione elettrica, meccanica, nastri trasportatori;

laddove ciò non fosse possibile, adottare misure di ausiliazione degli stessi processi e/o adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio (es. attraverso l’uso di semplici piani inclinati), compiere l’azione tra più addetti, diminuirne la frequenza;

programmare miglioramenti strutturali di zone, pavimenti e percorsi sui quali avviene la movimentazione;

predisporre accorgimenti e procedure per un corretto uso della forza manuale;

organizzare il lavoro (vedi allegato VI D.Lgs. 626/94);

informare e formare (art. 49) i lavoratori. Per alcuni versi ciò si struttura come un vero e proprio addestramento al corretto svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale.

16. la formazione professionale e l’informazione

(artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94)

In seguito alla valutazione dei rischi eseguita il datore di lavoro deve:

informare i lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’azienda agricola in generale e nello specifico delle varie mansioni;

fornire indicazioni agli operai sulle misure di sicurezza adottate in relazione ai rischi valutati, con particolare riferimento alle procedure di pronto soccorso e di evacuazione;

formare adeguatamente i lavoratori in caso di assunzione di nuovo personale o cambiamento di mansione sui rischi connessi alla mansione che dovranno svolgere;

ripetere l’attività di formazione in caso di introduzione di nuove attrezzature e variazione dei fattori di rischio;

formare in modo particolare il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza ed i lavoratori addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi.

Nel documento predisposto dal datore di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 dovrà pertanto essere indicato il programma di formazione ed informazione dei lavoratori (con specificato gli argomenti trattati durante i corsi e il periodo di esecuzione di questi) in relazione ai rischi emersi dalla stessa valutazione ed in merito agli interventi di prevenzione programmati.

Per definire i tempi e le modalità necessari per lo svolgimento del programma di formazione il datore di lavoro deve garantire il rispetto degli accordi tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, qualora presenti.

17. i dispositivi di protezione individuali

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuali il datore di lavoro deve:

a seguito della valutazione dei rischi individuare i dispositivi adatti;

valutare i dispositivi presenti sul mercato per effettuare la migliore scelta;

aggiornare continuamente le scelte fatte;

mantenere in efficienza i dispositivi;

fornire le informazioni ai lavoratori;

addestrare i lavoratori al loro uso;

destinare i dispositivi per ogni singolo lavoratore.

Dal documento elaborato deve emergere che tali obblighi sono stati soddisfatti, indicando soprattutto:

i motivi per cui si ricorre ai dispositivi di protezione individuali invece che ad interventi di prevenzione collettivi;

i criteri di scelta degli stessi (scelta che ricordiamo deve essere concordata con i lavoratori);

il programma di manutenzione degli stessi;

la consegna ai vari lavoratori.

Per l’uso delle maschere o dei caschi di protezione da utilizzare durante l’impiego dei fitosanitari, deve essere programmato un intervento di addestramento specifico degli operai interessati.

18. l’organizzazione del lavoro

L’organizzazione del lavoro è una componente fondamentale nella corretta gestione della prevenzione in quanto concorre, insieme alla formazione, a favorire lo sviluppo delle capacità e della professionalità del lavoratore, mirando ad una sua sempre maggiore responsabilizzazione.

Una buona organizzazione del lavoro deve anche stimolare, quanto più possibile, la partecipazione positiva e responsabile dei lavoratori sulle attività di prevenzione. La maggior parte delle misure di prevenzione e protezione infatti può fallire se i lavoratori non si sentono partecipi e motivati.

Gli aspetti da considerare sono:

le caratteristiche strutturali della manodopera (es. valutare se sono presenti avventizi, pendolari, lavoratori immigrati, ecc) e le modalità di assunzione;

le gerarchie aziendali;

i sistemi di programmazione del lavoro, ritmi, orari e turni;

le condizioni socio culturali di integrazione fra le diverse figure lavorative;

la presenza di servizi particolari all’interno dell’azienda (es. se ci sono dormitori, mense, ecc.)

la tipologia e la valenza dei sistemi informativi e formativi;

le eventuali fonti di disagio e di malessere.

Individuazione di gruppi di lavoratori

Indicare n°. e nominativi di eventuali lavoratori che devono far fronte a particolari problemi.

Misure di miglioramento

Il datore di lavoro deve fondamentalmente:

stabilire idonei ed efficaci sistemi di comunicazione con i lavoratori di diversa etnia attraverso mezzi di informazione appositi, sistemi di interpretariato, manuali operativi in lingua madre, opuscoli elementari con indicazioni di vocaboli fondamentali, ecc.;

garantire servizi adeguati atti a tutelare la dignità ed il rispetto della persona;

adeguare gli orari di lavoro, i turni e i ritmi in modo da migliorare l’organizzazione del lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori.

19. la sorveglianza sanitaria

Tra le novità di rilievo del D.Lgs. 626/94 vi è l’estensione degli obblighi in tema di igiene e sicurezza, compreso quello della sorveglianza sanitaria, a tutti i settori lavorativi compresa l’agricoltura.

Tra le misure generali di tutela l’art. 3 prevede alla lettera l) il “controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici”.

Come precisa l’art. 16 la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi “previsti dalla normativa vigente”, ciò è senza dubbio riferito a quanto previsto dal D.Lgs.277/91, limitatamente alle situazioni che espongono a piombo, amianto e rumore e a ciò che emerge nei titoli specifici del D.Lgs. 626/94 (Tit. V - movimentazione manuale dei carichi, Tit. VI - uso di attrezzature munite di videoterminali, Tit. VII - agenti cancerogeni, Tit. VIII - agenti biologici), nonché alle norme per fanciulli e adolescenti (L: 977/67).

L’applicazione della norma esaminata non può tuttavia rispondere alle esigenze di tutela della salute in agricoltura, poiché restano esclusi i lavoratori agricoli esposti a rischi diversi da quelli indicati in dette norme.

Ad esempio la tabella allegata all’art. 33 del DPR 303/56 contiene alcuni fattori di rischio lavorativo di interesse anche agricolo quali:

punto 7 “fosforo e composti”

“ 9 “mercurio, amalgame e composti”

“ 18 “acido cianidrico e composti”

“ 20 “cloropicrina”

“ 28 “solfuro di carbonio”

“ 34 “fenoli, tiofenoli e cresoli”

per i quali è prevista la visita medica dei lavoratori esposti, qualora tale lavoro assuma “carattere professionale o di lavorazione industriale”. In alcuni casi viene espressamente citata la dizione “lavoratori addetti alla distruzione dei parassiti nocivi in agricoltura”.

Tutto ciò è sicuramente riconducibile al lavoro che viene svolto dagli addetti ai trattamenti antiparassitari in agricoltura, che eseguono tali operazioni in maniera non occasionale (attività industriale: contoterzisti).

Inoltre il DPR 336/94 “Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” elenca gli agenti fisici e chimici in grado di indurre malattie negli esposti, per i quali l’organo di vigilanza può, a norma dell’art. 34 del DPR 303/56 (ricordiamo che a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 626/94 - art. 33 la definizione del Titolo II del DPR 303/56 da “Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali” diventa “Disposizioni particolari”), disporre l’esecuzione delle visite mediche se le condizioni in cui si svolge il lavoro sono ritenute pregiudizievoli per la salute.

Ricordiamo anche la potenzialità di quanto previsto nell’art. 17 lett. i) del D.Lgs. 626/94 che consente al lavoratore di richiedere al medico competente una visita medica per quei rischi professionali che possono essere emersi durante la valutazione e che non sono contemplati dalla normativa vigente.

Si desume quindi come, una volta valutato il rischio, la sorveglianza sanitaria possa essere estesa a particolari gruppi di lavoratori dell’agricoltura, dando attuazione anche ad altri strumenti normativi quali ad esempio i contratti collettivi nazionali ed eventualmente provinciali.

la tutela delle lavoratrici madri e dei fanciulli

Durante il processo di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve considerare tutti gli aspetti legati alla salute dei lavoratori, curando in particolare la salute riproduttiva e la giovane età dei soggetti.

Per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri i provvedimenti legislativi sono la L. n. 860 del 26.08.1950 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”, la L. n. 1204 del 30.12.1971 corredata dal DPR n. 1026 del 25.11.1976 “Regolamento di esecuzione della L. n. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri”.

In base all’art. 1 della L. 1204/71 le norme protettive della maternità si applicano alle lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti delle amministrazioni dello stato, anche in ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici. La L. 1204/71 oltre a determinare i principi generali tra cui il trattamento economico e il divieto di licenziamento, fissa i termini per l’astensione obbligatoria dal lavoro ante e post partum, vietando di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi.

La legge vieta inoltre l’impiego di queste lavoratrici per svolgere operazioni pregiudizievoli per la salute. In particolare l’art. 3 della L. 1204/71 vieta di adibire le lavoratrici in periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto ad operazioni di trasporto e di sollevamento dei pesi, nonché a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

L’obbligo di rispettare tale divieto per il datore di lavoro sorge dal momento della presentazione del certificato medico attestante lo stato di gestazione.

Quindi le lavoratrici madri non possono:

trasportare pesi sia a braccia che a spalle, sia con carretti con ruote su strada o su guida

sollevare pesi, compreso il carico e lo scarico ed ogni altra prestazione connessa

effettuare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (elenco art. 5 del DPR 1026/76).

Le lavoratrici occupate in agricoltura e nell’allevamento degli animali possono essere esposte ad una molteplicità di fattori di rischio di natura fisica, chimica e biologica, in particolare durante le mansioni di:

preparazione del terreno

preparazione della miscela per i trattamenti antiparassitari

assistenza e/o esecuzione degli stessi

mansioni di rientro in coltura trattata

preparazione dei mangimi

alimentazione del bestiame

mungitura

governo di animali al pascolo

igiene delle stalle e degli animali

rinnovo della lettiera

assistenza al parto e riproduzione

Dato che possono sussistere condizioni di lavoro od ambientali che diano origine alla necessità di vietare lavori anche non espressamente previsti dall’elenco, la legge dispone che l’Ispettorato del lavoro (ed a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 58 dell’8.2.1993 anche le regioni e per esse le Unità sanitarie locali), previo accertamento, possa disporre che la lavoratrice madre venga spostata ad altra mansione. Qualora lo spostamento ad altre mansioni risulti impossibile può essere disposta l’interdizione dal lavoro per il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria.

Per la tutela di fanciulli e adolescenti l’art. 5 della L. n. 977 del 5.10.1967 dispone il divieto di adibirli a determinati lavori pericolosi ed insalubri che, per quanto riguarda l’agricoltura, sono:

lavori comportanti manipolazione e applicazione di fitosanitari

lavori in risaia

lavori nei magazzini frigoriferi

accesso ai locali delle cantine di fermentazione dal 1 settembre al 30 novembre, ai silos, cisterne, serbatoi, pozzi o fosse settiche ed altri ambienti confinati

condotta e manutenzione dei veicoli di trasporto e macchine operatrici con propulsione meccanica, agganciamento di rimorchi, di attrezzi o di utensili ai trattori agricoli

condotta e governo di tori e stalloni

legaggio ed abbattimento degli alberi, maneggio e trasporto dei tronchi.

allegato a - dati azienda

Di seguito riportiamo un esempio di scheda per la raccolta di tutti i dati aziendali, utili ai fini della stesura del documento di valutazione.

Ricordiamo che il documento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 626/94, deve contenere:

Inquadramento dell’azienda (anagrafe aziendale)

Individuazione accurata dei fattori di rischio nel rispetto delle norme vigenti (documentazione specifica dell’azienda)

Programma di miglioramento dell’azienda - Formazione e informazione

Verifica a cadenze periodiche del programma di cui sopra

Data compilazione . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) notizie generali

Ragione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo azienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CAP . . . . . . . . . . . . . . . . Telefono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partita IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo sede legale (se diverso dall'indirizzo azienda)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirigente/preposto dell’Unità Produttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

Residente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

Medico competente (se previsto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rappresentante dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Residente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addetto Servizio Antincendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Addetto Pronto Soccorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) forma di conduzione

Conduzione diretta del coltivatore

|_| con solo manodopera familiare

|_| con manodopera familiare prevalente

|_| con manodopera extrafamiliare prevalente

 

Conduzione con salariati

|_| e/o compartecipanti ( in economia)

 

Altra forma di conduzione (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) contoterzismo

Operazioni effettuate in azienda da contoterzisti e/o ditte esterne:

|_| Aratura

|_| Semina

|_| Raccolta meccanica

|_| Trattamenti antiparassitari

|_| Disinfestazione

|_| Affidamento completo

|_| Manutenzione - sistemazione fossi, scoline,

|_| Altro(specificare)..............................................………….

Operazioni effettuate in altre aziende agricole utilizzando mezzi meccanici di proprietà/comproprietà:

|_| Aratura

|_| Semina

|_| Raccolta meccanica

|_| Trattamenti antiparassitari

|_| Disinfestazione

|_| Affidamento completo

|_| Manutenzione - sistemazione fossi, scoline,

|_| Altro (specificare)..................................................

d) fabbricati e impianti

|_| Cantina |_| Silos |_| Essiccatoio

|_| Stalla |_| Magazzino |_| Deposito fitosanitari

|_| Caseificio |_| Frantoio |_| Fienile

|_| Rimessa |_| Molino | |_| Serra

|_| Altro……………................

e) manodopera aziendale

Addetti

Maschi

Femmine

 

Tempo indet.

Tempo deter.

Tempo indet.

Tempo deter.

Familiari (incluso titolare)

       

Impiegati

       

Operai

       

Sul totale addetti sono presenti n .........……….. lavoratori extracomunitari

Sul totale addetti sono presenti n .........……….. avventizi che lavorano per più di 100 giornate

Mansione

Maschi

Femmine

Totale

Operaio generico

     

Trattorista

     

Cantiniere

     

Meccanico

     

Stalliere

     

Fattore

     

Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     

f) piano colturale dell’anno 20……..

Superficie aziendale ha ......................…......................

Superficie agricola utilizzabile ha................................

N° corpi aziendali.........................................................

Tipo coltura

Ha coltivati

Coltivazioni erbacee

Colza Foraggi Girasole Grano Mais Orzo Pascoli Soia Ortaggi Tabacco Barbabietola Altro:…....……………..................

..........................….

Coltivazioni arboree

Vite Olivo Frutteto:.....................……
Piante ornamentali.
- in terra...........................………....
- in vaso.............................….. Fiori:..................................……....
Ortaggi:...........................................
Altro:..................................................

........................…. ..............….....……

Coltivazioni protette (specificare serre, tunnel)

............................................…….

.......................….

Vivaio

Alto fusto:..........................……............ 
Vasetteria:..................................... Altro:……………................................

………................…

Coltivazioni boschive

Pioppo ………………………………... Bosco ceduo................................……... 
Altro:...........................................…

..............................

Altre:...................................

…………………………………..……..

….................……

g) allevamenti

Tipo di allevamento

N° di capi

Sistema di allevamento(*)

Bovini - latte - carne

Suini

Equini

Caprini

Ovini

Pollame - uova - carne

Tacchini

Conigli

Altro

 

(*) SF = Stabulazione fissa SB = Semibrado

SL = Stabulazione libera B = Brado

h) elenco macchine

Tipo(*)

Marca

Modello

Cabina

Cingoli o ruote

Anno immatr

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

(*) Per tipo si intende tipo di macchina Es. trattrice, mietitrebbiatrice, ecc.

i) elenco attrezzi trainati

Tipo (*)

Marca

Modello

Anno immatr.

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

(*) Per tipo si intende il tipo di attrezzo Es. erpice, frangizolle,ecc
    

 
 

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marzo 2002

    
                        
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