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AGRICOLTURA

    

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OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE
DEL TITOLO VII D.LGS. 626/94 "AGENTI CANCEROGENI"

autori
Aldo Fedi (Az.USL3), Pierluigi Londini (Az.USL9), Giuliano Angotzi (Az.USL12),
Lucia Miligi (CSPO -Az. Osp. Careggi), Paola Pasquinelli (Reg.Toscana)

    
   

Per quanto riguarda il Titolo VII del D.Lgs. 626/94 "Protezione da agenti cancerogeni" le osservazioni che seguono tengono in parte conto del documento n. 15 "Linee guida sul titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni" prodotto dal Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, istituito presso la Regione Piemonte nell’ambito della Conferenza Stato - Regioni con il compito della disamina del Decreto e del documento "Osservazioni sull’applicazione titolo VII D.Lgs. 626/94" prodotto dal Gruppo regionale sui cancerogeni della Regione Toscana. Quindi alcune osservazioni sono sovrapponibili ed altre ancora non sono state riportate rimandando alla lettura dei documenti di cui sopra.

1. Definizione di agente cancerogeno

Nell’articolo 61 del D.Lgs. 626/94 viene esplicitata la definizione di agente cancerogeno. Il decreto fa riferimento a:

  • sostanze o preparati a cui sia stata attribuita la frase di rischio R45 o R49 e classificati nell’allegato I della Direttiva CEE 67/548 sull’etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche ed adeguamenti

  • sostanze o preparati, processi produttivi o parte di processi produttivi, individuati nell’allegato VIII del Decreto.

Il datore di lavoro, ai fini dell’individuazione degli agenti cancerogeni, deve tenersi aggiornato sugli adeguamenti via via pubblicati sulle Gazzette CEE (vedi riferimento del Gruppo sui Cancerogeni - Regione Toscana) che riportano l’elenco delle sostanze cancerogene (Allegato I della Direttiva CEE n. 67/548). Il datore di lavoro non dovrebbe accontentarsi di quanto riportato in etichetta perchè un preparato potrebbe essere utilizzato o venduto (partite in giacenza) con in etichetta le frasi di rischio non ancora adeguate agli ultimi aggiornamenti dell’Allegato I della Direttiva. Il datore di lavoro può anche richiedere ai produttori le schede di sicurezza dei preparati assicurandosi che le frasi di rischio siano aggiornate . A questo proposito va ricordato che, con il recepimento della Direttiva 91/155 CEE (DM 46 del 28/1/92), i produttori devono riportare sulle schede dei dati di sicurezza dei preparati pericolosi la composizione, informazioni sui componenti, identificazione dei pericoli, misure corrette per la manipolazione e lo stoccaggio, informazioni tossicologiche.

A questo punto si pone il problema di considerare come deve comportarsi il datore di lavoro di fronte a quelle sostanze o lavorazioni o mansioni non valutate per la loro cancerogenicità e quindi non classificate e non riportate nell’allegato I alla direttiva CEE 67/548 o nell’Allegato VIII del D.Lgs. 626/94, ma menzionate da altre agenzie (Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale - CCTN, Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro di Lione - IARC) che si occupano della valutazione della cancerogenicità delle sostanze o che sono oggetto di una valutazione più "severa".

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, cioè le discordanze tra i vari organismi nazionali ed internazionali deputati alla valutazione dei rischi di cancerogenicità, bisogna ricordare che questi non utilizzano criteri omogenei, sia per la selezione delle sostanze da valutare sia nella valutazione stessa e che tali valutazioni possono essere state fatte in anni diversi.A questo proposito l’articolo 72 del D.Lgs. 626/94 "Adeguamenti normativi" prevede che l’elenco delle sostanze e dei processi di cui all’allegato VIII dello stesso venga aggiornato dal Ministero della Sanità, secondo necessità, dopo aver sentito il parere della CCTN. Diventa in questo modo rilevante la funzione della CCTN, che è istituzionalmente chiamata a esprimere pareri che permettono l’aggiornamento delle liste degli agenti cancerogeni.

Per quanto riguarda le sostanze classificate nella categoria 3 di cancerogenicità dalla Comunità Europea e a cui viene associata la frase R40 "può provocare effetti irreversibili" esse non entrano nell’ambito di applicazione del titolo VII del D.Lgs. 626/94.

Un altro problema rilevante in agricoltura, come peraltro in altre attività lavorative, è che il rischio può derivare non solo dai principi attivi contenuti nei formulati, ma anche da quella parte definita "Coformulante" (es. solventi, coloranti, ecc.). Infatti nell’etichetta possono comparire frasi di rischio R45 dovute alla presenza, nella composizione del preparato commerciale, di altri componenti che non sono principio attivo (vedi esempio dei prodotti contenenti epicloridrina). Considerando questo aspetto, risulta ancora più importante il rapporto tra utilizzatori e produttori giacchè questi ultimi dovranno, tramite le schede di sicurezza, fornire notizie sulla composizione percentuale dei prodotti utilizzati.

Per l’identificazione di un agente cancerogeno in agricoltura è necessario quindi prendere in considerazione:

  • i prodotti fitosanitari nella loro completezza (principio attivo e coformulanti)

  • altre sostanze che possono essere utilizzate nel ciclo produttivo, in particolar modo:

  • coloranti (in floricoltura)

  • solventi (usati impropriamente per la miscelazione o per pulire parte delle macchine utilizzate)

  • oli lubrorefrigeranti (macchine agricole)

Prodotti fitosanitari

Dato che, per l’identificazione degli agenti cancerogeni, viene fatto esplicito riferimento all’allegato I della Direttiva CEE 67/548 (recepita in Italia con la Legge 256/74), modificata ed integrata nel tempo, il primo punto da considerare è se gli antiparassitari rientrano nel campo di applicazione del Titolo VII del DL 626/94. Il D.Lgs. n. 194 del 17 marzo 1995, che recepisce la Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, fa salve le disposizioni di cui al DPR 223/88 e alla Legge 256/74 e successive modifiche ed integrazioni, specificando che chiunque immette in commercio sostanze attive è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Il datore di lavoro deve perciò accertare se vengono utilizzate dal lavoratore sostanze cancerogene come definite nell’articolo 61 del D.Lgs. 626/94.Per quanto riguarda l’agricoltura, alla luce della disamina dell’allegato I della Direttiva 67/548 /CEE, così come riportato negli ultimi allegati disponibili (19.mo, 20.mo e 21.mo), compaiono con la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro" i seguenti principi attivi:

Captafol: la registrazione dei presidi sanitari contenente il captafol è stata revocata con DM del 26/5/1987

Sulfallate: per il quale con DM del 8 luglio 1977 è stato vietato l’uso in agricoltura

Esaclorobenzene: come presidio sanitario l’impiego non è più autorizzato dal 1977

1,2-Dibromo-3-cloropano: è stata revocata l’autorizzazione alla produzione (senza provvedimento)

1,2-Dibromoetano: divieto d’impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenente dibromoetano e relativa revoca delle autorizzazioni (DM 29/2/1984)

1,2-Dicloroetano: revoca delle registrazioni dei presidi sanitari contenenti dicloroetano da solo o in miscela con altri fumiganti (DM 13/6/1985)

Nitrofen: revocato con DM del 27.10.1981

Olii minerali: non risultano classificati direttamente come miscele nel 21.mo adeguamento, anche se esiste la possibilità che qualche loro componente possa farne parte. Occorre valutare caso per caso i singoli prodotti commerciali e verificare che la loro componente aromatica sia inferiore allo 0.1%.

Non appare nessun principio attivo con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro per inalazione"Per le sostanze non comprese nell’allegato I della Direttiva, è opportuno che il datore di lavoro prenda in considerazione le valutazioni delle principali agenzie specializzate in materia quali CCTN, IARC (l’elenco dei principi attivi, con le classificazioni delle varie agenzie, viene riportato nell’allegato A). L’Area dei Servizi della Prevenzione del Dipartimento Sanità e Politiche per la Salute della Giunta Regionale Toscana in collaborazione con il CSPO Az. Osp. di Careggi metterà a disposizione un elenco sempre aggiornato dei fitofarmaci e dei presidi sanitari in uso in Italia (Banche dati ISS, Ministero della Sanità, privati).

Con questo materiale, insieme ai dati di vendita che vengono inviati dal Ministero dell’agricoltura alle Regioni, potranno essere segnalati alla CCTN quei principi attivi che risultano più utilizzati ma non ancora classificati da nessuna agenzia oppure quelli "sospetti cancerogeni" perché studiati da qualche agenzia ma non considerati nell’allegato I della Direttiva.

Altre sostanze

Al di là degli aspetti generici, riguardanti tutti i settori lavorativi, occorre tener presente in agricoltura l’attività di manutenzione delle macchine agricole con esposizione a oli minerali e l’attività di coloritura dei fiori freschi.

2. Sostituzione e riduzione (art. 62)

Prodotti fitosanitari

In Italia è disponibile un elevato numero di formulati, costituiti da principi attivi con la stessa funzione agronomica, risulta quindi difficile affermare che in agricoltura non sia "tecnicamente possibile" sostituire un presidio sanitario cancerogeno. Quindi, con la consulenza di esperti agronomi, si possono usare sostanze alternative a quelle che presentano indizi di cancerogenicità anche se è possibile che, in condizioni particolari di impiego, possano risultare meno efficienti o meno efficaci o più dispendiosi. Nella ricerca della sostituzione è indispensabile tenere in considerazione le valutazione di cancerogenicità delle varie agenzie, già più volte citate in questo documento.

Tuttavia le valutazioni di cancerogenicità riguardano un numero limitato di sostanze, miscele di sostanze, lavorazioni o mansioni, rispetto al numero di sostanze e condizioni di esposizione più diffuse. Quindi è di fatto estremamente difficile indicare una sostanza non valutata cancerogena o non valutata in assoluto, in sostituzione di una sostanza valutata cancerogena. Infatti è possibile che lo sviluppo delle indagini e delle valutazioni delle conoscenze disponibili da parte di tali agenzie possa portare a valutare che anche la sostanza sostitutiva sia cancerogena per l’uomo. Queste considerazioni valgono anche per le altre sostanze che svolgono azione coformulante all’interno del prodotto commerciale.

Al momento attuale delle conoscenze il datore di lavoro, una volta escluse le sostanze ed i preparati con frase di rischio R45 ed R49, dovrebbe fare a meno di impiegare sostanze o miscele di sostanze classificate dalle agenzie come cancerogene per l’uomo, probabilmente cancerogene per l’uomo, possibilmente cancerogene per l’uomo. Procedura analoga dovrebbe essere seguita per modalità di azione, lavorazioni o mansioni. Per tali scelte è indispensabile l’assistenza delle Unità Operative di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, adeguatamente informati dal CSPO (Centro Studio e Prevenzione Oncologica - U.O. di Epidemiologia, Azienda Ospedaliera di Careggi), a cui è stato affidato questo compito nell’ambito del progetto "Mappe di rischio oncogeno in ambiente di lavoro" e dall’Area dei Servizi della Prevenzione del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana. Un altro aspetto riguardante la sostituzione è il ruolo che possono svolgere in questo processo i produttori di prodotti fitosanitari. Sarebbe auspicabile stabilire dei rapporti con le aziende produttrici sollecitandole anche alle sostituzioni di sostanze ritenute sospette cancerogene. Un’esperienza positiva è quella che ha visto le case produttrici di fitosanitari, su sollecito di diversi Enti (Istituto Superiore di Sanità, Regione Toscana, CSPO) modificare la composizione del prodotto commerciale eliminando l’epicloridrina (vedi allegato B risposta delle ditte produttrici alla lettera della Regione).

Un altro punto da considerare è che in agricoltura l’utilizzazione di prodotti fitosanitari in un sistema chiuso non è tecnicamente possibile.

Altre sostanze

Occorre evitare l’uso improprio dei solventi. Per la sostituzione dei solventi usati correttamente e delle altre sostanze, la realizzabilità in agricoltura non è verosimilmente differente rispetto ad altri settori lavorativi.

3. Valutazione del rischio (art. 63)

E´ opportuno rimarcare, alla luce delle considerazioni formulate nei punti 1 e 2, che, almeno per quanto riguarda l’uso di presidi sanitari, coloranti e solventi, l’impiego di agenti cancerogeni in agricoltura possa essere sempre evitato nella generalità dei casi.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro ritenesse tale uso necessario, occorre considerare alcune caratteristiche particolari degli aspetti di igiene del lavoro della loro procedura di impiego.

A tale proposito è’ importante rilevare alcuni requisiti della valutazione e del documento.

  • Viene rivolta particolare attenzione alle condizioni di esposizione e alle modalità di assorbimento delle sostanze o preparati cancerogeni.

  • Il documento contenente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma della loro attuazione, non è previsto in forma distinta per gli agenti cancerogeni.

  • Con particolare riferimento a presidi sanitari e coloranti, sono di particolare rilievo, almeno tecnico, le integrazioni seguenti, da inserirsi nell’unico documento d’azienda:

  • i quantitativi di sostanze presenti come impurità o sottoprodotti (comma 4, lettera b). L’etilentiurea (gruppo 2B IARC) è sia impurità sia prodotto di trasformazione abiotica e biotica degli etilen-bis-ditiocarbammati; si tratta di un esempio teorico di applicabilità ai presidi sanitari in quanto l’etilentiurea non è definito agente cancerogeno, attualmente, in base agli articoli 61 e 72; nella pratica, per quanto riguarda i preparati impiegati, la presenza di impurità dovrebbe essere tenuta presente al momento della assegnazione delle frasi di rischio in etichetta e scheda di sicurezza, da parte dei produttori;

  • il numero dei lavoratori potenzialmente esposti (comma 4 lettera c): vi si possono comprendere i lavoratori che rientrano nelle colture anche dopo lungo tempo dai trattamenti con presidi sanitari, quando non è possibile stimare l’esistenza o meno di una effettiva esposizione dei lavoratori stessi;

  • l’esposizione dei suddetti lavoratori ..... e il grado della stessa (comma 4, lettera d); è necessario descrivere nel documento le condizioni di esposizione dei lavoratori; la necessità di dati sul grado di esposizione richiede di definire quantitativamente l’esposizione a fitofarmaci, con metodologie affidabili e diffusamente applicabili;

  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni (comma 4, lettera f): è importante la descrizione del percorso di ricerca seguito; questa parte del documento offre la possibilità all’U.O. di Igiene e Sicurezza luoghi di Lavoro delle Az. USL di sviluppare attività di assistenza e informazione.

In conclusione, per quanto riguarda i presidi sanitari e i coloranti, il datore di lavoro deve compilare una scheda per ogni nuovo preparato, individuato cancerogeno in base al D.Lgs 626/94, di cui non sia tecnicamente possibile la sostituzione. Un possibile modello è presentato in allegato C.

4. Registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 70)

I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti nel registro di esposizione (comma 1). Un possibile esempio di modello di tale registro per l’agricoltura è presentato in allegato D.

Allegato A

Valutazioni di cancerogenicita', secondo alcuni organismi nazionali ed internazionali (cctn *,cee **, iarc)

PRINCIPIO ATTIVO

CCTN

CANC

CEE

CANC R

IARC

UMAN

IARC

ANIM

IARC

VALUT

ACEFATE

4b

       

Ac.4 cloro-2 metilfenossiacetic (MCPA)

 

3b

   

 

ND

 

 

ACIFLUORFEN

4b

       

ALACLOR

2

3 R40

     

ALDICARB

   

ND

I

3

ALDRIN

 

3 R40

I

L

3

AMITRAZ

4b

       

AMITROLO

2

3 R40

I

S

2B

ARAMITE r

2

 

ND

S

2B

ARSENICO

E COMPOSTI

1

 

S

L

1

ASULAME

5

       

ATRAZINA

3a

3 R40

I

L

2B

BENOMYL

3a

       

BENTAZONE

5

       

BROMACILE

4b

       

BROMOXINIL

4b

       

BROMURO DI METILE

   

I

L

3

CAPTAFOL

 

2 R45

ND

S

2A

CAPTANO

3a

3 R40

ND

L

3

CARBARIL

   

ND

I

3

CARBENDAZIM

3a

       

CIEXATIN

5

       

CIPERMETRINA

5

       

CLOFENTEZINA

4b

       

CLORDANO

 

3 R40

I

S

2B

CLORDECONE

2

3 R40

ND

S

2B

CLORDIMEFORM

 

3 R40

ND

I

3

CLORDIMEFORM Cloridrato

 

3 R40

     

CLOROBENZILATE

   

ND

L

3

CLOROTALONIL

3b

3 R40

ND

L

3

CLOROFENOLI

Pentaclorofenolo

2,4,5-Triclorofenolo

2,4,6-Triclorofenolo

 

 

3 R40

 

3 R40

L

 

I

I

S

2B

CLOROPROPHAM

   

ND

I

3

DALAPON

4a

       

DDT

2

3 R40

I

S

2B

DELTRAMETRINA

   

ND

I

3

DIALLATO

 

3 R40

ND

L

3

DICLOBENIL

4b

       

1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO

2

 

2 R45

I

S

2B

1,2-DIBROMOETANO

2

2 R45

I

S

2A

DICLOROBENZONITRILE

4

       

1,3-DICLOROPROPENE

2

 

I

S

2B

DICLORVOS

3a

 

I

S

2B

DICOFOL

4b

 

ND

L

3

DIELDRIN

 

3 R40

I

L

3

DIMETILCARBAMOIL

CLORURO

2

2 R45

I

S

2A

ENDRIN

   

ND

I

3

EPTACLORO

 

3 R40

I

S

2B

ERBICIDI FENOSSIACETICI

2,4-D

2,4,5-T

MCPA

 

 

 

3b

 

L

 

I

I

ND

2B

ESACLOROBENZENE

2

2 R45

I

S

2B

Esaclorocicloesani (HCH)

Grado tecnico (HCH)

a HCH

b HCH

g HCH (Lindano)

 

 

 

 

4b

3 R40

I

 

S

S

L

L

2B

ESAZINONE

4a

       

ETIDIMURON

4a

       

ETILCARBAMOIL FOSFONATO AMMONIO

4

       

o-FENILFENOLO

   

ND

I

3

FENVALERATE

   

ND

I

3

FERBAM

   

ND

I

3

FLUOMETURON

   

ND

I

3

FOLPET

3a

3 R40

     

FOSETIL ALLUMINIO

3a

       

FOSFAMIDONE

5

       

IDROSSICHINOLINA RAMEICA

   

ND

I

3

ISOBUMETON

4

       

ISOPROTURON

 

3 R40

     

LINDANO

4b

       

LINURON

 

3 R40

     

MALATION

   

ND

I

3

MANCOZEB

3a

       

MANEB

4a

 

ND

I

3

METILPARATION

   

ND

ESL

3

METIRAM

5

       

METOLACLOR

3a

       

METOSSICLOR

   

ND

I

3

MIREX

2

3 R40

ND

S

2B

MONURON

 

3 R40

ND

L

3

MONURON TCA

 

3 R40

     

NAFTILTIOUREA ANTU

 

3 R40

I

I

3

NITROFENE

2

2 R45

ND

S

2B

OXADIXIL

4b

       

OXIFLUORFEN

4b

       

PARATION

   

ND

I

3

PENDIMETALIN

4a

       

PENTACLOROFENOLO

 

3 R40

I

S

2B

PENTACLOROFENOLO SALI

 

3 R40

     

PERMETRINA

5

 

ND

I

3

PICLORAM

4b

 

ND

L

3

PIPERONIL BUTOSSIDO

   

ND

I

3

PIRIDATE

4b

       

PROCLORAZ

4b

       

PROPANIL

4a

       

PROPHAM

   

ND

I

3

PROPAZINA

 

3 R40

     

PROPOXUR

3a

       

QUINTOZENE

   

ND

L

3

SIMAZINA

3a

3 R40

I

I

3

SODIO -o-FENILFENATO

   

ND

S

2B

SODIO METIL DITIOCARBAMMATO

 

 

 

ND

I

3

STROBANE

   

ND

L

3

SULFALLATE

2

2 R45

ND

S

2B

TERBUTILAZINA

5

       

TERBUTRINA

3a

       

TETRACLORURO DI CARBONIO

2

3 R40

I

S

2B

TETRACLORVINFOS

3b

 

ND

L

3

TIOFANATO METILE

4b

       

TIRAM

   

I

I

3

TOXAFENE

2

3 R40

N

S

2B

TRICLORFON

4b

 

ND

I

3

TRIFLURALIN

nitrosammine>0.4 ppm

3a

 

I

L

3

TRIFLURALIN

nitrosammine <0.4 pm

5

       

2,4,6- TRICLOROFENOLO

2

3 R40

 

S

2B*

ZECTRAN

   

ND

I

3

ZINEB

3b

 

ND

I

3

ZIRAM

   

ND

I

3

   

AGENTE

CCTN

CANC

CEE

CANC R

IARC

UMAN

IARC

ANIM

IARC

VALUT

Esposizione occupazionale nello spruzzare ed applicare insetticidi non arsenicali

   

 

L

 

 

2A

Note e legenda:

*

CCTN Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale

CCTN Canc Categorie di cancerogenesi per la CCTN

Dati al 1996 riferimenti: G. Petrelli, N.Mucci ,G.Siepi, F.Pace:Antiparassiatari agricoli valutati per potenziali effetti cancerogeni, mutageni,e tossico riproduttivi; La medicina del Lavoro 1996, 87,2:110-121

ISS Opinions expressed by the Italian National Advisory Toxicological Committee on some active ingredients of pesticides, edited by I. Camoni- Serie Relazioni 96/1

**

CEE Comunita Economica Europea

CEE Canc Classificazione di cancerogenicità

R Corrispondente frase di rischio

R45 Può provocare il cancro

R40 Possibilità di effetti irreversibili; in base alla classificazione della CEE (19, 20,21mo adeguamento alla dir. 67/548 CEE)

IARC International Agency for Research on Cancer (Dati marzo 1994)

IARC Uman Evidenza di cancerogenicità sull'uomo

IARC Anim Evidenza di cancerogenicità sull'animale

IARC Valut Valutazione complessiva di cancerogenicità

I Evidenza inadeguata

L Evidenza limitata

S Evidenza sufficiente

ND Dati non disponibili;

ESL L'evidenza suggerisce mancanza di cancerogenicità

* La valutazione non è stata data al singolo composto ma al gruppo chimico 

Categorie di cancerogenesi secondo la IARC, la CCTN e la CEE

IARC

IARC

Descrizione

CCTN

Descrizione

CCTN*

1

Cancerogeno per l'uomo

sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza di effetti cancerogeni sull’uomo

1

2A

Cancerogeno probabile (limitata evidenza nell'uomo e sufficiente evidenza nell'animale,)

sostanze che dovrebbero essere considerate cancerogene per l'uomo sulla base di adeguati studi su animali

2

2B

cancerogeno possibile (limitata evidenza sull'uomo in assenza di sufficiente evidenza nell'animale o sufficiente evidenza nell'animale ed inadeguata evidenza o assenza nell'uomo)

sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni

nell'uomo sulla base di osservazioni in adeguati studi a lungo termine su animali e di altre informazioni specifiche

3a-3b

3

non classificabile per la cancerogenicità per l'uomo

sostanze non valutabili in modo adeguato

4a-4b

4

probabile non cancerogeno per l'uomo

sostanze da ritenere probabilmente prive di cancerogenicità sulla base di studi sperimentali adeguati e/o di studi epidemiologici

5

  

CEE

CEE DESCRIZIONE e frase R

1

sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo R45

2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo(sulla base di studi a lungo termine sull’animale ed altre informazioni specifiche) R45

3

sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa R40

* Nella seduta del 7 maggio 1992 sono stati aggiunti alla classe 3 e 4 di cancerogenicità due sottocategorie (ISS Serie relazioni 93/3 : Raccolta di pareri della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale nel 1992 a cura di N. Mucci)

Allegato B

Risposte delle ditte produttrici dei formulati contenenti epicloridrina

DITTE PRODUTTRICI

PRODOTTO

RISPOSTA

SCAM

Azithion E 20

Autorizzazione Ministero della Sanità (07.08.1994) ad una nuova composizione del prodotto senza epicloridrina

AgrEvo

(Roussel Hoechst)

Posidor fiori

Mai posto in commercio

Registrazione revocata su rinuncia del titolare in data 14.02.1994

 

Thiodan olio

Mai posto in commercio

Registrazione revocata su rinuncia del titolare in data 14.02.1994

 

Afugan fiori

Mai posto in commercio

Richiesta di modifica del prodotto (eliminazione epicloridrina) al Ministero della Sanità in data 23.07.1993

AGRICO

Phorate Agrico

Mai posto in commercio

SIPCAM

Anguicid

Mai posto in commercio

 

Guicidan

Mai posto in commercio

 

Terrex

Mai posto in commercio

 

Endo 35 EC

Autorizzazione Ministero della Sanità ad una nuova composizione del prodotto senza epicloridrina

CIBA

Basudin 60

Mai posto in commercio

Richiesta di modifica del prodotto (eliminazione epicloridrina) al Ministero della Sanità

SILIA

Silprene II

Non risposto

 

Allegato C

Esempio di modello in caso di presenza di agente cancerogeno

Scheda integrativa n°............. al documento (art. 4, commi 2 e 3 d.Lgs. 626/94)

Azienda..............................................................................…..……....................

Indirizzo.............................................................................………………………...

relativa all’agente cancerogeno.........................…………………………............................................

contenuto nel prodotto................................................………………………….....

n°. registrazione................................................................................................

A) Trattamenti con prodotti fitosanitari in coltura

Coltura ......................………………………...........................................................…………..............

mq ........................................... di cui protetti ...................................................

Data tratt.

Kg. di preparato

Mezzo distribuz

Durata del tratt. (in ore)

N°: lavorat.. x mansione

       

Man. 1

Man. 2

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Definizione mansioni (man) (assistenza, distribuzione, ecc.):

1 ..................................…………………...................

2 ..................................................……………………

Dispositivi di protezione individuale

NO

SI

Tipo – Modello

Guanti

 

     

Prot. via aerea - tipo filtro

   

 

 

Stivali

   

 

 

Copricapo

   

 

 

Tuta

   

 

 

Altro ..............………..................

   

 

 

 

Operazioni in coltura successivamente ai trattamenti:

Data

Tipo di operazione

Durata in ore

N°.lav

Tempo trascorso dal trattamento

(in ore)

 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     

 

Dispositivi di protezione individuale

NO

SI

Tipo – Modello

Guanti

 

     

Prot. via aerea

Tipo filtro

     

Stivali

 

     

Copricapo

 

     

Tuta

 

     

 

Altro ..................................

     

Grado di esposizione .........................................................

B) trattamenti di derrate vegetali con prodotti fitosanitari

tipo di derrata …………………………………...................................................................…………

magazzino: individuazione nelle strutture aziendali ...………………............................………….....

…………………………………………………………………………………………………………

Data tratt.

Kg. di preparato

Mezzo distribuz

Durata del tratt. (in ore)

N°: lavorat.. x mansione

       

Man. 1

Man. 2

         

 

 

         

 

 

         

 

Definizione mansioni (man)(assistenza, distribuzione, ecc.):

1 ..................................…………………...................

2 ..................................................……………………

Rientri in magazzino

Data

Tipo di operazione

Durata in ore

N°.lav

Tempo trascorso dal trattamento

(in ore)

 

 

       

 

 

       

 

 

       

  

Dispositivi di protezione individuale

NO

SI

Tipo – Modello

Guanti

 

 

   

Prot. via aerea

tipo filtro

     

Stivali

 

 

   

Copricapo

 

 

   

Tuta

 

 

   

Altro ............………....................

 

 

   

Grado di esposizione ......................................................

C) coloritura dei fiori

ambiente di lavoro (individuazione nelle strutture aziendali)

............................................................................................

tecnica impiegata (breve descrizione)

........................................................................................….

operazioni effettuate:

Data

Fiore

Kg.

color.te

Durata operaz.

N°.

lavorat.

N°addetti in operaz. successive sul fiore

 

 

         

 

 

         

 

 

         

   

Dispositivi di protezione individuale

NO

SI

Tipo – Modello

Guanti

 

 

   

Prot. via aerea

tipo filtro

     

Stivali

 

 

   

Copricapo

 

 

   

Tuta

 

 

   

Altro ................................………

 

 

   

Grado di esposizione ........................................................

Indagini svolte per la possibile sostituzione dell’agente cancerogeno: ............................................................1……………………………….

.....................................................…………...................................….

Allegato D

Esempio di modello di registro di esposizione ad agenti cancerogeni

Da ripetersi per ogni agente cancerogeno

Azienda .....................................…………............................…………………………

Ragione sociale ...............................................................…………............................……

Indirizzo ............................................................…………....................………………

Cognome e nome del lavoratore.............................................................………….................

Indirizzo .............................................................................……………………………….......

Cod. fiscale ..............…………..................................................telefono ...........…...............

1) Ag. cancerogeno(prodotto fitosanitario coloranti)..........................................................

N°. registrazione .......................………...............

Ditta produttrice .………………………………………….............................………….....................

A

B

C

Mansione

D

     

1

2

3

4

5

 
           

 

 

   
           

 

 

   

Legenda :

A Inizio esposizione gg/mm/aa

B Fine esposizione gg/mm/aa

C Coltura o derrata trattata

D Livello esposizione (dose/ora)

1 Miscelazione/distribuzione

2 Rientro coltura

3 Trattamento derrate

4 Rientro derrate trattate

5 Coloritura dei fiori

    
    

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autori  
Aldo Fedi (Az.USL3), Pierluigi Londini (Az.USL9),
Giuliano Angotzi (Az.USL12),
Lucia Miligi (CSPO -Az. Osp. Careggi), Paola Pasquinelli (Reg.Toscana)

"In primo piano"
novembre 2002

    
                          
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