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OSSERVAZIONI IN
MERITO ALL’APPLICAZIONE autori |
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Per quanto riguarda il Titolo VII del D.Lgs. 626/94 "Protezione da agenti cancerogeni" le osservazioni che seguono tengono in parte conto del documento n. 15 "Linee guida sul titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni" prodotto dal Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, istituito presso la Regione Piemonte nell’ambito della Conferenza Stato - Regioni con il compito della disamina del Decreto e del documento "Osservazioni sull’applicazione titolo VII D.Lgs. 626/94" prodotto dal Gruppo regionale sui cancerogeni della Regione Toscana. Quindi alcune osservazioni sono sovrapponibili ed altre ancora non sono state riportate rimandando alla lettura dei documenti di cui sopra. 1. Definizione di agente cancerogeno Nell’articolo 61 del D.Lgs. 626/94 viene esplicitata la definizione di agente cancerogeno. Il decreto fa riferimento a:
Il datore di lavoro, ai fini dell’individuazione degli agenti cancerogeni, deve tenersi aggiornato sugli adeguamenti via via pubblicati sulle Gazzette CEE (vedi riferimento del Gruppo sui Cancerogeni - Regione Toscana) che riportano l’elenco delle sostanze cancerogene (Allegato I della Direttiva CEE n. 67/548). Il datore di lavoro non dovrebbe accontentarsi di quanto riportato in etichetta perchè un preparato potrebbe essere utilizzato o venduto (partite in giacenza) con in etichetta le frasi di rischio non ancora adeguate agli ultimi aggiornamenti dell’Allegato I della Direttiva. Il datore di lavoro può anche richiedere ai produttori le schede di sicurezza dei preparati assicurandosi che le frasi di rischio siano aggiornate . A questo proposito va ricordato che, con il recepimento della Direttiva 91/155 CEE (DM 46 del 28/1/92), i produttori devono riportare sulle schede dei dati di sicurezza dei preparati pericolosi la composizione, informazioni sui componenti, identificazione dei pericoli, misure corrette per la manipolazione e lo stoccaggio, informazioni tossicologiche. A questo punto si pone il problema di considerare come deve comportarsi il datore di lavoro di fronte a quelle sostanze o lavorazioni o mansioni non valutate per la loro cancerogenicità e quindi non classificate e non riportate nell’allegato I alla direttiva CEE 67/548 o nell’Allegato VIII del D.Lgs. 626/94, ma menzionate da altre agenzie (Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale - CCTN, Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro di Lione - IARC) che si occupano della valutazione della cancerogenicità delle sostanze o che sono oggetto di una valutazione più "severa". Per quanto riguarda quest’ultimo punto, cioè le discordanze tra i vari organismi nazionali ed internazionali deputati alla valutazione dei rischi di cancerogenicità, bisogna ricordare che questi non utilizzano criteri omogenei, sia per la selezione delle sostanze da valutare sia nella valutazione stessa e che tali valutazioni possono essere state fatte in anni diversi.A questo proposito l’articolo 72 del D.Lgs. 626/94 "Adeguamenti normativi" prevede che l’elenco delle sostanze e dei processi di cui all’allegato VIII dello stesso venga aggiornato dal Ministero della Sanità, secondo necessità, dopo aver sentito il parere della CCTN. Diventa in questo modo rilevante la funzione della CCTN, che è istituzionalmente chiamata a esprimere pareri che permettono l’aggiornamento delle liste degli agenti cancerogeni. Per quanto riguarda le sostanze classificate nella categoria 3 di cancerogenicità dalla Comunità Europea e a cui viene associata la frase R40 "può provocare effetti irreversibili" esse non entrano nell’ambito di applicazione del titolo VII del D.Lgs. 626/94. Un altro problema rilevante in agricoltura, come peraltro in altre attività lavorative, è che il rischio può derivare non solo dai principi attivi contenuti nei formulati, ma anche da quella parte definita "Coformulante" (es. solventi, coloranti, ecc.). Infatti nell’etichetta possono comparire frasi di rischio R45 dovute alla presenza, nella composizione del preparato commerciale, di altri componenti che non sono principio attivo (vedi esempio dei prodotti contenenti epicloridrina). Considerando questo aspetto, risulta ancora più importante il rapporto tra utilizzatori e produttori giacchè questi ultimi dovranno, tramite le schede di sicurezza, fornire notizie sulla composizione percentuale dei prodotti utilizzati. Per l’identificazione di un agente cancerogeno in agricoltura è necessario quindi prendere in considerazione:
Prodotti fitosanitari Dato che, per l’identificazione degli agenti cancerogeni, viene fatto esplicito riferimento all’allegato I della Direttiva CEE 67/548 (recepita in Italia con la Legge 256/74), modificata ed integrata nel tempo, il primo punto da considerare è se gli antiparassitari rientrano nel campo di applicazione del Titolo VII del DL 626/94. Il D.Lgs. n. 194 del 17 marzo 1995, che recepisce la Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, fa salve le disposizioni di cui al DPR 223/88 e alla Legge 256/74 e successive modifiche ed integrazioni, specificando che chiunque immette in commercio sostanze attive è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Il datore di lavoro deve perciò accertare se vengono utilizzate dal lavoratore sostanze cancerogene come definite nell’articolo 61 del D.Lgs. 626/94.Per quanto riguarda l’agricoltura, alla luce della disamina dell’allegato I della Direttiva 67/548 /CEE, così come riportato negli ultimi allegati disponibili (19.mo, 20.mo e 21.mo), compaiono con la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro" i seguenti principi attivi: Captafol: la registrazione dei presidi sanitari contenente il captafol è stata revocata con DM del 26/5/1987 Sulfallate: per il quale con DM del 8 luglio 1977 è stato vietato l’uso in agricoltura Esaclorobenzene: come presidio sanitario l’impiego non è più autorizzato dal 1977 1,2-Dibromo-3-cloropano: è stata revocata l’autorizzazione alla produzione (senza provvedimento) 1,2-Dibromoetano: divieto d’impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenente dibromoetano e relativa revoca delle autorizzazioni (DM 29/2/1984) 1,2-Dicloroetano: revoca delle registrazioni dei presidi sanitari contenenti dicloroetano da solo o in miscela con altri fumiganti (DM 13/6/1985) Nitrofen: revocato con DM del 27.10.1981 Olii minerali: non risultano classificati direttamente come miscele nel 21.mo adeguamento, anche se esiste la possibilità che qualche loro componente possa farne parte. Occorre valutare caso per caso i singoli prodotti commerciali e verificare che la loro componente aromatica sia inferiore allo 0.1%. Non appare nessun principio attivo con la frase di rischio R49 "Può provocare il cancro per inalazione"Per le sostanze non comprese nell’allegato I della Direttiva, è opportuno che il datore di lavoro prenda in considerazione le valutazioni delle principali agenzie specializzate in materia quali CCTN, IARC (l’elenco dei principi attivi, con le classificazioni delle varie agenzie, viene riportato nell’allegato A). L’Area dei Servizi della Prevenzione del Dipartimento Sanità e Politiche per la Salute della Giunta Regionale Toscana in collaborazione con il CSPO Az. Osp. di Careggi metterà a disposizione un elenco sempre aggiornato dei fitofarmaci e dei presidi sanitari in uso in Italia (Banche dati ISS, Ministero della Sanità, privati). Con questo materiale, insieme ai dati di vendita che vengono inviati dal Ministero dell’agricoltura alle Regioni, potranno essere segnalati alla CCTN quei principi attivi che risultano più utilizzati ma non ancora classificati da nessuna agenzia oppure quelli "sospetti cancerogeni" perché studiati da qualche agenzia ma non considerati nell’allegato I della Direttiva. Altre sostanze Al di là degli aspetti generici, riguardanti tutti i settori lavorativi, occorre tener presente in agricoltura l’attività di manutenzione delle macchine agricole con esposizione a oli minerali e l’attività di coloritura dei fiori freschi. 2. Sostituzione e riduzione (art. 62) Prodotti fitosanitari In Italia è disponibile un elevato numero di formulati, costituiti da principi attivi con la stessa funzione agronomica, risulta quindi difficile affermare che in agricoltura non sia "tecnicamente possibile" sostituire un presidio sanitario cancerogeno. Quindi, con la consulenza di esperti agronomi, si possono usare sostanze alternative a quelle che presentano indizi di cancerogenicità anche se è possibile che, in condizioni particolari di impiego, possano risultare meno efficienti o meno efficaci o più dispendiosi. Nella ricerca della sostituzione è indispensabile tenere in considerazione le valutazione di cancerogenicità delle varie agenzie, già più volte citate in questo documento. Tuttavia le valutazioni di cancerogenicità riguardano un numero limitato di sostanze, miscele di sostanze, lavorazioni o mansioni, rispetto al numero di sostanze e condizioni di esposizione più diffuse. Quindi è di fatto estremamente difficile indicare una sostanza non valutata cancerogena o non valutata in assoluto, in sostituzione di una sostanza valutata cancerogena. Infatti è possibile che lo sviluppo delle indagini e delle valutazioni delle conoscenze disponibili da parte di tali agenzie possa portare a valutare che anche la sostanza sostitutiva sia cancerogena per l’uomo. Queste considerazioni valgono anche per le altre sostanze che svolgono azione coformulante all’interno del prodotto commerciale. Al momento attuale delle conoscenze il datore di lavoro, una volta escluse le sostanze ed i preparati con frase di rischio R45 ed R49, dovrebbe fare a meno di impiegare sostanze o miscele di sostanze classificate dalle agenzie come cancerogene per l’uomo, probabilmente cancerogene per l’uomo, possibilmente cancerogene per l’uomo. Procedura analoga dovrebbe essere seguita per modalità di azione, lavorazioni o mansioni. Per tali scelte è indispensabile l’assistenza delle Unità Operative di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, adeguatamente informati dal CSPO (Centro Studio e Prevenzione Oncologica - U.O. di Epidemiologia, Azienda Ospedaliera di Careggi), a cui è stato affidato questo compito nell’ambito del progetto "Mappe di rischio oncogeno in ambiente di lavoro" e dall’Area dei Servizi della Prevenzione del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana. Un altro aspetto riguardante la sostituzione è il ruolo che possono svolgere in questo processo i produttori di prodotti fitosanitari. Sarebbe auspicabile stabilire dei rapporti con le aziende produttrici sollecitandole anche alle sostituzioni di sostanze ritenute sospette cancerogene. Un’esperienza positiva è quella che ha visto le case produttrici di fitosanitari, su sollecito di diversi Enti (Istituto Superiore di Sanità, Regione Toscana, CSPO) modificare la composizione del prodotto commerciale eliminando l’epicloridrina (vedi allegato B risposta delle ditte produttrici alla lettera della Regione). Un altro punto da considerare è che in agricoltura l’utilizzazione di prodotti fitosanitari in un sistema chiuso non è tecnicamente possibile. Altre sostanze Occorre evitare l’uso improprio dei solventi. Per la sostituzione dei solventi usati correttamente e delle altre sostanze, la realizzabilità in agricoltura non è verosimilmente differente rispetto ad altri settori lavorativi. 3. Valutazione del rischio (art. 63) E´ opportuno rimarcare, alla luce delle considerazioni formulate nei punti 1 e 2, che, almeno per quanto riguarda l’uso di presidi sanitari, coloranti e solventi, l’impiego di agenti cancerogeni in agricoltura possa essere sempre evitato nella generalità dei casi. Tuttavia, qualora il datore di lavoro ritenesse tale uso necessario, occorre considerare alcune caratteristiche particolari degli aspetti di igiene del lavoro della loro procedura di impiego. A tale proposito è’ importante rilevare alcuni requisiti della valutazione e del documento.
In conclusione, per quanto riguarda i presidi sanitari e i coloranti, il datore di lavoro deve compilare una scheda per ogni nuovo preparato, individuato cancerogeno in base al D.Lgs 626/94, di cui non sia tecnicamente possibile la sostituzione. Un possibile modello è presentato in allegato C. 4. Registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 70) I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti nel registro di esposizione (comma 1). Un possibile esempio di modello di tale registro per l’agricoltura è presentato in allegato D. Allegato A Valutazioni di cancerogenicita', secondo alcuni organismi nazionali ed internazionali (cctn *,cee **, iarc)
Note e legenda: * CCTN Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale CCTN Canc Categorie di cancerogenesi per la CCTN Dati al 1996 riferimenti: G. Petrelli, N.Mucci ,G.Siepi, F.Pace:Antiparassiatari agricoli valutati per potenziali effetti cancerogeni, mutageni,e tossico riproduttivi; La medicina del Lavoro 1996, 87,2:110-121 ISS Opinions expressed by the Italian National Advisory Toxicological Committee on some active ingredients of pesticides, edited by I. Camoni- Serie Relazioni 96/1 ** CEE Comunita Economica Europea CEE Canc Classificazione di cancerogenicità R Corrispondente frase di rischio R45 Può provocare il cancro R40 Possibilità di effetti irreversibili; in base alla classificazione della CEE (19, 20,21mo adeguamento alla dir. 67/548 CEE) IARC International Agency for Research on Cancer (Dati marzo 1994) IARC Uman Evidenza di cancerogenicità sull'uomo IARC Anim Evidenza di cancerogenicità sull'animale IARC Valut Valutazione complessiva di cancerogenicità I Evidenza inadeguata L Evidenza limitata S Evidenza sufficiente ND Dati non disponibili; ESL L'evidenza suggerisce mancanza di cancerogenicità * La valutazione non è stata data al singolo composto ma al gruppo chimico Categorie di cancerogenesi secondo la IARC, la CCTN e la CEE
* Nella seduta del 7 maggio 1992 sono stati aggiunti alla classe 3 e 4 di cancerogenicità due sottocategorie (ISS Serie relazioni 93/3 : Raccolta di pareri della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale nel 1992 a cura di N. Mucci) Allegato B Risposte delle ditte produttrici dei formulati contenenti epicloridrina
Allegato C Esempio di modello in caso di presenza di agente cancerogeno Scheda integrativa n°............. al documento (art. 4, commi 2 e 3 d.Lgs. 626/94) Azienda..............................................................................…..…….................... Indirizzo.............................................................................………………………... relativa all’agente cancerogeno.........................…………………………............................................ contenuto nel prodotto................................................…………………………..... n°. registrazione................................................................................................ A) Trattamenti con prodotti fitosanitari in coltura Coltura ......................………………………...........................................................………….............. mq ........................................... di cui protetti ...................................................
Definizione mansioni (man) (assistenza, distribuzione, ecc.): 1 ..................................…………………................... 2 ..................................................……………………
Operazioni in coltura successivamente ai trattamenti:
Grado di esposizione ......................................................... B) trattamenti di derrate vegetali con prodotti fitosanitari tipo di derrata …………………………………...................................................................………… magazzino: individuazione nelle strutture aziendali ...………………............................…………..... …………………………………………………………………………………………………………
Definizione mansioni (man)(assistenza, distribuzione, ecc.): 1 ..................................…………………................... 2 ..................................................…………………… Rientri in magazzino
Grado di esposizione ...................................................... C) coloritura dei fiori ambiente di lavoro (individuazione nelle strutture aziendali) ............................................................................................ tecnica impiegata (breve descrizione) ........................................................................................…. operazioni effettuate:
Grado di esposizione ........................................................ Indagini svolte per la possibile sostituzione dell’agente cancerogeno: ............................................................1………………………………. .....................................................…………...................................…. Allegato D Esempio di modello di registro di esposizione ad agenti cancerogeni Da ripetersi per ogni agente cancerogeno Azienda .....................................…………............................………………………… Ragione sociale ...............................................................…………............................…… Indirizzo ............................................................…………....................……………… Cognome e nome del lavoratore.............................................................…………................. Indirizzo .............................................................................………………………………....... Cod. fiscale ..............…………..................................................telefono ...........…............... 1) Ag. cancerogeno(prodotto fitosanitario coloranti).......................................................... N°. registrazione .......................………............... Ditta produttrice .………………………………………….............................………….....................
Legenda : A Inizio esposizione gg/mm/aa B Fine esposizione gg/mm/aa C Coltura o derrata trattata D Livello esposizione (dose/ora) 1 Miscelazione/distribuzione 2 Rientro coltura 3 Trattamento derrate 4 Rientro derrate trattate 5 Coloritura dei fiori |
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| autori | |
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Aldo Fedi (Az.USL3), Pierluigi Londini
(Az.USL9), Giuliano Angotzi (Az.USL12), Lucia Miligi (CSPO -Az. Osp. Careggi), Paola Pasquinelli (Reg.Toscana) |
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