Art.
1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli
di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la
quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati
dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura
tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni
economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2.
(Definizione di ciechi totali).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della
mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.
Art. 3.
(Definizione di ciechi parziali).
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi
o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.
Art. 4.
(Definizione di ipovedenti gravi).
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi
o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.
Art. 5.
(Definizione di ipovedenti
medio-gravi).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi
o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.
Art. 6.
(Definizione di ipovedenti lievi).
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi
o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60 per cento.
Art. 7.
(Accertamenti oculistici per la patente di guida).
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle
Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi
dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato
ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota
- Il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo
codice della strada), come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 e,
successivamente dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, e' il seguente:
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente
di guida). - 1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia
fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti
nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale
territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L'accertamento suindicato puo' essere effettuato altresi' da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un ispettore
medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. In tutti i casi tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici
specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita'
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare
il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione
della patente di guida
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non
anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di
guida.
La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente
dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali
del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non
possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere
ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t,
macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della. M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio facci
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della
guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un
medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi
decide, sentita la commissione medica
centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime
il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere
su particolari aspetti dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche
in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione
della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di
decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4,
lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici
appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un
medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del
citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo
della Direzione generale della M.C.T.C. Puo' intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le
patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di
cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e
psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della
sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire
alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e
minorati fisici.".