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Testo in vigore
dal: 11-8-2007
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3 e
4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006,
recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro
senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare,
l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'istituzione del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Visti i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, inseriti dall'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, con i quali sono stati trasferiti al
CNIPA compiti, funzioni e attivita' del Centro tecnico di cui all'articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' le relative risorse
finanziarie e strumentali e le risorse umane comunque in servizio;
Visto, in particolare, il comma 6-quinquies del citato articolo 10, che
dispone che al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del
CNIPA si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, come
modificato dall'articolo 176, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, per il quale il CNIPA propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra l'altro, l'adozione del regolamento concernente la gestione
delle spese nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 39/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
recante il regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti
pubblici;
Visto l'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo
2005, n. 43, che ha inserito il CNIPA tra gli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la proposta del CNIPA dell'11 maggio 2007 dello schema di regolamento di
gestione delle spese del CNIPA, che ha recepito alcune osservazioni di
modifica, proposte dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 17
aprile 2007 ed approvate dall'Adunanza generale del CNIPA del 10 maggio 2007;
Considerata l'esigenza di adottare un nuovo regolamento sulla gestione delle
spese del CNIPA;
Vista la proposta del CNIPA, formulata dopo aver acquisito il parere del
Collegio dei revisori dei conti del CNIPA e dopo aver esperito la procedura di
consultazione delle Organizzazioni sindacali interne;
Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
27 marzo 2006, all'ulteriore corso del testo in esame con le modifiche
indicate, qui interamente recepite;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio
2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente
regolamento si intendono per:
- "Decreto legislativo": il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
- "Centro nazionale": il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione come istituzione nel suo complesso;
- "Collegio": il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo;
- "Legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato":
rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato", ed il Regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.).
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.): Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera mm), rubricato
Pubblico impiego: della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, 31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario recante 'Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale' Art.
2 (Pubblico impiego).
- 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti
legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo
della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione;
a tal fine e' autorizzato a: a-m (omissis);
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle
amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi
informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia
di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei
relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia;
procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito
organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli
investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, recante Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42: 1. E' istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi da 6-ter a 6-sexies del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario: 6-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2004 sono
trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro
tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro
medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali,
nonche' quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1
dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato in
complessive 190 unita'. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed
economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies.
Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997,
n. 522.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 39 del 1993: Art. 5.
- 1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere,
nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.
2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta
con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati,
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
recante 'Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, recante 'Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per
i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli
adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti' convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31
marzo 2005, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n.
24: Art. 5 (Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni).
- 1. (Omissis). 1-bis. All'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ",
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: 'Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
Note all'art.
1:
- Per il decreto legislativo n. 39 del 1993, si veda nelle note alle premesse.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
Art. 2
Principi
generali
1. L'esercizio
finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi si provvede
mediante apertura di due distinte contabilita' speciali presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Capo II
Programmazione
operativa e finanziaria
Art. 3
Bilancio di
previsione
1. Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Collegio approva il bilancio di previsione per
l'anno successivo, predisposto dal direttore generale.
2. Al bilancio di previsione sono allegati due documenti concernenti l'uno i
programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere e i criteri di massima da
seguire nella gestione, e l'altro le risorse destinate alle missioni del
Centro.
3. La formulazione degli obiettivi e' supportata dai dati forniti dal sistema
di contabilita' analitica dei costi, che ricollega le tipologie delle risorse
utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti in
relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati.
4. Il bilancio di previsione costituisce limite agli impegni di spesa
nell'ambito delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Collegio, su proposta del
direttore generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la
documentazione va trasmessa, salvo urgenza, quindici giorni prima della
riunione del Collegio fissata per la deliberazione.
6. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione,
comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le variazioni
di bilancio si applica la stessa procedura.
Art. 4
Struttura del
bilancio di previsione
1. Il bilancio
di previsione espone, in un quadro generale riassuntivo, le entrate per il
funzionamento e per i progetti innovativi e le spese per il funzionamento e
per i progetti innovativi.
Art. 5
Assegnazione
delle risorse
1. Le risorse
sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, al direttore
generale che, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, puo'
delegare i dirigenti in conformita' con gli obiettivi fissati nei documenti
allegati al bilancio di previsione, di cui all'articolo 3, comma 2, e con la
suddivisione in unita' previsionali di base.
Art. 6
Iscrizione
delle entrate e delle spese
1. Le entrate e
le spese sono iscritte nel loro integrale importo. Sono vietate compensazioni.
Art. 7
Le entrate
1.
Costituiscono entrate:
a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
b) restituzioni, rimborsi, recuperi e proventi vari che affluiscono su
apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale della Banca
d'Italia, intestato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, il cui saldo va versato sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 3;
c) avanzo presunto dell'esercizio precedente;
d) entrate per partite di giro.
2. Le entrate sono iscritte in appositi capitoli relativi rispettivamente al
funzionamento e ai progetti.
3. Tutte le entrate formano un'unica unita' previsionale assegnata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa.
Art. 8
Le spese
1. Le spese
sono classificate in:
a) spese correnti;
b) spese in conto capitale;
c) spese per partite di giro.
2. Le spese sono ripartite nelle Sezioni spese di funzionamento e spese per i
progetti innovativi di cui all'articolo 4 e all'interno delle stesse in
capitoli, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.
3. Le spese per i progetti innovativi sono considerate spese in conto
capitale.
4. Le spese di funzionamento e le spese per i progetti innovativi
costituiscono distinte unita' previsionali di base, affidate alla gestione
dell'unico centro di responsabilita' amministrativa.
Art. 9
Elenco delle
spese di funzionamento
1.
Costituiscono spese di funzionamento, qualora non esplicitamente attribuite a
specifici progetti innovativi in considerazione della diretta pertinenza della
spesa alla realizzazione del progetto, le seguenti:
a) le indennita' spettanti al presidente e ai membri del Collegio, nonche' al
direttore generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo;
b) i compensi ai componenti dei Collegio dei revisori dei conti;
c) gli stipendi e gli altri assegni fissi spettanti al personale in servizio
presso il Centro nazionale;
d) i compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la
produttivita';
e) i compensi ai consulenti e alle societa' di consulenza, nonche' quelli
concernenti convenzioni di ricerca e collaborazioni con studiosi ed esperti,
istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed
elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;
f) le indennita' e i rimborsi-spese per missioni svolte nel territorio
nazionale ed all'estero;
g) le spese postali, telegrafiche e telefoniche e le altre inerenti al
servizio di corrispondenza;
h) le spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi
impianti, nonche' per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di
autoveicoli, carburante e lubrificanti;
i) le spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili e arredi, per
l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine da scrivere e da
calcolo, di apparecchi televisivi, di registrazione del suono e delle
immagini, di fotoriproduzione, di apparati di elaborazione elettronica e
relativi programmi;
j) le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;
k) spese per la comunicazione istituzionale, ivi comprese quelle relative a
incontri di studio, convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni e
partecipazione o organizzazione di eventi;
l) le spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
m) le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
n) le spese per interventi assistenziali nei confronti del personale;
o) ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli uffici dei Centro
nazionale, incluse quelle finalizzate a soddisfare le esigenze dei Centro di
intrattenere pubbliche relazioni con altri soggetti nell'ambito dei propri
fini istituzionali, tra cui, in particolare le seguenti:
1) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a
personalita' italiane e straniere o a membri di delegazioni straniere in
visita al Centro nazionale, oppure in occasione di visite all'estero compiute
da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Centro nazionale;
2) omaggi floreali, necrologi in occasione della morte di personalita'
rilevanti in campo informatico o di componenti degli organi collegiali del
Centro nazionale;
3) consumazioni, sulla base dei criteri e delle istruzioni impartite dal
Collegio, in occasione di incontri di lavoro con personalita' estranee al
Centro nazionale o in occasione di visite presso il Centro nazionale di
rappresentanze ufficiali italiane e straniere.
Art. 10
Fondo di
riserva per le spese impreviste di funzionamento
1. Nel bilancio
di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese
impreviste di funzionamento. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il
cinque per cento del totale delle spese correnti.
2. Il fondo di riserva e' destinato, nel corso dell'esercizio finanziario,
all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonche' allo
stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.
3. Con delibera del Collegio puo' essere destinato al fondo di riserva
l'eventuale avanzo di esercizio ai sensi dei successivo articolo 12.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera motivata del
Collegio. 5. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.
Art. 11
Bilancio
pluriennale
1. Il bilancio
pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato in
termini di competenza, si riferisce ad un triennio e viene aggiornato
annualmente.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 12
Avanzo di
esercizio
1. La somma
algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori
accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.
2. L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di rendiconto finanziario.
3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal successivo articolo 14,
dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte,
dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate
relative al funzionamento.
4. Qualora il predetto avanzo superi del dieci per cento l'importo dello
stanziamento autorizzato annualmente per il funzionamento, il Collegio
delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di
cui al successivo articolo 15, possono essere destinate, con deliberazione del
Collegio, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio
finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13
Residui
1.
Costituiscono residui rispettivamente attivi e passivi, le entrate accertate e
non riscosse e le spese impegnate e non pagate nell'esercizio concluso. 2.
Annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la struttura competente per il
funzionamento accerta le somme da conservarsi nei conti dei residui attivi e
passivi, distintamente per esercizio di provenienza, e per capitolo.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' trasferita
ai corrispondenti capitoli e progetti dell'esercizio successivo, separatamente
dalla relativa competenza.
Art. 14
Riaccertamento
dei residui e inesigibilita' dei crediti
1. E' compilata
annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e
passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza, da allegare al rendiconto
generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei
conti.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che
siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che
il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti
devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Collegio,
sentito il Collegio dei revisori dei conti. Dette variazioni trovano specifica
evidenza e riscontro nel conto economico.
Art. 15
Stanziamenti
per specifiche finalita'
1. Le somme non
impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi
e progetti, o per specifiche finalita' previste per legge, confluiscono
nell'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12, con specifica evidenziazione
e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla
realizzazione dello stesso.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 puo' avvenire in sede di
predisposizione dei bilancio annuale di previsione, ovvero in corso di
esercizio con apposita variazione di bilancio.
Art. 16
Rendiconto
consuntivo
1. Il Collegio
approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo su proposta
del direttore generale.
2. A tale fine, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente
comma, la struttura competente per il funzionamento predispone il rendiconto
distinto per competenza e per residui, delle entrate accertate e di quelle
incassate e il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate.
3. Il rendiconto consuntivo e' strutturato in quattro sezioni dedicate
rispettivamente alle entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi
e alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.
4. Il rendiconto consuntivo e' inviato al Collegio dei revisori dei conti,
unitamente ai rapporti predisposti dalla struttura competente per il controllo
di gestione e dalla struttura per la valutazione ed il controllo strategico,
almeno quindici giorni prima della riunione dedicata alla sua approvazione.
5. Nel conto sono rappresentate:
a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio
finanziario e le previsioni definitive;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da
riscuotere;
c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
d) l'avanzo di esercizio;
e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.
6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di
variazione di bilancio, nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la
nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati
dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze
operative del Centro nazionale. I predetti documenti costituiscono parti
integranti del rendiconto consuntivo.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto approvato viene
trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'articolo 5 comma
2 del decreto legislativo, accompagnato da una relazione illustrativa del
presidente, alla quale viene allegata la relazione del Collegio dei revisori,
il rendiconto e', altresi', trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri
o, se nominato, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
8. La relazione illustrativa contiene valutazioni in ordine alla regolarita',
efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, agli obiettivi
perseguiti, ai risultati raggiunti ed agli eventuali scostamenti, anche con
riferimento ai costi sostenuti ed ai benefici previsti in relazione ai
progetti realizzati o in corso di realizzazione.
Capo III
I procedimenti
contabili
Art. 17
Deliberazioni
delle spese
1. Le
deliberazioni che comportano spese vengono assunte dal Collegio, dal
presidente e dal direttore generale nei limiti delle rispettive attribuzioni,
nonche' dai dirigenti nei limiti delle deleghe loro assegnate.
Art. 18
Il
procedimento di spesa
1. Sono fasi
del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione di
pagamento, il pagamento.
Art. 19
Impegno di
spesa
1. Sono
impegnate sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a
creditori determinati in base a disposizioni di legge o regolamento, in base a
contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
2. Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti
programmati.
3. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno
eccezione quelli relativi a:
a) spese per i progetti e spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi,
per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni ed i cui relativi pagamenti
devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la
continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
c) spese per affitti ed altre spese continuative e periodiche, per le quali
l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi, purche' cio' non sia contrario a
norme di legge o regolamento e quando ne sia riconosciuta la necessita' o la
convenienza.
4. L'impegno di spesa da' luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con
imputazione ai capitoli di pertinenza.
5. In attuazione di deliberazioni programmatiche di spesa adottate dal
Collegio, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti
accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali
somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuova
diversa e specifica delibera del Collegio.
Art. 20
Liquidazione
1. Alla
liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a
comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta,
previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite e previa applicazione delle penali eventualmente applicate
anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.
2. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo
o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in
materia in quanto compatibili.
3. La documentazione posta a base della liquidazione e' allegata in originale
da emettersi con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti.
Art. 21
Ordinazione
1. Il pagamento
delle spese liquidate e' ordinato con mandato tratto sulle contabilita'
speciali da parte del presidente o del direttore generale, nonche', per le
spese non discrezionali e per quelle comunque non eccedenti 15.000,00 euro, da
parte del responsabile della struttura competente per il funzionamento.
2. Il mandato di pagamento e' tratto in favore del creditore o, nei casi
previsti dal presente regolamento, in favore dell'economo cassiere
sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione;
c) nominativo del creditore;
d) causale del pagamento;
e) somma da pagare in cifre e in lettere;
f) modalita' di estinzione del titolo;
g) data di emissione.
4. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di
sorta.
5. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia piu'
conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro.
6. Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale
dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini
di pagamento; sono, altresi', applicabili le norme dello stesso regolamento
concernenti il trasporto e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al
termine dell'esercizio di emissione.
Capo IV
Gestione
patrimoniale
Art. 22
Servizio di
cassa interno
1. Al servizio
di cassa interno e' preposto un economo-cassiere.
2. L'economo-cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno
finanziario, con deliberazione del direttore generale, di un fondo non
superiore ad euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa
presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si
provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese
per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese
postali, di vettura, per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche,
nonche' per piccoli acquisti di beni entro il valore definito dal direttore
generale.
3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di
viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non
sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti
sulla contabilita' speciale di pertinenza.
4. Nessun pagamento puo' essere effettuato con il fondo a disposizione senza
l'autorizzazione del responsabile della struttura competente del
funzionamento.
Art. 23
Economo
cassiere
1. L'incarico
di economo-cassiere e' conferito dal direttore generale sentito il
responsabile della struttura competente per il funzionamento, ad un dipendente
in servizio presso il Centro nazionale. L'incarico ha durata non superiore a
due anni ed e' rinnovabile.
2. L'economo-cassiere, posto alle dipendenze del responsabile della struttura
competente per il funzionamento, e' responsabile del numerario e di ogni altro
valore affidatogli. E' inoltre responsabile delle operazioni di cassa e deve
accertare la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento.
Art. 24
Scritture
contabili
1.
L'economo-cassiere tiene:
a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal
quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti
effettuati nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della
cassa;
b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.
2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono
essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non
siano di pertinenza degli uffici.
Art. 25
Situazione di
cassa
1.
L'economo-cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito
modulo e ne rimette copia al responsabile della struttura organizzativa
preposta all'amministrazione ed alla contabilita'.
Art. 26
Inventari e
manutenzione dei beni
1. Dei beni
acquistati o dati in uso al Centro nazionale sono redatti appositi inventari,
nei quali i beni stessi sono classificati in conformita' alle disposizioni
vigenti per le amministrazioni dello Stato.
2. L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario. Provvede
direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione
agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:
a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli
uffici;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
4. Per la dichiarazione di fuori uso e per l'eventuale cessione gratuita dei
beni dichiarati fuori uso si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Per la cessione a titolo oneroso o la
permuta si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
Note all'art.
26:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254
(Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante: 'Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello
Stato' (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.
Capo V
I controlli
Art. 27
Collegio dei
revisori
1. Il Collegio
dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Non sono soggette all'esame del Collegio
dei revisori le attivita' di regolazione tecnica e le attivita' consultive
svolte dal Centro nazionale ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo.
Nota all'art.
27:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e'
citato nelle premesse.
Art. 28
Controllo di
gestione
1. La struttura
competente per il controllo di gestione esercita le attivita' di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quelle espressamente
attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge. 2. Le
attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono realizzate con il supporto
metodologico della struttura competente per il controllo di gestione, che a
tale scopo provvede a realizzare e ad aggiornare costantemente un'apposita
banca dati.
Capo VI
Attivita'
negoziale
Sezione I
Disposizioni
generali
Art. 29
Deliberazione
di contrarre, sottoscrizione e approvazione del contratto
1. I contratti
per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del
precedente articolo 17.
2. I contratti stipulati dal direttore generale e dai dirigenti sono
approvati, rispettivamente, dal Collegio e dal direttore generale.
Sezione II
Scelta del
contraente
Art. 30
Commissioni
giudicatrici
1. La
valutazione delle offerte pervenute nelle procedure di aggiudicazione per
l'acquisizione di servizi, forniture e lavori di cui ai precedenti articoli,
con esclusione delle acquisizioni di cui all'articolo 22, comma 2, e'
effettuata da apposite commissioni giudicatrici, in base alle disposizioni che
seguono:
a) per importi da 5.000,00 fino a 30.000,00 euro, IVA esclusa, la valutazione
delle offerte e' effettuata da commissioni di tre membri scelti tra dirigenti
e funzionari del Centro dal responsabile della struttura competente per il
funzionamento;
b) per importi superiori a 30.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro, IVA
esclusa, la valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione
permanente, istituita dal Collegio e composta da dirigenti e funzionari
interni. I membri di tale commissione restano in carica per due anni e possono
essere rinnovati; c) per importi superiori ad euro 120.000,00, IVA esclusa, la
valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione appositamente
istituita con provvedimento del Collegio.
2. Nei casi di particolare complessita' tecnica puo' essere, altresi',
acquisito il parere di organi tecnici di altre amministrazioni dello Stato.
Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, si
prescinde dalla valutazione della commissione giudicatrice.
3. Nel caso in cui siano necessarie competenze non disponibili all'interno del
Centro, ovvero che sia comunque opportuno ricorrere ad esperti di particolare
competenza, possono essere chiamati ad integrare la Commissione permanente o
le Commissioni appositamente istituite, soggetti esterni ai quali e'
corrisposto un compenso determinato dal Collegio in rapporto alla durata e
alla rilevanza delle prestazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 34,
comma 3.
Sezione III
Conclusione dei
contratti
Art. 31
Forma dei
contratti
1. Salva
specifica disposizione di legge, i contratti sono, di regola, stipulati
mediante scrittura privata anche sottoscritta con firma digitale. Si puo'
procedere in forma di scambio di corrispondenza, anche in via telematica,
secondo l'uso del commercio. Le relative spese sono a carico della controparte
contraente.
2. I contratti hanno durata ed importo determinati ed i prezzi sono fissi ed
invariabili.
Sezione IV
Esecuzione dei
contratti
Art. 32
Anticipazioni
1. Oltre alle
anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in
ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni
eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore
dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per
l'esecuzione del contratto.
2. Il pagamento avviene nei termini stabiliti dal contratto ovvero dalle
leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare
dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di
contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato prima dell'inizio
della prestazione o durante l'espletamento della stessa, previe adeguate
garanzie e qualora risultino per il Centro nazionale condizioni piu'
favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati dopo l'esecuzione
delle prestazioni.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora l'ordine di pagare sia emesso
prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte del terzo, il
responsabile della spesa attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli
che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della
prestazione.
Nota all'art.
32:
- Si riporta il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249, recante 'Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali'.
Art. 33
Collaudi e
verifiche
1. Tutte le
forniture e i servizi sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite
dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potra' prevedere collaudi
parziali ed in corso d'opera.
2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, da personale
del Centro nazionale in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero,
in casi eccezionali di particolare complessita' tecnica, da esperti esterni
appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal
direttore generale del Centro nazionale, che determina anche i compensi da
attribuire ad eventuali membri esterni, in rapporto alla durata e alla
rilevanza delle prestazioni.
3. Nel caso in cui l'importo dei servizi o delle forniture non superi euro
100.000,00, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un
certificato di regolare esecuzione rilasciato direttamente dal responsabile
del servizio, ovvero da un funzionario tecnico all'uopo da questi incaricato e
vistato dal medesimo responsabile del servizio.
4. Fuori dai casi di cui al comma 5, le operazioni di collaudo devono
risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal collaudatore o, nel
caso di collaudo in forma collegiale, da ciascun membro e vistato dal
responsabile del servizio.
5. Per l'acquisizione di servizi e forniture di beni per i quali non sia
possibile procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri previsti nei
commi precedenti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovra'
procedere ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e
dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e
regolarita' e' redatta apposita attestazione.
Sezione V
Altre
disposizioni in materia contrattuale
Art. 34
Studi,
ricerche, consulenze e prestazioni professionali
1. Il Centro
nazionale, nel rispetto della legislazione vigente, puo' avvalersi di
personale esterno per l'effettuazione di compiti:
a) di studio e consulenza che richiedano specifiche competenze non
riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico o al momento
non disponibili;
b) di supporto strumentale all'attivita' di ricerca;
c) di partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 30, nei casi ivi
previsti;
d) per le attivita' di collaudo di cui all'articolo 33.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, possono essere affidati
incarichi di collaborazione o consulenza ad esperti o dipendenti pubblici, nei
limiti e nelle condizioni previste dalle rispettive norme di stato giuridico,
a persone giuridiche pubbliche e private, ditte, associazioni. Tali incarichi
possono avere durata massima di un anno, ovvero nel caso di collaborazioni
relative a progetti, durata fino a quella del progetto purche' non eccedente
tre anni.
3. I compensi sono stabiliti dal Collegio in rapporto alla durata e alla
rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti in un apposito
tariffario preventivamente approvato dal Collegio medesimo.
Capo VII
Spese in
economia
Art. 35
Ambito di
applicazione
1. Il ricorso
al sistema delle spese in economia e' consentito esclusivamente per le
tipologie di servizi e di forniture, indicate nei successivi articoli e per i
rispettivi limiti di spesa fissati dalle disposizioni che seguono.
2. Nessuna acquisizione di lavori, forniture o servizi puo' essere
artificiosamente frazionata.
Art. 36
Servizi e
forniture eseguibili in economia
1. In
applicazione dell'articolo 125, comma 9 e 10 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante codice degli appalti pubblici e dell'articolo 11, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, possono
essere acquisiti secondo la procedura in economia le forniture ed i servizi di
seguito elencati, nel limite di spesa di euro 200.000,00 IVA esclusa:
a) fornitura (acquisto, noleggio, etc.) e servizi di manutenzione, assistenza
e riparazione di mobili e arredi, attrezzature tecniche, prodotti hardware,
macchine da ufficio e simili;
b) servizi di manutenzione ordinaria dei locali in affitto;
c) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione;
d) servizi di vigilanza e reception;
e) servizi di manutenzione aree verdi e servizi di giardinaggio;
f) servizi di montaggio, smontaggio e trasporto di mobili e arredi, impianti,
macchinari, attrezzature e materiale d'ufficio;
g) servizi di trasporto, spedizione, recapito, magazzinaggio, imballaggio e
facchinaggio;
h) servizi e forniture occorrenti per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi
di lavoro, per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
i) servizi di assicurazione (per beni immobili, mobili registrati e mobili di
proprieta' del Centro nazionale o di cui il Centro nazionale risponde);
j) locazione a breve termine di immobili attrezzati per l'espletamento di
concorsi ed esami, per attivita' di formazione ed aggiornamento del personale,
per lo svolgimento di convegni, seminari, riunioni di gruppi di lavoro ed
altre manifestazioni di interesse istituzionale;
k) servizi e forniture connessi all'espletamento di concorsi ed esami, ad
attivita' di formazione ed aggiornamento del personale, all'organizzazione di
convegni, seminari, riunioni di gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di
interesse istituzionale;
l) servizi di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per
mezzo di tecnologia audiovisiva e simili;
m) servizi di rilegatura di libri, pubblicazioni ed altro materiale;
n) servizi di archiviazione, anche su supporto informatico, deposito e
custodia di documentazione del Centro nazionale;
o) servizi di traduzioni ed interpretariato;
p) servizi di manutenzione, riparazione e rimessaggio di autovetture di
servizio;
q) fornitura di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori per
autovetture di servizio;
r) noleggio di autoveicoli, anche con conducente;fornitura di cancelleria,
stampati, registri ed altro materiale d'ufficio in genere;
s) acquisto, noleggio e manutenzione di prodotti software;
t) provvista di accessori e materiale di consumo relativi al sistema
informatico;
u) servizi informatici di consulenza e assistenza, ivi compresi servizi di
progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e successiva manutenzione
di sistemi informatici;
v) abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili, agenzie
di informazioni ed acquisto di libri ed altro materiale didattico ed
informativo, nonche' relative spese di ordinaria rilegatura;
w) spese per l'acquisizione di beni e servizi, nel caso di contratti scaduti,
nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
x) spese necessarie ai servizi di economato.
Note all'art.
36:
- Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 125 e il testo dell'art 28
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 9. Le forniture e i servizi in
economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e per importi
inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, comma
1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto
dall'art. 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione
all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in
economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto
medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale. Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza
comunitaria). (Articoli 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18;
regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005).
- 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero
della difesa dall'art. 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria
il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e' pari o
superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da
quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da
stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia
stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8
dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento
CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di
lavori pubblici.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante 'Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248: Art. 11 (Disposizioni di coordinamento).
- 1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a
seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si
intendono riferiti al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe
disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilita' di Stato
richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per
le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami
alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni
relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'art. 1, il limite di importo
non puo' eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla
normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto
dall'art. 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite
nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei
principi generali di contabilita' pubblica desumibili dal presente
regolamento.
Art. 37
Casi
particolari
1. Il ricorso
al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui al precedente
articolo 36, e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia
ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine
previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso,
qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto
principale del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene
e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 38
Norme
procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia
1. La
determinazione di acquisire beni o servizi in economia e' assunta dall'organo
competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione
dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei
motivi di opportunita' che lo giustificano nel caso concreto.
2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la
struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da
invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza.
L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro
20.000,00 IVA esclusa, e' sufficiente l'interpello di tre imprese. Non e'
necessaria la richiesta di pluralita' di preventivi, nel caso di nota
specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa e' motivata da
impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte
dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa,
autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento.
4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi:
a) oggetto della prestazione;
b) modalita' di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello
stesso;
c) eventuali garanzie;
d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato;
e) qualita' e le modalita' di esecuzione;
f) termine di esecuzione della prestazione;
g) penalita' previste;
h) modalita' di pagamento;
i) criterio in base al quale sara' effettuata la scelta del contraente: la
scelta e' effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo piu' basso;
puo' farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
se le peculiarita' del bene o del servizio da acquisire l'impongano;
in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di
importanza, in base ai quali avverra' la valutazione del preventivo;
j) termine e modalita' per la presentazione del preventivo;
k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di
assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle
vigenti disposizioni;
l) indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento,
nonche' il nominativo del responsabile;
m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificita'
dell'acquisizione.
5. La richiesta di preventivo, di norma, e' inviata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata.
6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di
invito ed essere inviato in busta chiusa;
nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli
euro 20.000,00 IVA esclusa, e' consentito l'invio del preventivo anche a mezzo
fax oppure via e-mail.
7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potra' procedere
all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o
conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese.
8. All'esame dei preventivi pervenuti si provvede secondo le modalita'
previste dall'articolo 30 del presente regolamento, nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta piu' vantaggiosa.
9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di
invito.
10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi e' redatto apposito
verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del
contraente. 11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a
seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per
la deliberazione di spesa.
12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o
dall'esecuzione salvo necessita' motivata di un termine piu' ampio, sono
soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui
consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni dei
presente regolamento.
Art. 39
Ordine della
spesa in economia
1. L'ordine
delle forniture e dei servizi in economia e' effettuato mediante lettera o
altro atto del Centro nazionale e deve essere accettato per iscritto
dall'impresa.
Art. 40
Rinvio
1. Per quanto
non espressamente indicato dalle precedenti norme in materia di acquisizione
in economia di beni e servizi, si rimanda per quanto applicabile alla
normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384 nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del codice di
cui al presente articolo.
2. Per quanto non espressamente indicato in materia di esecuzione in economia
di lavori, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore
ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai decreti
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n.
34, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni, del citato codice dei
contratti pubblici.
Note all'art.
40:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e'
richiamato nella nota all'art. 36.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro
in materia di lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.
- Si riporta il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, recante 'Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni' e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario.
Capo VIII
Disposizioni
conclusive
Art. 41
Norma finale
1. Per quanto
non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle
norme della legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato, al
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il
regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici, nonche'
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in quanto compatibili.
Note all'art.
41:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e'
richiamato nella nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' richiamato nella nota
all'art. 36.
Art. 42
Abrogazioni
1. E' abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1°
giugno 2007
Il Ministro
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007 Ministeri istituzionali,
registro n. 8, foglio n. 236
Nota all'art.
42:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769
(Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1995, n. 78.
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