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Gli uffici della
Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno hanno
segnalato al Governo dei casi nei quali alcune stazioni appaltanti
italiane, nel redigere i bandi di gara per forniture di apparecchiature
informatiche, hanno indicato specifiche tecniche in violazione della
normativa comunitaria applicabile in materia. In particolare e' stato
constatato che in un numero considerevole di gare d'appalto, le specifiche
tecniche dei microprocessori richiesti come componenti delle
apparecchiature informatiche da acquistare sono state definite facendo
riferimento diretto ad un marchio o ad un prodotto ad esso riconducibile.
Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi
avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire controversie
giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, si
indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno
attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla
luce dei principi e delle norme di diritto comunitario contenute nel
trattato CE. In particolare, l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n.
358 del 1992, dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che «salvo che
non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione
nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti
di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un
particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere
determinati fornitori o prodotti.
E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o
l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale
indicazione, purche' accompagnata dalla menzione "o
equivalente", e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni
aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del
contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da
parte di tutti gli interessati».
La menzione di un marchio determinato, infatti, pur se accompagnata dalla
citazione «equivalente», appare comunque suscettibile di favorire i
fornitori che si propongono di utilizzare prodotti del marchio indicato,
nella misura in cui pone a carico di coloro che utilizzano prodotti
analoghi l'onere di dimostrare l'equivalenza. Tale disposizione e' stata
introdotta nell'ordinamento italiano proprio per garantirne la piena
coerenza ed il rispetto di quanto sancito dal trattato CE all'art. 28, in
base al quale «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni
quantitative all'importazione nonche' qualsiasi misura di' effetto
equivalente». Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale
disposizione mira ad eliminare qualsiasi ostacolo, diretto o
indiretto,attuale o potenziale, alle correnti di scambi del commercio
intracomunitario. (Commissione c. Repubblica italiana in causa C. 14/00;
Commissione c. Paesi Bassi in causa C-359/93). La libera circolazione
delle merci all'interno del mercato unico europeo, con divieto di
qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto
equivalente nel commercio tra Stati membri, sancita dal trattato CE,
rappresenta un principio di carattere generale che, per sua natura, trova
indistinta applicazione in materia di appalti pubblici di fornitura sia di
importo superiore alla soglia comunitaria sia di importo inferiore alla
soglia medesima. Nel richiamare la circolare del 29 aprile 2004 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie
e le circolari del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione n. 44 del 5 ottobre 2004 e n. 45 del 27 dicembre 2004 si
ribadisce e si conferma che tutti gli atti di gara per l'aggiudicazione di
appalti pubblici, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche
tecniche» del bene oggetto di fornitura, dovranno contenere previsioni
coerenti con i suddetti principi. Il rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario impone che tutte le amministrazioni
interessate si conformino con effetto immediato alle ricordate
prescrizioni in sede di redazione dei nuovi bandi di gara e dell'allegata
documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di fornitura di
apparecchiature informatiche. Si ricorda che la Commissione europea e'
gia' piu' volte intervenuta nei confronti del Governo italiano
sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni
appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per
l'aggiudicazione di appalti di forniture hanno pubblicato avvisi di gara
in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 28 del trattato CE.
Poiche' la reiterazione da parte delle stazioni appaltanti dei descritti
comportamenti, gia' censurati come illegittimi per violazione delle regole
comunitarie sopra enunciate, potrebbe comportare condanne dello Stato
italiano, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE, con conseguente
applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione europea, si rende
necessario sottolineare che, fermo restando il potere-dovere dello Stato
di porre rimedio alla violazione comunitaria, come dispone la legge 5
giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), tali
ipotesi non rimarrebbero prive di conseguenza per i pubblici funzionari
che vi hanno dato causa, a carico dei quali si dovrebbero adottare i
provvedimenti previsti in tema di responsabilita' amministrativa per danno
all'erario. Tutte le stazioni appaltanti sono quindi tenute ad attenersi
scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza
nell'intero territorio nazionale. Roma, 12 ottobre 2005
Il Ministro
per le politiche comunitarie
La Malfa
Registrato
alla Corte dei conti il 21 novembre 2005 Ministeri istituzionali -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 91
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