La
legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art. 21, ha apportato
talune modifiche al titolo VI, "uso delle attrezzature munite di
videoterminali", del decreto legislativo n. 626/1994 (recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):
in particolare:
la lettera c), dell'art. 51, che definiva "lavoratore: il lavoratore che
utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed
abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa" è
stata così sostituita:
"lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54";
i commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria per i suddetti
lavoratori che stabilivano:
"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il quarantacinquesimo di età sono sottoposti a visita di
controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.", sono stati così sostituiti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1
e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale
negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di
cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.".
L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:
"1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il
1o gennaio 1997", è stato così sostituito:
"1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lettera
c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
Le innovazioni introdotte sono di immediata applicazione, per cui è opportuno
fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta attuazione, affinchè i
comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano
tempestivamente e coerentemente ridefiniti.
La prima indicazione riguarda l'aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi, attraverso il quale vengono individuate adeguate misure di prevenzione e
protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.
I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti che rientrano
nell'applicazione della normativa, e quindi dell'effettivo raggiungimento o
superamento dei limite settimanale, sostituito a quello giornaliero, in
collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture, tenendo conto
della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo
svolgimento, in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni
amministrazione.
I datori di lavoro a seguito quindi di una riconsiderazione del numero dei
destinatari della sorveglianza sanitaria, tenuto conto della nuova definizione
di lavoratore, con l'apporto collaborativo del servizio di prevenzione e
protezione e del medico competente, stabiliranno una adeguata programmazione ed
attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.
È necessario altresì, ai sensi dell'art. 56, del decreto legislativo n.
626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e
formazione dei soggetti sopra indicati La nuova formulazione dell'art. 58 del
decreto legislativo in argomento, inoltre, impone che le postazioni di lavoro
dotate di attrezzature munite di videoterminali debbano essere conformi alle
prescrizioni minime indicate nell'allegato VII. Conseguentemente sarà adottata
una programmazione degli interventi individuando le priorità, in considerazione
dell'organizzazione del lavoro.
È opportuno altresì rammentare in questa sede che con il decreto
interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244,
del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto
legislativo n. 626/1994 sono state individuate `linee guida d'uso dei
videoterminali', cui tutti gli interessati devono far riferimento per il
corretto utilizzo degli stessi.
La guida, come indicato in premessa, è finalizzata a fornire le indicazioni
fondamentali per lo svolgimento dell'attività al videoterminale al fine di
prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici,
dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati o
aggravati dall'uso dei videoterminali.
Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha già
provveduto ad emanare una circolare sull'argomento, pienamente operativa anche
per tutte le pubbliche amministrazioni (circolare n. 16/2001).