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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 dicembre 2010
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (10A15760)

(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2010)

  
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e della legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4%;

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino

Tabella I 
 
    Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una
somma, previste dal codice della strada devono intendersi  sostituiti
come segue 
    Ove era prevista la sanzione da  € 23  a  €  92  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94. 
    Ove era prevista la sanzione da € 37  a  €  150  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154. 
    Ove era prevista la sanzione da € 38  a  €  155  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159. 
    Ove era prevista la sanzione da  € 47  a  €  92  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94. 
    Ove era prevista la sanzione da € 70  a  €  285  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292. 
    Ove era prevista la sanzione da € 74  a  €  299  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306. 
    Ove era prevista la sanzione da € 77  a  €  305  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312. 
    Ove era prevista la sanzione da € 78  a  €  311  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318. 
    Ove era prevista la sanzione da € 92  a  €  187  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191. 
    Ove era prevista la sanzione da € 117 a  €  233  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239. 
    Ove era prevista la sanzione da € 143 a  €  570  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da €146 a € 584. 
    Ove era prevista la sanzione da € 144 a  €  576  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da €147 a € 590. 
    Ove era prevista la sanzione da € 148 a  €  594  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da €152 a € 608. 
    Ove era prevista la sanzione da € 150 a  €  599  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da €154 a € 613. 
    Ove era prevista la sanzione da € 155 a  €  624  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da €159 a € 639. 
    Ove era prevista la sanzione da  € 200  a  €400  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410. 
    Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075. 
    Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114. 
    Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207. 
    Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256. 
    Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672. 
    Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460. 
    Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534. 
    Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596. 
    Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220. 
    Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514. 
    Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345. 
    Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918. 
    Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921. 
    Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928. 
    Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955. 
    Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047. 
    Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068. 
    Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194. 
    Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395. 
    Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481  la  stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903. 
    Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546. 
    Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa  deve
intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061. 
    Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823. 
    Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a  €  15.000  la  stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.
Tabella II 
 
    Disposizioni previste dal codice della strada  che  sono  escluse
dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni: 
      Articolo 7, comma 13-bis; 
      Articolo 15, comma 3-bis; 
      Articolo 38, comma 13; 
      Articolo 77, comma 3-bis; 
      Articolo 80, comma 14, quinto periodo; 
      Articolo 94, comma 4-bis; 
      Articolo 94-bis; 
      Articolo 96, comma 2-bis; 
      Articolo 97, commi 5, 6 e 10; 
      Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies; 
      Articolo 120; 
      Articolo 128, comma 2; 
      Articolo 136, comma 6-bis; 
      Articolo 142, commi 9 e 9-bis; 
      Articolo 158,  commi  5  e  6,  limitatamente  alle  violazioni
commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote; 
      Articolo 174; 
      Articolo 178; 
      Articolo 182,  comma  10,  primo  periodo,  limitatamente  alle
violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo; 
      Articolo 186, comma 2, lettera a); 
      Articolo 186-bis; 
      Articolo 189, comma 9-bis. 
              

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