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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio
2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo
stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a
seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno
2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del
6 agosto 2009; Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a
porre in essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione
colpita dagli eventi sopra citati;
Considerata la necessita' di favorire l'immediato rientro delle persone
nelle abitazioni distrutte o danneggiate, nonche' la ripresa delle
attivita' produttive nel territorio interessato dalla esplosione e
dall'incendio in rassegna;
Vista la nota del 25 agosto 2009 del Presidente della regione Toscana,
Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si chiede la
sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari in favore degli abitanti, degli esercenti le attivita' di
impresa e professionali, nonche' dei soggetti occupati nelle attivita'
medesime, colpiti dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009;
Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre
2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza dichiarato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009;
Vista la nota del 12 ottobre 2009 del Presidente della regione Toscana,
Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si trasmette
l'elenco, fornito dal comune di Viareggio, degli aventi diritto alla
sospensione degli adempimenti tributari;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il 3 novembre 2009, tra
rappresentanti della regione Toscana, il Presidente della Provincia di
Lucca, il Sindaco della citta' di Viareggio e il Dipartimento della
protezione civile;
Viste le richieste della regione Toscana del 4 e 11 novembre 2009 e del
2 dicembre 2009; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 4 dicembre 2009;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 21 dicembre 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. All'art. 1, comma 2, lettera a)
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6
agosto 2009, e' aggiunto il seguente periodo: «nonche' al rimborso delle
spese straordinarie sostenute dall'Asl 12 della Versilia per gli
interventi sanitari ivi compresi i maggiori oneri per lavoro
straordinario del personale medico e infermieristico della UOC
emergenza, per attivita' di medicina legale, per farmaci, per
dispositivi medici, per gestione Centrale 118, per ricovero pazienti
presso rianimazioni e Centri ustioni di ospedali fuori il territorio
regionale;».
2. All'art. 1, comma 4, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e' aggiunto il
seguente periodo: «, tenuto conto della volonta' espressa dai residenti
alla data dell'incidente. La coerenza edilizia e' valutata dal
Commissario d'intesa con il comune sulla base delle determinazioni
adottate per la ridefinizione urbanistica dell'area;».
3. All'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e' aggiunto il seguente periodo: «In
alternativa al conferimento degli incarichi e negli stessi limiti di
durata e di numero, il Commissario puo' rimborsare le spese sostenute da
parte della regione e del comune di Viareggio per il reclutamento di
personale mediante contratti a tempo determinato finalizzato al
rafforzamento degli uffici regionali e comunali incaricati di
collaborare all'attivita' commissariale».
4. All'art. 1, comma 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo le seguenti parole: «comune di
Viareggio» e' aggiunto il seguente periodo: «a titolo gratuito all'atto
dell'erogazione del contributo per l'acquisto di unita' immobiliare
sostitutiva di quella distrutta o non ripristinabile».
5. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente
comma: «9. I contratti di surrogazione e cessione del credito, stipulati
tra il Commissario delegato o la Regione Toscana e i soggetti
beneficiari di contribuiti e/o rimborsi a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 7 della presente ordinanza, sono esenti da
imposte di bollo e registro. Limitatamente ai casi di delocalizzazione
degli immobili privati, i contratti di acquisto stipulati dai soggetti
interessati ed aventi ad oggetto nuovo immobile sostitutivo di quello
distrutto o non ripristinabile, sono esenti da imposte relative alla
quota di spettanza degli acquirenti.»
6. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, sono aggiunte infine le seguenti
parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191 comma 3».
Art. 2
1. In ragione del grave disagio socio
economico derivante dall'incidente ferroviario indicato in premessa, gli
adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico
dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro
collaborazione coordinata e continuativa, sono sospesi, dal 29 giugno
2009 al 1° luglio 2010, dovuti dai datori di lavoro privati, i
lavoratori autonomi-artigiani, commercianti, anche del settore agricolo
e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi
professionisti, associanti in partecipazione), che alla data dell'evento
esercitavano attivita' di impresa o professionale in immobili dichiarati
inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della
citta' di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal comune di
Viareggio.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i
termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione, nonche' i termini relativi ai procedimenti di riscossione
coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui
al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48
rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010.
4. Gli eventi del 29 giugno 2009 costituiscono causa di forza maggiore a
tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di
rinegoziazione dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti di qualsiasi
genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili
aziendali ovvero per l'acquisto/ristrutturazione di immobili, distrutti
o gravemente danneggiati. In ogni caso rimangono sospese fino al 31
luglio 2010 le rate in scadenza entro la predetta data. 5. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato
Art. 3
1. Nei confronti delle persone fisiche
residenti e dei soggetti esercenti attivita' di impresa o professionale
in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del
Sindaco della citta' di Viareggio del 3 luglio 2009, nonche' in favore
dei soggetti occupati nelle medesime attivita' di impresa, come
individuati dal comune di Viareggio, sono sospesi dal 29 giugno 2009 al
31 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli
adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta.
3. La ripresa della riscossione delle imposte non versate per effetto
della sospensione disposta ai sensi del comma 1 avviene, senza
l'applicazione di sanzioni ed interessi, in diciotto rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Le modalita' per
l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per
effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
quantificati in 400.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6
agosto 2009. 5. Il comune di Viareggio e' autorizzato ad esonerare i
soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre
2010
Art. 4
1. Al fine di consentire l'espletamento
dei lavori di bonifica necessari sull'area di sedime risultante dallo
smantellamento dei binari della stazione ferroviaria della citta' di
Viareggio, e' assegnata al Commissario delegato la somma di euro
1.500.000,00, iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sul
capitolo 1841 UPB 1.7.2 -Progr. 18.9.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico del fondo
istituito ai sensi dell'art. 33, comma 1-quater, del decreto-legge 31
dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in
deroga a quanto ivi previsto.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita' speciale del
Commissario delegato le risorse di cui al presente articolo. La presente
ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Milano, 22 dicembre 2009
Il Presidente: Berlusconi
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