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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle
attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del
modello
1. E' approvato il
modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere
utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006
pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi
che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'IVA
detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto-legge
15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti, anche
intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati
nell'art. 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1°
gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.
2. L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto
modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile
2007.
2. Rimborso in
misura forfetaria
1. In relazione
agli acquisti indicati nell'art. 1, la detrazione e' ammessa nella
misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate,
stabilite per settori di attivita', in base all'utilizzo medio
delle autovetture e degli autoveicoli:
a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura &ul;
35%;
b) altri settori di attivita' &ul; 40%;
2. L'importo effettivamente spettante a rimborso e' determinato
sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali
indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli importi
corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte
sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni
eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile.
3. L'istante, a fondamento dell'istanza di rimborso, deve
conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa
ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.
4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la
percentuale di detrazione e' confermata nella misura del 50% a
prescindere dal settore di attivita'.
3. Rimborso in base
a documentazione
1. I contribuenti
che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle
percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la
misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso
presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita
istanza ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15
novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre
2006, n. 278, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006,
n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2006.
2. L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura
dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale
inerenza, ricavabili dai seguenti atti: - documenti di
contabilita' aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del
veicolo in relazione all'esercizio dell'attivita' d'impresa; -
documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati
gli elementi idonei ad attestare che il veicolo e' stato
utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario
svolgimento dell'attivita'.
3. I documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono
essere allegati all'istanza di rimborso.
4. Nell'istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati
arricchimenti, devono, altresi', essere indicati l'ammontare
dell'IVA eventualmente gia' detratta in conformita' alla normativa
vigente al momento in cui e' sorto il diritto alla detrazione
nonche' i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della
determinazione delle somme effettivamente spettanti.
4. Variazione
dell'imposta relativa alla cessione di veicoli
1. Per le cessioni
dei veicoli per i quali la base imponibile e' stata assunta in
misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, i contribuenti
che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1 e 2 del
presente provvedimento, devono operare la variazione in aumento di
cui all'art. 26, primo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni
e di interessi, assumendo come base imponibile l'intero
corrispettivo pattuito.
5. Reperibilita' del
modello e autorizzazione alla stampa.
1. Il modello di
cui al presente provvedimento e' reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere
prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e
delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa
delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2. Lo stesso modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti
Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui
all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato
prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3. E' autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A. Motivazioni. La sentenza della
Corte di giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa
C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la
detrazione dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e
professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso
contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli,
nonche' in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia,
riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono
conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE). Si
rammenta che l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con
l'art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come
modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2
della legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una
percentuale ridotta in relazione agli acquisti di motocicli,
ciclomotori, autovetture. In particolare, detta percentuale e'
stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d'imposta dal
2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire dall'anno 2006, ad
eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a
combustione interna, per i quali la detrazione e' consentita nella
misura del 50% per tutti gli anni considerati. Le limitazioni
della detrazione non operano per agenti e rappresentanti di
commercio e per le imprese che commerciano autovetture e
motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali
possono detrarre integralmente l'imposta dei suddetti beni e
servizi afferenti alla loro attivita'. Con il presente
provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con
modificazioni dalla legge 278 del 2006, e' approvato lo specifico
modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere
utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso dell'IVA non
detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio
2003 al 13 settembre 2006.
Il modello consente di giungere alla complessiva determinazione
delle somme effettivamente spettanti, in quanto prevede
l'indicazione, tra l'altro, del numero dei documenti posti a
fondamento dell'istanza, dei dati riferiti agli altri tributi
rilevanti e della misura della detrazione IVA gia' operata.
Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 258 del 2006, al fine
di agevolare la determinazione dell'ammontare dell'imposta da
chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di
attivita', percentuali forfetarie di imposta detraibile,
individuate in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli
autoveicoli nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita'
stessa. L'ammontare effettivamente spettante a rimborso deve
essere determinato sottraendo dall'importo che si ottiene
applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA gia' operata
nonche' gli importi che evidenziano il risparmio d'imposta
correlato alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini
delle imposte sui redditi e dell'Irap (in relazione all'IVA
indetraibile). In conformita' ai principi generali in materia di
esercizio della detrazione, come desumibili dalla normativa
comunitaria e dall'ordinamento interno, ai contribuenti che
ritengano tali percentuali non rispondenti all'effettivo utilizzo
dell'autoveicolo nell'attivita' di impresa arte o professione, e'
riconosciuta la possibilita' di individuare analiticamente la
misura di detrazione spettante. In tal caso, anziche' utilizzare
il modello approvato con il presente atto, i contribuenti
interessati devono richiedere il rimborso della detrazione non
fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi dell'art. 21
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine di
due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in
vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258).
A quest'ultima istanza deve essere allegata la documentazione
amministrativo-contabile atta ad individuare la percorrenza e
l'utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo
svolgimento dell'attivita' esercitata. Il provvedimento, infine,
al punto 4, disciplina le variazioni d'imposta che devono essere
operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali,
essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla
detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base
imponibile. I contribuenti che presentano istanza di rimborso in
relazione alla detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad
effettuare variazioni in aumento della base imponibile,
assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della rivendita.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una
base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative
nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi
dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,
che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili ne' le
sanzioni ne' gli interessi.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma
1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto-legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre
2006, n. 278; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1,
comma 1, lettere c) e d), 26; Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, art. 21; Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30,
commi 4 e 5, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125,
lettera a), n. 2 della legge n. 266 del 2005; Legge 27 luglio
2000, n. 212.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio
2007
Il direttore
dell'Agenzia: Romano
Allegato A
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Vedere da pag. 7 a pag. 18 <----
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