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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra isegni ((
... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in
materia di guida senza patente
1. All'art. 116 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il
comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un
anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica". Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori).
- 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a
coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e
che non siano titolari di patente di guida;
coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente
sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il
diritto alla guida del ciclomotore;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta'
conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori,
previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui
all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A,
ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la
certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni
psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore,
eseguita dal medico di medicina generale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida;
i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori
sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di
una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce
il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida,
dei certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui
all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D;
altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della
categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonche' con
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove
ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di
linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il
rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui
al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente
di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta'
inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al
trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero
3), i titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare
autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in
servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di
scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalita' e
dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere
rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le
modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello
stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta,
alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla
data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli
importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per
la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che
sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato
ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono
stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e
dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri,
apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art. 208, comma
2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalita', i programmi dei corsi e delle relative
prove, sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis
e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un
anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
14. (Soppresso).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o
alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
16. (Abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e'
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del
veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a
dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
Art. 2
Disposizioni in
materia di limitazioni nella guida 1. All'art. 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per ((
il primo anno )) dal rilascio non e' consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si
applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona invalida sia
presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole:
"ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole:
"e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni,"
sono soppresse e le parole:
"da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto
di minori di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.". Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 170 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 117 (Limitazioni nella guida).
- 1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria
B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per
le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo
anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi
una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni
dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di
guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a
motore a due ruote).
- 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue
le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore. 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il
trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori
omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere
seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di
esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il
trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o
contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 70 a euro 285.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148
a euro 594.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente
minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e'
disposto per novanta giorni.".
Art. 3
Disposizioni
in materia di velocita' dei veicoli
1. All'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole:
"le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,"
sono inserite le seguenti:
"anche per il calcolo della
velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo
il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita'
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera
di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di
inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle
ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla
restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione
alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. ))
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito
dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e
9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma
3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il
limitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli
obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art.
179."; e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e'
la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi
allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole:
{Norma violata Punti --- ---
Art. 142, comma 8 2 comma 9 10} sono sostituite dalle seguenti:
{Norma violata Punti --- --- Art. 142, comma 8 5 commi 9 e 9-bis
10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo dell'art. 142, del citato decreto legislativo n. 285/1992,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 142 (Limiti di velocita).
- 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130
km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le
strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri
abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli
appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di
emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocita' fino a
150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive
del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo
quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi,
seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada
hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al
venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della
strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro
puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia
provveduto l'ente proprietario;
in caso di mancato adempimento, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere
direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti
categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori:
45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per
il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1,
quando viaggiano carichi:
50 km/h fuori dei centri abitati;
30 km/h
nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici:
40
km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15
km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli:
80 km/h fuori dei
centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1:
70
km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
f) autobus
e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t:
80
km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t:
70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6:
70 km/h fuori dei centri abitati;
80
km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno
carico:
40 km/h nei centri abitati;
60 km/h fuori dei centri
abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In
tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche
per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le
modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non
osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi
di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8.
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
9. Chiunque supera di
oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita'
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla
guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore
7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della
patente di guida. Il provvedimento e' annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226
del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro
88.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere
b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e
quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di
velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di
velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a
montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e'
la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo della
tabella allegata all'art. 126-bis del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dalla presente legge:
"Tabella
dei punteggi previsti all'art. 126-bis
---->
Vedere tabella a pag. 20 <----
---->
Vedere tabella a pag. 21 <----
Per le patenti
rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non
siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i
punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi
tre anni dal rilascio.".
Art. 3-bis
Modifiche
all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive
modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante
la sosta o la fermata del veicolo
(( 1. All'art. 157 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso;
dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400."; b) al comma 8 sono premesse le
seguenti parole:
"Fatto salvo quanto disposto dal comma
7-bis,". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo dell'art. 157, del citato decreto legislativo n. 285/1992 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 157 (Arresto, fermata e
sosta dei veicoli).
- 1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per
arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea
sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la
sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non
deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente
deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta
si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4,
in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non
esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono
essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata,
purche' rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di
veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle
zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta e'
permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha
avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata
della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E' fatto
divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi
assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli
altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il
motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di
mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel
veicolo stesso;
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 200 a euro 400.
8. Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di
cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.".
Art. 4
Disposizioni
in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"3.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a
euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata
all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole:
{Norma violata Punti --- ---
Art. 173, comma 3 5} sono sostituite dalle seguenti:
{Norma violata
Punti --- --- Art. 173, commi 3 e 3-bis 5}.
Riferimenti normativi:
-
Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto legislativo n.
285/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 173 (Uso
di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).
- 1. Il
titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante
la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia
di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei
Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle
autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito
l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il
conducente abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a
euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.".
- Per il testo della tabella allegata
all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285/1992, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 3.
Art. 5
Modifiche
agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di
stupefacenti.
1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2.
Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro
2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e
l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in
caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si
applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in
stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni
accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a
giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in
composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle
sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
b)
al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art.
187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo
che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro
10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000.
Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi
a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole:
"del comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei commi 2 e 2-bis";
e)
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.".
2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
1-bis. Se
il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle
sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter.
Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il
tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni
dell'art. 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito
il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se
ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in
stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono
disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci
giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e'
abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo
che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di
cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta
la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 186 e
187 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dal
presente decreto:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza
dell'alcool).
- 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in
stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a
un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e
l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in
caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si
applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in
stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni
accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a
giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in
composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle
sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine
di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale
di cui all'art. 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni
caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi
di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente
comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora
il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il
prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.". "Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti).
- 1. Chiunque guida in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida
e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di
complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art.
223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222
e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano
le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
2. Al fine di
acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui
al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si
trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi
1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati
dal comma 3;
essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcolemico previsto nell'art. 186.
5. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per
gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis. Qualora l'esito
degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente
disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale
possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito
degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci
giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla
base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel
termine e con le modalita' indicate dal regolamento.
7. (Abrogato).
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e'
soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza
con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'art. 119.".
Art. 6
Nuove norme
volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente
stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
1. All'art. 230,
comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole:
"e delle regole di comportamento
degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
", con
particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande
alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si
svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli
o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di
vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, (( devono
interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2
della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile
effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una
rilevazione del tasso alcolemico;
inoltre )) devono esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle
che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi
livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle
tabelle di cui al comma 2.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 230 (Educazione
stradale).
- 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani
in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e
della circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle
associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, di societa' sportive ciclistiche nonche' di
enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con
particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande
alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di
svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio
degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonche' di
personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e
private;
l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi
per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi.
Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti.".
Art. 6-bis
Fondo
contro l'incidentalita' notturna
(( 1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita'
notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli
articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la
sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo
di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto
dell'incidentalita' notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei
trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente
articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma
1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 141, del citato decreto
legislativo n. 285/1992, cosi' recita:
"Art. 141 (Velocita).
-
1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente
deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita'
limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o
ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente
visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresi', ridurre
la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti
pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul
percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando,
al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano
segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente
articolo e' tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e
da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al
comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
euro 22 a euro 88.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.".
- Per il testo
dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992 si vedano i riferimenti all'art. 3.
- Per il testo degli
articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo del comma
1036, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"1036. Al fine di consolidare ed
accrescere l'attivita' del Ministero dei trasporti per la
prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica
stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di
azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad
assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le
conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare i controlli
su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature
tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.".
Art. 6-ter
Destinazione delle
maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative pecuniarie
(( 1. Le
maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono
destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della
pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede
all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti
della definizione dei programmi e delle relative attivita' di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione
di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel
settore. ))
Art. 7
Norme di
coordinamento
1. Le disposizioni
del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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|
Testo in vigore dal:
4-8-2007
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre norme
modificative del Codice della strada, al fine di contenere il
crescente tasso di incidentalita' sulle strade, sia individuando
linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime
sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior
incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonche' ulteriori
norme preordinate alla stessa finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in
materia di guida senza patente
1. All'articolo 116
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida
e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal
presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio
si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le
violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.''.
Art. 2
Disposizioni in
materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente: "1. E' consentita la
guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle
condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni
comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ai titolari
di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal
rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli
adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo.",
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le
parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a fare data (( dal 1° luglio 2008 ))
dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(nota di Sicurezzaonline.it: la data del 1/7/2008 e' stata
introdotta dal D.L. 31/12/2007, n. 248)
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sui veicoli
di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni
quattro.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.".
Art. 3
Disposizioni in
materia di velocita' dei veicoli
1. All'articolo 142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le
seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di
percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti: "9. Chiunque supera
di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. 9-bis. Chiunque supera di oltre
60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Se le
violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h),
i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie
ivi previste sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il
limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei
veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o
alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso
un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato
articolo 179."; e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e'
la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8 | 5
commi 9 e 9-bis | 10}.
3. All'attuazione
delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4
Disposizioni in
materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3
dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "3.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a
euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3 | 5} sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.
Art. 5
Modifiche agli
articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di
stupefacenti
1. All'articolo 186
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e'
sostituito dai seguenti: "2. Chiunque guida in stato di
ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta
dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena
puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei
mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato.
E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'articolo 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro
10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000.
Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi
a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Chiunque guida in
stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a
euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena puo' essere
sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita'
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222
e 223. 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Qualora
l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2
abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il
ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente
ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende
l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta
la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.''.
Art. 6
Nuove norme volte a
promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in
caso di guida in stato di ebbrezza
1. All'articolo 230,
comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento
degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con
particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande
alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la
sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 7
Norme di
coordinamento
1. Le disposizioni
del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3
agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
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