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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge
6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto
legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma
dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in
attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessita' di recepire i rilievi formulati dalla
Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno
2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il
seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione del Ministero
Art. 1
Organizzazione centrale e decentrata
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato:
«Ministero»,
esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo
2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero,
per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a
livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello
dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro
Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per
il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale
ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture
stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c)
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'ambito degli
uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti,
nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella
A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle
politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed
uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla
realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi
decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e
trasporti, di seguito denominati:
«SIIT», ciascuno dei quali e'
articolato in due settori rispettivamente relativi all'area
infrastrutture e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per
l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del
Ministero.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di'
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma
4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi
del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti
e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli
uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per
la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali.».
- La legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, reca:
«Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.».
- Il decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, reca:
«Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto
generale dello Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106,
S.O. n. 112.».
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto
legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante:
«Modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003, n.
149.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, reca:
«Attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
luglio 2003, n. 170.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 177, reca:
«Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, S.O. n. 120.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320, reca:
«Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2001, n.
183. Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente:
«Art. 42 (Aree
funzionali).
- 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e
i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a)
programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti
elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere
pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in
materia di difesa, qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici;
costruzioni nelle zone sismiche;
integrazione modale fra
i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale, aree urbane;
c)
navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sui porti;
demanio
marittimo;
sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque
interne;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate
del sistema idroviario padano-veneto;
aviazione civile e trasporto
aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri.
d-bis) sicurezza e regolazione
tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti
le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti,
della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse
nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione
dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia
concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree
metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e
compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui
al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione dai contratti
di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
- Per il decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, vedi note alle
premesse.
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«10. I
dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali».
Art. 2
Conferenza
permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la Conferenza
permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito
denominata:
«Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di
coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o
comuni e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo
fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative
funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono
essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e
seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori
dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che
all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia
di gestione delle risorse umane e informatiche, nonche' al
coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza.
3. La
direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la
direzione per i sistemi informativi e statistici operano al
servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive
concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente.
I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della
gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per
gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e
del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Capo II
Attribuzioni dei Dipartimenti
Art. 3
Aree
funzionali
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio
delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree
funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12
giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:
a)
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare
riferimento all'articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al
sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
rapporti con gli
organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione
europea in materia di governo del territorio e politica urbana;
monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari;
profili
comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e
politiche del personale, bilancio, risorse strumentali;
gestione
del contenzioso del lavoro;
gestione dei beni mobili ed immobili e
della Cassa di previdenza assistenza;
edilizia e impianti per gli
immobili dell'Amministrazione decentrata;
gestione dei sistemi
informativi e statistici;
nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
attivita' per la salvaguardia di Venezia;
indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita'
dei SIIT per le materie di competenza;
b) Dipartimento per le
infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori
pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario;
rete nazionale stradale e autostradale;
edilizia residenziale;
edilizia demaniale;
realizzazione delle opere corrispondenti alle
reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e
valutazione dei relativi interventi;
attuazione delle politiche
abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle
citta' e delle aree metropolitane;
programmi di riqualificazione
urbana;
repressione dell'abusivismo;
regolazione dei lavori
pubblici;
rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali
in materia di appalti pubblici;
realizzazione di programmi
speciali;
grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e
verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
c)
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
- indirizzo, programmazione e regolazione in materia di
navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale;
infrastrutture portuali;
vigilanza sui porti;
demanio marittimo;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del
sistema idroviario padano-veneto;
sicurezza della navigazione;
aviazione civile e trasporto aereo;
rapporti con organismi
nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in
materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo;
indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per
le materie di competenza;
d) Dipartimento per i trasporti
terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di
trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada:
veicoli,
conducenti, autotrasporto persone e cose;
sistemi di trasporto a
impianti fissi;
rapporti con organismi nazionali ed internazionali
e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle
materie di competenza;
sicurezza e regolazione tecnica dei
trasporti;
indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita'
dei SIIT per le materie di competenza;
2. I Dipartimenti
costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3.
Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali
di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.
Note all'art. 3.
-
Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e' il seguente:
«Art. 3 (Gestione del bilancio).
- 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita'
previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai
dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che
l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei
servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione
delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai
fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei
conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa
e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti
dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle
entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti
possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta
del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro
competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita'
previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il tramite della
competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Per il testo dell'art. 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto, n. 400, vedi note
alle premesse
Capo III
Articolazione dei Dipartimenti
Art. 4
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
il personale ed i servizi generali
1. Il Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i
servizi generali e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per il
personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Direzione
generale per la programmazione e i programmi europei;
c) Direzione
generale per le politiche di sviluppo del territorio;
d) Direzione
generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi
informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2.
La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi
generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione
relativamente a variazioni ed assestamenti;
b) redazione delle
proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al
Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro,
reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento
funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di
lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione
funzionale e logistica degli uffici;
e) attivita' di
contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
f)
gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni,
economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni
immobili dell'Amministrazione centrale;
opere civili, impianti a
corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili
dell'Amministrazione decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo
all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e
sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di
previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la
programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione
del Piano generale dei trasporti e della logistica;
b)
programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c)
pianificazione pluriennale della viabilita';
d) programmazione di
interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di
progetto, sulla rete stradale e attivita' di supporto ai fini
dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade,
sulla rete autostradale;
e) promozione, nell'ambito delle intese
istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le
regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria
Interreg, Interreg II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti
relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati
all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del
regolamento FERS:
coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE,
CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attivita' correlate per le
materie di competenza del Dipartimento;
j) monitoraggio delle
iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle
materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari
per la mobilita' sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione
generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)
programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle citta';
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di
rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle
trasformazioni del territorio con riferimento alle reti
infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree
metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi
di interscambio;
e) individuazione di standars di sicurezza nelle
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
e in altre aree sensibili:
attuazione direttiva «Seveso II» -
decreto ministeriale 9 maggio 2001.
5. La Direzione generale per
le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto
disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle
reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali
e rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche,
idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento
tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e)
determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti
idriche;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle
concessioni di grande derivazione delle acque.
6. La Direzione
generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e
sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
b) gestione e
sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del
Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001,
ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' informatica per la pubblica
amministrazione;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli
archivi informatici e delle banche dati;
d) gestione della
sicurezza dei sistemi informatici;
e) coordinamento e sviluppo
integrato dei Portali del Ministero;
f) monitoraggio, controllo ed
elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita'
amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
7. L'ufficio
generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo
Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle
tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione
generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione
delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c)
relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di
comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo
Dipartimento.
Note all'art. 4.
-
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca:
«Attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75.
- La direttiva del Ministro
per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, reca:
«Linee
guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione».
Art. 5
Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici
1. Il Dipartimento per le
infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori
pubblici e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per le strade
e autostrade;
b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli
interventi speciali;
c) Direzione generale per l'edilizia
residenziale e le politiche urbane e abitative;
d) Direzione
generale per la regolazione dei lavori pubblici;
e) Ufficio
generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per le strade
e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) attivita' di supporto per l'esercizio
dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture
viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di
programma e piano di investimenti;
b) relazioni e accordi
internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
c)
regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
d)
archivio nazionale delle strade;
e) affidamento di concessioni di
costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse
nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la
Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed
attivita' di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa
sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative
tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e
funzionali delle strade ed autostrade;
classificazione e
declassificazione delle strade di competenza statale;
g)
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei
programmi operativi;
h) interventi sulla rete stradale di
interesse locale previsti da norme di legge.
3. La Direzione
generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a)
opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi
di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia
demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate,
le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
b) attivita'
tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali
di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei
criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative
norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.
4. La
Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche
urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) compiti di edilizia sovvenzionata ed
agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le
Forze armate e di polizia;
b) disciplina delle cooperative
edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d)
locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in
materia di accesso all'abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi
gia' di pertinenza del Segretariato generale CER.
h) attuazione
dei programmi di riqualificazione urbana:
recupero del patrimonio
edilizio e relative politiche di incentivazione, societa' di
trasformazione urbana, Prusst;
i) monitoraggio del fenomeno
dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai
comuni;
j) supporto agli enti locali e alle regioni nella
individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
k)
repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita'
delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
l) raccolta
delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai
manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo
su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese
istituzionali di programma.
5. La Direzione generale per la
regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e regolazione
delle procedure di appalto di lavori pubblici;
b) definizione
delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorita'
di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
d) supporto
all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
f)
gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e
della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
6.
L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al
capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle
tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione
generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione
delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c)
relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di
comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo
Dipartimento.
Art. 6
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo
1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed
aereo e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per la
navigazione e il trasporto marittimo e interno;
b) Direzione
generale per le infrastrutture della navigazione marittima;
c)
Direzione generale per la navigazione aerea;
d) Ufficio generale
del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la navigazione e il
trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina della navigazione
marittima;
b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne,
disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali, sinistri in acque marittime;
d) servizi di trasporto
sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como;
e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del
personale della navigazione marittima;
f) proprieta' navale e
regime amministrativo delle navi;
g) interventi a sostegno della
flotta e delle costruzioni navali;
h) disciplina della nautica da
diporto e per finalita' private;
i) vigilanza sugli enti di
settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;
j)
predisposizione della normativa tecnica di settore.
3. La
Direzione generale per le infrastrutture della navigazione
marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) infrastrutture portuali di rilievo
nazionale ed internazionale, nonche' interventi di edilizia per le
Capitanerie di porto;
b) vigilanza e regolazione delle attivita' e
servizi portuali e del lavoro nei porti;
c) tutela del demanio
marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza
regionale;
d) sistema idroviario padano-veneto; e) vigilanza sulle
Autorita' portuali e sugli altri enti di settore;
f)
predisposizione della normativa tecnica di settore.
4. La
Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di
competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando
le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:
a) indirizzo,
vigilanza e controllo in materia aeronautica;
b) promozione di
accordi comunitari ed internazionali;
c) programmazione ed
elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti
vigilati;
d) valutazione dei piani di investimento nel settore
aeroportuale;
e) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di
trasporto aereo.
5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge
funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a)
approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti
con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del
Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d)
attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati
dal Capo Dipartimento.
6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede
decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del
Corpo delle Capitanerie di porto.
Nota all'art. 6.
-
Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, reca:
«Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1997, n. 177.
Art. 7
Dipartimento per i trasporti terrestri
1. Il Dipartimento per i
trasporti terrestri e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per
la motorizzazione;
b) Direzione generale per l'autotrasporto di
persone e cose;
c) Direzione generale del trasporto ferroviario;
d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per
la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di
veicoli, dispositivi ed unita' tecnico indipendenti;
b) trasporto
merci pericolose su strada;
normativa e omologazione e
approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) sicurezza del
trasporto di merci pericolose;
d) parco circolante e conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti;
Centro elaborazione
dati motorizzazione;
f) normativa di settore nazionale ed
internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l'Unione
europea;
g) omologazione dei dispositivi di regolazione della
circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica
stradale;
h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale,
campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale
della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali
competenti ed informazioni sulla viabilita';
i) relazione al
Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) Centro di
documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza
stradale.
3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone
e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e
cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalita';
c) normativa di settore nazionale ed internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
d)
monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto
di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al
di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del
trasporto su strada;
f) regolamentazione dei servizi di trasporto
di persone e cose di competenza statale.
4. La Direzione generale
del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) coordinamento e
vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui
titolari di licenze di esercizio;
b) attivita' di vigilanza sui
progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e)
vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standards e
norme di sicurezza;
g) interoperabilita' ferroviaria.
5. La
Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c)
programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi;
d) coordinamento e monitoraggio sulle
funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e
gestione dei servizi locali non trasferiti;
e) programmi di
investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci.
6.
L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al
Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle
tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione
generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione
delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c)
relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di
comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo
Dipartimento.
Art. 8
Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ricerca e
soccorso in mare;
b) gestione operativa, a livello centrale, del
sistema di controllo del traffico marittimo;
c) esercizio delle
competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione
marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri
marittimi a navi da carico o da passeggeri;
d) rapporti con
organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici
della sicurezza della navigazione marittima;
e) coordinamento
delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi
delle capitanerie di porto;
f) impiego del personale delle
capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica
di settore;
h) vigilanza e controllo operativi in materia di
sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di
minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a
svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente
secondo le direttive dei Ministri competenti.
Capo IV
Organizzazione decentrata
Art. 9
Servizi
integrati infrastrutture e trasporti
1. Sono organi decentrati del
Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di
seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le
sedi a fianco di ciascuno segnate:
1) SIIT Piemonte - Valle
d'Aosta, con sede in Torino;
2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede
in Milano e sede coordinata in Genova;
3) SIIT Veneto -
Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e
sedi coordinate in Trento e in Trieste;
4) SIIT Emilia Romagna -
Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
5) SIIT
Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi
coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
7) SIIT Campania - Molise,
con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
8) SIIT Puglia
- Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
9)
SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in
Catanzaro.
2. I SIIT sono articolati in due settori organici di
attivita' rispettivamente denominati Settore infrastrutture e
Settore trasporti.
3. A ciascun Settore e' preposto un dirigente
di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e
Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e
coordinamento delle attivita'.
4. Il Direttore del Settore
infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e
Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del
Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di
Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le
residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio
idrico ed opere idrauliche.
5. Fermo restando quanto disposto dal
comma 2, al SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' preposto
un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato
Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e
controllo delle attivita' nell'ambito di detta struttura. In
particolare, il Direttore generale:
a) alloca le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei
programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed
efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico
interesse;
b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni
trasferimenti di personale all'interno del SIIT;
c) persegue gli
obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
d)
svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
e) promuove
e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le
regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni
sindacali.
Note
all'art. 9.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«3. Gli
incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal
comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non
superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6».
- Per il testo dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, vedi note all'art.
3.
Art. 10
Competenze
dei SIIT
1. Ferme restando le competenze in materia
infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto
speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT
assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei
compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In
particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le
funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i
connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione
di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio,
vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale,
navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad
impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento
del servizio di polizia stradale nonche' altre attivita'
tecnico-amministrative su base convenzionale.
2. Fatto salvo
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore
infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei
seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del
Ministero delle infrastrutture e trasporti;
b) attivita' di
vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal
Ministero;
c) attivita' di supporto, su base convenzionale nella
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di
competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento
autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi;
d)
compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443;
e) gestione e tutela del demanio
marittimo statale;
f) attivita' di competenza statale di supporto
alla repressione dell'abusivismo edilizio;
g) supporto alla
attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle
infrastrutture autostradali;
h) supporto alla attivita' di
vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;
i)
supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria;
j) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e
popolare;
k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e
gli enti locali;
l) supporto alla gestione del contenzioso nelle
materie di competenza;
m) espletamento del servizio di polizia
stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti
di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di
competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita'
in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi,
componenti ed unita' tecniche indipendenti;
b) attivita' in
materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c)
attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti,
certificati di abilitazione professionale, ecc.;
d) attivita' in
materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di
competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e
amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi;
f) attivita' in materia di navigazione interna di
competenza statale;
g) attivita' in materia di immatricolazioni
veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti
istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo
tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n)
consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a
pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento
autonomo nelle materie di competenza;
o) attivita' in materia di
autotrasporto;
p) attivita' di formazione, aggiornamento e
ricerca.
Note all'art. 10.
-
Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, vedi note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse.
- La legge 21
dicembre 2001, n. 443, reca:
«Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attivita' produttive. (Legge
Obiettivo)» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2001, n. 299, S.O. n. 279.
- Il testo dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
maggio 1992, n. 114 S.O. n. 74, e' il seguente:
«Art. 12
(Espletamento dei servizi di polizia stradale).
1. L'espletamento
dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei
carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi
e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi
gli accordi tra gli enti locali;
e) ai Corpi e ai servizi di
polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f)
ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione
secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal
personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta'
degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle
province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di
cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o
sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal
personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle
circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie
di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I
servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e
l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati
con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare
competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per
espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di
apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento».
Art. 11
Organizzazione
1. L'organizzazione dei SIIT e' ispirata al
criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo
conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento
al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche'
alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa
e', altresi', ispirata al generale principio dell'integrazione e
cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in
ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento
complessivo dell'istituto.
2. Con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed
alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun
SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura
amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.
3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT e' istituito il
Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il
Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto
ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto:
a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di
Presidente;
b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non
generale del Settore infrastrutture;
c) un Avvocato dello Stato
designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella
competenza territoriale del SIIT;
d) un rappresentante della
Ragioneria provinciale dello Stato;
e) un rappresentante del
Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante del
Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della
giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono
partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle
Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la
Sardegna il Comitato e' presieduto dal Direttore generale.
5. Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita'
uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche'
criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto
del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede,
altresi', la possibilita' di integrare la composizione del
Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in
ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale
interessato.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite
alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a
cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti
definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano
finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per
opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere
degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda
i 25 milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori
attribuiti alla competenza dei SIIT per maggiori oneri o per
esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i
50.000 euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di
contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere
di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del
procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e
pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe
superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per
l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli
organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali
per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del
Comitato;
g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore
infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere del
Comitato.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i
Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento
delle attivita' di competenza.
8. Dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile
delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale
non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del
Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.
9. E'
istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori
organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e
di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo
dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3.
Nota all'art. 11.
-
Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse.
Capo V
Dotazione organica e norme finali
Art. 12
Dotazione
organica
1. La dotazione organica del Ministero e' individuata
nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente
regolamento.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non
dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale,
proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o
accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla
costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei
ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita',
nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto
delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale
nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della
costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i
processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
Art. 13
Uffici di
diretta collaborazione
1. All'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Presso il Servizio, nell'ambito
della dotazione organica complessiva, e' istituito un Ufficio di
funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di
tredici unita', di cui una di qualifica dirigenziale di seconda
fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo,
dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.».
Nota all'art. 13.
-
Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 320 del 2001 come
modificato dal regolamento qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 4
(Servizio di controllo interno).
- 1. Il Servizio di controllo
interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti
attivita':
a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza
tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, raccoglie
e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate
e delle misure adottate e verifica l'effettiva attuazione delle
scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo
politico, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di
cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29
del 1993, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le
eventuali responsabilita' e suggerire eventuali correzioni;
b)
coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di
cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini
della definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio
nonche' dei parametri di valutazione della congruenza tra
risultati conseguiti ed obiettivi assegnati agli uffici
dirigenziali di livello generale;
c) fornisce elementi di
valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate
dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei
quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di
responsabilita' dirigenziale. Il procedimento di valutazione si
svolge con le forme di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286;
d) svolge, anche su richiesta del Ministro,
analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, su
flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli
interni dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative
finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni
organizzative e linee di attivita' dell'amministrazione.
2. (Comma
non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
3. Il
Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione
riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte di miglioramento della
funzionalita' dell'amministrazione.
4. Il Servizio opera il
collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema
informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria
attivita' con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio
costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai
fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del predetto
decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri
compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella
disponibilita' dell'amministrazione.
5. Presso il servizio,
nell'ambito della dotazione organica complessiva, e' istituito un
Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di
personale costituito complessivamente fino ad un massimo di
tredici unita', di cui una di qualifica dirigenziale di seconda
fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo,
dell'art. 5 ed il comma 4 del medesimo art. 5».
Art. 14
Verifica
dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni
l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
Nota
all'art. 14. - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. n. 300
del 1999 e' il seguente:
«5. Con le medesime modalita' di cui al
precedente comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale».
Art. 15
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;
b) il decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.
2. Nel
testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre
1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione:
«Ministero dei
trasporti e della navigazione» e' sostituita dalla seguente:
«Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» e la dizione:
«Ministro
dei trasporti e della navigazione» e' sostituita dalla seguente:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
Nota all'art. 15.
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n.
950, recante:
«Approvazione del nuovo statuto della Cassa di
previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei
trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 marzo 1986, n. 60.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. L'attuazione del presente
regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nell'ambito del Ministero operano gli
organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE in materia ferroviaria, e' istituito l'«Ufficio per la
regolazione dei servizi ferroviari». Per garantire assoluta
autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo,
giuridico e decisionale, l'Ufficio e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli
Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
5. L'Ufficio per la
regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati
nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con
particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei
mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attivita'
del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo
contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e'
preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un
dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti
funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art.
16.
-
Il testo dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. n.
285, e' il seguente:
«Art. 18 (Riordino degli organismi
collegiali).
- 1. Ai fini del contenimento della spesa e di
maggiore funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di
istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi
collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad
elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di
obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso
l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione
gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti
indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le
restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto
dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre
all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica
degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non
individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono
conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma
2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e'
fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
organismi collegiali».
- Il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante:
«Attuazione delle
direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio
2003, n. 170, e' il seguente:
«Art. 37 (Organismo di
regolazione).
- L'organismo di regolazione indicato all'art. 30
della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza
nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza
sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia
finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei
canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi
ai principi di cui al presente articolo.
2. L'organismo di
regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri
della Comunita' europea, scambiando informazioni sulle proprie
attivita', nonche' sui principi e le prassi decisionali adottati,
al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di
un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro
pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore
dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in
relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b)
procedura di assegnazione della capacita' di infrastruttura e
relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi
di cui all'art. 20;
d) livello o struttura dei canoni per
l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi
di cui all'art. 20;
e) rilascio del certificato di sicurezza;
f)
controllo del rispetto delle norme e degli standard di sicurezza.
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte
interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in
particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso
all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi
di cui all'art. 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura,
siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano
discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza
indebiti ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al
comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un
ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le
informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione
dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le parti cui
e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di
concessione di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni
di una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario modificare la
decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve
essere modificata secondo gli orientamenti precisati
dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni
dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale».
Art. 17
Entrata in
vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio
di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 44
Tabella A
(prevista
dall'art. 1, comma 3)
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Vedere tabella a pag. 14 <----
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