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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 agosto 2004
Adeguamento al progresso tecnico del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche».

(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29/9/2004)

   
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 75, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le modalita' relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e loro componenti ed entita' tecniche, nonche' gli articoli 107 comma 3, e 114, commi 3 e 5, che prevedono, rispettivamente per le macchine agricole e per le macchine operatrici, che con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) limitatamente per queste, siano stabilite le modalita' per il rilascio delle omologazioni delle predette macchine e loro componenti ed entita' tecniche;
Sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nella riunione del 18 marzo 2004 ai sensi dell'art. 107, comma 3, del codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002;
Vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli;
Considerata la necessita' di adeguare al progresso tecnico le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo comunitario, e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di semplificazione delle prassi amministrative in atto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 13 agosto 2004

Il Ministro: Lunardi

Allegato I/a

Allegato I/b

Allegato I/c

Allegato II

Allegato III/a

Allegato III/b

Allegato IV

Allegato V

pag. 53

Allegato VI

pag. 54

     

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