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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della
strada», e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 75, comma 3, che prevede che con
decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le modalita'
relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e
loro rimorchi e loro componenti ed entita' tecniche, nonche' gli
articoli 107 comma 3, e 114, commi 3 e 5, che prevedono,
rispettivamente per le macchine agricole e per le macchine
operatrici, che con decreto del Ministro dei trasporti, sentito
il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.)
limitatamente per queste, siano stabilite le modalita' per il
rilascio delle omologazioni delle predette macchine e loro
componenti ed entita' tecniche;
Sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.)
nella riunione del 18 marzo 2004 ai sensi dell'art. 107, comma
3, del codice della strada; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento
recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione
dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole,
delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua
al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24
luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva
2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
novembre 2001, e della rettifica, concernente le disposizioni
speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri
aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e
97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo
2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 giugno 2002, di recepimento della direttiva
2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23
luglio 2002;
Vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei
trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro
macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi,
componenti ed entita' tecniche di tali veicoli;
Considerata la necessita' di adeguare al progresso tecnico le
vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo
comunitario, e di razionalizzare le stesse nell'ambito del
processo di semplificazione delle prassi amministrative in atto
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Gli allegati
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, sono sostituiti dagli allegati al presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto
2004 Il
Ministro: Lunardi Allegato
I/a
Allegato
I/b
Allegato
I/c
Allegato
II
Allegato III/a
Allegato III/b
Allegato
IV
Allegato
V
pag.
53
Allegato
VI
pag.
54 |