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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della
direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza
per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per
via navigabile»;
Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di svolgimento
degli esami finalizzati al rilascio del certificato di
formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose a standard armonizzati comunitari,
al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei
trasporti, e di rimodulare il criterio di valutazione dei
candidati che intendano conseguire il predetto certificato;
Ritenuta pertanto la necessita' di definire le procedure e le
modalita' per lo svolgimento degli esami per il rinnovo del
certificato di formazione professionale, modificando
conseguentemente il citato decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 6 giugno 2000;
Decreta:
Art. 1
Modifiche
all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000 in materia di svolgimento dell'esame
1. Al sesto
periodo del punto 2, «Svolgimento dell'esame», dell'allegato 1
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
giugno 2000, le parole «a propria scelta» sono sostituite
dalle parole «a scelta della commissione esaminatrice».
2. Al secondo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia'
titolari di un certificato di formazione in corso di validita»,
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000:
a) la parola «soltanto» e' soppressa;
b) sono aggiunte le seguenti parole: «Il candidato deve inoltre
svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla
specializzazione di cui chiede l'integrazione. Il candidato che
sostiene l'esame per l'integrazione di piu' specializzazioni,
svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo
ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione
esaminatrice.».
3. Al terzo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia'
titolari di un certificato di formazione in corso di validita»,
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000, dopo le parole «deve effettuare»
sono inserite le parole «, a scelta della commissione
esaminatrice,».
4. Al quarto periodo del punto 4, «Esame di candidati gia'
titolari di un certificato di formazione in corso di validita»,
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000:
a) le parole «nelle seguenti tabelle» sono sostituite dalle
parole «nella seguente tabella»;
b) le tabelle «Senza lo "studio del caso"» e «Con
lo "studio del caso"» sono sostituite dalla seguente:
Prove da effettuare | Tempi parziali| Tempi cumulativi
1ª scheda aggiunta | 30'|
'studio del caso' | 150'= 2 h 30'|
+2ª scheda aggiunta | +30'| 3 h 30'
+3ª scheda aggiunta | +30'| 4 h
+4ª scheda aggiunta | +30'| 4 h + 30'
+5ª scheda aggiunta | +30'| 5 h
Art. 2
Modifiche
all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000 in materia di valutazione degli
elaborati
Al punto 3.3,
«Valutazione dello "studio del caso"», dell'allegato
1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
giugno 2000, la tabella, posta nel secondo periodo, e'
sostituita dalla seguente:
Tipo di elaborato |Votazione piena |Votazione minima
---------------------------------------------------------------------
Scheda di domande base (10 domande| |
r.l./20 domande s.m.) |30 |24 (ventiquattro)
---------------------------------------------------------------------
Schede modalita' o | |
specializzazione (5 domande | |
r.l./10 domande s.m.) |15 |12 (dodici)
---------------------------------------------------------------------
Studio del caso |10 |6 (sei)
Art. 3
Modifiche
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000 in materia di rinnovo del certificato
di formazione
1. Il comma 7
dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000 e' sostituito dal seguente: «7. Il
rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul
superamento di un esame limitato al solo questionario con le
stesse procedure previste per il primo rilascio».
Roma, 10 giugno
2004
Il Ministro:
Lunardi |