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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato
il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada» e successive
modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso
tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186
alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di
attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che
adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante
attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e
alla qualificazione professionale dei consulenti per la
sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via
navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad
eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva
2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva
2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni
concernenti la formazione professionale dei conducenti di
veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni
e semplificare le relative procedure; Decreta: Art.
1 Modifiche
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15
maggio 1997 1.
Nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15
maggio 1997, ogni riferimento alla «Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque
formulato ed ovunque ricorra, e' sostituito con «Direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre». 2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono
aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».
3. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «e' quello di cui
all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte
integrante» sono sostituite dalle parole «e' conforme a quanto
previsto negli allegati A e B del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni».
4. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 15 maggio 1997:
a) dopo le parole «esperienza nel settore», sono aggiunte le
parole «del trasporto»;
b) dopo le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero
da almeno tre anni se in possesso del certificato di formazione
professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle
merci pericolose, relativo alla modalita' stradale, ai sensi del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».
5. Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «della ex
carriera direttiva tecnica» sono soppresse.
6. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Il certificato di formazione professionale e'
consegnato, al termine dell'esame di idoneita', all'allievo che
ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo.
5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di
rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo
stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di
formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti
all'Unione europea.
5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul
territorio italiano o per la circolazione internazionale avente
alternativamente per origine o destinazione il territorio
italiano, sono accettati i certificati di formazione
professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo
internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea.
5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida
italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di
formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno
Stato appartenente all'Unione europea.
5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di
formazione professionale, conseguito presso uno Stato non
appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno,
convertirlo presso un ufficio periferico della direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre.».
7. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 15 maggio 1997, e' sostituito dal seguente:
«5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno
dei seguenti organismi legalmente costituiti:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i
tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti
ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della
formazione professionale o istituzioni da essi direttamente
delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo
svolgimento dell'attivita' di formazione nel campo del trasporto
di merci pericolose;
c) istituti di formazione o societa' di servizi, di diretta
emanazione o partecipazione di associazioni di categoria
rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci
pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo
svolgimento dell'attivita' di formazione nel campo del trasporto
di merci pericolose.».
8. L'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 maggio 1997 e' soppresso.
9. Al punto 2) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 sono aggiunte le
parole «e successive modificazioni ed integrazioni».
10. Al punto 3) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le parole «con
almeno 15 giorni di anticipo» sono soppresse.
11. Al punto 5) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «con
almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che
siano trascorsi quindici giorni dalla fine dello svolgimento del
corso» sono soppresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma,
10 giugno 2004 Il
Ministro: Lunardi N.B.:
i commi tolti dal Decreto 12/10/2005 seguente sono stati
barrati. |
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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice
della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato
l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione
della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
28 settembre 1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della
Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose
su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio 2001 con il quale e' stata attuata la direttiva
000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad
eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 dicembre 2001 di recepimento della direttiva
2001/7CE della Commissione che adatta per la terza volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva
2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15
maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 12 aprile 2005 di modifica ai decreti ministeriali 15
maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della
direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua
al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva
2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta
al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Vista la normativa concernente il trasporto di merci pericolose
su strada in ambito comunitario che contempla i medesimi
riferimenti tecnici dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge
12 agosto 1962, n. 1839;
Considerata l'opportunita' di semplificare le procedure per il
conseguimento del certificato di formazione professionale dei
conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su
strada;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10
giugno 2004
1. I punti
5-quinquies e 5-sexies del comma 6 dell'art. 1 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004
sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2005
Il Ministro:
Lunardi
Registrato alla
Corte dei conti il 30 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 211. |