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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 giugno 2004
Aggiornamento annuale, previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5
marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il riconoscimento dei danni
alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 10/6/2004)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge 5
marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo
2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5 della predetta
legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi
previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento
dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2004, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17
maggio 2004;
Visto il proprio decreto 22 luglio 2003, con il quale i predetti
importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di
aprile 2003;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto
ministeriale 22 luglio 2003, applicando la maggiorazione del
2,0% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a
decorrere dal mese di aprile 2004;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal
mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma 2 dell'art.
5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con
il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornati nelle
misure seguenti: seicentosessantatre euro e cinquanta centesimi
per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto
di invalidita', di cui alla lettera a); trentotto euro e
settantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad
ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno
2004
Il Ministro:
Marzano |