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IL DIRETTORE CENTRALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Visto il
regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le
condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai
trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come
modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2004, prot.3703/80,
che disciplina l'attivita' di cabotaggio stradale in via
transitoria;
Decreta:
Art. 1
Le imprese
stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o
dell'Accordo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territono italiano
per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del
regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo
in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita'
per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di
un mese di calendario e comunque per non piu' di 5 giorni
consecutivi.
Art. 2
Le imprese
stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attivita' di
cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea o
dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autotrasporto di
cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in
propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per
un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non
superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque,
per non piu' di 5 giorni consecutivi.
Art. 3
Le imprese di cui
agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno l'obbligo di
conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei
trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in
conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato
1 del presente decreto, in cui devono essere registrati i viaggi
di cabotaggio stradale effettuati.
Art. 4
Il libretto dei
resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da
un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al
presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture
e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e S.I.S. -
Direzione generale autotrasporto persone e cose ex divisione
APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma. Alla domanda devono essere
allegati gli originali delle attestazioni di versamento di Euro
10,33 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento
dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per
l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione
della domanda e di Euro 5,16 sul conto corrente postale n. 9001,
intestato a Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma»
per ogni librerto richiesto. Qualora l'impresa intenda avvalersi
della possibilita' di ottenere i libretti richiesti entro il
termine massimo di tre giorni, dovra' allegare alla domanda
l'attestazione di versamento di Euro 2,58 sul conto corrente
postale n. 551002 intestato a «Dipartimenro trasporti terrestri
- diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto. I
versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n.
551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi. Con
ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a 5 libretti.
Non potra' essere richiesto piu' di un libretto per ciascun
veicolo salvo che in caso di necessita' di sostituzione per la
quale dovra', comunque, essere restituito il libretto gia'
rilasciato.
Art. 5
Le domande
potranno essere presentate dal lunedi' al venerdi'; dalle ore
9,30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art.
4, oppure tramite servizio postale. Il ritiro dei libretti
potra' essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 11,15 alle ore 13. Le domande potranno
essere presentate a partire dal 1° luglio 2004.
Art. 6
Il libretto dei
resoconti dei trasporti di cabotaggio sara' obbligatorio dal 15
luglio 2004.
Art. 7
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio
2004
Il direttore
generale: Ricozzi
Allegato 1
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Vedere allegato da pag. 49 a pag. 53 <----
Allegato 2
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Vedere allegato di pag. 54 <---- |