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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli
articoli 1 e 12 del regolamento (CE) n. 3118/93 del 25 ottobre
1993, come modificato dal regolamento n. 484/2002 del 1° marzo
2002, che prevede la possibilita' di effettuare, a titolo
temporaneo, attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto
di merci;
Considerato l'interesse dell'Italia che l'attivita' di
cabotaggio stradale si svolga senza distorsione della
concorrenza tra le imprese esercenti l'attivita' di
autotrasporto di merci per conto terzi;
Considerata la necessita' di mettere a punto idonei strumenti di
monitoraggio e controllo;
Visto l'accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio
1992, ratificato con legge n. 300 del 28 luglio 1993;
Visto il Trattato di adesione all'Unione europea di Cipro, Malta
e Slovenia con i relativi atti di adesione, allegati, protocolli
e dichiarazioni del 16 aprile 2003;
Tenuto conto che il trasporto italiano produce reddito
prevalentemente sul territorio nazionale; In attesa di
disposizioni degli organi comunitari relativamente alla
determinazione del concetto di temporaneita';
Decreta:
Art. 1
1. Le imprese
stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o
dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che effettuano,
quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio
italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del
regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo
in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita'
per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di
un mese di calendario e comunque per non piu' di 5 giorni
consecutivi.
2. Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale nell'ambito della
Comunita' europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
per autrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare
ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di
tale attivita' per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato
ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario
e, comunque, per non piu' di 5 giorni consecutivi.
Art. 2
Le imprese che
effettuano attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di
cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo
di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei
trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di
merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate
nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i
viaggi di cabotaggio effettuati. Tale libretto deve essere
esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
Art. 3
Le modalita' di
attuazione del presente decreto comprese le caratteristiche del
libretto dei resoconti e la sua distribuzione verranno fissate
con apposito decreto della Direzione generale dell'Autotrasporto
di persone e cose.
Art. 4
Il presente
decreto verra' applicato fino all'emanazione di disposizioni
comunitarie che fissino il concetto di temporaneita' per
l'esecuzione dell'attivita' di cabotaggio stradale.
Art. 5
Il presente
decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile
2004
Il Ministro:
Lunardi |