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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229
del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i
Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3
e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per
l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione
della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Vista la direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei
pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in
caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 321 del 6 dicembre 2003;
Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23
dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per
l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei
pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel
caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la
direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004; Adotta il
seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente
decreto si applica alle superfici frontali dei veicoli a motore,
di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto del Ministero
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, di categoria M1, di massa massima non superiore a
2,5 tonnellate e di categoria N1 derivata da M1, di massa
massima non superiore a 2,5 tonnellate.
2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite
dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di
urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1.
Art. 2
1. A decorrere
dal 1° gennaio 2004 non e' consentito, per motivi concernenti
la protezione dei pedoni:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o
l'omologazione nazionale, oppure
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al
presente decreto.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 non e' piu' consentito
rilasciare:
a) l'omologazione CE, oppure
b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano
invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e
successive modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi
concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le
prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al
presente decreto.
3. Il comma 2, non si applica ai veicoli che non differiscono,
nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione
degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai
montanti A, dai tipi di veicolo che hanno ottenuto
l'omologazione CE o l'omologazione nazionale prima del 1°
ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l'omologazione in
base al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° settembre 2010 non e' consentito
rilasciare:
a) l'omologazione CE, oppure;
b) l'omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano
invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e
successive modificazioni, per ogni tipo di veicolo, per motivi
concernenti la protezione dei pedoni, se non sono rispettate le
prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al
presente decreto.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2012:
a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi
a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono
piu' considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7,
comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono
accompagnati da un certificato di conformita' a norma del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995 e successive modificazioni, per motivi concernenti la
protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni
tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente
decreto.
6. A decorrere dal 1° settembre 2015:
a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi
a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, non sono
piu' considerati validi ai fini dell'applicazione dell'art. 7,
comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita
e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono
accompagnati da un certificato di conformita' a norma del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995 e successive modificazioni, per motivi concernenti la
protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni
tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, al presente decreto.
Art. 3
1. Fatte salve le
disposizioni dell'art. 2, le prove di cui all'allegato I, punti
3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere effettuate
conformemente alle prescrizioni tecniche specificate nella
decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 31 del 4 febbraio 2004.
Art. 4
1. L'autorita'
competente per il rilascio delle omologazioni, trasmette ogni
mese alla Commissione europea una copia della scheda di
omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2
dell'allegato II al presente decreto, relativa a ciascun veicolo
da essa omologato, conformemente al presente decreto, nel corso
del mese.
Art. 5
1. Il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e
successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti: «9.23.
Protezione pedoni;
9.23.1 E' fornita una descrizione dettagliata del veicolo,
comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la
struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed
i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo
(interna ed esterna).
La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione
attiva installati.»;
b) nell'allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:
«9.23. Protezione pedoni;
9.23.1 E' fornita una descrizione dettagliata del veicolo,
comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la
struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti ed
i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo
(interna ed esterna).
La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione
attiva installati.»;
c) nell'allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note
seguenti:
d) nell'appendice 1
dell'allegato XI e' inserita la seguente voce 58:
e) nell'appendice 2
dell'allegato XI e' inserita la seguente voce 58:
f) nell'appendice 3
dell'allegato XI e' inserita la seguente voce 58:
Art. 6
1. Gli allegati I
e II, e le appendici 1 e 2 all'allegato II, al presente decreto
ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo
2004
Il Ministro:
Lunardi
Registrato alla
Corte dei conti il 26 aprile 2004 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio
registro n. 3, foglio n. 103
Allegato I
Allegato II
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 71
del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che ai commi
2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art.
1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei
trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per
l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione
della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2004, di recepimento della direttiva
2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri
utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto con un
veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23
dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per
l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei
pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel
caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la
direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004;
Vista la rettifica della decisione della Commissione europea
2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni
tecniche per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva
2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili
prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che
modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 1° febbraio 2007;
Considerato che la decisione della Commissione europea
2004/90/CE, pubblicata della Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 31 del 4 febbraio 2004, e' stata modificata dalla
rettifica della decisione medesima, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 1° febbraio 2007;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'art. 3 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25
marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE, e'
sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'art. 2, le prove di cui all'allegato I, punti
3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere effettuate
conformemente alle prescrizioni tecniche specificate nella
decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 31 del 4 febbraio 2004, come modificata dalla
rettifica alla decisione medesima, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 15 del 1° febbraio 2007.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio
2007
Il
Ministro: Bianchi |