|
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11
agosto 2003, n. 218, recante «disciplina dell'attivita' di
trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus
con conducente»; Considerato che l'art. 3, comma 1, della
citata legge 11 agosto 2003, n. 218, prevede, al fine di
garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti
nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza
su base territoriale, l'emanazione di un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, con il quale si definiscono i
parametri di riferimento per la determinazione da parte delle
singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravita' delle infrazioni commesse nonche' dei
casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla
revoca dell'autorizzazione;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nel corso della seduta del 15 gennaio 2004;
Decreta:
Art. 1
Sanzioni
amministrative pecuniarie
1. I parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni
della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, in
relazione alla gravita' delle infrazioni commesse, sono
stabiliti in base alle seguenti tipologie di infrazioni:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle
prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima
da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumita'
delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli
utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle
prescrizioni relative alla regolarita' del servizio,
quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a
garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto
autorizzativo all'attivita' di noleggio di autobus con
conducente;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle
prescrizioni relative alla regolarita' della documentazione
inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso
di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte
dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al
corretto svolgimento dell'attivita' di noleggio di autobus con
conducente.
2. Possono essere altresi' previste sanzioni amministrative
pecuniarie per infrazioni riguardanti la mancata osservanza
delle prescrizioni relative alla qualita' del servizio,
quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette ad
assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza
rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione
con l'utenza adeguati.
3. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti
nella tipologia di cui alla lettera a), del comma 1 del presente
articolo, sono sanzionate da un minimo di Euro 500 ad un massimo
di Euro 3000.
4. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti
nella tipologia di cui alla lettera b), dei comma 1 del presente
articolo, sono sanzionate da un minimo di Euro 500 ad un massimo
di Euro 2000.
5. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti
nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente
articolo, sono sanzionate da un minimo di Euro 200 ad un massimo
di Euro 1500.
6. Le infrazioni individuate dalle singole regioni, rientranti
nella tipologia di cui al comma 2 del presente articolo, sono
sanzionate da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1000.
Art. 2
Sospensione e
revoca dell'autorizzazione
1. I parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni
dei casi in cui procedono alla sospensione o alla revoca
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di
autobus con conducente sono individuati in relazione alla
gravita' delle infrazioni commesse rientranti nelle tipologie di
cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
2. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione,
quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni
rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e b) del presente decreto e le infrazioni previste agli
articoli 6 e 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, in base ai
seguenti parametri: il numero di infrazioni sanzionate che da'
luogo alla sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di
quattro ad un massimo di dieci in relazione alla disponibilita'
di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente
da parte dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in
tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo
quaranta giorni. la sospensione varia da un minimo di trenta
giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui
l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente
dal numero degli autobus in propria disponibilita' immatricolati
in servizio di noleggio con conducente.
3. Le regioni procedono alla sospensione dell'autorizzazione
quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni
rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c) del presente decreto, in base ai seguenti parametri: il
numero di infrazioni sanzionate che da' luogo alla sospensione
dell'autorizzazione varia da un minimo di quattro ad un massimo
di dieci in relazione alla disponibilita' di autobus
immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte
dell'impresa. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi
varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta
giorni; la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un
massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa
commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal
numero degli autobus in propria disponibilita' immatricolati in
servizio di noleggio con conducente.
4. E' da intendersi come infrazione grave quella infrazione che
viene sanzionata in misura superiore alla meta' del massimo
previsto. 5. Le regioni procedono alla revoca
dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con
l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in
provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente
superiore a centottanta giorni.
Art. 3
Comunicazioni
degli organi accertatori
1. Le autorita'
che procedono all'applicazione delle sanzioni previste dalle
singole regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto
2003, n. 218, sono tenute a segnalare la sanzione comminata
all'impresa con le modalita' di cui all'art. 8 della suddetta
legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo
2004
Il Ministro:
Lunardi |