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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice
della strada», che demanda al Ministero dell'interno il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque
espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato
come «regolamento di esecuzione del codice della strada»;
Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada,
come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326,
prescrive che sul veicolo sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere
collocato un sigillo, le cui caratteristiche e modalita' di
applicazione sono fissate con decreto del Ministero
dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche
del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo
amministrativo
1. Il sigillo,
che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo, e' costituito da un
pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di
carta recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con
l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha
disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente
decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere
riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti
caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua
esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata
presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a
determinarsi significative variazioni di leggibilita' delle
iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo
tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione
dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrita'
in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione
dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonche' l'emblema
della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla
quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con
i quali e' composta l'iscrizione contenente tali dati
identificativi non puo' essere inferiore a 4 mm.
Art. 2
Modalita' di
apposizione e rimozione dei sigilli
1. I sigilli sono
apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato
l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro
organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12,
commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a
compiere l'operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono
essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed
uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimita' del
posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli
ovvero sulle macchine agricole ed operatrici puo' essere apposto
un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza
pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale
del conducente, per la sua liberta' di movimento nonche' della
possibilita' di azionare i comandi di guida, su parti del
veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara
leggibilita'. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e
superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere
collocati all'interno del veicolo, preferibilmente sul vetro
laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli
devono essere rimossi a cura dell'organo di polizia stradale che
li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il
veicolo e' affidato in custodia, da altro organo di polizia
stradale tra quelli indicati dall'art. 12, comma 1, del codice
della strada appositamente delegato, competente rispetto al
luogo in cui il veicolo e' stato custodito per tutta la durata
del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito
verbale con la descrizione dello stato e dell'integrita' degli
stessi al momento della rimozione. Se la rimozione e' compiuta
da organo di polizia stradale diverso da quello che li aveva
apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza
ritardo, a quell'ufficio o comando.
Art. 3
Entrata in
vigore
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° marzo
2004
Il Ministro:
Pisanu
Allegati A e B
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