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Testo in vigore
dal: 29-4-2004
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
---->
Vedere decreto da pag. 5 a pag. 11 della G.U. <----
Roma, 20 febbraio
2004
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 1° aprile 2004 Ufficio di controllo sui
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze,
foglio n. 400
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nelle
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Il testo vigente dell'art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa),
comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 22 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: «6-bis. Allo scopo
di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un
progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come
carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire
560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000
litri.».
- Il testo vigente dell'art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa),
comma 6-ter, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 22 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: «6-ter. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di
lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie
tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei
prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego
nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata
sull'intero ciclo di vita.».
- Il Protocollo di Kyoto, che e' stato adottato l'11 dicembre 1997
dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui
cambiamenti climatici, e che impegna gli Stati membri dell'Unione
europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il
2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai
livelli del 1990, e' stato ratificato dalla legge 1° giugno 2002,
n. 120.
- La delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, concernente le «Linee
guida per le politiche e misure nazionali delle riduzioni delle
emissioni dei gas serra», con la quale sono stati approvati gli
obiettivi di riduzione delle emissioni, che includono anche quelli
conseguibili con i meccanismi di flessibilita' istituiti dal
protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali, ha stabilito,
in particolare, al punto 2.3., che: «Entro il 30 aprile 1999 il
Ministro per le politiche agricole, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza Unificata, sottopone all'approvazione del
CIPE il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse
agricole e forestali» per il raggiungimento degli obiettivi
indicati dalle Linee Guida, che individua i criteri e gli
indirizzi finalizzati a:
a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla
produzione di energia;
b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali,
zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;
c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;
d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;
e) impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del
riscaldamento; f) applicazione di misure di compensazione, di
agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non
alimentari, e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili;
g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
h) accordi volontari tra le Amministrazioni e gli operatori
economici del settore agricolo ed agro-industriale per il
raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida».
- La delibera CIPE n. 217 del 21 dicembre 1999, ha approvato il «Programma
nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e
forestali».
- Il regolamento CE del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e'
stato pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179, ed e'
entrato in vigore il 21 luglio 1999.
- Il regolamento CE della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio
2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato,
e' stato pubblicato nella G.U.C.E del 31 luglio 2000, n. L 194, ed
e' entrato in vigore il 20 agosto 2000.
- Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e' il
seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di
bilancio, programmazione degli investimenti pubblici,
coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti,
politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e
verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale
e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi'
i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative
ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla
legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2,
e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo vigente dell'art. 17 (Regolamenti), commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota
all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302,
come modificato dall'art. 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 289,
e' il seguente: «Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni
prodotti a fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6,
sono inseriti i seguenti: «6-bis. Allo scopo di incrementare
l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale,
una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da
soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire
560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo lire: 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000
litri. 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite
complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione
dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le
modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i
principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.»
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un
triennio a decorrere dal 1° gennaio 2003.».
Nota
all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 6 (Modalita' di effettuazione dei
rimborsi), commi 3 e 5, del decreto del Ministro delle finanze 12
dicembre 1996, n. 689, recante norme per l'effettuazione del
rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19, e' il seguente:
«3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del
rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso,
presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF,
effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda
il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli
interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda
fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni
dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della
domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria
articolazione competente sull'impianto presso cui verra'
utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto
impianto il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi
dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per
l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito,
l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda
consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di
ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie
registrazioni fiscali.
4. (Omissis).
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito
dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato
nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal
predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo
del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito e'
effettuata a favore del soggetto cui il rimborso e' stato
trasferito.».
Nota
all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n.
689, con la quale sono state apportate modifiche al sistema
penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, e' il seguente: «Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di
campioni).
- Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la
revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio
consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta
all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine
di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle
operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I
risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito
la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al
quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di
cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi,
dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile
effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al
primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art.
14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo
comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che
il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e
potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti
disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi.».
Nota
all'art. 7:
- Il regolamento CEE della Commissione n. 3649/92 del 17 dicembre
1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e
immessi in consumo nello Stato membro di partenza, e' stato
pubblicato nella G.U.C.E. 18 dicembre 1992, n. 369 ed e' entrato
in vigore il 1° gennaio 1993.
- Il regolamento CEE della Commissione n. 2719/92 dell'11
settembre 1992, relativo al documento amministrativo
d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano
in regime sospensivo, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 19
settembre 1992, n. 276 ed e' entrato in vigore il 1° gennaio
1993.
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