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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 febbraio 2004, n. 96
Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/4/2004 - Suppl. Ordinario n. 64)

Testo in vigore dal: 29-4-2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

----> Vedere decreto da pag. 5 a pag. 11 della G.U. <----

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 400

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Il testo vigente dell'art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa), comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: «6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000 litri.».
- Il testo vigente dell'art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa), comma 6-ter, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: «6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.».
- Il Protocollo di Kyoto, che e' stato adottato l'11 dicembre 1997 dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, e che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990, e' stato ratificato dalla legge 1° giugno 2002, n. 120.
- La delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, concernente le «Linee guida per le politiche e misure nazionali delle riduzioni delle emissioni dei gas serra», con la quale sono stati approvati gli obiettivi di riduzione delle emissioni, che includono anche quelli conseguibili con i meccanismi di flessibilita' istituiti dal protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali, ha stabilito, in particolare, al punto 2.3., che: «Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza Unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle Linee Guida, che individua i criteri e gli indirizzi finalizzati a:
a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia;
b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;
c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;
d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;
e) impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del riscaldamento; f) applicazione di misure di compensazione, di agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non alimentari, e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili;
g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
h) accordi volontari tra le Amministrazioni e gli operatori economici del settore agricolo ed agro-industriale per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida».
- La delibera CIPE n. 217 del 21 dicembre 1999, ha approvato il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali».
- Il regolamento CE del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179, ed e' entrato in vigore il 21 luglio 1999.
- Il regolamento CE della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, e' stato pubblicato nella G.U.C.E del 31 luglio 2000, n. L 194, ed e' entrato in vigore il 20 agosto 2000.
- Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e' il seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo vigente dell'art. 17 (Regolamenti), commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, come modificato dall'art. 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 289, e' il seguente: «Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo lire: 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000 litri. 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.»
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2003.».

Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 21, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi), commi 3 e 5, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19, e' il seguente: «3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verra' utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.
4. (Omissis).
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.».

Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la quale sono state apportate modifiche al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente: «Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni).
- Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».

Nota all'art. 7:
- Il regolamento CEE della Commissione n. 3649/92 del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 18 dicembre 1992, n. 369 ed e' entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
- Il regolamento CEE della Commissione n. 2719/92 dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 19 settembre 1992, n. 276 ed e' entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

       

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