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IL DIRETTORE dell'ex unita'
operativa autotrasporto internazionale di cose A.P.C. 3
Vista la
legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema
di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e
successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del
Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998,
modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada
di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori
nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 22
novembre 1999, n. 521, recante «Disposizioni concernenti i
criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale
7 aprile 2000, recante «Disposizioni applicative per il rilascio
delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile
2000;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2002 recante «Modifica
del decreto dirigenziale 7 aprile 2000» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002; Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)10
approvata dal Consiglio dei Ministri CEMT a Praga il 31 maggio
2000 sull'armonizzazione nei trasporti stradali;
Visto il
documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per l'uso
delle autorizzazioni C.E.M.T.» approvata dal Consiglio dei
Ministri C.E.M.T. a Lisbona il 29-30 maggio 2001;
Visto il
documento CEMT/CS/TR(2003)18 del 12 novembre 2003 contenente la
distribuzione delle autorizzazioni C.E.M.T. per il 2004 fra i vari
paesi aderenti;
Vista la nota del Segretariato CEMT del 17 luglio
2003 con la quale e' stato introdotto il limite delle sei
settimane nell'utilizzo delle autorizzazioni C.E.M.T. al di fuori
del territorio del Paese di immatricolazione; Viste le
disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse
autorizzazioni C.E.M.T. e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Premesso che alcune autorizzazioni C.E.M.T. non sono valide per
l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia, il contingente
italiano di autorizzazioni C.E.M.T. per l'anno 2004 e' stato
mantenuto a 379 autorizzazioni cosi' formate: 241 autorizzazioni
annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»; 4
autorizzazioni di tipo «breve durata» (4\times 12 = 48)
utilizzabili con veicoli almeno «euro 2» valide anche per la
Grecia; 134 autorizzazioni annuali utilizzabili almeno con veicoli
«euro 3» di cui soltanto 96 sono valide anche per l'Austria e 62
valide anche per la Grecia;
Considerato che, 35 autorizzazioni del
sopraindicato contingente non sono state rinnovate nel 2004 alle
imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta
domanda di rinnovo (13) o perche' scarsamente utilizzate nel 2003
(22); le stesse restano disponibili da attribuire con la presente
graduatoria cosi' ripartite a seconda delle rispettive
limitazioni:
3 valide anche in Austria utilizzabili almeno con
veicolo «euro tre»; 24 non valide in Austria e Grecia,
utilizzabili almeno con veicoli «euro due»; 7 non valide in
Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»:
1
«breve durata» (1\times 12) non valida in Austria ed
utilizzabili almeno con veicolo «euro due».
Tenuto conto che ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 7 aprile
2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le
imprese concorrenti, per essere ammesse alla graduatoria, devono
totalizzare almeno 150 punti;
Considerato che ai sensi dell'art.
8, comma 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come
modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, per ottenere
l'assegnazione delle autorizzazioni C.E.M.T., le imprese devono
avere in disponibilita' veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o
meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione C.E.M.T. da
assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni C.E.M.T. di
cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi del comma
1-quater dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come
modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, le
autorizzazioni C.E.M.T., «valide Austria» vengono attribuite, in
ordine di punteggio una per ciascuna impresa, a quelle che vantino
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere gia' titolari di
altre autorizzazioni, rinnovate, dello stesso tipo;
b) essere
titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei
seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e
Bielorussia;
Considerato invece che non si puo' tener conto del
requisito «titolarita' di ecopunti» in quanto non vi sono
imprese titolari di assegnazione di punti per il transito in
Austria, perche' gli stessi non sono stati attribuiti gli Stati
membri;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 1-quinquies del
decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto
dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni C.E.M.T. «non
valide Austria» vengono assegnate in aggiunta alle altre, in
ordine di punteggio, attribuendo una prima autorizzazione per
ciascuna impresa che abbia totalizzato almeno 150 punti e
ricominciando il giro a partire dalla prima classificata, per ogni
successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un
massimo di 4 giri; e che le eventuali autorizzazioni residue
vengono attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere
piu' conto del divisore.
Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale
7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno
2002, sulla ripartizione delle autorizzazioni C.E.M.T.
disponibili; Esaminate le 130 domande presentate;
Decreta:
Art. 1
E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2004, per il
rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci
su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.
Art. 2
Alle
imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di
punteggio, 35 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza
nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro
3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire.
Le autorizzazioni
sono cosi' ripartite: 3 valide anche in Austria utilizzabili
almeno con veicolo «euro tre»;
1 «breve durata» (1\times 12)
non valida in Austria ed utilizzabile almeno con veicolo «euro
due»;
24 non valide in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno
con veicoli «euro due»;
7 non valide in Austria e Grecia,
utilizzabili almeno con veicoli «euro tre».
Art. 3
Le 3
autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei
requisiti prescritti dal comma 1-quater dell'art. 3 del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000 cosi' come modificato dal decreto
dirigenziale 18 giugno 2002 e che appaiono nell'ultima colonna
dell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Art. 4
Le imprese
escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti,
figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto,
raggruppate dalla lettera A) alla lettera D) secondo i motivi
dell'esclusione.
Art. 5
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 aprile 2004
Il direttore: Lobina
Elenco n. 1
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vedere Elenco pag. 33 della G.U. <----
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vedere Elenco pag. 34 della G.U. <----
Elenco n. 2
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vedere Elenco pag. 35 della G.U. <----
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vedere Elenco pag. 36 della G.U. <----
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