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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Vista la legge 12
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni,
con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato
ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato
il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 2 maggio 2001, n. 277, che reca le disposizioni concernenti le
procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro
sistemi, componenti ed entita' tecniche;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n.
94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre
1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte
integrante;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva n.
96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre
1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE
modificando ad integrando taluni contenuti dei predetti allegati A
e B, della medesima direttiva n. 94/55/CE e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 3 maggio 2001, con il quale e' stata recepita la direttiva n.
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose e successive modificazioni;
Considerato che i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR recano le
norme tecniche per l'approvazione degli imballaggi e dei grandi
imballaggi, nonche' l'omologazione dei grandi recipienti per il
trasporto alla rinfusa (GIR) destinati al trasporto delle merci
pericolose;
Considerato che il precitato decreto ministeriale del 3 maggio
2001 al comma 2 dell'art. 7 dispone che le disposizioni
applicative, necessarie per dare attuazione al medesimo, siano
emanate con provvedimenti del Dipartimento dei trasporti
terrestri;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto si definiscono:
a) «imballaggi» i recipienti ed i contenitori destinati al
trasporto di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti
alle prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR;
b) «GIR» i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa di
merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle
prescrizioni di cui al capitolo 6.5 dell'ADR;
c) «grandi imballaggi» gli imballaggi esterni contenenti gli
oggetti o degli imballaggi interni come definiti dall'ADR e
soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR;
d) «Centri», il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e
dispositivi ed i centri prova autoveicoli;
e) «U.P.» gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici;
f) «fabbricanti», i soggetti - persone giuridiche o fisiche -
responsabili della costruzione o del ricondizionamento degli
imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi.
2. Il presente decreto si applica agli imballaggi, ai GIR e ai
grandi imballaggi destinati al trasporto di materie pericolose ad
esclusione di quelle della classe 2 e della classe 7 secondo le
disposizioni dell'ADR.
3. Ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed
i grandi imballaggi sono equiparati alle entita' tecniche di cui
al decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277.
Art. 2
Competenze
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto le competenze dei centri
riguardano:
a) il rilascio e la revoca dell'approvazione del tipo degli
imballaggi e dei grandi imballaggi, nonche' dell'omologazione dei
GIR; b) l'effettuazione delle previste prove per il rilascio delle
approvazioni degli imballaggi, grandi imballaggi ed omologazioni
di GIR;
c) la verifica della conformita' degli imballaggi, dei grandi
imballaggi e dei GIR alle prescrizioni previste dall'ADR.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze
degli U.P. riguardano:
a) l'effettuazione delle prove e verifiche iniziali per la
immissione in servizio, le ispezioni periodiche e le ispezioni
straordinarie dei GIR omologati.
Art. 3
Domanda e documentazione
1. Le richieste di
approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi
nonche' dell'omologazione dei GIR sono presentate in conformita' a
quanto previsto nel decreto ministeriale n. 277 del 2 maggio 2001,
per le entita' tecniche.
2. Alla richiesta e' inoltre allegata:
a) la documentazione informativa completa di tutti gli elementi
necessari per la redazione del processo-verbale di prova, come
indicato nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR; e' facolta'
del centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la
specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative,
o la presentazione di calcoli di verifica;
b) la certificazione della valutazione del sistema di gestione per
la qualita' relativa alla fabbricazione o al ricondizionamento
degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR rilasciata da un
ente accreditato ed in corso di validita'.
Art. 4
Verifiche e prove
1. Completata
l'istruttoria relativa alla richiesta, il centro cura
l'effettuazione delle verifiche e prove previste nei capitoli 6.1,
6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR.
2. Il fabbricante mette a disposizione del centro i prototipi
degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, nonche' il
personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle
prove.
3. A seguito del completamento delle verifiche e prove e' redatto
un apposito verbale, in cui vengono riportati gli esiti delle
stesse.
4. Un modello indicativo del certificato, riguardante
l'approvazione/omologazione degli imballaggi, dei GIR e dei grandi
imballaggi, e' riportato nell'allegato 2.
5. La ripetizione delle prove ove prevista dall'ADR e' disposta
dal centro che ha rilasciato l'approvazione e/o l'omologazione.
Art. 5
Marcatura
1. Ad ogni tipo di
imballaggio e di grande imballaggio approvato, nonche' ad ogni GIR
omologato e' attribuito un codice di identificazione alfanumerico,
redatto secondo le modalita' previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e
6.6 dell'ADR, identificato quale marcatura.
2. Il campo destinato al nome del fabbricante deve essere conforme
alle indicazioni riportate nell'allegato 1.
Art. 6
Rilascio delle approvazioni e omologazioni
1. Nel caso di
approvazione di imballaggi o di grandi imballaggi il centro emette
un certificato di approvazione recante la marcatura attribuita ad
esso.
2. Nel caso di omologazioni di GIR il centro emette un certificato
di omologazione recante la marcatura attribuita ad esso.
3. La validita' massima delle approvazioni e delle omologazioni e'
di cinque anni.
Art. 7
Ispezioni iniziali per la messa in servizio prove
periodiche e straordinarie dei GIR
1. Le richieste di
ispezioni iniziali per la messa in servizio e di prove periodiche
e straordinarie dei GIR, sono presentate dal proprietario degli
stessi ad un U.P.
2. Le ispezioni iniziali e le prove periodiche e straordinarie dei
GIR sono effettuate secondo le prescrizioni del capitolo 6.5
dell'ADR.
3. Le ispezioni straordinarie dei GIR, a seguito danneggiamento,
devono essere precedute da una visita preventiva per accertarne la
possibilita' di ripristino secondo il tipo omologato.
4. Delle ispezioni iniziali e delle prove periodiche e
straordinari dei GIR e' redatto un processo verbale; una copia del
processo-verbale e' trattenuto agli atti dell'ufficio.
Art. 8
Conformita' della produzione e notifica delle decisioni e dei
ricorsi
1. Ai fini della
conformita' della produzione e notifica delle decisioni e dei
ricorsi si applicano le pertinenti disposizioni del decreto
ministeriale 2 maggio 2001, n. 277.
Roma, 10 giugno
2004
Il capo del
Dipartimento: Fumero
Allegato 1
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Vedere allegato a pag. 44 della G.U. <----
Allegato 2
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Vedere allegato a pag. 45 della G.U. <----
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato
emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante l'attuazione
della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno delle merci
pericolose;
Visto il proprio decreto del 10 giugno 2004 recante le procedure per
l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al
trasporto su strada di merci pericolose;
Considerato che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informatici e statistici e' competente per l'approvazione degli imballaggi,
dei GIR e dei grandi imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose
su strada (ADR), su ferrovia (RID) e sulle vie navigabili interne (ADN);
Ritenuta la necessita' di semplificare le procedure di approvazione degli
imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi destinati al trasporto di merci
pericolose; Decreta:
Art. 1
Modifiche al DD 10 giugno 2004
1. Nel decreto dirigenziale del 10
giugno 2004 l'acronimo ADR e' sostituito con "ADR/RID/ADN".
2. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 10 giugno 2004 sono
aggiunte le seguenti alinee:
g) "ADR" l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive
modifiche;
h) "RID" il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul
trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno
1999, e successive modifiche;
i) "ADN" l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000,
e successive modifiche.
Roma, 25 ottobre 2011
Il capo del dipartimento: Fumero |