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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237
Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

(Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10/9/2004)

Testo in vigore dal: 11-9-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 («Regolamento quadro»), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo;
Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o piu' autorita' nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea piu' efficiente ed efficace, nonche' coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunita' europea, provvedendo altresi' alla separazione dell'attivita' di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformita' degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2

Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali.
2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili.
3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2.
4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

Art. 3

Soppressioni

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse:
a) alla lettera c) le parole:
«, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»;
b) alla lettera e) le parole:
«, nonche' alla certificazione degli impianti».

Art. 4

Disposizioni attuative e finanziarie

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza.
3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della societa' medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta' ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 settembre 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 9 novembre 2004, n. 265, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

(Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17/11/2004)

 
All'ultimo capoverso dei lavori preparatori della legge indicata in epigrafe pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004, in luogo delle parole: «Esaminato in aula l'8 novembre 2004 ed approvato il 9 novembre 2004» leggasi: «Esaminato in aula l'8 novembre 2004 ed approvato»; ai medesimi lavori preparatori e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Senato della Repubblica: (atto n. 3104-D) Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici) in sede referente, l'8 novembre 2004 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 8ª Commissione il 9 novembre 2004. Esaminato in Aula ed approvato il 9 novembre 2004.».

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 2004).

(Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17/11/2004)

 
Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 50, prima colonna, all'art. 2, commi 1. e 2., dove e' scritto: «... ed assicura l'ordinario movimento ...», leggasi: «... ed assicura l'ordinato movimento ...».

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004)

(Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13/9/2004)

 
Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata «Gazzetta Ufficiale», alla pag. 3, all'art. 2, sono apportate le seguenti correzioni: al comma 1, al penultimo ed all'ultimo rigo, nonche' al comma 2, al terzo ed al quarto rigo, dove e' scritto: «... ed assicura l'ordinario movimento...», leggasi: «... ed assicura l'ordinato movimento...»; al comma 3, al primo rigo, dove e' scritto: «3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale...», leggasi: «3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale...».

        

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