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Testo in vigore dal:
11-9-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004 («Regolamento quadro»), entrato in vigore
il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un
cielo unico europeo;
Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone,
tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o piu'
autorita' nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori
dei servizi di navigazione aerea;
Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione
civile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire
un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea piu'
efficiente ed efficace, nonche' coerente con le determinazioni assunte
in materia dalla Comunita' europea, provvedendo altresi' alla
separazione dell'attivita' di vigilanza da quella di fornitura dei
servizi di navigazione aerea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Vigilanza sulla
fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo
1. L'Ente nazionale per
l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4
del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica,
controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura
dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le
attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza
nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV
s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione,
addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV
s.p.a. assicura la conformita' degli apparati e dei sistemi di
radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e
nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche
mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure,
salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono
essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C.
promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV
s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2
Fornitura dei servizi
di navigazione aerea in ambito aeroportuale
1. ENAV s.p.a., sotto la
vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale,
disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la
movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale
sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili
sui piazzali.
2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e
coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli
aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del
personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di
movimentazione degli aeromobili.
3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale e sentiti gli enti e
gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di
aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di
aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1
e 2.
4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C.,
ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del
livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento
dell'aeroporto, nonche' in ordine alla presenza di ostacoli o di altre
condizioni di rischio per la navigazione aerea.
Art. 3
Soppressioni
1. All'articolo 2, comma 3,
della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse:
a) alla lettera c) le parole:
«, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso
direttamento impiegato»;
b) alla lettera e) le parole:
«, nonche' alla certificazione degli impianti».
Art. 4
Disposizioni attuative
e finanziarie
1. L'attuazione del presente
decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema
tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi
corrispondenti ai costi delle attivita' di regolazione e certificazione
inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le
modalita' e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C.,
delle funzioni di autorita' nazionale di vigilanza.
3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti
dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con
oneri a carico della societa' medesima alla quale il personale viene
restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio
tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle
infastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta' ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8
settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Nel testo del decreto-legge citato in
epigrafe, pubblicato nella sopraindicata «Gazzetta Ufficiale», alla
pag. 3, all'art. 2, sono apportate le seguenti correzioni: al comma 1,
al penultimo ed all'ultimo rigo, nonche' al comma 2, al terzo ed al
quarto rigo, dove e' scritto: «... ed assicura l'ordinario movimento...»,
leggasi: «... ed assicura l'ordinato movimento...»; al comma 3, al
primo rigo, dove e' scritto: «3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto
aeroportuale...», leggasi: «3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore
aeroportuale...».
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