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Al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture
Alle amministrazioni regionali
Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano
Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento
Alle amministrazioni provinciali
Alle amministrazioni comunali All'ANAS - Direzione generale
tecnica - Ispett. 2° Uff. 4°
Ai compartimenti viabilita' ANAS
Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche
Alla C.S.A.I. Commissione sportiva automobilistica Alla
F.M.I. - Federazione motociclistica italiana |
1. Premesse
1.1. L'art. 9 del
nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato con decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, in vigore dal 7 agosto 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168), al comma 1,
precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere
disputate solo se regolarmente autorizzate. In particolare per le
gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite
le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate
le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. A tale
proposito, gia' con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle
regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio
della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di
interesse di piu' province, di interesse sovracomunale ed
esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente
comunale. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge
n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n.
112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e
degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite era
determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a
decorrere dal 1° gennaio 2001 il trasferimento della funzione di
rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle
competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente
circolare e' essenzialmente indirizzata alle regioni, province e
comuni in qualita' di enti che autorizzano lo svolgimento delle
gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attivita'
di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte
delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della
materia trasferita. Allo scopo di evitare inutili appesantimenti
procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il
rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni
motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi
deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente
le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale (decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461); delle regioni per le
competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni
che interessano piu' province e comuni; delle province per le
competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni
che interessano piu' comuni; dei comuni per le competizioni
motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni
che interessano piu' regioni o piu' province e comuni di regioni
diverse l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla regione da
cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto espresso dal
comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'ente che
autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di
strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non
comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione
tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica. Non
rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza). Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada
prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni
motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di
competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti
competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente
richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre. Nell'intento di operare
uno snellimento di procedure e' prevista la predisposizione di un
programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno
sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le
competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente. Il comma 5 dell'art. 9 citato disciplina poi
il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per
motivate necessita', si debba inserire una competizione non
prevista nel programma. Come detto, il nulla-osta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' richiesto quando le gare
motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite
al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada. Pertanto non
rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si
svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse
strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del
nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi
circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate,
le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e
similari. Analogamente puo' non essere richiesto il nulla-osta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
manifestazioni di regolarita' amatoriali, per i raduni e per le
manifestazioni di abilita' di guida (slalom) svolte su speciali
percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per
evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita' di
percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di
trasporto pubblico e al traffico ordinario. Il tutto riferito con
ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo
codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre
ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti
alla normale circolazione nel caso di competizioni. Non sono
invece consentite le gare di velocita' da svolgersi su circuiti
cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla
mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. E' necessario
che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione
sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I.
espresso dalle competenti federazioni sportive nazionali e cio',
anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni
stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le
caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia
della gara, ma anche della professionalita' degli organizzatori, i
presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e
conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I.
non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della
strada, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformita' alle norme tecnico-sportive della federazione di
competenza.
2.
Programma-procedure
2.1. Sulla base
delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2003 e degli anni
precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire
un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate
per gli atti di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le
competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il
carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, che ha
formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver
verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma
3, del nuovo codice della strada.
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli
organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre almeno sessanta giorni prima della gara motivando il
mancato inserimento nel programma. In tal caso, la richiesta di
nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di
percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto
pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di
tratti di strada e la loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia
ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e
l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali,
ovvero attestazione che la manifestazione e' organizzata in
conformita' alle norme tecnico-sportive della federazione di
competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del
precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su codice civile
postale n. 66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, per le gare fuori
programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto
dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 7 gennaio
2003, n. 7;
f) dichiarazione che le gare di velocita' e le prove speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non interessano
centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano
i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo
svolgersi della stessa non e' di nocumento alla mobilita' urbana
dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in
particolare dei trasporti urbani.
La Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre non potra' garantire l'esame delle istanze
presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano
rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti
incompleta. Completata l'istruttoria, la Direzione generale della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre rilascia
il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.
2.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada,
l'ente competente puo' autorizzare, per comprovate necessita' lo
spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel
programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti,
dando comunicazione della variazione alla predetta direzione. Ai
fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta
giorni prima della data di svolgimento della gara, gli
organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente. Al
momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono
dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la
responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita'
media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa
istanza e' opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o
degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la
gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito direttamente
dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio
dell'autorizzazione. Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma
7-bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari
esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso,
ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validita' della autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei
partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di
centro abitato dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della
strada. Sentite le competenti federazioni, l'ente competente puo'
rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario. A
tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art.
9 del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara
e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare
di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita' medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se,
rispettivamente, aperte o chiuse al traffico. In tal modo e'
risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del
termine «velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in
cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di
regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico. Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso. Il
collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che nei
casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente,
e' da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'ente
proprietario della strada se la strada interessata non e' di
proprieta'. Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del nuovo
codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e degli organizzatori. Per quanto attiene alla
rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente
competente ovvero il proprietario della strada comunica la data
del collaudo e richiede al piu' vicino ufficio periferico di tali
amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il
rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara l'ente
competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre, le risultanze della
competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la
predisposizione del programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Tanto premesso,
sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli
organizzatori per il tramite della C.S.A.I. - Commissione sportiva
automobilistica italiana e della F.M.I. - Federazione
motociclistica italiana per la redazione del programma delle gare
automobilistiche e motocicistiche da svolgere nell'anno 2004. Le
proposte sono state distinte in: programma 2004 di gare che si
sono gia' svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre ha verificato che non si sono create gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario
per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la
stessa direzione ha gia' concesso il nulla-osta (allegato A);
programma 2004 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi
che non trovano riscontro nelle manifestazioni gia' effettuate
nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovra'
procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta
ad ogni singola gara (allegato B).
Roma, 16 marzo 2004
Il Ministro:
Lunardi
Registrato alla
Corte dei conti il 23 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti, registro n. 1, foglio n. 230.
Allegato A
NULLA-OSTA PER LE
GARE IN PROGRAMMA NEL 2004 CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2003
Con nota in data 16
dicembre 2003 la C.S.A.I. - Commissione sportiva automobilistica
italiana, e con nota in data 13 gennaio 2004 la F.M.I. -
Federazione motociclistica italiana, hanno trasmesso al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici -
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre, ai fini del rilascio del nulla-osta, il
programma per il 2004 delle gare automobilistiche e
motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente. Le suddette
federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno
inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o
incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito
al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al
traffico ordinario. Nelle suddette note e' anche dichiarato che
non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle
precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli
importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due
federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle
prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che
le gare si sono gia' svolte nel 2004 e sono proposte dagli stessi
organizzatori della precedente edizione, e che e' stato
regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in data 7 gennaio 2003, n. 7, rilascia il nulla-osta
per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte
integrante del presente provvedimento, che sono stati cosi'
suddivisi: elenco n. 1 (auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
b) gare di velocita' auto storiche;
c) gare di regolarita' auto (rally);
d) gare di regolarita' auto storiche (rally);
elenco n. 2 (moto) di cui:
a) gare di velocita' moto;
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi
motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione
negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo
Ministero. Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per
motivate necessita', cambiare il percorso di gara rispetto alla
precedente edizione, occorrera' comunque il parere delle
competenti federazioni e dovra' essere rispettata la procedura
prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori
programma; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad
integrare l'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma
prevista per le gare fuori programma. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli enti
competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver
acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.
L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi'
all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumita'
del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2
luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno. Per la tutela
delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e
fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le
manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano
gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del
rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non siano
recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio
ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perche' in
ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
Roma, 16 marzo 2004
Il capo
Dipartimento: Fumero
---->
Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 19 della G.U. <----
Allegato B
GARE DI NUOVA
ISTITUZIONE
Con nota m data 16
dicembre 2003 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana), e con nota in data 13 gennaio 2004 la F.M.I.
(Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per
i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici -
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del
Trasporto Terrestre il programma delle gare automobilistiche e
motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2004,
di cui agli elenchi allegati, che sono stati cosi' suddivisi:
- elenco 3 (Auto) di cui: a) gare di velocita' auto;
b) gare di velocita' auto storiche c) gare di regolarita' auto
(rally);
d) gare di regolarita' auto storiche (rally);
- elenco 4 (Moto) di cui: a) gare di velocita' moto;
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Si rappresenta che questa Direzione potra' rilasciare il
nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini
della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della
sicurezza e fluidita' del traffico e della conservazione del
patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola
manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia. A tal
fine e' necessario che, come previsto nella circolare di pari
data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa
Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60
giorni prima della data prevista per la manifestazione. Per la
migliore operativita' e' opportuno che gli atti da trasmettere
siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata
circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti
Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione e'
provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.
Roma, 16 marzo 2004
IL CAPO
DIPARTIMENTO
(Ing. Amedeo Fumero)
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Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 24 della G.U. <----
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