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Si fa riferimento al quesito di codesto Ufficio di cui alla nota prot.
26157/1218/2002 del 29 agosto 2003 con il quale si chiedeva di conoscere
l'avviso della scrivente Direzione in ordine alla possibilità di
applicare la decurtazione di 2 punti, prevista dalla tabella allegata
all'art. 126-bis CdS, per la violazione della segnaletica che, ai sensi
dell'art. 7 CdS, delimita le zone a traffico limitato. In particolare, la
questione rappresentata appare essere incentrata sulla portata da
attribuire alla norma dell'art. 146 comma 2° e sulla definizione
dell'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste da cui consegue,
quale effetto immediato ed automatico, l'applicazione della decurtazione
di punteggio. In proposito, questo ufficio ritiene che la portata del
richiamato art. 146 comma 2° CdS sia del tutto residuale poiché la norma
deve essere necessariamente valutata nel più ampio contesto normativo del
codice della strada e delle norme di comportamento che la segnaletica
impone ai conducenti. Infatti, la norma dell'art. 146 comma 2, prevede la
possibilità di applicare una sanzione solo per quei comportamenti
contrastanti con gli obblighi o le limitazioni imposte dalla segnaletica
stradale che non siano già oggetto di sanzione da parte di altre norme
del codice della strada.
Ciò appare espressamente chiarito dall'ultima parte dello stesso comma 2°
del citato art.146, secondo cui sono fatte salve dall'applicazione della
sanzione di cui trattasi tutti i comportamenti già puniti dagli artt.6, 7
e 191 CdS tra i quali rientrano le violazioni riguardanti la segnaletica
verticale collocata con ordinanze degli enti proprietari delle strade e
quella posta a protezione dei pedoni.
Sembra evidente inoltre che la sanzione in oggetto non possa applicarsi
neanche per le violazioni riguardanti la segnaletica di precedenza, già
oggetto di più specifica sanzione da parte dell'art. 145 CdS né per le
violazioni riguardanti i cartelli di divieto di sorpasso, che trovano una
disciplina autonoma nell'art.148, né, infine, per le violazioni dei
cartelli di divieto di sosta che trovano autonoma disciplina negli
articolo 6, 7, 157 ed 158 C.d.S. Alla stessa conclusione si giunge per
quanto riguarda i segnali luminosi del traffico che sono oggetto di una
specifica disciplina da parte dell'art. 146 comma 3° CdS nonché dei
segnali collocati in prossimità dei passaggi a livello, considerati
dall'art. 147 C.d.S.
Sulla base di queste considerazioni e di un'accurata ricognizione delle
norme che si interessano dell'argomento, sembra potersi concludere che la
sanzione dell'art. 146 comma 2° sia applicabile solo per la violazione
delle indicazioni dalla segnaletica stradale collocata al di fuori di
un'ordinanza di regolamentazione del traffico emanata dall'ente
proprietario della strada ai sensi degli artt.6 e 7 e, cioè, solo per la
segnaletica stradale orizzontale non avente carattere immediatamente
complementare rispetto quella verticale imposta con la stessa ordinanza
ovvero della segnaletica temporanea collocata in prossimità di cantieri
stradali o altre situazioni eccezionali in assenza di una specifica
ordinanza di regolamentazione.
Quanto sopra premesso, la scrivente Direzione ritiene che sia escluso che
dall'applicazione di altre norme riguardanti la segnaletica stradale, ed
in particolare delle violazioni di segnaletica stradale che, ai sensi
dell'art 7 CdS, delimita le Zone a Traffico Limitato nei centri abitati,
possa prodursi la decurtazione di punteggio ai sensi dell'art.126 bis CdS.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Piscitelli) |