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Testo in vigore dal:
18-12-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalita).
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su
strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti
esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni
finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi
e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita'
di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con
conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati
dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge,
costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus
acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la
totalita' delle imprese nazionali. 4. Scopo della presente legge, nei
limiti di cui al comma 1, e' garantire in particolare:
a) la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al
mercato, nonche' il libero esercizio dell'attivita' in riferimento alla
libera circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori
trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle
condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi trascritti. Note all'art. 1:
- Si riporta il testo
dell'art. 41 della Costituzione:
«Art. 41.
- L'iniziativa economica
privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita'
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.».
- La legge legge 10 ottobre 1990, n. 287
(Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
Art. 2
(Definizioni e
classificazioni).
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio
di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi
all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
e successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone
con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle
caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i
servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa
professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o
offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione
del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo
dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da
corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del
gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti
dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime
autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate
all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata
legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilita' degli autobus si intende il
legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto,
locazione con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato
dominio.
Note all'art. 2:
- Il
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, reca: «Attuazione della
direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,
certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 54 (Autoveicoli).
- 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con
almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a)
autovetture:
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus:
veicoli destinati
al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso
quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t
se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri:
veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori
stradali:
veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici:
veicoli destinati
al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale:
veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni:
complessi di
veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una
motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose
determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le
dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e'
considerato eccezionale;
i) autoarticolati:
complessi di veicoli
costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati:
autobus
composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione
snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan:
veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto
e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n)
mezzi d'opera:
veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali
veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a
quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere,
altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso
misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in
relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed
autoveicoli per usi speciali.».
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca
-
«Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea».
Art. 3
(Definizione dei
parametri di riferimento).
1. Entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di
mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili
distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio
decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle
singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione
alla gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito
procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 4
(Adempimenti delle
regioni).
1. Al fine di definire i contenuti e le modalita' delle
prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attivita' di
noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o
ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo
esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in
materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare
condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali
e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti
legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela
della liberta' di concorrenza di cui alla presente legge.
2. In
particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o
regolamentari volti:
a) a stabilire le modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalita' e le
procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti
previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attivita'
di trasporto di viaggiatori su strada.
3. Per un quadro di riferimento
complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese
professionali esercenti l'attivita' di noleggio di autobus con
conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a
livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle
imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese
titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la
specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione
degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della
predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di
un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus
con conducente aventi sede sul territorio italiano.
Art. 5
(Accesso al mercato)
1. L'attivita' di noleggio di autobus con conducente e'
subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi
alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita
autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo
delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale
organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente
lo svolgimento professionale dell'attivita' di noleggio di autobus con
conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non e' soggetta a limiti territoriali. L'esercizio
dei servizi internazionali e', peraltro, subordinato al possesso, da
parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera
continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto, dell'attestato di
idoneita' professionale esteso all'attivita' internazionale.
4. Le
regioni stabiliscono la periodicita' temporale delle verifiche per
l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali e' stata
rilasciata l'autorizzazione.
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve
essere conservata a bordo di ogni autobus che e' stato immatricolato in
base ad essa.
Art. 6
(Disposizioni
concernenti i conducenti).
1. I conducenti degli autobus adibiti al
servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori
dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie
contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci
e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative
autorizzazioni.
2. La qualita' di dipendente o di lavoratore con
contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore
dipendente, risultino, altresi', gli estremi della registrazione a libro
matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale
documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in
servizio. La qualita' di titolare, socio e collaboratore familiare deve
risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
3.
L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo e'
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500
euro a 2.000 euro.
Nota all'art. 6:
- Si
riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A). «Art.
47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta).
- 1. L'atto di
notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».
Art. 7
(Documento
fiscale).
1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di
noleggio, inteso per tale anche una pluralita' di prestazioni similari
svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione
progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di
prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarita' fiscale del
servizio svolto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
contenuto e le modalita' di compilazione del documento fiscale di cui al
comma 1.
3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo
dell'autobus in occasione del servizio per il quale e' compilato e deve
essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque
anni.
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al
comma 1 l'impresa contravventrice e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
5.
L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il
documento fiscale di cui al comma 1 e' assoggettata alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 8
(Sanzioni
amministrative conseguenti e connesse).
1. In caso di violazione delle
disposizioni di cui alla presente legge l'autorita' che procede
all'applicazione della sanzione e' tenuta a segnalare tale violazione
alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice
per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle
rispettive disposizioni regionali.
Art. 9
(Infrazioni
compiute da autobus immatricolati all'estero)
1. Chiunque svolga con
autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con
conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo
previsti dalla normativa nazionale o comunitaria e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000
euro, con le modalita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. La sanzione di cui al
comma 1 e' ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto
venga effettuato con modalita' diverse da quelle indicate
nell'autorizzazione o nel documento di controllo.
Nota all'art. 9:
- Si
riporta il testo dell'art. 207 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2002, n.151,
recante modifiche ed integrazioni; al codice della strada): «Art. 207
(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).
- 1. Quando con
un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata
una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta
al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale
che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si
avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore a titolo di
cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e'
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis.
Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione
europea o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo la somma da
versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
3.
In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel
comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati
da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non
facente parte dell'Unione europea.».
Art. 10
(Servizi
internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea).
1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con
conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti
all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di
contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso
il rilascio delle apposite autorizzazioni.
2. I servizi di cui al comma
1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di
settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.
Art. 11
(Norme
transitorie).
1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente
rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano
provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base
degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la
loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di
cui all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute
se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni
necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Art. 12
(Entrata in
vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 11
agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati
(atto n. 1130):
Presentato dall'on. Sanza ed altri il 28 giugno 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in
sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V,
X, XI, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione il 29 novembre 2001, 5 dicembre 2001, 23
luglio 2002, 10 e 11 settembre 2002, 2 e 16 ottobre 2002.
Esaminato in
aula il 21 ottobre 2002 e il 22 ottobre 2002 approvato in Testo unificato
con A.C. n. 807, d'iniziativa dell'on. Duca. Senato della Repubblica
(atto n. 1791):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2002 con pareri della
1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e Giunta per gli affari delle
Comunita' europee;
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 13 novembre
2002, 22 e 29 gennaio 2003, 6 e 25 marzo 2003, e approvato con
modificazioni il 26 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 807-1130-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in
sede referente, l'8 aprile 2003 con pareri delle commissioni I, II e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX
commissione, in sede referente, il 6 e il 13 maggio 2003 e 17 luglio
2003.
Nuovamente assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede legislativa, il 23 luglio 2003 con pareri
delle commissioni I, II e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 24
luglio 2003 e approvato.
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