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Testo in vigore dal:
13-8-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della
strada, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4118):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 30 giugno
2003.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 30 giugno 2003, con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XII,
XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 2, 3, 8, 9, 15
luglio 2003.
Esaminato in aula il 15 luglio 2003 ed approvato il 17
luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2422):
Assegnato alla 8ª
commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 21
luglio 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª;
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede
referente, il 23 e 29 luglio 2003.
Esaminato in aula il 29 e 30 luglio
2003 e approvato il 31 luglio 2003.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151
All'articolo 1 sono premessi i seguenti:
"Art. 01. (Modifiche alle
disposizioni generali).
- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la
seguente: "F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo
la lettera F, e' aggiunta la seguente: "F-bis. Itinerario
ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) Area pedonale:
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio
di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i
veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
b) al comma 1, dopo
il numero 34), e' inserito il seguente: "34-bis) Parcheggio
scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del
trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'";
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente: "53-bis)
Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e
tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli
derivanti dalla circolazione sulle strade".
Art. 02. (Disposizioni
per la disciplina del traffico nei centri abitati).
- 1. Al comma 14
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10".
2. Dopo il comma 15
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "15-bis. Salvo
che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche
avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a
euro 2.620. Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI". Art. 03. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie
in materia di competizioni non autorizzate in velocita).
- 1. Al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e'
abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: "Art.
9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con
veicoli a motore e partecipazione alle gare).
- 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o
comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a
motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro
100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla
competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione
deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena
della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale
la pena e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai
commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono
organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire
scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di
anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma
1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso
parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e'
sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone.
Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli
dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 9-ter.
(Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore).
- 1. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita' con
veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con
la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della
competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica
la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione
personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
3.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna
e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia
affidati a questo scopo";
c) al comma 4 dell'articolo 79 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione e'
da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle
competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter";
d) al comma 9,
primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le parole: "Salvo
quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il secondo e il
terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".
All'articolo 1:
nella rubrica, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite
le seguenti: "e la tutela" e dopo le parole: "delle
strade" sono inserite le seguenti: ", le norme sui
veicoli"; al comma 1, lettera a), le parole: "e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti
locali" sono soppresse;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente
ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli
enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di
quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma
1";
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nel presente articolo" sono inserite le seguenti: ",
eccetto quelli di cui al comma 3-bis,";
dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti: "2-bis.
Al comma 13-bis dell'articolo 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le
prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza
gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione". 2-ter.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli
enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali
presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana".
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "4. Rientrano nella categoria dei
motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies.
Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai
sensi del comma 4" sono soppresse"; al comma 3, alinea, le
parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle
seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al comma 3, capoverso
2-bis, dopo le parole: "o per trasporti specifici," sono
inserite le seguenti: "immatricolati in Italia e" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le caratteristiche tecniche
di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104";
al comma 3, dopo il
capoverso 2-bis, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Durante la
circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre
la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.
A decorrere dal 1°
gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10";
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere
dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali
veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della
legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi".
All'articolo 2: al comma 1 sono premessi i seguenti: "01.
Al comma 4
dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole: "destinato a tale
uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni
di cui all'autorizzazione,".
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Chiunque, pur
essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2
senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI".
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "2. Chiunque, senza avere ottenuto la
licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione
della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e'
incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due
volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca
della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza".
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "3. Chiunque, pur essendo munito di
licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280". 05. All'articolo
95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica,
dopo le parole: "Carta provvisoria di circolazione", e'
inserita la seguente: ", duplicato";
b) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per
il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato
delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". 06.
Al comma 2
dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: "a soggetti terzi" sono
sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264"";
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la
seguente: "0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter.
A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche ai
maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida"";
al comma 1, lettera a), la parola: "motocarrozzetta" e'
sostituita dalla seguente: "motocarrozzette"; al comma 1,
lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera c)" sono
soppresse; al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo
titolare di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore
che, non munito di patente"";
al comma 7, lettera a), capoverso
1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: "o presso uno dei soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264"; dopo il comma 7, sono
aggiunti i seguenti: "7-bis.
Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti muniti di patente
militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono
guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa
civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato".
7-ter. L'articolo 139 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "Art. 139. (Patente di servizio per il
personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).
-
1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3,
lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio
la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti
all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di
appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma
1"".
All'articolo 3: al comma 4, lettera d), le parole:
"alla sanzione amministrativa", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa e'"; al
comma 4, lettera e), le parole: "e' sostituito dal seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "e' sostituito dai seguenti";
al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "veicoli a
motore" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI,";
al comma 6, lettera b), le parole: "sono
soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "sono
abrogati"; dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: "8-bis.
Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del comma 1"
sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del comma
2". 8-ter.
Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente: "5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali"";
il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9.
Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche
e le modalita' di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere
dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al
conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o
sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle""; dopo il comma
9, e' inserito il seguente: "9-bis. All'articolo 168 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal
seguente: "9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con
i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei
veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di
pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se
non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico,
scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del
titolo VI";
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto
di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta
dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a
euro 1.376,55. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e
9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20 "";
al comma 10, lettera
a), capoverso 2, dopo le parole: "certificato di circolazione"
sono aggiunte le seguenti: " e che il conducente abbia un'eta'
superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita'
e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di
circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151";
al comma 14, la lettera c) e' soppressa; al comma 14, lettera
d), il capoverso 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Nei casi
previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del
veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le
cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra'
permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione
nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo";
al comma 14, la lettera e) e' soppressa; al comma 15, la
lettera b) e' soppressa;
al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis e'
sostituito dal seguente: "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3
l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi'
indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo";
al comma
15, la lettera e) e' soppressa; al comma 16, lettera d), capoverso 3, le
parole: "ovvero con limitatore di velocita' o di cronotachigrafo
manomesso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con
limitatore di velocita' o cronotachigrafo manomesso";
al comma 16,
lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o
non funzionante";
al comma 16, lettera g), le parole: "Alle
violazioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"Alla violazione di cui al comma 2"; il comma 17 e' sostituito
dal seguente: "17.
All'articolo 180 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo";
b) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. Il conducente di ciclomotore deve avere
con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento";
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione dei documenti"";
al comma 19, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:"a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
altresi' ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni
dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo
accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle
formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento
presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione
certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria"";
al comma 19, lettera b), il
capoverso 4 e' sostituito dal seguente: "4. Si applica l'articolo
13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo
accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in
caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per
almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo
accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e'
confiscato ai sensi dell'articolo 213".
All'articolo 4: al comma 1,
lettera a), primo periodo, le parole: "presso una persona fisica
residente in Italia" sono soppresse;
al secondo periodo, la parola:
"precedente" e' soppressa; al comma 1, lettera b), alinea, le
parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle
seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al comma 1, lettera b),
capoverso 1-bis, lettera f), le parole: "come modificato
dall'articolo 7, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "e
successive modificazioni";
al comma 1, lettera b), le parole da:
"In altri casi" fino a: "apparecchiature debitamente
omologate" sono soppresse;
al comma 1, lettera b), dopo il capoverso
1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Nei casi diversi da quelli di
cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata,
il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei
casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria
la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate";
al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel
caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto
intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere,
tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava
in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato
ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura
fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono
sospesi i termini per la notifica"";
dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti: "1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' inserito il seguente: "1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria,
il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente,
nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione".
1-ter. Il comma 2
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il
responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo
accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di
sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di
cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei
casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della
avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati
dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o
confermare le risultanze del ricorso".
1-quater. Al comma 1
dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 203".
1-quinquies.
Dopo il comma 1 dell'articolo 204
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I termini di cui ai
commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono
perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di
audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la
notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione.
Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla
data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della
sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'".
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201".
1-septies. Dopo l'articolo
204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 204-bis. (Ricorso al
giudice di pace).
- 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di
cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al
giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata
commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima
legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente
articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del
deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria
del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma
pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e'
restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile
qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo
203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo
accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a
destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La
eventuale somma residua e' restituita al ricorrente.
6. La sentenza con
cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la
riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino
l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una
sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la
violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di
pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la
decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui
ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo
205".
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di
opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208"";
al
comma 2, lettera a), le parole: "il secondo periodo e'
abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo
e' soppresso";
al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente: "c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in
possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte
dell'Unione europea"";
dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti: "2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: "certificato di idoneita' tecnica" sono sostituite
dalle seguenti: "certificato di circolazione";
al medesimo
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di
circolazione e' ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del
fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del
ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione".
2-ter. Al
comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: "il veicolo e' restituito
all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo
e' affidato in custodia all'avente diritto".
2-quater. Il comma 8
dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "8. Chiunque
circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi
posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato"";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Dopo il comma 2
dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un
programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui
risultati ottenuti"".
All'articolo 5: al comma 1, capoverso
Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale".
Dopo
l'articolo 6, sono inseririti i seguenti: "Art. 6-bis. (Divieto di
somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade).
- 1. Negli
esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade
classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Art. 6-ter.
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato
estero).
- 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e'
progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che
hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso
CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno
commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti
punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per
un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto
nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno.
Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a
sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle
sanzioni previste dal presente decreto".
All'articolo 7: al comma 3,
alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono
inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,";
al comma 3,
dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma
1, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora vengano accertate
contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente"";
al comma 3, la lettera
b) e' sostituita dalla seguente: "b) al comma 2, l'ultimo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di
mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata
a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi,
entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,
il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo
carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione
al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica"";
al comma 3, lettera c), le parole: "nonche'
di patente" sono sostituite dalle seguenti: "e unitamente di
patente B,";
al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente: "c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni"; ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per i titolari di patente con almeno venti
punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di
dieci punti"";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3,
del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio
2004";
al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono
soppresse;
dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il
comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato";
al comma 9, le parole: "12 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "20 giugno 2002" e le parole: "del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "dello stesso decreto legislativo";
al comma 10, le parole: "decreto legislativo 20 aprile 1992, n.
285" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285".
La tabella allegata e'
sostituita dalla seguente:
=====================================================================
Norma violata Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
stradali di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le
patenti rilasciate successivamente al 1°
ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati qualora le
violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio".
N.B.:
per una piu' facile lettura della tabella a punti riportiamo,
ad uso dei nostri gentili visitatori, la seguente tabella tratta dal
"Sole 24 Ore":
Tabella dei punteggi previsti all’art.
126-bis
(2 pagine in PDF)
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Testo in vigore dal:
13-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 01
(( Modifiche alle
disposizioni generali
1. All'articolo 2
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente: «F-bis.
Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente: «F-bis.
Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole
della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) Area
pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone
con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente: «34-bis)
Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o
fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per
agevolare l'intermodalita»;
c) al comma 1, dopo il numero 53), e'
inserito il seguente: «53-bis) Utente debole della strada: pedoni,
disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade».))
Art. 02
(( Disposizioni per
la disciplina del traffico nei centri abitati
1. Al comma 14
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: «15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma
e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI».))
Art. 03
(( Modifiche alle
disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in
velocita'
1. Al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: «Art. 9-bis
(Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli
a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola
una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne
autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si
applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da
tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o
di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna
e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia
affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la reclusione da
sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci
anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da
due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali
gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di
condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo»;
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo
e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter»;
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le parole:
«Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,»; il secondo e il
terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.))
Riferimenti
normativi:
(art. 01) - Il testo vigente dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante
nuovo codice della strada come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente: «2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e
di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso,
con accessi alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile
e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole
della strada.».
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: «Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai fini
delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
2) Area
pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone
con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento
pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato
della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina:
parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu'
vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro
abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da
aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9)
Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della
proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e'
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea.
11) Corrente
di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su
una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12)
Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione:
corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli
sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non
provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15)
Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed,
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte
della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17)
Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva
di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata:
corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocita' o
altro. 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo
longitudinale tra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata
ed il confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22)
Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale,
sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari
del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua
e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25)
Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari
fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a
livello): area comune a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27)
Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e
non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28)
Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente:
cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31)
Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta:
tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede:
parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti
delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o
infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli. 34-bis) Parcheggio scambiatore:
parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto
pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr.
anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata,
mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela
ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di
un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile:
accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu'
veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41)
Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo
di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa
(di intersezione): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in
riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della
strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al
riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e
le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e
dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada
a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della
strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada
extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada
interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di
Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53)
Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari
non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni,
disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di
carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente,
suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali
continue. 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono
cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona
residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.».
Riferimenti
normativi:
(art. 02) - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art.
7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni
culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione
di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una
determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la
precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei Vigili del fuoco, dei servizi di
soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a
servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate, al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento
di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana. 2. I
divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che
sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del
prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di
competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli
utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonche' dalle persone con limitata o impedita
capacita' motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera
f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata
della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma
dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni
possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una
somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo
gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle
aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90 e
la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae
la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano
altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita' sono impiegati
minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI».
Riferimenti
normativi:
(art. 03) - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 9
(Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle strade ed aree pubbliche
sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal
comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle
con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e
possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto
per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui
all'art. 60, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed e' subordinata al
rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso
quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita'
per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso
e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocita'
superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita',
si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono
richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla
osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data
di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione e' altresi' subordinata
alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione
per la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione
deve coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada,
puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo'
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone
le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con
disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai
sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto
comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno
successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze
connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero
dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione
del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1.
8. Fuori dei casi
previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva
indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 ad euro 550,20, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro
687,75 ad euro 2.754,15, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 8-bis. (abrogato).
9. Chiunque
non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e
risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, se
si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore.».
- Il testo vigente
dell'art. 79, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «4. Chiunque
circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di
cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro 275,10. La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro
10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter.».
- Il testo vigente dell'art. 141, comma 9, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «9. Salvo quanto previsto dagli articoli
9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20.».
Art. 1
Modifiche alle
disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le
norme per la costruzione (( e la tutela )) delle strade ((,
le norme sui veicoli )) e le norme di equipaggiamento dei veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai
servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di
polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai
compiti di istituto». (( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: «3-bis. I servizi di scorta per
la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d),
possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere
scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto
delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi
di polizia stradale di cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «nel presente articolo» sono inserite le
seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,». ))
2. Al
comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le
parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti:
«solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono
sostituite dalle seguenti: «il rispetto». (( 2-bis. Al comma
13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque
viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a
euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza
gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2
dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli enti di
cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali
presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: «4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui
risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma
5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono
soppresse.))
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 (( sono
inseriti i seguenti: )) «2-bis. Durante la circolazione gli
autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose
nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati
in Italia e )) con massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti. (( Le caratteristiche tecniche di tali
strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104. )) (( 2-ter. Durante la
circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a
ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al
presente comma e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10». 3-bis. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati
dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di
emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. 3-ter. I trenini
turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare
fino a tre rimorchi.))
Riferimenti normativi:
-
Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 12
(Espletamento dei servizi di polizia stradale).
1. L'espletamento dei
servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in
via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della
guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza; e) ai corpi e ai servizi di
polizia municipa1e nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai
funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L'espletamento dei
servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai
rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art.
57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la
tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori
pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici
competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei
comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta'
degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle
province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di
strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie
dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni
e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a
livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle
circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f)
dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal
Ministero della Marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art.
6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il
traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre
essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni
imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia
stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi
diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre,
agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate,
appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita'
militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo,
eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per
espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di
apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente: «2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita
solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono
il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.».
- Il testo vigente dell'art. 23, comma
13-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente: «13-bis. In caso di collocazione di
cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1,
l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a
rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci
giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del
mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000;
nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione,
alla stessa sanzione amninistrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell'art.
60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge: «Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico).
- 1. Sono considerati appartenenti
alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e
gli autoveicoli d'epoca, nonche' i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei
veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
perche' destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e
privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli
sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono
soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere
consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari
di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per
poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la localita'
sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato
preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono
indicati la validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal
tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella
categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti
per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque
circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3,
ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 se
si tratta di autoveicoli, o da euro 33,60 a euro 137,55 se si tratta di
motoveicoli.».
Art. 2
Modifiche alle
norme inerenti la guida dei veicoli
(( 01. Al comma 4 dell'articolo
85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono inserite le
seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida
un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza
ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Chiunque, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
03.
Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2.
Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza
con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a
coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3
dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Chiunque, pur
essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in
vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella
rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», e'
inserita la seguente: «, duplicato»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di
circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
le parole: «a soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; ))
1.
All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: ((
0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. A decorrere
dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita'
per la guida di ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano
gia' titolari di patente di guida»; ))
a) al comma 8 nel primo
periodo la parola: (( «motocarrozzette» )) e' sostituita
dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo
sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il
certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10»;
(( b-bis)
al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di patente»
sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che, non munito di patente».
))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: «6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di
guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi
in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3.
All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le patenti di guida delle
categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D,
comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i
quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui
all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di
patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite
dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4.
All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 8,»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e
8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i
cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per
un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi'
confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento
dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino
dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il
secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. Il comma 4
dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Il
provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto
definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente: «2-bis. Il provvedimento di revoca della patente
disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti
uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e'
accolto, la patente e' restituita all'interessato».
7. All'articolo 134
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1
e' inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma
1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti
all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto
stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta,
secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso
una persona fisica residente in Italia (( o presso uno dei soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; ))
b) al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si
applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga
rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93». ((
7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata
ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti
categorie immatricolati con targa civile purche' i veicoli stessi siano
adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 139 (Patente
di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di
polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida
e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai
commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente
di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti
all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di
appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1».
))
Riferimenti
normativi:
- Il testo vigente dell'art. 85 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art.
85 (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
- 1.
Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono
essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone: le motocarrozzette; le autovetture; gli autobus; i
motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti
specifici di persone; i veicoli a trazione animale.
3. La carta di
circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza
comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con
conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni
di cui all'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di
autobus, da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. La violazione medesima importa
la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VId.».
- Il testo vigente
dell'art. 86 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 86 (Servizio di piazza
con autovetture con conducente o taxi).
- 1. Il servizio di piazza con
autovetture con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi specifiche
che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza
prevista dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro
6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie
della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da
quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre
anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse
sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la
licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280.»
.- Il testo vigente dell'art. 95 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «Art. 95 (Carta provvisoria di circolazione
duplicato ed estratto della carta di circolazione).
- 1. Qualora il
rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente
al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di
novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di
circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.
2.-5. (abrogato).
6. Chiunque circola con un
veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo
fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con
se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.».
- Il testo vigente dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' il seguente: «2. La targa e' personale. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste
dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
-
Il testo vigente dell'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 116
(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori).
- 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un
ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto 14 anni deve conseguire
il certificato di idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso
con prova finale, organizzato secondo le modalita' di cui al comma
11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche ai
maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida.
2. Per
sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre
presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti
fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il
rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla
guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui
all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3.
La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le
rispettive categorie:
A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva
non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per
i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - autoveicoli, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria
D;
D - autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore
a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - autoveicoli per la
cui guida e' richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna
delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che
non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche'
il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D;
altri autoarticolati, purche' il
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli
di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i
minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere
la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di
veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in relazione
all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni
devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi
sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in servizio di piazza o
di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di
linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di
persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato
di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida
di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere
abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente
puo' essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I
titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi,
i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art.
115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della
categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o
per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il
certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti
dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di
veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di
patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita'
o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere
rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in
relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale,
saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di
residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta,
alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i
tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli
ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi
dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato
ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e'
titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso
pagamento. 11--bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui
al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un
esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non
statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati
gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni
scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente
da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella
misura prevista dall'art. 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalita' i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
12.
Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o
ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di
guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.168,25 a Euro
8.676,15;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. 13-bis. Il minore che, non munito di
patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro
duemilasessantacinque.
14. (abrogato).
15. Parimenti chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non
del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione
del certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
16. (abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il
fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo
dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificato dalla
presente legge: «Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida).
- 1. Non puo' ottenere la patente
di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art.
122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire
di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei
requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e'
effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L'accertamento suindicato puo' essere effettuato altresi' da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da
un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da un ispettore medico del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici
specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio
dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro
la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la
conferma o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui
al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
4.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita'
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei
mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita' non
possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra'
procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i
sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di
massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a
pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro
per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei
quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio
faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la
sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e
sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un
medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi
alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di
accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie
dello Stato. La anzidetta commissione ha altresi' il compito, su
richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari
aspetti dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle commissioni mediche
locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma
dell'art. 129, comma 2, e dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia
accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui
ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i
requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora
vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a)
del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere
del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano
sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche
sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo
svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati. Puo' intervenire, ove richiesto dall'interessato, un
medico di sua fiducia; d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e' istituito un
apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni
mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha
riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e
minorati fisici.».
- Il testo vigente dell'art. 125 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente: «Art. 125 (Validita' delle patenti di guida).
- 1. Le
patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente,
anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della
categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente
delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e
di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle
speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto
il certificato di idoneita' alla guida di cui all'art. 116.
2. La patente
speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o
minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw B, C o D, guida un veicolo per il quale e'
richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui
e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
4. Parimenti chiunque, munito di
patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da
quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione
o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B
quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di
tipo diverso o per la cui guida e' prevista una patente di categoria
diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3
e 4, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.».
- Testo vigente dell'art. 126 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di
guida).
- 1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per
anni dieci;
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La
patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e
per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con
propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per
determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti
fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi
alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque
anni e comunque in occasione della conferma di validita' della patente di
guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati
con insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4, lettera
d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati
sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata
dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C.,
che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli
uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di
effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del
Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non
dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma
di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua
la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta
andra' conservata dal titolare della patente per il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non
comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente
e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi
2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari
delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva
del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino
dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorita'
sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5, rilevi che
siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita'
della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i
provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida
con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 130 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificati dalla presente legge: «Art. 129
(Sospensione della patente di guida).
- 1. La patente di guida e'
sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla
guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna
di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo
indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma
di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti
la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art.
119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non
produca la certificazione della commissione medica locale attestante il
recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti
dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la
patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto
del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli
articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita'
competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove
possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il
prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento
informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi del
Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente
di cui al comma 2, e' atto definitivo. Art. 130 (Revoca della patente di
guida).
- 1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in
possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; c) quando il titolare abbia
ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da
uno Stato estero.
2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno
determinato il provvedimento di revoca della patente di guida,
l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti
psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di
guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza
che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116
per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di
rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della
patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al
comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e
ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
- Il
testo vigente degli articoli 134 e 138 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificati dalla legge qui pubblicata sono i seguenti: «Art.
134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri).
- 1. Agli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita'
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta
di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga,
e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in
Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed
iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio
italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'art. 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al
comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente
all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi
dell'art. 93.». «Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate).
-
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di
loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare,
al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare
sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene
rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate
provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a)
all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della
patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati
di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di
scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli
insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3, non sono
soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti
di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di
idoneita', la patente di guida per veicoli delle corrispondenti
categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della
difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita'
dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data
del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di
abilitazione ad istruttore di guida militare puo' ottenere la conversione
in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile
senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, purche' gli interessati ne facciano
richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal
servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti
requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei
veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate
provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e
fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le
misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In
ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi di istituto,
i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2
e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di
polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano,
della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di
patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato
con targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i veicoli
stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello
Stato.».
Art. 3
Modifiche alle
norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo
146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 4.
All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16,
nel secondo periodo, le parole: (( «la sanzione amministrativa e'
)) del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: (( «la sanzione amministrativa e' ))
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma
16 il terzo periodo (( e' sostituito dai seguenti: )) «Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in
possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e'
sostituita dalla seguente: «h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore,
posteriore e laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla
seguente: «p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di
marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere
piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva,
che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui
all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui mezzi
d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli
utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della
strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero
operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6.
All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dai centri abitati,
durante la marcia dei veicoli a motore, (( ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, )) e' obbligatorio l'uso delle luci di
posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori
ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei
centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 ((
sono abrogati )).
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di
forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto
previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono essere
utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi
o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole:
«nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1», sono sostituite dalle
seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo
periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)» sono sostituite
dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) Il comma 5 e' sostituito
dal seguente: «5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore
e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo
deve avere il motore spento».
(( 8-bis. Al comma 5 dell'articolo
158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti:
«e delle lettere d), g) e h) del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle aree
portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata
che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita'
delle strutture portuali.». ))
(( 9. Dopo il comma 4
dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi
indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il
soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalita' di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio
2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato
giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo
sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle
piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
9-bis. All'articolo
168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 e'
sostituito dal seguente: «9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o
recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita'
tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se
non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico,
scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del
titolo VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis.
Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione
dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei
documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e
9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20.». ))
10. All'articolo
170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di
altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero
sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e (( che
il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento
emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»; ))
b) al comma 3 la
parola: «motocicli» e' sostituita dalle seguenti: «veicoli di cui al
comma 1»; c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e
di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a
quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli
a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash,
nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa
prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articoto
172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI»;
c) al comma 9 le parole: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3
dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto
legistativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le
parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( c) (soppressa); ))
d) dopo il comma 7 e' inserito il
seguente: (( «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio
se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della
intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla
quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della
carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario
periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro
ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente articolo».))
(( e)
(soppressa). ))
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( b)
(soppressa); ))
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4
e' inserito il seguente: (( «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3
l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi'
indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.». ))
((
e) (soppressa). ))
16. All'articolo 179 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo
e limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo,
con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento
stesso. Nei casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie,
i veicoli devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita»;
c)
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Chiunque circola con un
autoveicolo non munito di limitatore di velocita' ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche
non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro
3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in
cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
d)
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in
circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, (( ovvero
con limitatore di velocita' o cronotachigrafo manomesso )) oppure
non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15»;
e) dopo il comma 6 e'
inserito il seguente: «6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere
che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare
in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato
l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi stessi. Le spese per
l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del limitatore di
velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido»;
f) al
comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo ((
mancante, manomesso o non funzionante» )) sono sostituite dalle
seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o
cronotachigrafo (( mancante, manomesso o non funzionante»; ))
g) al comma 9 le parole: (( «Alla violazione di cui al comma 2»
)) sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI». ((
17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti
a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove
previsto ed un documento di riconoscimento.»;
c) al comma 8 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti». ))
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo
193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al comma
3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto quando
l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e
provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In
tale caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei documenti
relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione
del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione
pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta demolizione certificata a norma di legge dell'importo previsto a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»; )) b) il comma 4
e' sostituito dal seguente: (( «4. Si applica l'articolo 13, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina
che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e
depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via
ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,
corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce
il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo
sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la
violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e'
stato proposto ricorso e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale
al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi
dell'articolo 213». ))
Riferimenti
normativi:
- Il testo vigente dell'art. 143, commi 11 e 12 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente: «11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve,
dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilita',
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in
piu' carreggiate separate, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione
e' da due a sei mesi.».
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 10, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «10. Chiunque viola le disposizioni di cui al
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
- Il testo vigente
dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «3. Il conducente
del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del
semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20.».
- Il testo vigente dell'art. 148, commi 15 e 16, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i
casi in cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi
4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso
posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a
euro 1.083,60. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
- Il testo
vigente dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «1. Ai fini
del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondita': il
dispositivo che serve ad illuminare in profondita' la strada antistante
il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c)
proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o
nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve
ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri
utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il
conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f)
segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti
gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione
della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa
posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la
larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve
a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di
forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di
sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in
sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la
presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il
dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie
di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante
la circolazione diurna; p-quater) luci d'angolo: le luci usate per
fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata
in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale
esso e' in procinto di curvare; p-quinquies) proiettore di svolta: una
funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione
in curva, che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o
mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli
di cui all'art. 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui mezzi
d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli
utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della
strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero
operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
- Il
testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 152
(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).
1. Fuori dai centri
abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, storico FMI, e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle
luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'art. 153, comma 1, in luogo di questi
dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere utilizzate le
luci di marcia diurna.
1-bis. (abrogato).
1-ter. (abrogato).
2.
(abrogato).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
33,60 a Euro 137,55».
- Il testo vigente dell'art. 153 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente: «Art. 153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).
- 1. Da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei
veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci
di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi
anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri
abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le
esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.
2. I proiettori di profondita' non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso
di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondita' possono essere sostituiti da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal
comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia
sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per
incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla
distanza necessaria affinche' i conducenti dei veicoli incrociati possano
continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono
altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di
profondita' avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra
circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della
strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi
d'acqua o su altre strade contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente
dei proiettori di profondita' per dare avvertimenti utili al fine di
evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare. Tale uso e' consentito durante la circolazione notturna e
diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.
5.
Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta,
a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione
pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
6. Nei centri
abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al
margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se
agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non
superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci
di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I
conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa
di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il
tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo
ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo e' costretto a
procedere a velocita' particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino
improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la
fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri
utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50
m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la
luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. E'
vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli
indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro 275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione
luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 157,
comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente: «2. Salvo diversa segnalazione,
ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il
veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
- Il
testo vigente dell'art. 158, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h)
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.».
- Si riporta il testo degli
articoli 159 e 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificati dalla presente legge: «Art. 159 (Rimozione e blocco dei
veicoli).
- 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158,
commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; d) quando il
veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia
delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada
sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme regolamentari. I
veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte
nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione
ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla
rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco
dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di
custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione
saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non
e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei
veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la
violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono,
altresi', procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro
stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati
abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica
in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915. 5-bis. Nelle aree portuali e marittime come
definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali». «Art. 162 (Segnalazione di veicolo fermo).
- 1. Fatti salvi
gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli,
esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per
qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino
o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in
ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a
sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono
essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista
dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma
triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un
apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in
posizione pressoche' verticale in modo da garantirne la visibilita'.
3.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il
veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il
conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente
l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche
e le modalita' di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere
dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al
conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o
sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.
5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 168 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 168
(Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi).
- 1. Ai
fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui
alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse
al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti puo' altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per
il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al
comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio
le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci
pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a cio' essere abilitati;
il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su
strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', possono
essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada,
materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano
ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni
nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse
al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 puo'
altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le
modalita' da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o
radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il
Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle
direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada
delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un
complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata
sulla carta di circolazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative
previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta
merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza,
negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro
6.506,85.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o delle cisterne che
trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e
protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei
pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui
veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla
sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in
comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9-bis. Chiunque
viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di
cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o
dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o
delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. 9-ter.
Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».
- Il testo vigente
dell'art. 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 170 (Trasporto di
persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
- 1. Sui
motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero
con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui
ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,
salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per
l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione
dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3.
Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto
in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle
apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei
veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilita' al
conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di
animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque
viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da
conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Il testo vigente dell'art. 171 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli
utenti di veicoli a due ruote).
- 1. Durante la marcia, ai conducenti e
agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo
di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo
conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di
cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e
motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di
ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le
presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco
riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue
il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi
protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non
omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15. 5. I caschi di cui al comma 4,
ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.». - Il testo vigente dell'art. 172, commi 8 e 9, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente: «8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se
presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 9.
Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art.
173, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
- Il testo vigente dell'art. 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 174
(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
cose).
- 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del
registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del
regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al
personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui
all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono
essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i
trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che
supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro
i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non
osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato
l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti
dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti
periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere
per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel
verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene
altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato
intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
8-14 (Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 178, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 285 del 1994, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «3. Il conducente che supera i periodi di
guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. La stessa
sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano
le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo
incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20, salvo che il fatto costituisca reato.».
- Il testo vigente degli
articoli 179 e 180, del decreto legisaltivo n. 285 del 1992, come
modificati dalla legge qui pubblicata sono i seguenti: «Art. 179 (Cronotachigrafo
e limitatore di velocita).
- 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE)
n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita'
d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.
2. Chiunque circola con un
autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e'
previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o
non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
687,75 a Euro 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei
sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con
un autoveicolo non munito di limitatore di velocita' ovvero circola con
un autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel
caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di
velocita'.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocita' o
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687, 75 a euro
2. 754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione
della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le
violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione
si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del
veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura
stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al
comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il
veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di
ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano
alterati manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo
trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina
autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi stessi. Le
spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del
limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico
del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
7. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il
funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con
limitatore di velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a
regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora
il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la
stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.
8. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7,
durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n.
3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alle
violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a
tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione
del limitatore di velocita' alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
secondo le norma del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli
15, 16 e 29 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le
restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di
accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le
necessarie verifiche del ripristino della regolarita' di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.». «Art. 180 (Possesso dei documenti
di circolazione e di guida).
- 1. Per poter circolare con veicoli a
motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta
di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione
del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di
guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La
persona che finge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve
avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore
di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve,
altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo
e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando
l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta
di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova,
il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli
adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il
certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneita',
quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla
guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,66 a Euro 137,55.
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da Euro 19,95 a Euro
81,90. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione dei documenti.». - Si riporta il testo degli articoli
191, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla presente legge: «4. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.». «Art. 193. (Obbligo
dell'assicurazione di responsabilita' civile).
- 1. I veicoli a motore
senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono
essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa
a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile
verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
687,75 a Euro 2.754,15.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2
e' ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la
responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici
giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del
codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi'
ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo
accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle
formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la
disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento
presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione
certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'art. 13, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e
che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e
depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via
ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 202,
corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce
il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo
sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la
violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e'
stato proposto ricorso e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale
al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'art. 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'art.
213.
Art. 4
Modifiche alle
norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
1.
All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso
di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo
134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita
quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi
entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo
e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere
alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento»;
b)
dopo il comma 1 (( sono inseriti i seguenti: )) «1-bis.
Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a)
impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce
rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza
del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il
veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, (( e successive
modificazioni; ))
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle
zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso
i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127. (( 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al
comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei
casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria
la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. ))
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione
della carta di circolazione». (( c-bis) dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente: «5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso
o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro
della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico
istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il
comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per
comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende
il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza
dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente
trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per
l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale
al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto
intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente
al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In
tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso,
corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta
giorni dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: «2. Il responsabile dell'ufficio o del
comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli
atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal
ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento
degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli
atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «emette, entro
sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono inseriti i seguenti: «1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2
dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si
cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita'
dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che
sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende
accolto. 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in
caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data
fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla
data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua
assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «L'ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notificata nelle forme previste dall'articolo 201» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di
centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente: «Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203,
il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per
il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel
termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di
notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende
anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il
ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena
di inammissibilita' dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in
caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il
ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del
ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della
sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile,
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma
determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal
ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto
prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto
del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero
convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace
non puo' applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito
dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del
ricorso, il giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle
sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei
casi di cui all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Il prefetto, legittimato
passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa
sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 208». ))
2. All'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 (( il secondo
periodo e' soppresso; )) nel terzo periodo le parole: «o del
rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo
le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle
seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole:
«Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo»; c) il comma 3, e'
sostituito dal seguente: «3. In mancanza del versamento della cauzione
di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e,
comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni»;
((
c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in
Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea».
2-bis.
Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «certificato di idoneita'
tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di circolazione»;
al medesimo comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di
circolazione e' ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del
fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del
ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma
2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: «il veicolo e' restituito
all'avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo e'
affidato in custodia all'avente diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art.
214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «8. Chiunque circola con un
veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al
custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia
del veicolo in un deposito autorizzato.». ))
3. All'art. 219 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta
l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede,
entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del
luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
b) il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di revoca della
patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis.
L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che sia
trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2». (( 3-bis. Dopo il comma 2
dell'art. 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma
informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti». ))
Riferimenti
normativi:
- Il testo vigente dell'art. 201 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 201 (Notificazioni delle violazioni).
- 1. Qualora la violazione
non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai
pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia
dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui
la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo
restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita'
di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il
veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive
modificazioni.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la
notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si
effettua agli altri soggetti di cui al somma 1.
3. Alla notificazione si
provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o
di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione,
con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo
della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e
di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si
intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o
dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione
generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a
carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amminitrativa
pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti
del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette
alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando
dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione
il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale,
individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio
che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di
conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il
conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'art. 4 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione
della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli
atti al prefetto ai sensi dell'art. 203 per l'archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto, interessato
ai sensi dell'art. 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino
alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.».
- Si riporta il testo degli articoli 203 e
204 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge: «Art. 203 (Ricorso al prefetto).
- 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta
dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione,
da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e
puo' essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al
comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria
istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il
responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo
accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di
sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di
cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei
casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della
avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati
dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o con
fermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non
sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura
ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale
e per le spese di procedimento». «Art. 204 (Provvedimenti del
prefetto).
- 1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,
secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 203, ordinanza motivata con
la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche
le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso
termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di
cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 del presente articolo
sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di
audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la
notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione.
Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla
data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della
sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni
dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento
della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro
o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del
registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando
accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo
esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese».
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 205 (Opposizione
innanzi all'autorita' giudiziaria).
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati
possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato risiede all'estero.
2. (Soppresso).
3. Il prefetto,
legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela
giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto
stabilito dall'art. 208».
- Il testo vigente dell'art. 207 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente: «Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
targa EE).
- 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito
di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui
consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore,
il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette
al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella
copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il
trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta'
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento
della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. La cauzione e' versata al comando od ufficio da cui
l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al
comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di
cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo
fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per
un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini
italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di
patente di guida rilasciata da uno Stato non facenti parte dell'Unione
europea.».
- Il testo vigente dell'art. 214 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo).
- 1. Nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare
il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalita' previste
dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e'
ritirato il certificato di circolazione, facendone menzione nel verbale
di contestazione. Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal
ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata e custodita, per tutto
il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita',
e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e'
avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale,
copia del quale viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo e'
affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da
consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo
amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma
dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia
indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il
provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E'
sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei
casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli
organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono
stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,
salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli
obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15.
E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.».
- Si riporta il testo degli articoli 219 e 230 del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificati dalla presente legge:
«Art. 219 (Revoca
della patente di guida).
- 1. Quando, ai sensi del presente codice, e'
prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi
previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa
violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2.
Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette
l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura,
anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca
della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai
sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se
non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2.». «Art. 230 (Educazione
stradale).
- 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in
materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile
Club d'Italia, delle associazioni arnbientaliste riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di societa' sportive ciclistiche
nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le
scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza
stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso
della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con propria
ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi
nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione
di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei
programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale,
sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle
quali riferisce sui risultati ottenuti.».
Art. 5
Sostituzione
dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1.
L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 186 (Guida
sotto l'influenza dell'alcool).
1. E' vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida
in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. (( Per l'irrogazione
della pena e' competente il tribunale.)) All'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e'
commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente
di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai
fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo
223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo
di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli
accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in
ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo
presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate
o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al
comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione
della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non
vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in
via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della
visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti
un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».
Riferimenti
normativi:
- L'art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, reca: «Ritiro
della patente in conseguenza a ipotesi di reato».
- Si riporta il testo
dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992: «Art.
12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
1. L'espletamento dei
servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in
via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della
guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di
competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;
e) ai corpi e ai
servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2.
L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».
-
Il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e' il
seguente: «Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale).
- 1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza stradale
1997-2001" della Commissione delle Comunita' europee, il Ministero
dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della
navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che
viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato
di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e
strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti
proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di
prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi,
finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di
concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione,
della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi
generali del piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da
sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai
fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano
viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei
lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre
anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale
della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e' elevata al 15
per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione,
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici,
per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli
interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del
comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per
le finalita' previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di
programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire
17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a
lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a
interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al
miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il
Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione
del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le
finalita' e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I
risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento
prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.».
- Per il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
Art. 6
Sostituzione
dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1.
L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 187 (Guida
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
-
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di
acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in
caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal
comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I
fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base
della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e
dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito
dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita'
indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze tupefacenti o
psicotrope, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con
le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del
comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' punito,
salvo che il atto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 2».
Art. 6-bis
((
Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade
1.
Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade
classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.))
Riferimenti normativi:
-
Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni recante il nuovo codice della
strada vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 6-ter
((
Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato
estero
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro
elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e'
progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che
hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di
penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso
CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno
commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti
punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per
un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto
nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno.
Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a
sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle
sanzioni previste dal presente decreto. ))
Art. 7
Disposizioni
finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo
123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui
all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, (( capoverso Art. 126-bis, ))
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito
della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
((
a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora vengano
accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma
1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo
e' sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata
a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi,
entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,
il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo
carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione
al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.»;
))
c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per
i titolari di certificato di abilitazione professionale (( e
unitamente di patente B, )) C, C+E, D, D+E, la frequenza di
specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
((
c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo
di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti fino a un massimo di dieci punti». ))
4. Gli articoli
13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5.
All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma
3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1°
luglio 2004».
( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto
a decorrere dal 1° luglio 2004. ))
6. Le disposizioni
dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo
130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2,
commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni
dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo
3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
((
8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. ))
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge (( 20 giugno 2002,
)) n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 (( dello
stesso decreto legislativo, )) e successive modificazioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 ((
dello stesso decreto legislativo, )) e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del (( decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e successive
modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Riferimenti
normativi:
- Il testo vigente dal 1° luglio 2004 dell'art. 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e
correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1,
della legge 22 marzo 2001, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario n. 28, e' il seguente:
«Art.
3 (Modifiche all'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
- 1. All'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la
rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circolazione dei
ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un
certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita'
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica
l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale.
Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la
vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le
modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun
ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero
di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della
targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora
di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprieta'
del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione
occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di
economicita' e di massima semplificazione.";
c) al comma 6, le
parole: "idoneita' tecnica" sono sostituite dalla seguente:
"circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno
a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore
sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
e)
al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione"
sono sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12,
13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica e vende
targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento,
ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione e'
sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la
violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione
o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli
organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla
medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato
del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai
commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la
facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che
ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato
il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita'
della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai com-mi 8 e 9
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."».
- Il testo
vigente dell'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
«e) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento
e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti
di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art.
119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264."».
- Il testo vigente
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 9 del 2002, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 7 (Inserimento dell'art.
126-bis al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
- 1. Dopo l'art.
126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: Art. 126-bis (Patente a punti).
-
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito
della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una
delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di
comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate
contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende
l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di
punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto
termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di
polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata
a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di
mancata identificazione di questa la segnalazione deve essere effettuata
a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi,
entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,
il suo legale rappresentante o un su delegato e' tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo
carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3.
Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare
in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi
previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero
da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari
di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B,
C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente
di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi
di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni di violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite
dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'art. 128. A
tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'art.
201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non
si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo
indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione
e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.».
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 3,
del decreto legislativo n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «3. L'art. 116, comma 13-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotto dall'art. 6 del presente decreto, entra in
vigore il 1° luglio 2004.».
- Per il testo degli articoli 119, 129 e
130 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 170 e 180 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
Si riporta il testo dell'art. 327 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dalla presente
legge: «Art. 327 (Art. 119 cod. str.) (Requisiti relativi agli arti e
alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione
della patente speciale delle categorie A, B, C e D).
- 1. Coloro che
presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o
colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validita' o essere
sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D,
purche' la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con
l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti
particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive
impartite dal comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice,
la funzionalita' delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli
adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
3.
L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal
costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre
mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4.
L'efficienza degli adattamenti dovra' essere verificata al momento del
collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal
costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
5.
(abrogato).
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilita'
del rilascio di patenti speciali ai portatori di piu' minorazioni
relative a piu' organi o apparati considera lo stato psicofisico
complessivo del soggetto, e puo' fissare un periodo di validita' minore
di quello massimo previsto dall'art. 126 del codice.».
- Il testo
vigente dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
recante: Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
«1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello
stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti
dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi'
utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere
C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.».
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
«TABELLA DEI PUNTEGGI
PREVISTI ALL'ARTICOLO 126-bis
=====================================================================
Norma violata Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
stradali di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti
rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano
gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio».
|
|
Testo in vigore dal:
30-6-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni
integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in
vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu' elevato livello di
sicurezza gia' nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio
incremento della circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alle disposizioni
inerenti l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per
la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli
1. Al
comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive notificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) è
inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell’ambito del territorio di competenza e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali.".
b) dopo la lettera f) è
aggiunta la seguente: "g) al Corpo di Polizia Penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.".
2. Al
comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) 1e parole: "solo
per le strade esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo
per specifiche situazioni";
b) le parole; "l’adeguamento"
sono sostituite dalle seguenti: "il rispetto".
3.
All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Durante la
circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al
trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti
specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti.".
Art. 2
Modifiche alle norme
inerenti la guida dei veicoli
1.
All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifìche:
a) al comma 8 nel primo
periodo la parola: "motocarrozzetta" è sostituita dalle
seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e il terzo
periodo sono soppressi:
b) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
"8-bis. Il
certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a
minorati fìsici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10, lettera c".
2.
All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. I provvedimenti
di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma
2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e
psichici prescritti, sono atti definitivi.".
3.
All’articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"l-bis. Le patenti di
guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e
D, comprese quelle speciali sono valide per la guida dei veicoli per i
quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo
116.";
b) al comma 3 le parole:
"Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un
autoveicolo" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque munito
di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 1l
Kw, B, C o D, guida un veicolo".
4.
All’articolo 126 del decreto legislativo 30 apri1e 1992, n. 285, e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4 nel primo
periodo, le parole: "di cui all’articolo 116, comma 8," sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 116, commi 8 e
8-bis,";
b) dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
"5-bis. Per i
cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per
un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento
dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero;
riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà
confermare la patente ai sensi del comma 5.";
c) al comma 7 il secondo e
terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla violazione
consegue lasanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
5. Il
comma 4 dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Il provvedimento
di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.".
6.
Dopo il comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"2-bis. Il
provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi
in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di
revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei
trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all’interessato.".
7.
All’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è
inserito il seguente comma: "l-bis. Al di fuori dei casi previsti
dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe, italiani residenti all’estero
(Aire) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione
l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia.";
b) al comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La sanzione accessoria non si app1ica
qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata
la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.".
Art. 3
Modifiche alle norme di
comportamento
1.
All’articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) al comma 12 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1083,60".
2. Al
comma 10 dell’articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20".
3.
All’articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I. sezione
II, del titolo VI.".
4.
All’articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
b) al comma 15, infine è
aggiunto il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso
in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della parente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
c) al comma 16, nel primo
periodo, le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20";
d) al comma 16, nel
secondo periodo, le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite
dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1083,60";
e) al comma 16 il terzo
periodo è sostituito dal seguente: "Dalle violazioni di cui al
presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto
di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se
le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei
mesi.".
5.
All’articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera
h) è sostituita dalla seguente:
"h) luci di posizione
anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla
parte anteriore, posteriore e laterale;";
b) al comma 1 la lettera
p) è sostituita dalla seguente:
p) pannello
retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e
fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;";
c) dopo la lettera p),
sano aggiunte le seguenti:
"p-bis) strisce
retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia
diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più
facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna.
p-quater ) luci d’angolo:
le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte
della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo
dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di
svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore
illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di
dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato
sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;
p-septies) segnalazione
visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo
supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti
alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di
rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione
della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli
impiegati in servizio di scorta tecnica.".
6.
All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1 Fuori dai centri
abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l’uso
delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per
i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti
dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo
153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato,
possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.";
b) i commi 1-bis,1-ter e 2
sono soppressi.
7.
All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Da mezz’ora
dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia
dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le
luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere
accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma
3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri
abitati quando, l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le
esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.";
b) al comma 2 nel terzo
periodo le parole: "nei casi indicati dall’articolo 152, comma
1," sono sostituite dalle seguenti: "nei casi indicati dal
comma 1";
c) al comma 4 nel secondo
periodo le parole: "in deroga al comma l, punto b)" sono
sostituite dalle seguenti: "in deroga al comma l,";
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente;
"5. Nei casi indicati
dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e
dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo
sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza";
e) al comma 6 le parole:
"nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152, comma l,"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle ore e nei casi indicati nel
comma l,".
8. Al
comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.".
9.
All’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:
dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi
indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il
segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che
opera."
10.
All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Sui ciclomotori
è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che
il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione.";
b) al comma 3 la parola:
"motocicli" è sostituita dalle seguenti: "veicoli di cui
comma 1";
c) nel comma 6 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: " alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.".
11.
All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma l è
sostituito dal seguente:
1. "Durante la
marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la
normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
b) il comma l-bis è
sostituito dal seguente:
"1-bis. Sono esenti
dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e
motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e
motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di
crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo
del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del
regolamento.";
c) al comma 2 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamenro di una somma da euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione anministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
d) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione
pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.".
12.
All’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione arnministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
b) al comma 8 è aggiunto,
infine, il seguente periodo: "Quando il conducente sia incorso, in
un periodo di due anni in una delle violazioni di cui al presente comma
per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
c) al comma 9 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55".
13.
Al comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137.55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10".
14.
All’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) al comma 5 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
c) dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
"5-bis. Se il
superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa
prescritti è conterluto al tempo strettamente necessario per raggiungere
il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 4 e5 sono ridotte alla metà.";
d) d.opo i1 comma 7 è
inserito il seguente:
"7-bis Nei casi
previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del
veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato
della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta
ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’intimazione
è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa
espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo
216.".
e) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
"8. Salvo che si
tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste
nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale.".
15.
All’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
b) dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
"3-bis. Se il
superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa
prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere
il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà.";
c) al comma 4 le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20";
d) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi
previsti dai commi 3 e 3 bis l’organo accertatore,oltre all’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del
veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato
della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta
ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’intimazione
è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti
ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa
espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione.Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato
di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo
216.";
e) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. Salvo che si
tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste
nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché dal
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale.".
16.
All’articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è
sostituita dalla seguente " Cronotachigrafo e limitatore di
velocità";
b) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"l. Nei casi previsti
dal regolamento (Cee) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli
devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e
le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con
le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresì di limitatore di velocità.";
c) dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Chiunque
circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero
circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
800 a euro 3200. La sanzjone amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel
caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di
velocità.";
d) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Il titolare della
licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che
mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o
di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitarore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 687,75 a euro 2754,15.";
e) dopo il comma 6 è
inserito il seguente:
"6-bis. Quando si
abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore
di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti,
gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando
il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più
vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei
dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della
funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in
ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della
licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.";
f) al comma 7 le parole:
"la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o
manomesso" sono sostituite dlle seguenti: "la circolazione di
veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o
manomesso";
g) al comma 9 le parole:
"Alle violazioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis";
h) al comma 9 è aggiunto,
infine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la violazione relativa
al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla
sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI.".
17. Il
comma 6 dell’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di
ciclomotore ,deve avere con sé il certificato di circolazione del
veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un
documento di riconoscimento.".
18.
Al comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "somma da euro 137,55 a
euro 550,20".
19.
All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto,
infine, il seguente periodo:
"La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato
entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa
autorizzazione dell’organo accertatore, provveda alla demolizione e
alle formalità di radiazione del veicolo.";
b) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Si applica l’articolo
13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore
ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi del1’articolo 202 e corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi, l’organo di polizia che ha accertato
la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia
stato proposto ricorso e non sìa avvenuto il pagamento in misura
ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore
invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è
confiscato ai sensi dell’articolo 213.".
Art. 4
Modifiche alle norme
inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
1.
All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi
due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia
dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in
Italia ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo
trasgressore od altro dei soggetri obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può
essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in
cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei
veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui
la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentossanta giorni dall’accertamento.";
b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Fermo
restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di
raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un
incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della
violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la deternrinazione dell’illecito in tempo successivo poiché
il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell’impossibiità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento effettuato
con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno
2002, n.121, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2002,
n.168, come modificato dall’articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli
accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle
corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.
In altri casi in cui non
è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli
interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere b), f), e g) non è necessaria la presenza degli organi di
polizia qualora l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.";
c) al comma 3 dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: "Nelle medesime forme si
effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e
revoca della patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione.".
2.
All’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo
periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: "o del rilascio
del documento fideiussorio" sono soppresse; nell’ultimo periodo le
parole: "l’una e l’altro sono versati" sono sostituite
dalle seguenti: " la cauzione è versata";
b) al comma 2-bis dopo le
parole: "Stato membro dell’unione europea" sono inserite le
seguenti "o aderente all’Accordo sullo spazio economico
europeo";
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del
versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il
fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il
predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta
giorni.".
3.
All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Nell’ipotesi
che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio
o comando che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali
la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi,
previo accertamento de1le condizioni predette, emette l’ordinanza di
revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite
l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza si
dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri.";
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento
di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello
disposto ai sensi dell’articolo 130, comma l, nell’ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, è atto definitivo.";
c) dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
"3-bis. L’interessato
non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso
almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento
di cui al comma 2.".
Art. 5
Sostituzione dell’articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L’articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
"Articolo 186 - Guida
sotto l’influenza dell’alcool.
1. È vietato guidare in
stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato
di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con
l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All’accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ovvero di complessi di
veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente
di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tal caso, ai
fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo
223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire
elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno,
nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza
dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento
del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144.
6. Qualora dall’accertamento
di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 3, 4 e 5 il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l’ordinanza con
la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma
2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il
termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la
sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento
di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), I ferma restando l’applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone
la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui
al comma 8.".
Art. 6
Sostituzione dell’articolo
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L’articolo
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 187 - Guida
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in
condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire
elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo
12, comma 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno,
nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti
di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha
altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12,
commi l e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenri ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparare, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai
fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza
di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente
con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie
di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, ai fini indicativi dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle viigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti
incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto sulla base
della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e
dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito
dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in
condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope,ove il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si
applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo
186.
8. In caso di rifiuto dell’accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’ articolo 186
comma 2.".
Art. 7
Disposizioni finali e
transitorie
1. Le
disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n.9, entrano in vigore il 1 luglio 2004.
2.
All’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n.9, le parole; "e delle autoscuole di cui all’articolo
123" sono sostituite dalle seguenti: "delle autoscuole di cui
all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.".
3.
All’articolo 7,comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo
periodo, le parole: "a seguito della violazione" sono
sostituite dalle seguenti: "comunicazione all’anagrafe di cui
sopra della violazione";
b) al comma 2, nell’ultimo
periodo, le parole: "o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri" sono soppresse;
c) al comma 4, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente:
"Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti.".
4.
Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono
abrogati.
5. All’articolo
18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole:
"1° gennaio
2004" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2004".
6. Le
disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma 4,
e dell’articolo 130 comma 2 bis primo periodo, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e. successive modificazioni ed integrazioni, come
modificate dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6 hanno effetto dal 1
settembre 2003.
7. Le
disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10, hanno
effetto a decorrere dal 1 luglio 2004.
8. Le
disposizioni dell’articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate
dall’articolo 3, comma
17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al
comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 12 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, le
parole: "148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "di
cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni,".
10.
La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, recante
i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 20
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla
tabella allegata al presente decreto.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27
giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI
ALL'Art. 126-BISTABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 2
Comma 9,1° periodo 4
Comma 9,3° periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con rif.
Al comma 5 4
Art. 145 Comma 10 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione
dei segnali stradali
di divieto di sosta e
di fermata 2
Comma 3 5
Art. 147 Comma 5 5
Art. 148 Comma 15 con
riferimento ai
commi 2 e 8 2
Comma 15 con
riferimento al comma 3 5
Comma 16, terzo
periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5 5
Comma 6 4
Art. 150 Comma 5 con riferimento
all'art.149 comma 5 5
Comma 5 con riferimento
all'art. 149 comma 6 4
Art. 152 Comma 3 2
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 4
Comma 8 2
Art. 161 Comma 2 4
Comma 4 2
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con
rif. a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3,5 e 6,con rif. a:
a) eccedenza non superiore al 10% 1
b) eccedenza non superiore al 20% 2
c) eccedenza non superiore al 30% 3
d) eccedenza superiore al 30% 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Art. 169 Comma 7 3
Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 3
Art. 172 Comma 8 5
Comma 9 3
Art. 173 Comma 3 4
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14,con rif.
al comma 7,lettera a 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con rif.al
comma 1,lettera b 4
Comma 20, con rif.
al comma 1,lettere c) 10
e d)
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Comma 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5 se non ricorrono
le condizioni del secondo
periodo 4
Comma 5 se ricorrono
le condizioni del secondo
periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 4
N.B.:
per una piu' facile lettura della tabella a punti riportiamo,
ad uso dei nostri gentili visitatori, la seguente tabella tratta dal
"Sole 24 Ore":
Tabella dei punteggi previsti all’art.
126-bis
(2 pagine in PDF)
Per le violazioni commesse entro i
primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati
nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
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