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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13
gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia
di tasse automobilistiche, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14
marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1922): Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e
finanze (Tremonti) il 15 gennaio 2003.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 16 gennaio
2003 con parere delle commissioni 1a, 5a, 8a, 10a, della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 21
gennaio 2003.
Esaminato dalla 6a commissione il 22, 29 gennaio 2003; il 4 e 5 febbraio
2003.
Esaminato in aula e approvato il 5 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3650):
Assegnato alla VI commissione, in sede referente, il 6 febbraio 2003 con
pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VIII, IX,
X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 13, 18, 26, 27 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 4 marzo 2003 ed approvato, con modificazioni, il 5
marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1922-B):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 6 marzo
2003 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a.
Esaminato dalla 6a commissione l'11 marzo 2003. Esaminato in aula e
approvato il 12 marzo 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003. A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 44.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2
All'articolo 1: al comma
1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche',
limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005,
anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1º e il
12 gennaio 2003;
per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso
delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale
di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro
automobilistico e di tassa automobilistica";
al secondo periodo, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "12,2 milioni";
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto
della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita'
di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma";
al comma 2, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "12,2 milioni"; al comma 3, le parole: "a
decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004";
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto
della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di attribuzione del credito d'imposta".
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legislazione Trasporti
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Esenzione dall'imposta
provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui
all'articolo. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano
relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 marzo 2003, (( nonche', limitatamente alla
tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli
autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1o e il 12 gennaio
2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al
rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta
provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del
Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. ))
A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per
l'anno 2003 e di (( 12,2 milioni )) di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. (( Ai fini del rispetto della spesa massima
stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle
agevolazioni di cui al presente comma. ))
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per
l'anno 2003 e ad (( Euro 12,2 milioni )) per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo
riscontrato nell'anno 2002, e' attribuito (( nel limite massimo
complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima
stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' di attribuzione del credito d'imposta. ))
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante:
"Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate":
"Art. 2 (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla
tassa automobilistica).
- 1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa
automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del
regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse
automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive, l'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro
automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994,
relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a
85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre
2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, intestato
allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di
locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica,
le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresi', alle formalita'
relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attivita' di
commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi
alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al
momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non
conforme alla citata direttiva n. 91/441/CEE, e successive,
sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario
dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi
alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati
devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita,
salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da
meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli
ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalita' previste
dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme
alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o
il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto
dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai
centri di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla
richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro
automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia
all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai
suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono
essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle
regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito
decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli
enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, nonche' l'ACI, delle minori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate
risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con
cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle
regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti
rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in
deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel
titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. I
trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge. 5. Ai fini del presente
articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85.".
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2001)":
"Art. 13 (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo). - (Omissis).
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo, e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto
dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il
predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire
seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del
prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione
pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire
seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non e' rimborsabile. (Omissis).".
"Art. 14 (Regime fiscale delle attivita' marginali).
- (Omissis).
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al
comma 7. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore
a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in
locazione finanziaria. In tal caso il credito e' commisurato al quaranta
per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a
concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.
(Omissis).".
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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