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ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo ai «Riferimenti
normativi» all'art. 4 del testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, recante:
«Modifiche ed integrazioni al codice della strada». («Riferimenti
normativi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186
del 12 agosto 2003).
(Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 11/9/2003)
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Nei «Riferimenti normativi» all'articolo 4 del testo coordinato citato
in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nei
quali e' riportato, tra l'altro, il testo dell'art. 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, a pag. 50, prima colonna, al
quarantacinquesimo rigo, alla fine del comma 1-bis, dopo la lettera f),
e' da intendersi inserita la seguente lettera: «g) rilevazione degli
accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle
corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,
comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». E' da intendersi
aggiunto, inoltre, il seguente comma: «1-ter. Nei casi diversi da quelli
di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione
immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non
e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento
avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate.».
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