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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 80,
comma 57;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Alla rubrica
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dichiarazione sostitutiva».
2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis.
Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di
tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facolta' di presentare
per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione
provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta
la iscrizione della proprieta', conforme al modello di cui all'Allegato
I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna
responsabilita', nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello,
entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima
iscrizione del veicolo, il titolo originale.
3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto
dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione
del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il
relativo documento di circolazione e il certificato di proprieta' devono
essere restituiti all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne
comunicazione all'interessato.
3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al
comma 3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle
targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprieta'.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, in fine,
e' aggiunto il seguente allegato:
«Allegato I (articolo 8,
comma 3-bis)
All'Ufficio provinciale ACI di ................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL
VEICOLO AL P.R.A. (articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289)
Il sottoscritto ...., consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc. .... ....
(concessionaria) del veicolo .... fabbrica.... tipo .... telaio n. ....
in data.... al Sig./Sig.ra....per il prezzo di euro.... vendita
soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come
da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente.
GENERALITA' DEL VENDITORE:
Cognome....Nome.... in qualita' di (specificare se legale rappresentante
o procuratore)....della Ditta.... Ragione Sociale....Data di nascita ....
Luogo di nascita .... Stato....Codice Fiscale.... Residente a ....Via/P.za....
Provincia .... CAP.... Dichiara che entro dieci giorni dalla data di
iscrizione del veicolo produrra' il titolo (atto di vendita) consapevole
che l'iscrizione sara' cancellata d'ufficio se l'atto non sara' prodotto
nei termini di legge.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:
Cognome .... Nome .... Ragione Sociale.... Data di nascita.... Luogo di
nascita.... Stato.... Codice Fiscale....Residente a .... Via/P.za....n.
........... Provincia....CAP.... Dichiara di essere l'acquirente del
veicolo sopra indicato. Dichiara di essere consapevole che la mancata
presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo
(atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione
del veicolo al P.R.A.
(luogo e data)
Firma dell'acquirente*
(luogo e data)
Firma dell'acquirente* * identificativo mediante l'allegata fotocopia del
documento d'identita/riconoscimento.
INFORMATIVA Legge n. 675
del 1996: si informa che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del
1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
questa dichiarazione viene resa.
Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Automobile Club
d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono:
ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il
trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione
Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento
manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA,
al quale e' possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della
legge n. 675 del 1996.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10
novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti l'8 gennaio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 13
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo:
- Il testo dell'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle
premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa).
L'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 240 alla Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, cosi' recita: «57. All'articolo unico della legge
27 settembre 1963, n. 1316, e' aggiunto il seguente comma: "Il
venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del
Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro
dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione
del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione,
provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale
corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti;
l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel
termine.».
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di
attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso
le sedi dell'Automobile club d'Italia», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e
alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
(n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
Nota
all'art. 1:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 8 (Inidoneita'
o irregolarita' della documentazione e dichiarazione sostitutiva). - 1.
In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero
degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il
P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i
necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da' comunicazione allo
sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio della documentazione
di competenza del P.R.A., lo sportello e' tenuto a provvedere al ritiro
del certificato di proprieta' eventualmente gia' consegnato alla parte ed
a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce
il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di
apertura al pubblico. La richiesta potra' essere definita solo a seguito
di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della
documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.
3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel
Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa
corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha
facolta' di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli
telematici dell'automobilista di cui al presente decreto,
un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al
quale viene richiesta la iscrizione della proprieta', conforme al modello
di cui all'allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume
tuttavia alcuna responsabilita', nella quale si impegna a produrre allo
stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui e' stata
effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale.
3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto
dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione
del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il
relativo documento di circolazione e il certificato di proprieta' devono
essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne
comunicazione all'interessato.
3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al
comma 3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvede, tramite gli Organi di polizia, al ritiro delle
targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprieta'.».
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