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Testo in vigore dal: 2-10-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare,
l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Vista la legge 26
marzo 2001, n. 81;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in materia di
organizzazione delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato
ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data
16 aprile 2003;
Visto il successivo parere del Consiglio di Stato n. 2162/2003, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23
giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente gli Uffici di diretta
collaborazione dei vice Ministri presso il Ministero delle attivita'
produttive, nel quale si esprime parere favorevole in ordine
all'istituzione del «responsabile del coordinamento delle attivita' di
supporto degli uffici di diretta collaborazione» e del «responsabile
del coordinamento legislativo»;
Ritenuto, pertanto, per esigenze di uniformita' di assetto organizzativo
degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, di confermare
l'istituzione di dette figure, tenuto conto, peraltro, che i precedenti
pronunciamenti del Consiglio di Stato sono stati resi antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge n. 137 del 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e del
trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e con i
Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) vice Ministri: i
sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice
Ministro». 2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) l'Ufficio
e le segreterie dei vice Ministri;»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le
seguenti: «dei vice Ministri e»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento degli
incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i
Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e
legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «Responsabile della segreteria
tecnica del Ministro», sono inserite le seguenti: «il responsabile del
coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «Segretario particolare del Ministro»,
sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del vice Ministro,
il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le
funzioni delegate al vice Ministro»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa del
Ministro», sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del vice
Ministro».
4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. In
aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice
Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di
personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente
complessivo di centotrenta unita' di cui all'articolo 5, comma 1.
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di
personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei
all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario
particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica.
Nomina altresi', d'intesa con il Ministro, un responsabile del
coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».
5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti:
«, dei vice Ministri»;
b) al comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione» sono
inserite le seguenti: «del Ministro».
6. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine
di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della
spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla
previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi
di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato
a Roma, addi' 31 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 9 settembre 2003
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 3, foglio n. 342
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). «4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro
del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni reca: «Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa». - Si riporta il testo dell'art. 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).
- 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso
attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di
personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che
consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione
degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la
ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta
collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto
legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da
assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi
finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la
semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri
organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio
di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad
esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalita».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106 S.O. n. 112».
- Il testo dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127
recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e' il
seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta». Il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1999, n. 193.
- La legge 26 marzo 2001, n. 81 reca: «Norme in materia di disciplina
dell'attivita' di Governo» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 marzo 2001, n. 75.
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante: «Delega
per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici» e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e' il seguente: «Art. 3
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione). - 1.
Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte
dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri e'
riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto
per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la
parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di
diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai
sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo della
segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica, un addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro,
d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle
attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le
funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle
materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Il decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 reca: «Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell' 8 agosto 2001, n. 183.
Note
all'articolo 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 1 (Definizioni). - Nel presente regolamento si intendono
per: a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta
collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; e) Sottosegretari di
Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti; e-bis) vice Ministri. i sottosegretari di Stato ai quali
sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150».
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 2 (Ministro ed Uffici di diretta collaborazione).
- 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente
regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di
direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta
collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo
tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli
obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla
relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con
particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi
costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica;
e) l'Ufficio stampa;
f) il Servizio di controllo interno;
f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente al Ministro.
4. Le Segreterie dei vice Ministri, e dei Sottosegretari di Stato operano
alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il
necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici
di diretta collaborazione.
5 . Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli
Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive
segreterie.
6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina
l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali
ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
costituiscono un unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo
tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del
Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare
Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due».
Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli
Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico
omnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi
Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Responsabile della Segreteria
tecnica, del Ministro, il responsabile del coordinamento delle attivita'
di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del
Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un
emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici
dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare
del Ministro, il Segretario particolare del vice Ministro, il
responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile
del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate
al vice Ministro i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i
componenti del collegio di' direzione del Servizio di controllo interno
in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di
livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un
emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, per l'addetto stampa del
vice Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto
colletivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu'
favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato
ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di
uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al
Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di
controllo interno, anche se estinti dell'amministrazione, quando il
relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il
mantenimento dai propri incarichi esterni e del relativo trattamento
economico.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli
Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su
proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica di importo non superiore al
cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad
orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Il relativo, onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione
sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al
miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
- Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 8 (Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato). - 1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari
di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei
alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della
Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di
centotrenta unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di
otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero
fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di
aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni
analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.
2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al
vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita'
di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel
contingente complessivo di centotrenta unita' di cui all'art. 5, comma 1.
2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di
personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei
all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario
particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica.
Nomina altresi', (d'intesa con il Ministro), un responsabile del
coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate».
Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 9 (Modalita' della gestione). - 1. La gestione degli
stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le
indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui
all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del
Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto
di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei
predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali,
e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di
Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti
assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e
l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi supporto a carattere generale necessari per l'attivita'
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione
generale degli affari generali e del personale del Ministero, assegnando
unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo
nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non
superiore al 50 per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 2.
- Si applica l'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».
- Il testo dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente: «Art. 10 (Norme finali). - 1. Gli incarichi di cui al comma 1
dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono
incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale a
carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di
attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il
Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2-bis) Alfine di
assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a
legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla
previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7,
dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
3. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997,
n. 217, recante: "Regolamento per l'istituzione del servizio di
controllo interno".
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