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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno
2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul risparmio
di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della
relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza
all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126,
recante norme per l'informazione del consumatore, cosi' come modificata
dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1993;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di
attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in
data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23
aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9
giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE,
concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto
di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6
ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE
relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di
carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della
direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed
al consumo di carburante dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5
aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria
92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del
Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e d), in
considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di:
"costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre
la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di
applicazione del presente regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del
territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Ambito di applicazione e
definizioni
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come
definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria
70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva
comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di
applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i
veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva
comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della
direttiva comunitaria 98/91/CE;
b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata
precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di
distribuzione;
c) "certificato di conformita'" il certificato di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29
marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione
o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o
offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le
fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o
giuridica che gestisce un punto vendita;
f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile,
verso l'autorita' che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del
procedimento di omologazione e della conformita' della produzione;
non e' indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte
le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita'
tecnica soggette all'omologazione;
g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante
omologato dalle autorita' di omologazione ai sensi delle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di
attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dai decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di
attuazione della dire 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione
CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformita'. Se piu'
varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da
attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla
variante e versione che presenta il piu' elevato consumo ufficiale
nell'ambito del gruppo;
h) "emissioni specifiche ufficiali di C02 per una data
autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di
attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di
attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione
della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di
attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato
di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di
conformita'. Se piu' varianti e versioni sono raggruppate in un unico
modello, i valori da attribuire alle emissioni di C02 di tale modello si
basano sulla variante e versione che presenti le piu' elevate emissioni
ufficiali di C02 nell'ambito del gruppo;
i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta
su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali
relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02
della vettura su cui e' apposta l'etichetta;
l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati
ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02
dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa
utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al
grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i
manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e
riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore,
indicata nel certificato di conformita' e nei documenti di omologazione;
o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo
e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
p) "tipo", "variante" e "versione", i
distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore,
come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria
70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva
comunitaria 98/91/CE, e identifcati esclusivamente in base ai caratteri
alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri".
L'art. 17, comma 2, cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2000". L'art. 3 e l'allegato C
cosi' recitano: "Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato).
- 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a
principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle
lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo
1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresi', per tutte
le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle
direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle
direttive comprese nell'allegato C, nonche', per le parti interessate,
alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di
discipline gia' delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa. 3. Ove le direttive cui essi danno
attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo
puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie
individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che
dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.". "Allegato C
(Art. 3) 96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che
modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella
alimentazione degli animali. 1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE
del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare. 1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di
informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove.".
- La direttiva 1999/94/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 012 del 18 gennaio
2000. - La decisione 2001/677/CE, reca: "2001/677/CE: Decisione
della Commissione, del 10 agosto 2001, formato della relazione che gli
Stati membri devono trasmettere ottemperanza all'art. 9 della direttiva
1999/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero
C(2001) 1883 Gazzetta Ufficiale n. L 237 del 6 settembre 2001".
L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9.
- Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della
presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'art. 10, previa consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle altre parti interessate. A supporto del processo di
adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31
dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della
presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31
dicembre 2002. Il formato di tale relazione e' stabilito secondo la
procedura di cui all'art. 10 entro il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo
la procedura di cui all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a:
a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'art. 3
modificando l'allegato I;
b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'art.
4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire
quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di
CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una
categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate
da un minor consumo di carburante;
c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi
e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni
relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'art.
6.".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei
consumatori degli utenti".
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca: "Norme per l'informazione
del consumatore".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1993". L'art. 22 cosi' recita:
"Art. 22 (Norme per l'informazione del consumatore).
- 1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni: Riportata alla voce Commercio di vendita al
pubblico:
a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);
b) (Modifica il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);
c) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);
d) (Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991, n. 126);
e) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, legge 10 aprile 1991, n. 126).
- Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca: "Regolamento di
attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data
29 marzo 1974, reca: "Norme relative alla omologazione C.E.E. dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di
equipaggiamento".
- La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 042 del 23 febbraio
1970.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13
maggio 1999, reca: "Recepimento della direttiva 98/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i
veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci
pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.".
- La direttiva 98/91/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 011 del 16 gennaio
1999.
- Il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, reca:
"Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a
motore per quanto riguarda il consumo di carburante (direttiva
80/1268/CEE)".
- La direttiva 80/1268/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 375 del 31 dicembre
1980.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8
maggio 1995, reca: "Recepimento della direttiva 92/53/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- La direttiva 93/116/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 329 del 30 dicembre
1993.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5
aprile 1994, reca: "Recepimento della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione
dei veicoli a motore a due o a tre ruote".
- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225 del 10 agosto
1992.
Note
all'art. 1:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in
data 29 marzo 1974, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse. - Per il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999,
vedi note alle premesse. - Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle
premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5
aprile 1994, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse. - Per il decreto
del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, vedi note alle
premesse. - Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8
maggio 1995, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.
Nota all'art. 9:
- Per la decisione della Commissione 2001/677/CE, vedi note alle
premesse.
Art. 2
Finalita' e Ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento
e' finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo
di carburante ed alle emissioni di C02 delle autovetture nuove, in
vendita o in leasing, cosi' come definite ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera b).
CAPO II
Misure per favorire
l'informazione per il consumatore
Art. 3
Apposizione
dell'etichetta
1. Il responsabile del
punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le
autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun
modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle
vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di
carburante ed alle eimissioni di C02, conforme ai requisiti di cui
all'allegato I del presente regolamento.
Art. 4
Redazione della guida
1. Per le finalita' di cui
al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attivita'
produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, 1e informazioni di cui ai
punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno
le informazioni' sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore dei presente regolamento.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle
attivita' produttive redige annualmente la guida al risparmio di
carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui
all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto
del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei
trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet
dello stesso Ministero, nonche' sui siti dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore,
rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto
vendita.
La guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5
Affissione manifesto o
schermo di visualizzazione
1. Per ciascuna marca di
autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno
schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali
relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 di
tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso
o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in
posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del
presente regolamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai
modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun
modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta,
in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.
Art. 6
Divulgazione materiale
promozionale
1. Il materiale
promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene
i valori uffciali relativi al consumo di carburante e alle emissioni
specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve
essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente
regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve
riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle
emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
Art. 7
Trasparenza
dell'informazione
1. E' fatto divieto di
apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale
promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o
diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di C02 non
conformi al disposto del presente regolamento.
Capo III
Adempimenti comunitari e
sanzioni
Art. 8
Attuazione del programma
di informazione per il consumatore
1. Il Ministero delle
attivita' produttive e' responsabile dell'attuazione del programma di
informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di
attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente
decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori
informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita
forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie
all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalita'
stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivita'
produttive.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 9
Notifica alla
Commissione Europea
1. Il Ministero delle
attivita' produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31
dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo
2002-2003 e redatta in conformita' alla decisione della Commissione
2001/677/CE.
Art. 10
Attivita' di vigilanza
1. La vigilanza sugli
adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per
territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attivita'
produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del
programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11
Sanzioni
1. A chiunque ometta di
adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui
agli articoli 3,4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Capo IV
Disposizioni transitorie e
finali
Art. 12
Norma
transitoria
1. E' fatto obbligo ai
costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento
entro trenta giorni dalia data di entrata in vigore dello stesso; nei
successivi trenta giorni e' fatto obbligo ai responsabili dei punti
vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 Ministeri
istituzionali, registro n. 3, foglio n. 281
Allegati
---->
Vedere allegati da pag. 14 a pag. 18 della G.U. <----
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