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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18;
Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182; Sentito il Comitato centrale
metrico in data 7 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 marzo 2002;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica
la procedura di notifica di cui alla direttiva n. 83/189/CEE del
Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317,
e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1 luglio
2002;
Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data
1 ottobre 2002 e della 10a Commissione del Senato della Repubblica in
data 9 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito
di applicazione
1. Il
presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di
capacita' montate su veicoli, di seguito denominate:
"cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri
liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17
millipascal per secondo alla temperatura di misurazione.
2. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita'
nominale multipli di cento litri.
3. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al
controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della, Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
li valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
Si trascrive il testo dell'art. 20: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro
il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge
per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi,
anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando
i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera
a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e
dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato.
A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da
fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei
relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti
alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita'
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e
alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e
per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento dei sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le
norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita',
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche'
testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo
art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 24 novembre 2000, reca: "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999".
Si riporta il n. 18 dell'allegato A: "18. Procedimenti concernenti
le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti
tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti
liquidi a pressione atmosferica. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; legge 31
gennaio 1967, n. 33".
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1890, reca: "Approvazione del
testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20
luglio 1890, n. 6991".
- Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1902, reca: "Regolamento per la
fabbricazione dei pesi e delle misure".
- Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 10 giugno 1909, reca: "Approvazione del
regolamento per il servizio metrico".
- La legge 31 gennaio 1967, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
50 del 25 febbraio 1967, concerne: "Ammissione alla verificazione
metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della
capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento
chilolitri".
- La legge 25 marzo 1997, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 29 marzo 1997, reca: "Disposizioni in materia di commercio e
di camere di commercio".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1999, concerne: "Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2000, concerne: "Regolamento recante
norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di
pesi e misure".
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/34/CE del 22
giugno 1998, pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204, entrata
in vigore il 10 agosto 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione.
- La direttiva del Consiglio n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, pubblicata
nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109, entrata in vigore il 31 marzo
1983, prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 2 luglio 1986, concerne: "Procedura d'informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva
n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998".
Nota
all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 2
Semplificazione
procedimentale
1. Le
cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto,
sono sottoposte direttamente alla verificazione metrica prima, senza
preventivo provvedimento di ammissione.
Art. 3
Variazione
di prescrizioni tecniche
1. A fini
di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle
normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i
valori di capacita' nominale di cui all'articolo 1, nonche' i requisiti,
le modalita' operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche
o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati
con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sentito il comitato
centrale metrico.
Art. 4
Verificazioni
metriche
1. Per le
verificazioni metriche prime e periodiche delle cisterne si applicano le
disposizioni emanate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dell'articolo 3, comma 4, della legge
25 marzo 1997, n. 77.
Note
all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (per i cui
riferimenti si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art.
13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, e' sottoposto alla
prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di
commercio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti
i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di
verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee
metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi
statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed
organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualita',
analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate
nell'ambito del controllo metrologico CEE".
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (per i
cui riferimenti si veda nelle note alle premesse), e' il seguente:
"4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica
dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai
seguenti criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare
alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa
comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in
relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di
affidabilita' metrologica degli strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli
utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni
avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione
periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che
offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione
tecnico-professionale".
Art. 5
Mutuo
riconoscimento
1. Per le
cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento,
legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione
europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione
metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione
eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle
autorita' italiane competenti e garantiscano un livello di tutela
dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti
disposizioni interne.
Art. 6
Abrogazioni
1.
All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole: "o
mobili" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 4 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 27 marzo 2003 Ministeri istituzionali, registro
n. 3, foglio n. 99
Nota
all'art. 6:
- Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33, si veda nelle note
alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 31 gennaio
1967, n. 33, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art.
1. - Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle
rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque,
dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su
installazioni fisse, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi,
di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di
carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.".
Allegato
A
(previsto dall'art. 2)
Terminologia
Si intende
per:
a) scomparto tarato, un serbatoio per il trasporto e la misurazione di
prodotti liquidi alla pressione atmosferica;
b) punto di trasferimento, la sezione di efflusso di liquido di scarico
della cisterna oltre la quale il liquido e' considerato di proprieta'
dell'acquirente;
c) capacita' nominale, il volume del liquido contenuto in una cisterna o
suo scomparto riempito dal punto di trasferimento fino alla linea di
fiducia e alla temperatura di riferimento;
d) contenuto totale, il massimo volume di liquido che uno scomparto puo'
contenere alla temperatura di riferimento fino al traboccamento;
e) volume di espansione, la differenza fra il contenuto totale e la
capacita' nominale;
f) taratura, l'insieme delle operazioni di misura riferibili ai campioni
nazionali per determinare la capacita' di una cisterna o dei suoi
scomparti, ad un livello di riempimento indicato con una linea di fiducia
o un tratto di una scala graduata;
g) asse di misurazione verticale, la linea verticale su cui il livello
del liquido viene misurato;
h) sensibilita', il rapporto tra la variazione di livello Dh e la
corrispondente variazione relativa di volume DV/V, dove V e' la capacita'
nominale.
1.
Generalita'.
1.1. Le cisterne e i loro scomparti tarati sono classificati secondo la
capacita' nominale. Sono autorizzate le sole unita' di misura del Sistema
Internazionale SI.
1.2. Le cisterne sono montate sul veicolo.
1.3. Ciascun veicolo puo' essere allestito con diversi scomparti tarati
che possono risultare separati o contigui, in corpo unico o non; in ogni
caso non deve essere possibile alcun tipo di travaso di liquido tra l'uno
e l'altro scomparto tarato.
1.4. Le cisterne e i loro scomparti tarati montati su veicoli comprendono
i seguenti dispositivi:
1.4.1. Dispositivo di lettura: costituito da una linea di fiducia, e dai
relativi supporti ed accessori metrologicamente ininfluenti e installato
sulla sommita' dello scomparto tarato.
1.4.2. Dispositivo per lo scarico: costituito da valvola di chiusura e
apertura, da tubazioni, circuiti elettrici o elettropneumatici e relativi
azionamenti.
1.4.3. Dispositivo di taratura: deve consentire la taratura degli
scomparti tarati con i valori di sensibilita' prescritti al punto 3.5.
1.5. Sia la sezione del corpo dello scomparto tarato montato sul veicolo,
sia il dispositivo per lo scarico del prodotto, dovranno consentire lo
svuotamento completo del liquido.
1.6. Il dispositivo di scarico deve comprendere un tubo di scarico con
una valvola di chiusura all'estremita', costituente il punto di
trasferimento.
1.7. Le cisterne e i loro scomparti devono essere provvisti di una scala
per l'accesso al dispositivo di lettura e di una piattaforma per
l'operatore che deve verificare le cisterne stesse.
2.
Caratteristiche tecniche e metrologiche.
2.1. Nelle cisterne divise in scomparti tarati la capacita' di uno
scomparto non deve variare piu' di 1/1000 della sua capacita' nominale
quando gli scomparti tarati adiacenti sono riempiti o svuotati.
2.2. Ogni cisterna o scomparto tarato deve avere forma e accorgimenti
tali da non creare aria intrappolata durante la fase di riempimento o
tali che non venga ritenuto del liquido durante lo svuotamento in
condizioni operative normali.
2.3. Il volume di acqua eventualmente rimasto nello scomparto tarato
durante la prova di svuotamento, per cause dovute alla costruzione o al
montaggio (per esempio, nelle giunzioni), non deve superare il volume
corrispondente a 1/5 dell'errore massimo tollerato sulla capacita'
nominale in verificazione prima.
2.4. Una volta verificato lo scomparto tarato, non dovra' essere
possibile l'installazione di volumi di taratura all'interno dello stesso,
o qualsiasi altro corpo che se rimosso o sostituito possa modificarne la
capacita'. Tale condizione dovra' essere soddisfatta con sistemi soggetti
a legalizzazione.
3. Camera
di espansione (duomo) e dispositivo di lettura del livello.
3.1. Il dispositivo di controllo del livello deve assicurare una lettura
sicura, facile e certa, indipendente dall'inclinazione dell'autoveicolo.
L'indice deve essere il piu' vicino possibile al centro di gravita' della
sezione orizzontale dello scomparto tarato.
3.2. La linea di fiducia corrispondente alla capacita' nominale puo'
essere integrata da una scala graduata.
3.3. La forma del dispositivo di lettura deve essere tale che, nella zona
della linea di fiducia o della scala graduata, si abbia una sensibilita'
non inferiore a 2 millimetri per 1/1000 della capacita' nominale.
3.4. Nel caso in cui costituisca zona di misurazione, il duomo deve avere
pareti verticali. Se le pareti del duomo sono montate in modo che
penetrino nella parete dello scomparto tarato, deve essere evitata la
formazione di sacche d'aria mediante l'esecuzione di orifizi o sfiati a
livello della generatrice interna superiore.
3.5. La sezione trasversale del corpo dello scomparto tarato e del duomo
deve avere un asse di simmetria verticale ad eccezione degli scomparti di
1000 litri o inferiore accoppiati. Le dimensioni della sezione
orizzontale del duomo devono essere tali da permettere l'ispezione
all'interno della cisterna.
3.6. E' permessa l'applicazione di dispositivi accessori,
metrologicamente ininfluenti, per facilitare la lettura dell'indice, o
per bloccare automaticamente il riempimento quando il livello del liquido
raggiunge la linea di fiducia.
4.
Dispositivi per lo scarico.
4.1. I dispositivi per lo scarico devono assicurare uno scarico rapido e
completo del liquido contenuto nello scomparto tarato e devono essere
installati nella parte piu' bassa dello scomparto. 4.2. Ogni scomparto
tarato deve avere una sola bocca di carico e una sola valvola di scarico.
4.3. Il condotto di scarico deve essere il piu' corto possibile.
4.4. Il dispositivo di scarico puo' incorporare valvole di sicurezza
supplementari che devono rimanere aperte durante le operazioni di
riempimento e svuotamento dello scomparto tarato.
4.5. Se il dispositivo di scarico e' munito di valvole di sicurezza
supplementari, l'apertura e la chiusura di queste ultime, a cisterna
piena, non devono influenzare il valore rilevato della capacita', e la
tubazione di scarico, a valle della valvola di fondo, dovra' essere
munita, nella parte piu' alta, di globo spia da cui si possa controllare
lo stato di "tubo tutto pieno" una volta effettuato il
riempimento.
4.6. Ogni scomparto tarato deve essere equipaggiato con un dispositivo
per lo scarico indipendente.
4.7. I dispositivi di apertura dello scarico debbono essere
contrassegnati dal numero dello scomparto tarato cui si riferiscono. La
numerazione deve essere chiara e visibile. La condizione di apertura o
chiusura dei dispositivi deve essere indicata in modo facilmente
comprensibile.
5. Errori
massimi tollerati e iscrizioni regolamentari.
5.1. La capacita' nominale di ciascun scomparto tarato, o di ciascun
scomparto, e' il volume di liquido contenuto tra la linea di fiducia e la
valvola di ritegno del dispositivo di scarico costituente punto di
trasferimento.
5.2. L'errore massimo tollerato in verificazione prima e' di \pm 0,2%
della capacita' nominale.
5.3. L'errore massimo tollerato in verificazione periodica e' di \pm 0,5%
della capacita' nominale.
6. Targa
regolamentare, indicazioni e sigilli metrici.
6.1. Il numero e la capacita' dello scomparto tarato vanno riportati,
oltre che in prossimita' degli azionamenti di carico e scarico, anche in
prossimita' del dispositivo di lettura e devono risultare chiaramente
visibili e leggibili.
6.2. Una targa deve essere fissata in prossimita' dei comandi e degli
azionamenti in modo tale da non poter essere rimossa senza rompere i
sigilli recanti i bolli metrici.
6.3. Sulla targa debbono essere riportate le informazioni seguenti:
a) nome, o ragione sociale e marchio del costruttore;
b) tipo e anno di costruzione;
c) numero di serie;
d) estremi del presente decreto;
e) capacita' nominale e numero di ogni scomparto: gli scomparti sono
numerati iniziando dalla parte anteriore del veicolo;
f) temperatura di riferimento;
g) schema dell'insieme di misurazione (sezione trasversale);
h) bolli e sigilli, anche di tipo autoadesivo che si distruggono nella
rimozione, della verificazione metrica prima e contrassegno della
verificazione periodica.
6.4. Sulla targa deve essere lasciata un'area libera di dimensioni non
inferiori a 50 millimetri \times 50 millimetri per l'applicazione del
contrassegno di verificazione periodica.
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